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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 02/04/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 235/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
l. r. p. t.;
( ); Parte_1 C.F._1
rappresentate e difese dagli avv. CAMPANI BARBARA e SIMIONI ANASTASIA, elettivamente domiciliate presso il relativo studio in Sant'Ilario d'Enza (RE), via
Indipendenza 2/F;
OPPONENTI contro
Controparte_1
( ), in persona del l. r. p. t., rappresentato e difeso dalla dott.
[...] P.IVA_2 MASELLI ADRIANA e dall'avv. GRAMAZIO PAOLO, elettivamente domiciliato presso il relativo studio in p.zza Matteotti n.9 CP_1
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
Conclusioni
Per le parti opponenti:
«Respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, previe le declaratorie del caso e di legge ,
Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro, dichiarare:
IN VIA PRELIMINARE
Premesso quanto sopra si chiede l'annullamento per le violazione dell'iter procedimentale seguito dagli ispettori a supporto della riqualificazione dei rapporti esaminati anche a titolo preventivo e cautelativo rispetto agli effetti del Verbale di ingiunzione numero 14-22 (all.1); e numero 15/22 ed ogni atto presupposto - connesso o consequenziale, (all.2); oltre che per le omissioni contributive e assicurative in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie e per la diffida degli illeciti amministrativi, ai sensi e per gli effetti della'art.18, 1° comma della Legge 689/1981.
b) dichiari pertanto nulle le ordinanza di ingiunzione ivi impugnate all.1 e all.2 per i vizi di legittimità di cui ai suesposti motivi e di dichiarare altresì nulli tutti gli atti presupposti e conseguenti;
IN VIA CAUTELARE URGENTE
d) Si chiede l'accoglimento delle proposte doglianze e, per l'effetto, l'annullamento dei verbali di ingiunzione oggetto del presente ricorso e la dichiarazione dell'estinzione del procedimento sanzionatorio e/o di recupero contributivo;
e) A tale fine Voglia la S.V. Ill.Ma disporre la sospensione dell'efficacia e dell'esecutività del verbale di accertamento impugnato/ordinanza-ingiunzione impugnata ai sensi e per gli effetti dell'art.17, comma 2, Dlgs 124/2004, ricorrendo, come evidenziato in narrativa, i presupposti del periculum in
Pag. 2 di 11 mora e del fumus bonis iuris in quanto la ricorrente non ha avuto modo di esperire doverosa difesa essendo stato leso il diritto al contraddittorio;
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
f) - dichiarare infondato/ invalido/ illegittimo/ nullo / annullabile / le ordinanze di ingiunzione ivi impugnate dell – (all.1); , (all.2); ed ogni atto Controparte_1 presupposto- connesso o consquenziale .
g) dichiarare infondata/ invalida/ illegittima/ nulla / annullabile / le ordinanze di ingiunzione n. 14
e 15 2022 notificate in data del 16 marzo 2022 e indicata in atti e nella parte relativa ai contributi previdenziali e alle somme aggiuntive richiesti a titolo di sanzione amministrativa per quanto in atti contento per difetto di argomentazione e/o perchè infondata in fatto ed in diritto e comuque non provate;
Con h) dichiarare non dovuta all la somma relativa a differenze contributive e somme aggiuntive dei lavoratori, manlevando integralmente la ricorrente e l'amministratrice Signora ad ogni Pt_1 esborso in tal senso;
i) dichiarare a seguito dell'espletanda istruttoria che la ricorrente non ha versato alcuna somma in nero ai dipendenti suinicati, annullando anche predetta sanzione;
l) dichiari per l'effetto Invita pertanto, sin da ora, Codesto On.le ai sensi e per Parte_2 CP_ gli effetti della Legge 88/89 come argomentata dalla Circolare 19.02.1998 n.40 il riesame delle fattispecie lavorative sopra descritte e della posizione previdenziale accertata in sede ispettiva della società e l'annullamento della richiesta di contribuzione previdenziale in questione, in quanto affatto dovuta.
Con Vittoria di Spese competenze ed onorari».
Per la parte opposta:
«Voglia il Giudice Ill.mo, contrariis reiectis, dichiarare inammissibile, non fondato o come meglio il ricorso in questione.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, ai sensi dell'art.9 dlgs. n.149/15.
Con compensazione delle spese in subordine».
Pag. 3 di 11
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 7.4.2022, e Parte_1 Parte_1 Parte_1
Par
& hanno proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n.
[...]
14/2022 dell' con le CP_1 Controparte_1 quali era stato loro ingiunto il pagamento, rispettivamente in qualità di trasgressore e di obbligata in solido, di € 15.840,00 a titolo di sanzione amministrativa per violazione dell'art. 3 co. 3 d.l. 12/2002, consistita nell'avere impiegato irregolarmente alle dipendenze di la lavoratrice come Parte_1 Parte_3 barista-cameriera dal 4.9.2018 al 18.2.2019.
2. Inoltre, ha altresì proposto opposizione avverso l'ordinanza- Parte_1
ingiunzione n. 15/2022 dell' Controparte_1
con la quale le è stato ingiunto di pagare complessivi € 13.090,00 a titolo di
[...] sanzione amministrativa per le violazioni delle seguenti norme:
- art. 3 co. 3 e 3-ter d.l. 12/2002, per avere impiegato irregolarmente alle dipendenze dell'impresa individuale della ricorrente ( Parte_1
i lavoratori HI TE dal 21.2.2020, dal
[...] Persona_1
21.2.2020 e dal 14.2.2020; Persona_2
- art. 39 co. 1, 2 e 7 d.l. 112/2008, per avere omesso di registrare nel LUL le ore di lavoro effettivamente svolte dalla lavoratrice Parte_3
- art. 15 co. 3 d.lgs. 81/2015 per avere comunicato in ritardo la prestazione di lavoro intermittente resa dalla dipendente nella giornata del Parte_4
21.2.2020.
