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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 27/01/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
Il GOP dott. Aristide Perrino alla pubblica udienza del 23 gennaio 2025 pronuncia, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al N 4815/2024 sezione Lavoro e Previdenza :
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to Buono Marco presso cui domicilia in Parte_1
Nola alla via De Sena Trav. Pt_2
Opponente
CONTRO
CP_ in persona del l.r.p.r rappresentato e difeso dall'avv.to Gianfranco Pepe ed elett.te dom.to presso l'Avvocatura dell'Ente Previdenziale in Nola alla via Variante 7 bis
.
Opposto
NONCHE'
rappresentata e difesa dall'avv.to Amatucci Alba Controparte_2
presso cui domicilia in Napoli alla via del Parco Regina Margherita
Altro opposto
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato alla data del 17.07.2024 e regolarmente notificato alle parti resistenti , il ricorrente ha proposto opposizione avverso un'intimazione di pagamento a mezzo della quale l' intimava il Controparte_2
pagamento della somma di euro 6.546,62 inerente i seguenti avvisi di addebito 371
2022 000301155 000 e n. 371 2022 0003011616 000 relative all'omesso pagamento di partite debitorie sottesi al mancato versamento del modello DM10. .
Il ricorrente chiedeva la insussistenza del credito vantato dall' per mancanza CP_1 di prova della notifica degli atti prodomici, dell'intimazione di pagamento nonché la prescrizione delle pretese richieste dall' . CP_1
Si costituiva in giudizio l' eccependo la inammissibilità, l'improponibilità CP_1
domanda e nel merito il rigetto della domanda in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto.
Si costituiva in giudizio la convenuta con una Controparte_2
corposa memoria difensiva particolarmente articolata , eccependo la inammissibilità, improcedibilità della domanda in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto.
La causa veniva trattata a seguito di scardinamento del precedente Magistrato e acquisita la documentazione agli atti e non bisognevole di ulteriore attività istruttoria la causa veniva decisa
MOTIVI DECISIONE
Il ricorrente ha dedotto in ricorso 'il difetto assoluto di notifica' in quanto l'indirizzo pec del destinatario e quello del mittente devono essere estratti dai pubblici elenchi, tenuti dall'amministrazione statale, nonché tutta una serie di vizi formali attinenti la nullità e l'inesistenza degli atti impugnati e la prescrizione del credito per gli avvisi di addebito nonché le medesime eccezioni in merito alla nullità della notifica degli avvisi di addebito a mezzo PEC. Tanto premesso ha concluso chiedendo di accertare e dichiarare l'inesistenza della notifica dell'atto impugnato;
accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione, relativamente agli avvisi di addebito impugnati , di cui veniva richiesto il pagamento con la intimazione di pagamento impugnata, per l'effetto, accertare e dichiarare che le somme iscritte a ruolo non sono dovute e, conseguentemente, annullare l'intimazione di pagamento e le cartelle di pagamento impugnate. Con vittoria di spese. Preliminarmente va affrontata l'eccezione di decadenza ex art. 24 del D. Lgs n. 46/1999.
Occorre rilevare in merito che con ricorso ex art. 615 c.p.c. il ricorrente in epigrafe indicato chiedeva accertarsi l'inesistenza della notifica dell'intimazione di pagamento n.
071 2024 9025397687 000 notificata via Pec da un indirizzo non presene nei pubblici registri e non conforme al domicilio digitale registrato oltre a tutta una serie di vizi dell'atto impugnato. Rilevava , altresì , la regolare o inesistenza notifica degli avvisi di addebito e dichiararsi prescritti, per decorso del termine quinquennale ex art. 3, comma CP_ 9, L. n. 335 del 1995, i crediti contributivi. L , tempestivamente costituitasi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione perché proposta oltre il termine di 40 giorni ex art. 24 del D.Lgs n. 46/1999 sull'inammissibilità dell'opposizione, Secondo il consolidato insegnamento del giudice di legittimità, l'opposizione con cui si faccia valere un fatto estintivo successivo alla formazione e notificazione del titolo (es. prescrizione) deve essere qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. L'opposizione all'esecuzione costituisce rimedio generale, previsto dall'ordinamento in relazione a tutti i titoli esecutivi e non soggetto ad alcun termine di decadenza. La Suprema Corte ha precisato che "il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata
(art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2, e art. 618 bis cod. proc. civ.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., ovverosia "nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche apportate dal D.L. 14 marzo 2005,
n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto" per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1)" (Cass.
