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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/09/2025, n. 2724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2724 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati dott. Alberto CELESTE Presidente relatore dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere
a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale del 16/9/2025 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 1816/2022 vertente
TRA
Parte_1
(avv.ti Salonia e Taddei)
PARTE APPELLANTE - APPELLATA INCIDENTALE
E
Controparte_1
(avv.ti d'Amati e Costantini)
PARTE APPELLATA - APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHE'
Controparte_2
(avv.to Sciplino)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 115 dell'11/1/2022
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, in parziale accoglimento delle domande proposte da Controparte_1 Part nei confronti della (d'ora in poi, breviter, solo “ o “ ”), da un Parte_1 CP_3 lato, si dichiarava che la ricorrente aveva svolto le superiori mansioni di cui al Livello A, Funzionario F1, del
CCL di settore, a decorrere dal 21/4/2008 sino al dicembre 2014, avendo diritto, quindi, alla conseguente ricostruzione della carriera, con corrispondente inquadramento come Funzionario F1 a decorrere dal Part 21/7/2008 e con condanna della al pagamento della complessiva somma di € 26.074,62, a titolo di differenze retributive maturate a decorrere dal 21/4/2008 sino all'aprile 2019, oltre interessi e rivalutazione CP_ dalla maturazione al saldo - nonché al versamento all dei maggiori contributi di legge dovuti, ove non prescritti, e, ove prescritti, al versamento all della provvista necessaria alla costituzione della rendita CP_4 vitalizia in favore della ricorrente ai sensi dell'art. 13 della legge n. 1338/1969 e al risarcimento dell'eventuale danno per l'omissione contributiva - e, dall'altro, si dichiarava che la medesima ricorrente aveva subìto un Part illecito demansionamento a decorrere dall'1/1/2015 all'attualità e, per l'effetto, si condannava la alla riassegnazione della lavoratrice a mansioni equivalenti a quelle di Funzionario F1 ed al pagamento della complessiva somma di € 78.266,00, a titolo di risarcimento del danno alla professionalità subìto sino alla pronuncia della suddetta sentenza, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo. Part Interponeva gravame la la quale rinunciava all'eccezione relativa alla “irritualità” della documentazione ex adverso prodotta, implicitamente disattesa dal Tribunale ma non riproposta in questa sede ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
Resisteva la , spiegando appello incidentale. CP_1 CP_ Si costituiva, altresì, in giudizio l , chiedendo di rigettare “ogni domanda avanzata nei confronti”, laddove, in realtà, il capo della sentenza relativo alla posizione previdenziale della lavoratrice non risultava Part oggetto di impugnazione da parte della con conseguente formazione del giudicato interno sul punto).
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa come segue, con dispositivo e motivazione contestuale.
L'appello principale proposto dalla Società è articolato in cinque motivi.
Con il primo, la Società evidenzia che il Tribunale capitolino sarebbe giunto “a conclusioni del tutto errate, riconoscendo all'appellata il superiore inquadramento rivendicato (Livello A, Funzionario F1), in totale assenza di allegazioni e prove dei requisiti tipici di tale inquadramento apicale”.
L'assunto è privo di fondamento.
E' noto che il procedimento logico-giuridico volto alla corretta determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato, ex art. 2103 c.c., si sviluppa in tre fasi successive, consistenti: 1) nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria, 2) nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, e 3) nel raffronto tra i risultati di tali due indagini (v., ex multis, Cass., sez. lav., 22/11/2019, n. 30580; Cass., sez. lav., 28/4/2015, n. 8589; Cass., sez. lav.,
27/7/2010, n. 20272; Cass., sez. lav., 30/10/2008, n. 26234).
In quest'ordine di concetti, si ritiene che il Tribunale abbia correttamente osservato i suddetti steps valutativi, con le summenzionate precisazioni della magistratura di vertice, giungendo alla condivisibile conclusione secondo cui la avesse diritto al superiore inquadramento invocato (Livello A, CP_1
Funzionario F1), avendo, in effetti, concretamente disimpegnato, in modo continuativo ed in misura prevalente, mansioni superiori al proprio livello di appartenenza (Livello 1). Relativamente al primo tema di indagine, l'art. 58 del CCL del 2004-2007 - applicabile ratione temporis, che ricalca il precedente CCL del 2000, sottoscritto a seguito della riclassificazione del personale e ripreso anche dai successivi contratti - prevede che: “In attuazione dell'art. 2 della legge n. 190/1985, la qualifica di quadro viene attribuita a quei lavoratori che svolgono con carattere di continuità, con personale contributo di particolare originalità, con un grado elevato di capacità gestionale e organizzativa, in posizione di rilevante importanza e responsabilità, con ampia discrezionalità di poteri, anche di rappresentanza, ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali, funzioni specialistiche e/o ideativo/produttive, e/o di guida e/o di coordinamento e/o di controllo di risorse umane e tecnico produttive nell'àmbito di unità organizzative, aree di attività, specifici progetti produttivi essenziali dell'Azienda che siano di elevata complessità, importanza e di significativo impatto gestionale a livello aziendale nonchè di particolare rilevanza nei rapporti istituzionali e/o economici e/o commerciali e/o produttivi, tenuti anche con enti esterni dell'Azienda”.