3. L' si è costituita in Controparte_1
giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
4. In corso di causa, sono stati acquisiti, su concorde consenso delle parti, i verbali istruttori della causa iscritta innanzi a questo Tribunale sub n.r.g. 892/2020, avente a
Pag. 4 di 11 oggetto l'impugnazione dei verbali di accertamento sulla cui base sono state emesse le ordinanze-ingiunzione opposte. Inoltre, sono stati escussi alcuni testimoni che non avevano già reso deposizione nell'ambito della causa n.r.g. 892/2020.
5. A seguito di discussione, la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
6. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
7. Preliminarmente, deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione, sollevata dalle parti ricorrenti, di nullità delle ordinanze-ingiunzioni per mancanza di motivazione: per giurisprudenza consolidata, infatti, l'ordinanza-ingiunzione è adeguatamente motivata anche mediante il riferimento al rispettivo verbale di accertamento della violazione (ex multis Cass. 14 febbraio 1994, n. 1445; Cass. 22 luglio 2009, n. 17104), che nel caso di specie è stato regolarmente notificato al trasgressore.
8. È altresì infondata l'eccezione di decadenza del potere sanzionatorio per asserita mancata contestazione dell'illecito entro il termine, previsto dall'art. 14 l. 689/1981, di 90 giorni dall'accertamento della violazione: come emerge dagli atti di causa, infatti, gli accertamenti ispettivi, pur avendo avuto inizio con l'accesso del 21.2.2020, si sono conclusi in data 5.11.2020 e i verbali contenti la contestazione degli illeciti sono stati notificati in data 10.11.2020.
9. La giurisprudenza ha infatti stabilito che, ai fini della verifica del rispetto del termine dell'art. 14 l. 689/1981, l'accertamento della violazione non può essere fatto coincidere con la mera conoscenza dei fatti nella loro materialità, ma si perfeziona con l'acquisizione di tutti i dati utili a valutare la sussistenza dell'illecito e con il decorso di un termine ragionevole per valutare le risultanze del materiale istruttorio raccolto (Cass. 29 febbraio 2008, n. 5467; Cass. 2 aprile 2014, n. 7681).
10. Nel caso di specie, il tempo impiegato dall'amministrazione per esaminare le risultanze appare congruo, in considerazione del fatto che gli accertamenti hanno riguardato diverse posizioni di lavoro irregolare, ciascuna con le sue specificità.
Pag. 5 di 11 11. Inoltre, occorre tenere in debita considerazione il fatto che le norme introdotte per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 – specificamente gli artt. 103 co. 1 d.l. 18/2020, 37 co. 1 d.l. 23/2020 e 46 d.l. 34/2020 – hanno previsto che nel computo dei termini relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi non si tiene conto del periodo compreso tra il 23.2.2020 e il 31.5.2020: anche per questa ragione, dunque, il tempo impiegato dall'amministrazione per pervenire alla contestazione dell'illecito non può essere considerato irragionevolmente prolungato.
12. Nel merito, occorre innanzitutto richiamare il consolidato principio per cui l'efficacia probatoria privilegiata derivante dall'attestazione effettuata dal pubblico ufficiale si estende solamente ai fatti accaduti in sua presenza e di cui lo stesso abbia avuto conoscenza diretta;
pertanto, i verbali delle dichiarazioni raccolte dall'Ente accertante in sede ispettiva fanno piena prova fino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni e del fatto che il dichiarante le abbia rese, ma non della loro veridicità intrinseca, che deve essere invece valutata alla luce di quanto emerso dal compendio probatorio raccolto nel corso del giudizio (v. a es. Cass. 6 settembre 2012, n. 14965; Cass. 14 dicembre 2022, n. 36573).
13. Per verificare la fondatezza delle tesi ispettiva devono quindi essere esaminate le risultanze dell'istruttoria orale condotta in corso di causa.
14. La teste ha riferito quanto segue:
«Confermo che è mia la sottoscrizione in calce alle mie dichiarazioni in atti. Confermo integralmente il contenuto delle dichiarazioni. Prima di sottoscrivere il verbale l'ho riletto personalmente».
15. La teste ha reso le seguenti dichiarazioni: Tes_2
«Confermo che è mia la sottoscrizione in calce alle mie dichiarazioni in atti. Confermo integralmente il contenuto delle mie dichiarazioni. Le dichiarazioni verbalizzate mi erano state rilette prima che io le sottoscrivessi».
16. La teste ha riferito quanto segue: Testimone_3
Pag. 6 di 11 «Sono sorella di ero presente insieme a mia sorella quando ha rilasciato le sue Parte_3 dichiarazioni in atti. Confermo che è mia la sottoscrizione in calce in corrispondenza del mio nome stampato. Confermo il contenuto delle dichiarazioni».
