Sentenza 20 settembre 2004
Massime • 1
In tema di finanziamenti a organizzazioni non governative operanti nel campo della cooperazione internazionale, ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49 e della legge 23 dicembre 1993, n. 559, la fase discrezionale per la concessione del contributo si esaurisce con il provvedimento che lo delibera e che viene emesso, avuto riguardo alla misura complessiva di esso, tenuto conto del programma di intervento presentato dalla organizzazione non governativa, del quale è valutata la rilevanza, la compatibilità e la fattibilità, laddove il pagamento rateale del contributo, una volta emesso il provvedimento di concessione, è un modo di estinzione di una obbligazione assunta ed è predisposto sia a fini di bilancio sia per consentire (attraverso il metodo della rendicontazione) un controllo dell'amministrazione sul modo in cui il contributo è utilizzato, controllo che attiene non alla fase concessoria di natura discrezionale, esauritasi con il provvedimento, ma alla fase esecutiva del rapporto, nella quale l'amministrazione non fa più valere un potere discrezionale alla erogazione delle successive rate, ma può far valere l'eventuale inadempimento della parte beneficiaria all'obbligo imposto dalla legge e dall'atto concessorio avente ad oggetto la presentazione del rendiconto. Da tanto deriva che le controversie che insorgono al riguardo tra l'amministrazione ed il beneficiario del contributo sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, perché non attengono alla fase relativa all'ammissione del contributo, ma riguardano l'esatto adempimento degli obblighi assunti o imposti e la verifica di esigibilità del credito del beneficiario; solo ove l'amministrazione revochi il contributo sulla base di un vizio di legittimità del proprio provvedimento o per contrasto con il pubblico interesse, la posizione del soggetto torna ad essere di interesse legittimo, tutelabile dinanzi al giudice amministrativo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/09/2004, n. 18844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18844 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORONA Rafaele - Primo Presidente f.f. -
Dott. OLLA Giovanni - Presidente di sezione -
Dott. PAOLINI Giovanni - Consigliere -
Dott. LUPO Ernesto - Consigliere -
Dott. PROTO Vincenzo - Consigliere -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Consigliere -
Dott. VITRONE Ugo - Consigliere -
Dott. LO PIANO Michele - rel. Consigliere -
Dott. TRIOLA Roberto Michele - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
V.I.S.P.E. VOLONTARI ITALIANI SOLIDARIETÀ PAESI EMERGENTI, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PREVESA 11, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO SIGILLÒ, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARLO ANTENNA, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI, MINISTERO DEL TESORO ORA MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 2072/01 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 11/06/01;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 01/07/04 dal Consigliere Dott. Michele LO PIANO;
udito l'Avvocato Carlo ANDENA;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, giurisdizione dell'a.g.o..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La V.I.S.P.E. (Volontari Italiani Solidarietà Paesi Emergenti), organizzazione non governativa operante nel campo della cooperazione internazionale con i paesi in via di sviluppo, convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, il Ministero degli affari esteri ed il Ministero del tesoro.
Espose:
- che, dal 1978, aveva avviato, in Burundi, un programma di aiuto alla popolazione, con un progetto approvato dal Ministero degli esteri;
- che, nel settembre 1988, aveva presentato una domanda di contributo, ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49 e del d.P.R. 12 aprile 1988, n. 177, per la proroga del programma già avviato;
- che, dopo l'istruttoria della richiesta, il ministro, con decreto del 17 ottobre 1991, aveva concesso un contributo, per gli anni 1990 e 1991, di lire 4.952.851.000, tenuto conto che lire 547.296.000 erano già stati concessi con decreto del 18 dicembre 1989, per la copertura dei costi relativi al personale volontario;
- che detto decreto era stato ratificato dal Comitato direzionale per la cooperazione e lo sviluppo, con delibere n. 248 del 1992 e n. 79 del 1993;
- che il finanziamento, tuttavia, non era stato mai erogato. Chiese:
- che fosse accertato il suo diritto all'erogazione del contributo di lire 5.500.147.000 per il triennio 1989/1991, detratte eventualmente lire 547.295.200, già erogate in data 27 novembre 990;
- che il suo diritto sussisteva anche perché l'amministrazione aveva riconosciuto il proprio debito;
- che, in via subordinata, fosse dichiarato il suo diritto a ricevere la somma sopra indicata ai sensi dell'art. 2041 c.c. per l'ingiustificato arricchimento delle amministrazioni convenute;
- che in ogni caso fosse dichiarato il suo diritto al risarcimento del danno;
- che l'amministrazione fosse condannata al pagamento delle somme sopra indicate.
