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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 02/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 434/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Nella persona del G.O.P. Dott. Carlo Marco Sgrignuoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 434/2022 del ruolo generale, passata in decisione il 18.07.2024
e promossa:
DA
LA CC IG (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'Avv.
D'AGATA FABRIZIO e con lui elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in
Termoli (CB) alla Via Martiri della Resistenza n. 172; pec: avv.dagatafabrizio@pec.it
-ATTORE-
CONTRO
COMUNE DI SAN MARTINO IN PENSILIS (CB) (C.F./P. IVA 00067510701), con sede in San Martino in Pensilis (CB), in persona del Sindaco e legale rappresentante pro- tempore DI TE NN, rappresentato e difeso dall'Avv. IANNACCI
PASQUALINO e con lui elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in San Martino in Pensilis (CB) alla Via Marconi n. 132; pec: piannacci@pec.liberatoreassociati.it
-CONVENUTO-
OGGETTO: Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose ex art. 2050 c.c.
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Il Giudice ha trattenuto la causa in decisione all'udienza del 18.07.2024
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, La RO GI conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Larino il Comune di San Martino in Pensilis (CB), in persona del sindaco e legale rappresentante p.t., al fine di vederne accertata la responsabilità nella causazione delle lesioni riportate dall'attore e di sentirlo condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dall'istante in occasione del sinistro verificatosi il
30.04.2016 alle ore 17:00 circa in San Martino in Pensilis e quantificati nella misura di €
21.662,87 o di altra somma da ritenersi di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo;
con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario.
Nell'atto introduttivo si affermava che in data 30.04.2016 presso il Comune di San
Martino in Pensilis si svolgeva la tradizionale corsa dei buoi, di cui il sindaco, in qualità di autorità locale di pubblica sicurezza, autorizzava lo svolgimento.
Si esponeva che La RO GI prendeva parte alla gara quale carrista dell'associazione
IO e durante la competizione il carro sul quale si trovava si ribaltava, vedendolo sbalzare a terra, all'interno della carreggiata.
In conseguenza del sinistro, il deducente veniva trasportato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Termoli, ove gli veniva diagnosticata la “frattura con avvallamento della limitatanate somatica sup. di D7 e distacco angolo ant.sup.dx post-traumatica”, con ricovero presso l'ospedale sino al 04.05.2016 e conseguente stato di inabilità perdurante fino al 19.07.2016.
Si precisava che l'ente convenuto, in qualità di organizzatore della corsa, stipulava con la compagnia Sara Assicurazioni S.p.A. una polizza atta a coprire i rischi scaturenti dalla pagina 2 di 9 “Carrese”, in considerazione della pericolosità dell'evento.
La RO GI diffidava, quindi, il Comune di San Martino in Pensilis, il broker assicurativo del Comune e la compagnia di assicurazioni Sara Assicurazioni S.p.A. al risarcimento di tutti i danni subiti, ma le richieste restavano prive di riscontro.
Con comparsa di costituzione e risposta del 05.11.2022 si costituiva tardivamente in giudizio il Comune di San Martino in Pensilis, in persona del sindaco pro-tempore, deducendo, in via preliminare, di essere privo di legittimazione passiva e chiedendo, nel merito, di rigettare la domanda in quanto infondata, nonché, in subordine, di ridimensionare la domanda, tenendo conto della minima responsabilità del Comune rispetto alle concause provocanti l'evento e dell'effettivo danno subito;
con vittoria delle spese di lite.
La causa veniva istruita attraverso produzione documentale, interrogatorio formale dell'attore, escussione dei testi ed espletamento di CTU medico-legale sulla persona dell'attore e trattenuta per la decisione all'udienza del 18.07.2024.
MOTIVAZIONE
Passando ad esaminare il merito della controversia, la domanda proposta nei confronti del
Comune può avere solo natura aquiliana, a differenza di quella che l'attore avrebbe potuto avanzare in via esclusiva nei confronti della società di assicurazione, con riferimento al contratto di assicurazione per conto di chi spetta.
