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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 06/05/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Grosseto
Sezione Lavoro
❖➢ in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'udienza del 6 maggio 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 429, 1° comma c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 409 del Ruolo
Generale Affari Lavoro dell'anno 2024, vertente
TRA
, (C.F. , residente in [...] in Parte_1 C.F._1
LOCALITA' MOCINI - TRAVALE N. 40 rappresentato e difeso dall'Avvocato
Alessandro Antichi, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Grosseto, Piazza San Michele, 3, giusta delega in atti telematici.
OPPONENTE
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in
[...]
Roma, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Mazzarella, presso lo studio del quale in Aversa (CE) Via Pisacane n. 1, è elettivamente domiciliata giusta delega in atti telematici.
OPPOSTA
NONCHÉ' , in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro-tempore, con sede in Roma Via Giuseppe Grezar n. 14, , rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Normanno, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Foggia Corso Roma n. 115, giusta delega in atti telematici.
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a cartella esattoriale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Opponente: "Voglia il Tribunale, contrarie domande disattese, per le ragioni di cui alla premessa del presente ricorso e per quanto di ragione revocare il
Decreto ingiuntivo n. 55/2024 del 12/03/2024 emesso nel procedimento RG n.
188/2024, notificato il 2.4.2024, in tutto o in parte, con ogni conseguente pronunzia. Con vittoria di spese e compenso professionale del presente giudizio”.
Opposta Cassa:Voglia il Giudice del Lavoro:
“a) In via pregiudiziale, alla luce di quanto supra osservato, autorizzare
a chiamare in causa l' , in persona Parte_2 Controparte_2
del legale rapp.te in carica, con sede in Roma, via Giuseppe Grezar, 14, c.f./p.i.
affinché partecipi al giudizio ed all'uopo provi la rituale notifica P.IVA_1
al geom. delle cartelle esattoriali/ruoli 2003-2004-2005-2006- Parte_1
2007-2008-2010-2011–2014-2015- 2016-2017-2018-2019-2020 (cfr. doc.7), relative ai contributi ed accessori dovuti per le annualità dal 2000 al 2017, nonché di tutti gli ulteriori atti notificati all'opponente relativi alle stesse annualità contributive e, di conseguenza, differire la prima udienza di discussione allo scopo di rispettare i termini di cui ai commi 3, 5 e 6 dell'art. 415
c.p.c. ed all'uopo emettere ogni conseguenziale provvedimento di legge, anche ai sensi dell'art. 420 c.p.c.
Pag. 2 di 9 b) In subordine, nel caso in cui l'On.le Tribunale non dovesse autorizzare la chiamata in causa di chiede sin da ora di assumere informazioni ex art. CP_3
213 c.p.c. presso in relazione alle cartelle esattoriali/ruoli 2003-2004- CP_3
2005-2006-2007-2008-2010-2011–2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020 (cfr. doc.7), notificate al geometra aventi ad oggetto la contribuzione per cui è causa
(anni 2000-2017) nonché di tutti gli ulteriori atti notificati all'opponente relativi alle stesse annualità contributive.
c) In via preliminare revocare il provvedimento di sospensione dell'efficacia provvisoriamente esecutiva del decreto ingiuntivo opposto per i motivi sopra esposti.
d) Nel merito, respingere in toto l'avversa opposizione perché inammissibile, infondata in fatto ed in diritto, nonché meramente pretestuosa e temeraria, oltre
a non essere provata, per i suesposti motivi e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto e quindi ritenere fondata la pretesa creditoria.
e) In via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento anche parziale delle avverse domande, si chiede di rideterminare il credito di condannando in Parte_2
sentenza l'opponente al pagamento di quella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare dall'istruttoria ovvero che l'On.le Giudice adito dovesse ritenere equa e giusta.
f) In via subordinata e condizionata all'accoglimento, anche parziale, dell'avversa opposizione e quindi nella malaugurata ipotesi in cui l'Ill.mo
Tribunale adito dovesse accertare e dichiarare in tutto o in parte la prescrizione dei contributi oggetto dei ruoli consegnati da ad (annualità dal Parte_2 CP_3
2000 al 2017), si chiede di accertare l'esclusiva responsabilità dell'
[...]
dell'estinzione dei crediti de quibus e, per l'effetto, Controparte_4
condannare la stessa al risarcimento dei danni in favore di nella Parte_2
misura corrispondente all'importo dei contributi ed accessori dichiarati
Pag. 3 di 9 prescritti, oltre interessi, ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, che dovesse risultare dall'istruttoria, ovvero che l'On.le Giudice adito dovesse ritenere equa e giusta, oltre accessori.
g) In tutti i casi condannare l'opponente al pagamento di spese e competenze di lite”.
