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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 21/12/2025, n. 1657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1657 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari / sezione 1a civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1. dott. Maria Mitola - Presidente
2. dott. Michele Prencipe - Consigliere relatore
3. dott. Emma Manzionna - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto nel Registro Generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024 sotto il numero d'ordine 693, avente per oggetto appello avverso la sentenza n. 4922/2023, pubblicata in data 29/11/2023, del
Tribunale di Bari in composizione monocratica , reiettiva di opposizione ad ordinanza-ingiunzione di pagamento proposta ai sensi degli artt. 22 della L. n.
689/1981, 1 comma 1° lett. b), 2 e 6 del D. Lgs. n. 150/2011,
TRA
titolare dell'omonima impresa individuale Dreaming Parte_1
Day corrente in Bitonto alla via Borgo San Francesco Controparte_1
n. 30, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente , dagli avv.t i Mauro
IC FU (p.e.c. e LA Email_1
RT (p.e.c. fortunato. in virtù di Email_2 mandato rilasciato con atto separato da considerarsi, come per legge, apposto in calce al ricorso in appello ed allo stesso congiunto, elettivamente domiciliata – ex art. 16 sexies del D.L. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, nella L. n.
221/2012, e successive modifiche ed integrazioni – presso il domicilio digitale costituito dai suddetti indirizzi di posta elettronica certificata,
– appellante –
E
Controparte_2
(già
[...] Controparte_3
, in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso
[...]
Proc. n. 693/2024 R.G.A.C.C. M.P. CORTE D I A PP ELLO D I BARI / SE Z I O N E 1A C I V I L E
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dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di presso i cui uffici , siti in CP_3 CP_3 alla via Melo n. 97, è domiciliato ex lege,
– appellato –
All'udienza collegiale del giorno 18/11/2025, sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la
Corte di appello di Bari pronunciava e pubblicava sentenza mediante deposito del dispositivo.
I. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I.A. Con sentenza n. 4922/2023, pubblicata in data 29/11/2023 e rettificata con ordinanza n. cronol. 2886/2024 in data 14/02/20241, il Tribunale di Bari in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione ex artt. 22 della L. n. 689/1981, 1 comma 1° lett. b), 2 e 6 del D. Lgs. n. 150/2011 , proposta da avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 450 in Parte_1 data 17/06/2016 del Controparte_4
[con tale sentenza, la
[...] [...]
(ora Controparte_5 Controparte_2
del aveva
[...] Controparte_2 ingiunto a titolare dell'omonima impresa individuale Parte_1 rrente in Bitonto alla via Borgo San Controparte_6
Francesco n. 30, il pagamento della somma di €. 79.717,002, oltre ad €. 15,95 per spese, 1 con detta ordinanza, il G.U. del Tribunale di Bari dispose la correzione della propria sentenza n. 4922/2023, nel senso che laddove si leggeva “L'opposizione è fondata e va accolta per quanto di seguito” (pag. 4, rigo 15) doveva invece leggersi “L'opposizione non è fondata e va rigettata per quanto di seguito” e laddove si leggeva
“ Sede Controparte_7 Territoriale già in persona del proprio Direttore pro CP_3 Controparte_3 tempore” (pag. 8) doveva invece leggersi “ Controparte_8
, già in persona del
[...] Controparte_3 proprio Direttore pro tempore”. 2 la sanzione irrogata era così ripartita: €. 76.050,00 ex art. 3 comma 3° della L. n. 73/2002, come sostituito dall'art. 4 comma 1° della L. n. 183/2010, per avere la impiegato la lavoratrice subordinata Parte_1 [...] dal giorno 06/06/2011 al giorno 10/01/2013, per complessive 487 giornate lavorative, svolte CP_9 senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (sanzione stabilita dall'art. 3 comma 3° della L. n. 73/2002, come sostituito dall'art. 4 comma 1° della L. n. 183/2010); €. 500,00 ex art. 4-bis comma 2° periodo primo del D.Lgs. n. 181/2000 [articolo inserito dall'art. 6 del D.Lgs. n. 297/2002; comma modificato prima dall'art. 19 comma 2° del D.Lgs. n. 276/2003, poi dall'art. 40 comma 2° del D.L. n. 112/2008 (convertito, con modificazioni, in L. n. 133/2008), infine dall'art. 5 comma 3° lett. a) e b) della L. n. 183/2010], per non avere la consegnato alla lavoratrice, all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro Parte_1 (06/06/2011), prima dell'inizio dell'attività lavorativa, copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'art. 9-bis comma 2° del D.L. n. 510/1996, convertito con modificazioni dalla L. n. 608/1996, oppure, al fine dell'assolvimento dell'obbligo, per non avere consegnato copia del contratto individuale di lavoro contenente anche tutte le informazioni previste dal D.Lgs. n. 152/1997 (sanzione stabilita dall'art. 19 comma 2°
CP_ Proc. n. 693/2024 R.G.A.C.C. CORTE D I A PP ELLO D I BARI / SE Z I O N E 1A C I V I L E
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per violazioni della normativa lavoristica correlate ad un rapporto di lavoro subordinato non regolarizzato (c.d. “lavoro nero”) intercorso con dal giorno Controparte_9
06/06/2011 al giorno 10/01/2013 per un totale di 487 giornate lavorative , giusta rapporto degli ispettori del lavoro pervenuto in data 14/07/2014, registrato al n. 22800, basato sugli accertamenti cominciati con il primo accesso ispettivo effettuato in data
11/07/2013 e conclusi in data 05/05/2014], ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvedeva: 1) rigettava l'opposizione e, per l'effetto, confermava integralmente l'ordinanza-ingiunzione impugnata;
2) nulla per le spese.