17. La teste escussa nella causa n.r.g. 892/2020, ha reso le seguenti Parte_3
dichiarazioni:
«Ho lavorato per la con qualifica barista-cameriera da fine agosto 2018 a quasi fine Pt_1 luglio 2019.” Escussa sulle dichiarazioni rilasciate, così risponde:” Riconosco la firma apposta alla diffida inviata dalla in data 24.9.19 e confermo la medesima. Sulle CP_4 CP_ dichiarazioni in data 17.12.2019 dinanzi all Lavoro Parma, doc.4, così risponde:”
Riconosco la firma apposta nonché confermo le dichiarazioni rese”. A.D.R:” Non ho fatto la causa di recupero crediti chiesta col sindacato Filcamst alla Prestige. Prima della Pt_1 lavoravo ad una mensa di Sala Baganza denominata Il Mangione con orario dalle 12 alle 14 sino a gennaio 2019 e nelle altre ore lavoravo presso . Quando lavoravo da Pt_1 Pt_1 vi erano anche i sigg. , come pizzaiolo, che lavorava due sere a settimana e Persona_3
credo un loro parente, lavorava qualche ora alla mattina, al bar. Quando Controparte_6 lavoravo al nessuno di noi ha percepito buste paga se non a mani qualche mese Pt_1 prima della risoluzione del rapporto lavorativo. Sulla mia busta notavo che vi era il bonus ma che a me non è stato dato. Non ho mai rilasciato, almeno credo, un indirizzo mail Per_4 al mio datore di lavoro».
18. La teste , escussa nella causa n.r.g. 892/2020, ha riferito quanto segue: Tes_4
«Era stato fatto un accesso ispettivo serale nel 2020 sulla base di intervento che la sig.
Pt_3 aveva richiesto ed abbiamo accertato che vi erano diversi lavoratori in nero con conseguente sospensione attività per quella sera. Credo che fossero3/4 dipendenti in nero. Preciso che la sig.ra non lavorava già più e comunque ci aveva consegnato copia di messaggi tra lei e
Pt_3 la titolare ed un certo SA nonché prospetti orari(doc.9) che mi mostrate. A seguito di ciò sono partiti due verbali ispettivi uno per la sig. e l'altro e l'altro per i lavoratori in
Pt_3 nero. Abbiamo verificato che la dal 4 settembre 2018 al 18.2.2019 ha lavorato in nero.
Pt_3
Preciso che di solito sono responsabile di aria, vigilanza ordinaria, di cui il collega Tes_5
è il responsabile del procedimento ispettivo”. A.D.R:” Non sono stata io a verificare la
[...] provenienza delle utenze telefoniche relativi ai messaggi, ma il sig. . La Testimone_5 documentazione al punto 9 è stata prodotta dalla lavoratrice nella richiesta di intervento».
Pag. 7 di 11 19. Il teste escusso nella causa n.r.g. 892/2020, ha reso le seguenti CP_6
dichiarazioni:
«Sono e mi chiamo nato a [...] il [...] e res a via Arno Controparte_6 CP_1
n.9, sono dipendente della ricorrente dal 2015 con qualifica cameriere -barista. Escusso sui capitoli di cui alla memoria di costituzione, al cap. n.1, così risponde:" Conosco
[...] in quanto mia collega, ma con turni differenti. Nulla so in quanto avevamo turni • Pt_3 diversi". Sul cap. n.2:" Nulla so", Sul cap. n.3:" Che io sappia faceva li turno serale e non so dire da che ora in quanto io non ero presente alla sera. lo di solito rimanevo sino alle 15/16 e non l'ho mai vista. Posso dire che il locale chiudeva intorno alle ore 15,30/16 e riapriva alle ore 18 circa per i clienti . Il personale, non tutto poteva arrivare un po' prima". Sul cap. n.4:"
Nulla so", Sul cap. n.5:" Posso dire che da quando sono entrato io a lavorare io ero in regola.
Nulla so della signora:" Sul cap. n.6:" Nulla so". Sul cap, n.7:" Nulla so", Sul cap. n.8:" Nulla so". Sul cap. n.9:" Nulla so". Sul cap. n.10:" Conosco la sorella della signora, Testimone_3 ma nulla so sul periodo nel quale abbia lavorato. Quando svolgevo il mio turno erano presenti la pizzaiolo io ed il cuoco. Nulla so su chi fosse presente nel turno serale”. Pt_1
Sul cap. 11: “Nulla so di preciso”».
20. Il teste escusso nella causa n.r.g. 892/2020, ha riferito quanto segue: Tes_6
«Sul cap. n.1, così risponde:" Conosco perché mia collega di lavoro. Non mi Parte_3 ricordo se in quella settimana abbia lei lavorato ma comunque era li 2018". Sul cap. n.2:"
Nula so". Sul cap. n.3:" Posso dire che lei lavorava solo al turno serale dalle 19 sino ale
23/24. lo lavoro con turni sia di mattina che serali, apro alle 19 e termino alle ore 23".
A.D.R:" preciso che non lavorava tutte le sere in quando si scambiava con la sorella Pt_3
ed un'altra persona, ch era al proprietaria". Sul cap. n.4:" Si vero, quando ne avevano Pt_5 di bisogno. Non so dire se rimanesse sino alle ore 1/1,30. Il mio turno finiva alle Pt_3 ore 22,30/23". Sul cap. n.5:" Nulla so". Sul cap. n.6:" Nulla so". Sul cap. n.7:" Nulla so", Sul cap. n.8:" Nulla so". Sul cap. n.9:" Mai sentito". Sul cap. n.10:" Voro la prima parte del capitolo. Nom ni ricordo i periodi della "». Pt_5
21. Il teste HI, escusso nella causa n.r.g. 892/2020, ha reso le seguenti dichiarazioni:
«Dopo un giorno di prova sono stata assunta con contratto a chiamata da nel Pt_1 periodo precedente al covid”. Sulle dichiarazioni rese dinanzi alla Isp. Del Lavoro di CP_1 in data 21.2.20, così risponde:” Riconosco la mia firma apposta alle dichiarazioni e confermo le medesime le quali mi sono state all'epoca rilette prima che le firmassi».
