Ordinanza cautelare 15 luglio 2021
Sentenza 18 febbraio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza cautelare 15/07/2021, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/07/2021
N. 00594/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 594 del 2021, proposto da
AN GR, rappresentato e difeso dagli avvocati Gaetano Mercadante e Piergiuseppe Messina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale Veneto, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63;
nei confronti
NI BO e NIe IC Accorsi non costituitisi in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- della comunicazione di esclusione dalla graduatoria comunicata con email del 7 aprile 2021;
- del verbale n. 14 del 26 marzo 2021 della commissione di concorso con elenco dei compiti esaminati (oscurato) ed attribuzione del punteggio;
- della griglia di valutazione della prova scritta del candidato, effettuata dalla Commissione d'esame il 26 marzo 2021 come risultante dalle firme digitali, ove al ricorrente è stato attribuito il punteggio complessivo di 49/75 ed il punteggio di 0/5 del quesito in lingua inglese e lo stesso è stato valutato "non sufficiente";
- della scheda della prova scritta del candidato;
- del decreto D.G. n. 6111 del 6 aprile 2021 di pubblicazione elenco vincitori della prova scritta B011;
- dell'allegato elenco vincitori della prova scritta B011 pubblicato il 6 aprile 2021;
- del D.G. USR Veneto n. 1317 del 25 maggio 021 di pubblicazione della graduatoria di merito Classe B011;
- della connessa graduatoria di merito Classe B011 pubblicata il 25 maggio 2021;
- del decreto D.G. n. 2587 del 15 ottobre 2020 di determinazione dei criteri di nomina della Commissione;
- del decreto D.G. n. 3053 del 4 novembre 2020 di costituzione della Commissione;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ufficio Scolastico Regionale Veneto;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2021 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori in modalità videoconferenza come specificato nel verbale;
Considerato:
- che ad una prima e sommaria delibazione propria della fase cautelare il ricorso non appare sorretto da sufficienti elementi di fondatezza;
- che infatti, come chiarito dalle difese dell’Amministrazione e dalla relazione depositata in giudizio, l’indicazione di due voti al primo indicatore nel quesito n. 4, e di nessun voto al secondo indicatore, appare chiaramente un mero errore materiale;
- che inoltre l’Amministrazione chiarisce che sussistono i requisiti prescritti in capo ai commissari;
- che per costante giurisprudenza i rapporti personali di colleganza o di collaborazione di alcuni componenti della commissione e determinati candidati non sono di per sé sufficienti a configurare un vizio della composizione della commissione in assenza di ulteriori e specifici indicatori di una situazione di particolare intensità e sistematicità tale da dar luogo a un vero e proprio sodalizio (cfr. T.A.R. Sardegna, Sez. I, 3 maggio 2017, n. 281; Consiglio di Stato, Sez. III, 28 aprile 2016, n. 1628; id. 20 gennaio 2016, n. 192; Consiglio di Stato, Sez. VI, 23 settembre 2014, n. 4789);
- che le peculiari modalità del concorso comprendenti lo svolgimento solamente di una prova scritta da valutare in forma anonima in base a griglie predeterminate in sede ministeriale dal comitato tecnico scientifico (cfr. l’art. 13, comma 6, del decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 nel testo modificato dal decreto dipartimentale n. 783 del 8 luglio 2020) fanno apparire prive di rilievo ed infondate le censure con le quali la parte ricorrente lamenta:
a) che la nomina della commissione è avvenuta il medesimo giorno della prova scritta quando erano conoscibili i nomi dei candidati (in quanto la correzione è avvenuta in forma anonima);
b) che la commissione non ha provveduto ad individuare i criteri di valutazione (le griglie erano infatti predeterminate a livello ministeriale);
c) che la verifica di eventuali cause di incompatibilità è avvenuta dopo lo svolgimento della prova scritta (come sopra precisato la prova scritta è stata corretta in forma anonima);
- che le griglie di valutazione appaiono sufficientemente dettagliate da far comprendere l’iter logico seguito nell’attribuzione dei punteggi, peraltro accompagnati anche da un giudizio sintetico;
- che pertanto non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare;
- che le spese della presente fase di giudizio, tenuto conto della peculiarità delle questioni trattate, devono essere compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), respinge la suindicata domanda cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi da remoto il 14 luglio 2021 in modalità videoconferenza, con l’intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere, Estensore
Filippo Dallari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Mielli | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO