Decreto cautelare 8 marzo 2023
Sentenza 8 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bolzano, sez. I, sentenza 08/11/2023, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bolzano |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/11/2023
N. 00335/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00065/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di ZA
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 65 del 2023, proposto da
Consorzio Lavoro Ambiente Soc. Coop., in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Franco Mastragostino, Enrico Trenti e Oscar Tomezzoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia Autonoma di ZA, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Laura Fadanelli, Alexandra Roilo, Doris Ambach, Lukas Plancker e Georg Windegger, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura provinciale in ZA, piazza Silvius Magnago, 1;
Dipartimento Cultura tedesca, Diritto Allo Studio, Commercio e Servizi, Artigianato, Industria, Lavoro, Integrazione - Ripartizione Diritto Allo Studio, Ufficio Assistenza scolastica della Provincia Autonoma di ZA, non costituito in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- del decreto della Direttrice di Ripartizione Diritto allo studio della Provincia Autonoma di ZA n. 1843/2023, comunicato con nota dell'8 febbraio 2023 trasmessa tramite PEC, avente ad oggetto “ COVID-19: Criteri per la concessione di un'indennità ai gestori di convitti per conto della Provincia autonoma di ZA - revoca e richiesta di restituzione delle somme indebitamente percepite ”,
- nonché di tutti gli atti presupposti, consequenziali e comunque connessi al medesimo provvedimento, anche non cogniti;
- per quanto occorrer possa, quale atto presupposto, della deliberazione G.P. n. 825 del 28 settembre 2021 della Provincia Autonoma di ZA, recante “ COVID-19 – Criteri per la concessione di un'indennità ai gestori di convitti per conto della Provincia autonoma di ZA ”, se ed in quanto i criteri ivi contenuti dovessero essere interpretati come suscettibili di fondare il predetto decreto di revoca n. 1843/2023, limitatamente alla parte in cui detti criteri impediscono ai destinatari dell'agevolazione di fondare la propria richiesta sulla corretta applicazione del principio di competenza ai fini della determinazione della perdita di fatturato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di ZA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2023 la consigliere Margit Falk Ebner e uditi per le parti i difensori come da verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Oggetto dell’impugnazione è il decreto della Direttrice di Ripartizione Diritto allo studio della Provincia Autonoma di ZA n. 1843/2023, comunicato con nota dell'8.2.2023 trasmessa tramite PEC, avente ad oggetto “ COVID-19: Criteri per la concessione di un'indennità ai gestori di convitti per conto della Provincia autonoma di ZA - revoca e richiesta di restituzione delle somme indebitamente percepite ”.
Inoltre, per quanto occorrer possa, è impugnata, quale atto presupposto, la deliberazione della Giunta provinciale n. 825 del 28.9.2021 della Provincia Autonoma di ZA, recante “ COVID-19 – Criteri per la concessione di un'indennità ai gestori di convitti per conto della Provincia autonoma di ZA ”, se ed in quanto i criteri ivi contenuti dovessero essere interpretati come suscettibili di fondare il predetto decreto di revoca n. 1843/2023, limitatamente alla parte in cui detti criteri impediscono ai destinatari dell'agevolazione di fondare la propria richiesta sulla corretta applicazione del principio di competenza ai fini della determinazione della perdita di fatturato.
Il ricorso poggia sui seguenti motivi di impugnazione:
1. “ Illegittimità del decreto di revoca n. 1843/2023: violazione di legge in relazione agli artt. 2 e 7 della l.p. n. 17/1993; eccesso di potere per difetto di istruttoria, perplessità, lacunosità e illogicità della motivazione, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, nonché ingiustizia manifesta .”;
2. “ Illegittimità, sotto altro profilo, del decreto di revoca n. 1843/2023: violazione, falsa ed erronea applicazione dei criteri per l’ammissione all’agevolazione fissati dalla deliberazione G.P. n. 825/2021; eccesso di potere per difetto di motivazione e disparità di trattamento .”;
3. “ In via subordinata, per quanto occorrer possa, illegittimità della deliberazione G.P. n. 825 del 28 settembre 2021 della Provincia Autonoma di ZA, limitatamente alla parte in cui i criteri fissati dall’atto presupposto debbano essere interpretati come suscettibili di impedire l’applicazione del principio della competenza ai fini della determinazione della perdita di fatturato, quale requisito per l’ottenimento dell’agevolazione. Violazione dell’art. 2423-bis, comma 1, n. 3, del codice civile e dei principi contabili nazionali (OIC 11). Eccesso di potere per irragionevolezza ed illogicità, anche in relazione alla finalità dell’agevolazione .”.
La Provincia Autonoma di ZA si è costituita in giudizio con atto di costituzione dd. 30.3.2023, chiedendo il rigetto del ricorso perché inammissibile, improcedibile e comunque infondato in fatto e in diritto.
All’udienza in camera di consiglio del 4.4.2023 il procuratore della parte ricorrente ha chiesto la fissazione dell’udienza di merito a breve. Il procuratore della Provincia Autonoma di ZA si è dichiarato concorde con la definizione sollecita della causa, impegnandosi a non procedere all’esecuzione della richiesta di restituzione dei contributi fino alla decisione del ricorso nel merito. Su richiesta delle parti, l’udienza di merito è stata fissata, quindi, per il giorno 11.10.2023.
In vista di tale udienza le parti hanno depositato ulteriori documenti e memorie difensive e di replica.
All’udienza pubblica dell’11.10.2023 la causa è stata trattenuta per la decisione.
RI
( I documenti di seguito citati si riferiscono - salva diversa specificazione – alle produzioni effettuate dal ricorrente ).
1. Il ricorso non è fondato.
2. Va premesso quanto segue:
In data 13.10.2021 il Consorzio Lavoro Ambiente Soc. Coop. (in seguito denominato “ Consorzio ”) ha presentato, domanda di erogazione della c.d. “ indennità ai gestori che, su incarico della Provincia Autonoma di ZA, gestiscono convitti in Provincia di ZA ” ai sensi dell’art. 17 comma 3 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7 e s.m. e della deliberazione della Giunta provinciale del 28 settembre 2021, n. 825 (doc. 3).
