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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 11/07/2025, n. 818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 818 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
n.1143/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona del Giudice, dott.ssa Michela Agata La Porta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello iscritta al numero 1143/2023 R.G., promossa da
(codice fiscale ), Parte_1 C.F._1 col patrocinio dell'Avv. Alessandro Pruiti Ciarello (C.F.: ) C.F._2
-appellante- nei confronti di
(già , Controparte_1 Controparte_2
(C.F./P.I./R.I.: , P.IVA_1 col patrocinio dell'avv. Vittorio Camilleri
-appellata-
CONCLUSIONE DELLE PARTI E CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE.
La presente causa ha ad oggetto appello avverso la sentenza n. 5/2023 emessa dal Giudice di Pace di
AT (ex Tortorici) del 4 marzo 2023, depositata il 31.03.2023.
Le parti hanno precisato le conclusioni come da atti e verbali di causa.
*****
Con atto di citazione in opposizione, l'odierno appellante conveniva in giudizio la Controparte_3
, opponendosi al D.I. emesso in data 13 novembre 2019 e notificato il 15 gennaio 2020, dal
[...]
Giudice di Pace di Tortorici (oggi G.D.P. di AT), col quale il Giudice di Pace ingiungeva all'odierno appellante di pagare €. 3.298,00 per il pagamento di una fattura insoluta emessa in seguito ad erogazione di energia elettrica, oltre interessi e spese di procedura.
Pag. 1 di 9 Sosteneva in via preliminare l'infondatezza e l'inesistenza del credito richiesto dalla società opposta in quanto tale decreto ingiuntivo era stato emesso sull'erroneo presupposto dell'esistenza di un credito che non era assolutamente dovuto dal , poiché la domanda proposta dalla società di Parte_1 fornitura elettrica risultava essere infondata per intervenuta prescrizione del credito.
In via subordinata, veniva richiesto di limitare il quantum nei limiti del giusto e del provato con il rigetto di ogni altra, infondata, non provata, e, comunque, non dovuta domanda.
Si costituiva in giudizio la , la quale contestava le domande Controparte_4 dell'opponente chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Il Giudice di Pace di AT, ex Tortorici, con la Sentenza, oggi appellata, n. 5 emessa in data
22/11/2021, nel proc. 62/2020, rigettava l'opposizione e per l'effetto confermava il decreto ingiuntivo opposto.
********
L'appello non può essere accolto per le ragioni di seguito espresse.
*********
Con il presente atto di appello, l'appellante chiede la censura della sentenza nella parte in cui afferma che: “la domanda di opposizione a decreto ingiuntivo incoata non è fondata, anche alla luce di un attento esame degli atti difensivi delle parti e delle risultanze processuali”, e nella parte in cui si afferma che: ” infatti, il comportamento giudiziale di parte opponente è stato caratterizzato dalla mancanza di ogni attività a sostegno delle domande svolte e delle proprie contestazioni relative alla dedotta insussistenza del credito ”nella parte in cui afferma: “invece parte opposta ha prodotto, a fondamento del credito ingiunto la seguente documentazione: Verbale di verifica del 14/12/2014,
Fattura analiticamente indicata nell'estratto contabile, Raccomandata RR del 19.08.2019 del legale
Avv. Camilleri di diffida di pagamento con messa in mora, quale atto interruttivo della prescrizione.”
E infine nella parte della sentenza in cui il primo Giudicante afferma che: “Alla luce di quanto sopra esposto, ritiene questo Giudice che risulta accertata l'obbligazione di pagare il corrispettivo, di cui alle fatture indicate, da parte dell'opponente all'opposta.” Parte_1
********
Motivi di appello:
- 1) mancato assolvimento dell'onere probatorio posto a carico dei convenuti circa l'an ed il quantum del credito ingiunto in violazione dell'art. 2697 c.c.
Per consolidata giurisprudenza, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il procedimento per ingiunzione in un giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed il debitore opponente quella di convenuto rispetto alla pretesa azionata, con la conseguenza che spetta al creditore provare la sussistenza del suo credito.
Pag. 2 di 9 Trattandosi di ordinario giudizio di cognizione il Giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria.
È, infatti, uniformemente sostenuto in giurisprudenza di legittimità e di merito che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non si verifica alcuna inversione dell'onere della prova, nel senso che è sempre il creditore, opposto ma attore in senso sostanziale a dover provare il diritto per cui ha agito (in via monitoria), ed il debitore, opponente, ma convenuto in senso sostanziale a dover allegare fatti modificativi o estintivi di quel diritto (ex plurimis Cass. 25499/2021, Cass. 24629/2015, Cass.
21101/2015). È pertanto la società creditrice, intimante, a dover fornire la prova del credito, dovendosi, altresì ribadire che se la fattura (regolarmente registrata nella contabilità dell'emittente) è titolo idoneo per avere il decreto monitorio, nel giudizio di opposizione non è sufficiente, dovendosi fornire prova del credito con gli ordinari mezzi istruttori (Cass. 5915/2011).