Pag. 8 di 11 22. Il teste escusso nella causa n.r.g. 892/2020, ha reso le seguenti dichiarazioni: Per_1
«Conosco la società ricorrente poiché vi ho lavorato. Non ricordo esattamente il periodo.
Riconosco come mia la firma apposta sul documento di parte resistente. Non ricordo granché delle dichiarazioni che mi sono state rilette. Ricordo di aver svolto tali mansioni;
ero in prova. Ricordo anche che la datrice di lavoro mi ha fatto sottoscrivere un foglio, ma non ricordo di cosa si trattasse».
23. Dalla corposa istruttoria testimoniale complessivamente esperita nelle due cause, è Con emersa la pressoché unanime conferma degli accertamenti effettuati dall .
24. In particolare, ha trovato riscontro quanto contestato dall' in merito CP_1
all'impiego irregolare di essendo state confermate e non smentite da Parte_3 alcun elemento probatorio di segno contrario le dichiarazioni rese in sede ispettiva secondo cui:
- la lavoratrice ha lavorato presso il bar/pizzeria ” di Pt_1 Parte_6 dall'ultima settimana di agosto 2018 al 20.7.2019;
- ha svolto le mansioni di barista/banconista dal lunedì al venerdì con un giorno di riposo alla settimana, inizialmente dalle 15:00 a mezzanotte e poi dalle 17:00 a mezzanotte;
- da agosto 2018 a febbraio 2019, la prestazione lavorativa è stata resa in assenza di regolarizzazione del contratto;
la posizione è stata regolarizzata solo a decorrere dal 19.2.2019 e solo in seguito a un controllo della Guardia di Finanza;
- la paga corrisposta era inizialmente di € 7,00 all'ora, senza straordinari o altri importi aggiuntivi;
successivamente alla regolarizzazione, riceveva una busta paga in cui era retribuita per un rapporto part-time a 20 ore settimanali e la retribuzione ulteriore non risultante dalla busta paga veniva corrisposta in contanti;
- oltre a nel locale lavoravano la titolare il marito che dava una Pt_3 Pt_1
mano nel weekend, una cuoca, un pizzaiolo e un altro cameriere;
da maggio
Pag. 9 di 11 2018 a fine luglio 2019 aveva lavorato come barista anche la sorella
[...]
Tes_3
25. Le dichiarazioni di trovano riscontro anche nelle dichiarazioni degli Parte_3
altri testi escussi in sede giudiziale, che hanno tutti confermato quanto precedentemente dichiarato in sede ispettiva, e in quelle degli ulteriori soggetti sentiti dagli ispettori: tali ulteriori verbali, pur non avendo valore di prova legale, Con contribuiscono a dimostrare gli addebiti contestati da , in quanto formati nell'ambito di un accertamento ispettivo di cui l'istruttoria giudiziale ha confermato la complessiva attendibilità.
26. Un ulteriore riscontro dell'attività di lavoro irregolare resa da è Parte_3 inoltre fornito dagli screenshot delle chat sull'applicativo “Whatsapp” intercorse tra Per_ la lavoratrice, la titolare e il compagno , da cui si evince chiaramente che Pt_1 ha lavorato presso il bar/pizzeria già a partire da agosto 2018 (docc. 1 e 2 Pt_3 opposto).
27. In merito, si sottolinea che, contrariamente a quanto sostenuto dalle parti ricorrenti, tali screenshot sono idonei ad assumere valenza probatoria nel presente giudizio anche in assenza del supporto informatico sul quale sono stati registrati: essi sono infatti classificabili come riproduzioni meccaniche di documenti informatici, sicché, ai sensi dell'art. 2712 c.c., essi formano piena prova dei fatti rappresentati in assenza di un disconoscimento circostanziato e specifico della loro conformità all'originale o della loro rispondenza al vero, che nel caso di specie non è stato formulato (avendo le parti ricorrenti, appunto, meramente sostenuto la carenza di valenza probatoria degli screenshot).
28. Le dichiarazioni dei testi hanno poi anche confermato quanto già riferito ai funzionari ispettivi in merito al lavoro irregolare prestato dai lavoratori , Per_2
HI, e dell'omessa comunicazione della giornata di lavoro prestata dalla Per_1 lavoratrice Pt_4
29.
Per questi motivi
, il ricorso deve essere rigettato.
Pag. 10 di 11 30. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di lavoro di valore compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00, scaglione in cui si inserisce il valore cumulativo delle due ordinanze-ingiunzioni opposte e della riduzione del 20% prevista dall'art. 9 co. 2
d.lgs. 149/2015 per il caso in cui l' sia difeso in giudizio da Controparte_1 suoi funzionari.
31. In applicazione dell'art. 97 co. 1 c.p.c., in quanto obbligata al Parte_1
pagamento di entrambe le ordinanze-ingiunzioni opposte, è condannata alla rifusione dell'intero importo delle spese di lite, mentre la società viene Parte_1 condannata al pagamento solidale di metà delle spese di lite, in quanto obbligata al pagamento della sola ordinanza-ingiunzione n. 14/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna al pagamento in favore dell' Parte_1 [...]
delle spese di lite, che liquida in € Controparte_1
4.000,00, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge;
condanna al pagamento in solido Parte_1 con di metà di tale importo. Parte_1
Così deciso in Parma, 02/04/2025
Il giudice
Matteo Giovanni Moresco
Pag. 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
l. r. p. t.;
( ); Parte_1 C.F._1
rappresentate e difese dagli avv. CAMPANI BARBARA e SIMIONI ANASTASIA, elettivamente domiciliate presso il relativo studio in Sant'Ilario d'Enza (RE), via
Indipendenza 2/F;
OPPONENTI contro
Controparte_1
( ), in persona del l. r. p. t., rappresentato e difeso dalla dott.
