Art. 59. Ricusazione del giudice disciplinare
Il componente della Commissione di disciplina puo' essere ricusato:
a) se ha interesse personale nel procedimento o se l'impiegato giudicabile e' debitore o creditore di lui, della moglie o dei figli;
b) se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio delle sue funzioni;
c) se vi e inimicizia grave tra lui od alcuno dei suoi prossimi congiunti e l'impiegato sottoposto a procedimento;
d) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o della moglie e' offeso dall'infrazione disciplinare o ne e' l'autore;
e) se e' parente fino al secondo grado od affine in primo grado del magistrato istruttore o del funzionario assistente.
La ricusazione e' proposta con dichiarazione notificata al presidente della Commissione prima dell'adunanza, o inserita nel verbale della seduta in cui il giudicabile sia personalmente comparso.
Sull'istanza di ricusazione decide in via definitiva il presidente, sentito il ricusato. Se sia stato ricusato il presidente questi trasmette al Ministro la dichiarazione con le proprie controdeduzioni. Il Ministro decide definitivamente.
Il provvedimento che respinge l'istanza di ricusazione puo' essere impugnato soltanto insieme con il provvedimento che infligge la punizione.
Il presidente e il membro della Commissione ricusabili a norma del primo comma hanno il dovere di astenersi anche quando non sia stata proposta istanza di ricusazione.
I vizi della composizione della Commissione di disciplina possono essere denunciati con il ricorso contro il provvedimento definitivo che infligge la sanzione disciplinare, anche se il giudicabile non li abbia rilevati in precedenza.
Il componente della Commissione di disciplina puo' essere ricusato:
a) se ha interesse personale nel procedimento o se l'impiegato giudicabile e' debitore o creditore di lui, della moglie o dei figli;
b) se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio delle sue funzioni;
c) se vi e inimicizia grave tra lui od alcuno dei suoi prossimi congiunti e l'impiegato sottoposto a procedimento;
d) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o della moglie e' offeso dall'infrazione disciplinare o ne e' l'autore;
e) se e' parente fino al secondo grado od affine in primo grado del magistrato istruttore o del funzionario assistente.
La ricusazione e' proposta con dichiarazione notificata al presidente della Commissione prima dell'adunanza, o inserita nel verbale della seduta in cui il giudicabile sia personalmente comparso.
Sull'istanza di ricusazione decide in via definitiva il presidente, sentito il ricusato. Se sia stato ricusato il presidente questi trasmette al Ministro la dichiarazione con le proprie controdeduzioni. Il Ministro decide definitivamente.
Il provvedimento che respinge l'istanza di ricusazione puo' essere impugnato soltanto insieme con il provvedimento che infligge la punizione.
Il presidente e il membro della Commissione ricusabili a norma del primo comma hanno il dovere di astenersi anche quando non sia stata proposta istanza di ricusazione.
I vizi della composizione della Commissione di disciplina possono essere denunciati con il ricorso contro il provvedimento definitivo che infligge la sanzione disciplinare, anche se il giudicabile non li abbia rilevati in precedenza.