È emerso, infatti, che il Comune di San Martino in Pensilis abbia stipulato una polizza in veste di contraente per conto di chi spetta, assicurando soggetti da identificarsi nei componenti delle tre squadre partecipanti alla corsa dei carri.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha sancito che: “nell'assicurazione per conto altrui i diritti derivanti dal rapporto assicurativo spettano al beneficiario del contratto ai sensi dell'art. 1891, comma 2, c.c., sicché l'assicurato, pur non essendo parte contrattuale, pagina 3 di 9 ha azione diretta nei confronti della società assicuratrice (Cass. Civ., Sez. VI, Sent. n.
30653 del 20/12/2017).
L'art. 1891 c.c. distingue, dunque, chiaramente la posizione giuridica del contraente da quella dell'assicurato. Quest'ultimo è l'unico titolare dei diritti derivanti dal contratto stipulato dal contraente e verrà identificato in concreto solamente nel momento in cui, verificandosi il sinistro, si troverà esposto al rischio assicurato.
Nel caso di specie, in capo al Comune non è configurabile una responsabilità contrattuale in virtù della menzionata polizza assicurativa, poiché, secondo lo schema di cui all'art. 1891 c.c., l'ente convenuto ricopre la posizione di terzo rispetto alla prestazione richiesta, essendo il mero contraente e, dunque, estraneo alla richiesta di indennizzo (cfr. Tribunale di Larino, Sent. n. 348 del 08.10.2020).
Tanto premesso, il sinistro subito dall'attore è da ascriversi all'esercizio di un'attività pericolosa organizzata dal Comune;
pertanto, l'azione proposta può essere inquadrata nell'alveo applicativo di cui all'art. 2050 c.c., secondo cui “chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno”.
La Cassazione ha affermato che, ai fini della responsabilità sancita dall'art. 2050 c.c., costituiscono attività pericolose “non solo quelle tali qualificate dalla legge di pubblica sicurezza e da altre leggi speciali, ma anche le attività che, per la loro stessa natura o per caratteristiche dei mezzi adoperate, comportino una rilevante possibilità del verificarsi di un danno per la loro spiccata potenzialità offensiva” (Cass. Civ, Sez. III, Sent. n. 8148 del
05.06.2022) e che “l'accertamento in concreto se una certa attività, non espressamente qualificata come pericolosa da una disposizione di legge, possa o meno essere considerata
tale ai sensi dell'articolo 2050 c.c.- con conseguente onere a carico di chi invochi il corrispondente regime - è rimesso in via esclusiva al giudice del merito, come tale insindacabile in sede di legittimità, ove correttamente e logicamente motivato con riferimento
pagina 4 di 9 alle valutazioni sostanziali circa le misure di sicurezza apprestate” (Cass. Civ., Sez. III, Ord.
n. 4545 del 15.02.2019).
L'applicabilità dell'art. 2050 c.c. non riguarda solamente il danno quale conseguenza di un'azione ma anche l'ipotesi di “danno derivato dall'omissione di tutte quelle cautele che in concreto sarebbe stato necessario adottare, in relazione alla natura dell'attività esercitata, alla stregua delle norme di comune diligenza e prudenza” (Cass. Civ., Sez. III,
Sent. 1954 del 10.02.2003).
Ciò implica che la presunzione di responsabilità contemplata dall'art. 2050 c.c. per attività pericolose può essere vinta solo con una prova particolarmente rigorosa, e cioè con la dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno: pertanto non basta la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma occorre quella positiva di avere impiegato ogni cura o misura volta ad impedire l'evento dannoso, di guisa che anche il fatto del danneggiato o del terzo può produrre effetti liberatori solo se per la sua incidenza e rilevanza sia tale da escludere, in modo certo, il nesso causale tra attività pericolosa e l'evento e non già quando costituisce elemento concorrente nella produzione del danno, inserendosi in una situazione di pericolo che ne abbia reso possibile l'insorgenza a causa dell'inidoneità delle misure preventive adottate. (Cass. Civ., Sez. VI, Ord. n. 16170 del 19.05.2022).