In tema di riparto dell'onere probatorio nelle azioni contrattuali di adempimento, di risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione (art. 1453 c.c.), incombe sul creditore dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute, allegando il fatto d'inadempimento. Incombe invece sul debitore convenuto allegare e dimostrare dei fatti impeditivi, modificativi od estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte.
Nelle azioni di adempimento contrattuale, è onere del creditore fornire la prova della fonte del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio, ossia del titolo, negoziale o legale, del credito, ed il relativo termine di scadenza, spettando, invece, al debitore l'onere di provare il fatto estintivo dell'obbligazione, ossia il pagamento. ..." (cfr. Tribunale di Napoli, Sentenza n. 1240/2022 del 04-
02-2022).
In materia di contratti di somministrazione dell'energia elettrica, la giurisprudenza ha affermato che l'onere della prova del somministratore di energia in merito al quantum dei consumi è assolto con la bolletta, la quale fornisce prova dei consumi esposti.
Tale comunicazione può essere opposta dall'utente tramite specifica contestazione, non essendo sufficiente una contestazione generica, dando dimostrazione del consumo reale di energia elettrica a lui addebitabile.
La rilevazione dei consumi mediante contatore è pertanto assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta
Pag. 3 di 9 custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi (Cass. Civ., 19 luglio 2018, n. 19154; Cass. Civ., 22 novembre 2016, n. 23699). Dunque, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore richiedendone la verifica e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo considerato;
grava sul gestore, invece, l'onere di provare che lo strumento di misurazione era regolarmente funzionante.
Nel caso di specie la pretesa creditoria sottesa al titolo opposto traeva origine dagli accertamenti eseguiti in data 04.12.2014 dai tecnici di (oggi , Parte_2 Parte_2 incaricati di pubblico servizio, presso il punto di prelievo ubicato in Ucria (ME), Contrada Piano
Campo, contraddistinto dal codice POD IT001E972907456, relativo alla fornitura di energia elettrica adibita ad usi diversi da quelli abitativi (attività di ristorazione), e potenza impegnata pari a 16,5 kW, contrattualmente intestata al sig. , come attestato nel relativo verbale di verifica n. Parte_1
432/2014 allegato al fascicolo di primo grado. Nel corso della già menzionata ispezione i tecnici accertatori riscontravano che il contatore elettronico ivi installato (avente matricola n. 03119425) presentava evidenti segni di manomissione, poiché i sigilli pressofusi posteriori (denominati tenoni) erano rotti. I predetti verbalizzanti, come da procedura, sottoponevano dunque il misuratore a prova metrologica installandovi in parallelo un contatore campione certificato tipo MTE Zera 310 identificato dal n. di serie 19092), il quale rilevava un errore medio di registrazione dell'energia e della potenza prelevate dalla rete pari al – (meno) 66,64%, Al termine delle superiori operazioni, il contatore manomesso veniva rimosso e repertato in busta sigillata n. ME007498 con conseguente distacco della fornitura.
Alle operazioni di verifica presenziava personalmente la figlia dell'odierno appellante, sig.ra CP_5
la quale, invitata ad esporre eventuali osservazioni, dichiarava genericamente di nulla sapere
[...]
e, senza addurre alcun giustificato motivo, si rifiutava di sottoscrivere il relativo verbale. Seguiva nota trasmessa da a (oggi Parte_2 Controparte_1 [...]
altresì indirizzata per conoscenza al sig. , con la quale il Controparte_1 Parte_1
Distributore ha comunicato che, a seguito di verifica effettuata in data 04.12.2014, era stata accertata una situazione irregolare relativa alla misura dei prelievi relativi al punto di prelievo di cui si è detto, determinata da “MANOMISSIONE DEL CONTATORE ELETTRONICO”, che il prelievo irregolare ha avuto inizio il 01/02/2014 ed è stato rimosso, a seguito di intervento tecnico, il
04/12/2014 e che la ricostruzione delle misure, relativa al periodo dal 01/02/2014 al 04/12/2014, intervallo di tempo in cui il punto di prelievo è stato associato ad un regolare contratto di fornitura tra e l'odierno appellante, “è stata effettuata sulla base dell'errore di Controparte_1 misurazione accertato in sede di verifica che è risultato essere pari al 66,64 % in negativo”, come da
Pag. 4 di 9 tabella di ricostruzione dei consumi allegata alla stessa comunicazione. Seguiva denuncia notizia di reato in seguito alla quale l'odierno appellante subiva procedimento penale conclusosi con l'assoluzione dello stesso.
L'odierna appellata sulla scorta della tabella di ricostruzione dei Controparte_1 consumi elaborata e trasmessa dal competente Distributore, ha emesso la fattura per prelievi irregolari n. 83445037012302A del 16.01.2015, in base alla quale veniva emanato decreto ingiuntivo poi opposto dell'importo attuale di € 3.298,00, riferito ai consumi relativi al periodo compreso tra il
1.02.2014 e il 04.12.2014.