Il Ministero degli affari esteri e il Ministero del tesoro si costituirono in giudizio.
Il Ministero del tesoro eccepì il proprio difetto di legittimazione. Entrambi i ministeri eccepirono:
- il difetto di giurisdizione del giudice ordinario "trattandosi di controversia in ordine alla procedura di concessione di contributi";
- l'infondatezza della domanda perché la concessione del contributo non era mai divenuta efficace per l'assenza del visto della Ragioneria e per la mancanza della registrazione del decreto da parte della Corte dei Conti;
- la mancanza dei presupposti per l'accoglimento dell'azione di arricchimento;
- l'inadempimento della V.I.S.P.E. la quale aveva omesso di presentare il rendiconto del contributo in precedenza concesso. Il Tribunale:
- ritenne la giurisdizione del giudice ordinario per il rilievo che la V.I.S.P.E. aveva "affermato di essere titolare di un diritto soggettivo avente titolo in un provvedimento amministrativo già emanato", con la conseguenza che l'eventuale infondatezza di tale prospettazione, per l'inesistenza del diritto, comportava "il rigetto nel merito della domanda e non una pronuncia declinatoria della giurisdizione";
- dichiarò il difetto di legittimazione del Ministero del tesoro;
- respinse la domanda di pagamento della somma richiesta a titolo di contributo per il rilievo che, tenuto conto della legislazione all'epoca vigente, il visto della ragioneria assumeva il carattere di controllo preventivo che condizionava l'efficacia del provvedimento di concessione del contributo, cosicché in mancanza di detto visto doveva negarsi il diritto della V.I.S.P.E. alla erogazione della somma;
- escluse che fosse configurabile una ricognizione di debito;
- rigettò, infine, la domanda di indebito arricchimento. La sentenza del Tribunale fu impugnata, in via principale, dalla V.I.S.P.E. e in, via incidentale, dal Ministero degli affari esteri e dal Ministero del Tesoro.
Con l'appello incidentale i ministeri riproposero la questione di giurisdizione, censurando la sentenza del Tribunale per il rilievo che la giurisdizione del giudice ordinario era stata affermata in base alla ormai superata "teoria della prospettazione". La Corte d'appello di Roma dichiarò il difetto di giurisdizione del giudice ordinario ed affermò la giurisdizione del giudice amministrativo.
La Corte di merito, dopo avere richiamato la giurisprudenza di queste sezioni unite in tema di riparto di giurisdizione in materia di contributi e sovvenzioni da parte dello Stato, osservò:
- che per la realizzazione dell'iniziativa della V.I.S.P.E. il ministero aveva previsto, per gli anni 1990/1991, un contributo di lire 5.500.147.000, da cui andava detratta la somma di lire 547.296.000 già erogata per il 1989;
- che dal testo del decreto ministeriale emergeva che le singole erogazioni, previste per ciascun anno, non costituivano rate di un unico finanziamento "ma singole elargizioni ciascuna delle quali condizionata alla conclusione dell'iter amministrativo ed alla rendicontazione da parte della V.I.S.P.E. delle attività svolte con la precedente";
- che la V.I.S.P.E. non aveva presentato il rendiconto relativo alle attività svolte nel 1989, cosicché "l'iter amministrativo era ancora incompiuto" con la conseguenza che "nessun diritto alla erogazione delle somme era sorto in favore della V.I.S.P.E.";
- che non sussistendo una posizione di diritto soggettivo, da tutelare davanti al giudice ordinario, doveva essere dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo.
La V.I.S.P.E. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d'appello.
I Ministeri intimati, ai quali il ricorso è stato tempestivamente notificato, non hanno svolto attività difensiva.
La V.I.S.P.E. ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso si articola in dieci motivi, con i quali viene denunciata, sotto vari profili, l'erroneità della sentenza impugnata in punto di declinatoria della giurisdizione.
2. Il ricorso è fondato e deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.
3. Il quadro normativo.
Al fine di riordinare la materia della cooperazione con i paesi in via di sviluppo (in precedenza variamente disciplinata dalla L. 5 dicembre 1971 n. 1222 e dalla L. 9 febbraio 1979 n. 38) fu emanata la
L. 26 febbraio 1987 n. 49 (recante "Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo"), seguita dal d.P.R. 12 aprile 1988 n. 177 (recante "Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo").
