Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. II, sentenza 30/01/2026, n. 265
CGT1
Sentenza 30 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Eccezione di prescrizione

    L'ingiunzione di pagamento è stata preceduta da un avviso di accertamento notificato entro il termine di prescrizione quinquennale, che non è stato impugnato ed è quindi divenuto definitivo. L'ingiunzione, emessa in seguito a un atto impositivo divenuto definitivo, non integra un nuovo atto impositivo e resta sindacabile solo per vizi propri.

  • Rigettato
    Nullità dell'atto di ingiunzione per mancata notifica dell'avviso di accertamento

    L'avviso di accertamento è stato regolarmente notificato alla ricorrente in data 31 gennaio 2020, entro il termine quinquennale di prescrizione, e non è stato impugnato, divenendo quindi definitivo. L'ingiunzione di pagamento, notificata nei termini di legge, non integra un nuovo atto impositivo e non può essere sindacata per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. II, sentenza 30/01/2026, n. 265
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro
    Numero : 265
    Data del deposito : 30 gennaio 2026

    Testo completo