Orbene, per ciò che attiene all' “an” della pretesa si ritiene che la prova dell'esistenza del contratto di somministrazione si desuma principalmente dal verbale di verifica redatto dai dipendenti della società di distribuzione. In tale verbale, la persona presente all'accertamento (figlia) ha dichiarato che l'intestatario del contratto fosse l'appellante e che la stessa fosse l'utilizzatrice della fornitura. La mancata sottoscrizione del verbale della persona dinnanzi a cui è stato redatto è ininfluente, in quanto il documento, proveniente da incaricati di pubblico servizio, è dotato di fede privilegiata e avrebbe richiesto la proposizione di querela di falso per essere disconosciuto.
Il verbale di verifica redatto da dipendenti di società di distribuzione di energia elettrica, infatti, incaricati di pubblico servizio, che accerta la manomissione del contatore, fa piena prova della stessa, anche sul quantum debeatur, e vincola il giudice in assenza di querela di falso. (Tribunale di Napoli,
Sentenza n. 1240/2022 del 04-02-2022).
Pertanto, la società fornitrice ha fornito la prova dell'esistenza del contratto di somministrazione, con la produzione, agli atti del giudizio di primo grado, del verbale di verifica redatto dai dipendenti della società di distribuzione e nello stesso verbale risulta la rilevazione di un errore di registrazione media in negativo del -66,64% di energia posto alla base del calcolo dei consumi dalla società di distribuzione.
Ciò posto, ne consegue che la società , creditrice, ha assolto Controparte_1 al proprio onere probatorio, a differenza dell'opponente, odierno appellante, che non ha, invece, dimostrato il proprio adempimento, limitandosi a contestare genericamente la correttezza dei dati fatturati senza provare quali sarebbero stati, invece, i reali consumi. Non ha provato eventuale malfunzionamento nel rilevatore di consumo installato in seguito alla verifica del contattore manomesso, né ha prodotto fatture precedenti di comparazione da cui desumere l'incongruità dei consumi e relativi costi contenuti nella fattura n. 83445037012302A del 16.01.2015 relativa al consumo di energia dal 1/2/2014 al 4/12/2014.
Alla luce di quanto esposto, il motivo di appello di cui sopra non può essere accolto perché infondato.
Pag. 5 di 9 2) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2948 n. 4 c.c. in ordine alla mancata dichiarazione di estinzione del credito per decorrenza del termine quinquennale di prescrizione.
La somministrazione è “il contratto con il quale una parte si obbliga, verso il corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose” (art. 1559 cod. civ.).
A seconda dell'oggetto del contratto e sue modalità di esecuzione, possono distinguersi diverse tipologie di somministrazione. In quella di consumo di energia l'oggetto del contratto è trasferito in proprietà al somministrato continuativamente, in base al suo fabbisogno, con prestazioni periodiche che restano comunque autonome l'una dall'altra senza compromettere l'unicità del rapporto di fornitura.
Ciò detto, l'esigibilità dei corrispettivi per l'esecuzione di tali periodiche prestazioni soggiace al termine di prescrizione breve quinquennale dettato dall'art. 2948 n. 4 cc, in quanto trattasi di pagamenti da effettuarsi periodicamente entro l'anno oppure in termini più brevi. Con la Legge di
Bilancio 2020, il termine di prescrizione è stato poi fissato in due anni per le bollette luce, se emesse a partire dal 1° marzo 2018 e per le bollette gas, se emesse dal 1° gennaio 2019, recependo una nuova disciplina (Legge 205 del 27 dicembre 2017 (art. 1, commi da 4 a 10) sollecitata da quasi tutte le associazioni dei consumatori, nel settore dell'istituto della prescrizione nei contratti di energia elettrica e gas.
La richiamata riforma ha infatti fissato il principio per cui l'emissione di maxi-bollette per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni costituisce una pratica commerciale contraria ai princìpi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, in quanto idonea a spostare sul consumatore la responsabilità e quindi gli oneri dovuti al ritardo nell'esigere il corrispettivo, in cui è invece incorso il somministrante.
Affinché l'eccezione di prescrizione possa dirsi fondatamente sollevata, tale da poterla efficacemente opporre al Fornitore che richiede pagamenti di corrispettivi per conguagli, afferenti a consumi prelevati antecedentemente all'emissione della fattura, occorre dare prova dell'effettiva vetustà del credito, imponendo al somministrato di individuare, ai fini del computo dello scadere dei due o cinque anni, ai sensi dell'art. 2935 c.c., il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione, coincidente con il giorno in cui il credito diviene esigibile e quindi il momento in cui il diritto può essere fatto valere.