A sostegno della decisione il G.U., dopo avere ricostruito la vicenda3, osservava del D.Lgs. n. 276/2003); €. 167,00 ex art. 21 comma 1° della L. n. 264/1949, come modificato dall'art. 6 del D.Lgs. n. 297/2002, per non avere la comunicato la cessazione del rapporto di lavoro della Parte_1 predetta dipendente, licenziata il 10/01/2013, entro i 5 giorni successivi, al competente Centro per l'Impiego (sanzione stabilita dall'art. 19 comma 3° del D.Lgs. n. 276/2003); €. 3.000,00 ex art. 39 commi 1° e 2° del D.L. n. 112/2008, convertito in L. n. 133/2008, per avere la omesso di registrare i dati relativi alla Parte_1 predetta lavoratrice e alla prestazione lavorativa nel libro unico del lavoro per il periodo giugno 2011/gennaio 2013, per un totale di 20 mensilità (sanzione prevista dall'art. 39 comma 7° del D.L. n. 112/2008, convertito in L. n. 133/2008). 3 pagg.
1-4 della sentenza n. 4922/2023: «Con ricorso in opposizione ad ordinanza-ingiunzione della
[...] n. 450 del 17.6.2016, , in qualità di titolare del Centro Controparte_3 Parte_1 Estetico Dreaming Day, ha adito il Tribunale di Bari per ottenere l'annullamento e la revoca della succitata ordinanza ingiunzione ovvero, in via meramente subordinata, la riduzione dell'importo in relazione alle giornate accertate giudizialmente di effettivo lavoro, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della stessa, per essere le contestazioni sollevate infondate e la sanzione irrogata illegittima;
con condanna alle spese di causa da distrarsi in favore del difensore anticipatario. L'odierna opponente ha esposto che: - in data 11.07.2013 era stato effettuato un accesso ispettivo da parte di funzionario della D.T.L. all'interno del suo Centro Estetico Dreaming Day a seguito di una segnalazione pervenuta al Servizio Ispezione Lavoro della da parte di Controparte_3 CP_9
la quale aveva denunciato la mancata regolarizzazione del rapporto di lavoro intrattenuto con la
[...] ricorrente dal 31 maggio 2011 sino al 15 gennaio 2013; - a seguito di detto accesso era stato redatto verbale d'ispezione n. 102, in cui si dava atto degli accertamenti effettuati e delle dichiarazioni rese dalla responsabile;
- veniva successivamente redatto verbale unico di accertamento del 6 maggio 2014, Parte_1 trasmesso con nota prot. n. 34890 del 9 maggio 2014, contenente le contestazioni relative alle violazioni riscontrate per la mancata regolarizzazione della posizione lavorativa della sig.ra . CP_9 Più precisamente, veniva contestato all'odierna opponente: a) la violazione dell'art. 3 co. 3 L. n. 73/2002 (cd. maxi-sanzione per lavoro nero) per aver impiegato la sig.ra dal 6.6.2011 al 10.1.2013 per Controparte_9 un totale di 487 giornate lavorative, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro;
b) la violazione dell'art. 4 bis co. 2 d.lgs. n. 181/2000 per non aver consegnato copia del contratto al momento dell'assunzione; c) la violazione dell'art. 21 co. 1 L. n. 264/1979 per non aver comunicato entro cinque giorni al centro per l'impiego competente la cessazione del rapporto di lavoro il 10.1.2013; d) l'omessa registrazione dei dati obbligatori sul libro unico del lavoro per la sig.ra , dal lunedì al sabato, dal giugno 2011 al CP_9 gennaio 2013. In particolare la ricorrente ha rappresentato di aver contestato, con scritti difensivi del 12.6.2014, il verbale di accertamento notificatole il 06.05.2014, rilevandone in via preliminare la tardività, e deducendo nel merito l'infondatezza della contestazione, posto che non era intercorso alcun rapporto di lavoro tra il suo centro estetico e la che esercitava un'attività imprenditoriale autonoma di pasticciera e organizzatrice di CP_9 catering (come dimostrato dalle dichiarazioni testimoniali depositate), e si recava al centro estetico soltanto per pubblicizzare le sue creazioni, offrendo occasionalmente a titolo di cortesia, di prestare qualche piccolo servigio.
