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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/01/2025, n. 780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 780 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 47757/2023 , vertente
TRA
(ROMA (RM), 22/05/1969), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. KNOKE CLAUDIA;
ricorrente
E
(SUD AFRICA, 16/04/1983), contumace;
CP_1
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha chiesto al Tribunale di Roma di pronunciare lo Parte_1
scioglimento del matrimonio contratto in data 12/07/2008 con CP_1
ha riferito che tra i coniugi era intervenuta separazione personale
[...]
sin dal 2018, che da allora non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita tra gli sposi la comunione materiale e spirituale, e che era decorso il termine previsto dall' art. 3 n. 2 lettera b) della legge 898/70.
La parte resistente non si è costituita.
Emessi i provvedimenti provvisori del caso, la causa è stata istruita e rimessa al collegio per la decisione.
La domanda relativa allo status può essere accolta, giacché è decorso il 2 termine previsto dalla legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale (art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Quanto alla figlia minore , ormai diciassettenne, è opportuno che Per_1 sia disposto l'affidamento esclusivo al padre, che ne è collocatario sin dall'epoca della separazione;
la madre infatti risiede attualmente nello stato del Sudafrica,
e i contatti con la minore sono sporadici e diradati;
ella non ha la possibilità concreta di concorrere con efficacia alle decisioni che riguardano la vita della figlia, e la necessità di acquisire il suo consenso nelle principali scelte di vita della minore rischierebbe di determinare una situazione di stallo;
ciò anche indipendentemente dalle criticità evidenziate nel ricorso, che hanno del resto determinato il collocamento della minore presso il padre, che ne ha di fatto curato la crescita e l'accudimento in via esclusiva;
sarà quindi affidata al padre nella forma dell'affidamento Per_1
esclusivo c.d. rafforzato, che consentirà al genitore di adottare in autonomia e sino al raggiungimento della maggiore età della figlia, anche le decisioni di maggiore importanza (quali ad esempio quelle relative alla salute, all'istruzione, alla scelta del luogo di residenza, alla partecipazione ad attività formative e ricreative di qualsiasi natura, alla richiesta di documenti, anche validi per l'espatrio);
considerata l'età ormai raggiunta frequenterà la madre Per_1
liberamente accordandosi con la medesima di volta in volta;
sul piano economico il ricorrente dichiara di percepire redditi per circa
2.200 euro;
non è nota la condizione economica della resistente, che non ha preso parte al presente procedimento;
resta il fatto che in questa Parte_1
sede, dando atto di avere in concreto provveduto in via autonoma alle necessità della figlia (avvalendosi talora del supporto della sorella), ha formulato la richiesta di un contributo minimo, richiesta che può essere senz'altro accolta in ragione del dovere di entrambi i genitori di concorrere al mantenimento della prole. le spese straordinarie – regolate secondo il protocollo in uso presso questo ufficio – saranno ripartite in pari quota tra i genitori.
Le spese di lite possono dichiararsi irripetibili, attesa la natura del giudizio. 3
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 47757/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
-dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in ROMA in data
12/07/2008 tra (ROMA (RM), 22/05/1969) e Parte_1
(SUD AFRICA, 16/04/1983) trascritto nel Registro degli CP_1
Atti di Matrimonio del Comune di ROMA al n. 403, Parte I, Serie 09, Anno
2008.
-Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152septies disp att cpc
-Dispone l'affidamento esclusivo della figlia minore al padre, con Per_1
facoltà per lo stesso di compiere in autonomia anche le scelte di maggiore rilevanza relative alla minore, come meglio specificato in motivazione;
-Dispone che la minore possa frequentare liberamente la madre, accordandosi con essa di volta in volta;
-pone a carico della resistente un assegno perequativo di € 100,00 mensili per il mantenimento ordinario della minore, oltre al 50% delle spese straordinarie, regolate secondo il protocollo di intesa del dicembre 2014 in uso presso questo ufficio giudiziario;
-Spese di lite irripetibili.