Ne consegue che il danneggiato deve dimostrare solamente il verificarsi dell'evento dannoso e il suo rapporto di causalità con l'attività pericolosa, mentre sul danneggiante grava l'onere di dimostrare di aver adottato tutte le accortezze necessarie ad evitare il danno e la prova liberatoria si considera raggiunta nel momento in cui il danneggiante dimostra la colpa del danneggiato oppure il caso fortuito.
La domanda è, dunque, fondata e può trovare accoglimento per le ragioni di cui si dirà di seguito.
Nel caso in esame il danneggiato ha assolto all'onere probatorio su di lui gravante dimostrando che il sinistro si è verificato durante la partecipazione alla “Carrese”; tale manifestazione, organizzata dall'ente convenuto, risulta essere notoriamente pericolosa, pagina 5 di 9 trattasi, infatti, di una corsa in cui i partecipanti, generalmente, non sono professionisti del settore e si trovano a condurre carri trainati da buoi lanciati a tutta velocità o a galoppare, in prossimità di detti carri, i cavalli che li affiancano nella corsa.
Al contrario, il convenuto non ha provato la condotta colposa del danneggiato, limitandosi a sostenere che a partire dal 2016 l'ente comunale abbia emanato atti amministrativi contenenti precetti e raccomandazioni finalizzati ad evitare eventuali incidenti durante lo svolgimento dell'evento ed abbia istituito una Commissione Unica di Vigilanza avente il compito di verificare il rispetto delle regole imposte per impedire possibili danni.
Il Comune si è limitato ad asserire che il danno sia derivato da un errore di manovra del carro compiuto dall'attore, senza fornirne una dimostrazione concreta;
né è stato provato che l'incidente si sia verificato per caso fortuito imputabile al comportamento degli animali, atteso che, come dichiarato dall'attore nel corso di interrogatorio formale, i buoi sono tornati al passo in paese.
Nel corso dell'istruttoria è emerso che l'attore abbia partecipato all'evento nel rispetto delle regole di condotta imposte dall'ente organizzatore;
il teste ON RO, indifferente rispetto ai fatti di causa, ha dichiarato, infatti, di trovarsi sullo stesso carro dell'attore, che quest'ultimo, dalla partenza sino al momento dell'incidente, indossasse ginocchiere e occhiali di protezione e che l'utilizzo di tali dispositivi di sicurezza fosse previsto già anteriormente al disciplinare del 2016.
Ancora, il teste AR NC, indifferente rispetto ai fatti di causa, anch'egli partecipante alla gara, ha dichiarato che La RO GI stesse indossando casco e corpetto protettivo e che tali dispositivi di protezione fossero obbligatori, anche in precedenza.
Lo stesso convenuto, nella propria comparsa di costituzione e risposta, ha affermato che dopo la partenza, il carro dei IO lentamente è uscito fuori dal percorso e, superata la cunetta che delimita il percorso di gara, a causa dell'avvallamento si è ribaltato facendo sbalzare a terra i “carrieri”.
La circostanza è stata confermata dal teste ON RO, secondo cui “il ribaltamento è pagina 6 di 9 avvenuto sul ciglio della carreggiata”. E, ancora, il teste AR NC ha precisato che “il carro è andato sul ciglio della strada e si è ribaltato” e che a seguito del ribaltamento del carro La RO GI “è stato sbalzato fuori dalla carreggiata”.
Il danneggiante, quindi, non ha provato di aver adottato tutte le misure necessarie ad evitare il danno;
infatti, non risulta che in corrispondenza del punto in cui si è verificato il sinistro fossero presenti recinzioni, fisse o mobili, né altri strumenti idonei ad impedire o contenere la possibilità di ribaltamento dei carri partecipanti alla gara.
La prova liberatoria di cui all'art. 2050 c.c. non è stata raggiunta, pertanto, ai sensi della predetta norma, il Comune di San Martino in Pensilis deve essere ritenuto responsabile del sinistro per cui è causa e del danno che ne è derivato all'attore.
