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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 04/11/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott. Salvatore REGASTO - Giudice
3) dott.ssa Daniela LAGANI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 730 del 2025 RGVG per gli affari da trattarsi in camera di consiglio, avente ad oggetto Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili, instaurata congiuntamente dai coniugi sig.ra
– CF - nata a [...], il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Pianopoli (CZ), alla Via Ezio Tarantelli n. 8, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Gabriella LUCIA
– CF - PEC – che la rappresenta e difende giusta procura C.F._2 Email_1 alle liti in atti, e sig. – CF - nato a [...] il [...], CP_1 C.F._3 residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Rossella CERMINARA – CF - PEC – che lo C.F._4 Email_2 rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege - sulle seguenti
CONCLUSIONI
“Come da ricorso congiunto e come da pedisseque note di trattazione scritta in atti, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, separatamente depositate in cancelleria in data 21 e 23 ottobre
2025”.
IN FATTO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto in atti, depositato in data 09/10/2025 - che In data 29 giugno 2013, in Pianopoli (CZ), i ricorrenti contraevano matrimonio concordatario per come risulta dall'estratto per riassunto di matrimonio (all. 1). Dalla suddetta unione nasceva, il 19 novembre 2014, il figlio , minore di età. I coniugi si separavano Persona_1 consensualmente, giusto decreto di omologa emesso dal Tribunale di Lamezia Terme in data 6 febbraio 2020, cron. n. 1026/2020, nell'ambito del procedimento n. 1469/2019 R.G. alle condizioni ivi riportate. - Dalla data 2
della separazione ad oggi non vi è stata riconciliazione tra i coniugi e la comunione spirituale e materiale degli stessi è venuta definitivamente meno e, pertanto, sussistono gli estremi per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modifiche. -Gli stessi, per il bene precipuo ed esclusivo del minore, hanno raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio stabilendo: 1) affidamento condiviso del figlio minore;
2) assegnazione al Persona_1 marito, che ne è proprietario, della casa familiare, sita in Serrastretta;
3) collocazione prevalente del bambino presso la madre che ha la propria residenza in Pianopoli, alla Via Indipendenza n. 48; 4) diritto del papà di vederlo e tenerlo con sé: - per due pomeriggi a settimana (in mancanza di accordo, il martedì e il giovedì), con prelievo alla scuola media (alle ore 13,45), e rientro alle ore 21.00 in primavera/estate ed alle ore 19.30 in autunno/inverno; - per 2 week-end al mese, a settimane alterne, con pernottamento, con prelievo alle ore
9.30 del sabato e rientro domenica alle ore 19.00 nel periodo invernale, alle ore 22.00 negli altri periodi;
- per le festività natalizie: dal 22 dicembre (ore 9.30) al 25 dicembre (ore 10.30) e dal 29 dicembre (ore 9.30) al 1° gennaio (ore 10.30) o, alternativamente, dal 25 dicembre (ore 10.30) al 28 dicembre (ore 21.00) e dal 1° gennaio (ore 10.30) al 4 gennaio (ore 21.00); il giorno dell'Epifania il bambino lo trascorrerà con la madre;
il tutto salvo diversi e migliori accordi;
- per le festività pasquali nel giorno di Pasqua o quello di pasquetta, secondo il criterio dell'alternanza con la madre (dalle ore 9.30 alle ore 22.00). - durante le vacanze estive per
9 giorni a giugno, 9 giorni a luglio e 9 giorni ad agosto, da concordarsi con la madre ovvero, in mancanza di accordo, dal 20 al 29 di ogni mese;
- nel giorno del compleanno del papà e della nonna paterna, con pernottamento per consentire al piccolo di partecipare ai festeggiamenti;
parimenti, si prevede analogo diritto della madre di trascorrere con il minore i corrispondenti eventi del ramo materno, prevedendosi nel contempo che, ove detti eventi coincidano con i giorni di visita paterna, questi saranno recuperati il giorno immediatamente successivo;
- nel giorno del compleanno del bambino entrambi i genitori si impegnano a trascorrerlo tutti insieme unitamente ai familiari del ramo paterno e materno;
5) in caso di malattia del bambino o di altro impedimento alle visite paterne, i giorni persi saranno recuperati nei giorni immediatamente successivi al venir meno della causa ostativa;
7) corresponsione di assegno di mantenimento per il bambino, in favore del genitore collocatario, nella misura di € 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, rivalutabili come per legge;
8) i genitori si impegnano alla massima collaborazione e condivisione nella gestione ed educazione del minore;
9) rimane fermo che, non avendo potuto ottemperare al punto 9 delle condizioni di separazione omologata dal Tribunale di Lamezia Terme, la sig.ra preleverà la stanza da letto, il Pt_1 soggiorno, 2 vetrine, la credenza, il tavolo con le sedie e il corredo;
stante il decorso del tempo la signora esonera il signor da qualsivoglia danno creato dall'usura del tempo e si stabilisce Parte_1 CP_1 che il prelievo del corredo avverrà entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso e la mobilia verrà prelevata entro e non oltre il 31 gennaio 2026. - I genitori, richiamato l'art. 473 bis.4 ultimo comma c.p.c., non ritengono necessario l'ascolto del minore.