Con detta deliberazione n. 825/2021, recante “ COVID-19 – Criteri per la concessione di un’indennità ai gestori di convitti per conto della Provincia autonoma di ZA ” (doc. 2), la Provincia Autonoma di ZA (in seguito denominata “ PAB ”) – dopo aver preliminarmente dato conto che, per effetto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, “ nell’anno scolastico 2019/2020 la didattica in presenza è stata sospesa fino alla chiusura estiva delle scuole, con svolgimento delle attività didattiche a distanza. In conseguenza di ciò, a partire dal 5 marzo 2020 e fino alla chiusura estiva delle scuole gli alunni e le alunne dei convitti non hanno più usufruito degli stessi. L’introduzione della didattica a distanza…ha avuto un notevole impatto non solo sugli alunni e le alunne e le loro famiglie, ma anche sui gestori dei convitti. …Con deliberazione della Giunta Provinciale 7 aprile 2020, n. 246, gli alunni e le alunne …che alloggiavano in convitti privati o in convitti provinciali gestiti da terzi sono stati esentati, a causa dell’emergenza epidemiologica, dal pagamento delle rette mensili o settimanali nel periodo compreso tra la chiusura delle scuole in presenza e la ripresa regolare delle attività didattiche nell’anno scolastico 2019/2020. …In conseguenza di tali misure…i gestori dei convitti hanno subito un danno economico…derivante dall’impossibilità di svolgere, in tutto o in parte, il servizio nel periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza ” – e dopo aver evidenziato che, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della l.p. n. 7/1974, “ possono essere concessi vantaggi economici ai gestori, per conto della Provincia Autonoma di ZA, di convitti in Alto Adige che, negli anni 2020 e 2021, non hanno potuto prestare, in tutto o in parte, il servizio a causa dell’emergenza epidemiologica dovuta al virus SARS-CoV 2; i vantaggi economici sono concessi per mitigare il danno economico subito dai gestori e nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni dell’Unione Europea in materia di aiuti di Stato…si ritiene necessario e urgente mitigare il danno economico subito dai gestori di convitti in Alto Adige per conto della Provincia, ristorando in parte le perdite da questi subite e prevedendo a tal fine un’indennità in loro favore ”, ha, conseguentemente, deliberato di approvare i criteri di cui all’Allegato A alla medesima delibera n. 825/2021.
Per quanto qui di interesse, all’art. 1, comma 1 di detti criteri è previsto che “ I presenti criteri disciplinano la concessione di un’indennità una tantum ai gestori, per conto della Provincia autonoma di ZA, di convitti in Alto Adige che, nell’anno 2020, hanno potuto prestare solo parzialmente il servizio a causa dell’emergenza epidemiologica dovuta al virus Sars-CoV-2, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 17, comma 3, della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, e successive modifiche. L’indennità è concessa al fine di mitigare il danno economico derivante dalla riduzione del servizio.”.
All’art. 2, comma 1 dei criteri è precisato che “ 1. L’indennità è concessa agli operatori che gestiscono convitti in Alto Adige per conto della Provincia autonoma di ZA – in base a un rapporto contrattuale – e che, durante il periodo ammissibile di cui all’articolo 3, comma 1, hanno subito un calo di fatturato complessivo di almeno il 30 per cento rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019. ”.
Al comma 2 dell’art. 2 dei criteri è stabilito che “ Il calcolo del calo di fatturato di cui al comma 1 è effettuato sulla base delle rilevazioni in partita doppia della contabilità ordinaria, che costituisce la base dei conti certificati. ”.
All’art. 3, comma 1 dei criteri è specificato che “ Il periodo ammissibile corrisponde al periodo durante il quale il servizio di gestione dei convitti non è stato svolto o è stato svolto solo parzialmente, in conformità alle disposizioni emergenziali statali e provinciali. Il periodo ammissibile è definito in mesi interi e copre il periodo dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2020 .”.
Ai fini della determinazione dell’ammontare dell’indennità, è poi stabilito nell’art. 4, comma 1, lettera a) che “ La perdita di fatturato dei gestori di convitti ha diminuito fortemente la capacità di generare liquidità immediata, essenziale per far fronte alle passività correnti. L’ammontare dell’indennità è pertanto scaglionato in base alla percentuale di calo del fatturato, in modo da assicurare che l’attivo circolante sia sufficiente a far fronte alle passività correnti. In particolare, l’indennità è determinata come segue:
a) calo del fatturato compreso fra il 30 e il 50 per cento nel periodo ammissibile di cui all’articolo 3, comma 1: 35 per cento delle entrate totali stimate ai sensi dell’articolo 5, comma 1;.. ”.
In ordine alla stima delle entrate totali nell’art. 5, comma 1 è stato disposto quanto segue: “ 1. Le entrate totali vengono stimate come segue: numero di posti occupati nei convitti al 1° marzo 2020 moltiplicato per l’entrata mensile totale per singolo/singola utente moltiplicato per il numero di mesi (quattro) corrispondenti al periodo ammissibile di cui all’articolo 3, comma 1. L’entrata mensile totale per singolo/singola utente è data dalla somma degli importi netti dovuti per singolo/singola utente dalla Provincia e dalla persona beneficiaria del servizio. ”.
Infine, all’art. 6, comma 1 dei criteri è stabilito che “ L’ammontare massimo dell’indennità non può essere maggiore alla perdita nominale di fatturato durante il periodo ammissibile di cui all’articolo 3, comma 1, rispetto al fatturato realizzato nello stesso periodo dell’anno 2019. ”.
Nella citata domanda del 13.10.2021 il Consorzio ha dichiarato, tra l’altro, “ di essere il partner contrattuale e di gestire i seguenti convitti per conto della Provincia Autonoma di ZA in provincia di ZA: Contratto del 26/10/2018, convitto: MA AR e MAnum ….. di aver subito perdite di ricavi del 33 per cento nel periodo ammissibile dal 1°marzo 2020 al 30 giugno 2020, ….. di aver previsto le seguenti entrate totali previste nel periodo ammissibile :”
- Convitto MA AR e MAnum: 114 posti occupati al 01.03.2020 con un’entrata mensile totale per singolo utente pari a Euro 380,00 ed un’entrata da contratto pari a Euro 177,87;
- Convitto MA AR e MAnum: 25 posti occupati al 01.03.2020 con un’entrata mensile totale per singolo utente pari a Euro 340,00 ed un’entrata da contratto pari a Euro 177,87;
- Convitto MA AR e MAnum: 25 posti occupati al 01.03.2020 con un’entrata mensile totale per singolo utente pari a Euro 308,00 ed un’entrata da contratto pari a Euro 177,87.