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testualmente quanto segue (pagg. 4-7)4: «Il primo motivo di opposizione con cui si è lamentata l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per violazione dell'art.
14 l. n. 689/1981 ed invero per tardività della notifica del verbale di accertamento è infondato e va respinto per quanto di seguito.
Occorre rilevare che gli accertamenti ispettivi che hanno determinato l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione opposta hanno avuto inizio in data 11.07.2013 e sono terminati dopo le opportune verifiche in data 17.02.2014 (vedasi i documenti da
3 a 20 del fasc. di parte resistente).
CP_ Con l'ordinanza n. 450/2016 impugnata, la DTL di aveva tuttavia confermato l'accertamento relativo al presunto rapporto di lavoro nero della sig.ra per 487 giornate lavorative, irrogando la CP_9 CP_9 sanzione totale di € 79.717,00, di cui € 79.050,00 per il punto a) (maxi-sanzione), € 500,00 per il punto b) (mancata consegna del contratto), € 167,00 per il punto c) (mancata comunicazione al centro per l'impiego), € 3.000,00 per il punto d) (omessa registrazione sul l.u.l.). Ebbene l'opponente ha eccepito con il primo motivo l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione elevata per violazione dell'art. 14 l. n. 689/1981, per essere stato il verbale di accertamento notificato oltre il termine ragionevole di novanta giorni previsto dalla norma;
con il secondo la parzialità e incompletezza dell'accertamento del presunto lavoro nero per 487 giornate, non essendosi tenuto conto né delle dichiarazioni degli informatori depositate dall'opponente stessa né essendosi proceduto all'ascolto dell'unica dipendente del centro estetico;
ed in ultimo l'infondatezza della contestazione per non aver mai prestato la sig.ra CP_9 attività di lavoro subordinato. Instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio il contestando la ricostruzione Controparte_2 offerta dall'opponente ed in particolare rappresentando le attività svolte nel corso dell'accertamento, nonché la sequenza temporale che aveva portato all'emissione dell'ordinanza-ingiunzione opposta. Più nello specifico, l'amministrazione convenuta ha esposto che: - il procedimento amministrativo era stato avviato a seguito della denuncia presentata dalla sig.ra il 23.04.2013, giorno in cui la stessa denunciava di aver Controparte_9 lavorato come impiegata e senza formale assunzione dal 31 maggio 2011 sino al 15 gennaio 2013 presso il centro benessere di estetica Dreaming Day di;
- nel corso del procedimento erano state Parte_1 esaminate le dichiarazioni di sei testi, ascoltati dal 1.10.2013 sino al 17.2.2014, le quali unitamente alle prove documentali prodotte dalla denunciante avevano fatto ragionevolmente ritenere sussistenti a carico dell'odierna opponente le violazioni contestate con il verbale unico degli accertamenti;
- il dies a quo per il computo del termine ex art. 14 L. n. 689/1981 non andava individuato nella data del primo accesso ispettivo, bensì nell'ultimo atto della procedura di accertamento, vale a dire l'atto con il quale l'organo di vigilanza aveva acquisito la piena conoscenza dell'illecito, nel caso di specie il 17 febbraio 2014; - quanto, poi, al lamentato mancato ascolto dell'unica dipendente del centro estetico, signora , la dichiarazione della stessa Persona_1 sarebbe stata davvero poco attendibile trattandosi di soggetto legato da un rapporto di lavoro in corso con la ricorrente;
- era stato redatto verbale unico di accertamento notificato in data 06.05.2014, trasmesso con nota prot. n. 34890 del 9 maggio 2014, con ammissione del trasgressore al pagamento della sanzione in misura minima;
- decorso inutilmente detto termine, ritenuti fondati gli addebiti indirizzati alla , era stata Parte_1 emessa l'ordinanza ingiunzione prot. n. 450 del 17.06.2016. Ha quindi concluso in conformità per il rigetto del ricorso. Con ordinanza del 04.12.2016, il Tribunale ha sospeso l'esecuzione dell'ordinanza-ingiunzione, ritenendo necessario un approfondimento istruttorio alla luce delle contrastanti dichiarazioni rese dai testimoni indicati dalla denunciante agli ispettori con quelle di altri informatori della ricorrente ed invero con di quelle di altri clienti che, pur confermando la presenza all'interno del centro di avevano escluso di Controparte_9 averla vista prestare attività lavorativa in qualità di segretaria, eccezion fatta per quella promozionale della sua attività di produzione di torte e di catering. La causa, istruita con prova orale e documentale, è stata decisa all'odierna udienza.». 4 come già evidenziato, la sentenza n. 4922/2023, originariamente affetta da due errori materiali, fu corretta con ordinanza n. cronol. 2886/2024 (v. nota 1).