Opposta Agenzia: “Voglia l'Ill.mo Giudicante, respinta ogni contraria richiesta, difesa, eccezione, che tutte si impugnano:
- accertare e dichiarare la legittimità dell'operato dell' e, Controparte_5
conseguentemente, rigettare ogni avversa pretesa avanzata nei confronti di
per i motivi esposti con il presente atto di Controparte_2
costituzione.
Con vittoria delle spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore dell'avv. Roberto Normanno che si dichiara antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 10 maggio 2025 proponeva Parte_1 opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 55/2024 (R.G. n. 188/2024), emesso dall'intestato Tribunale in data 12/03/2024 e notificato in data 2/04/2024, con il quale parte opposta, Controparte_1
chiedeva il pagamento
[...] dell'importo di € 118.024,83 a titolo di contributi soggettivi / integrativi / maternità / interessi / sanzioni e altri oneri per gli anni dal 2000 al 2021, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data di maturazione del diritto e al saldo. A fondamento del proprio ricorso deduceva il difetto di interesse della , l'illegittimità e CP_1
l'erroneo calcolo degli interessi per il quale la non ha CP_1 esplicitato i criteri e le modalità di calcolo, nonché l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9, L. n. 335/1995 del
Pag. 4 di 9 diritto di credito azionato. Concludeva quindi come in epigrafe compiutamente riportato.
2. Si costituiva Controparte_1 che resisteva alla domanda. Nello
[...] specifico indicava l'esistenza di atti interruttivi intervenuti prima del maturare della prescrizione quinquennale. Chiedeva pertanto la chiamata in causa dell' affinché ne producesse prova. CP_3
3. All'udienza del 15/10/2024 il Giudice fissava nuova udienza onde consentire la chiamata del terzo Si è quindi costituta l' CP_3 [...]
producendo prova degli atti interruttivi Controparte_2 della prescrizione.
4. All'odierna udienza la causa è stata decisa con sentenza di cui è stata data contestuale lettura.
***
5. L'opposizione è infondata e deve essere respinta.
6. Sussiste l'interesse ad agire di posto che la Pt_2 [...]
resta l'unica titolare della pretesa economica Parte_3 sostanziale sottostante, anche laddove l'opposizione riguardi vizi formali di notifica.
7. Quanto all'eccezione di prescrizione quinquennale dei crediti contributivi azionati, deve osservarsi che ha fornito prova in CP_3 merito agli atti interruttivi intervenuti (cfr. allegati alla memoria di
. CP_3
Parte opponente, peraltro, nulla ha replicato nel merito sulla produzione documentale di alla prima udienza utile (cfr. CP_3 verbale del 18.12.2024, ove il si è limitato a dichiararsi Pt_1 disponibile a concordare con il creditore un piano di rientro rateale, peraltro in passato già concessogli ma non rispettato, come appresso si chiarirà).
8. Deve inoltre rilevarsi che il ha inoltrato in data 26/07/2019 Pt_1 un'istanza di “saldo e stralcio” ex art. 1, commi 184 e 185, della
Legge n. 145/2018 in relazione anche alle cartelle n.
Pag. 5 di 9 06820110029873650000, n. 06820140022022068000, n.
06820150024478564000, n. 06820160007437008000 e n.
06820170021067349000, i cui importi previdenziali sono rientrati automaticamente ex art. 1 comma 193, L. n. 145/2018 nella rottamazione ter disciplinata dall'art. 3 D.L. n. 119/2018 (doc. 24) perché non definibili ai sensi dei citati commi 184 e 185.
Il contribuente è tuttavia decaduto dai benefici della misura agevolativa a seguito del mancato versamento delle rate previste dalla legge entro le scadenze programmate.
Inoltre, in data 15/04/2021 il ha presentato un'istanza di Pt_1 rateazione prot. 068 668377 in relazione alle cartelle n.
06820190032882557000 e n. 06820200020717332000, regolarmente accordata da con un piano di 120 rate (doc. 25), CP_3 ma avendo provveduto a pagare soltanto la prima rata (cfr. estratto di ruolo all. n. 6, da cui risultano somme parzialmente riscosse), è decaduto conseguentemente dal beneficio concesso.