[...] P.IVA_2 MASELLI ADRIANA e dall'avv. GRAMAZIO PAOLO, elettivamente domiciliato presso il relativo studio in p.zza Matteotti n.9 CP_1
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
Conclusioni
Per le parti opponenti:
«Respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, previe le declaratorie del caso e di legge ,
Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro, dichiarare:
IN VIA PRELIMINARE
Premesso quanto sopra si chiede l'annullamento per le violazione dell'iter procedimentale seguito dagli ispettori a supporto della riqualificazione dei rapporti esaminati anche a titolo preventivo e cautelativo rispetto agli effetti del Verbale di ingiunzione numero 14-22 (all.1); e numero 15/22 ed ogni atto presupposto - connesso o consequenziale, (all.2); oltre che per le omissioni contributive e assicurative in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie e per la diffida degli illeciti amministrativi, ai sensi e per gli effetti della'art.18, 1° comma della Legge 689/1981.
b) dichiari pertanto nulle le ordinanza di ingiunzione ivi impugnate all.1 e all.2 per i vizi di legittimità di cui ai suesposti motivi e di dichiarare altresì nulli tutti gli atti presupposti e conseguenti;
IN VIA CAUTELARE URGENTE
d) Si chiede l'accoglimento delle proposte doglianze e, per l'effetto, l'annullamento dei verbali di ingiunzione oggetto del presente ricorso e la dichiarazione dell'estinzione del procedimento sanzionatorio e/o di recupero contributivo;
e) A tale fine Voglia la S.V. Ill.Ma disporre la sospensione dell'efficacia e dell'esecutività del verbale di accertamento impugnato/ordinanza-ingiunzione impugnata ai sensi e per gli effetti dell'art.17, comma 2, Dlgs 124/2004, ricorrendo, come evidenziato in narrativa, i presupposti del periculum in
Pag. 2 di 11 mora e del fumus bonis iuris in quanto la ricorrente non ha avuto modo di esperire doverosa difesa essendo stato leso il diritto al contraddittorio;
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
f) - dichiarare infondato/ invalido/ illegittimo/ nullo / annullabile / le ordinanze di ingiunzione ivi impugnate dell – (all.1); , (all.2); ed ogni atto Controparte_1 presupposto- connesso o consquenziale .
g) dichiarare infondata/ invalida/ illegittima/ nulla / annullabile / le ordinanze di ingiunzione n. 14
e 15 2022 notificate in data del 16 marzo 2022 e indicata in atti e nella parte relativa ai contributi previdenziali e alle somme aggiuntive richiesti a titolo di sanzione amministrativa per quanto in atti contento per difetto di argomentazione e/o perchè infondata in fatto ed in diritto e comuque non provate;
Con h) dichiarare non dovuta all la somma relativa a differenze contributive e somme aggiuntive dei lavoratori, manlevando integralmente la ricorrente e l'amministratrice Signora ad ogni Pt_1 esborso in tal senso;
i) dichiarare a seguito dell'espletanda istruttoria che la ricorrente non ha versato alcuna somma in nero ai dipendenti suinicati, annullando anche predetta sanzione;
l) dichiari per l'effetto Invita pertanto, sin da ora, Codesto On.le ai sensi e per Parte_2 CP_ gli effetti della Legge 88/89 come argomentata dalla Circolare 19.02.1998 n.40 il riesame delle fattispecie lavorative sopra descritte e della posizione previdenziale accertata in sede ispettiva della società e l'annullamento della richiesta di contribuzione previdenziale in questione, in quanto affatto dovuta.
Con Vittoria di Spese competenze ed onorari».
Per la parte opposta:
«Voglia il Giudice Ill.mo, contrariis reiectis, dichiarare inammissibile, non fondato o come meglio il ricorso in questione.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, ai sensi dell'art.9 dlgs. n.149/15.
Con compensazione delle spese in subordine».
Pag. 3 di 11
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 7.4.2022, e Parte_1 Parte_1 Parte_1
Par
& hanno proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n.
[...]
14/2022 dell' con le CP_1 Controparte_1 quali era stato loro ingiunto il pagamento, rispettivamente in qualità di trasgressore e di obbligata in solido, di € 15.840,00 a titolo di sanzione amministrativa per violazione dell'art. 3 co. 3 d.l. 12/2002, consistita nell'avere impiegato irregolarmente alle dipendenze di la lavoratrice come Parte_1 Parte_3 barista-cameriera dal 4.9.2018 al 18.2.2019.
2. Inoltre, ha altresì proposto opposizione avverso l'ordinanza- Parte_1
ingiunzione n. 15/2022 dell' Controparte_1
con la quale le è stato ingiunto di pagare complessivi € 13.090,00 a titolo di
[...] sanzione amministrativa per le violazioni delle seguenti norme:
- art. 3 co. 3 e 3-ter d.l. 12/2002, per avere impiegato irregolarmente alle dipendenze dell'impresa individuale della ricorrente ( Parte_1
i lavoratori HI TE dal 21.2.2020, dal
[...] Persona_1
21.2.2020 e dal 14.2.2020; Persona_2
- art. 39 co. 1, 2 e 7 d.l. 112/2008, per avere omesso di registrare nel LUL le ore di lavoro effettivamente svolte dalla lavoratrice Parte_3
- art. 15 co. 3 d.lgs. 81/2015 per avere comunicato in ritardo la prestazione di lavoro intermittente resa dalla dipendente nella giornata del Parte_4
21.2.2020.