Tutto quanto sopra premesso, i coniugi sopra generalizzati concludevano chiedendo all'adito Tribunale di:
- Pronunciare sentenza dichiarativa di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signor CP_1
in data 29 giugno 2013, iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Pianopoli
[...] Parte_1
(CZ) dando disposizione all'Ufficiale di Stato Civile del relativo Comune di procedere alla trascrizione della 3
emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza di entrambi i coniugi, alle seguenti
CONDIZIONI
1) affidamento condiviso del figlio minor;
Persona_1
2) assegnazione al marito, che ne è proprietario, della casa familiare, sita in Serrastretta;
3) collocazione prevalente del bambino presso la madre che ha la propria residenza in Pianopoli, alla Via
Indipendenza n. 46;
4) diritto del papà di vederlo e tenerlo con sé: - per due pomeriggi a settimana (in mancanza di accordo, il martedì e il giovedì), con prelievo alla scuola media (alle ore 13,45), e rientro alle ore 21.00 in primavera/estate ed alle ore 19.30 in autunno/inverno; - per 2 week-end al mese, a settimane alterne, con pernottamento, con prelievo alle ore 9.30 del sabato e rientro domenica alle ore 19.00 nel periodo invernale, alle ore 22.00 negli altri periodi;
- per le festività natalizie: dal 22 dicembre (ore 9.30) al 25 dicembre (ore 10.30) e dal 29 dicembre
(ore 9.30) al 1° gennaio (ore 10.30) o, alternativamente, dal 25 dicembre (ore 10.30) al 28 dicembre (ore
21.00) e dal 1° gennaio (ore 10.30) al 4 gennaio (ore 21.00); il giorno dell'Epifania il bambino lo trascorrerà con la madre;
il tutto salvo diversi e migliori accordi;
- per le festività pasquali nel giorno di Pasqua o quello di pasquetta, secondo il criterio dell'alternanza con la madre (dalle ore 9.30 alle ore 22.00). - durante le vacanze estive per 9 giorni a giugno, 9 giorni a luglio e 9 giorni ad agosto, da concordarsi con la madre ovvero, in mancanza di accordo, dal 20 al 29 di ogni mese;
- nel giorno del compleanno del papà e della nonna paterna, con pernottamento per consentire al piccolo di partecipare ai festeggiamenti;
parimenti, si prevede analogo diritto della madre di trascorrere con il minore i corrispondenti eventi del ramo materno, prevedendosi nel contempo che, ove detti eventi coincidano con i giorni di visita paterna, questi saranno recuperati il giorno immediatamente successivo;
- nel giorno del compleanno del bambino entrambi i genitori si impegnano a trascorrerlo tutti insieme unitamente ai familiari del ramo paterno e materno;
5) in caso di malattia del bambino o di altro impedimento alle visite paterne, i giorni persi saranno recuperati nei giorni immediatamente successivi al venir meno della causa ostativa;
7) corresponsione di assegno di mantenimento per il bambino, in favore del genitore collocatario, nella misura di € 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, rivalutabili come per legge;
8) i genitori si impegnano alla massima collaborazione e condivisione nella gestione ed educazione del minore;
9) rimane fermo che, non avendo potuto ottemperare al punto 9 delle condizioni di separazione omologata dal Tribunale di Lamezia Terme, la sig.ra preleverà la stanza da letto, il soggiorno, 2 vetrine, la Pt_1 credenza, il tavolo con le sedie e il corredo;
stante il decorso del tempo la signora esonera il Parte_1 signor da qualsivoglia danno creato dall'usura del tempo e si stabilisce che il prelievo del corredo CP_1 avverrà entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso e la mobilia verrà prelevata entro e non oltre il 31 gennaio 2026.
