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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 29/04/2025, n. 1503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1503 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 8874/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.
In persona del giudice dott. Massimiliano Sturiale all'esito della trattazione cartolare del 09 aprile 2025 ha pronunciato ai sensi egli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al nr 8874/2024 R.G.. promossa da:
(cod.fisc. n ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
Paolo (SP) in Brasile il 19/02/1971, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale (unitamente alla sig.ra Persona_1 CP_1
– cod. fisc. n. , nata a Votuporanga (SP) in [...] il
[...] C.F._2
21/08/1978) sui figli minorenni (cod.fisc. n Persona_2
), nata a [...] – Brasile il 07/08/2015 e C.F._3 CP_2
(cod.fisc. n ), nata a [...]- Brasile il
[...] C.F._4
20/09/2016, tutti residenti a [...] - Brasile in rua Dom Pedro I - 424 app.
54 - CAP 13073-003;
(cod.fisc. n ), nato a [...] Controparte_3 C.F._5
(PR) il 23/06/1997, residente a [...] - Brasile in rua Dom Pedro I - 424 app. 54 - CAP 13073-003; (cod.fisc. n. ), Controparte_4 C.F._6
nata a [...] il [...], residente a [...] – Brasile in Rua
Lourdes Martin Ponzo n.318 - CAP 13049-262;
(cod.fisc. n ), nato a Parte_2 C.F._7
NA (SP) in Brasile il 09/06/1969, quale esercente la responsabilità genitoriale
(unitamente alla ricorrente - Controparte_4
cod.fisc. n , nata a [...]/SP in Brasile il 10/08/1974) sulla figlia C.F._6
minorenne (cod.fisc. n Persona_3 C.F._8
[...
), nata a [...] – Brasile il 22/04/2009, tutti residenti a [...] –
Brasile in Rua Lourdes Martin Ponzo n.318 - CAP 13049- 262;
(cod.fisc. n ), nata a Controparte_5 C.F._9
San Paolo (SP) - Brasile il 16/11/1977, residente a [...] – Brasile in Rua do
Oratório n.253 - CAP 13075-140;
(cod.fisc. n. ), nato a [...] Parte_3 C.F._10
(SP) - Via A.Volta n.22 – 36020 Campiglia dei Berici (VI) Brasile il 06/08/2001 ed ivi residente in [...]do Oratório n.253 - CAP 13075-140;
(cod.fisc. n. ), nata a [...] Controparte_6 C.F._11
(SP) – Brasile il 23/03/2005 ed ivi residente in [...]do Oratório n.253 - CAP 13075-
140; rappresentati e difesi dall'avv. Dosso Paola del Foro di Vicenza, p r e s s o l a q u a l e e l e g g o n o d o m i c i l i o i n f o r m a d i g i t a l e a l l a p e c
Email_1
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del Ministro, l.r.p.t., con il Controparte_7
patrocinio ex lege dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
RESISTENTE- CONTUMACE
E NEI CONFRONTI
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Firenze;
INTERVENUTO
CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo:” Voglia il Tribunale di Firenze, accertare e dichiarare, in virtù delle circostanze di fatto e delle ragioni di diritto esposte nel ricorso, lo “status” di cittadino italiano dei ricorrenti in epigrafe generalizzati;
-ordinare per l'effetto di cui sopra al e/o ogni Controparte_7
altra Autorità Amministrativa e comunque ad ogni pubblico ufficiale di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e comunicazioni alle Autorità consolari competenti.
Con la compensazione delle spese”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29.07.2024 gli attori in proprio e nell'interesse dei figli minori, tutti cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretti discendenti del cittadino italiano Per_4
, emigrato in Brasile dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi brasiliano,
[...]
(doc.2).