Detto dell'an, l'indagine si deve spostare sul quantum del risarcimento spettante all'attore.
Soccorre sul punto la CTU espletata dal Dott. Giardini Marco, della quale si condividono le conclusioni, in quanto completa, analitica ed immuni da vizi logici.
Secondo la relazione, l'attore ha riportato “una frattura di D7 con aspetto lievemente avvallato della limitante somatica superiore, con distacco dell'angolo antero-superiore dx post traumatico”.
Il CTU ha ritenuto la natura delle lesioni riscontrate sulla persona dell'attore compatibili con la dinamica dell'accaduto ed ha quantificato il danno subito da La RO GI in giorni 15 di inabilità temporanea totale, giorni 15 di inabilità temporanea parziale al 75%, giorni 15 di inabilità temporanea parziale al 50%, giorni 15 di inabilità temporanea parziale al 25%, con esisti permanenti per danno biologico del 5%.
Alla luce di tali indicazioni, tenuto conto delle Tabelle di liquidazione del danno in uso presso il Tribunale di Milano (Cass. Civ., Sez. L., Sent. n. 13982 del 07.07.2015) e dell'età di La RO GI, pari a 34 anni al momento del sinistro, il danno biologico subito dall'istante, in ragione della responsabilità riconosciuta al Comune di San Martino in
Pensilis nella causazione del sinistro, può essere liquidato per un totale di euro 11.887,33,
pagina 7 di 9 di cui euro 7.271,00 per danno biologico, euro 1.725,00 per invalidità temporanea totale, euro 1.293,75 per invalidità temporanea parziale al 75%, euro 862,50 per invalidità temporanea parziale al 50%, euro 431,25 per invalidità temporanea parziale al 25%, oltre euro 303,83 per spese mediche congrue.
Nulla deve essere riconosciuto per l'autonoma richiesta di risarcimento del danno morale, solo genericamente allegato nell'atto di citazione ma non provato, neppure a mezzo di presunzioni, di fatto notorio o delle massime di esperienza.
Sul punto si rammenta che il danno morale coincide con il pretium doloris derivante dalla sofferenza psichica patita dalla vittima e che, per essere oggetto di risarcimento, occorre che il turbamento si concretizzi in qualcosa da dimostrare. Pertanto, non è sufficiente avanzarne la pretesa, ma occorre che le prove prodotte dal danneggiato siano utili a determinare la presenza di una sofferenza, come evidenziato dalle note “sentenze di San
Martino”.
Tanto posto, si verte in ipotesi di debito di valore, quindi sulla somma che lo esprime sono dovuti interessi e rivalutazione dalla data di verificazione del sinistro fino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
La rivalutazione, com'è noto, ha la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale di cui il danneggiato godeva anteriormente all'evento dannoso, mentre il nocumento finanziario da lui subito a causa del ritardato conseguimento del relativo importo può essere liquidato con la tecnica degli interessi che vanno calcolati non sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma invece vanno computati sulla somma originaria rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT (cfr.
Cass. Civ., Sez. U., Sent. n. 1712 del 17.02.1995).
Le spese di lite, comprese quelle relative alla CTU medico-legale già liquidate con separato decreto, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
pagina 8 di 9
Il Giudice unico del Tribunale di Larino, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da LA CC IG contro COMUNE DI SAN MARTINO IN PENSILIS così dispone:
- accoglie la domanda, per le ragioni sopra esposte;
- per l'effetto, condanna il convenuto COMUNE DI SAN MARTINO IN PENSILIS, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di LA CC IG della somma di euro 11.887,33 , oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- condanna il convenuto COMUNE DI SAN MARTINO IN PENSILIS al pagamento delle spese di lite in favore di La RO GI, che si liquidano in euro 3.000,00 , oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA, se previsti per legge, con attribuzione in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente e integralmente a carico del COMUNE DI SAN MARTINO IN
PENSILIS le spese di CTU liquidate con separato decreto.
Larino, 02.01.2025 .
