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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. II, sentenza 30/01/2026, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 265/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 28/01/2025 alle ore 10:25 in composizione monocratica:
SGOTTO CATERINA, Giudice monocratico in data 28/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 58/2024 depositato il 10/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
ID PA - 01748900790
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 28029-ING-D218-2023 TARI 2014
- INGIUNZIONE n. 28029-ING-D218-2023 TASI 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 50/2025 depositato il
06/02/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, impugnava l'intimazione di pagamento N. 000000028029-ING-D218-2023 del 15.12.2023 per mancato pagamento Tari, anno 2014, dovuta al Comune di Curinga e chiedeva accertare e dichiarare la maturata prescrizione del diritto dell'Ente creditore a riscuotere le somme dovute a titolo di Tari e conseguentemente dichiarare nullo il suddetto atto.
Si costituiva in giudizio la Società ID S.p.A. precisando che l'atto emesso era una “ingiunzione di pagamento” emessa da essa società per conto del Comune di Curinga, in relazione all'omesso versamento da parte della ricorrente di somme dovute per tributi TASI e TARI dell'anno 2014.
Deduceva di avere regolarmente notificato il presupposto atto di accertamento in data 31.01.2020, per come poteva evincersi dalla documentazione prodotta in atti.
Eccepiva l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione avendo notificato l'avviso di accertamento.
Chiedeva il rigetto del ricorso, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese e competenze di lite, da distrarsi a favore del procuratore costituito.
All'udienza del 28 gennaio 2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminata la documentazione allegata, ritiene il ricorso non meritevole di accoglimento.
Infondata è, infatti, l'eccezione sollevata dalla ricorrente secondo la quale l'ingiunzione non sarebbe stata preceduta dall'avviso di accertamento.
Osserva il Collegio che la ID PA ha provato di avere notificato, in data 31 gennaio 2020, entro il termine quinquennale di prescrizione del tributo, con consegna a mani della ricorrente destinataria,
l'avviso di accertamento che, non essendo stato impugnato, è divenuto definitivo.
L'ingiunzione di pagamento, -anche essa notificava nei termini di legge- infatti, emessa in seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integra un nuovo e autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'articolo 19, comma 3, del Dlgs n. 546/1992, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
. La Corte di Giustizia di Primo Grado-Sezione Seconda di Catanzaro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza e/o eccezione disattesa o rigettata, così provvede: Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della parte resistente costituita, liquidate in euro 349,00, oltre al rimborso forfettario, nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione, IVA e CAP come per legge, se dovuti, con distrazione, in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Così deciso in Catanzaro il 28 gennaio 2025
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 28/01/2025 alle ore 10:25 in composizione monocratica:
SGOTTO CATERINA, Giudice monocratico in data 28/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 58/2024 depositato il 10/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
ID PA - 01748900790
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 28029-ING-D218-2023 TARI 2014
- INGIUNZIONE n. 28029-ING-D218-2023 TASI 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 50/2025 depositato il
06/02/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, impugnava l'intimazione di pagamento N. 000000028029-ING-D218-2023 del 15.12.2023 per mancato pagamento Tari, anno 2014, dovuta al Comune di Curinga e chiedeva accertare e dichiarare la maturata prescrizione del diritto dell'Ente creditore a riscuotere le somme dovute a titolo di Tari e conseguentemente dichiarare nullo il suddetto atto.
Si costituiva in giudizio la Società ID S.p.A. precisando che l'atto emesso era una “ingiunzione di pagamento” emessa da essa società per conto del Comune di Curinga, in relazione all'omesso versamento da parte della ricorrente di somme dovute per tributi TASI e TARI dell'anno 2014.
Deduceva di avere regolarmente notificato il presupposto atto di accertamento in data 31.01.2020, per come poteva evincersi dalla documentazione prodotta in atti.
Eccepiva l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione avendo notificato l'avviso di accertamento.
Chiedeva il rigetto del ricorso, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese e competenze di lite, da distrarsi a favore del procuratore costituito.
All'udienza del 28 gennaio 2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminata la documentazione allegata, ritiene il ricorso non meritevole di accoglimento.
Infondata è, infatti, l'eccezione sollevata dalla ricorrente secondo la quale l'ingiunzione non sarebbe stata preceduta dall'avviso di accertamento.
Osserva il Collegio che la ID PA ha provato di avere notificato, in data 31 gennaio 2020, entro il termine quinquennale di prescrizione del tributo, con consegna a mani della ricorrente destinataria,
l'avviso di accertamento che, non essendo stato impugnato, è divenuto definitivo.
L'ingiunzione di pagamento, -anche essa notificava nei termini di legge- infatti, emessa in seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integra un nuovo e autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'articolo 19, comma 3, del Dlgs n. 546/1992, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
. La Corte di Giustizia di Primo Grado-Sezione Seconda di Catanzaro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza e/o eccezione disattesa o rigettata, così provvede: Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della parte resistente costituita, liquidate in euro 349,00, oltre al rimborso forfettario, nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione, IVA e CAP come per legge, se dovuti, con distrazione, in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Così deciso in Catanzaro il 28 gennaio 2025