Con decreto del 12/11/2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno
09/04/2024 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati tempestivamente notificati mediante consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura dello
Stato di Firenze, difensore ex lege del convenuto del quale deve Controparte_7
essere dichiarata la contumacia non essendosi costituito in giudizio.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del
Tribunale di Firenze che non ha precisato le conclusioni. (NON ANCORA) Parte attrice ha depositato note di trattazione il 27/11/2023 insistendo per l'accoglimento della domanda e chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Dalla documentazione riversata telematicamente in atti è possibile ricostruire la genealogia dei ricorrenti come segue: , nato a [...] il Persona_4
23.05.1877, dopo essere emigtato in Brasile contraeva matrimonio il 26.09.1914 a
Espirito Santo do Pinhal (SP) con e dalla loro unione nasceva a Controparte_8
Espirito Santo di Pinhal, la figlia in data 11.03.1920. Persona_5
Dalla unione tra e , avvenuta in data 21.12.1940 Persona_5 Persona_6
nasceva in data 14.06.1943 il figlio . Persona_7
Dalla unione tra e nascevano: Persona_7 Parte_4
1. , in data 19.02.1971 che contraeva i seguenti Parte_1
matrimoni:
a)con a Curitiba (PR) in Brasile in data 05.11.1994, e dalla loro Persona_8
unione nasceva il figlio, odierno ricorrente, il Controparte_3
23.06.1997 a Curitiba (PR)
b)con a NA (SP) in Brasile in data 10.04.2010 Persona_9
e dall'unione nascevano i figli, odierni ricorrenti: il Persona_2
07.08.2015 a NA (SP), il 20.09.2016 a Parte_5
NA (SP)
2. , in data 10.08.1974 che sposava Controparte_4 Persona_10
a NA (SP) in Brasile in data 30.11.2002,e dall'unione nasceva la figlia
[...]
, odierna ricorrente, il 22.04.2009 a Persona_3
NA (SP) in Brasile;
3. in data 16.11.1977 che si unisce in matrimonio con Controparte_5
a NA (SP) in Brasile in data 07.07.1998, e dall'unione Controparte_9
nascevano i figli: il 06.08.2001 a NA (SP) Parte_3 in Brasile e il 23.03.2005 a NA (SP) in Controparte_6
Brasile
L'INTERESSE AD AGIRE
In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa.
Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG,
è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È Controparte_7
“frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto. Nel caso di specie l'interesse ad agire può ritenersi sussistente anche se gli attori non hanno documentato di aver inoltrato a mezzo raccomandata i moduli recanti l'istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis al competente Consolato
d'Italia di San Paolo. Più in generale è ormai noto che presso i consolati- quantomeno in Brasile, Argentina e Venezuela, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
Si deve infine osservare che l'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'articolo 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (si veda Cass sez. 2 sentenza
743 del 19.01.2012) e non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) rientri tra gli atti vantaggiosi per il minore.
NEL MERITO
I ricorrenti, in proprio e quali genitori esercenti la potestà sui figli minori, hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in qualità di discendenti dell'avo italiano il quale, senza mai naturalizzarsi brasiliano né aver Persona_4
rinunciato alla cittadinanza italiana come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti, (doc.2), ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana alla figlia la quale l'ha Persona_5
trasmessa ai propri figli e discendenti sino ad arrivare agli odierni ricorrenti La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata nelle pagine che precedono trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui
“L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del
1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Nel caso in esame, si registra tuttavia un passaggio generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale relativo a nata a [...] in Persona_5
data 11.03.1920 , talché appare necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
D'altra parte, pur pacificamente affermato “il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, ... il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile ... è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. S.U. sent. n. 4466 del 25/02/2009), sicché, non rientrando nel novero dei rapporti esauriti alla data di entrata in vigore della Costituzione, il diritto di cittadinanza vantato dai discendenti diretti di avo o ava italiani, deve essere riconosciuto anche nel caso di passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale.
SULLE SPESE DI LITE
Sul regime delle spese si osserva che chi, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi, soccombe in giudizio in base al principio di causalità (Cfr.: Cass. n. 25141/2006; n. 7182/2000; n.1439/2003; n. 6722/1988). Nel caso in cui, come nella specie, la parte introduce il giudizio senza rivolgere alcuna previa istanza al , pur integro il suo interesse ad agire, non può dirsi che sul CP_7
diverso piano della soccombenza quest'ultimo abbia dato causa in alcun modo al giudizio, giustificando l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del;
Controparte_7
accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che:
(cod.fisc. n ), Parte_1 C.F._1
la figlia minorenni (cod.fisc. n ) Persona_2 C.F._3
la figlia minorenne (cod.fisc. n. ); Controparte_2 C.F._4
(cod.fisc. n ) Controparte_3 C.F._5
(cod.fisc. n. ); Controparte_4 C.F._6
(cod.fisc. n ) Parte_2 PartitaIVA_1
la figlia minorenne (cod.fisc. Persona_3
n. ); C.F._12
(cod.fisc. n ) Controparte_5 C.F._9
(cod.fisc. n. ) Parte_3 C.F._10
(cod.fisc. n. ),; Controparte_6 C.F._11
sono cittadini italiani iure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_7
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese di lite.
• Si comunichi,
Firenze, 09 aprile 2025 Il Giudice
Dott. Massimiliano Sturiale
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.