Il Giudice
Dott. Carlo Sgrignuoli
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Nella persona del G.O.P. Dott. Carlo Marco Sgrignuoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 434/2022 del ruolo generale, passata in decisione il 18.07.2024
e promossa:
DA
LA CC IG (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'Avv.
D'AGATA FABRIZIO e con lui elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in
Termoli (CB) alla Via Martiri della Resistenza n. 172; pec: avv.dagatafabrizio@pec.it
-ATTORE-
CONTRO
COMUNE DI SAN MARTINO IN PENSILIS (CB) (C.F./P. IVA 00067510701), con sede in San Martino in Pensilis (CB), in persona del Sindaco e legale rappresentante pro- tempore DI TE NN, rappresentato e difeso dall'Avv. IANNACCI
PASQUALINO e con lui elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in San Martino in Pensilis (CB) alla Via Marconi n. 132; pec: piannacci@pec.liberatoreassociati.it
-CONVENUTO-
OGGETTO: Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose ex art. 2050 c.c.
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Il Giudice ha trattenuto la causa in decisione all'udienza del 18.07.2024
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, La RO GI conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Larino il Comune di San Martino in Pensilis (CB), in persona del sindaco e legale rappresentante p.t., al fine di vederne accertata la responsabilità nella causazione delle lesioni riportate dall'attore e di sentirlo condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dall'istante in occasione del sinistro verificatosi il
30.04.2016 alle ore 17:00 circa in San Martino in Pensilis e quantificati nella misura di €
21.662,87 o di altra somma da ritenersi di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo;
con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario.
Nell'atto introduttivo si affermava che in data 30.04.2016 presso il Comune di San
Martino in Pensilis si svolgeva la tradizionale corsa dei buoi, di cui il sindaco, in qualità di autorità locale di pubblica sicurezza, autorizzava lo svolgimento.
Si esponeva che La RO GI prendeva parte alla gara quale carrista dell'associazione
IO e durante la competizione il carro sul quale si trovava si ribaltava, vedendolo sbalzare a terra, all'interno della carreggiata.
In conseguenza del sinistro, il deducente veniva trasportato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Termoli, ove gli veniva diagnosticata la “frattura con avvallamento della limitatanate somatica sup. di D7 e distacco angolo ant.sup.dx post-traumatica”, con ricovero presso l'ospedale sino al 04.05.2016 e conseguente stato di inabilità perdurante fino al 19.07.2016.
Si precisava che l'ente convenuto, in qualità di organizzatore della corsa, stipulava con la compagnia Sara Assicurazioni S.p.A. una polizza atta a coprire i rischi scaturenti dalla pagina 2 di 9 “Carrese”, in considerazione della pericolosità dell'evento.
La RO GI diffidava, quindi, il Comune di San Martino in Pensilis, il broker assicurativo del Comune e la compagnia di assicurazioni Sara Assicurazioni S.p.A. al risarcimento di tutti i danni subiti, ma le richieste restavano prive di riscontro.
Con comparsa di costituzione e risposta del 05.11.2022 si costituiva tardivamente in giudizio il Comune di San Martino in Pensilis, in persona del sindaco pro-tempore, deducendo, in via preliminare, di essere privo di legittimazione passiva e chiedendo, nel merito, di rigettare la domanda in quanto infondata, nonché, in subordine, di ridimensionare la domanda, tenendo conto della minima responsabilità del Comune rispetto alle concause provocanti l'evento e dell'effettivo danno subito;
con vittoria delle spese di lite.
La causa veniva istruita attraverso produzione documentale, interrogatorio formale dell'attore, escussione dei testi ed espletamento di CTU medico-legale sulla persona dell'attore e trattenuta per la decisione all'udienza del 18.07.2024.
MOTIVAZIONE
Passando ad esaminare il merito della controversia, la domanda proposta nei confronti del
Comune può avere solo natura aquiliana, a differenza di quella che l'attore avrebbe potuto avanzare in via esclusiva nei confronti della società di assicurazione, con riferimento al contratto di assicurazione per conto di chi spetta.