3. L' si è costituita in Controparte_1
giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
4. In corso di causa, sono stati acquisiti, su concorde consenso delle parti, i verbali istruttori della causa iscritta innanzi a questo Tribunale sub n.r.g. 892/2020, avente a
Pag. 4 di 11 oggetto l'impugnazione dei verbali di accertamento sulla cui base sono state emesse le ordinanze-ingiunzione opposte. Inoltre, sono stati escussi alcuni testimoni che non avevano già reso deposizione nell'ambito della causa n.r.g. 892/2020.
5. A seguito di discussione, la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
6. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
7. Preliminarmente, deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione, sollevata dalle parti ricorrenti, di nullità delle ordinanze-ingiunzioni per mancanza di motivazione: per giurisprudenza consolidata, infatti, l'ordinanza-ingiunzione è adeguatamente motivata anche mediante il riferimento al rispettivo verbale di accertamento della violazione (ex multis Cass. 14 febbraio 1994, n. 1445; Cass. 22 luglio 2009, n. 17104), che nel caso di specie è stato regolarmente notificato al trasgressore.
8. È altresì infondata l'eccezione di decadenza del potere sanzionatorio per asserita mancata contestazione dell'illecito entro il termine, previsto dall'art. 14 l. 689/1981, di 90 giorni dall'accertamento della violazione: come emerge dagli atti di causa, infatti, gli accertamenti ispettivi, pur avendo avuto inizio con l'accesso del 21.2.2020, si sono conclusi in data 5.11.2020 e i verbali contenti la contestazione degli illeciti sono stati notificati in data 10.11.2020.
9. La giurisprudenza ha infatti stabilito che, ai fini della verifica del rispetto del termine dell'art. 14 l. 689/1981, l'accertamento della violazione non può essere fatto coincidere con la mera conoscenza dei fatti nella loro materialità, ma si perfeziona con l'acquisizione di tutti i dati utili a valutare la sussistenza dell'illecito e con il decorso di un termine ragionevole per valutare le risultanze del materiale istruttorio raccolto (Cass. 29 febbraio 2008, n. 5467; Cass. 2 aprile 2014, n. 7681).
10. Nel caso di specie, il tempo impiegato dall'amministrazione per esaminare le risultanze appare congruo, in considerazione del fatto che gli accertamenti hanno riguardato diverse posizioni di lavoro irregolare, ciascuna con le sue specificità.
Pag. 5 di 11 11. Inoltre, occorre tenere in debita considerazione il fatto che le norme introdotte per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 – specificamente gli artt. 103 co. 1 d.l. 18/2020, 37 co. 1 d.l. 23/2020 e 46 d.l. 34/2020 – hanno previsto che nel computo dei termini relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi non si tiene conto del periodo compreso tra il 23.2.2020 e il 31.5.2020: anche per questa ragione, dunque, il tempo impiegato dall'amministrazione per pervenire alla contestazione dell'illecito non può essere considerato irragionevolmente prolungato.
12. Nel merito, occorre innanzitutto richiamare il consolidato principio per cui l'efficacia probatoria privilegiata derivante dall'attestazione effettuata dal pubblico ufficiale si estende solamente ai fatti accaduti in sua presenza e di cui lo stesso abbia avuto conoscenza diretta;
pertanto, i verbali delle dichiarazioni raccolte dall'Ente accertante in sede ispettiva fanno piena prova fino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni e del fatto che il dichiarante le abbia rese, ma non della loro veridicità intrinseca, che deve essere invece valutata alla luce di quanto emerso dal compendio probatorio raccolto nel corso del giudizio (v. a es. Cass. 6 settembre 2012, n. 14965; Cass. 14 dicembre 2022, n. 36573).
13. Per verificare la fondatezza delle tesi ispettiva devono quindi essere esaminate le risultanze dell'istruttoria orale condotta in corso di causa.
14. La teste ha riferito quanto segue:
«Confermo che è mia la sottoscrizione in calce alle mie dichiarazioni in atti. Confermo integralmente il contenuto delle dichiarazioni. Prima di sottoscrivere il verbale l'ho riletto personalmente».
15. La teste ha reso le seguenti dichiarazioni: Tes_2
«Confermo che è mia la sottoscrizione in calce alle mie dichiarazioni in atti. Confermo integralmente il contenuto delle mie dichiarazioni. Le dichiarazioni verbalizzate mi erano state rilette prima che io le sottoscrivessi».
16. La teste ha riferito quanto segue: Testimone_3
Pag. 6 di 11 «Sono sorella di ero presente insieme a mia sorella quando ha rilasciato le sue Parte_3 dichiarazioni in atti. Confermo che è mia la sottoscrizione in calce in corrispondenza del mio nome stampato. Confermo il contenuto delle dichiarazioni».