n. 15116/2015). Ciò posto occorre rilevare che il ricorrente è decaduto dalla proposizione
. I rilievi formulati nei motivi del ricorso , anche ove in ipotesi fondati, comporterebbero la mera irregolarità della notifica e non la sua nullità. Essi, pertanto, avrebbero dovuto essere proposti, ex art. 617 c.p.c., entro il termine perentorio di venti giorni dalla notifica dell'atto, in forza del rinvio alle norme del codice di rito operato dall'art. 29, comma 2,
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46; il che, pacificamente, nel caso di specie non è avvenuto. Si evidenzia al riguardo che, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, costituiscono eccezioni formali, da proporsi nel termine di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c. per l'opposizione agli atti esecutivi, quelle attinenti alla regolarità della cartella di pagamento e della notificazione. In particolare, "l' irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenze determinato così il raggiungimento dello scopo legale" (cfr. Cass., 28 settembre 2018 n. 23620). Le censure formulate da parte appellante, oltre che in quanto tardive per le ragioni ora esposte, sono peraltro anche nel merito infondate. Infatti, a fronte del deposito da parte dell
[...]
, in allegato alla memoria di costituzione ex art. 416 c.p.c., dell' Controparte_2
intimazione di pagamento n. 071 2024 90253976787 notificata a mezzo pec alla data del
21.05.2024 con relativa ricevuta di avvenuta consegna in formato analogico (cfr. doc. fascicolo . delle ), l'odierno appellante si è limitato ad CP_2 Controparte_2 osservare che il file in formato .pdf della ricevuta di consegna è priva di attestato di conformità non proverebbe la regolare notifica avvenuta via pec, essendo a tal fine necessario il deposito originale del file con estensione “ p7m” in quanto il formato “pdf” non produrrebbe l'originale del documento notificato, ma solo una copia elettronica inidonea a garantire , da un lato l'identificabilità del suo autore e , dall'altro, la sua integrità e immodificabilità . Va tuttavia osservato che la notifica via pec delle cartelle esattoriali e degli atti della procedura di riscossione, effettuata direttamente dall'esattore,
è consentita dall'art. 26, comma 2,D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 , a mente del quale
"la notifica della cartella puo' essere eseguita, con le modalita' di cui al D.P.R. 11 febbraio
2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all' indirizzo del destinatario risultante dall' indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all' indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 600". La prova della notifica via pec è assolta mediante produzione della ricevuta di avvenuta consegna (RAC), rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, che costituisce documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario (in tal senso cfr. ex multis Cass., 21 ottobre 2019 n. 26705; Cass., 26 novembre 2018 n.
30532; Cass., 21 luglio 2016 n. 15035). Non rileva che la prova della notifica sia stata fornita dal concessionario della riscossione attraverso la produzione di copia analogica delle ricevute di avvenuta consegna, tenuto anche conto che, all'esito della produzione, tempestiva e rituale, della documentazione in formato analogico. Deve allora trovare applicazione, in tema di efficacia probatoria delle copie su supporto analogico di documento informatico, il disposto dell'art. 23 del Codice dell'Amministrazione Digitale adottato con D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, rubricato "Copie analogiche di documenti informatici", che dispone quanto segue: "1. Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformita' all'originale in tutte le sue componenti e' attestata da un pubblico ufficiale a cio' autorizzato. Le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loro conformita' non e' espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto l'obbligo di conservazione dell'originale informatico". In difetto di efficace contestazione e disconoscimento di detta conformità da parte dell'odierno ricorrente , deve ritenersi senz'altro raggiunta la prova della notifica via pec in data 21.05.2024 dell'intimazione di pagamento n. 071 2024 9025397687 000 . Per altro verso, i rilievi inerenti la provenienza della pec da un indirizzo non censito nei pubblici elenchi e l'asserita impossibilità di verificare la sottoscrizione digitale dell' intimazione di pagamento non hanno alcun effetto invalidante dell'atto, né tanto meno della notifica, non sussistendo alcuna reale incertezza in ordine alla provenienza di essi dal concessionario della riscossione, né essendo stato prospettato alcun concreto dubbio in relazione all' integrità o eventuale alterazione del file allegato al messaggio trasmesso per posta elettronica certificata. In ordine alla lamentata impossibilità di verificare la sottoscrizione dell'atto giova altresì richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui "l'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l' invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 , art. 25, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo la sua intestazione e l' indicazione della causale, tramite apposito numero di codice (Cass. 5 dicembre 2014, n. 25773; 27 febbraio 2009, n. 4757)." (cfr.