È emerso, infatti, che il Comune di San Martino in Pensilis abbia stipulato una polizza in veste di contraente per conto di chi spetta, assicurando soggetti da identificarsi nei componenti delle tre squadre partecipanti alla corsa dei carri.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha sancito che: “nell'assicurazione per conto altrui i diritti derivanti dal rapporto assicurativo spettano al beneficiario del contratto ai sensi dell'art. 1891, comma 2, c.c., sicché l'assicurato, pur non essendo parte contrattuale, pagina 3 di 9 ha azione diretta nei confronti della società assicuratrice (Cass. Civ., Sez. VI, Sent. n.
30653 del 20/12/2017).
L'art. 1891 c.c. distingue, dunque, chiaramente la posizione giuridica del contraente da quella dell'assicurato. Quest'ultimo è l'unico titolare dei diritti derivanti dal contratto stipulato dal contraente e verrà identificato in concreto solamente nel momento in cui, verificandosi il sinistro, si troverà esposto al rischio assicurato.
Nel caso di specie, in capo al Comune non è configurabile una responsabilità contrattuale in virtù della menzionata polizza assicurativa, poiché, secondo lo schema di cui all'art. 1891 c.c., l'ente convenuto ricopre la posizione di terzo rispetto alla prestazione richiesta, essendo il mero contraente e, dunque, estraneo alla richiesta di indennizzo (cfr. Tribunale di Larino, Sent. n. 348 del 08.10.2020).
Tanto premesso, il sinistro subito dall'attore è da ascriversi all'esercizio di un'attività pericolosa organizzata dal Comune;
pertanto, l'azione proposta può essere inquadrata nell'alveo applicativo di cui all'art. 2050 c.c., secondo cui “chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno”.
La Cassazione ha affermato che, ai fini della responsabilità sancita dall'art. 2050 c.c., costituiscono attività pericolose “non solo quelle tali qualificate dalla legge di pubblica sicurezza e da altre leggi speciali, ma anche le attività che, per la loro stessa natura o per caratteristiche dei mezzi adoperate, comportino una rilevante possibilità del verificarsi di un danno per la loro spiccata potenzialità offensiva” (Cass. Civ, Sez. III, Sent. n. 8148 del
05.06.2022) e che “l'accertamento in concreto se una certa attività, non espressamente qualificata come pericolosa da una disposizione di legge, possa o meno essere considerata
tale ai sensi dell'articolo 2050 c.c.- con conseguente onere a carico di chi invochi il corrispondente regime - è rimesso in via esclusiva al giudice del merito, come tale insindacabile in sede di legittimità, ove correttamente e logicamente motivato con riferimento
pagina 4 di 9 alle valutazioni sostanziali circa le misure di sicurezza apprestate” (Cass. Civ., Sez. III, Ord.
n. 4545 del 15.02.2019).
L'applicabilità dell'art. 2050 c.c. non riguarda solamente il danno quale conseguenza di un'azione ma anche l'ipotesi di “danno derivato dall'omissione di tutte quelle cautele che in concreto sarebbe stato necessario adottare, in relazione alla natura dell'attività esercitata, alla stregua delle norme di comune diligenza e prudenza” (Cass. Civ., Sez. III,
Sent. 1954 del 10.02.2003).
Ciò implica che la presunzione di responsabilità contemplata dall'art. 2050 c.c. per attività pericolose può essere vinta solo con una prova particolarmente rigorosa, e cioè con la dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno: pertanto non basta la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma occorre quella positiva di avere impiegato ogni cura o misura volta ad impedire l'evento dannoso, di guisa che anche il fatto del danneggiato o del terzo può produrre effetti liberatori solo se per la sua incidenza e rilevanza sia tale da escludere, in modo certo, il nesso causale tra attività pericolosa e l'evento e non già quando costituisce elemento concorrente nella produzione del danno, inserendosi in una situazione di pericolo che ne abbia reso possibile l'insorgenza a causa dell'inidoneità delle misure preventive adottate. (Cass. Civ., Sez. VI, Ord. n. 16170 del 19.05.2022).