Secondo la nuova disciplina, nell'attività di cooperazione rientra anche "il sostegno alla realizzazione di progetti e interventi ad opera di organizzazioni non governative idonee anche tramite l'invio di volontari e di proprio personale nei paesi in via di sviluppo" (art. 2, comma 3, lett. e, della legge).
Alle organizzazioni non governative, riconosciute idonee ai sensi dell'art. 28 della legge, ad opera del Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo, istituito presso il Ministero degli affari esteri, "possono essere concessi contributi per lo svolgimento di attività di cooperazione da loro promosse, in misura non superiore al settanta per cento dell'importo delle iniziative programmate, che deve essere integrato per la quota restante da forme autonome, dirette o indirette, di finanziamento" (art. 29 della legge).
Ai sensi dell'art. 44, comma 4, del regolamento "le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi dell'art. 28 della legge sono tenute alla presentazione di rendicontazione annuale". Il successivo comma 5 dell'art. 14 del regolamento stabilisce poi che "in caso di rateizzazione del contributo, la concessione della rata successiva è subordinata alla presentazione dello stato di avanzamento delle attività per le quali sono stati concessi i contributi".
In origine, per il finanziamento delle attività di cooperazione, in esse comprese i contributi alle organizzazioni non governative, era stato costituito (art. 14, comma 1, della legge) un "Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo" gestito dalla Direzione generale per la cooperazione "con autonomia contabile e amministrativa, ai sensi dell'art. 9 della L. 25 novembre 1971 n. 1041". Per la gestione del Fondo era istituita (art. 14, comma 2, della legge) "apposita contabilità speciale presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Roma intestata alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri". Gli ordinativi di pagamento sulla suddetta contabilità speciale erano emessi, se di importo superiore a due miliardi di lire, a firma del Ministro degli affari esteri o del Sottosegretario ovvero, se di importo inferiore, a firma del Direttore generale (art. 14, comma 5, della legge).
All'art. 15, comma 1, della legge era stabilito che alla gestione delle attività, dirette alla realizzazione delle finalità della legge medesima, si sarebbe provveduto "in deroga alle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, applicando per quanto compatibile, l'art. 9 della L. 25 novembre 1971 n. 1041".
Il comma 2 dell'art. 15 della legge prevedeva poi la costituzione, presso la Direzione generale, di un apposito ufficio di ragioneria, alle dipendenze del Ministero del tesoro, per l'esercizio delle funzioni proprie delle ragionerie centrali, al quale dovevano essere sottoposti per il visto i provvedimenti di approvazione dei contratti, i pagamenti e le aperture di credito (v. anche art. 26 del regolamento, secondo cui gli ordini di pagamento emessi dal Direttore generale o da funzionari da lui delegati sono soggetti al controllo dell'ufficio di ragioneria di cui all'art. 15, comma 2, della legge). Sugli atti della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo era inoltre previsto (art. 15, commi 3 e 4, della legge) un controllo di legittimità in via successiva da parte di un apposito ufficio della Corte dei conti, costituito presso la medesima Direzione. La disciplina del finanziamento alle attività di cooperazione è stata modificata dalla Legge 23 dicembre 1993, n. 559, recante "Disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato".
In particolare con l'art. 4 della suddetta legge sono stati disposti:
1) l'iscrizione, a decorrere dal 1 gennaio 1995, in apposita rubrica dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, dei mezzi finanziari già destinati al "Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo", di cui all'art. 14, comma 1, della legge 26 febbraio 1987, n. 49;
2) il versamento all'entrata del bilancio dello Stato e la riassegnazione, con decreti del Ministro del tesoro, ai capitoli della rubrica di cui sopra, delle disponibilità esistenti sul conto corrente di tesoreria intestato al Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo;
3) la trasformazione in formali impegni a carico degli stanziamenti dei pertinenti capitoli di spesa, iscritti nella rubrica di cui al punto 1) delle obbligazioni giuridiche assunte a carico del Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo anteriormente alla data del 1 gennaio 1995;
4) la sostituzione dell'art. 14 della legge n. 49 del 1987 e la modifica del successivo art. 15.
In particolare, per quanto riguarda queste ultime modifiche, fermo restando che alle gestione delle attività si provvede in deroga alle norme sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, è stato soppresso il richiamo all'applicazione dell'art. 9 della legge n. 1041 del 1971; ferma restando la costituzione dell'ufficio di ragioneria per l'esercizio delle funzioni proprie delle ragionerie centrali, ne è stata esclusa l'attività di "visto" sui provvedimenti di spesa;
con riferimento al controllo successivo della Corte dei conti è stato poi stabilito che l'ufficio costituito presso la Direzione generale deve comunicare a questa entro il termine di sessanta giorni "l'avvenuto visto o le eventuali osservazioni sugli atti sottoposti a controllo".