La medesima disposizione collettiva distingue i quadri in due livelli, e segnatamente: Quadro A:
“Appartengono a questo livello i lavoratori inquadrati nell'àmbito del livello retributivo A. Le parti, inoltre, si danno atto che, nell'ambito di tale livello, la qualifica di Quadro F1 o F Super viene attribuita in funzione dell'apporto individuale nonchè della professionalità acquisita”; e Quadro B: “Appartengono a questo livello i lavoratori che, nell'àmbito del livello 1, sono preposti a strutture e posizioni di lavoro caratterizzate da elevata autonomia di gestione delle risorse, nonché da ampia discrezionalità di poteri per l'attuazione degli obiettivi prefissati. In tale contesto, le parti definiscono Quadri B: capo laboratorio di manutenzione dei Centri di
Produzione; capo nucleo ponti mobili;
capo nucleo ponti fissi;
capo reparto MIAF;
capo centro trasmittente;
direttore di produzione;
supervisore caporete, ecc.”.
Il successivo art. 59 del predetto CCL del 2004-2007 (titolato Livelli e Mansioni), nel definire il “Livello
A” - rivendicato dalla - ha precisato, poi, che: “Appartengono a questo livello i lavoratori che sono CP_1 preposti ad Unità organizzative o ad Aree di attività definite o individuate dalla Società e specificamente menzionate in formali comunicazioni organizzative, ovvero con spiccate capacità ideative, creative e/o innovative, preposti ad attività specialistiche che richiedano il possesso di conoscenze e metodologie professionali complesse, caratterizzate da procedure prevalentemente non standard in contesti organizzativi articolati e complessi parimenti definiti ed individuati dall'Azienda. Profili esemplificativi: - Funzionario -
Programmista-regista”.
Per contro, appartengono al Livello 1 impiegatizio - di appartenenza della - “i lavoratori che CP_1 con capacità ideative creative e/o operano con discrezionalità di poteri e autonomia di decisione, ai quali viene assegnata la responsabilità, il coordinamento ed il controllo di unità organizzative, ovvero i lavoratori con mansioni specialistiche di elevato livello, per ampiezza e natura. Profili esemplificativi: Addetto postproduzione - Annunciatore - Direttore di produzione - Impiegato - Montatore - Operatore di ripresa -
Ottimizzatore-Coordinatore TV - Programmista-regista - Scenografo - Tecnico - Tecnico della Produzione -
Tecnico ICT”.
Dall'esame delle due declaratorie contrattuali - come correttamente individuato dal giudice di prime cure - emerge che il personale inquadrato in posizione di può svolgere, alternativamente, funzioni Pt_2 specialistiche o ideativo/produttive, ovvero anche di guida, di coordinamento, di controllo di risorse umane e tecnico produttive nell'àmbito di unità organizzative, aree di attività, specifici progetti produttivi che siano essenziali e di elevata complessità, importanza e di significativo impatto gestionale a livello aziendale nonché di particolare rilevanza nei rapporti istituzionali, economici, commerciali o produttivi, tenuti anche con enti esterni dell'Azienda.
Tali funzioni devono essere svolte con un personale contributo di particolare originalità, con un grado elevato di capacità gestionale e organizzativa ed in posizione di rilevante importanza e responsabilità, con ampia discrezionalità di poteri, anche di rappresentanza, ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali.
Nondimeno, il CCL prevede che il personale inquadrato al Livello A, sovraordinato al Livello 1 impiegatizio e cui è attribuita automaticamente la qualifica di Quadro, è preposto ad Unità organizzative o ad
Aree di attività definite o individuate dalla Società e specificamente menzionate in formali comunicazioni organizzative, svolge, con spiccate capacità ideative, creative e/o innovative, attività specialistiche che richiedano il possesso di conoscenze e metodologie professionali complesse, caratterizzate da procedure prevalentemente non standard in contesti organizzativi articolati e complessi parimenti definiti ed individuati dall'Azienda (tra i profili esemplificativi, vi è quello del Funzionario).
Appartengono, invece, al Livello 1 i lavoratori che, con capacità ideative creative e/o operano con discrezionalità di poteri e autonomia di decisione, ai quali viene assegnata la responsabilità, il coordinamento ed il controllo di unità organizzative, ovvero i lavoratori con mansioni specialistiche di elevato livello, per ampiezza e natura.
Orbene, dal confronto tra le due declaratorie emerge che entrambi i lavoratori, Quadro e Livello 1, possono essere alternativamente preposti a unità organizzative o essere assegnati a attività specialistiche e possono operare con discrezionalità e autonomia di decisione;
tuttavia, coerentemente con le caratteristiche del Quadro intermedio individuate dall'art. 2 della legge n. 190/1985 - in forza del quale va inquadrato come
Quadro il personale che svolge “funzioni con carattere continuativo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa” - le mansioni del debbono anche essere Pt_2 essenziali per l'Azienda e di elevata complessità, importanza e di significativo impatto gestionale a livello aziendale nonchè di particolare rilevanza nei rapporti istituzionali, economici, commerciali o produttivi, tenuti anche con Enti esterni dell'Azienda.