In rito, i coniugi dichiaravano – altresì - espressamente, ex art. 473 bis.51, 2° comma, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Ciò posto, le parti venivano pertanto rimesse dinanzi al Giudice Relatore della causa in oggetto, da identificarsi nello stesso Presidente del Tribunale, dott. Giovanni GAROFALO, per l'udienza del 04/11/2025, il quale, con provvedimento interlocutorio emesso in data 09/10/2025 ex art. 473-bis.51 c.p.c., disponeva che la 4
controversia, per la tipologia della materia e per come consentito dalla disciplina di cui al disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., si svolgesse in forma cartolare, con termine per il deposito delle note scritte autorizzate, con allegate le relative dichiarazioni dei coniugi, con raccomandazione affinché le parti attestassero espressamente: 1) di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza;
2) di avere letto le condizioni del divorzio e di condividerle appieno e senza riserve, e, pertanto, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto per divorzio; 3) di rinunciare entrambi espressamente a comparire personalmente in udienza e di essere in ciò sostituiti, per ogni incombente, dai rispettivi procuratori costituiti;
4) di non essere intenzionati a conciliarsi;
onere ed incombente cui le stesse espressamente e tempestivamente aderivano, depositando separatamente, in data 21 e 23 ottobre 2025, le relative note di trattazione scritta, con presa d'atto delle pregresse condizioni e della volontà di non comparire in udienza – con esplicita rinuncia - e di non essere intenzionati a conciliarsi.
All'udienza in oggetto lo stesso Giudice Istruttore rimetteva la causa in decisione al Collegio il quale a sua volta
- preso atto della comparizione figurata delle parti, del deposito tempestivo delle note di trattazione scritta e delle dichiarazioni confirmatorie da esse provenienti – tratteneva la causa in decisione, una volta preso atto che il PM aveva espresso parere favorevole sulle condizioni in oggetto con provvedimento tempestivamente reso in data 21/10/2025, dunque entro il termine di giorni TRE antecedenti la fissazione dell'udienza dinanzi al Collegio ex art. 473 bis.51, comma 3°, c.p.c.
IN DIRITTO
La domanda è fondata, in quanto sono provati presupposti e condizioni dell'azione.
Dall'estratto dell'atto di matrimonio allegato in atti, risulta che le parti avevano contratto matrimonio concordatario in Pianopoli (CZ) ed in data 29/06/2013, il cui atto risulta trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del relativo Comune, come risulta dall'estratto dell'atto di matrimonio già allegata in atti.
Le copie degli atti relativi al procedimento di separazione, documentano altresì che i coniugi si erano presentati dinanzi al Presidente del Tribunale di Lamezia Terme in data 23/01/2020 nella relativa procedura di separazione iscritta al n. 1469/2019 RG e che, in data 06/02/2020, il Tribunale, in composizione collegiale, aveva emesso decreto di omologa delle condizioni della separazione consensuale e che da allora la convivenza non era più ripresa.
Ricorre, pertanto, l'ipotesi prevista dalla lettera b), n. 2, dell'art. 3 della legge 1.12.70 n. 898 e concorre l'ulteriore condizione dell'ininterrotta protrazione della separazione dall'avvenuta comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale, nella procedura di separazione personale, per il tempo previsto dalla normativa in vigore (nella specie mesi SEI;
data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella causa di separazione: 23/01/2020; data di deposito del presente ricorso;
09/10/2025) e tenuto conto del fatto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti costituite comparivano dinanzi al Tribunale Collegiale all'udienza camerale del 04/11/2025 e, in quella sede, ribadivano concordemente la domanda di divorzio, alle condizioni ivi indicate, non prima che il tentativo di conciliazione obbligatoriamente avanzato desse esito negativo;
il Tribunale, dunque, trasmessi gli atti al PM, sentiti i coniugi ed esperito con esito infruttuoso il tentativo di conciliazione (dato che i coniugi medesimi confermavano la espressamente la volontà di divorziare), tratteneva la causa in decisione. 5
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente decisione le condizioni formalizzate nel corso della procedura di divorzio congiunto, in quanto non contrarie a norme imperative ed alle stesse esigenze dei figli ancora minori, come già all'epoca della separazione (vedi in atti).
L'esito infruttuoso del tentativo di conciliazione – infine - comprova definitivamente che la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Il PM – avuti gli atti – in data 21/10/2025, esprimeva – infatti - parere favorevole al divorzio.