4. La fattispecie oggetto del ricorso.
Nella seduta del 19 dicembre 1989, la Commissione per le Organizzazioni non governative, approvò la proroga del programma che la V.I.S.P.E. aveva da tempo avviato nel Burundi (292/VISPE/BU), con un contributo di lire 5.500.147.000 (documento n. 22, all. fascicolo VISPE).
Il 22 ottobre 1990, la Direzione generale per la cooperazione e lo sviluppo, presso il Ministero degli affari esteri, comunicò alla V.I.S.P.E. che il Ministro, con atto n. 38/Ord. del 15 settembre 1990, avendone verificata la conformità alla legge, aveva approvato l'iniziativa relativa al progetto denominato 292/VISPE/BU. Nella comunicazione: a) era precisato che il relativo decreto ministeriale sarebbe stato "emanato e reso esecutivo nei modi previsti dalla vigente normativa ed a seguito di presentazione ed esame della regolare rendicontazione relativa all'ultima tranche erogata"; si ribadiva quanto già comunicato in un precedente telegramma del 10 agosto 1989 e cioè che la V.I.S.P.E. non era autorizzata ad avviare alcuna iniziativa relativa al programma sino al "perfezionamento amministrativo del Decreto, di cui si darà opportuna comunicazione" (documento n. 24, all. fascicolo VISPE, di cui è stata prodotta solo la prima pagina ed il prospetto del contributo).
Il Ministro degli affari esteri, su delega del Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo (competente ai sensi dell'art. 29, comma 2, della legge n. 49 del 1987), in data 17 ottobre 1991,
premesso tra l'altro che con D.M. n. 3656/4/D del 18 dicembre 1989, munito del visto dell'Ufficio di Ragioneria n. 26/P4356 del 18 gennaio 1990, era stata concessa alla V.I.S.P.E. la somma di lire 547.296.000 a copertura dei costi relativi al personale volontario inserito nell'iniziativa 292/VISPE/BU, e che l'iniziativa concerneva la proroga di un programma già finanziato dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, con decreto di concessione di contributo n. 2289/6D del 1 ottobre 1986, cosicché non era consentita alcuna soluzione di continuità trattandosi di iniziativa relativa ad attività per la quale era prevista l'impiego di personale volontario e cooperante, emise decreto del seguente tenore:
"Art.
1 - All'organismo V.I.S.P.E. - Volontari Italiani per la Solidarietà ai Paesi Emergenti - con sede in Casirate Olona di Lacchiarella - MI - è concesso un contributo di lire 4.952.851.000, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della legge n. 49 del 26 febbraio 1987, in favore dell'iniziativa n. 292/VISPE/BU, pari alla differenza tra lire 500.147.000 - contributo concesso per tre anni - e lire 547.926.000, contributo personale 1989 già corrisposto. È autorizzata l'assunzione dell'impegno per l'esercizio 1991 di lire 4.952.851.000.
Art.
2 - Il contributo di cui sopra è ripartito in tre rate: la prima di lire 1.801.271.000 sarà erogata al perfezionamento del presente decreto, la seconda di lire 1.892.593.000 e la terza di lire 1.258.987.000 saranno erogate sulla base di apposita relazione circa lo stato di avanzamento del programma e di rendicontazione delle spese sostenute.
Art.
3 - La spesa di cui sopra graverà sul "Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo" di cui all'art. 14 della legge 49/87, previo visto dell'Ufficio di ragioneria presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, ai sensi dell'art. 15 punto 2 della legge n. 49/87 e conseguente trasmissione all'Ufficio della Corte dei Conti presso la medesima Direzione generale, ai sensi dell'art. 15 punto 4 della legge già citata".
Successivamente, il 18 dicembre 1992, il Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo, con delibera n. 248, ratificò il suddetto decreto del Ministro.