A comprova della sussistenza dei requisiti per la concessione degli aiuti richiesti il Consorzio ha allegato alla succitata domanda del 13.10.2021 il conto economico relativo ai periodi ammissibili dal 1.3.2020 al 30.6.2020, nonché il conto economico per il rispettivo periodo nel 2019, così come previsto nel relativo prestampato della domanda.
Con decreto n. 23140/2021 del 24.11.2021 è stato assegnato al Consorzio l’indennità pari a Euro 105.024,99 (doc. 4 e doc. 2 della PAB). L’importo è stato liquidato in data 25.11.2021 e in seguito pagato (doc. 3 della PAB).
Successivamente, la PAB ha avviato, ai sensi dell’art. 11 dell’Allegato A della deliberazione giuntale n. 825/2021, secondo cui “ l’ufficio provinciale competente esegue controlli su tutte le domande approvate ”, il procedimento di controllo delle domande approvate, tra cui quella del Consorzio.
Al fine di verificare la correttezza di dette domande approvate e dei documenti a corredo, la PAB ha deciso di effettuare controlli a campione, sorteggiando le singole posizioni del conto economico da sottoporre a controllo (doc. 6 della PAB).
Con lettera dd. 27.9.2022 il Consorzio è stato informato dell’avvio del procedimento di controllo nei suoi confronti (doc. 5). In particolare, con detta lettera il Consorzio è stato invitato a fornire - entro la data del 14.10.2022 – “ tutti i documenti relativi alle operazioni di cui alle voci del conto economico seguenti posizioni contenute nel conto economico presentato a corredo dal 01.3.2020 al 30.6.2020, come da tabella seguente:
Posizioni del CE: Consorzio lavoro ambientale s.c.
Estrazione Descrizione k:
1 Proventi fin. da cred. Imprese contr.te
2 Proventi da imprese da partecipazioni in altre imprese
3 Trattamento di fine rapporto
4 Ammortamenti da immobilizzazioni immateriali ”.
Successivamente, in data 12.10.2022, il Consorzio ha inviato alla Provincia Autonoma di ZA tramite PEC alcuni documenti (doc. 6a, 6b, 6c e 6d e doc. 7 della PAB).
A dire della PAB, però anche in base alla documentazione inviata dal Consorzio, non è stato possibile verificare con esattezza la corrispondenza dei dati ricavabili dalla documentazione presentata in sede di controllo e le risultanze esposte nel conto economico presentato con la domanda del 13.10.2021, posto che i dati riportati nella domanda del 13.10.2021 non avrebbero corrisposto ai dati forniti con la documentazione presentata in sede di controllo:
- Per la posizione 1 “ Prov. fin. da cred. imprese contr.te ” (EC16A1) è stato indicato nell’allegato alla domanda (doc. 3) per l’anno 2020 l’importo di Euro 1.733,45, mentre nel file “ All1 Proventi finanziari da impr contr.te.pdf ”, allegato alla comunicazione pec dd. 12.10.2022 (doc. 7 della PAB) è stato indicato l’importo diverso di Euro 6.190,88. Inoltre, come data di registrazione di tale importo pari a Euro 6.190,88 è stato indicato il giorno del 31.12.2020 e quindi una data al di fuori del periodo ammissibile, definito dalla deliberazione giuntale n. 825/2021 nei quattro mesi tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2020.
- Per la posizione 2 “ Proventi da Partecip. in altre imprese ” (EC15C) è stato indicato nell’allegato alla domanda (doc. 3) per l’anno 2020 l’importo di Euro 6.790,62, mentre nel file “ All2 Proventi da partecipazioni altre imprese.pdf ”, allegato alla comunicazione pec dd. 12.10.2022 (doc. 7 della PAB), è stato indicato l’importo diverso di Euro 24.252,20. Inoltre, come data di registrazione di tale importo è stato indicato per una posizione il giorno del 3.8.2020 e per l’altra il giorno del 3.9.2020, e quindi date al di fuori del periodo ammissibile, definito dalla delibera n. 825/2021 nei quattro mesi tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2020.
- Per la posizione 3 “ Trattamento di fine rapporto ” (EB09C) è stato indicato nell’allegato alla domanda (doc. 3) per l’anno 2020 l’importo di Euro 17.378,86, mentre nel file “ All3 Trattamento di fine rapporto.pdf ”, allegato alla comunicazione pec dd. 12.10.2022 (doc. 7 della PAB) non è stato indicato tale importo, ma l’importo diverso di Euro 67.343,85.
Per quel che concerne la data di riferimento di tali importi la PAB evidenzia che il Consorzio alla pagina 31 del citato file “ All 3 ” avrebbe attribuito in maniera del tutto arbitraria determinati costi ad un determinato periodo, aggiungendo “ a mano ” un determinato calcolo, il che in sede di controllo non poteva venire preso in considerazione.
- Per la posizione 4 “ Ammortamenti immobilizz. immateriali " (EB10A) è stato indicato nell’allegato alla domanda (doc. 3) per l’anno 2020 l’importo di Euro 10.371,19, mentre nel file “ All4 Ammort immobilizz immateriali.pdf ”, allegato alla comunicazione pec dd. 12.10.2022 (doc. 7 della PAB) è stato indicato l’importo diverso di Euro 37.039,98. Inoltre, come data di registrazione di tale importo è stato indicato il 31.12.2020 e quindi una data al di fuori del periodo ammissibile, definito dalla delibera n. 825/2021 nei quattro mesi tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2020.
Con lettera dd. 17.11.2022 la PAB ha, quindi, comunicato al Consorzio quanto segue: “… con riferimento alla nostra lettera prot. n. 767181 del 27.09.2022 relativa al controllo a campione "Contributi COVID - indennità ai gestori di convitti per conto della Provincia autonoma di ZA" e tenuto conto della documentazione da Voi già trasmessa, siamo a chiederVi ulteriori chiarimenti.
Dopo un esame approfondito dei documenti, non è stato possibile verificare gli importi totali delle posizioni campionate dal conto economico allegato alla vostra domanda di erogazione dell'indennizzo. Per questo motivo, vi chiediamo nuovamente di fornirci un elenco analitico delle singole operazioni contabili nonché la relativa documentazione a comprova (fatture, ricevute, determinazione TFR, tabelle di calcolo ammortamento ...) e di dimostrare, anche sulla base dei documenti già presentati, la corrispondenza dei dati ricavabili dalla documentazione presentata e le risultanze esposte nel conto economico presentato.