A siffatto accertamento consegue, a norma dell'art. 2 in relazione all'art. 3 n. 2, lett. b), della citata legge, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite, stante la natura consensuale nativa della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 730 del 2025 RGVG per gli affari da trattarsi in camera di consiglio, avente ad oggetto Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili, instaurata congiuntamente dai coniugi sig.ra – CF Parte_1
- nata a [...], il [...], residente in [...]
Tarantelli n. 8, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Gabriella LUCIA – CF C.F._2
- PEC – che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti, e sig. Email_1 CP_1
– CF - nato a [...] il [...], residente in [...], alla
[...] C.F._3 frazione Angoli, Via A. Dante n. 33, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Rossella CERMINARA –
CF - PEC – che lo rappresenta e difende giusta procura C.F._4 Email_2 alle liti in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege -
Così provvede:
A) PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i coniugi sopra generalizzati in Pianopoli (CZ) ed in data 29/06/2013, alle seguenti e concordate condizioni:
1) affidamento condiviso del figlio minor;
Persona_1
2) assegnazione al marito, che ne è proprietario, della casa familiare, sita in Serrastretta;
3) collocazione prevalente del bambino presso la madre che ha la propria residenza in Pianopoli, alla Via
Indipendenza n. 46;
4) diritto del papà di vederlo e tenerlo con sé: - per due pomeriggi a settimana (in mancanza di accordo, il martedì e il giovedì), con prelievo alla scuola media (alle ore 13,45), e rientro alle ore 21.00 in primavera/estate ed alle ore 19.30 in autunno/inverno; - per 2 week-end al mese, a settimane alterne, con pernottamento, con prelievo alle ore 9.30 del sabato e rientro domenica alle ore 19.00 nel periodo invernale, alle ore 22.00 negli altri periodi;
- per le festività natalizie: dal 22 dicembre (ore 9.30) al 25 dicembre (ore 10.30) e dal 29 dicembre 6
(ore 9.30) al 1° gennaio (ore 10.30) o, alternativamente, dal 25 dicembre (ore 10.30) al 28 dicembre (ore
21.00) e dal 1° gennaio (ore 10.30) al 4 gennaio (ore 21.00); il giorno dell'Epifania il bambino lo trascorrerà con la madre;
il tutto salvo diversi e migliori accordi;
- per le festività pasquali nel giorno di Pasqua o quello di pasquetta, secondo il criterio dell'alternanza con la madre (dalle ore 9.30 alle ore 22.00). - durante le vacanze estive per 9 giorni a giugno, 9 giorni a luglio e 9 giorni ad agosto, da concordarsi con la madre ovvero, in mancanza di accordo, dal 20 al 29 di ogni mese;
- nel giorno del compleanno del papà e della nonna paterna, con pernottamento per consentire al piccolo di partecipare ai festeggiamenti;
parimenti, si prevede analogo diritto della madre di trascorrere con il minore i corrispondenti eventi del ramo materno, prevedendosi nel contempo che, ove detti eventi coincidano con i giorni di visita paterna, questi saranno recuperati il giorno immediatamente successivo;
- nel giorno del compleanno del bambino entrambi i genitori si impegnano a trascorrerlo tutti insieme unitamente ai familiari del ramo paterno e materno;
5) in caso di malattia del bambino o di altro impedimento alle visite paterne, i giorni persi saranno recuperati nei giorni immediatamente successivi al venir meno della causa ostativa;
7) corresponsione di assegno di mantenimento per il bambino, in favore del genitore collocatario, nella misura di € 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, rivalutabili come per legge;
8) i genitori si impegnano alla massima collaborazione e condivisione nella gestione ed educazione del minore;
9) rimane fermo che, non avendo potuto ottemperare al punto 9 delle condizioni di separazione omologata dal Tribunale di Lamezia Terme, la sig.ra preleverà la stanza da letto, il soggiorno, 2 vetrine, la Pt_1 credenza, il tavolo con le sedie e il corredo;
stante il decorso del tempo la signora esonera il Parte_1 signor da qualsivoglia danno creato dall'usura del tempo e si stabilisce che il prelievo del corredo CP_1 avverrà entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso e la mobilia verrà prelevata entro e non oltre il 31 gennaio 2026.
B) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Pianopoli (CZ) ed ivi trascritto nei relativo registri dello stato civile – atto n. 2, parte
II, serie A, anno 2013 - per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
C) DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio del 4 novembre 2025.