Orbene la richiesta di rateazione del contribuente nonché di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione configura un riconoscimento del debito ai sensi dell'art. 2944 c.c., con conseguente interruzione dei termini di prescrizione.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato infatti al riguardo che
“la domanda di rateizzazione del debito contributivo proposto dal debitore, anche se corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso, configura un riconoscimento di debito, con conseguente interruzione della prescrizione, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate (cfr. Cass. n.37389/2022; n.5160/2022). Ciò in quanto il riconoscimento del diritto, idoneo ad interrompere la prescrizione, non deve necessariamente concretarsi in uno strumento negoziale, cioè in una dichiarazione di volontà consapevolmente diretta all'intento pratico di riconoscere il debito, e può quindi anche essere tacito e rinvenibile nel comportamento obiettivamente incompatibile
Pag. 6 di 9 con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore (cfr. Cass.
n.7820/2017); così Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di
Trieste, sez. II, 05 maggio 2023 n. 100). Si veda peraltro nello stesso senso la più recente sentenza della Corte di Cassazione n.
23215/2024 del 28/08/2024.
A ciò deve aggiungersi che il non ha presentato negli anni in Pt_1 esame la comunicazione della situazione reddituale. L'art. 19, comma 2, della Legge 20 ottobre 1982, n. 773, avente ad oggetto la
Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, prevede che “Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla , da parte dell'obbligato, della CP_1 dichiarazione di cui all'articolo 17”. L'art. 17 (rubricato
“comunicazioni obbligatorie alla ”) prescrive l'obbligo per gli CP_1 iscritti agli albi dei geometri di comunicare con lettera raccomandata, da consegnare o inviare alla entro trenta giorni dal termine CP_1 stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi,
l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 10 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente nonché il volume complessivo di affari di cui all'articolo 11 dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno.
Tali disposizioni sono state richiamate dal Regolamento sulla
Contribuzione (art.33), che stabilisce che la prescrizione non decorre sino alla trasmissione della dichiarazione obbligatoria o in ogni caso sino al momento in cui l'ente non abbia la possibilità di accertare la corrispondenza del reddito dichiarato.
Non avendo dunque il ricorrente comunicato alla i CP_1 propri redditi professionali, la prescrizione non ha mai iniziato a decorrere ai sensi dell'art. 19, comma 2, legge 20 ottobre 1982 n.
773 (si veda nello stesso senso Tribunale di Cosenza sentenza n.1575 del 2024).
Pag. 7 di 9 9. Il ricorrente ha inoltre lamentato la mancata indicazione del criterio di calcolo degli interessi e delle sanzioni. Anche tale eccezione, genericamente formulata, deve essere respinta a fronte della deduzione della in merito alle modalità applicative CP_1 dei calcoli. Pertanto, avuto riguardo al calcolo effettuato in conformità alle previsioni del Regolamento Contributi in atti, anche tale motivo di opposizione deve essere respinto.
10. Ne deriva la legittimità della pretesa della di previdenza e di CP_1 assistenza dell'albo dei geometri. Per quanto sopra esposto il ricorso non può trovare accoglimento e il decreto ingiuntivo opposto deve trovare conferma.
11. Le spese di lite seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del
2.4.2014, tenuto conto del valore della causa appartenente al quinto scaglione.
12. La pronuncia di un'unica condanna alle spese di causa, con liquidazione cumulativa delle medesime, è consentita a carico di più parti soccombenti, secondo la previsione dell'art. 97 c.p.c., ma non anche in favore di più parti vittoriose, che siano state assistite da difensori diversi. Infatti, la solidarietà attiva, non essendo espressamente prevista, non si presume, per cui la responsabilità delle parti soccombenti comporta che ciascuna delle controparti, ove abbia presentato distinte comparse e memorie, abbia diritto al proprio rimborso, tanto più se la difesa sia stata espletata da difensori diversi. (Cass. sent. 663/1999 e 13001/2005 e, da ultimo, ord. 18256/2017).
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: Pt_1
Pag. 8 di 9 - rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 55/2024, di cui ne dichiara la definitiva esecutorietà;
- condanna parte opponente alla refusione delle spese di lite in favore della Controparte_1
e di
[...] Controparte_4
, che liquida in € 6.115 per ciascuna a titolo di compensi di
[...] avvocato, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge;
disponendo altresì che, quanto ad , il pagamento avvenga in CP_3 favore dell'Avvocato Roberto Normanno dichiaratosi antistatario.