Cass., 13 maggio 2016 n. 9872). In sintesi, la rituale notifica in data 21.05.2024 dell' intimazione di pagamento è del tutto valida. Le considerazioni precedentemente svolte in ordine all' inammissibilità e infondatezza delle censure inerenti alla notifica a mezzo pec dell' intimazione di pagamento n. 071 2024 9025397687 000, valgono anche con riferimento alle identiche censure formulate da parte ricorrente in ordine alla notifica a mezzo pec degli avvisi di addebito . A tale riguardo, tra l'altro, si osserva che l
[...]
ha depositato in atti ricevuta di avvenuta consegna della pec in Controparte_2
data 21 maggio 2024 in formato digitale, con allegato il file dell'anzidetta cartella esattoriale in formato .eml, dal che deriva, a maggior ragione, l' infondatezza delle censure in parola e l'integrale rigetto del motivo di cui in ricorso . Ciò vale anche per
CP_ l' che ha depositato Ricevuta di avvenuta consegna in data 14 giugno 2022 del file xml degli avvisi di addebito.
Acclarata la rituale notifica degli avvisi di addebito, risulta infondata l'eccezione di prescrizione, non essendo decorso il termine di cinque anni par la maturazione della prescrizione.
Nei limiti sopra precisati la domanda di deve essere rigettata con Parte_1 assorbimento di ogni altra censura svolta in ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 cpc con condanna dell'a parte CP_ ricorrente al rimborso in favore dell' e della delle Controparte_2 spese del giudizio , le quali vengono liquidate in dispositivo , in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al DM n. 55/2014 applicando lo scaglione compreso tra euro
5.201,00 a 26.000,00 applicando i minimi tabellari con esclusione della fase istruttoria essendo la causa prevalentemente documentale e senza particolare questioni di diritto e con ulteriore riduzione ex art. 4 comma 4;
P. Q. M
Il Tribunale di Nola in funzione di Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando , respinta ogni diversa istanza, deduzione eccezione così provvede:
- Rigetta la domanda
CP_
- Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore dei resistenti Parte_1
e delle spese di giudizio che si liquidano in euro Controparte_2
1.305,50 oltre eventuali accessori e spese generali Così deciso in Nola lì 23.01.2025 .
Il Got Lavoro
dott. Aristide Perrino
Sezione Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
Il GOP dott. Aristide Perrino alla pubblica udienza del 23 gennaio 2025 pronuncia, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al N 4815/2024 sezione Lavoro e Previdenza :
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to Buono Marco presso cui domicilia in Parte_1
Nola alla via De Sena Trav. Pt_2
Opponente
CONTRO
CP_ in persona del l.r.p.r rappresentato e difeso dall'avv.to Gianfranco Pepe ed elett.te dom.to presso l'Avvocatura dell'Ente Previdenziale in Nola alla via Variante 7 bis
.
Opposto
NONCHE'
rappresentata e difesa dall'avv.to Amatucci Alba Controparte_2
presso cui domicilia in Napoli alla via del Parco Regina Margherita
Altro opposto
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato alla data del 17.07.2024 e regolarmente notificato alle parti resistenti , il ricorrente ha proposto opposizione avverso un'intimazione di pagamento a mezzo della quale l' intimava il Controparte_2
pagamento della somma di euro 6.546,62 inerente i seguenti avvisi di addebito 371
2022 000301155 000 e n. 371 2022 0003011616 000 relative all'omesso pagamento di partite debitorie sottesi al mancato versamento del modello DM10. .
Il ricorrente chiedeva la insussistenza del credito vantato dall' per mancanza CP_1 di prova della notifica degli atti prodomici, dell'intimazione di pagamento nonché la prescrizione delle pretese richieste dall' . CP_1
Si costituiva in giudizio l' eccependo la inammissibilità, l'improponibilità CP_1
domanda e nel merito il rigetto della domanda in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto.
Si costituiva in giudizio la convenuta con una Controparte_2
corposa memoria difensiva particolarmente articolata , eccependo la inammissibilità, improcedibilità della domanda in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto.