Ricordiamo che è stato estratto il seguente campione:
Posizioni del CE: Consorzio lavoro ambiente s.c. (periodo 01.03.2020 – 30.06.2020)
Descrizione k: importo
Proventi fin. da cred. Imprese contr.te 1.733,45
Proventi da imprese da partecipazioni in altre imprese 6.790,62
Trattamento di fine rapporto (-) 17.378,86
Ammortamenti da immobilizzazioni immateriali (-) 10.371,19
Vi chiediamo di inviarci eventuali chiarimenti e documenti entro venerdì 24.11.2022. (doc. 8 della PAB). ” (doc. 8 della PAB).
A seguito di tale invito il Consorzio ha presentato, con comunicazione pec dd. 24.11.2022 (doc. 9 della PAB) ulteriore documentazione (in parte uguale a quella precedentemente inviata), la quale, tuttavia, a dire della PAB, non ha consentito ritenere dimostrata la corrispondenza dei dati con quanto indicato in domanda (doc. 3).
In particolare:
- Con riferimento alla posizione 1 “ Prov. fin. da cred. imprese contr.te ” (EC16A1) sono stati aggiunti, a quanto già presentato, una fattura di data 27.1.2021, e quindi non rientrante nel periodo ammissibile, definito dalla delibera n. 825/2021 nei quattro mesi tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2020, ed inoltre un calcolo fatto a mano, con il quale una parte dell’importo è stato “ assegnato ” al periodo ammissibile (cfr. file “ All1 Proventi finanz da Imprese controllate.pdf ” allegato alla comunicazione pec della ricorrente doc. 9 della PAB).
- Con riferimento alla posizione 2 “ Proventi da Partecip. in altre imprese ” (EC15C) sono stati aggiunti, a quanto già presentato, due verbali di assemblee soci (delle due imprese partecipate) con le quali sono stati deliberati anche i relativi proventi, e l’indicazione, scritta a mano, che i “ dividendi ” andrebbero assegnati “ pro quota ” al periodo ammissibile indicato nella deliberazione n. 825/2021).
- Per quanto presentato per la posizione 3 “ Trattamento di fine rapporto ” (EB09C) la posizione è rimasta invariata rispetto alla prima trasmissione di documenti.
- Per la posizione 4 “ Ammortamenti immobilizz. immateriali " (EB10A) è stata aggiunta, sempre a mano e senza prova di alcun regolare documento contabile, un’assegnazione di importi al periodo ammissibile.
Successivamente, ed a seguito di un ulteriore incontro con il Consorzio, la PAB, prendendo atto della circostanza che la documentazione prodotta dallo stesso in sede di controllo non ha consentito di ritenere dimostrata l’attendibilità della documentazione prodotta a corredo della domanda dd. 13.10.2021 (il conto economico dell’anno 2020 e quello di riferimento dell’anno 2019), con il decreto della Direttrice di Ripartizione – Ufficio Assistenza scolastica n. 1843/2023, comunicato con lettera dd. 8.2.2023 (doc. 1), ha revocato l’aiuto concesso ed ha avviato il relativo procedimento di recupero dell’importo liquidato di Euro 105.024,99, maggiorato degli interessi legali.
Con ricorso, notificato in data 7.3.2023 il Consorzio ha impugnato detto decreto della Direttrice di Ripartizione – Ufficio Assistenza scolastica n. 1843/2023 e, per quanto occorrer possa, la deliberazione della Giunta provinciale n. 825/2021 dinnanzi a questo Tribunale, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia.
3. Preliminarmente va esaminata la questione della giurisdizione del Giudice amministrativo, affermata dal Consorzio al punto I del ricorso. In ordine a tale questione la PAB ha dichiarato espressamente di non eccepire alcunché in merito.
3.1. Ad avviso del Collegio, nella fattispecie, sussiste la giurisdizione del Giudice amministrativo. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, sia della Corte di Cassazione (cfr. Cass. Sez. Un., ordinanza 25 gennaio 2013, n. 1776; Cass. Sez. Un. 24 gennaio 2013, n. 1710; Cass. Sez. Un. 7 gennaio 2013, n. 150; Cass. Sez. Un. 20 luglio 2011, n. 15867; Cass. Sez. Un. 18 luglio 2008, n. 19806; Cass. Sez. Un. 26 luglio 2006, n. 16896; Cass. Sez. Un. 10 aprile 2003, n. 5617), sia del Consiglio di Stato (cfr. Ad. Plen. 29 luglio 2013, n. 13; 29.1.2014, n. 6) il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche deve essere attuato sulla base del generale criterio di riparto fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata, con la conseguenza che:
- sussiste sempre la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge, mentre alla Pubblica Amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l'effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l 'an , il quid , il quomodo dell'erogazione (cfr. Cass. Sez. Un. 7 gennaio 2013, n. 150);
- qualora la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dall'acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, purché essi si fondino sull'inadempimento alle obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo. In tal caso, infatti, il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione (cfr. Cass. Sez. Un., ord. 25 gennaio 2013, n. 1776);
- viceversa, è configurabile una situazione soggettiva d'interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, ove la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, oppure quando, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario (Cass. Sez. Un. 24 gennaio 2013, n. 1710; Cons. Stato, Ad. Plen. 29 luglio 2013, n. 17) (Cons. Stato, Ad. Plen. 29.1.2014, n. 6).
Detto orientamento è stato condiviso anche da questo Tribunale (cfr. sentenze TRGA ZA nn. 102/2017, 124/2017, 132/2017, 313/2017 e n. 62/2019) e ribadito dal Consiglio di Stato (cfr. Sez. VI, 25 agosto 2017, n. 4072 e 12 settembre 2017, n. 4323).
3.2. Come precisa giustamente la difesa del Consorzio, nel caso in esame la revoca dell’aiuto è avvenuta non per inadempienze del beneficiario, in quanto allo stesso non è stato contestato alcun inadempimento, né tantomeno è stato acclarato alcuno sviamento dell’agevolazione ai sensi dell’art. 2- bis della l.p. n. 17/1993 (“ indebita percezione di vantaggi economici ”).
Il decreto di revoca si fonda, infatti, unicamente sulla circostanza che “ i documenti ricevuti non hanno consentito di ricostruire e rintracciare…le risultanze delle posizioni campionate del conto economico allegato alla domanda…di conseguenza si può dedurre che anche il calcolo del fatturato e il calcolo del calo del fatturato non sono stati effettuati in conformità ai criteri …”.