Quale corollario di tale caratteristica, si richiede anche che il apporti un personale contributo di Pt_2 particolare originalità e operi con un grado elevato di capacità gestionale e organizzativa ed in posizione di rilevante importanza e responsabilità, con ampia discrezionalità di poteri, anche di rappresentanza, ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali, applicando conoscenze e metodologie professionali complesse, caratterizzate da procedure non standardizzate.
Relativamente al secondo tema di indagine, l'espletata istruttoria orale (v. in particolare, le deposizioni dei testi e e la copiosa documentazione acquisita agli atti (v. il faldone allegato) ha Tes_1 Tes_2 Tes_3 consentito di delineare compiutamente l'attività lavorativa espletata dalla nel periodo 2008-2014, CP_1 quando è stata preposta all'attività di distribuzione dei canali RAI nell'area Americhe, Australia e Oceania.
In tale veste, l'odierna appellata si è occupata di:
a) contrattazione con i partner internazionali sia in sede di stipula che di rinnovo dei contratti di distribuzione;
in particolare, seguiva le trattative con il distributore sia telefonicamente che all'estero, anche in lingua straniera (inglese, serbo e russo); alle trattative più importanti, poteva partecipare anche il dirigente ma alle trattative con i distributori delle Americhe partecipava solo la;
proponeva la bozza Tes_3 CP_1 del contratto, adattando alle particolarità del caso gli schemi già predisposti in precedenza con il suo apporto e l'avallo finale del dirigente le bozze dei contratti venivano poi sottoposte al dirigente per la firma;
i Tes_3 contratti di maggior rilievo venivano approvati anche dal settore legale;
b) predisposizione di report consuntivi e bilanci previsionali;
la si occupava di preparare i CP_1 report annuali e semestrali in relazione ai contratti di distribuzione in essere e preparava anche i bilanci previsionali, che venivano sottoposti al dirigente Tes_3
c) partecipazione alla definizione della strategia di commercializzazione, facendo segnalazioni al dirigente circa le opportunità o criticità riscontrate nelle analisi del mercato di riferimento;
d) verifica della congruità degli inserti pubblicitari locali con le policy della RAI;
e) verifica della congruenza del numero di ore di trasmissione rispetto agli obblighi di legge inerenti al servizio pubblico e verifica del corretto adempimento degli obblighi contrattuali da parte del distributore;
f) preparazione delle bozze di richiesta delle fatture dei distributori e verifica con l'ufficio contabile della conclusione positiva dell'iter di pagamento, sollecitando, in caso di ritardo, il pagamento dai distributori;
g) partecipazione a manifestazioni nazionali ed internazionali di settore, nel corso delle quali si occupava di promuovere i programmi RAI, secondo un'agenda di appuntamenti che proponeva al dirigente, il quale poteva anche non partecipare personalmente all'evento; cercava anche di reperire nuovi distributori;
Part h) promozione dei canali ediante invio ai distributori di materiale pubblicitario;
i) segnalazione ai tecnici competenti di eventuali problemi di ricezione del segnale;
l) verifica del regime fiscale dello Stato locale e, in caso di regime di reciprocità, richiesta di attestazione del pagamento necessaria al recupero fiscale della tassazione sugli introiti, attività che svolgeva compilando il modulo che veniva fornito da un addetto agli affari fiscali.
Tutti i testi escussi, in relazione al periodo de quo, hanno precisato che tali mansioni era svolte in modo identico e con il medesimo grado di autonomia da parte delle tre responsabili delle aree geografiche in cui l'attività di distribuzione era ripartita (nello specifico, la er l'area Asia e Africa, la per l'area Tes_4 Tes_2
Europa, e la , che aveva sostituito la collega , per l'area Americhe, Australia ed CP_1 Tes_5
Oceania); invero, le suddette responsabili svolgevano in autonomia tutte le attività di pertinenza dell'area - come sopra descritte - ivi incluse quelle propedeutiche alla firma dei contratti, dovendo sempre, però, fare riferimento al dirigente er l'approvazione finale delle proposte e delle bozze predisposte. Tes_3
Quanto alla complessità delle mansioni disimpegnate, la teste - inquadrata giudizialmente Tes_1 come - ha dichiarato: “nella nostra attività, dovevamo tener conto di molteplici fattori, a volte anche Per_1 coordinandoci con le direzioni territorialmente competenti del MAE”, precisando anche che “l'area delle
Americhe era particolarmente importante e strategica”, sia per la presenza di molti connazionali, con connesso interesse anche politico, specie a seguito dell'introduzione del voto degli italiani all'estero, sia per la presenza di una pluralità di canali (quali Yes Italia, Rai News, Calcio), sia per l'elevato numero di distributori (circa un centinaio); ha aggiunto che l'attività svolta richiedeva la conoscenza della legislazione fiscale di ciascun Paese.
