Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/09/2004, n. 18844
CASS
Sentenza 20 settembre 2004

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In tema di finanziamenti a organizzazioni non governative operanti nel campo della cooperazione internazionale, ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49 e della legge 23 dicembre 1993, n. 559, la fase discrezionale per la concessione del contributo si esaurisce con il provvedimento che lo delibera e che viene emesso, avuto riguardo alla misura complessiva di esso, tenuto conto del programma di intervento presentato dalla organizzazione non governativa, del quale è valutata la rilevanza, la compatibilità e la fattibilità, laddove il pagamento rateale del contributo, una volta emesso il provvedimento di concessione, è un modo di estinzione di una obbligazione assunta ed è predisposto sia a fini di bilancio sia per consentire (attraverso il metodo della rendicontazione) un controllo dell'amministrazione sul modo in cui il contributo è utilizzato, controllo che attiene non alla fase concessoria di natura discrezionale, esauritasi con il provvedimento, ma alla fase esecutiva del rapporto, nella quale l'amministrazione non fa più valere un potere discrezionale alla erogazione delle successive rate, ma può far valere l'eventuale inadempimento della parte beneficiaria all'obbligo imposto dalla legge e dall'atto concessorio avente ad oggetto la presentazione del rendiconto. Da tanto deriva che le controversie che insorgono al riguardo tra l'amministrazione ed il beneficiario del contributo sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, perché non attengono alla fase relativa all'ammissione del contributo, ma riguardano l'esatto adempimento degli obblighi assunti o imposti e la verifica di esigibilità del credito del beneficiario; solo ove l'amministrazione revochi il contributo sulla base di un vizio di legittimità del proprio provvedimento o per contrasto con il pubblico interesse, la posizione del soggetto torna ad essere di interesse legittimo, tutelabile dinanzi al giudice amministrativo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/09/2004, n. 18844
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18844
    Data del deposito : 20 settembre 2004

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