Il Consorzio chiede, quindi, l’annullamento del decreto di revoca per vizi di legittimità (difetto di motivazione e istruttoria, disparità di trattamento erronea e falsa applicazione dei criteri per la concessione dei contributi) riferiti alla deliberazione della Giunta provinciale n. 825/2021, nonché, in via subordinata, di detta deliberazione, se ed in quanto i criteri ivi contenuti dovessero essere interpretati come suscettibili di fondare il predetto decreto di revoca n. 1843/2023, limitatamente alla parte in cui detti criteri impediscono ai destinatari dell’agevolazione di fondare la propria richiesta sulla corretta applicazione del principio di competenza ai fini della determinazione della perdita di fatturato.
3.3. Pertanto, per le considerazioni che precedono, controvertendosi in materia di revoca per vizi di legittimità e non per inadempimento del beneficiario, il ricorso rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo.
4. In secondo luogo, sempre in via preliminare, va esaminata l’eccezione di tardività delle censure riferite alla deliberazione n. 825/2021.
4.1. Al riguardo la PAB sostiene che detta deliberazione, pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Regione Trentino – Alto Adige in data 7.10.2021 (doc. 4 della PAB), avrebbe dovuto essere impugnata entro il termine decadenziale di 60 giorni dalla pubblicazione.
Considerato che il ricorso è stato notificato in data 7.3.2023, il termine di impugnazione in quel momento sarebbe stato già ampiamente decorso. Pertanto, ogni censura nei confronti di tale deliberazione da parte del ricorrente sarebbe di conseguenza inammissibile.
4.2. L’eccezione è fondata in parte e cioè per quanto riguarda l’art. 2, comma 2 dell’Allegato A della deliberazione n. 825/2021 della Giunta provinciale.
Come risulta dal punto 2, il Consorzio ha chiesto l’annullamento “ per quanto occorrer possa, quale atto presupposto, della deliberazione G.P. n. 825 del 28 settembre 2021 della Provincia Autonoma di ZA, recante “COVID-19 – Criteri per la concessione di un'indennità ai gestori di convitti per conto della Provincia autonoma di ZA”, se ed in quanto i criteri ivi contenuti dovessero essere interpretati come suscettibili di fondare il predetto decreto di revoca n. 1843/2023, limitatamente alla parte in cui detti criteri impediscono ai destinatari dell'agevolazione di fondare la propria richiesta sulla corretta applicazione del principio di competenza ai fini della determinazione della perdita di fatturato. ”.
L’interesse ad impugnare la deliberazione n. 825/2021, contenente i criteri per la concessione degli aiuti de quibus , in linea di principio, è sicuramente sorto solamente al momento della revoca dell’aiuto con il decreto impugnato in applicazione delle disposizioni ivi contenute e non già al momento della pubblicazione della medesima.
Per quanto concerne, invece, le censure svolte avverso la disposizione dell’art. 2, comma 2 dell’Allegato A della deliberazione n. 825/2021 della Giunta provinciale, indubbiamente l’interesse ad impugnare è sorto già al momento della pubblicazione. Detta disposizione, secondo la quale il calcolo del calo di fatturato “ è effettuato sulla base delle rilevazioni in partita doppia della contabilità ordinaria, che costituisce la base dei conti certificati ”, era immediatamente lesiva per il Consorzio, posto che impediva, come verrà esposto in seguito, l’applicazione del cd. principio di competenza.
Quindi le censure di cui al motivo quarto sono inammissibili.
5. In terzo luogo, sempre in via preliminare, va dichiarata la mancanza di legittimazione passiva del Dipartimento Cultura tedesca, Diritto Allo Studio, Commercio e Servizi, Artigianato, Industria, Lavoro, Integrazione - Ripartizione Diritto Allo Studio, Ufficio Assistenza scolastica, non costituendo lo stesso un ente autonomo, bensì un’articolazione della PAB.
6. Con il primo motivo di impugnazione il Consorzio lamenta l’illegittimità del decreto di revoca n. 1843/2023 per violazione di legge in relazione agli artt. 2 e 7 della l.p. n. 17/1993; eccesso di potere per difetto di istruttoria, perplessità, lacunosità e illogicità della motivazione, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, nonché ingiustizia manifesta.
6.1. In particolare il Consorzio sostiene che nella fattispecie vi sarebbe ravvisabile un difetto di motivazione in quanto non sarebbe stato possibile comprendere con chiarezza le ragioni della revoca.
Afferma, inoltre, che la PAB avrebbe erroneamente desunto l’insussistenza del presupposto del calo di fatturato nel periodo dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2020 e che i controlli avrebbero avuto luogo su poste passive del conto economico che nulla avrebbero a che vedere con le perdite di ricavi dichiarate.
6.2. Le censure non colgono nel segno.
6.2.1. Contrariamente a quanto affermato dal Consorzio, le ragioni di diritto e di fatto dell’impugnata revoca sono state adeguatamente indicate dalla PAB.
In detto provvedimento, infatti, sono riportate sia le norme giuridiche applicate nel caso de quo , tra cui in particolare quelle della deliberazione della Giunta provinciale n. 825/2021, sia i fatti a fondamento della decisione, essendo stato esposto quanto segue: “ successivamente alla liquidazione del contributo, l’amministrazione – in sede di controllo – si è accorta che la documentazione ottenuta dal soggetto beneficiario (Consorzio Lavoro Ambiente – CLA) non consente di ricostruire perfettamente tutti i criteri di ammissibilità. Nel corso della procedura di controllo, è emerso che i documenti ricevuti non hanno consentito di ricostruire e rintracciare- in base alle singole scritture contabili - le risultanze delle posizioni campionate del conto economico allegato alla domanda, così come specificato nell'articolo 2, paragrafi 1 e 2 dei criteri, approvati con deliberazione della Giunta provinciale del 28 settembre 2021, n. 825. Di conseguenza si può dedurre che anche il calcolo del fatturato e il calcolo del calo del fatturato non sono stati effettuati in conformità ai criteri di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, dei criteri; ”.
