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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 03/12/2024, n. 2914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2914 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Marcello MAGGI - Presidente
Patrizia NIGRI - Giudice
Enrica DI TURSI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3364 - 2023 r.g. promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. ANDRISANI LUCA;
Parte_1
ricorrente nei confronti di
rappresentata e difesa, dall'avv. VERILE FABIO;
CP_1
resistente con l'intervento del
P.M. in sede interventore ex lege
All'udienza del 28-11-2024 le parti concludevano come in atti. Il PM concludeva per l'accoglimento della domanda congiunta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23/06/2023 premesso che l' 1/9/2012 aveva Parte_1
contratto matrimonio con in San Giorgio Ionico (TA), che dalla loro unione era CP_1
nata la figlia il 13/9/2013 l'unione era naufragata e la convivenza divenuta intollerabile;
su Per_1
tali premesse chiedeva pronunciare la separazione giudiziale dal coniuge alle condizioni che indicava, e al passaggio in giudicato chiedeva pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni che pure indicava.
In seguito nel contraddittorio della convenuta, i coniugi addivenivano a separazione consensuale pronunciata con sentenza di questo Tribunale in data 5-12-2023,ed era fissata udienza per l'esame della domanda di divorzio. Nel contraddittorio della parte convenuta, all'udienza del giorno 28-11-2024, le parti dichiaravano di volere trasformare il divorzio contenzioso in congiunto, alle condizioni di cui all'accordo da loro sottoscritto e la causa era rimessa al Collegio.
Va rilevato che all'udienza del 28-11-2024 i procuratori delle parti hanno richiesto declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni ivi richiamate.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione pronunciata con sentenza del Tribunale di Taranto del giorno 5-12-2023. È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, avvenuta oltre 6 mesi prima dell'udienza comparizione del 28-
11-2024 , non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione da parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art.5 L.n.74/'87.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.n. 898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6 maggio 2015 n.55
e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi. Va rilevato, inoltre, che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e patrimoniali, nonché quelli concernenti l'affidamento ed il mantenimento della prole, secondo le condizioni di cui all'accordo allegato al verbale di causa. La rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
Alla luce di quanto sopra appare equo compensare integralmente le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 23/06/2023 da nei confronti di , così Parte_1 CP_1
provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il giorno 1/9/2012 nel
Comune di San Giorgio Ionico (TA) da nato a [...] il Parte_1
21/04/1979, e , nata a [...] il 10/04/1986, trascritto negli atti CP_1
dello stato civile del comune di San Giorgio Ionico dell'anno 2012, parte 2, numero 25;
2. Dispone che i rapporti personali e patrimoniali tra e , Parte_1 CP_1
nonché quelli relativi alla prole, a seguito della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio siano regolati secondo le condizioni di cui all'accordo allegato al verbale di causa del 28-11-2024, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. Compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 29/11/2024 IL PRESIDENTE DOTT. MARCELLO MAGGI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Marcello MAGGI - Presidente
Patrizia NIGRI - Giudice
Enrica DI TURSI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3364 - 2023 r.g. promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. ANDRISANI LUCA;
Parte_1
ricorrente nei confronti di
rappresentata e difesa, dall'avv. VERILE FABIO;
CP_1
resistente con l'intervento del
P.M. in sede interventore ex lege
All'udienza del 28-11-2024 le parti concludevano come in atti. Il PM concludeva per l'accoglimento della domanda congiunta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23/06/2023 premesso che l' 1/9/2012 aveva Parte_1
contratto matrimonio con in San Giorgio Ionico (TA), che dalla loro unione era CP_1
nata la figlia il 13/9/2013 l'unione era naufragata e la convivenza divenuta intollerabile;
su Per_1
tali premesse chiedeva pronunciare la separazione giudiziale dal coniuge alle condizioni che indicava, e al passaggio in giudicato chiedeva pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni che pure indicava.
In seguito nel contraddittorio della convenuta, i coniugi addivenivano a separazione consensuale pronunciata con sentenza di questo Tribunale in data 5-12-2023,ed era fissata udienza per l'esame della domanda di divorzio. Nel contraddittorio della parte convenuta, all'udienza del giorno 28-11-2024, le parti dichiaravano di volere trasformare il divorzio contenzioso in congiunto, alle condizioni di cui all'accordo da loro sottoscritto e la causa era rimessa al Collegio.
Va rilevato che all'udienza del 28-11-2024 i procuratori delle parti hanno richiesto declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni ivi richiamate.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione pronunciata con sentenza del Tribunale di Taranto del giorno 5-12-2023. È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, avvenuta oltre 6 mesi prima dell'udienza comparizione del 28-
11-2024 , non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione da parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art.5 L.n.74/'87.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.n. 898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6 maggio 2015 n.55
e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi. Va rilevato, inoltre, che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e patrimoniali, nonché quelli concernenti l'affidamento ed il mantenimento della prole, secondo le condizioni di cui all'accordo allegato al verbale di causa. La rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
Alla luce di quanto sopra appare equo compensare integralmente le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 23/06/2023 da nei confronti di , così Parte_1 CP_1
provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il giorno 1/9/2012 nel
Comune di San Giorgio Ionico (TA) da nato a [...] il Parte_1
21/04/1979, e , nata a [...] il 10/04/1986, trascritto negli atti CP_1
dello stato civile del comune di San Giorgio Ionico dell'anno 2012, parte 2, numero 25;
2. Dispone che i rapporti personali e patrimoniali tra e , Parte_1 CP_1
nonché quelli relativi alla prole, a seguito della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio siano regolati secondo le condizioni di cui all'accordo allegato al verbale di causa del 28-11-2024, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. Compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 29/11/2024 IL PRESIDENTE DOTT. MARCELLO MAGGI