Altra deliberazione (n. 79 del 13 luglio 1993) il Comitato direzionale emise sempre in relazione alla iniziativa 292/VISPE/BU. Con la deliberazione si diede atto dei rilievi sollevati dalla Corte dei conti, che aveva restituito alcuni provvedimenti in cui la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo aveva disposto l'erogazione di somme a sostegno delle attività di talune organizzazioni non governative (tra le quali la V.I.S.P.E.) per gli esercizi 1992-1993-1994, mentre le delibere con le quali il Comitato direzionale aveva approvato le iniziative erano relative alla erogazione dei contributi per gli anni precedenti;
furono confermate le proposte di contributo per programmi promossi dalle organizzazioni non governative (tra di esse la V.I.S.P.E.), già approvati con la delibera n. 248, con variazione degli anni di riferimento dei contributi che furono stabiliti nel 1993-1994-1995. 5. I principi giurisprudenziali.
I principi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte circa la natura della situazione giuridica soggettiva individuabile in capo al privato che aspiri a finanziamenti o sovvenzioni da parte della Pubblica Amministrazione possono così essere sintetizzati. Quante volte la norma di previsione affidi all'Amministrazione il discrezionale apprezzamento circa l'erogazione del contributo, il privato è titolare di un interesse legittimo, che conserva identica natura durante tutta la fase procedimentale che precede il provvedimento di attribuzione del beneficio ed è tutelabile davanti al giudice amministrativo.
L'emanazione del provvedimento determina, poi, l'insorgenza di un diritto soggettivo alla concreta erogazione, tutelabile davanti al giudice ordinario, qualora al provvedimento stesso non sia data concreta attuazione, per mero comportamento omissivo o perché l'amministrazione intenda far valere la decadenza del privato dal beneficio, in relazione alla mancata osservanza, da parte del medesimo, di obblighi al cui adempimento la legge o il provvedimento condizionano l'erogazione suddetta o la sua permanenza. La situazione giuridica soggettiva del privato torna, invece, ad essere di interesse legittimo quante volte la mancata erogazione di un finanziamento, pur oggetto di specifico provvedimento di attribuzione, dipenda dall'esercizio di poteri di autotutela dell'amministrazione, la quale intenda annullare il provvedimento stesso per vizi di legittimità da cui sia affetto o revocarli per contrasto originario con l'interesse pubblico.
Non v'è spazio, poi, per interessi legittimi, allorché la norma di previsione non attribuisca all'Amministrazione poteri discrezionali, ma le conferisca soltanto poteri di certazione circa condizioni predeterminate dalla legge per l'erogazione del finanziamento, che costituisce in tal modo il contenuto di un diritto soggettivo perfetto, dalla legge medesima direttamente attribuito al privato.
6. Dall'esame della legislazione, riassunta al paragrafo 3, emerge che anteriormente al 1 gennaio 1995, la concessione del contributo era soggetta al visto della ragioneria ed al controllo successivo della Corte dei Conti.
Dall'esame della fattispecie, come ricostruita al paragrafo 4 in base alla documentazione prodotta dalla ricorrente, risulta che il decreto ministeriale del 17 aprile 1991, fu ratificato, con delibera n. 248
del 1992, dal Comitato direzionale per la Cooperazione allo sviluppo, che successivamente, prendendo atto dei rilievi della Corte dei conti, reiterò la delibera di concessione del contributo, con imputazione degli impegni di spesa in adesione ai rilievi mossi contro il precedente provvedimento (v. delibera n. 79 del 13 luglio 1993). Questa seconda deliberazione non risulta che sia mai stata revocata o annullata.
Da quanto sopra emerge: a) che il provvedimento, essendo pervenuto al controllo della Corte dei Conti, aveva sicuramente superato la fase del visto di ragioneria, che rivestendo carattere di controllo preventivo, costituiva una condicio iuris dell'efficacia del provvedimento;
b) che l'amministrazione, tenuto conto dei rilievi della Corte dei Conti, in sede di controllo successivo e non preventivo, aveva reiterato il provvedimento di concessione del contributo, con ciò determinando il superamento della fase di discrezionalità amministrativa relativa al riconoscimento delle condizioni per la concessione del contributo.
