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Sentenza 22 agosto 2025
Sentenza 22 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 22/08/2025, n. 1207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1207 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3263/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice ha emesso la seguente ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3263/2022 R.G.Div., promossa
DA
, nata a [...] il [...]e residente in [...]
n°6, C.F. , elettivamente domiciliata inTT, Via P. Umberto n. 203, presso C.F._1
e nello studio dell'Avv. Marcella Morgante, , la quale la rappresenta e CodiceFiscale_2 difende giusta procura per come in atti.
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...] C.F. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._3 dall'Avv. Giuseppe Nicosia (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il di CodiceFiscale_4 lui studio, come da procura in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
pagina 1 di 4 Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni sostituita da note scritte del 19.02.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia dello scioglimento del matrimonio Parte_1 contratto a TT, in data 16/07/2005, con e dal quale sono nati i figli (nato a [...] il Per_1
17/01/2006) e (nato a [...] il [...]); _2 che ha esposto di essersi separata dal coniuge, giusta sentenza di separazione n. 867/2020 pubblicata il
17/11/2020, passata in giudicato e di non essersi più riconciliata con lui e che è pertanto trascorso il termine prescritto dalla separazione per ottenere la pronuncia di divorzio, chiedendo la conferma delle condizioni ivi previste con eccezione di quanto disposto in punto di mantenimento dei due figli, che ha chiesto venisse aumentato a complessivi euro 500,00, dai 300,00 stabiliti in sentenza, oltre alle spese straordinarie;
che all'esito del negativo tentativo di conciliazione, non essendo il resistente neppure comparso, il giudizio è proseguito per il merito;
che il resistente successivamente costituitosi in giudizio ha dichiarato di aderire alla domanda in punto di scioglimento del matrimonio, e alle altre condizioni richieste dalla ricorrente ma di rigettare la domanda di aumento dell'assegno di mantenimento da erogarsi per il mantenimento dei due figli, attesa la propria condizione economica;
che acquisita la documentazione prodotta in giudizio all'udienza del 19.02.2022, sostituita da note scritte, la causa, è stata assegnata a sentenza, con assegnazione di termini per conclusionali e repliche;
che il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso;
che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio;
che lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine di un anno dall'udienza presidenziale, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione n.
867/2020pubblicatail 17/11/2020, mentre la protrazione di tale regime, per un periodo eccedente il prescritto termine di legge, deve presumersi non essendone stata eccepita l'interruzione; che l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
che va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le odierne parti;
che essendo nelle more del giudizio il primogenito (nato a [...] il [...]) divenuto Per_1
pagina 2 di 4 maggiorenne, va previsto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del secondogenito (nato _2
a TT il 30/10/2008), siccome richiesto da entrambe le parti, mentre attesa l'età già raggiunta dallo stesso, ormai prossimo al compimento del diciassettesimo anno d'età nulla va disposto in punto di regolamentazione dei tempi di frequentazione con il padre, che va di contro rimessa ai liberi accordi tra gli stessi;
che la casa familiare di proprietà di entrambi i coniugi, attesa la convivenza dei due figli di cui _2 ancora minore con la madre, va assegnata a quest'ultima; che l'unica questione controversia tra le parti è relativa alla domanda della ricorrente che ha richiesto determinarsi in aumento l'assegno di mantenimento previsto per i due figli, alla quale il resistente si è opposto assumendo di non essere nelle condizioni economiche per provvedere ad un esborso maggiore della somma di euro 300,00, stabilita nella sentenza di separazione;
che nella determinazione dell'assegno dovuto a titolo di mantenimento dei figli e nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori oltre all'apprezzamento delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto (Cass. civ. Sez. I
Ord., 18/07/2019, n. 19455); che, in particolare, mentre la ricorrente, siccome risulta altresì accertato nella sentenza di separazione, ha capacità di guadagno e svolge lavori saltuari sia pure in nero come donna di pulizie, ed è rimasta assegnataria della casa familiare, di cui è comproprietaria unitamente al marito, e dove, a quanto consta, vive pure il nuovo compagno della stessa e con il quale ha avuto un ulteriore figlio, il resistente continua a svolgere attività come operario presso una pescheria, con redditi che appaiono omogenei a quelli goduti ai tempi della separazione, risultando ancora dall'ultima dichiarazione dei redditi prodotta in giudizio un reddito annuo imponibile di euro 17.995,80, un reddito o nell'anno solare 2021, oltre a continuare ad essere gravato di un rateo di mutuo cointestato di euro 373,39, acceso per l'acquisto di una abitazione, nella quale vive con la nuova compagna con la quale ha avuto anch'egli un nuovo figlio;