Anche la teste - Funzionario F1 - ha confermato che le mansioni disimpegnate dalla Tes_2 CP_1 nello specifico settore di competenza, erano, quanto meno, di complessità non inferiore a quella che caratterizzava gli altri due settori, precisando, anzi, che vi erano delle problematiche ulteriori nel suo settore, derivanti dalla presenza di un segnale ad hoc, e quindi di un palinsesto specifico, predisposto da un apposito ufficio ma suscettibile di modifiche ad iniziativa della stessa, sia di più canali nell'offerta di programmazione, con fusi orari diversificati e esigenze diverse (il che comportava la necessità di vari aggiustamenti), sia, infine, di più distributori, con aggravio del lavoro per la responsabile, a prescindere dall'importanza del singolo distributore;
comunque, l'area della ha realizzato nel 2014 profitti per € 4.500.000 e, “nelle CP_1 trattative, la stessa interloquiva con personale variegato (il responsabile legale ma anche commerciale del distributore)”.
Inoltre, entrambe le testi hanno confermato che le attività svolte dalla erano state affidate, CP_1 prima di lei, all'area manager , che, già inquadrata in F1, era stata promossa al Livello F0 Tes_5 proprio allorquando assegnata all'area Americhe, Australia e Oceania, considerata più complessa, mentre risulta documentalmente provato che alla responsabile dell'area Asia e Africa, è stato riconosciuto Tes_1
l'inquadramento di come Funzionario F1, a seguito di ricorso giudiziario, essendo anch'ella Pt_2 inizialmente inquadrata come impiegata di Livello 1 come la . CP_1
Infine, è emerso che quest'ultima, come d'altronde le altre due area manager, lavorava in una grande stanza (sei metri per quattro), adatta al ricevimento di ospiti e dotata di una postazione attrezzata, cellulare di servizio e televisore connesso con la programmazione satellitare.
Relativamente al terzo tema di indagine, giustamente il giudice di prime cure ha ritenuto comprovato che la , nel periodo dal 2008 al 2014, non aveva svolto le più semplici mansioni di cui al Livello 1 CP_1 impiegatizio, ma quelle più complesse di cui alla declaratoria del Livello A, avendo espletato attività specialistiche nell'àmbito di un'unità organizzativa certamente essenziale per l'azienda e di elevata complessità, importanza e di significativo impatto gestionale a livello aziendale (tenuto conto del fatturato annuo), attività svolta intrattenendo anche relazioni con soggetti esterni, sia istituzionali (MAE, sia Parte_3 privati (distributori, utenti finali), oltre che con uffici interni (ufficio palinsesto, ufficio contabilità, ufficio legale, ufficio fiscale, ecc.).
Tale attività - come sopra riferito - è stata svolta, secondo quanto riportato dai testi escussi, fruendo di ampia discrezionalità nella determinazione dei contenuti e nella gestione dei rapporti con i soggetti esterni, salva l'approvazione finale del dirigente, chiaramente sovraordinato gerarchicamente anche al Funzionario;
la stessa attività, svolta in qualità di area manager, richiedeva il possesso di conoscenze e metodologie professionali complesse, caratterizzate da procedure prevalentemente non standardizzate, siccome reso evidente dalla facoltà di personalizzazione delle singole offerte commerciali nonché della programmazione, in un contesto organizzativo reso particolarmente complesso in ragione della presenza di una programmazione dedicata, di un elevato numero di connazionali e di distributori.
In quest'ottica, il primo giudice ha giustamente riportato alcuni passaggi della motivazione della sentenza di questa Corte n. 7414/2014, la quale, in relazione alle mansioni disimpegnate dalla Tes_1 appunto, del tutto identiche e sovrapponibili a quelle svolte dalla - descritte a pag. 16 CP_1 dell'impugnata sentenza - ha riconosciuto alla collega lo stesso Livello qui rivendicato dall'odierna appellata, in particolare mettendo in luce che “la ha svolto funzioni di guida, coordinamento e controllo e/o Tes_1 ideativo-produttive nell'àmbito di uffici, settori o unità organizzative essenziali dell'Azienda, quali non possono non essere quelle con cui si è perseguita dalla lavoratrice, con autonomia ed assunzione di responsabilità, la diffusione del segnale e la commercializzazione all'estero, come emerge dall'ampia ricostruzione delle mansioni allegate dalla lavoratrice (non contestate) nonché dalle risultanze documentali”, concludendo nel senso che “ben si attaglia alle mansioni disimpegnate dalla a qualifica di Tes_1 Pt_2 attribuita a quei lavoratori che svolgono con carattere di continuità, con personale contributo di particolare originalità, con un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa e professionale, in posizione di rilevante importanza e responsabilità, con ampia discrezionalità di poteri, anche di rappresentanza, ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali, funzioni di guida, coordinamento e controllo e/o ideativo-produttive nell'àmbito di uffici, settori o unità organizzative essenziali dell'Azienda”.