Va aggiunto che – come esposto sopra – il Consorzio già in sede di controllo è stato avvisato, con lettera dd. 17.11.2022, che i dati della documentazione prodotta in sede di controllo non coincidevano con le risultanze esposte nel conto economico presentato a corredo della domanda dd. 13.10.2021 e che, quindi, non è stato possibile verificare gli importi totali delle posizioni campionate dal conto economico allegato alla domanda di erogazione dell'aiuto. Nella lettera dd. 17.11.2022 è stato precisato quanto segue: “ Dopo un esame approfondito dei documenti, non è stato possibile verificare gli importi totali delle posizioni campionate dal conto economico allegato alla vostra domanda di erogazione dell'indennizzo. Per questo motivo, vi chiediamo nuovamente di fornirci un elenco analitico delle singole operazioni contabili nonché la relativa documentazione a comprova (fatture, ricevute, determinazione TFR, tabelle di calcolo ammortamento ...) e di dimostrare, anche sulla base dei documenti già presentati, la corrispondenza dei dati ricavabili dalla documentazione presentata e le risultanze esposte nel conto economico presentato.
Ricordiamo che è stato estratto il seguente campione:
Posizioni del CE: Consorzio lavoro ambiente s.c. (periodo 01.03.2020 – 30.06.2020)
Descrizione k: importo
Proventi fin. da cred. Imprese contr.te 1.733,45
Proventi da imprese da partecipazioni in altre imprese 6.790,62
Trattamento di fine rapporto (-) 17.378,86
Ammortamenti da immobilizzazioni immateriali (-) 10.371,19
Vi chiediamo di inviarci eventuali chiarimenti e documenti entro venerdì 24.11.2022. (doc. 8 della PAB). ” (doc. 8 della PAB).
Ne consegue, che il Consorzio, essendo stato reso edotto più volte dell’insufficienza della documentazione prodotta a comprova del calo di fatturato, ad avviso del Collegio, aveva perfettamente compreso le ragioni della revoca.
Al riguardo si richiama anche la giurisprudenza amministrativa che è costante nel ritenere che “… l’obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi è inteso dalla consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato secondo una concezione sostanziale/funzionale, nel senso che esso è da intendersi rispettato quando l’atto reca l’esternazione del percorso logico-giuridico seguito dall’amministrazione per giungere alla decisione adottata e il destinatario è in grado di comprendere le ragioni di quest’ultimo …”(cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 2457 del 25.5.2017; Sez. VII, n. 9258/2023).
6.2.2. Parimenti infondata è l’ulteriore censura, secondo la quale la PAB avrebbe erroneamente desunto l’insussistenza del presupposto del calo di fatturato e che i controlli avrebbero avuto luogo su poste, che in realtà non avrebbero nulla a che vedere con le perdite di ricavi dichiarate.
L’art. 12 dei criteri di cui all’Allegato A della deliberazione della Giunta provinciale n. 825/2021 stabilisce espressamente che: “ 1. I beneficiari devono mettere a disposizione dell’ufficio provinciale competente tutta la documentazione necessaria per verificare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste per poter beneficiare dell’indennità. 2. Il beneficiario deve restituire la parte dell’indennità che superi eventualmente l’ammontare spettante ai sensi dei presenti criteri, maggiorata degli interessi legali a decorrenti dalla data dell’erogazione .”.
L’art. 13 di detti criteri dispone, a sua volta: “ 1. L’ufficio provinciale competente esegue controlli su tutte le domande approvate. 2. Il controllo è finalizzato ad accertare che i beneficiari non abbiano presentato dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero non abbiano omesso di fornire informazioni dovute. 3. L’ufficio provinciale competente avvia il procedimento di controllo comunicando ai beneficiari i termini entro i quali essi saranno sottoposti al controllo stesso. Con tale comunicazione si invitano i beneficiari a produrre la documentazione necessaria per la verifica. Se necessario, la verifica può essere effettuata anche mediante un controllo in loco. L’intero procedimento di controllo deve concludersi entro 60 giorni dall’avvio del procedimento stesso. 4. Fermo restando quanto disposto dalle vigenti norme di legge nel caso di indebita percezione di vantaggi economici, la violazione accertata delle disposizioni di cui ai presenti criteri comporta la revoca dell’indennità e l’obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data dell’erogazione. ”.
Da dette disposizioni si desume che, contrariamente a quanto sostenuto dal Consorzio, il controllo non andava comunque effettuato solo su determinate singole poste del conto economico, ma sull’intera documentazione presentata per poter appurare l’attendibilità dell’intero documento e quindi della domanda nel complesso.
Come risulta dalla stessa domanda dd. 13.10.2021 del Consorzio, la documentazione a corredo della stessa era costituita dal c.d. conto economico riferito a due periodi, e precisamente al periodo dall’1.3.2020 – 30.6.2020 e al rispettivo periodo comparativo nel 2019. Il deposito di entrambi i documenti è stato espressamente richiesto nel modulo della domanda stessa, predisposto dalla PAB. Dovendosi dimostrare le dichiarazioni effettuate in sede di domanda, ossia, “ di aver subito perdite di ricavi del 33 percento nel periodo ammissibile ” (i.e. periodo dall’1.3.2020 – 30.6.2020), il primo conto economico doveva fornire i dati relativi al periodo di asserita perdita dall’1.3.2020 – 30.6.2020 e il secondo, invece, al periodo dell’anno precedente.
Prescrivendo il citato art. 13 dei criteri di cui all’Allegato A della deliberazione della Giunta provinciale n. 825/2021 che tutte le domande dovevano essere controllate, la PAB ha avviato detto controllo, procedendo - ai sensi dell’art. 5, comma 5 della l.p. n. 17/1993 (“ Sono in ogni caso disposti idonei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni .”) - ad un controllo a campione della documentazione a corredo della domanda dd. 13.10.2021 del Consorzio e quindi a controllare l’attendibilità del conto economico presentato dal medesimo per il periodo ammissibile dall’1.3.2020 – 30.6.2020.
Come spiega giustamente la difesa della PAB, l’obiettivo del controllo a campione di specifiche poste del conto economico è pertanto quello di verificare la congruità delle informazioni sulla base delle scritture contabili presentate in sede di controllo con la documentazione a corredo della domanda, a nulla rilevando quale specifica posizione del conto economico sia stata sottoposta a controllo.
Essendo emerso da detto controllo che il conto economico, quale documentazione a sostegno della domanda dd. 13.10.2021 del Consorzio, non poteva essere ritenuto attendibile, in quanto, apparentemente, gli importi ivi indicati non combaciano con quanto prodotto in sede di controllo e perché, apparentemente, gli importi indicati nel conto economico del 2020 non possono essere ricondotti, in maniera univoca e precisa, al periodo ammissibile tra il 1.3.2020 e il 30.6.2020, la PAB è stata costretta a revocare l’aiuto de quo .