Grosseto, 6 maggio 2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Grosso
Pag. 9 di 9
Sezione Lavoro
❖➢ in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'udienza del 6 maggio 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 429, 1° comma c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 409 del Ruolo
Generale Affari Lavoro dell'anno 2024, vertente
TRA
, (C.F. , residente in [...] in Parte_1 C.F._1
LOCALITA' MOCINI - TRAVALE N. 40 rappresentato e difeso dall'Avvocato
Alessandro Antichi, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Grosseto, Piazza San Michele, 3, giusta delega in atti telematici.
OPPONENTE
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in
[...]
Roma, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Mazzarella, presso lo studio del quale in Aversa (CE) Via Pisacane n. 1, è elettivamente domiciliata giusta delega in atti telematici.
OPPOSTA
NONCHÉ' , in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro-tempore, con sede in Roma Via Giuseppe Grezar n. 14, , rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Normanno, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Foggia Corso Roma n. 115, giusta delega in atti telematici.
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a cartella esattoriale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Opponente: "Voglia il Tribunale, contrarie domande disattese, per le ragioni di cui alla premessa del presente ricorso e per quanto di ragione revocare il
Decreto ingiuntivo n. 55/2024 del 12/03/2024 emesso nel procedimento RG n.
188/2024, notificato il 2.4.2024, in tutto o in parte, con ogni conseguente pronunzia. Con vittoria di spese e compenso professionale del presente giudizio”.
Opposta Cassa:Voglia il Giudice del Lavoro:
“a) In via pregiudiziale, alla luce di quanto supra osservato, autorizzare
a chiamare in causa l' , in persona Parte_2 Controparte_2
del legale rapp.te in carica, con sede in Roma, via Giuseppe Grezar, 14, c.f./p.i.
affinché partecipi al giudizio ed all'uopo provi la rituale notifica P.IVA_1
al geom. delle cartelle esattoriali/ruoli 2003-2004-2005-2006- Parte_1
2007-2008-2010-2011–2014-2015- 2016-2017-2018-2019-2020 (cfr. doc.7), relative ai contributi ed accessori dovuti per le annualità dal 2000 al 2017, nonché di tutti gli ulteriori atti notificati all'opponente relativi alle stesse annualità contributive e, di conseguenza, differire la prima udienza di discussione allo scopo di rispettare i termini di cui ai commi 3, 5 e 6 dell'art. 415
c.p.c. ed all'uopo emettere ogni conseguenziale provvedimento di legge, anche ai sensi dell'art. 420 c.p.c.
Pag. 2 di 9 b) In subordine, nel caso in cui l'On.le Tribunale non dovesse autorizzare la chiamata in causa di chiede sin da ora di assumere informazioni ex art. CP_3
213 c.p.c. presso in relazione alle cartelle esattoriali/ruoli 2003-2004- CP_3
2005-2006-2007-2008-2010-2011–2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020 (cfr. doc.7), notificate al geometra aventi ad oggetto la contribuzione per cui è causa
(anni 2000-2017) nonché di tutti gli ulteriori atti notificati all'opponente relativi alle stesse annualità contributive.
c) In via preliminare revocare il provvedimento di sospensione dell'efficacia provvisoriamente esecutiva del decreto ingiuntivo opposto per i motivi sopra esposti.
d) Nel merito, respingere in toto l'avversa opposizione perché inammissibile, infondata in fatto ed in diritto, nonché meramente pretestuosa e temeraria, oltre
a non essere provata, per i suesposti motivi e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto e quindi ritenere fondata la pretesa creditoria.
e) In via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento anche parziale delle avverse domande, si chiede di rideterminare il credito di condannando in Parte_2
sentenza l'opponente al pagamento di quella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare dall'istruttoria ovvero che l'On.le Giudice adito dovesse ritenere equa e giusta.
f) In via subordinata e condizionata all'accoglimento, anche parziale, dell'avversa opposizione e quindi nella malaugurata ipotesi in cui l'Ill.mo
Tribunale adito dovesse accertare e dichiarare in tutto o in parte la prescrizione dei contributi oggetto dei ruoli consegnati da ad (annualità dal Parte_2 CP_3
2000 al 2017), si chiede di accertare l'esclusiva responsabilità dell'
[...]
dell'estinzione dei crediti de quibus e, per l'effetto, Controparte_4
condannare la stessa al risarcimento dei danni in favore di nella Parte_2
misura corrispondente all'importo dei contributi ed accessori dichiarati
Pag. 3 di 9 prescritti, oltre interessi, ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, che dovesse risultare dall'istruttoria, ovvero che l'On.le Giudice adito dovesse ritenere equa e giusta, oltre accessori.
g) In tutti i casi condannare l'opponente al pagamento di spese e competenze di lite”.