Peraltro - come correttamente evidenziato dal Tribunale di Roma e dalla Corte di Appello nell'analogo giudizio intrapreso dalla il fatto che altre risorse inquadrate come Funzionari F1 abbiano nel tempo Tes_1 rivestito il ruolo di responsabile della distribuzione nelle tre aree in cui la funzione è ripartita, pur non legittimando un'automatica trasposizione della stessa qualifica a tutto il personale addetto alle medesime Part mansioni – confutando, in tal modo, quanto paventato dalla consente, quanto meno, di inferire che la tale posizione sia stata anche individuata dalla direzione generale come di pertinenza di personale avente la qualifica di Quadro, così integrando l'ulteriore ipotesi (alternativa) prevista nella declaratoria contrattuale del
Livello A (ossia “lavoratori che sono preposti ad Unità organizzative o ad Aree di attività definite o individuate dalla Società e specificamente menzionate in formali comunicazioni organizzative”).
In definitiva, va confermata la domanda di accertamento dello svolgimento delle superiori mansioni di cui al Livello A, Funzionario F1 a decorrere dal 21/4/2008 sino al dicembre 2015, con conseguente diritto della , ai sensi dell'art. 2103 c.c., alla ricostruzione della carriera decorsi tre mesi dall'adibizione CP_1 alle mansioni superiori e, dunque, a decorrere dal 21/7/2008. Part Con il secondo motivo di gravame, la contesta la quantificazione delle differenze retributive liquidate in favore dell'appellata, segnatamente riguardo alla voce “scatti nuovi”.
La censura si rivela generica, atteso che il Tribunale capitolino ha fatto riferimento al conteggio da ultimo prodotto dalla con le note autorizzate - avendo emendato l'originario conteggio allegato al CP_1 Part ricorso dall'errore contestato dalla n merito al congelamento degli scatti di anzianità - a fronte del quale la suddetta contestazione rimane del tutto sfornita di prova, specie a fronte delle tabelle allegate ai CCL agli atti.
Con il terzo motivo di gravame, la Società reitera l'eccezione di prescrizione, sottolineando, in proposito, che “la situazione non sarebbe cambiata” per effetto della riforma di cui alla legge n. 92/2012 e di quelle successive.
L'eccezione non coglie nel segno, trattandosi qui di crediti vantati da epoca successiva al luglio 2007
(quinquennio precedente all'entrata in vigore dalla c.d. legge Fornero).
In proposito, è sufficiente richiamare Cass., sez. lav., 6/9/2022, n. 26266 - intervenuta successivamente al ricorso in appello dell'8/7/2022 e in riforma della sentenza della Corte d'Appello di
Brescia evidenziata nel presente libello impugnatorio - la quale ha chiarito che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della legge n. 92/2012 e del d.lgs. n. 23/2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92/1012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt.
2948, n. 4), e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (v., da ultimo, in senso conforme, Cass., sez. lav., 1/7/2024, n. 18008). Part Con il quarto motivo di gravame, la ileva la “totale carenza di prova” in ordine all'asserita totale forzata inattività che avrebbe caratterizzato il periodo gennaio-settembre 2025, mentre, per quanto concerne il periodo successivo, deduce che l'appellata aveva sempre continuato a svolgere attività lavorativa consona al proprio inquadramento. Il rilievo si presenta infondato, dovendosi, al riguardo, opportunamente distinguere due distinti periodi di demansionamento, ossia il periodo dal gennaio al settembre 2015 ed il periodo dall'ottobre 2015 al dicembre 2021 (emissione della pronuncia qui impugnata).
Con riferimento al primo, l'espletata prova - sia orale (v., soprattutto, le citate deposizioni dei testi e colleghe presso RAI World) sia documentale (v. la pronta contestazione a mezzo del Tes_2 Tes_1 proprio legale) - ha consentito di accertare che la , dal gennaio 2015, è stata effettivamente CP_1 collocata in una condizione di forzata sostanziale inattività, quanto meno sino alla fine di settembre 2015, allorquando è stata assegnata alla nuova struttura Prix Italia, allo svolgimento di pochissime attività legate al passaggio di consegne al personale subentrato come area manager.
Tale periodo, peraltro, considerata l'estensione temporale (9 mesi), neppure può ritenersi compatibile con un normale disagio organizzativo legato alla job rotation che, per essere tale, deve essere contenuto nell'arco di pochi giorni o al massimo settimane.
Con riferimento al periodo successivo, incontestato che la , a decorrere dall'ottobre 2015, è CP_1 stata assegnata alla struttura Prix Italia - un'associazione che si occupa dell'organizzazione di un concorso che si tiene in Italia, della durata di sette giorni, nel mese di settembre (almeno sino all'anno 2020), volto a premiare i migliori programmi TV, radio e web trasmessi da emittenti internazionali che intendono partecipare al concorso - dall'istruttoria espletata è emerso che l'odierna appellata ha svolto mansioni sì compatibili con l'inquadramento posseduto di Livello 1, ma inferiori rispetto a quello spettante, ossia Livello A
- Funzionario F1, come qui giudizialmente accertato (v. anche infra in ordine all'esame dell'appello incidentale).