6.2.3. Il primo motivo, dunque, è infondato.
7. Con il secondo motivo di impugnazione il Consorzio lamenta l’illegittimità, sotto altro profilo, del decreto di revoca n. 1843/2023, e cioè per violazione, falsa ed erronea applicazione dei criteri per l’ammissione all’agevolazione fissati dalla deliberazione G.P. n. 825/2021; eccesso di potere per difetto di motivazione e disparità di trattamento.
7.1. In particolare il Consorzio sostiene che la PAB avrebbe erroneamente interpretato la deliberazione n. 825/2021, laddove ha richiesto che il calo di fatturato avrebbe dovuto essere provato a mezzo di scritture contabili in partita doppia registrate temporalmente nel periodo ammesso. A dire del ricorrente, ciò contrasterebbe sia con i criteri indicati dalla deliberazione n. 825/2021, sia con i principi civilistici che prevedrebbero per una società cooperativa una imputazione contabile “ per competenza ”. Stante la sua natura giuridica di società cooperativa, al Consorzio dovrebbe, dunque, essere applicato il c.d. principio di competenza, in virtù del quale, contabilmente, le operazioni e gli eventi sarebbero da attribuire all’esercizio al quale si riferiscono e non a quello con riferimento al quale si concretizzano i relativi movimenti. Tali impostazioni non sarebbero, poi, contraddette dalla già citata deliberazione n. 825/2021 della Giunta Provinciale e corrisponderebbe allo stesso impianto degli aiuti.
Pertanto, il decreto di revoca n. 1843/2023, oltre ad essere illegittimo siccome adottato in violazione e falsa ed erronea applicazione dei criteri per l’ammissione all’agevolazione fissati dalla deliberazione n. 825/2021, sarebbe pure viziato da eccesso di potere per difetto di motivazione e disparità di trattamento in relazione alla circostanza che laddove la Provincia ha inteso definire specifiche modalità di rilevazione del presupposto di ammissione all’agevolazione, l’ha fatto direttamente introducendo espresse limitazioni in sede di definizione dei criteri.
7.2. Pure queste censure sono infondate.
7.2.1. L’art. 2, comma 2 dei criteri di cui all’Allegato A della deliberazione della Giunta provinciale n. 825/2021 richiede espressamente che “ il calcolo del calo di fatturato di cui al comma 1 è effettuato sulla base delle rilevazioni in partita doppia della contabilità ordinaria, che costituisce la base dei conti certificati .” Ai sensi del comma 1 di detto art. 2 “1. L’indennità è concessa agli operatori che gestiscono convitti in Alto Adige per conto della Provincia autonoma di ZA – in base a un rapporto contrattuale – e che, durante il periodo ammissibile di cui all’articolo 3, comma 1, hanno subito un calo di fatturato complessivo di almeno il 30 per cento rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019 .”.
7.2.2. Da tali disposizioni si evince chiaramente che il calcolo del calo di fatturato complessivo di almeno il 30 per cento rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019 doveva essere effettuato sulla base delle rilevazioni in partita doppia della contabilità ordinaria, che costituisce la base dei conti certificati.
Inoltre, da tali disposizioni emerge palesemente che dovevano essere considerati esclusivamente i costi/ricavi rilevati durante il periodo ammissibile dall’1.3.2020 al 30.6.2020, e quindi quelli registrati contabilmente in quel periodo (risultanti dal libro giornale).
Ne consegue che per poter conoscere l’effettiva portata delle conseguenze negative della riduzione del servizio a causa dell’emergenza epidemiologica dovuta al virus Sars-CoV-2, era, dunque, necessario registrare e rappresentare la concreta attività aziendale durante il periodo di sospensione dei servizi dall’1.3.2020 al 30.6.2020, il che non poteva che avvenire sulla base delle scritture contabili riferite all’anno 2020, confrontando i dati con quelli dell'anno precedente (i.e. 2019).
Il conto economico riferito al periodo ammissibile dall’1.3.2020 al 30.6.2020, allegato alla domanda di contributo dd. 13.10.2021, se inteso ai sensi dei criteri di cui all’art. 2 dell’Allegato A della deliberazione della Giunta provinciale n. 825/2021, dunque, non poteva non essere redatto come un elenco scalare riassuntivo dei concreti movimenti dei conti di costo/ricavo registrati durante detto periodo, anche perché solo con la effettiva registrazione questi movimenti sono considerati dalla deliberazione n. 825/2021 come (contabilmente, ed ai fini degli aiuti da concedere) esistenti ed idonei a rispecchiare l’attività aziendale nel periodo ammissibile.
7.2.3. Dal confronto dei documenti allegati alla domanda dd. 13.10.2021 (doc. 3) con quelli prodotti in sede di controllo (docc. 7 e 9 della PAB) emerge con chiarezza che il calcolo non è stato effettuato secondo le modalità e le disposizioni previste dai suddetti criteri, approvati con la deliberazione n. 825/2021, in quanto il saldo delle varie poste campionate del conto economico allegato alla domanda dd. 13.10.2021 non corrisponde agli importi di cui alla documentazione prodotta dal Consorzio in sede di controllo, non risultando i costi e i ricavi come individuati dalla documentazione prodotta in sede di controllo contabilmente registrati all’interno del periodo ammissibile dall’1.3.2020 al 30.6.2020.
Ne consegue che il Consorzio, applicando una metodologia diversa, non ha osservato la chiara prescrizione di cui all’art. 2, comma 2 dell’Allegato A della deliberazione della Giunta provinciale n. 825/2021.
7.2.4. Per quanto concerne poi la censura, secondo cui le disposizioni del Codice Civile, e i principi OIC, prevedrebbero il cd. principio della competenza, va specificato che dette disposizioni riguardano i principi contabili generali e applicati per la tenuta della contabilità in vista della redazione del bilancio annuale e dei bilanci intermedi.
La metodologia scelta dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 825/2021, invece, era diversa, in quanto era diverso anche lo scopo della registrazione: detto scopo consisteva nella necessità di rappresentare una concreta attività aziendale in uno specifico periodo interno dell’anno (periodo di riduzione del servizio a causa dell’emergenza epidemiologica dovuta al virus Sars-CoV-2).
Avendo prescritto la deliberazione della Giunta provinciale n. 825/2021 che le operazioni contabili dovevano essere registrate durante il periodo ammissibile dall’1.3.2020 al 30.6.2020 in base alle scritture della partita doppia, consegue che non poteva essere accettata in sede di controllo una documentazione dalla quale risultavano assegnati al periodo ammissibile costi e/o ricavi senza che ci fossero state le relative registrazioni contabili.