17. La teste escussa nella causa n.r.g. 892/2020, ha reso le seguenti Parte_3
dichiarazioni:
«Ho lavorato per la con qualifica barista-cameriera da fine agosto 2018 a quasi fine Pt_1 luglio 2019.” Escussa sulle dichiarazioni rilasciate, così risponde:” Riconosco la firma apposta alla diffida inviata dalla in data 24.9.19 e confermo la medesima. Sulle CP_4 CP_ dichiarazioni in data 17.12.2019 dinanzi all Lavoro Parma, doc.4, così risponde:”
Riconosco la firma apposta nonché confermo le dichiarazioni rese”. A.D.R:” Non ho fatto la causa di recupero crediti chiesta col sindacato Filcamst alla Prestige. Prima della Pt_1 lavoravo ad una mensa di Sala Baganza denominata Il Mangione con orario dalle 12 alle 14 sino a gennaio 2019 e nelle altre ore lavoravo presso . Quando lavoravo da Pt_1 Pt_1 vi erano anche i sigg. , come pizzaiolo, che lavorava due sere a settimana e Persona_3
credo un loro parente, lavorava qualche ora alla mattina, al bar. Quando Controparte_6 lavoravo al nessuno di noi ha percepito buste paga se non a mani qualche mese Pt_1 prima della risoluzione del rapporto lavorativo. Sulla mia busta notavo che vi era il bonus ma che a me non è stato dato. Non ho mai rilasciato, almeno credo, un indirizzo mail Per_4 al mio datore di lavoro».
18. La teste , escussa nella causa n.r.g. 892/2020, ha riferito quanto segue: Tes_4
«Era stato fatto un accesso ispettivo serale nel 2020 sulla base di intervento che la sig.
Pt_3 aveva richiesto ed abbiamo accertato che vi erano diversi lavoratori in nero con conseguente sospensione attività per quella sera. Credo che fossero3/4 dipendenti in nero. Preciso che la sig.ra non lavorava già più e comunque ci aveva consegnato copia di messaggi tra lei e
Pt_3 la titolare ed un certo SA nonché prospetti orari(doc.9) che mi mostrate. A seguito di ciò sono partiti due verbali ispettivi uno per la sig. e l'altro e l'altro per i lavoratori in
Pt_3 nero. Abbiamo verificato che la dal 4 settembre 2018 al 18.2.2019 ha lavorato in nero.
Pt_3
Preciso che di solito sono responsabile di aria, vigilanza ordinaria, di cui il collega Tes_5
è il responsabile del procedimento ispettivo”. A.D.R:” Non sono stata io a verificare la
[...] provenienza delle utenze telefoniche relativi ai messaggi, ma il sig. . La Testimone_5 documentazione al punto 9 è stata prodotta dalla lavoratrice nella richiesta di intervento».
Pag. 7 di 11 19. Il teste escusso nella causa n.r.g. 892/2020, ha reso le seguenti CP_6
dichiarazioni:
«Sono e mi chiamo nato a [...] il [...] e res a via Arno Controparte_6 CP_1
n.9, sono dipendente della ricorrente dal 2015 con qualifica cameriere -barista. Escusso sui capitoli di cui alla memoria di costituzione, al cap. n.1, così risponde:" Conosco
[...] in quanto mia collega, ma con turni differenti. Nulla so in quanto avevamo turni • Pt_3 diversi". Sul cap. n.2:" Nulla so", Sul cap. n.3:" Che io sappia faceva li turno serale e non so dire da che ora in quanto io non ero presente alla sera. lo di solito rimanevo sino alle 15/16 e non l'ho mai vista. Posso dire che il locale chiudeva intorno alle ore 15,30/16 e riapriva alle ore 18 circa per i clienti . Il personale, non tutto poteva arrivare un po' prima". Sul cap. n.4:"
Nulla so", Sul cap. n.5:" Posso dire che da quando sono entrato io a lavorare io ero in regola.
Nulla so della signora:" Sul cap. n.6:" Nulla so". Sul cap, n.7:" Nulla so", Sul cap. n.8:" Nulla so". Sul cap. n.9:" Nulla so". Sul cap. n.10:" Conosco la sorella della signora, Testimone_3 ma nulla so sul periodo nel quale abbia lavorato. Quando svolgevo il mio turno erano presenti la pizzaiolo io ed il cuoco. Nulla so su chi fosse presente nel turno serale”. Pt_1
Sul cap. 11: “Nulla so di preciso”».
20. Il teste escusso nella causa n.r.g. 892/2020, ha riferito quanto segue: Tes_6
«Sul cap. n.1, così risponde:" Conosco perché mia collega di lavoro. Non mi Parte_3 ricordo se in quella settimana abbia lei lavorato ma comunque era li 2018". Sul cap. n.2:"
Nula so". Sul cap. n.3:" Posso dire che lei lavorava solo al turno serale dalle 19 sino ale
23/24. lo lavoro con turni sia di mattina che serali, apro alle 19 e termino alle ore 23".
A.D.R:" preciso che non lavorava tutte le sere in quando si scambiava con la sorella Pt_3
ed un'altra persona, ch era al proprietaria". Sul cap. n.4:" Si vero, quando ne avevano Pt_5 di bisogno. Non so dire se rimanesse sino alle ore 1/1,30. Il mio turno finiva alle Pt_3 ore 22,30/23". Sul cap. n.5:" Nulla so". Sul cap. n.6:" Nulla so". Sul cap. n.7:" Nulla so", Sul cap. n.8:" Nulla so". Sul cap. n.9:" Mai sentito". Sul cap. n.10:" Voro la prima parte del capitolo. Nom ni ricordo i periodi della "». Pt_5
21. Il teste HI, escusso nella causa n.r.g. 892/2020, ha reso le seguenti dichiarazioni:
«Dopo un giorno di prova sono stata assunta con contratto a chiamata da nel Pt_1 periodo precedente al covid”. Sulle dichiarazioni rese dinanzi alla Isp. Del Lavoro di CP_1 in data 21.2.20, così risponde:” Riconosco la mia firma apposta alle dichiarazioni e confermo le medesime le quali mi sono state all'epoca rilette prima che le firmassi».