La causa veniva trattata a seguito di scardinamento del precedente Magistrato e acquisita la documentazione agli atti e non bisognevole di ulteriore attività istruttoria la causa veniva decisa
MOTIVI DECISIONE
Il ricorrente ha dedotto in ricorso 'il difetto assoluto di notifica' in quanto l'indirizzo pec del destinatario e quello del mittente devono essere estratti dai pubblici elenchi, tenuti dall'amministrazione statale, nonché tutta una serie di vizi formali attinenti la nullità e l'inesistenza degli atti impugnati e la prescrizione del credito per gli avvisi di addebito nonché le medesime eccezioni in merito alla nullità della notifica degli avvisi di addebito a mezzo PEC. Tanto premesso ha concluso chiedendo di accertare e dichiarare l'inesistenza della notifica dell'atto impugnato;
accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione, relativamente agli avvisi di addebito impugnati , di cui veniva richiesto il pagamento con la intimazione di pagamento impugnata, per l'effetto, accertare e dichiarare che le somme iscritte a ruolo non sono dovute e, conseguentemente, annullare l'intimazione di pagamento e le cartelle di pagamento impugnate. Con vittoria di spese. Preliminarmente va affrontata l'eccezione di decadenza ex art. 24 del D. Lgs n. 46/1999.
Occorre rilevare in merito che con ricorso ex art. 615 c.p.c. il ricorrente in epigrafe indicato chiedeva accertarsi l'inesistenza della notifica dell'intimazione di pagamento n.
071 2024 9025397687 000 notificata via Pec da un indirizzo non presene nei pubblici registri e non conforme al domicilio digitale registrato oltre a tutta una serie di vizi dell'atto impugnato. Rilevava , altresì , la regolare o inesistenza notifica degli avvisi di addebito e dichiararsi prescritti, per decorso del termine quinquennale ex art. 3, comma CP_ 9, L. n. 335 del 1995, i crediti contributivi. L , tempestivamente costituitasi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione perché proposta oltre il termine di 40 giorni ex art. 24 del D.Lgs n. 46/1999 sull'inammissibilità dell'opposizione, Secondo il consolidato insegnamento del giudice di legittimità, l'opposizione con cui si faccia valere un fatto estintivo successivo alla formazione e notificazione del titolo (es. prescrizione) deve essere qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. L'opposizione all'esecuzione costituisce rimedio generale, previsto dall'ordinamento in relazione a tutti i titoli esecutivi e non soggetto ad alcun termine di decadenza. La Suprema Corte ha precisato che "il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata
(art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2, e art. 618 bis cod. proc. civ.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., ovverosia "nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche apportate dal D.L. 14 marzo 2005,
n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto" per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1)" (Cass.
n. 15116/2015). Ciò posto occorre rilevare che il ricorrente è decaduto dalla proposizione
. I rilievi formulati nei motivi del ricorso , anche ove in ipotesi fondati, comporterebbero la mera irregolarità della notifica e non la sua nullità. Essi, pertanto, avrebbero dovuto essere proposti, ex art. 617 c.p.c., entro il termine perentorio di venti giorni dalla notifica dell'atto, in forza del rinvio alle norme del codice di rito operato dall'art. 29, comma 2,
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46; il che, pacificamente, nel caso di specie non è avvenuto. Si evidenzia al riguardo che, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, costituiscono eccezioni formali, da proporsi nel termine di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c. per l'opposizione agli atti esecutivi, quelle attinenti alla regolarità della cartella di pagamento e della notificazione. In particolare, "l' irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenze determinato così il raggiungimento dello scopo legale" (cfr. Cass., 28 settembre 2018 n. 23620). Le censure formulate da parte appellante, oltre che in quanto tardive per le ragioni ora esposte, sono peraltro anche nel merito infondate. Infatti, a fronte del deposito da parte dell
[...]
, in allegato alla memoria di costituzione ex art. 416 c.p.c., dell' Controparte_2
intimazione di pagamento n. 071 2024 90253976787 notificata a mezzo pec alla data del
21.05.2024 con relativa ricevuta di avvenuta consegna in formato analogico (cfr. doc. fascicolo . delle ), l'odierno appellante si è limitato ad CP_2 Controparte_2 osservare che il file in formato .pdf della ricevuta di consegna è priva di attestato di conformità non proverebbe la regolare notifica avvenuta via pec, essendo a tal fine necessario il deposito originale del file con estensione “ p7m” in quanto il formato “pdf” non produrrebbe l'originale del documento notificato, ma solo una copia elettronica inidonea a garantire , da un lato l'identificabilità del suo autore e , dall'altro, la sua integrità e immodificabilità . Va tuttavia osservato che la notifica via pec delle cartelle esattoriali e degli atti della procedura di riscossione, effettuata direttamente dall'esattore,
è consentita dall'art. 26, comma 2,D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 , a mente del quale
"la notifica della cartella puo' essere eseguita, con le modalita' di cui al D.P.R. 11 febbraio
2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all' indirizzo del destinatario risultante dall' indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all' indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 600". La prova della notifica via pec è assolta mediante produzione della ricevuta di avvenuta consegna (RAC), rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, che costituisce documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario (in tal senso cfr. ex multis Cass., 21 ottobre 2019 n. 26705; Cass., 26 novembre 2018 n.