In persona del giudice dott. Massimiliano Sturiale all'esito della trattazione cartolare del 09 aprile 2025 ha pronunciato ai sensi egli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al nr 8874/2024 R.G.. promossa da:
(cod.fisc. n ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
Paolo (SP) in Brasile il 19/02/1971, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale (unitamente alla sig.ra Persona_1 CP_1
– cod. fisc. n. , nata a Votuporanga (SP) in [...] il
[...] C.F._2
21/08/1978) sui figli minorenni (cod.fisc. n Persona_2
), nata a [...] – Brasile il 07/08/2015 e C.F._3 CP_2
(cod.fisc. n ), nata a [...]- Brasile il
[...] C.F._4
20/09/2016, tutti residenti a [...] - Brasile in rua Dom Pedro I - 424 app.
54 - CAP 13073-003;
(cod.fisc. n ), nato a [...] Controparte_3 C.F._5
(PR) il 23/06/1997, residente a [...] - Brasile in rua Dom Pedro I - 424 app. 54 - CAP 13073-003; (cod.fisc. n. ), Controparte_4 C.F._6
nata a [...] il [...], residente a [...] – Brasile in Rua
Lourdes Martin Ponzo n.318 - CAP 13049-262;
(cod.fisc. n ), nato a Parte_2 C.F._7
NA (SP) in Brasile il 09/06/1969, quale esercente la responsabilità genitoriale
(unitamente alla ricorrente - Controparte_4
cod.fisc. n , nata a [...]/SP in Brasile il 10/08/1974) sulla figlia C.F._6
minorenne (cod.fisc. n Persona_3 C.F._8
[...
), nata a [...] – Brasile il 22/04/2009, tutti residenti a [...] –
Brasile in Rua Lourdes Martin Ponzo n.318 - CAP 13049- 262;
(cod.fisc. n ), nata a Controparte_5 C.F._9
San Paolo (SP) - Brasile il 16/11/1977, residente a [...] – Brasile in Rua do
Oratório n.253 - CAP 13075-140;
(cod.fisc. n. ), nato a [...] Parte_3 C.F._10
(SP) - Via A.Volta n.22 – 36020 Campiglia dei Berici (VI) Brasile il 06/08/2001 ed ivi residente in [...]do Oratório n.253 - CAP 13075-140;
(cod.fisc. n. ), nata a [...] Controparte_6 C.F._11
(SP) – Brasile il 23/03/2005 ed ivi residente in [...]do Oratório n.253 - CAP 13075-
140; rappresentati e difesi dall'avv. Dosso Paola del Foro di Vicenza, p r e s s o l a q u a l e e l e g g o n o d o m i c i l i o i n f o r m a d i g i t a l e a l l a p e c
Email_1
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del Ministro, l.r.p.t., con il Controparte_7
patrocinio ex lege dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
RESISTENTE- CONTUMACE
E NEI CONFRONTI
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Firenze;
INTERVENUTO
CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo:” Voglia il Tribunale di Firenze, accertare e dichiarare, in virtù delle circostanze di fatto e delle ragioni di diritto esposte nel ricorso, lo “status” di cittadino italiano dei ricorrenti in epigrafe generalizzati;
-ordinare per l'effetto di cui sopra al e/o ogni Controparte_7
altra Autorità Amministrativa e comunque ad ogni pubblico ufficiale di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e comunicazioni alle Autorità consolari competenti.
Con la compensazione delle spese”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29.07.2024 gli attori in proprio e nell'interesse dei figli minori, tutti cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretti discendenti del cittadino italiano Per_4
, emigrato in Brasile dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi brasiliano,
[...]
(doc.2).
