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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 13/06/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 555 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
− dott.ssa Ada CAPPELLO Presidente
− dott.ssa Grazia Concetta ROCA Giudice
− dott. Matteo ARANCI Giudice relatore / estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 555/2025, introdotta da:
(c.f. ), n. LODI il 04/06/1974, con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. INVERNIZZI CATERINA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. n. PARMA il 01/01/1972, con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'Avv. BIANCHI CRISTINA e dell'Avv. CORCIULO ALESSIA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RESISTENTE
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
- Voglia l'adito Tribunale di Lodi, previo accertamento, pronunciare, anche con sentenza parziale, la separazione tra e;
Parte_1 Controparte_1
- All'esito del passaggio in giudicato della sentenza anche parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dalla legge, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e . Parte_1 Controparte_1
- Voglia l'adito Tribunale di Lodi accogliere le condizioni qui di seguito formulate e da dettarsi anche in via provvisoria:
a) I coniugi vivranno separatamente, con l'obbligo del reciproco rispetto b) Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa Per_1 prevalente presso la madre.
La figlia , maggiorenne ed economicamente autosufficiente, deciderà Per_2 autonomamente dove vivere.
Pag. 1 Il figlio , economicamente autosufficiente, e maggiorenne dal prossimo settembre Per_3
2025, viene affidato ad entrambi i genitori e continuerà a vivere, come ormai da 4 anni, presso la nonna paterna. Al raggiungimento della maggiore età, deciderà dove Per_3 vivere.
c) Il figlio , pur dimorando con la madre, potrà trascorrere con il padre due Per_1 pomeriggi infrasettimanali, da concordare con la madre, e, per i 3 mesi successivi al deposito della sentenza, a settimane alterne, il sabato da mattina a sera e la domenica da mattina a sera, salvo diversi accordi dei genitori e compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e ludici di . A decorrere dal quarto mese successivo al deposito Per_1 della sentenza, potrà trascorrere con il padre due pomeriggi infrasettimanali da Per_1 concordare con la madre e, a settimane alterne, dal sabato mattina alla domenica alle ore
19 presso l'abitazione della nonna paterna. Qualora il padre, sig. , dovesse _1 trasferirsi in una nuova abitazione, dovrà comunicare alla madre, signora Pt_1
l'indirizzo della stessa, e potrà portarvi nei giorni stabiliti. Per_1
d) Nelle vacanze natalizie trascorrerà con ciascun genitore, tre giorni alternando Per_1 dal 24 al 27 dicembre o dal 27 dicembre al 30 dicembre (alternando annualmente il giorno di Natale) e altri 3 giorni dal 31 dicembre al 2 gennaio o dal 3 al 6 gennaio, alternandoli annualmente.
Nelle vacanze pasquali 2 giorni con il padre, alternando annualmente il giorno di Pasqua
e Pasquetta.
e) Dal prossimo anno (2026) durante le vacanze scolastiche estive, il figlio potrà trascorrere con il padre due settimane anche non consecutive, secondo accordi che i genitori assumeranno entro la data del 30 maggio di ogni anno. Nel corrente anno,
potrà trascorrere con il padre una settimana in località di villeggiatura, località Per_1 che verrà comunicata alla madre, concordando la settimana entro il 30 giugno 2025
f) Il Signor corrisponderà alla signora , a titolo di contributo al _1 Parte_1 mantenimento del figlio , l'importo mensile di €. 350,00, da versarsi Per_1 anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario;
tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT. L'importo verrà corrisposto a decorrere dalla mensilità di aprile 2025; le mensilità di aprile e maggio (pari a € 700,00) verranno versate entro il mese di settembre 2025.
g) L'assegno unico sarà percepito al 100% dalla signora il signor , a Pt_1 _1 mezzo dei suoi legali, ha trasmesso Cud 2022 e Cud 2023, come stabilito nel corso dell'udienza del 13.05.25 e si impegna a sottoscrivere, nell'immeditezza della richiesta, quanto sarà eventualmente ed ulteriormente richiesto dall'Ente ai fini dell'erogazione dell'assegno unico.