Tale momento andrà individuato, per ogni singola prestazione per la quale il somministrante richiede il pagamento del corrispettivo, nel giorno in cui quest'ultimo, per il tramite dei letturisti della società distributrice, poteva o avrebbe dovuto eseguire la lettura del contatore, con ciò, avendo rilevato consumi superiori a quelli addebitati in acconto, pretendere il pagamento del conguaglio.
Pag. 6 di 9 Solo, quindi, dalla data, ricavabile dalla disciplina contrattuale intercorsa tra le parti, in cui il Fornitore
è tenuto ad eseguire la lettura del contatore potrà iniziare a decorrere il termine di prescrizione sia esso quinquennale o biennale.
Vige una sola eccezione alla regola sopra richiamata che ricorre quando il distributore comunica di non aver potuto effettuare la lettura periodica per inaccessibilità del contatore. In questo caso la prescrizione decorrerà sempre dal momento in cui potrà farsi valere il diritto di credito, decorrente dal giorno in cui è consentito l'accesso e verificati i consumi.
Nel caso di specie si riscontra una fatturazione relativa ad un conguaglio per l'anno 2014 ed è stata emessa con scadenza il 5/2/2015, con la quale la società creditrice richiede il pagamento per i consumi di energia relativi al periodo indicato.
Pertanto, il termine da cui decorre il periodo per azionare il diritto coincide con quello della fatturazione dal momento che fino alla data di verifica del contatore risultato manomesso il 4/12/2014 non era possibile effettuate alcun riscontro, ed è da quel momento che decorrono i cinque anni stabiliti dalla legge affinché intervenga la estinzione del credito.
Va altresì affermato con riferimento all'efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943
c.c., che un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione della pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare
l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora;
per avere efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 c.c., un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione della pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora;
pertanto, non determina l'interruzione della prescrizione la riserva, contenuta in un atto di citazione, di agire per il risarcimento di danni diversi e ulteriori rispetto a quelli effettivamente lamentati, trattandosi di espressione che, per genericità ed ipoteticità, non può in alcun modo equipararsi ad una intimazione o ad una richiesta di pagamento. (Cassazione ordinanza|4 gennaio 2024| n. 279).
Orbene anche su questo punto, deve riconoscersi che la lettera di diffida inviata da P_
, con raccomandata prodotta agli atti del giudizio di primo grado all' utente
[...] Pt_1 in data 8/8/2019, presenta i requisiti testé citati idonei ad interrompere il periodo prescrizionale.
Alla luce di quanto detto anche questo motivo va rigettato perché infondato.
3) Improcedibilità del giudizio di primo grado in virtù del mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione.
Pag. 7 di 9 L'improcedibilità per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria ex d. lgs 28/2010 avrebbe dovuto essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza del giudizio di primo grado (Cass. n. 29017/2018): in difetto, è precluso al giudice di appello rilevare l'improcedibilità della domanda.
Sul punto la Cassazione si è così espressa: “La Corte d'Appello ha correttamente motivato sul punto rigettando l'eccezione di improcedibilità per mancato o irregolare espletamento della procedura di mediazione. La questione, infatti, non era stata sollevata tempestivamente. Il collegio intende dare continuità al seguente principio di diritto: in tema di mediazione obbligatoria ex articolo cinque, comma uno bis del decreto legislativo numero 28 del 2010, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda, ma l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata dal giudice, non oltre la prima udienza;
indicate dallo stesso articolo 5, comma 1 bis, atteso che in grado d'appello l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 (sezione tre, ordinanza numero
25.155 del 10/11/ 2020.) Dunque, in mancanza della tempestiva eccezione del convenuto, ove il giudice di primo grado non abbia provveduto al relativo rilievo d'ufficio, è precluso al giudice di appello rilevare l'improcedibilità della domanda”.
Dagli atti prodotti nel procedimento de quo relativi al giudizio di primo grado, non emerge che tale eccezione sia stata sollevata nei termini previsti a pena di decadenza: l'eccezione non è più ammissibile.
********
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri del DM 147/22 nei valori minimi tenendo conto della non complessità della causa, dell'assenza di istruttoria e del numero di udienze in cui si è esaurito il procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di AT definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione da ritenersi assorbita,
-RIGETTA L'APPELLO E PER L'EFFETTO CONFERMA LA SENTENZA DI PRIMO GRADO
N. 5/2023 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI PATTI (EX TORTORICI) DEL 4 MARZO 2023,
DEPOSITATAIL31.03.2023.
-CONDANNA PARTE SOCCOMBENTE ALLA REFUSIONE DELLE Parte_1
SPESE DI LITE IN FAVORE DELLA SOCIETA' Controparte_1
CHE LIQUIDA IN EURO 1.278,00 PER ONORARI OLTRE IVA E CPA E SPESE GENERALI
AL 15% OVE DOVUTI PER LEGGE.
Pag. 8 di 9 Così deciso l'11 Luglio 2025.