Opposta Agenzia: “Voglia l'Ill.mo Giudicante, respinta ogni contraria richiesta, difesa, eccezione, che tutte si impugnano:
- accertare e dichiarare la legittimità dell'operato dell' e, Controparte_5
conseguentemente, rigettare ogni avversa pretesa avanzata nei confronti di
per i motivi esposti con il presente atto di Controparte_2
costituzione.
Con vittoria delle spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore dell'avv. Roberto Normanno che si dichiara antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 10 maggio 2025 proponeva Parte_1 opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 55/2024 (R.G. n. 188/2024), emesso dall'intestato Tribunale in data 12/03/2024 e notificato in data 2/04/2024, con il quale parte opposta, Controparte_1
chiedeva il pagamento
[...] dell'importo di € 118.024,83 a titolo di contributi soggettivi / integrativi / maternità / interessi / sanzioni e altri oneri per gli anni dal 2000 al 2021, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data di maturazione del diritto e al saldo. A fondamento del proprio ricorso deduceva il difetto di interesse della , l'illegittimità e CP_1
l'erroneo calcolo degli interessi per il quale la non ha CP_1 esplicitato i criteri e le modalità di calcolo, nonché l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9, L. n. 335/1995 del
Pag. 4 di 9 diritto di credito azionato. Concludeva quindi come in epigrafe compiutamente riportato.
2. Si costituiva Controparte_1 che resisteva alla domanda. Nello
[...] specifico indicava l'esistenza di atti interruttivi intervenuti prima del maturare della prescrizione quinquennale. Chiedeva pertanto la chiamata in causa dell' affinché ne producesse prova. CP_3
3. All'udienza del 15/10/2024 il Giudice fissava nuova udienza onde consentire la chiamata del terzo Si è quindi costituta l' CP_3 [...]
producendo prova degli atti interruttivi Controparte_2 della prescrizione.
4. All'odierna udienza la causa è stata decisa con sentenza di cui è stata data contestuale lettura.
***
5. L'opposizione è infondata e deve essere respinta.
6. Sussiste l'interesse ad agire di posto che la Pt_2 [...]
resta l'unica titolare della pretesa economica Parte_3 sostanziale sottostante, anche laddove l'opposizione riguardi vizi formali di notifica.
7. Quanto all'eccezione di prescrizione quinquennale dei crediti contributivi azionati, deve osservarsi che ha fornito prova in CP_3 merito agli atti interruttivi intervenuti (cfr. allegati alla memoria di
. CP_3
Parte opponente, peraltro, nulla ha replicato nel merito sulla produzione documentale di alla prima udienza utile (cfr. CP_3 verbale del 18.12.2024, ove il si è limitato a dichiararsi Pt_1 disponibile a concordare con il creditore un piano di rientro rateale, peraltro in passato già concessogli ma non rispettato, come appresso si chiarirà).
8. Deve inoltre rilevarsi che il ha inoltrato in data 26/07/2019 Pt_1 un'istanza di “saldo e stralcio” ex art. 1, commi 184 e 185, della
Legge n. 145/2018 in relazione anche alle cartelle n.
Pag. 5 di 9 06820110029873650000, n. 06820140022022068000, n.
06820150024478564000, n. 06820160007437008000 e n.
06820170021067349000, i cui importi previdenziali sono rientrati automaticamente ex art. 1 comma 193, L. n. 145/2018 nella rottamazione ter disciplinata dall'art. 3 D.L. n. 119/2018 (doc. 24) perché non definibili ai sensi dei citati commi 184 e 185.
Il contribuente è tuttavia decaduto dai benefici della misura agevolativa a seguito del mancato versamento delle rate previste dalla legge entro le scadenze programmate.
Inoltre, in data 15/04/2021 il ha presentato un'istanza di Pt_1 rateazione prot. 068 668377 in relazione alle cartelle n.
06820190032882557000 e n. 06820200020717332000, regolarmente accordata da con un piano di 120 rate (doc. 25), CP_3 ma avendo provveduto a pagare soltanto la prima rata (cfr. estratto di ruolo all. n. 6, da cui risultano somme parzialmente riscosse), è decaduto conseguentemente dal beneficio concesso.