Il Presidente Estensore
(Dott. Giovanni GAROFALO)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott. Salvatore REGASTO - Giudice
3) dott.ssa Daniela LAGANI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 730 del 2025 RGVG per gli affari da trattarsi in camera di consiglio, avente ad oggetto Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili, instaurata congiuntamente dai coniugi sig.ra
– CF - nata a [...], il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Pianopoli (CZ), alla Via Ezio Tarantelli n. 8, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Gabriella LUCIA
– CF - PEC – che la rappresenta e difende giusta procura C.F._2 Email_1 alle liti in atti, e sig. – CF - nato a [...] il [...], CP_1 C.F._3 residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Rossella CERMINARA – CF - PEC – che lo C.F._4 Email_2 rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege - sulle seguenti
CONCLUSIONI
“Come da ricorso congiunto e come da pedisseque note di trattazione scritta in atti, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, separatamente depositate in cancelleria in data 21 e 23 ottobre
2025”.
IN FATTO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto in atti, depositato in data 09/10/2025 - che In data 29 giugno 2013, in Pianopoli (CZ), i ricorrenti contraevano matrimonio concordatario per come risulta dall'estratto per riassunto di matrimonio (all. 1). Dalla suddetta unione nasceva, il 19 novembre 2014, il figlio , minore di età. I coniugi si separavano Persona_1 consensualmente, giusto decreto di omologa emesso dal Tribunale di Lamezia Terme in data 6 febbraio 2020, cron. n. 1026/2020, nell'ambito del procedimento n. 1469/2019 R.G. alle condizioni ivi riportate. - Dalla data 2
della separazione ad oggi non vi è stata riconciliazione tra i coniugi e la comunione spirituale e materiale degli stessi è venuta definitivamente meno e, pertanto, sussistono gli estremi per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modifiche. -Gli stessi, per il bene precipuo ed esclusivo del minore, hanno raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio stabilendo: 1) affidamento condiviso del figlio minore;
2) assegnazione al Persona_1 marito, che ne è proprietario, della casa familiare, sita in Serrastretta;
3) collocazione prevalente del bambino presso la madre che ha la propria residenza in Pianopoli, alla Via Indipendenza n. 48; 4) diritto del papà di vederlo e tenerlo con sé: - per due pomeriggi a settimana (in mancanza di accordo, il martedì e il giovedì), con prelievo alla scuola media (alle ore 13,45), e rientro alle ore 21.00 in primavera/estate ed alle ore 19.30 in autunno/inverno; - per 2 week-end al mese, a settimane alterne, con pernottamento, con prelievo alle ore
9.30 del sabato e rientro domenica alle ore 19.00 nel periodo invernale, alle ore 22.00 negli altri periodi;
- per le festività natalizie: dal 22 dicembre (ore 9.30) al 25 dicembre (ore 10.30) e dal 29 dicembre (ore 9.30) al 1° gennaio (ore 10.30) o, alternativamente, dal 25 dicembre (ore 10.30) al 28 dicembre (ore 21.00) e dal 1° gennaio (ore 10.30) al 4 gennaio (ore 21.00); il giorno dell'Epifania il bambino lo trascorrerà con la madre;
il tutto salvo diversi e migliori accordi;
- per le festività pasquali nel giorno di Pasqua o quello di pasquetta, secondo il criterio dell'alternanza con la madre (dalle ore 9.30 alle ore 22.00). - durante le vacanze estive per
9 giorni a giugno, 9 giorni a luglio e 9 giorni ad agosto, da concordarsi con la madre ovvero, in mancanza di accordo, dal 20 al 29 di ogni mese;
- nel giorno del compleanno del papà e della nonna paterna, con pernottamento per consentire al piccolo di partecipare ai festeggiamenti;
parimenti, si prevede analogo diritto della madre di trascorrere con il minore i corrispondenti eventi del ramo materno, prevedendosi nel contempo che, ove detti eventi coincidano con i giorni di visita paterna, questi saranno recuperati il giorno immediatamente successivo;
- nel giorno del compleanno del bambino entrambi i genitori si impegnano a trascorrerlo tutti insieme unitamente ai familiari del ramo paterno e materno;
5) in caso di malattia del bambino o di altro impedimento alle visite paterne, i giorni persi saranno recuperati nei giorni immediatamente successivi al venir meno della causa ostativa;
7) corresponsione di assegno di mantenimento per il bambino, in favore del genitore collocatario, nella misura di € 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, rivalutabili come per legge;
8) i genitori si impegnano alla massima collaborazione e condivisione nella gestione ed educazione del minore;
9) rimane fermo che, non avendo potuto ottemperare al punto 9 delle condizioni di separazione omologata dal Tribunale di Lamezia Terme, la sig.ra preleverà la stanza da letto, il Pt_1 soggiorno, 2 vetrine, la credenza, il tavolo con le sedie e il corredo;
stante il decorso del tempo la signora esonera il signor da qualsivoglia danno creato dall'usura del tempo e si stabilisce Parte_1 CP_1 che il prelievo del corredo avverrà entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso e la mobilia verrà prelevata entro e non oltre il 31 gennaio 2026. - I genitori, richiamato l'art. 473 bis.4 ultimo comma c.p.c., non ritengono necessario l'ascolto del minore.