Il Giudice
Michela Agata La Porta
Pag. 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona del Giudice, dott.ssa Michela Agata La Porta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello iscritta al numero 1143/2023 R.G., promossa da
(codice fiscale ), Parte_1 C.F._1 col patrocinio dell'Avv. Alessandro Pruiti Ciarello (C.F.: ) C.F._2
-appellante- nei confronti di
(già , Controparte_1 Controparte_2
(C.F./P.I./R.I.: , P.IVA_1 col patrocinio dell'avv. Vittorio Camilleri
-appellata-
CONCLUSIONE DELLE PARTI E CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE.
La presente causa ha ad oggetto appello avverso la sentenza n. 5/2023 emessa dal Giudice di Pace di
AT (ex Tortorici) del 4 marzo 2023, depositata il 31.03.2023.
Le parti hanno precisato le conclusioni come da atti e verbali di causa.
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Con atto di citazione in opposizione, l'odierno appellante conveniva in giudizio la Controparte_3
, opponendosi al D.I. emesso in data 13 novembre 2019 e notificato il 15 gennaio 2020, dal
[...]
Giudice di Pace di Tortorici (oggi G.D.P. di AT), col quale il Giudice di Pace ingiungeva all'odierno appellante di pagare €. 3.298,00 per il pagamento di una fattura insoluta emessa in seguito ad erogazione di energia elettrica, oltre interessi e spese di procedura.
Pag. 1 di 9 Sosteneva in via preliminare l'infondatezza e l'inesistenza del credito richiesto dalla società opposta in quanto tale decreto ingiuntivo era stato emesso sull'erroneo presupposto dell'esistenza di un credito che non era assolutamente dovuto dal , poiché la domanda proposta dalla società di Parte_1 fornitura elettrica risultava essere infondata per intervenuta prescrizione del credito.
In via subordinata, veniva richiesto di limitare il quantum nei limiti del giusto e del provato con il rigetto di ogni altra, infondata, non provata, e, comunque, non dovuta domanda.
Si costituiva in giudizio la , la quale contestava le domande Controparte_4 dell'opponente chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Il Giudice di Pace di AT, ex Tortorici, con la Sentenza, oggi appellata, n. 5 emessa in data
22/11/2021, nel proc. 62/2020, rigettava l'opposizione e per l'effetto confermava il decreto ingiuntivo opposto.
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L'appello non può essere accolto per le ragioni di seguito espresse.
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Con il presente atto di appello, l'appellante chiede la censura della sentenza nella parte in cui afferma che: “la domanda di opposizione a decreto ingiuntivo incoata non è fondata, anche alla luce di un attento esame degli atti difensivi delle parti e delle risultanze processuali”, e nella parte in cui si afferma che: ” infatti, il comportamento giudiziale di parte opponente è stato caratterizzato dalla mancanza di ogni attività a sostegno delle domande svolte e delle proprie contestazioni relative alla dedotta insussistenza del credito ”nella parte in cui afferma: “invece parte opposta ha prodotto, a fondamento del credito ingiunto la seguente documentazione: Verbale di verifica del 14/12/2014,
Fattura analiticamente indicata nell'estratto contabile, Raccomandata RR del 19.08.2019 del legale
Avv. Camilleri di diffida di pagamento con messa in mora, quale atto interruttivo della prescrizione.”
E infine nella parte della sentenza in cui il primo Giudicante afferma che: “Alla luce di quanto sopra esposto, ritiene questo Giudice che risulta accertata l'obbligazione di pagare il corrispettivo, di cui alle fatture indicate, da parte dell'opponente all'opposta.” Parte_1
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Motivi di appello:
- 1) mancato assolvimento dell'onere probatorio posto a carico dei convenuti circa l'an ed il quantum del credito ingiunto in violazione dell'art. 2697 c.c.
Per consolidata giurisprudenza, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il procedimento per ingiunzione in un giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed il debitore opponente quella di convenuto rispetto alla pretesa azionata, con la conseguenza che spetta al creditore provare la sussistenza del suo credito.
Pag. 2 di 9 Trattandosi di ordinario giudizio di cognizione il Giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria.
È, infatti, uniformemente sostenuto in giurisprudenza di legittimità e di merito che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non si verifica alcuna inversione dell'onere della prova, nel senso che è sempre il creditore, opposto ma attore in senso sostanziale a dover provare il diritto per cui ha agito (in via monitoria), ed il debitore, opponente, ma convenuto in senso sostanziale a dover allegare fatti modificativi o estintivi di quel diritto (ex plurimis Cass. 25499/2021, Cass. 24629/2015, Cass.
21101/2015). È pertanto la società creditrice, intimante, a dover fornire la prova del credito, dovendosi, altresì ribadire che se la fattura (regolarmente registrata nella contabilità dell'emittente) è titolo idoneo per avere il decreto monitorio, nel giudizio di opposizione non è sufficiente, dovendosi fornire prova del credito con gli ordinari mezzi istruttori (Cass. 5915/2011).