Pag. 8 di 11 22. Il teste escusso nella causa n.r.g. 892/2020, ha reso le seguenti dichiarazioni: Per_1
«Conosco la società ricorrente poiché vi ho lavorato. Non ricordo esattamente il periodo.
Riconosco come mia la firma apposta sul documento di parte resistente. Non ricordo granché delle dichiarazioni che mi sono state rilette. Ricordo di aver svolto tali mansioni;
ero in prova. Ricordo anche che la datrice di lavoro mi ha fatto sottoscrivere un foglio, ma non ricordo di cosa si trattasse».
23. Dalla corposa istruttoria testimoniale complessivamente esperita nelle due cause, è Con emersa la pressoché unanime conferma degli accertamenti effettuati dall .
24. In particolare, ha trovato riscontro quanto contestato dall' in merito CP_1
all'impiego irregolare di essendo state confermate e non smentite da Parte_3 alcun elemento probatorio di segno contrario le dichiarazioni rese in sede ispettiva secondo cui:
- la lavoratrice ha lavorato presso il bar/pizzeria ” di Pt_1 Parte_6 dall'ultima settimana di agosto 2018 al 20.7.2019;
- ha svolto le mansioni di barista/banconista dal lunedì al venerdì con un giorno di riposo alla settimana, inizialmente dalle 15:00 a mezzanotte e poi dalle 17:00 a mezzanotte;
- da agosto 2018 a febbraio 2019, la prestazione lavorativa è stata resa in assenza di regolarizzazione del contratto;
la posizione è stata regolarizzata solo a decorrere dal 19.2.2019 e solo in seguito a un controllo della Guardia di Finanza;
- la paga corrisposta era inizialmente di € 7,00 all'ora, senza straordinari o altri importi aggiuntivi;
successivamente alla regolarizzazione, riceveva una busta paga in cui era retribuita per un rapporto part-time a 20 ore settimanali e la retribuzione ulteriore non risultante dalla busta paga veniva corrisposta in contanti;
- oltre a nel locale lavoravano la titolare il marito che dava una Pt_3 Pt_1
mano nel weekend, una cuoca, un pizzaiolo e un altro cameriere;
da maggio
Pag. 9 di 11 2018 a fine luglio 2019 aveva lavorato come barista anche la sorella
[...]
Tes_3
25. Le dichiarazioni di trovano riscontro anche nelle dichiarazioni degli Parte_3
altri testi escussi in sede giudiziale, che hanno tutti confermato quanto precedentemente dichiarato in sede ispettiva, e in quelle degli ulteriori soggetti sentiti dagli ispettori: tali ulteriori verbali, pur non avendo valore di prova legale, Con contribuiscono a dimostrare gli addebiti contestati da , in quanto formati nell'ambito di un accertamento ispettivo di cui l'istruttoria giudiziale ha confermato la complessiva attendibilità.
26. Un ulteriore riscontro dell'attività di lavoro irregolare resa da è Parte_3 inoltre fornito dagli screenshot delle chat sull'applicativo “Whatsapp” intercorse tra Per_ la lavoratrice, la titolare e il compagno , da cui si evince chiaramente che Pt_1 ha lavorato presso il bar/pizzeria già a partire da agosto 2018 (docc. 1 e 2 Pt_3 opposto).
27. In merito, si sottolinea che, contrariamente a quanto sostenuto dalle parti ricorrenti, tali screenshot sono idonei ad assumere valenza probatoria nel presente giudizio anche in assenza del supporto informatico sul quale sono stati registrati: essi sono infatti classificabili come riproduzioni meccaniche di documenti informatici, sicché, ai sensi dell'art. 2712 c.c., essi formano piena prova dei fatti rappresentati in assenza di un disconoscimento circostanziato e specifico della loro conformità all'originale o della loro rispondenza al vero, che nel caso di specie non è stato formulato (avendo le parti ricorrenti, appunto, meramente sostenuto la carenza di valenza probatoria degli screenshot).
28. Le dichiarazioni dei testi hanno poi anche confermato quanto già riferito ai funzionari ispettivi in merito al lavoro irregolare prestato dai lavoratori , Per_2
HI, e dell'omessa comunicazione della giornata di lavoro prestata dalla Per_1 lavoratrice Pt_4
29.
Per questi motivi
, il ricorso deve essere rigettato.
Pag. 10 di 11 30. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di lavoro di valore compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00, scaglione in cui si inserisce il valore cumulativo delle due ordinanze-ingiunzioni opposte e della riduzione del 20% prevista dall'art. 9 co. 2
d.lgs. 149/2015 per il caso in cui l' sia difeso in giudizio da Controparte_1 suoi funzionari.
31. In applicazione dell'art. 97 co. 1 c.p.c., in quanto obbligata al Parte_1
pagamento di entrambe le ordinanze-ingiunzioni opposte, è condannata alla rifusione dell'intero importo delle spese di lite, mentre la società viene Parte_1 condannata al pagamento solidale di metà delle spese di lite, in quanto obbligata al pagamento della sola ordinanza-ingiunzione n. 14/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna al pagamento in favore dell' Parte_1 [...]
delle spese di lite, che liquida in € Controparte_1
4.000,00, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge;
condanna al pagamento in solido Parte_1 con di metà di tale importo. Parte_1
Così deciso in Parma, 02/04/2025
Il giudice
Matteo Giovanni Moresco
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