che alla luce dei superiori elementi, e, in particolare, tenuto conto del tenore di vita modesto goduto dalla famiglia, dell'assegnazione della casa familiare in comproprietà agli ex coniugi alla moglie, laddove il resistente (sia pure unitamente alla nuova compagna), ha contratto un mutuo per l'acquisto di una nuova abitazione, della nascita di un nuovo figlio e, altresì, che è rimasto incontestato come le somme relative all'assegno unico universale per i due figli vengono per l'intero percepite dalla
(indicate dal resistente, in euro 175,00 per figlio), anche tenendo conto delle attuali e maggiori Pt_1 esigenze e bisogni dei due figli (ed, invero, il primogenito della coppia, , è oramai divenuto Per_1
pagina 3 di 4 maggiorenne), l'assegno può determinarsi con decorrenza dalla data odierna in euro 358,00 pari all'assegno di euro 300,00 rivalutato ad oggi, oltre al 50% delle spese straordinarie (da intendersi come quelle spese concernenti eventi eccezionali ed imprevedibili nella vita della prole -a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, attività sportive a livello agonistico, viaggi di studio - e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento -a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, per attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, per informatica, per motocicli ed autovetture, per telefoni cellulari, per cure estetiche, per viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN-. Le spese straordinarie devono essere previamente concordate, ad eccezione delle c.d. spese straordinarie urgenti e/o obbligatorie -a titolo esemplificativo le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate -); che le spese processuali, avuto riguardo alla natura del giudizio e all'esito complessivo dello stesso, possono compensarsi tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a TT, in data 16/07/2005, tra e , trascritto nel registro degli atti di matrimonio Parte_1 Controparte_1 dello stato civile di detto Comune, al n. 2, Parte. I, dell'anno 2005;
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di TT di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Dispone l'affidamento del minore (nato a [...] il [...]), ad entrambi i genitori, ma con _2 collocazione prevalente presso la madre, alla quale assegna la casa familiare;
Regolamenta i tempi di permanenza del figlio con il padre per come in parte motiva;
_2
Pone a carico di , l'obbligo di contribuire al mantenimento dei due figli, versando, Controparte_1 entro giorno cinque di ogni mese, a la somma di euro 358,00, con decorrenza dalla data Parte_1 della presente pronuncia, valendo per il pregresso quanto in precedenza statuito, oltre al 50% delle spese straordinarie per come in motivazione.
Spese compensate.
Così deciso in Ragusa, addì 23.07.2025
Il Presidente Est.
dott. Massimo Pulvirenti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice ha emesso la seguente ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3263/2022 R.G.Div., promossa
DA
, nata a [...] il [...]e residente in [...]
n°6, C.F. , elettivamente domiciliata inTT, Via P. Umberto n. 203, presso C.F._1
e nello studio dell'Avv. Marcella Morgante, , la quale la rappresenta e CodiceFiscale_2 difende giusta procura per come in atti.
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...] C.F. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._3 dall'Avv. Giuseppe Nicosia (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il di CodiceFiscale_4 lui studio, come da procura in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
pagina 1 di 4 Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni sostituita da note scritte del 19.02.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia dello scioglimento del matrimonio Parte_1 contratto a TT, in data 16/07/2005, con e dal quale sono nati i figli (nato a [...] il Per_1
17/01/2006) e (nato a [...] il [...]); _2 che ha esposto di essersi separata dal coniuge, giusta sentenza di separazione n. 867/2020 pubblicata il
17/11/2020, passata in giudicato e di non essersi più riconciliata con lui e che è pertanto trascorso il termine prescritto dalla separazione per ottenere la pronuncia di divorzio, chiedendo la conferma delle condizioni ivi previste con eccezione di quanto disposto in punto di mantenimento dei due figli, che ha chiesto venisse aumentato a complessivi euro 500,00, dai 300,00 stabiliti in sentenza, oltre alle spese straordinarie;
che all'esito del negativo tentativo di conciliazione, non essendo il resistente neppure comparso, il giudizio è proseguito per il merito;
che il resistente successivamente costituitosi in giudizio ha dichiarato di aderire alla domanda in punto di scioglimento del matrimonio, e alle altre condizioni richieste dalla ricorrente ma di rigettare la domanda di aumento dell'assegno di mantenimento da erogarsi per il mantenimento dei due figli, attesa la propria condizione economica;
che acquisita la documentazione prodotta in giudizio all'udienza del 19.02.2022, sostituita da note scritte, la causa, è stata assegnata a sentenza, con assegnazione di termini per conclusionali e repliche;
che il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso;
che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio;
che lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine di un anno dall'udienza presidenziale, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione n.