Roma, 15/01/2025
la giudice est
Cecilia Pratesi La Presidente
Marta Ienzi
Provvedimento redatto con la collaborazione della d.ssa Anna Lisa Mattrella, magistrato ordinario in tirocinio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 47757/2023 , vertente
TRA
(ROMA (RM), 22/05/1969), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. KNOKE CLAUDIA;
ricorrente
E
(SUD AFRICA, 16/04/1983), contumace;
CP_1
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha chiesto al Tribunale di Roma di pronunciare lo Parte_1
scioglimento del matrimonio contratto in data 12/07/2008 con CP_1
ha riferito che tra i coniugi era intervenuta separazione personale
[...]
sin dal 2018, che da allora non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita tra gli sposi la comunione materiale e spirituale, e che era decorso il termine previsto dall' art. 3 n. 2 lettera b) della legge 898/70.
La parte resistente non si è costituita.
Emessi i provvedimenti provvisori del caso, la causa è stata istruita e rimessa al collegio per la decisione.
La domanda relativa allo status può essere accolta, giacché è decorso il 2 termine previsto dalla legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale (art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Quanto alla figlia minore , ormai diciassettenne, è opportuno che Per_1 sia disposto l'affidamento esclusivo al padre, che ne è collocatario sin dall'epoca della separazione;
la madre infatti risiede attualmente nello stato del Sudafrica,
e i contatti con la minore sono sporadici e diradati;
ella non ha la possibilità concreta di concorrere con efficacia alle decisioni che riguardano la vita della figlia, e la necessità di acquisire il suo consenso nelle principali scelte di vita della minore rischierebbe di determinare una situazione di stallo;
ciò anche indipendentemente dalle criticità evidenziate nel ricorso, che hanno del resto determinato il collocamento della minore presso il padre, che ne ha di fatto curato la crescita e l'accudimento in via esclusiva;
sarà quindi affidata al padre nella forma dell'affidamento Per_1
esclusivo c.d. rafforzato, che consentirà al genitore di adottare in autonomia e sino al raggiungimento della maggiore età della figlia, anche le decisioni di maggiore importanza (quali ad esempio quelle relative alla salute, all'istruzione, alla scelta del luogo di residenza, alla partecipazione ad attività formative e ricreative di qualsiasi natura, alla richiesta di documenti, anche validi per l'espatrio);
considerata l'età ormai raggiunta frequenterà la madre Per_1
liberamente accordandosi con la medesima di volta in volta;
sul piano economico il ricorrente dichiara di percepire redditi per circa
2.200 euro;
non è nota la condizione economica della resistente, che non ha preso parte al presente procedimento;
resta il fatto che in questa Parte_1
sede, dando atto di avere in concreto provveduto in via autonoma alle necessità della figlia (avvalendosi talora del supporto della sorella), ha formulato la richiesta di un contributo minimo, richiesta che può essere senz'altro accolta in ragione del dovere di entrambi i genitori di concorrere al mantenimento della prole. le spese straordinarie – regolate secondo il protocollo in uso presso questo ufficio – saranno ripartite in pari quota tra i genitori.
Le spese di lite possono dichiararsi irripetibili, attesa la natura del giudizio. 3
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 47757/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
-dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in ROMA in data
12/07/2008 tra (ROMA (RM), 22/05/1969) e Parte_1
(SUD AFRICA, 16/04/1983) trascritto nel Registro degli CP_1
Atti di Matrimonio del Comune di ROMA al n. 403, Parte I, Serie 09, Anno
2008.
-Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152septies disp att cpc
-Dispone l'affidamento esclusivo della figlia minore al padre, con Per_1
facoltà per lo stesso di compiere in autonomia anche le scelte di maggiore rilevanza relative alla minore, come meglio specificato in motivazione;
-Dispone che la minore possa frequentare liberamente la madre, accordandosi con essa di volta in volta;
-pone a carico della resistente un assegno perequativo di € 100,00 mensili per il mantenimento ordinario della minore, oltre al 50% delle spese straordinarie, regolate secondo il protocollo di intesa del dicembre 2014 in uso presso questo ufficio giudiziario;
-Spese di lite irripetibili.
Roma, 15/01/2025
la giudice est
Cecilia Pratesi La Presidente
Marta Ienzi
Provvedimento redatto con la collaborazione della d.ssa Anna Lisa Mattrella, magistrato ordinario in tirocinio