Ne consegue che il danneggiato deve dimostrare solamente il verificarsi dell'evento dannoso e il suo rapporto di causalità con l'attività pericolosa, mentre sul danneggiante grava l'onere di dimostrare di aver adottato tutte le accortezze necessarie ad evitare il danno e la prova liberatoria si considera raggiunta nel momento in cui il danneggiante dimostra la colpa del danneggiato oppure il caso fortuito.
La domanda è, dunque, fondata e può trovare accoglimento per le ragioni di cui si dirà di seguito.
Nel caso in esame il danneggiato ha assolto all'onere probatorio su di lui gravante dimostrando che il sinistro si è verificato durante la partecipazione alla “Carrese”; tale manifestazione, organizzata dall'ente convenuto, risulta essere notoriamente pericolosa, pagina 5 di 9 trattasi, infatti, di una corsa in cui i partecipanti, generalmente, non sono professionisti del settore e si trovano a condurre carri trainati da buoi lanciati a tutta velocità o a galoppare, in prossimità di detti carri, i cavalli che li affiancano nella corsa.
Al contrario, il convenuto non ha provato la condotta colposa del danneggiato, limitandosi a sostenere che a partire dal 2016 l'ente comunale abbia emanato atti amministrativi contenenti precetti e raccomandazioni finalizzati ad evitare eventuali incidenti durante lo svolgimento dell'evento ed abbia istituito una Commissione Unica di Vigilanza avente il compito di verificare il rispetto delle regole imposte per impedire possibili danni.
Il Comune si è limitato ad asserire che il danno sia derivato da un errore di manovra del carro compiuto dall'attore, senza fornirne una dimostrazione concreta;
né è stato provato che l'incidente si sia verificato per caso fortuito imputabile al comportamento degli animali, atteso che, come dichiarato dall'attore nel corso di interrogatorio formale, i buoi sono tornati al passo in paese.
Nel corso dell'istruttoria è emerso che l'attore abbia partecipato all'evento nel rispetto delle regole di condotta imposte dall'ente organizzatore;
il teste ON RO, indifferente rispetto ai fatti di causa, ha dichiarato, infatti, di trovarsi sullo stesso carro dell'attore, che quest'ultimo, dalla partenza sino al momento dell'incidente, indossasse ginocchiere e occhiali di protezione e che l'utilizzo di tali dispositivi di sicurezza fosse previsto già anteriormente al disciplinare del 2016.
Ancora, il teste AR NC, indifferente rispetto ai fatti di causa, anch'egli partecipante alla gara, ha dichiarato che La RO GI stesse indossando casco e corpetto protettivo e che tali dispositivi di protezione fossero obbligatori, anche in precedenza.
Lo stesso convenuto, nella propria comparsa di costituzione e risposta, ha affermato che dopo la partenza, il carro dei IO lentamente è uscito fuori dal percorso e, superata la cunetta che delimita il percorso di gara, a causa dell'avvallamento si è ribaltato facendo sbalzare a terra i “carrieri”.
La circostanza è stata confermata dal teste ON RO, secondo cui “il ribaltamento è pagina 6 di 9 avvenuto sul ciglio della carreggiata”. E, ancora, il teste AR NC ha precisato che “il carro è andato sul ciglio della strada e si è ribaltato” e che a seguito del ribaltamento del carro La RO GI “è stato sbalzato fuori dalla carreggiata”.
Il danneggiante, quindi, non ha provato di aver adottato tutte le misure necessarie ad evitare il danno;
infatti, non risulta che in corrispondenza del punto in cui si è verificato il sinistro fossero presenti recinzioni, fisse o mobili, né altri strumenti idonei ad impedire o contenere la possibilità di ribaltamento dei carri partecipanti alla gara.
La prova liberatoria di cui all'art. 2050 c.c. non è stata raggiunta, pertanto, ai sensi della predetta norma, il Comune di San Martino in Pensilis deve essere ritenuto responsabile del sinistro per cui è causa e del danno che ne è derivato all'attore.