In tema di riparto dell'onere probatorio nelle azioni contrattuali di adempimento, di risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione (art. 1453 c.c.), incombe sul creditore dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute, allegando il fatto d'inadempimento. Incombe invece sul debitore convenuto allegare e dimostrare dei fatti impeditivi, modificativi od estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte.
Nelle azioni di adempimento contrattuale, è onere del creditore fornire la prova della fonte del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio, ossia del titolo, negoziale o legale, del credito, ed il relativo termine di scadenza, spettando, invece, al debitore l'onere di provare il fatto estintivo dell'obbligazione, ossia il pagamento. ..." (cfr. Tribunale di Napoli, Sentenza n. 1240/2022 del 04-
02-2022).
In materia di contratti di somministrazione dell'energia elettrica, la giurisprudenza ha affermato che l'onere della prova del somministratore di energia in merito al quantum dei consumi è assolto con la bolletta, la quale fornisce prova dei consumi esposti.
Tale comunicazione può essere opposta dall'utente tramite specifica contestazione, non essendo sufficiente una contestazione generica, dando dimostrazione del consumo reale di energia elettrica a lui addebitabile.
La rilevazione dei consumi mediante contatore è pertanto assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta
Pag. 3 di 9 custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi (Cass. Civ., 19 luglio 2018, n. 19154; Cass. Civ., 22 novembre 2016, n. 23699). Dunque, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore richiedendone la verifica e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo considerato;
grava sul gestore, invece, l'onere di provare che lo strumento di misurazione era regolarmente funzionante.
Nel caso di specie la pretesa creditoria sottesa al titolo opposto traeva origine dagli accertamenti eseguiti in data 04.12.2014 dai tecnici di (oggi , Parte_2 Parte_2 incaricati di pubblico servizio, presso il punto di prelievo ubicato in Ucria (ME), Contrada Piano
Campo, contraddistinto dal codice POD IT001E972907456, relativo alla fornitura di energia elettrica adibita ad usi diversi da quelli abitativi (attività di ristorazione), e potenza impegnata pari a 16,5 kW, contrattualmente intestata al sig. , come attestato nel relativo verbale di verifica n. Parte_1
432/2014 allegato al fascicolo di primo grado. Nel corso della già menzionata ispezione i tecnici accertatori riscontravano che il contatore elettronico ivi installato (avente matricola n. 03119425) presentava evidenti segni di manomissione, poiché i sigilli pressofusi posteriori (denominati tenoni) erano rotti. I predetti verbalizzanti, come da procedura, sottoponevano dunque il misuratore a prova metrologica installandovi in parallelo un contatore campione certificato tipo MTE Zera 310 identificato dal n. di serie 19092), il quale rilevava un errore medio di registrazione dell'energia e della potenza prelevate dalla rete pari al – (meno) 66,64%, Al termine delle superiori operazioni, il contatore manomesso veniva rimosso e repertato in busta sigillata n. ME007498 con conseguente distacco della fornitura.
Alle operazioni di verifica presenziava personalmente la figlia dell'odierno appellante, sig.ra CP_5
la quale, invitata ad esporre eventuali osservazioni, dichiarava genericamente di nulla sapere
[...]
e, senza addurre alcun giustificato motivo, si rifiutava di sottoscrivere il relativo verbale. Seguiva nota trasmessa da a (oggi Parte_2 Controparte_1 [...]
altresì indirizzata per conoscenza al sig. , con la quale il Controparte_1 Parte_1
Distributore ha comunicato che, a seguito di verifica effettuata in data 04.12.2014, era stata accertata una situazione irregolare relativa alla misura dei prelievi relativi al punto di prelievo di cui si è detto, determinata da “MANOMISSIONE DEL CONTATORE ELETTRONICO”, che il prelievo irregolare ha avuto inizio il 01/02/2014 ed è stato rimosso, a seguito di intervento tecnico, il
04/12/2014 e che la ricostruzione delle misure, relativa al periodo dal 01/02/2014 al 04/12/2014, intervallo di tempo in cui il punto di prelievo è stato associato ad un regolare contratto di fornitura tra e l'odierno appellante, “è stata effettuata sulla base dell'errore di Controparte_1 misurazione accertato in sede di verifica che è risultato essere pari al 66,64 % in negativo”, come da
Pag. 4 di 9 tabella di ricostruzione dei consumi allegata alla stessa comunicazione. Seguiva denuncia notizia di reato in seguito alla quale l'odierno appellante subiva procedimento penale conclusosi con l'assoluzione dello stesso.
L'odierna appellata sulla scorta della tabella di ricostruzione dei Controparte_1 consumi elaborata e trasmessa dal competente Distributore, ha emesso la fattura per prelievi irregolari n. 83445037012302A del 16.01.2015, in base alla quale veniva emanato decreto ingiuntivo poi opposto dell'importo attuale di € 3.298,00, riferito ai consumi relativi al periodo compreso tra il
1.02.2014 e il 04.12.2014.