La conseguenza di ciò è che la posizione dell'organizzazione non governativa era di diritto soggettivo, essendosi ormai esaurita la fase procedimentale relativa al riconoscimento del contributo. Al fine di negare la giurisdizione del giudice ordinario la Corte d'appello, come ricordato nella parte espositiva di questa sentenza, ha rilevato:
- che per la realizzazione dell'iniziativa della V.I.S.P.E. il ministero aveva previsto, per gli anni 1990/1991, un contributo di lire 5.500.147.000, da cui andava detratta la somma di lire 547.296.000 già erogata per il 1989;
- che dal testo del decreto ministeriale emergeva che le singole erogazioni, previste per ciascun anno, non costituivano rate di un unico finanziamento "ma singole elargizioni ciascuna delle quali condizionata alla conclusione dell'iter amministrativo ed alla rendicontazione da parte della V.I.S.P.E. delle attività svolte con la precedente";
- che la V.I.S.P.E. non aveva presentato il rendiconto relativo alle attività svolte nel 1989, cosicché "l'iter amministrativo era ancora incompiuto" con la conseguenza che "nessun diritto alla erogazione delle somme era sorto in favore della V.I.S.P.E.". Senonché, deve osservarsi in proposito:
- che dal decreto ministeriale risulta che solo per la seconda e la terza rata del contributo era stato previsto che esse sarebbero stata "erogate sulla base di apposita relazione circa la stato di avanzamento del programma e di rendicontazione delle spese sostenute", mentre per la prima rata era previsto che essa sarebbe stata erogata al perfezionamento del decreto;
- che, in ogni caso, il rendiconto relativo al contributo di lire 547.295.200, era stato inviato dalla V.I.S.P.E. in data 11 luglio 1994 (v. doc. n. 27 allegato al fascicolo di parte ricorrente). Cosicché, anche a voler seguire la tesi della Corte d'appello non avrebbe potuto negarsi una posizione di diritto soggettivo da parte della V.I.S.P.E., quantomeno in relazione alla erogazione della prima rata, una volta che l'iter procedimentale per la concessione del contributo si era perfezionato per effetto delle successive delibere del Comitato direzionale per la programmazione e lo sviluppo. Ma la tesi della Corte d'appello, secondo cui le rate annuali in cui il contributo era stato ripartito, non costituivano rate di un unico finanziamento ma singole elargizioni ciascuna delle quali necessitante di un nuovo provvedimento di concessione appare non conforme alla disciplina delineata dalla legge n. 49 del 1987 e del d.P.R. n. 177 del 1988. La Corte d'appello non ha infatti considerato che la fase discrezionale per la concessione del contributo si esaurisce con il provvedimento che lo delibera e che viene emesso, avuto riguardo alla misura complessiva di esso, tenuto conto del programma di intervento presentato dalla organizzazione non governativa, del quale è valutata la rilevanza, la compatibilità e la fattibilità. Il pagamento rateale del contributo è un modo di estinzione di una obbligazione assunta ed è predisposto sia a fini di bilancio sia per consentire (attraverso il metodo della rendicontazione) un controllo dell'amministrazione sul modo in cui il contributo è utilizzato Tale controllo non attiene alla fase concessoria di natura discrezionale, esauritasi con il provvedimento, ma attiene alla fase esecutiva del rapporto, nel quale l'amministrazione non fa più valere un potere discrezionale alla erogazione delle successiva rate, ma può far valere l'eventuale inadempimento della parte beneficiaria all'obbligo imposto dalla legge e dall'atto concessorio avente ad oggetto la presentazione del rendiconto.
Le controversie che sul punto dovessero insorgere tra l'amministrazione ed il beneficiario del contributo sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, perché non attengono alla fase relativa all'ammissione al contributo, ma riguardano l'esatto adempimento degli obblighi assunti o imposti e la verifica di esigibilità del credito del beneficiario.
Solo ove l'amministrazione revochi il contributo sulla base di un vizio di legittimità del proprio provvedimento o per contrasto con il pubblico interesse, la posizione del soggetto, torna ad essere di interesse legittimo;
ma come si è detto non risulta che ciò sia avvenuto nella specie.
7. La posizione soggettiva dedotta in giudizio dalla ricorrente, posta a base della domanda principale di accertamento del suo diritto alla erogazione del contributo, aveva, pertanto, la consistenza di diritto soggettivo, con la conseguente giurisdizione del giudice ordinario a decidere sulla fondatezza o meno della pretesa.
8. V'è, infine, da considerare che in ordine alla domande subordinate, svolte dalla ricorrente, con la domanda introduttiva del giudizio e reiterate con l'atto d'appello - ma ignorate dal giudice di secondo grado - sicuramente sussisteva la giurisdizione del giudice ordinario.
9. In conclusione il ricorso deve essere accolto e va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario. La causa è rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Roma, che provvedere anche in ordine alla regolamentazione delle spese del processo di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, accoglie il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per il regolamento delle spese del processo di Cassazione, ad altra sezione della Corte d'appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 1 luglio 2004.
Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2004