h) Entrambi i genitori si faranno carico del 50% ciascuno di ogni spesa straordinaria di cura ed istruzione del figlio, e anche alle spese medico-sanitarie non mutuabili, ludico- ricreative e scolastiche straordinarie, sostenuta a decorrere dalla sottoscrizione del
Pag. 2 presente accordo nell'interesse del figlio , come da protocollo in uso al Tribunale Per_1 di Lodi e più precisamente:
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal servizio sanitario nazionale ovvero previsti da quest'ultimo ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi pubblici (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post- universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato;
pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature sportive (comprese le spese di iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Qualora si tratti di spese che prevedono il preventivo accordo, ciascun genitore dovrà provvedere a comunicare all'altro genitore, via email, ai seguenti indirizzi email,
e , comunicazione contenente Email_1 Email_2 le indicazioni della spesa;
l'altro genitore potrà manifestare il proprio eventuale dissenso motivato, con la medesima modalità, nel termine massimo di 10 giorni;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Pag. 3 i) I coniugi si autorizzano vicendevolmente all'espatrio, con previo accordo se in compagnia dei figli minori, e con reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto;
l) Spese del presente giudizio compensate
*.*.*
Si dà atto dell'avvenuta comunicazione alla Procura della Repubblica.
*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
1. Si premette che:
− e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario il giorno 7 giugno 2009 a San Zenone al Lambro (atto n. 3, p. II, s. A);
− dal matrimonio sono nati a Vizzolo Predabissi il 19.01.2005, a Vizzolo Per_2 Per_3
Predabissi l'11.09.2007 e a Lodi il 09.07.2014; Per_1
− introdotto il procedimento (con cumulo delle domande di separazione e cessazione degli effetti civili) dalla ricorrente, si è costituito tempestivamente il resistente, che ha aderito alle domande di stato;
− le parti, comparse all'udienza collegiale del 15.5.2025, hanno chiesto breve rinvio per sottoporre congiunte conclusioni, di talché, con ordinanza del 29.5.2025, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza emessa ex art. 127-ter c.p.c.;
− la camera di consiglio si è svolta il 09/06/2025.
2. La domanda volta a ottenere la pronuncia di separazione giudiziale va accolta, in quanto i fatti desunti dalla trattazione della causa e il comportamento processuale delle parti dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza, divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, co. 1, c.c., si è di fatto già interrotta;
nel caso di specie, la pronuncia risponde – come dimostra la convergente richiesta in tal senso – alla sostanziale intenzione di entrambi i coniugi, la cui affectio coniugalis risulta essere irreversibilmente venuta meno e non più ricostituita.
Le ulteriori statuizioni, in punto di affidamento e collocamento (per i minori), nonché in relazione alle condizioni economiche, appaiono equilibrate e, non trovando ostacolo alcuno nella legge, possono essere recepite dal Tribunale.
3. La causa dev'essere rimessa sul ruolo del giudice relatore per l'ulteriore corso.
L'ulteriore udienza di comparizione, ai fini della conferma delle condizioni per il divorzio, è fissata considerando il termine annuale, in assenza di apposita previsione che renda applicabile, in caso di precisazione congiunta delle conclusioni in procedura contenziosa, il più breve termine semestrale.
4. Spese al merito.
Pag. 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 _1
, i quali hanno contratto matrimonio il
[...]