Orbene, per ciò che attiene all' “an” della pretesa si ritiene che la prova dell'esistenza del contratto di somministrazione si desuma principalmente dal verbale di verifica redatto dai dipendenti della società di distribuzione. In tale verbale, la persona presente all'accertamento (figlia) ha dichiarato che l'intestatario del contratto fosse l'appellante e che la stessa fosse l'utilizzatrice della fornitura. La mancata sottoscrizione del verbale della persona dinnanzi a cui è stato redatto è ininfluente, in quanto il documento, proveniente da incaricati di pubblico servizio, è dotato di fede privilegiata e avrebbe richiesto la proposizione di querela di falso per essere disconosciuto.
Il verbale di verifica redatto da dipendenti di società di distribuzione di energia elettrica, infatti, incaricati di pubblico servizio, che accerta la manomissione del contatore, fa piena prova della stessa, anche sul quantum debeatur, e vincola il giudice in assenza di querela di falso. (Tribunale di Napoli,
Sentenza n. 1240/2022 del 04-02-2022).
Pertanto, la società fornitrice ha fornito la prova dell'esistenza del contratto di somministrazione, con la produzione, agli atti del giudizio di primo grado, del verbale di verifica redatto dai dipendenti della società di distribuzione e nello stesso verbale risulta la rilevazione di un errore di registrazione media in negativo del -66,64% di energia posto alla base del calcolo dei consumi dalla società di distribuzione.
Ciò posto, ne consegue che la società , creditrice, ha assolto Controparte_1 al proprio onere probatorio, a differenza dell'opponente, odierno appellante, che non ha, invece, dimostrato il proprio adempimento, limitandosi a contestare genericamente la correttezza dei dati fatturati senza provare quali sarebbero stati, invece, i reali consumi. Non ha provato eventuale malfunzionamento nel rilevatore di consumo installato in seguito alla verifica del contattore manomesso, né ha prodotto fatture precedenti di comparazione da cui desumere l'incongruità dei consumi e relativi costi contenuti nella fattura n. 83445037012302A del 16.01.2015 relativa al consumo di energia dal 1/2/2014 al 4/12/2014.
Alla luce di quanto esposto, il motivo di appello di cui sopra non può essere accolto perché infondato.
Pag. 5 di 9 2) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2948 n. 4 c.c. in ordine alla mancata dichiarazione di estinzione del credito per decorrenza del termine quinquennale di prescrizione.
La somministrazione è “il contratto con il quale una parte si obbliga, verso il corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose” (art. 1559 cod. civ.).
A seconda dell'oggetto del contratto e sue modalità di esecuzione, possono distinguersi diverse tipologie di somministrazione. In quella di consumo di energia l'oggetto del contratto è trasferito in proprietà al somministrato continuativamente, in base al suo fabbisogno, con prestazioni periodiche che restano comunque autonome l'una dall'altra senza compromettere l'unicità del rapporto di fornitura.
Ciò detto, l'esigibilità dei corrispettivi per l'esecuzione di tali periodiche prestazioni soggiace al termine di prescrizione breve quinquennale dettato dall'art. 2948 n. 4 cc, in quanto trattasi di pagamenti da effettuarsi periodicamente entro l'anno oppure in termini più brevi. Con la Legge di
Bilancio 2020, il termine di prescrizione è stato poi fissato in due anni per le bollette luce, se emesse a partire dal 1° marzo 2018 e per le bollette gas, se emesse dal 1° gennaio 2019, recependo una nuova disciplina (Legge 205 del 27 dicembre 2017 (art. 1, commi da 4 a 10) sollecitata da quasi tutte le associazioni dei consumatori, nel settore dell'istituto della prescrizione nei contratti di energia elettrica e gas.
La richiamata riforma ha infatti fissato il principio per cui l'emissione di maxi-bollette per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni costituisce una pratica commerciale contraria ai princìpi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, in quanto idonea a spostare sul consumatore la responsabilità e quindi gli oneri dovuti al ritardo nell'esigere il corrispettivo, in cui è invece incorso il somministrante.
Affinché l'eccezione di prescrizione possa dirsi fondatamente sollevata, tale da poterla efficacemente opporre al Fornitore che richiede pagamenti di corrispettivi per conguagli, afferenti a consumi prelevati antecedentemente all'emissione della fattura, occorre dare prova dell'effettiva vetustà del credito, imponendo al somministrato di individuare, ai fini del computo dello scadere dei due o cinque anni, ai sensi dell'art. 2935 c.c., il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione, coincidente con il giorno in cui il credito diviene esigibile e quindi il momento in cui il diritto può essere fatto valere.