Con decreto del 12/11/2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno
09/04/2024 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati tempestivamente notificati mediante consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura dello
Stato di Firenze, difensore ex lege del convenuto del quale deve Controparte_7
essere dichiarata la contumacia non essendosi costituito in giudizio.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del
Tribunale di Firenze che non ha precisato le conclusioni. (NON ANCORA) Parte attrice ha depositato note di trattazione il 27/11/2023 insistendo per l'accoglimento della domanda e chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Dalla documentazione riversata telematicamente in atti è possibile ricostruire la genealogia dei ricorrenti come segue: , nato a [...] il Persona_4
23.05.1877, dopo essere emigtato in Brasile contraeva matrimonio il 26.09.1914 a
Espirito Santo do Pinhal (SP) con e dalla loro unione nasceva a Controparte_8
Espirito Santo di Pinhal, la figlia in data 11.03.1920. Persona_5
Dalla unione tra e , avvenuta in data 21.12.1940 Persona_5 Persona_6
nasceva in data 14.06.1943 il figlio . Persona_7
Dalla unione tra e nascevano: Persona_7 Parte_4
1. , in data 19.02.1971 che contraeva i seguenti Parte_1
matrimoni:
a)con a Curitiba (PR) in Brasile in data 05.11.1994, e dalla loro Persona_8
unione nasceva il figlio, odierno ricorrente, il Controparte_3
23.06.1997 a Curitiba (PR)
b)con a NA (SP) in Brasile in data 10.04.2010 Persona_9
e dall'unione nascevano i figli, odierni ricorrenti: il Persona_2
07.08.2015 a NA (SP), il 20.09.2016 a Parte_5
NA (SP)
2. , in data 10.08.1974 che sposava Controparte_4 Persona_10
a NA (SP) in Brasile in data 30.11.2002,e dall'unione nasceva la figlia
[...]
, odierna ricorrente, il 22.04.2009 a Persona_3
NA (SP) in Brasile;
3. in data 16.11.1977 che si unisce in matrimonio con Controparte_5
a NA (SP) in Brasile in data 07.07.1998, e dall'unione Controparte_9
nascevano i figli: il 06.08.2001 a NA (SP) Parte_3 in Brasile e il 23.03.2005 a NA (SP) in Controparte_6
Brasile
L'INTERESSE AD AGIRE
In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa.
Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG,
è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È Controparte_7
“frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto. Nel caso di specie l'interesse ad agire può ritenersi sussistente anche se gli attori non hanno documentato di aver inoltrato a mezzo raccomandata i moduli recanti l'istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis al competente Consolato
d'Italia di San Paolo. Più in generale è ormai noto che presso i consolati- quantomeno in Brasile, Argentina e Venezuela, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
Si deve infine osservare che l'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'articolo 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (si veda Cass sez. 2 sentenza
743 del 19.01.2012) e non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) rientri tra gli atti vantaggiosi per il minore.
NEL MERITO
I ricorrenti, in proprio e quali genitori esercenti la potestà sui figli minori, hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in qualità di discendenti dell'avo italiano il quale, senza mai naturalizzarsi brasiliano né aver Persona_4
rinunciato alla cittadinanza italiana come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti, (doc.2), ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana alla figlia la quale l'ha Persona_5
trasmessa ai propri figli e discendenti sino ad arrivare agli odierni ricorrenti La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata nelle pagine che precedono trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui
“L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del
1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Nel caso in esame, si registra tuttavia un passaggio generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale relativo a nata a [...] in Persona_5
data 11.03.1920 , talché appare necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
D'altra parte, pur pacificamente affermato “il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, ... il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile ... è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. S.U. sent. n. 4466 del 25/02/2009), sicché, non rientrando nel novero dei rapporti esauriti alla data di entrata in vigore della Costituzione, il diritto di cittadinanza vantato dai discendenti diretti di avo o ava italiani, deve essere riconosciuto anche nel caso di passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale.
SULLE SPESE DI LITE
Sul regime delle spese si osserva che chi, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi, soccombe in giudizio in base al principio di causalità (Cfr.: Cass. n. 25141/2006; n. 7182/2000; n.1439/2003; n. 6722/1988). Nel caso in cui, come nella specie, la parte introduce il giudizio senza rivolgere alcuna previa istanza al , pur integro il suo interesse ad agire, non può dirsi che sul CP_7
diverso piano della soccombenza quest'ultimo abbia dato causa in alcun modo al giudizio, giustificando l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del;
Controparte_7
accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che:
(cod.fisc. n ), Parte_1 C.F._1
la figlia minorenni (cod.fisc. n ) Persona_2 C.F._3
la figlia minorenne (cod.fisc. n. ); Controparte_2 C.F._4
(cod.fisc. n ) Controparte_3 C.F._5
(cod.fisc. n. ); Controparte_4 C.F._6
(cod.fisc. n ) Parte_2 PartitaIVA_1
la figlia minorenne (cod.fisc. Persona_3
n. ); C.F._12
(cod.fisc. n ) Controparte_5 C.F._9
(cod.fisc. n. ) Parte_3 C.F._10
(cod.fisc. n. ),; Controparte_6 C.F._11
sono cittadini italiani iure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_7
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese di lite.
• Si comunichi,
Firenze, 09 aprile 2025 Il Giudice
Dott. Massimiliano Sturiale