867/2020pubblicatail 17/11/2020, mentre la protrazione di tale regime, per un periodo eccedente il prescritto termine di legge, deve presumersi non essendone stata eccepita l'interruzione; che l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
che va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le odierne parti;
che essendo nelle more del giudizio il primogenito (nato a [...] il [...]) divenuto Per_1
pagina 2 di 4 maggiorenne, va previsto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del secondogenito (nato _2
a TT il 30/10/2008), siccome richiesto da entrambe le parti, mentre attesa l'età già raggiunta dallo stesso, ormai prossimo al compimento del diciassettesimo anno d'età nulla va disposto in punto di regolamentazione dei tempi di frequentazione con il padre, che va di contro rimessa ai liberi accordi tra gli stessi;
che la casa familiare di proprietà di entrambi i coniugi, attesa la convivenza dei due figli di cui _2 ancora minore con la madre, va assegnata a quest'ultima; che l'unica questione controversia tra le parti è relativa alla domanda della ricorrente che ha richiesto determinarsi in aumento l'assegno di mantenimento previsto per i due figli, alla quale il resistente si è opposto assumendo di non essere nelle condizioni economiche per provvedere ad un esborso maggiore della somma di euro 300,00, stabilita nella sentenza di separazione;
che nella determinazione dell'assegno dovuto a titolo di mantenimento dei figli e nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori oltre all'apprezzamento delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto (Cass. civ. Sez. I
Ord., 18/07/2019, n. 19455); che, in particolare, mentre la ricorrente, siccome risulta altresì accertato nella sentenza di separazione, ha capacità di guadagno e svolge lavori saltuari sia pure in nero come donna di pulizie, ed è rimasta assegnataria della casa familiare, di cui è comproprietaria unitamente al marito, e dove, a quanto consta, vive pure il nuovo compagno della stessa e con il quale ha avuto un ulteriore figlio, il resistente continua a svolgere attività come operario presso una pescheria, con redditi che appaiono omogenei a quelli goduti ai tempi della separazione, risultando ancora dall'ultima dichiarazione dei redditi prodotta in giudizio un reddito annuo imponibile di euro 17.995,80, un reddito o nell'anno solare 2021, oltre a continuare ad essere gravato di un rateo di mutuo cointestato di euro 373,39, acceso per l'acquisto di una abitazione, nella quale vive con la nuova compagna con la quale ha avuto anch'egli un nuovo figlio;
che alla luce dei superiori elementi, e, in particolare, tenuto conto del tenore di vita modesto goduto dalla famiglia, dell'assegnazione della casa familiare in comproprietà agli ex coniugi alla moglie, laddove il resistente (sia pure unitamente alla nuova compagna), ha contratto un mutuo per l'acquisto di una nuova abitazione, della nascita di un nuovo figlio e, altresì, che è rimasto incontestato come le somme relative all'assegno unico universale per i due figli vengono per l'intero percepite dalla
(indicate dal resistente, in euro 175,00 per figlio), anche tenendo conto delle attuali e maggiori Pt_1 esigenze e bisogni dei due figli (ed, invero, il primogenito della coppia, , è oramai divenuto Per_1
pagina 3 di 4 maggiorenne), l'assegno può determinarsi con decorrenza dalla data odierna in euro 358,00 pari all'assegno di euro 300,00 rivalutato ad oggi, oltre al 50% delle spese straordinarie (da intendersi come quelle spese concernenti eventi eccezionali ed imprevedibili nella vita della prole -a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, attività sportive a livello agonistico, viaggi di studio - e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento -a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, per attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, per informatica, per motocicli ed autovetture, per telefoni cellulari, per cure estetiche, per viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN-. Le spese straordinarie devono essere previamente concordate, ad eccezione delle c.d. spese straordinarie urgenti e/o obbligatorie -a titolo esemplificativo le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate -); che le spese processuali, avuto riguardo alla natura del giudizio e all'esito complessivo dello stesso, possono compensarsi tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a TT, in data 16/07/2005, tra e , trascritto nel registro degli atti di matrimonio Parte_1 Controparte_1 dello stato civile di detto Comune, al n. 2, Parte. I, dell'anno 2005;
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di TT di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Dispone l'affidamento del minore (nato a [...] il [...]), ad entrambi i genitori, ma con _2 collocazione prevalente presso la madre, alla quale assegna la casa familiare;
Regolamenta i tempi di permanenza del figlio con il padre per come in parte motiva;
_2
Pone a carico di , l'obbligo di contribuire al mantenimento dei due figli, versando, Controparte_1 entro giorno cinque di ogni mese, a la somma di euro 358,00, con decorrenza dalla data Parte_1 della presente pronuncia, valendo per il pregresso quanto in precedenza statuito, oltre al 50% delle spese straordinarie per come in motivazione.
Spese compensate.
Così deciso in Ragusa, addì 23.07.2025
Il Presidente Est.
dott. Massimo Pulvirenti
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