In quest'ottica, correttamente il primo giudice ha concluso nel senso che, dal gennaio 2015, la aveva svolto mansioni nient'affatto riconducibili alla declaratoria professionale del quadro di CP_1
Livello A, sicché, anche a seguito delle modifiche apportate all'art. 2103 c.c. con il d.lgs. n. 81/2015, deve ritenersi integrato un illecito demansionamento ai danni della lavoratrice, ma altrettanto correttamente ha ritenuto che tale condotta datoriale avesse “pregnanza maggiore” nei mesi fino al settembre 2015, in cui l'odierna appellata è rimasta sostanzialmente inattiva, permanendo, però, anche nei mesi successivi di adibizione a mansioni non confacenti al livello di inquadramento spettante;
e coerentemente ha opinato che il danno subìto - v. appresso - potesse essere equitativamente liquidato nella misura del 50% della retribuzione mediamente spettante in qualità di Funzionario F1 nel periodo dal gennaio al settembre 2015 e del 20% della suddetta retribuzione nel periodo dall'ottobre 2015 al momento della pronuncia di primo grado
(dicembre 2021).
Con il quinto (ed ultimo) motivo - avanzato in subordine al primo - la Società evidenzia la “assoluta genericità della richiesta risarcitoria e l'altrettanto assoluta mancanza di qualsiasi allegazione e prova, non soltanto del danno in re ipsa, ma anche del nesso causale tra il presunto danno e l'asserito comportamento Part pregiudizievole tenuto dalla
Il rilievo non merita condivisione.
Invero, posto che, relativamente al danno professionale di contenuto patrimoniale - che può consistere sia nel pregiudizio derivante dall'impoverimento della capacità professionale acquisita e dalla mancata acquisizione di nuove capacità, sia nella perdita di chance, ossia di maggiori e nuove possibilità di guadagno
- si insegna che tale danno, il cui onere di allegazione incombe sul lavoratore, ben può essere accertato attraverso presunzioni (v., tra le altre, Cass., sez. lav., 23/7/2019, n. 19923), aggiungendo che il giudice può determinarne l'entità, anche in via equitativa, con processo logico-giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità dell'esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all'esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze concrete.
Nel caso di specie, il Tribunale ha giustamente osservato che il pregiudizio alla professionalità può essere senz'altro presunto sulla base degli elementi indiziari dedotti nel ricorso introduttivo del giudizio, quali la durata del demansionamento (perdurando dal 2015 al 2021), l'entità (considerata la forzata inattività per 9 mesi e la radicale diversità del settore lavorativo di assegnazione), la conoscibilità del demansionamento in àmbito aziendale e, infine, l'elevata tecnicalità delle conoscenze specialistiche che connotavano le funzioni precedentemente svolte, tale da far desumere, in capo alla , un chiaro impoverimento della CP_1 capacità e professionalità acquisita, così come sopra quantificato (rispettivamente, 50% e 20% della retribuzione).
A sua volta, l'appello incidentale spiegato dalla - sviluppato in 113 pagine, ma da pagina 56 CP_1 contenente la (ultronea) “trascrizione della parte in fatto del ricorso” - risulta articolato anch'esso in cinque motivi di gravame.
Con il primo, la si lamenta del fatto che il primo giudice, nella quantificazione del CP_1 risarcimento del danno da demansionamento, non avrebbe considerato che le attività svolte dall'ottobre
2015 erano di gran lunga inferiori a quelle del formale inquadramento.
La doglianza si rivela infondata.
Invero, la teste - attuale vicesegretario del Prix Italia e all'epoca responsabile organizzativo - Tes_6 ha riferito che la , appena arrivata, era stata assegnata all'area internazionale in virtù della sua CP_1 pregressa esperienza, e, nell'àmbito di tale area, la stessa si era occupata, nei primi mesi, soltanto di inviare delle lettere di invito ai membri c.d. dormienti, vale a dire ad emittenti che non partecipavano al concorso da anni, sulla base di un format messo a disposizione dalla struttura, da lei adattato e rivisto dal Segretario
Generale (v. anche mail in atti); in quel periodo, e sino al febbraio 2016, la si è anche occupata di CP_1 aggiornare il data base sui membri, ospiti e contatti del Prix Italia e di aggiornare il calendario degli eventi.
Dalla documentazione prodotta risulta, poi, che la , nel corso del 2016, si è occupata anche CP_1 dell'organizzazione di tre workshop (tra cui Ylab, effettivamente svolto presso il Prix di Lampedusa), ma non si è recata al concorso regolarmente tenuto nel mese di settembre, essendole stato richiesto di preparare una rassegna stampa sul concorso e del ricevimento degli ospiti del workshop a Fiumicino;
la stessa teste ha anche confermato che, in relazione ai suddetti workshop, la ricorrente non si è occupata della Tes_6 parte contenutistica ma della sola organizzazione della ospitalità dei soggetti invitati.