Tutto quanto sopra premesso, i coniugi sopra generalizzati concludevano chiedendo all'adito Tribunale di:
- Pronunciare sentenza dichiarativa di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signor CP_1
in data 29 giugno 2013, iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Pianopoli
[...] Parte_1
(CZ) dando disposizione all'Ufficiale di Stato Civile del relativo Comune di procedere alla trascrizione della 3
emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza di entrambi i coniugi, alle seguenti
CONDIZIONI
1) affidamento condiviso del figlio minor;
Persona_1
2) assegnazione al marito, che ne è proprietario, della casa familiare, sita in Serrastretta;
3) collocazione prevalente del bambino presso la madre che ha la propria residenza in Pianopoli, alla Via
Indipendenza n. 46;
4) diritto del papà di vederlo e tenerlo con sé: - per due pomeriggi a settimana (in mancanza di accordo, il martedì e il giovedì), con prelievo alla scuola media (alle ore 13,45), e rientro alle ore 21.00 in primavera/estate ed alle ore 19.30 in autunno/inverno; - per 2 week-end al mese, a settimane alterne, con pernottamento, con prelievo alle ore 9.30 del sabato e rientro domenica alle ore 19.00 nel periodo invernale, alle ore 22.00 negli altri periodi;
- per le festività natalizie: dal 22 dicembre (ore 9.30) al 25 dicembre (ore 10.30) e dal 29 dicembre
(ore 9.30) al 1° gennaio (ore 10.30) o, alternativamente, dal 25 dicembre (ore 10.30) al 28 dicembre (ore
21.00) e dal 1° gennaio (ore 10.30) al 4 gennaio (ore 21.00); il giorno dell'Epifania il bambino lo trascorrerà con la madre;
il tutto salvo diversi e migliori accordi;
- per le festività pasquali nel giorno di Pasqua o quello di pasquetta, secondo il criterio dell'alternanza con la madre (dalle ore 9.30 alle ore 22.00). - durante le vacanze estive per 9 giorni a giugno, 9 giorni a luglio e 9 giorni ad agosto, da concordarsi con la madre ovvero, in mancanza di accordo, dal 20 al 29 di ogni mese;
- nel giorno del compleanno del papà e della nonna paterna, con pernottamento per consentire al piccolo di partecipare ai festeggiamenti;
parimenti, si prevede analogo diritto della madre di trascorrere con il minore i corrispondenti eventi del ramo materno, prevedendosi nel contempo che, ove detti eventi coincidano con i giorni di visita paterna, questi saranno recuperati il giorno immediatamente successivo;
- nel giorno del compleanno del bambino entrambi i genitori si impegnano a trascorrerlo tutti insieme unitamente ai familiari del ramo paterno e materno;
5) in caso di malattia del bambino o di altro impedimento alle visite paterne, i giorni persi saranno recuperati nei giorni immediatamente successivi al venir meno della causa ostativa;
7) corresponsione di assegno di mantenimento per il bambino, in favore del genitore collocatario, nella misura di € 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, rivalutabili come per legge;
8) i genitori si impegnano alla massima collaborazione e condivisione nella gestione ed educazione del minore;
9) rimane fermo che, non avendo potuto ottemperare al punto 9 delle condizioni di separazione omologata dal Tribunale di Lamezia Terme, la sig.ra preleverà la stanza da letto, il soggiorno, 2 vetrine, la Pt_1 credenza, il tavolo con le sedie e il corredo;
stante il decorso del tempo la signora esonera il Parte_1 signor da qualsivoglia danno creato dall'usura del tempo e si stabilisce che il prelievo del corredo CP_1 avverrà entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso e la mobilia verrà prelevata entro e non oltre il 31 gennaio 2026.