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La notifica del verbale unico di accertamento è avvenuta in data 6 maggio 2014 nel termine di novanta giorni dalla conclusione delle verifiche di tutti gli elementi dell'illecito contestato.
Ebbene, va data continuità al costante orientamento della giurisprudenza secondo cui il termine di cui all'art. 14 L. 689/81 decorre dall'accertamento, momento che non coincide con quello in cui viene acquisito il “fatto” nella sua materialità da parte dell'autorità, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione
(Cass. 27405/2019).
Avuto riguardo a tali principi e venendo al caso in esame, l'accertamento si è concluso il 17.02.2014, mentre il verbale è stato notificato in data 06.05.2014, CP_1 l abbia rispettato il termine di Controparte_11
90 giorni dalla conclusione dell'accertamento per la notifica della contestazione ossia del verbale unico di accertamento. Nel caso di specie l'accertamento si è fondato prevalentemente su dichiarazioni testimoniali, le quali, solo al termine dell'ultima deposizione, hanno permesso all'organo di vigilanza di vagliare e acquisire la piena conoscenza dell'illecito.
Sicché va esclusa alcuna violazione dell'art. 14 L. 689/1981.
Venendo all'esame del secondo motivo di opposizione, all'esito dell'istruttoria non sono emersi elementi sufficienti per ritenere non veritiere le dichiarazioni rese dagli informatori agli ispettori in sede di accertamento e conseguentemente errate le conclusioni da essi tratte quanto alla natura del rapporto di lavoro che legava all'odierna ricorrente. Sul punto va certamente ribadito CP_9 che i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, qua li i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (Cass.
9251/2010).
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Senonché, muovendo da tale assunto, preme rimarcare in primo luogo come
l'opponente non abbia contestato la documentazione esibita dalla denunciante agli ispettori (doc. 12 del fascicolo di parte convenuta) relativa alla corrispondenza intercorsa tra la stessa ed i fornitori del centro estetico, CP_9 da cui si desume lo svolgimento di mansioni proprie di una segretaria (come meglio specificato nella denuncia presentata ) né ancor meno chiarito la ragione per la quale fossero demandate alla la pred isposizione e l'inoltro di CP_9 ordini di materiale necessario per l'attività del ridetto centro (si veda in particolare mail del 11.04.2012).
Va peraltro dato atto che i testi escussi su richiesta dell'opponente (ad eccezione della teste ) non hanno mai lavorato presso il centro Testimone_1 estetico né sono mai stati presenti sul luogo di lavoro quotidianamente e in maniera continuativa nel corso della giornata, tanto che le loro dichiarazioni non hanno offerto elementi circostanziati da cui desumere che fossero effettivamente a conoscenza del rapporto intercorrente tra Parte_1
e la né ancor meno del numero di ore di lavoro prestate da quest'ultima. CP_9
Ad ogni buon conto essi hanno riferito di aver visto più volte la sig.ra CP_9 all'interno del centro e di aver constatato che non si limitasse a promuovere
l'attività di preparazione di torte e catering per eventi privati, avendo risposto talvolta al telefono ed accompagnato le clienti nelle cabine.
Appare ad ogni buon conto paradossale e scarsamente credibile che la promozione di altra attività imprenditoriale cui la sarebbe stata dedita CP_9
(pasticceria e catering per feste) l'avesse impegnata al punto da essere presente nel centro estetico in diversi giorni ed orari della settimana e “figura” conosciuta a diversi clienti per un arco temporale di quasi due anni.
D'altro canto le dichiarazioni rese dagli altri testimoni in uno alla documentazione sopra menzionata (mail di pagamenti di forniture e di promozione del centro estetico inviate attraverso l'indirizzo della opponente) inducono a ritenere che la fosse una lavoratrice dipendente CP_9 dell'opponente ed invero che il convenuto abbia assolto all'onere della prova della sussistenza di un rapporto di prestazione di lavoro subordinato tra il Centro
Estetico Dreaming Day e la quindi del suo stato di “assoggettamento CP_9 gerarchico”, rinvenibile dapprima nel dettato normativo fornito dall'art. 2094
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c.c. e dagli indici indicati dalla costante giurisprudenza di merito e di legittimità quali l'inserzione del lavoratore nell'organizzazione predisposta dal datore di lavoro;
la sottoposizione alle direttive tecniche, al controllo ed al potere disciplinare dell'imprenditore; l'esclusiva della dipendenza da un solo datore;
le forme e periodicità della retribuzione, generalmente a tempo e indipendente dal risultato.