A partire dall'autunno 2016, la si è occupata della parte TV del concorso (mentre il settore CP_1 della radio era di competenza della collega Teofari di Livello 1, ed il web della collega , promossa al Per_2
Livello 3); in tale qualità, la ricorrente si è occupata, nel periodo da ottobre 2016 al febbraio 2017, del follow up del concorso - contattando i vincitori per l'assegnazione dei premi, chiedendo loro i dati per l'accredito, che veniva poi materialmente disposto dall'amministrazione, rispondendo alle mail di ringraziamento - e si è occupata anche dell'organizzazione di altre riunioni, come il panel dell'autunno e la riunione dell'assemblea generale del gennaio, procedendo all'invio delle lettere di invito e all'organizzazione dell'ospitalità.
È emerso, poi, che, a partire da maggio 2017, ha sostituito la RI , responsabile CP_5 del settore TV del concorso, nelle attività di ricezione e caricamento dei programmi in concorso sul sistema con le credenziali fornite dalla struttura, occupandosi anche della verifica della partecipazione dei giurati e della ricezione dei pagamenti delle quote di partecipazione al Prix 2017; inoltre, ha organizzato alcuni workshop occupandosi della registrazione e dell'ospitalità dei partecipanti ed ha partecipato, nel mese di settembre 2017, al Prix Italia di Milano, accogliendo i partecipanti, organizzando i trasporti e le aule.
Al rientro dal Prix 2017, la - secondo quanto riferito dalla teste (collega dal maggio CP_1 Tes_7
2017) - si è occupata delle attività post-concorso prima affidate alla , appunto cessata per CP_5 pensionamento, occupandosi di contattare i vincitori, fare report sull'evento, rendicontando anche le spese.
Verso la fine dell'anno, la si è occupata di un altro evento, il Brainstorming 2017, CP_1 contattando i partecipanti e raccogliendo le loro biografie che venivano inserite in una brochure.
Agli inizi del 2018, la ha ripreso a lavorare, con le modalità sopra descritte, per CP_1
l'organizzazione del concorso Prix 2018, tenuto a Capri, venendo stabilmente assegnata alla parte TV, svolgendo le solite attività (contattare le emittenti, caricamento dei programmi, scelta dei giurati da una rosa prestabilita e a rotazione, accreditamento dei partecipanti, sollecito dei pagamenti delle quote, partecipazione al concorso e follow up).
La citata teste ha anche spiegato che, nei mesi da aprile sino alla fine di agosto, l'attività è Tes_7 molto serrata, arrivando anche a dieci ore al giorno, mentre, nel resto dell'anno, è più diradata, pur impegnando comunque l'intera giornata di lavoro.
In questa prospettiva, risulta corretta la conclusione del Tribunale, ad avviso del quale le mansioni disimpegnate a decorrere dall'ottobre 2015, pur non integrando uno stato di inattività - come accertato nel periodo immediatamente precedente - integrino, comunque, un illecito demansionamento ai danni della
, la quale, pur avendo maturato il diritto ad essere inquadrata come Funzionario F1, aveva in realtà CP_1 svolto mansioni maggiormente riconducibili ad un impiegato di Livello I.
Invero, le attività svolte nel corso dell'anno non presentavano i caratteri delle mansioni di competenza del trattandosi di attività che, seppur specialistiche e dotate di una certa autonomia - come appunto Pt_2 richiesto per l'impiegato di Livello 1 - non presentavano alcun tratto di originalità o di elevata complessità, né sembravano richiedere il possesso di conoscenze professionali complesse, caratterizzate da procedure non standardizzate.
Anzi, dalla documentazione prodotta e dall'istruttoria espletata, è emerso che la , sia in CP_1 qualità di addetta alle relazioni internazionali dell'associazione (attività svolta nei primi mesi dell'assegnazione alla struttura e limitata all'invio di lettere di invito ai membri c.d. dormienti), sia in qualità di stabile addetta all'organizzazione del concorso Prix Italia, settore Tv, ha sempre operato sulla base di schemi e procedure standardizzate, svolgendo attività non caratterizzate da elevata complessità, senza apportare alcun elemento di originalità o innovazione, attività ordinariamente svolte, nei paralleli settori radio e web del concorso, da risorse di Livello 1 (oltre che di Livello 3).
Pertanto, non risulta conforme al vero che, nel periodo de quo, la avesse svolto attività che CP_1
“poco o nulla avevano a che fare con le mansioni proprie del Livello 1, essendo invece riconducibili in quelle proprie dell'impiegato di Livello 6 o, al più, 5”, difettando - come opinato dall'appellata incidentale - qualsiasi
“discrezionalità di poteri e autonomia di decisione” o “alta specializzazione”, e riducendosi, invece, ad attività
“meramente esecutive”, con riferimento sia all'evento Prix che alle attività extra concorso. Part Il tutto per confutare l'assunto per cui la vesse messo in atto comportamenti che qualificavano, in termini di maggiore gravità e portata, la dequalificazione inflitta alla (sia al fine di incidere CP_1 sull'entità del risarcimento liquidato dal Tribunale, sia per sostenere l'esistenza di condotte datoriali causative di danni morali ed esistenziali).