In rito, i coniugi dichiaravano – altresì - espressamente, ex art. 473 bis.51, 2° comma, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Ciò posto, le parti venivano pertanto rimesse dinanzi al Giudice Relatore della causa in oggetto, da identificarsi nello stesso Presidente del Tribunale, dott. Giovanni GAROFALO, per l'udienza del 04/11/2025, il quale, con provvedimento interlocutorio emesso in data 09/10/2025 ex art. 473-bis.51 c.p.c., disponeva che la 4
controversia, per la tipologia della materia e per come consentito dalla disciplina di cui al disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., si svolgesse in forma cartolare, con termine per il deposito delle note scritte autorizzate, con allegate le relative dichiarazioni dei coniugi, con raccomandazione affinché le parti attestassero espressamente: 1) di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza;
2) di avere letto le condizioni del divorzio e di condividerle appieno e senza riserve, e, pertanto, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto per divorzio; 3) di rinunciare entrambi espressamente a comparire personalmente in udienza e di essere in ciò sostituiti, per ogni incombente, dai rispettivi procuratori costituiti;
4) di non essere intenzionati a conciliarsi;
onere ed incombente cui le stesse espressamente e tempestivamente aderivano, depositando separatamente, in data 21 e 23 ottobre 2025, le relative note di trattazione scritta, con presa d'atto delle pregresse condizioni e della volontà di non comparire in udienza – con esplicita rinuncia - e di non essere intenzionati a conciliarsi.
All'udienza in oggetto lo stesso Giudice Istruttore rimetteva la causa in decisione al Collegio il quale a sua volta
- preso atto della comparizione figurata delle parti, del deposito tempestivo delle note di trattazione scritta e delle dichiarazioni confirmatorie da esse provenienti – tratteneva la causa in decisione, una volta preso atto che il PM aveva espresso parere favorevole sulle condizioni in oggetto con provvedimento tempestivamente reso in data 21/10/2025, dunque entro il termine di giorni TRE antecedenti la fissazione dell'udienza dinanzi al Collegio ex art. 473 bis.51, comma 3°, c.p.c.
IN DIRITTO
La domanda è fondata, in quanto sono provati presupposti e condizioni dell'azione.
Dall'estratto dell'atto di matrimonio allegato in atti, risulta che le parti avevano contratto matrimonio concordatario in Pianopoli (CZ) ed in data 29/06/2013, il cui atto risulta trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del relativo Comune, come risulta dall'estratto dell'atto di matrimonio già allegata in atti.
Le copie degli atti relativi al procedimento di separazione, documentano altresì che i coniugi si erano presentati dinanzi al Presidente del Tribunale di Lamezia Terme in data 23/01/2020 nella relativa procedura di separazione iscritta al n. 1469/2019 RG e che, in data 06/02/2020, il Tribunale, in composizione collegiale, aveva emesso decreto di omologa delle condizioni della separazione consensuale e che da allora la convivenza non era più ripresa.
Ricorre, pertanto, l'ipotesi prevista dalla lettera b), n. 2, dell'art. 3 della legge 1.12.70 n. 898 e concorre l'ulteriore condizione dell'ininterrotta protrazione della separazione dall'avvenuta comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale, nella procedura di separazione personale, per il tempo previsto dalla normativa in vigore (nella specie mesi SEI;
data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella causa di separazione: 23/01/2020; data di deposito del presente ricorso;
09/10/2025) e tenuto conto del fatto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti costituite comparivano dinanzi al Tribunale Collegiale all'udienza camerale del 04/11/2025 e, in quella sede, ribadivano concordemente la domanda di divorzio, alle condizioni ivi indicate, non prima che il tentativo di conciliazione obbligatoriamente avanzato desse esito negativo;
il Tribunale, dunque, trasmessi gli atti al PM, sentiti i coniugi ed esperito con esito infruttuoso il tentativo di conciliazione (dato che i coniugi medesimi confermavano la espressamente la volontà di divorziare), tratteneva la causa in decisione. 5
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente decisione le condizioni formalizzate nel corso della procedura di divorzio congiunto, in quanto non contrarie a norme imperative ed alle stesse esigenze dei figli ancora minori, come già all'epoca della separazione (vedi in atti).
L'esito infruttuoso del tentativo di conciliazione – infine - comprova definitivamente che la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Il PM – avuti gli atti – in data 21/10/2025, esprimeva – infatti - parere favorevole al divorzio.