7.2.5. Per questo motivo anche la relazione prodotta in corso di causa dal Consorzio (doc. 12), preordinata, a dire dello stesso, a dettagliare analiticamente l’imputazione contabile effettuata mediante applicazione del principio di competenza in relazione alle quattro voci oggetto di controllo, non è idonea a provare l’esattezza delle registrazioni fatte nel conto economico prodotto a corredo della domanda dd. 13.10.2023. Ed invero, presupponendo detta relazione l’applicabilità al caso di specie del cd. principio di competenza, la medesima ai fini della decisione della presente causa è totalmente inconferente ed irrilevante, in quanto detto principio di competenza, giova ribadirlo, è espressamente escluso dai criteri approvati con la deliberazione n. 825/2021 della Giunta provinciale.
7.2.6. Parimenti infondata, infine, è la censura di una pretesa disparità di trattamento a causa della mancata diversificazione tra i richiedenti.
Vero è proprio il contrario. Solo attraverso l’applicazione di uno standard uniforme (rilevazioni contabili nel periodo ammissibile), infatti, era possibile garantire la parità di trattamento e la non discriminazione di alcuni i richiedenti, in quanto solo così era esclusa qualsiasi forma di discrezionalità nella determinazione del calo di fatturato.
8. In via subordinata il Consorzio lamenta l’illegittimità della deliberazione della Giunta provinciale n. 825/2021, limitatamente alla parte in cui i criteri fissati dall’atto presupposto debbano essere interpretati come suscettibili di impedire l’applicazione del principio della competenza ai fini della determinazione della perdita di fatturato, quale requisito per l’ottenimento dell’agevolazione, la violazione dell’art. 2423- bis , comma 1, n. 3, del codice civile e dei principi contabili nazionali (OIC 11), nonché eccesso di potere per irragionevolezza ed illogicità, anche in relazione alla finalità dell’agevolazione.
8.1. In particolare il Consorzio censura una falsa applicazione delle norme in materia di determinazione del risultato di esercizio (e quindi in sede di formazione del bilancio), affermando che il criterio di imputazione dei ricavi non sarebbe nella disponibilità del Consorzio ricorrente e che, quindi, il medesimo non avrebbe potuto elaborare i dati in maniera diversa. Ritiene, inoltre, che la citata deliberazione della Giunta provinciale n. 825/2021 violerebbe le norme legislative ed i principi contabili in materia di imputazione delle componenti attive a conto economico qualora interpretati nel senso di escludere l’applicabilità del c.d. principio per competenza, sostenendo infine che essa avrebbe comunque sempre dovuto calcolare il fatto preso di mira dagli aiuti seguendo le prescrizioni di redazione del conto economico in sede di redazione del bilancio annuale.
8.2. Il motivo è, oltre che inammissibile per la mancata tempestiva impugnazione del criterio di cui all’art. 2 dell’Allegato A della deliberazione della Giunta provinciale n. 825/2021, anche infondato.
8.2.1. Come già esposto sopra al punto 3, l’impugnazione della deliberazione della Giunta provinciale n. 825/2021 sul punto riguardante la erronea applicazione del metodo di calcolo del calo di fatturato così come definito nell’art. 2 dell’Allegato A della deliberazione della Giunta provinciale n. 825/2021, è tardiva.
Quindi, va applicata detta deliberazione, la quale non prevede l’applicazione del cd. principio di competenza, ma prescrive che il calo di fatturato non va calcolato con riferimento all’intero anno, ma solo al periodo ammissibile (i.e. dall’1.3.2020 – al 30.6.2020) e che detto calo di fatturato “ è effettuato sulla base delle rilevazioni in partita doppia della contabilità ordinaria, che costituisce la base dei conti certificati ”.
Pertanto tutte le deduzioni del Consorzio sull’asserita necessità di calcolare il calo di fatturato secondo il principio di competenza, sono inammissibili, oltre che infondate.
8.2.2. Il conto economico, redatto ai fini della formazione del bilancio annuale, non fa altro che prendere, per il calcolo dei ricavi e dei costi, le operazioni registrate nel libro giornale, ma nel corso dell’intero anno, per inserirle nella propria postazione. Al riguardo va ricordato che ai sensi dell’art. 2216 c.c. “ Il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni relative all’esercizio dell’impresa. ”).
Per il periodo ammissibile (i.e. dall’1.3.2020 – al 30.6.2020) ciò significa anche, che il conto economico redatto per tale incombente, doveva limitarsi, per la rilevazione dei costi/ricavi, a quanto concretamente registrato come costi/ricavi in quell’arco temporale nel libro giornale.
Al riguardo va precisato che i libri/documenti contabili sono quelli previsti dalla legge e non quelli come risultano a seguito di assegnazioni di importi a determinati periodo dell’anno effettuate a libera discrezionalità del Consorzio.
Non era compito del Consorzio richiedente l’aiuto elaborare un conto economico su tutto l’anno 2020, idoneo ai fini del bilancio annuale, ma solo rappresentare il concreto andamento di ricavi e costi in un periodo limitato (i.e. dall’1.3.2020 – al 30.6.2020).
A nulla rilevano pertanto “ assegnazioni ”, che per le regole generali della contabilità si riferiscono all’intero anno (o anche solo a parti di esso), e che il Consorzio arbitrariamente ed unilateralmente frammenta in singole parti per attribuirli, senza base giuridica alcuna, a determinati parti dell’anno.
8.2.3. Il terzo motivo, dunque, è inammissibile per la mancata tempestiva impugnazione dell’art. 2 dell’Allegato A della deliberazione della Giunta provinciale n. 825/2021 ed anche infondato.
9. Da quanto precede, il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di ZA definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta e con esso tutte le domande proposte.
Dichiara la mancanza di legittimazione passiva del Dipartimento Cultura tedesca, Diritto Allo Studio, Commercio e Servizi, Artigianato, Industria, Lavoro, Integrazione - Ripartizione Diritto Allo Studio, Ufficio Assistenza scolastica.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore della Provincia Autonoma di ZA, liquidate in complessivi Euro 3.000,00 (tremila/00), oltre IVA, CPA ed altri accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in ZA nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Lorenza Pantozzi Lerjefors, Presidente
Margit Falk Ebner, Consigliere, Estensore
Edith Engl, Consigliere
Andrea Sacchetti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Margit Falk Ebner | Lorenza Pantozzi Lerjefors |
IL SEGRETARIO