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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 08/09/2025, n. 1047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1047 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1096/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento – prima Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Enrica Nasti, all'udienza dell'8 settembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1096/2023 R.G., avente ad oggetto: appello, vertente tra
elett.te dom.to in PE IT (BN) alla Via Roma n. 54, presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Spartico Capocefalo che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
appellante
e
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa ope legis Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici in via Diaz n. 11, domicilia per legge appellata
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.3.23 proponeva appello avverso la Parte_1
sentenza n. 1104 del 2022 con cui il GDP di rigettava il ricorso proposto CP_1
avverso il verbale n. 143791537 elevato per guida senza patente (art. 116 cds commi 15 e
17).
In particolare deduceva la violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 e 116 c.p.c., per non aver il giudice di prime cure consentito di provare la circostanza relativa alla prova del pagina 1 di 3 funzionamento del motore, la violazione degli artt. 116 e 180 commi 1 e 7 cds, atteso che l'appellante non stava affatto “guidando” il ciclomotore, ma semplicemente lo stava
“provando” per metterlo in funzione, e la violazione dell'art. 116 cds comma 15 per aver erroneamente ritenuto la competenza del Giudice di Pace.
La regolarmente costituita chiedeva il rigetto dell'appello. CP_1
Ciò premesso, l'appello è infondato e va rigettato.
Ed invero, i primi due motivi di appello devono essere dichiarati inammissibili, per aver l'appellante con gli stessi introdotto contestazioni in punto di fatto mai esplicate nel primo grado, in violazione al divieto di nova in appello.
E' noto invero che il divieto dei “nova” di cui all'art. 345 cod. proc. civ. riguarda sia le domande e le eccezioni in senso stretto che le allegazioni in punto di fatto non esplicate in primo grado, atteso che l'ammissione delle medesime in grado di appello trasformerebbe il giudizio di secondo grado da mera "revisio prioris instantiae" in "iudicium novum", modello quest'ultimo non contemplato nel vigente ordinamento processuale (Corte appello
Caltanissetta sez. I, 03/06/2024, n.205; Corte appello Napoli sez. V, 04/05/2023, n.1964;
Corte appello Messina sez. I, 15/01/2024, n.43).
Nelal specie, come si evince agevolmente dalla lettura degli, nulla è stato mai dedotto in primo grado circa la circostanza relativa alla “prova” del motore, a prescidere dalla eventuale rilevanza o meno della stessa.
Deve invece essere rigettato il motivo di appello concernente l'errata applicazione dell'art. 116 comma 15 cds.
Giova sul punto rilevare che, come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, è stato precisato dalla giurisprudenza (Corte di Cassazione l'ordinanza n. 4425/18) che quanto alle "opposizioni alla ordinanza ingiunzione" emesse dal Prefetto ai sensi dell'art. 204 D.Lgs. n. 285/1992, in materia di violazioni del Codice della Strada, il criterio di riparto della competenza è fondato sul valore della lite per cui sarebbero attribuite al Tribunale le cause di opposizione ad "ordinanza-ingiunzione" in cui è stata applicata una norma sanzionatoria che preveda una sanzione edittale nel massimo di importo superiore ad Euro.
15.493,00, ovvero, le cause in cui la norma sanzionatoria applicata non preveda un massimo edittale, ma sia stata irrogata in concreto una sanzione pecuniaria superiore all'importo indicato, mentre avuto riguardo alle "opposizioni a verbale di accertamento di violazioni del
Codice della Strada" di cui agli artt. 204 bis D.Lgs. n. 285/1992 e 7 D.Lgs. n. 150/2011, esse rimangono attribuite alla competenza esclusiva per materia - senza alcun limite di pagina 2 di 3 valore né di natura accessoria della sanzione - del Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione (art. 7, comma 2, D.Lgs. n. 150/2011).
Nella specie, avendo l'opposizione ad oggetto il verbale di accertamento di violazione del codice della strada, competente per materia a conoscere la vicenda giudiziale era il Giudice di Pace del luogo ove è stata commessa l'inflazione accertata.
In definitiva, l'appello va rigettato, assorbita ogni altra questione non riproposta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.
Stante il rigetto dell'impugnazione, sussistono infine i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater DPR 2002/n. 115 nel testo introdotto dalla legge cd. di stabilità, trattandosi di impugnazione successiva alla data del 31/01/2013.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sull'appello promosso come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante al pagamento nei confronti dell'appellata delle spese di lite che liquida nella somma di euro 900,00, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, in osservanza dell'art. 13, co. 1 quater DPR 2002/n. 115 nel testo inserito dall'art. 1, co. 17 L. 2012/n. 228, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione.