30532; Cass., 21 luglio 2016 n. 15035). Non rileva che la prova della notifica sia stata fornita dal concessionario della riscossione attraverso la produzione di copia analogica delle ricevute di avvenuta consegna, tenuto anche conto che, all'esito della produzione, tempestiva e rituale, della documentazione in formato analogico. Deve allora trovare applicazione, in tema di efficacia probatoria delle copie su supporto analogico di documento informatico, il disposto dell'art. 23 del Codice dell'Amministrazione Digitale adottato con D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, rubricato "Copie analogiche di documenti informatici", che dispone quanto segue: "1. Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformita' all'originale in tutte le sue componenti e' attestata da un pubblico ufficiale a cio' autorizzato. Le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loro conformita' non e' espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto l'obbligo di conservazione dell'originale informatico". In difetto di efficace contestazione e disconoscimento di detta conformità da parte dell'odierno ricorrente , deve ritenersi senz'altro raggiunta la prova della notifica via pec in data 21.05.2024 dell'intimazione di pagamento n. 071 2024 9025397687 000 . Per altro verso, i rilievi inerenti la provenienza della pec da un indirizzo non censito nei pubblici elenchi e l'asserita impossibilità di verificare la sottoscrizione digitale dell' intimazione di pagamento non hanno alcun effetto invalidante dell'atto, né tanto meno della notifica, non sussistendo alcuna reale incertezza in ordine alla provenienza di essi dal concessionario della riscossione, né essendo stato prospettato alcun concreto dubbio in relazione all' integrità o eventuale alterazione del file allegato al messaggio trasmesso per posta elettronica certificata. In ordine alla lamentata impossibilità di verificare la sottoscrizione dell'atto giova altresì richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui "l'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l' invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 , art. 25, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo la sua intestazione e l' indicazione della causale, tramite apposito numero di codice (Cass. 5 dicembre 2014, n. 25773; 27 febbraio 2009, n. 4757)." (cfr.
Cass., 13 maggio 2016 n. 9872). In sintesi, la rituale notifica in data 21.05.2024 dell' intimazione di pagamento è del tutto valida. Le considerazioni precedentemente svolte in ordine all' inammissibilità e infondatezza delle censure inerenti alla notifica a mezzo pec dell' intimazione di pagamento n. 071 2024 9025397687 000, valgono anche con riferimento alle identiche censure formulate da parte ricorrente in ordine alla notifica a mezzo pec degli avvisi di addebito . A tale riguardo, tra l'altro, si osserva che l
[...]
ha depositato in atti ricevuta di avvenuta consegna della pec in Controparte_2
data 21 maggio 2024 in formato digitale, con allegato il file dell'anzidetta cartella esattoriale in formato .eml, dal che deriva, a maggior ragione, l' infondatezza delle censure in parola e l'integrale rigetto del motivo di cui in ricorso . Ciò vale anche per
CP_ l' che ha depositato Ricevuta di avvenuta consegna in data 14 giugno 2022 del file xml degli avvisi di addebito.
Acclarata la rituale notifica degli avvisi di addebito, risulta infondata l'eccezione di prescrizione, non essendo decorso il termine di cinque anni par la maturazione della prescrizione.
Nei limiti sopra precisati la domanda di deve essere rigettata con Parte_1 assorbimento di ogni altra censura svolta in ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 cpc con condanna dell'a parte CP_ ricorrente al rimborso in favore dell' e della delle Controparte_2 spese del giudizio , le quali vengono liquidate in dispositivo , in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al DM n. 55/2014 applicando lo scaglione compreso tra euro
5.201,00 a 26.000,00 applicando i minimi tabellari con esclusione della fase istruttoria essendo la causa prevalentemente documentale e senza particolare questioni di diritto e con ulteriore riduzione ex art. 4 comma 4;
P. Q. M
Il Tribunale di Nola in funzione di Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando , respinta ogni diversa istanza, deduzione eccezione così provvede:
- Rigetta la domanda
CP_
- Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore dei resistenti Parte_1
e delle spese di giudizio che si liquidano in euro Controparte_2
1.305,50 oltre eventuali accessori e spese generali Così deciso in Nola lì 23.01.2025 .
Il Got Lavoro
dott. Aristide Perrino