Più nello specifico dalle dichiarazioni della stessa e della Controparte_9 teste si evince come la abbia prestato attività lavorativa Tes_2 CP_9 in favore del centro estetico Dreaming Day con mansioni di segretaria, gestendo
i rapporti con i clienti, coordinando il centro benessere, curando le pratiche finanziarie e la vendita dei prodotti per i trattamenti a domicilio nonché
l'acquisto di materiale;
sia stata assunta da ed abbia Parte_1 lavorato, almeno, cinque giorni la settiman a, osservando orario lavorativo giornaliero che si estendeva in diverse fasce orarie comprese tra le ore 09.00 sino alle ore 20.00 concordando una retribuzione mensile compresa tra € 500,00
e € 1000,00.
In particolare la teste sulla cui attendibilità e credibilità non v'è Tes_2 motivo di dubitare, ha affermato: “Di conoscere la sig.ra in quanto dal CP_9 novembre 2012 sino a gennaio 2013 aveva frequentato uno stage presso il centro
Dreaming Day. Che la sig.ra presso il suddetto centro svolgeva le
CP_9 mansioni di segretaria;
si occupava de rapporti con i clie nti, gestiva il centro benessere, si occupava delle pratiche legate finanziamenti, della vendita dei prodotti per i trattamenti a casa ed altro;
si occupava, altresì, di realizzare le composizioni di frutta da servire al centro benessere e che lei stessa parecchie volte aveva accompagnato la a comperare la frutta per il centro estetico;
CP_9 ricordava di aver visto pagare con assegni la lavanderia Manelli, che ritirava la biancheria da lavare e che detti assegni venivano compilati dalla sebbene
CP_9 fossero firmati dalla titolare. Di aver inizialmente ritenuto che la titolare del centro fosse la sig.ra in quanto la vera titola re non era presente e la
CP_9 referente delle stagiste era proprio la Che l'orario dello stage era dalle
CP_9
15.30 alle 18.30 dal lunedì al sabato, che in detti orari la sig.ra era CP_9 sempre presente”.
Tale testimonianza in uno a quella della teste Testimone_3
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dimostrano non solo l'intervenuta irregolare assunzione della lavoratrice in oggetto ma, anche, la natura del rapporto di lavoro instaurato - a tutti gli effetti di natura subordinata - oltre che la sua durata.
Non si appalesa di contro persuasiva e credibile la testimonianza resa da
[...]
, dipendente della ricorrente alla data di contestazione dei Testimone_1 fatti, proprio in ragione del rapporto di lavoro che la legava alla stessa
e della inverosimiglianza delle affermazioni rese quanto al motivo Parte_1 della costante presenza della presso il centro. CP_9
Sulla scorta di tale compendio probatorio, può dirsi accertato che CP_9 era effettivamente sottoposta al controllo e alle istruzioni dirette della
, poiché la natura e il modo in cui svolgeva il proprio lavoro evidenzia Parte_1 in maniera inequivoca il suo inserimento nell'organizzazione del centro estetico ossia che la lavoratrice metteva le proprie energie lavorative a disposizione del centro, sotto il controllo e le istruzioni del datore di lavoro (Cass. 12926/1999;
5464/1997; 2690/1994; e, più recentemente, Cass. 4770/2003; 5645/2009,
21738/2020).
Ne discende in ragione di quanto innanzi che l'opposizione va rigettata dovendosi condividere le conclusioni rassegnate dalla nell'ordinanza Controparte_3 impugnata.
Parimenti va rigettata la richiesta di rideterminazione della sanzione in relazione al numero di giornate effettivamente “lavorate”, essendo emerso un rapporto di lavoro subordinato continuativo per l'intero arco temporale oggetto di contestazione.
Nulla per spese, tenuto conto che l'amministrazione si è difesa con proprio funzionario.».
I.B. Con ricorso depositato in data 24/05/2024, Parte_1 proponeva appello, nei confronti del
[...]
Controparte_8
(già avverso la sentenza n.