2. DISPONE in conformità alle condizioni innanzi trascritte;
3. MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza;
4. PROVVEDE con separata ordinanza per rimettere la causa sul ruolo del giudice istruttore per l'ulteriore corso del giudizio;
5. SPESE al merito.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 09/06/2025
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
(dott. Matteo Aranci) (dott.ssa Ada Cappello)
Pag. 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
− dott.ssa Ada CAPPELLO Presidente
− dott.ssa Grazia Concetta ROCA Giudice
− dott. Matteo ARANCI Giudice relatore / estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 555/2025, introdotta da:
(c.f. ), n. LODI il 04/06/1974, con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. INVERNIZZI CATERINA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. n. PARMA il 01/01/1972, con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'Avv. BIANCHI CRISTINA e dell'Avv. CORCIULO ALESSIA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RESISTENTE
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
- Voglia l'adito Tribunale di Lodi, previo accertamento, pronunciare, anche con sentenza parziale, la separazione tra e;
Parte_1 Controparte_1
- All'esito del passaggio in giudicato della sentenza anche parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dalla legge, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e . Parte_1 Controparte_1
- Voglia l'adito Tribunale di Lodi accogliere le condizioni qui di seguito formulate e da dettarsi anche in via provvisoria:
a) I coniugi vivranno separatamente, con l'obbligo del reciproco rispetto b) Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa Per_1 prevalente presso la madre.
La figlia , maggiorenne ed economicamente autosufficiente, deciderà Per_2 autonomamente dove vivere.
Pag. 1 Il figlio , economicamente autosufficiente, e maggiorenne dal prossimo settembre Per_3
2025, viene affidato ad entrambi i genitori e continuerà a vivere, come ormai da 4 anni, presso la nonna paterna. Al raggiungimento della maggiore età, deciderà dove Per_3 vivere.
c) Il figlio , pur dimorando con la madre, potrà trascorrere con il padre due Per_1 pomeriggi infrasettimanali, da concordare con la madre, e, per i 3 mesi successivi al deposito della sentenza, a settimane alterne, il sabato da mattina a sera e la domenica da mattina a sera, salvo diversi accordi dei genitori e compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e ludici di . A decorrere dal quarto mese successivo al deposito Per_1 della sentenza, potrà trascorrere con il padre due pomeriggi infrasettimanali da Per_1 concordare con la madre e, a settimane alterne, dal sabato mattina alla domenica alle ore
19 presso l'abitazione della nonna paterna. Qualora il padre, sig. , dovesse _1 trasferirsi in una nuova abitazione, dovrà comunicare alla madre, signora Pt_1
l'indirizzo della stessa, e potrà portarvi nei giorni stabiliti. Per_1
d) Nelle vacanze natalizie trascorrerà con ciascun genitore, tre giorni alternando Per_1 dal 24 al 27 dicembre o dal 27 dicembre al 30 dicembre (alternando annualmente il giorno di Natale) e altri 3 giorni dal 31 dicembre al 2 gennaio o dal 3 al 6 gennaio, alternandoli annualmente.
Nelle vacanze pasquali 2 giorni con il padre, alternando annualmente il giorno di Pasqua
e Pasquetta.
e) Dal prossimo anno (2026) durante le vacanze scolastiche estive, il figlio potrà trascorrere con il padre due settimane anche non consecutive, secondo accordi che i genitori assumeranno entro la data del 30 maggio di ogni anno. Nel corrente anno,
potrà trascorrere con il padre una settimana in località di villeggiatura, località Per_1 che verrà comunicata alla madre, concordando la settimana entro il 30 giugno 2025
f) Il Signor corrisponderà alla signora , a titolo di contributo al _1 Parte_1 mantenimento del figlio , l'importo mensile di €. 350,00, da versarsi Per_1 anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario;
tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT. L'importo verrà corrisposto a decorrere dalla mensilità di aprile 2025; le mensilità di aprile e maggio (pari a € 700,00) verranno versate entro il mese di settembre 2025.
g) L'assegno unico sarà percepito al 100% dalla signora il signor , a Pt_1 _1 mezzo dei suoi legali, ha trasmesso Cud 2022 e Cud 2023, come stabilito nel corso dell'udienza del 13.05.25 e si impegna a sottoscrivere, nell'immeditezza della richiesta, quanto sarà eventualmente ed ulteriormente richiesto dall'Ente ai fini dell'erogazione dell'assegno unico.