Tale momento andrà individuato, per ogni singola prestazione per la quale il somministrante richiede il pagamento del corrispettivo, nel giorno in cui quest'ultimo, per il tramite dei letturisti della società distributrice, poteva o avrebbe dovuto eseguire la lettura del contatore, con ciò, avendo rilevato consumi superiori a quelli addebitati in acconto, pretendere il pagamento del conguaglio.
Pag. 6 di 9 Solo, quindi, dalla data, ricavabile dalla disciplina contrattuale intercorsa tra le parti, in cui il Fornitore
è tenuto ad eseguire la lettura del contatore potrà iniziare a decorrere il termine di prescrizione sia esso quinquennale o biennale.
Vige una sola eccezione alla regola sopra richiamata che ricorre quando il distributore comunica di non aver potuto effettuare la lettura periodica per inaccessibilità del contatore. In questo caso la prescrizione decorrerà sempre dal momento in cui potrà farsi valere il diritto di credito, decorrente dal giorno in cui è consentito l'accesso e verificati i consumi.
Nel caso di specie si riscontra una fatturazione relativa ad un conguaglio per l'anno 2014 ed è stata emessa con scadenza il 5/2/2015, con la quale la società creditrice richiede il pagamento per i consumi di energia relativi al periodo indicato.
Pertanto, il termine da cui decorre il periodo per azionare il diritto coincide con quello della fatturazione dal momento che fino alla data di verifica del contatore risultato manomesso il 4/12/2014 non era possibile effettuate alcun riscontro, ed è da quel momento che decorrono i cinque anni stabiliti dalla legge affinché intervenga la estinzione del credito.
Va altresì affermato con riferimento all'efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943
c.c., che un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione della pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare
l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora;
per avere efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 c.c., un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione della pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora;
pertanto, non determina l'interruzione della prescrizione la riserva, contenuta in un atto di citazione, di agire per il risarcimento di danni diversi e ulteriori rispetto a quelli effettivamente lamentati, trattandosi di espressione che, per genericità ed ipoteticità, non può in alcun modo equipararsi ad una intimazione o ad una richiesta di pagamento. (Cassazione ordinanza|4 gennaio 2024| n. 279).
Orbene anche su questo punto, deve riconoscersi che la lettera di diffida inviata da P_
, con raccomandata prodotta agli atti del giudizio di primo grado all' utente
[...] Pt_1 in data 8/8/2019, presenta i requisiti testé citati idonei ad interrompere il periodo prescrizionale.
Alla luce di quanto detto anche questo motivo va rigettato perché infondato.
3) Improcedibilità del giudizio di primo grado in virtù del mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione.
Pag. 7 di 9 L'improcedibilità per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria ex d. lgs 28/2010 avrebbe dovuto essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza del giudizio di primo grado (Cass. n. 29017/2018): in difetto, è precluso al giudice di appello rilevare l'improcedibilità della domanda.
Sul punto la Cassazione si è così espressa: “La Corte d'Appello ha correttamente motivato sul punto rigettando l'eccezione di improcedibilità per mancato o irregolare espletamento della procedura di mediazione. La questione, infatti, non era stata sollevata tempestivamente. Il collegio intende dare continuità al seguente principio di diritto: in tema di mediazione obbligatoria ex articolo cinque, comma uno bis del decreto legislativo numero 28 del 2010, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda, ma l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata dal giudice, non oltre la prima udienza;
indicate dallo stesso articolo 5, comma 1 bis, atteso che in grado d'appello l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 (sezione tre, ordinanza numero
25.155 del 10/11/ 2020.) Dunque, in mancanza della tempestiva eccezione del convenuto, ove il giudice di primo grado non abbia provveduto al relativo rilievo d'ufficio, è precluso al giudice di appello rilevare l'improcedibilità della domanda”.
Dagli atti prodotti nel procedimento de quo relativi al giudizio di primo grado, non emerge che tale eccezione sia stata sollevata nei termini previsti a pena di decadenza: l'eccezione non è più ammissibile.
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Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri del DM 147/22 nei valori minimi tenendo conto della non complessità della causa, dell'assenza di istruttoria e del numero di udienze in cui si è esaurito il procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di AT definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione da ritenersi assorbita,
-RIGETTA L'APPELLO E PER L'EFFETTO CONFERMA LA SENTENZA DI PRIMO GRADO
N. 5/2023 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI PATTI (EX TORTORICI) DEL 4 MARZO 2023,
DEPOSITATAIL31.03.2023.
-CONDANNA PARTE SOCCOMBENTE ALLA REFUSIONE DELLE Parte_1
SPESE DI LITE IN FAVORE DELLA SOCIETA' Controparte_1
CHE LIQUIDA IN EURO 1.278,00 PER ONORARI OLTRE IVA E CPA E SPESE GENERALI
AL 15% OVE DOVUTI PER LEGGE.
Pag. 8 di 9 Così deciso l'11 Luglio 2025.
Il Giudice
Michela Agata La Porta
Pag. 9 di 9