[...] Controparte_5
4922/2023 del Tribunale di Bari in composizione monocratica , chiedendo alla
Corte di appello di Bari di voler, in accoglimento dell'impugnazione, così provvedere: “1. riformare la sentenza n. 4922/2023 resa inter partes dal Giudice monocratico del Tribunale di Bari – 3^ sezione civile, in data 29/11/2023 e
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pubblicata in pari data, non notificata e, per l'effetto, 2. in accoglimento dell'opposizione spiegata dalla SI.ra , in via preliminare Parte_1 annullare l'ordinanza-ingiunzione n. 450 del 17/6/2016, notificata il 5/7/2016, emessa dal Controparte_13 già in
[...] Controparte_3 persona del Direttore pro tempore, con ogni derivanda conseguenza;
3. in via subordinata, ridurre l'importo portato dalla richiamata ordinanza-ingiunzione, parametrandolo ai giorni e orari di effettivo lavoro ritenuti provati.”.
I.C. Con memoria di costituzione in appello depositata in data 19/09/2024,
l' Controparte_14
(già
[...] Controparte_3
, in persona del Direttore pro tempore, si costituiva in giudizio, in via
[...] preliminare eccependo l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 434
c.p.c. e nel merito deducendone l'infondatezza. Pertanto, chiedeva alla Corte di appello di Bari di voler così provvedere: 1) rigettare l'impugnazione; 2) condannare l'appellante alla rifusione delle spese del grado.
I.D. All'udienza collegiale del giorno 18/11/2025, sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la
Corte di appello di Bari pronunciava e pubblicava sentenza mediante deposito del dispositivo.
II. MOTIVI DELLA DECISIONE
II.A. L'ECC EZ IONE D I IN AMM ISSIBIL IT À DELL'PE O EX ART. 434 C.P.C.
II.A.
1. L'appellato, con la memoria di costituzione in appello, ha eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione per genericità, ai sensi dell'art. 434 c.p.c.
II.A.
2. La questione dell'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 434 c.p.c., peraltro rilevabile anche ex officio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva (o con la costituzione) della controparte5, non è fondata.
II.A.
3. L'art. 434 c.p.c. [nel testo novellato dall'art. 3 comma 31° lett. a) del
D.Lgs. n. 149/2022, applicabile alle impugnazioni proposte successivamente al
28/02/20236], relativo alle controversie disciplinate dal rito del lavoro nonché a
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quelle previste dall'art. 447 bis comma 1° c.p.c. (in materia di locazione, di comodato e di affitto), recita: «Il ricorso deve contenere le indicazioni prescritte dall'articolo 414. L'appello deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico: 1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compi uta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.» {del tutto analogamente, l'art. 342 comma 1° c.p.c. [nel testo novellato dall'art. 3 comma 26° lett. a) del D.Lg. n. 149/2022, anch'esso applicabile alle impugnazioni proposte – come nel caso in esame – successivamente al 28/02/20237] recita:
«L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte nell'articolo 163. L'appello deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico: 1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compi uta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata .»}.
II.A.
4. La Corte suprema (dal cui autorevole insegnamento, pienamente condivisibile, non vi è ragione alcuna di discostarsi) ha chiarito che “Gli artt.
342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla
l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una pa rte argomentativa che confuti e contrasti le
dopo avere previsto che «Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.» (così il comma 1°, che, in mancanza di ulteriori specificazioni, non può che riferirsi ai procedimenti 'di primo grado'), stabilisce che «Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo [artt. 323-359 c.p.c. (N.d.E.)] e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023.» (così il comma 4°, che invece fa specifico riferimento ai procedimenti di appello). Orbene, poiché l'impugnazione oggetto del presente giudizio è stata proposta successivamente al 28/02/2023, trova applicazione l'art. 342 c.p.c. nel testo novellato dal D.Lgs. n. 149/2022 [è opportuno precisare che è vero che l'art. 342 c.p.c. è stato da ultimo novellato anche dall'art. 3 comma 5° lett. h) n. 1) del D.Lgs. 31/10/2024, n. 164, ma è altrettanto vero che, essendo l'impugnazione anteriore alla data di efficacia di detto D.Lgs., l'atto di appello, tenuto conto del principio di irretroattività della legge e di quello secondo cui tempus regit actum, non può che essere regolato dalle norme vigenti anteriormente al D.Lgs. n. 164/2024]. 7 v. nota precedente.
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ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”8.
II.A.
5. I novellati art. 342 comma 1° e 434 comma 1° c.p.c., dunque, impongono alla parte appellante di individuare in modo chiaro ed inequivoco il quantum appellatum, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo Giudice, pertinenti ragioni di dissenso (consistenti, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti a questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabi le o dell'interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati errores in procedendo, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere), ma non esigono affatto lo svolgimento di un progetto alternativo di sentenza, né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenz a appellata9.
II.A.