h) Entrambi i genitori si faranno carico del 50% ciascuno di ogni spesa straordinaria di cura ed istruzione del figlio, e anche alle spese medico-sanitarie non mutuabili, ludico- ricreative e scolastiche straordinarie, sostenuta a decorrere dalla sottoscrizione del
Pag. 2 presente accordo nell'interesse del figlio , come da protocollo in uso al Tribunale Per_1 di Lodi e più precisamente:
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal servizio sanitario nazionale ovvero previsti da quest'ultimo ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi pubblici (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post- universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato;
pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature sportive (comprese le spese di iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Qualora si tratti di spese che prevedono il preventivo accordo, ciascun genitore dovrà provvedere a comunicare all'altro genitore, via email, ai seguenti indirizzi email,
e , comunicazione contenente Email_1 Email_2 le indicazioni della spesa;
l'altro genitore potrà manifestare il proprio eventuale dissenso motivato, con la medesima modalità, nel termine massimo di 10 giorni;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Pag. 3 i) I coniugi si autorizzano vicendevolmente all'espatrio, con previo accordo se in compagnia dei figli minori, e con reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto;
l) Spese del presente giudizio compensate
*.*.*
Si dà atto dell'avvenuta comunicazione alla Procura della Repubblica.
*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
1. Si premette che:
− e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario il giorno 7 giugno 2009 a San Zenone al Lambro (atto n. 3, p. II, s. A);
− dal matrimonio sono nati a Vizzolo Predabissi il 19.01.2005, a Vizzolo Per_2 Per_3
Predabissi l'11.09.2007 e a Lodi il 09.07.2014; Per_1
− introdotto il procedimento (con cumulo delle domande di separazione e cessazione degli effetti civili) dalla ricorrente, si è costituito tempestivamente il resistente, che ha aderito alle domande di stato;
− le parti, comparse all'udienza collegiale del 15.5.2025, hanno chiesto breve rinvio per sottoporre congiunte conclusioni, di talché, con ordinanza del 29.5.2025, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza emessa ex art. 127-ter c.p.c.;
− la camera di consiglio si è svolta il 09/06/2025.
2. La domanda volta a ottenere la pronuncia di separazione giudiziale va accolta, in quanto i fatti desunti dalla trattazione della causa e il comportamento processuale delle parti dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza, divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, co. 1, c.c., si è di fatto già interrotta;
nel caso di specie, la pronuncia risponde – come dimostra la convergente richiesta in tal senso – alla sostanziale intenzione di entrambi i coniugi, la cui affectio coniugalis risulta essere irreversibilmente venuta meno e non più ricostituita.
Le ulteriori statuizioni, in punto di affidamento e collocamento (per i minori), nonché in relazione alle condizioni economiche, appaiono equilibrate e, non trovando ostacolo alcuno nella legge, possono essere recepite dal Tribunale.
3. La causa dev'essere rimessa sul ruolo del giudice relatore per l'ulteriore corso.
L'ulteriore udienza di comparizione, ai fini della conferma delle condizioni per il divorzio, è fissata considerando il termine annuale, in assenza di apposita previsione che renda applicabile, in caso di precisazione congiunta delle conclusioni in procedura contenziosa, il più breve termine semestrale.
4. Spese al merito.
Pag. 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 _1
, i quali hanno contratto matrimonio il
[...]
2. DISPONE in conformità alle condizioni innanzi trascritte;
3. MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza;
4. PROVVEDE con separata ordinanza per rimettere la causa sul ruolo del giudice istruttore per l'ulteriore corso del giudizio;
5. SPESE al merito.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 09/06/2025
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
(dott. Matteo Aranci) (dott.ssa Ada Cappello)
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