Così deciso in Benevento, in data 8 settembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Enrica Nasti
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento – prima Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Enrica Nasti, all'udienza dell'8 settembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1096/2023 R.G., avente ad oggetto: appello, vertente tra
elett.te dom.to in PE IT (BN) alla Via Roma n. 54, presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Spartico Capocefalo che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
appellante
e
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa ope legis Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici in via Diaz n. 11, domicilia per legge appellata
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.3.23 proponeva appello avverso la Parte_1
sentenza n. 1104 del 2022 con cui il GDP di rigettava il ricorso proposto CP_1
avverso il verbale n. 143791537 elevato per guida senza patente (art. 116 cds commi 15 e
17).
In particolare deduceva la violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 e 116 c.p.c., per non aver il giudice di prime cure consentito di provare la circostanza relativa alla prova del pagina 1 di 3 funzionamento del motore, la violazione degli artt. 116 e 180 commi 1 e 7 cds, atteso che l'appellante non stava affatto “guidando” il ciclomotore, ma semplicemente lo stava
“provando” per metterlo in funzione, e la violazione dell'art. 116 cds comma 15 per aver erroneamente ritenuto la competenza del Giudice di Pace.
La regolarmente costituita chiedeva il rigetto dell'appello. CP_1
Ciò premesso, l'appello è infondato e va rigettato.
Ed invero, i primi due motivi di appello devono essere dichiarati inammissibili, per aver l'appellante con gli stessi introdotto contestazioni in punto di fatto mai esplicate nel primo grado, in violazione al divieto di nova in appello.
E' noto invero che il divieto dei “nova” di cui all'art. 345 cod. proc. civ. riguarda sia le domande e le eccezioni in senso stretto che le allegazioni in punto di fatto non esplicate in primo grado, atteso che l'ammissione delle medesime in grado di appello trasformerebbe il giudizio di secondo grado da mera "revisio prioris instantiae" in "iudicium novum", modello quest'ultimo non contemplato nel vigente ordinamento processuale (Corte appello
Caltanissetta sez. I, 03/06/2024, n.205; Corte appello Napoli sez. V, 04/05/2023, n.1964;
Corte appello Messina sez. I, 15/01/2024, n.43).
Nelal specie, come si evince agevolmente dalla lettura degli, nulla è stato mai dedotto in primo grado circa la circostanza relativa alla “prova” del motore, a prescidere dalla eventuale rilevanza o meno della stessa.
Deve invece essere rigettato il motivo di appello concernente l'errata applicazione dell'art. 116 comma 15 cds.
Giova sul punto rilevare che, come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, è stato precisato dalla giurisprudenza (Corte di Cassazione l'ordinanza n. 4425/18) che quanto alle "opposizioni alla ordinanza ingiunzione" emesse dal Prefetto ai sensi dell'art. 204 D.Lgs. n. 285/1992, in materia di violazioni del Codice della Strada, il criterio di riparto della competenza è fondato sul valore della lite per cui sarebbero attribuite al Tribunale le cause di opposizione ad "ordinanza-ingiunzione" in cui è stata applicata una norma sanzionatoria che preveda una sanzione edittale nel massimo di importo superiore ad Euro.
15.493,00, ovvero, le cause in cui la norma sanzionatoria applicata non preveda un massimo edittale, ma sia stata irrogata in concreto una sanzione pecuniaria superiore all'importo indicato, mentre avuto riguardo alle "opposizioni a verbale di accertamento di violazioni del
Codice della Strada" di cui agli artt. 204 bis D.Lgs. n. 285/1992 e 7 D.Lgs. n. 150/2011, esse rimangono attribuite alla competenza esclusiva per materia - senza alcun limite di pagina 2 di 3 valore né di natura accessoria della sanzione - del Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione (art. 7, comma 2, D.Lgs. n. 150/2011).
Nella specie, avendo l'opposizione ad oggetto il verbale di accertamento di violazione del codice della strada, competente per materia a conoscere la vicenda giudiziale era il Giudice di Pace del luogo ove è stata commessa l'inflazione accertata.
In definitiva, l'appello va rigettato, assorbita ogni altra questione non riproposta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.
Stante il rigetto dell'impugnazione, sussistono infine i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater DPR 2002/n. 115 nel testo introdotto dalla legge cd. di stabilità, trattandosi di impugnazione successiva alla data del 31/01/2013.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sull'appello promosso come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante al pagamento nei confronti dell'appellata delle spese di lite che liquida nella somma di euro 900,00, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, in osservanza dell'art. 13, co. 1 quater DPR 2002/n. 115 nel testo inserito dall'art. 1, co. 17 L. 2012/n. 228, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione.
Così deciso in Benevento, in data 8 settembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Enrica Nasti
pagina 3 di 3