6. Ciò posto, la Corte osserva che nell'atto di Parte_1 appello, ha esposto con sufficiente grado di chiarezza le questioni ed i punti contestati della sentenza impugnata e le doglianze ad essi relative (come meglio emergerà, del resto, da quanto sarà evidenziato nel prosieguo), sicché l'asserita violazione dell'art. 434 c.p.c. non è ravvisabile (fermo restando, ovviamente, che profilo del tutto diverso dall'ammissibilità dell'appello è quello concernente il merito, ossia la verifica della fondatezza o infondatezza delle argomentazioni formulate con l'impugnazione).
II.A.
7. L'eccezione in esame, pertanto, va disattesa.
II.B. L'PE O.
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II.B.
1. A sostegno dell'impugnazione – intesa ad ottenere, in riforma della sentenza di primo grado, l'accoglimento dell'opposizione o quantomeno una riduzione della sanzione – l'appellante ha enunciato un unico motivo (“Erroneo
e lacunoso iter argomentativo della sentenza . Malgoverno delle risultanze istruttorie.”), deducendo (in buona sintesi): che nessuna delle testimonianze aveva confermato il rapporto lavorativo esistente tra lei appellante, titolare del centro estetico Dreaming Day, e che il giudizio di primo Controparte_9 grado non aveva in alcun modo lasciato emergere le mansioni concretamente svolte dalla la quale era presente spontaneamente all'interno del centro CP_9 estetico di lei appellante al solo fine di sponsorizzare la propria attività di catering e preparazione di dolci, dunque per un proprio interesse e senza essere dipendente di lei appellante;
che il compendio probatorio raccolto, complessivamente valutato, conferma va la prospettazione dei fatti, per come storicamente accaduti, rappresentata ab origine da lei appellante, cioè che la
[...] era approdata al Centro estetico per intercessione della dott.s s a CP_9 Per_2
, che aveva chiesto a lei appellante (amica della di aiutare
[...] Persona_2 una sua conoscente (la per l'appunto), che si trovava in difficoltà e CP_9 aveva appena intrapreso un'attività di catering e preparazione di dolci vari, dandole la possibilità di 'appoggiarsi' al Centro estetico sia per usufruire della location gratuitamente sia per reperire clienti, attingendo al 'pacchetto clienti' del Centro estetico;
che la sia per gratitudine nei confronti di lei CP_9 appellante (che aveva accordato alla la possibilità di usufruire CP_9 gratuitamente dei locali del Centro , in uno ai 'servizi' connessi, quali, a titolo esemplificativo, luce, acqua e collegamento internet) sia per 'attrarre' i clienti del Centro (al fine di incrementare, sponsorizzandola, la propria attività ), profondesse atti di cortesia – quali aprire talvolta la porta, intrattenere i clienti, accompagnarli nei luoghi di trattamento estetico – era circostanza emersa dalle dichiarazioni testimoniali, per altro assolutamente credibili e verosimili, stante l'atteggiarsi della complessiva condotta tenuta dalla anche per come CP_9 riferita dai testi (tale spirito di 'cortesia' era asservito al reperimento di clienti cui proporre i servizi della propria attività ); che il Giudice di primo grado si limitò a valorizzare le dichiarazioni rese da e dalla denunciante Tes_2 [...]
mentre sarebbe stato indispensabile approfondire analiticamente CP_9
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le altre testimonianze, dalle quali emergeva l'assenza del rapporto di lavoro subordinato posto a fondamento dell'ordinanza-ingiunzione; che un'analisi più approfondita delle prove assunte, soprattutto di quelle testimoniali, avrebbe dovuto condurre all'accoglimento dell'opposizione all'ordinanza-ingiunzione emessa a seguito della denuncia per lavoro non regolarizzato o, quantomeno, alla riduzione della sanzione, da parametrarsi solo ai giorni concretamente oggetto di prova testimoniale e non all'intero periodo lavorativo oggetto di denuncia.
II.B.
2. Il motivo è destituito di fondamento , poiché, anche alla luce di una più completa e dettagliata analisi del compendio probatorio (ed in particolare delle testimonianze assunte nel corso dell'istruttoria), risulta pienamente raggiunta la prova del rapporto di lavoro subordinato (non regolarizzato) tra CP_9
e l'odierna appellante.
[...]
II.B.
2.a. Giova rammentare, per ricostruire la vicenda ed i relativi riscontri probatori, che l'ordinanza-ingiunzione n. 450 in data 17/06/2016 della
[...]