Detto dell'an, l'indagine si deve spostare sul quantum del risarcimento spettante all'attore.
Soccorre sul punto la CTU espletata dal Dott. Giardini Marco, della quale si condividono le conclusioni, in quanto completa, analitica ed immuni da vizi logici.
Secondo la relazione, l'attore ha riportato “una frattura di D7 con aspetto lievemente avvallato della limitante somatica superiore, con distacco dell'angolo antero-superiore dx post traumatico”.
Il CTU ha ritenuto la natura delle lesioni riscontrate sulla persona dell'attore compatibili con la dinamica dell'accaduto ed ha quantificato il danno subito da La RO GI in giorni 15 di inabilità temporanea totale, giorni 15 di inabilità temporanea parziale al 75%, giorni 15 di inabilità temporanea parziale al 50%, giorni 15 di inabilità temporanea parziale al 25%, con esisti permanenti per danno biologico del 5%.
Alla luce di tali indicazioni, tenuto conto delle Tabelle di liquidazione del danno in uso presso il Tribunale di Milano (Cass. Civ., Sez. L., Sent. n. 13982 del 07.07.2015) e dell'età di La RO GI, pari a 34 anni al momento del sinistro, il danno biologico subito dall'istante, in ragione della responsabilità riconosciuta al Comune di San Martino in
Pensilis nella causazione del sinistro, può essere liquidato per un totale di euro 11.887,33,
pagina 7 di 9 di cui euro 7.271,00 per danno biologico, euro 1.725,00 per invalidità temporanea totale, euro 1.293,75 per invalidità temporanea parziale al 75%, euro 862,50 per invalidità temporanea parziale al 50%, euro 431,25 per invalidità temporanea parziale al 25%, oltre euro 303,83 per spese mediche congrue.
Nulla deve essere riconosciuto per l'autonoma richiesta di risarcimento del danno morale, solo genericamente allegato nell'atto di citazione ma non provato, neppure a mezzo di presunzioni, di fatto notorio o delle massime di esperienza.
Sul punto si rammenta che il danno morale coincide con il pretium doloris derivante dalla sofferenza psichica patita dalla vittima e che, per essere oggetto di risarcimento, occorre che il turbamento si concretizzi in qualcosa da dimostrare. Pertanto, non è sufficiente avanzarne la pretesa, ma occorre che le prove prodotte dal danneggiato siano utili a determinare la presenza di una sofferenza, come evidenziato dalle note “sentenze di San
Martino”.
Tanto posto, si verte in ipotesi di debito di valore, quindi sulla somma che lo esprime sono dovuti interessi e rivalutazione dalla data di verificazione del sinistro fino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
La rivalutazione, com'è noto, ha la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale di cui il danneggiato godeva anteriormente all'evento dannoso, mentre il nocumento finanziario da lui subito a causa del ritardato conseguimento del relativo importo può essere liquidato con la tecnica degli interessi che vanno calcolati non sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma invece vanno computati sulla somma originaria rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT (cfr.
Cass. Civ., Sez. U., Sent. n. 1712 del 17.02.1995).
Le spese di lite, comprese quelle relative alla CTU medico-legale già liquidate con separato decreto, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
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Il Giudice unico del Tribunale di Larino, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da LA CC IG contro COMUNE DI SAN MARTINO IN PENSILIS così dispone:
- accoglie la domanda, per le ragioni sopra esposte;
- per l'effetto, condanna il convenuto COMUNE DI SAN MARTINO IN PENSILIS, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di LA CC IG della somma di euro 11.887,33 , oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- condanna il convenuto COMUNE DI SAN MARTINO IN PENSILIS al pagamento delle spese di lite in favore di La RO GI, che si liquidano in euro 3.000,00 , oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA, se previsti per legge, con attribuzione in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente e integralmente a carico del COMUNE DI SAN MARTINO IN
PENSILIS le spese di CTU liquidate con separato decreto.
Larino, 02.01.2025 .
Il Giudice
Dott. Carlo Sgrignuoli
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