Con il secondo motivo di gravame, la si lamenta del mancato riconoscimento del danno non CP_1 patrimoniale, anche di natura esistenziale, correlato, per un verso, alle condizioni ambientali in cui aveva lavorato e, per altro verso, ad alcuni comportamenti emulativi denunciati nell'atto introduttivo del giudizio.
Con il terzo motivo di gravame, la rileva che, dall'accertamento della riconducibilità delle CP_1 mansioni svolte proprie a livelli inferiori al Livello 1 (nell'epoca dei fatti era inquadrata) e dagli illegittimi comportamenti comunque subiti dalla lavoratrice, i parametri utilizzati dal primo giudice per la quantificazione del danno risultavano “ex se fortemente riduttivi”.
Con il quarto motivo di gravame, la rivendica il riconoscimento del risarcimento del danno CP_1 non patrimoniale e, in particolare, “biologico”, in quanto comprovato dalla documentazione medica allegata agli atti.
Con il quinto (ed ultimo) motivo di gravame, la rileva che le condizioni lavorative in cui era CP_1 stata costretta a vivere erano state “causative anche di pregiudizio esistenziale e morale, che ha una sua propria connotazione indipendentemente dal danno biologico”.
Trattasi di censure che, per la loro connessione, possono trattarsi congiuntamente, ma che si rivelano nel complesso infondate e, in parte, assorbite da quanto sopra rilevato circa la non rispondenza al vero che la avesse, nel secondo periodo preso in considerazione, svolto mansioni la cui “riconducibilità a CP_1 qualifica erano di gran lunga inferiori a quella di formale inquadramento”.
Premesso che l'espletata istruttoria (orale e documentale) non ha dato riscontro circa le lamentate
“condizioni di emarginazione logistica e di disparità di trattamento rispetto agli altri addetti alla struttura”, va ricordato che il demansionamento non implica automaticamente il diritto del lavoratore al ristoro dei danni, occorrendo l'allegazione e la prova, quale presupposto indispensabile per una valutazione equitativa del danno, che da esso siano derivati determinati pregiudizi (v., per tutte, Cass, sez. un., 24/3/2006, n. 6572; cui adde, Cass., sez. lav., 26/1/2015, n. 1327).
In altri termini, non basta la prova del demansionamento, ossia l'inadempimento contrattuale del datore, ma occorre che sia offerta la prova delle circostanze di fatto da cui risulta l'esistenza dei danni conseguenti all'inadempimento, per cui non si può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo, dell'esistenza di un pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno.
Posto, dunque, che incombe sul lavoratore l'onere di fornire la prova del danno e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale, giustamente è stata disattesa, per difetto di allegazione e prova, la domanda risarcitoria avanzata della con riferimento al danno alla salute, esistenziale e morale. CP_1
In particolare, quanto alla lesione dell'integrità fisio-psichica, l'originaria ricorrente aveva prodotto solo una serie di certificati medici inerenti patologie del tutto diverse dalla sindrome ansiosodepressiva lamentata nell'atto introduttivo del giudizio - v., in particolare, certificazioni inerenti l'apparato osteoarticolare, visivo e certificazioni di colite spastica - non potendo ritenersi all'uopo sufficiente la relazione medica richiesta ad uno specialista di fiducia, elaborata sulla base del mero racconto della parte, volta invero a valutare l'idoneità eziologica del contesto lavorativo in relazione alle problematiche lamentate dalla ricorrente (solo ad abundantiam, il primo giudice ha evidenziato che la non si fosse mai rivolta ad un centro pubblico CP_1 di salute mentale o ad altro specialista per ottenere, non una mera relazione, ma una terapia, farmacologica o di altro tipo, volta a curare la sindrome ansioso depressiva, meramente allegata nel suddetto ricorso). Part Per quanto fin qui esposto, entrambi gli appelli (principale della d incidentale della ) CP_1 non meritano accoglimento, rendendo ultronea, altresì, l'ammissione di una CTU medico-legale.
La soccombenza reciproca comporta, ex art. 92, comma 2, c.p.c., la compensazione delle spese del CP_ presente grado;
stessa statuizione va adottata per quanto riguarda l , considerando, per un verso, che, in questa sede, nessuno dei principali contendenti ha rivolto domande nei suoi confronti e, per altro verso, che, nel giudizio di primo grado, l'evocazione in giudizio dell era necessitata in quanto litisconsorte CP_4 necessario, comunque tenuto ad attivarsi per il recupero dei maggiori contributi eventualmente dovuti.
Stante il tipo di pronunce adottate (rigetto), sussistono, in capo ad entrambi i contendenti, le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 - come aggiunto dall'art. 1, comma
17, della legge n. 228/2012 - per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
a - respinge gli appelli principale ed incidentale;
b - compensa le spese del grado tra tutte le parti;
c - dà atto che sussistono, per gli appellanti, le condizioni oggettive, richieste dall'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 16/9/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(Alberto Celeste)