A siffatto accertamento consegue, a norma dell'art. 2 in relazione all'art. 3 n. 2, lett. b), della citata legge, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite, stante la natura consensuale nativa della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 730 del 2025 RGVG per gli affari da trattarsi in camera di consiglio, avente ad oggetto Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili, instaurata congiuntamente dai coniugi sig.ra – CF Parte_1
- nata a [...], il [...], residente in [...]
Tarantelli n. 8, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Gabriella LUCIA – CF C.F._2
- PEC – che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti, e sig. Email_1 CP_1
– CF - nato a [...] il [...], residente in [...], alla
[...] C.F._3 frazione Angoli, Via A. Dante n. 33, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Rossella CERMINARA –
CF - PEC – che lo rappresenta e difende giusta procura C.F._4 Email_2 alle liti in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege -
Così provvede:
A) PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i coniugi sopra generalizzati in Pianopoli (CZ) ed in data 29/06/2013, alle seguenti e concordate condizioni:
1) affidamento condiviso del figlio minor;
Persona_1
2) assegnazione al marito, che ne è proprietario, della casa familiare, sita in Serrastretta;
3) collocazione prevalente del bambino presso la madre che ha la propria residenza in Pianopoli, alla Via
Indipendenza n. 46;
4) diritto del papà di vederlo e tenerlo con sé: - per due pomeriggi a settimana (in mancanza di accordo, il martedì e il giovedì), con prelievo alla scuola media (alle ore 13,45), e rientro alle ore 21.00 in primavera/estate ed alle ore 19.30 in autunno/inverno; - per 2 week-end al mese, a settimane alterne, con pernottamento, con prelievo alle ore 9.30 del sabato e rientro domenica alle ore 19.00 nel periodo invernale, alle ore 22.00 negli altri periodi;
- per le festività natalizie: dal 22 dicembre (ore 9.30) al 25 dicembre (ore 10.30) e dal 29 dicembre 6
(ore 9.30) al 1° gennaio (ore 10.30) o, alternativamente, dal 25 dicembre (ore 10.30) al 28 dicembre (ore
21.00) e dal 1° gennaio (ore 10.30) al 4 gennaio (ore 21.00); il giorno dell'Epifania il bambino lo trascorrerà con la madre;
il tutto salvo diversi e migliori accordi;
- per le festività pasquali nel giorno di Pasqua o quello di pasquetta, secondo il criterio dell'alternanza con la madre (dalle ore 9.30 alle ore 22.00). - durante le vacanze estive per 9 giorni a giugno, 9 giorni a luglio e 9 giorni ad agosto, da concordarsi con la madre ovvero, in mancanza di accordo, dal 20 al 29 di ogni mese;
- nel giorno del compleanno del papà e della nonna paterna, con pernottamento per consentire al piccolo di partecipare ai festeggiamenti;
parimenti, si prevede analogo diritto della madre di trascorrere con il minore i corrispondenti eventi del ramo materno, prevedendosi nel contempo che, ove detti eventi coincidano con i giorni di visita paterna, questi saranno recuperati il giorno immediatamente successivo;
- nel giorno del compleanno del bambino entrambi i genitori si impegnano a trascorrerlo tutti insieme unitamente ai familiari del ramo paterno e materno;
5) in caso di malattia del bambino o di altro impedimento alle visite paterne, i giorni persi saranno recuperati nei giorni immediatamente successivi al venir meno della causa ostativa;
7) corresponsione di assegno di mantenimento per il bambino, in favore del genitore collocatario, nella misura di € 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, rivalutabili come per legge;
8) i genitori si impegnano alla massima collaborazione e condivisione nella gestione ed educazione del minore;
9) rimane fermo che, non avendo potuto ottemperare al punto 9 delle condizioni di separazione omologata dal Tribunale di Lamezia Terme, la sig.ra preleverà la stanza da letto, il soggiorno, 2 vetrine, la Pt_1 credenza, il tavolo con le sedie e il corredo;
stante il decorso del tempo la signora esonera il Parte_1 signor da qualsivoglia danno creato dall'usura del tempo e si stabilisce che il prelievo del corredo CP_1 avverrà entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso e la mobilia verrà prelevata entro e non oltre il 31 gennaio 2026.
B) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Pianopoli (CZ) ed ivi trascritto nei relativo registri dello stato civile – atto n. 2, parte
II, serie A, anno 2013 - per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
C) DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio del 4 novembre 2025.
Il Presidente Estensore
(Dott. Giovanni GAROFALO)