Orbene la richiesta di rateazione del contribuente nonché di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione configura un riconoscimento del debito ai sensi dell'art. 2944 c.c., con conseguente interruzione dei termini di prescrizione.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato infatti al riguardo che
“la domanda di rateizzazione del debito contributivo proposto dal debitore, anche se corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso, configura un riconoscimento di debito, con conseguente interruzione della prescrizione, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate (cfr. Cass. n.37389/2022; n.5160/2022). Ciò in quanto il riconoscimento del diritto, idoneo ad interrompere la prescrizione, non deve necessariamente concretarsi in uno strumento negoziale, cioè in una dichiarazione di volontà consapevolmente diretta all'intento pratico di riconoscere il debito, e può quindi anche essere tacito e rinvenibile nel comportamento obiettivamente incompatibile
Pag. 6 di 9 con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore (cfr. Cass.
n.7820/2017); così Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di
Trieste, sez. II, 05 maggio 2023 n. 100). Si veda peraltro nello stesso senso la più recente sentenza della Corte di Cassazione n.
23215/2024 del 28/08/2024.
A ciò deve aggiungersi che il non ha presentato negli anni in Pt_1 esame la comunicazione della situazione reddituale. L'art. 19, comma 2, della Legge 20 ottobre 1982, n. 773, avente ad oggetto la
Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, prevede che “Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla , da parte dell'obbligato, della CP_1 dichiarazione di cui all'articolo 17”. L'art. 17 (rubricato
“comunicazioni obbligatorie alla ”) prescrive l'obbligo per gli CP_1 iscritti agli albi dei geometri di comunicare con lettera raccomandata, da consegnare o inviare alla entro trenta giorni dal termine CP_1 stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi,
l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 10 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente nonché il volume complessivo di affari di cui all'articolo 11 dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno.
Tali disposizioni sono state richiamate dal Regolamento sulla
Contribuzione (art.33), che stabilisce che la prescrizione non decorre sino alla trasmissione della dichiarazione obbligatoria o in ogni caso sino al momento in cui l'ente non abbia la possibilità di accertare la corrispondenza del reddito dichiarato.
Non avendo dunque il ricorrente comunicato alla i CP_1 propri redditi professionali, la prescrizione non ha mai iniziato a decorrere ai sensi dell'art. 19, comma 2, legge 20 ottobre 1982 n.
773 (si veda nello stesso senso Tribunale di Cosenza sentenza n.1575 del 2024).
Pag. 7 di 9 9. Il ricorrente ha inoltre lamentato la mancata indicazione del criterio di calcolo degli interessi e delle sanzioni. Anche tale eccezione, genericamente formulata, deve essere respinta a fronte della deduzione della in merito alle modalità applicative CP_1 dei calcoli. Pertanto, avuto riguardo al calcolo effettuato in conformità alle previsioni del Regolamento Contributi in atti, anche tale motivo di opposizione deve essere respinto.
10. Ne deriva la legittimità della pretesa della di previdenza e di CP_1 assistenza dell'albo dei geometri. Per quanto sopra esposto il ricorso non può trovare accoglimento e il decreto ingiuntivo opposto deve trovare conferma.
11. Le spese di lite seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del
2.4.2014, tenuto conto del valore della causa appartenente al quinto scaglione.
12. La pronuncia di un'unica condanna alle spese di causa, con liquidazione cumulativa delle medesime, è consentita a carico di più parti soccombenti, secondo la previsione dell'art. 97 c.p.c., ma non anche in favore di più parti vittoriose, che siano state assistite da difensori diversi. Infatti, la solidarietà attiva, non essendo espressamente prevista, non si presume, per cui la responsabilità delle parti soccombenti comporta che ciascuna delle controparti, ove abbia presentato distinte comparse e memorie, abbia diritto al proprio rimborso, tanto più se la difesa sia stata espletata da difensori diversi. (Cass. sent. 663/1999 e 13001/2005 e, da ultimo, ord. 18256/2017).
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: Pt_1
Pag. 8 di 9 - rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 55/2024, di cui ne dichiara la definitiva esecutorietà;
- condanna parte opponente alla refusione delle spese di lite in favore della Controparte_1
e di
[...] Controparte_4
, che liquida in € 6.115 per ciascuna a titolo di compensi di
[...] avvocato, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge;
disponendo altresì che, quanto ad , il pagamento avvenga in CP_3 favore dell'Avvocato Roberto Normanno dichiaratosi antistatario.
Grosseto, 6 maggio 2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Grosso
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