(articolazione territoriale del Controparte_3 [...]
traeva origine dall'esposto presentato Controparte_2 all' da la quale, a seguito di Controparte_2 Controparte_9 licenziamento dal centro estetico Dreaming Day, avvenuto verbalmente il
15/01/2013, aveva denunciato di aver lavorato senza formale assunzione dal
31/05/2011 al 15/01/2013 con mansioni impiegatizie , fornendo precise indicazioni sia sulle modalità di lavoro (prestato in giorni ed orari prestabiliti: nel periodo 31/05/2011-06/11/2012, dal martedì al sabato, dalle ore 9.00 alle ore
13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.30; nel periodo 07/11/2012-15/01/2013 dalle ore 15.00 alle ore 20.30) sia sulla retribuzione percepita 'in nero' (€. 1.000,00 da giugno 2011 ad ottobre 2012, salvo il mese di agosto, per il quale aveva ricevuto
€. 500,00; €. 600,00 da novembre 2012 a gennaio 2013, a seguito di un ridimensionamento della propria attività lavorativa). Le dichiarazioni della
[...]
sin da subito apparse precise e circostanziate, non erano mai state ritrattate CP_9 dalla nel corso della successiva istruttoria. CP_9
Gli ispettori del lavoro, ricevuta la denuncia (chiaramente configurante un caso di c.d. 'lavoro nero'), avevano svolto indagini per verificare se quanto dichiarato dalla corrispondesse al vero, mediante audizione di persone legate, a CP_9 qualunque titolo (quali clienti o lavoratori), all'attività del centro estetico
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Dreaming Day: erano state infatti ascoltate, tra le tante, CP_15 Per_3
, , e
[...] Testimone_4 CP_16 Tes_2 Tes_3
. Testimone_3
All'esito dell'attività ispettiva, la Direzione Territoriale del Lavoro di CP_3 rilevato che le risultanze delle indagini (compendiate nel rapporto pervenuto il
14/07/2014, registrato al n. 22800 ) dimostravano adeguatamente la sussistenza di diverse violazioni della normativa lavoristica [e segnatamente: a) violazione dell'art. 3 comma 3° della L. n. 73/2002 (cd. maxi-sanzione per lavoro nero), per aver impiegato dal giorno 06/06/2011 al giorno 10/01/2013, Controparte_9 per un totale di 487 giornate lavorative, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro;
b) violazione dell'art. 4 bis comma 2° del
D.Lgs. n. 181/2000, per non aver consegnato copia del contratto al momento dell'assunzione; c) violazione dell'art. 21 comma 1° della L. n. 264/1979, per non aver comunicato entro cinque giorni al centro per l'impiego competente la cessazione del rapporto di lavoro in data 10/01/2013; d) omessa registrazione dei dati obbligatori sul libro unico del lav oro per la da giugno 2011 a gennaio CP_9
2013], aveva emesso l'ordinanza-ingiunzione n. 450/2016, ingiungendo a il pagamento della sanzione di €. 79.717,00. Parte_1
Il Tribunale di Bari in composizione monocratica, adìto ai sensi degli artt. 22 della L.689/1981, 1 comma 1° lett. b), 2 e 6 del D.Lgs. n. 150/2011, rigettò
l'opposizione proposta dalla avverso la predetta ordinanza- Parte_1 ingiunzione (v. sopra, sub I.A.).
II.B.
2.b. Ciò premesso, la Corte ritiene che ineccepibilmente il G.U. del Tribunale di Bari rigettò l'opposizione proposta dall'odierna appellante avverso l'ordinanza-ingiunzione de qua, atteso che la sussistenza delle violazioni contestate e la giustezza della sanzione irrogata avevano trovato piena conferma nelle risultanze processuali, come può agevolmente desumersi non solo da gli elementi probatori evidenziati dal Giudice di prime cure, ma anche dal vaglio di ulteriori risultanze probatorie, le quali, quantunque non valorizzate dal Giudice di primo grado, appaiono invero univocamente confermativ e, al pari di quelle già menzionate nella decisione appellata, della correttezza di quest'ultima.
II.B.
2.b.1. Innanzitutto, appare innegabile la rilevanza probatoria delle mail prodotte, comprovanti:
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- che era nel pieno possesso dell'indirizzo mail del Controparte_9 centro estetico, dal quale scriveva liberamente;
- che la ordinava materiali per il centro estetico e ne organizzava le CP_9 attività;
- che la si relazionava con i clienti a nome del centro estetico e CP_9 firmava le mail come “ (intrattenendo, dunque, un rapporto anche CP_9 confidenziale sia con la clientela sia con i fornitori);
- che coloro i quali scrivevano all'indirizzo mail del centro estetico si rivolgevano a “ (evidentemente certi del fatto che la loro mail sarebbe CP_9 stata letta da . Controparte_9
II.B.
2.b.2. Ulteriore riscontro dell'attività impiegatizia (e non di una presenza occasionale presso il centro estetico finalizzata semplicemente alla spontanea pubblicità dei propri dolci) deriva dalle dichiarazioni di Testimone_4
, la cui testimonianza, quantunque non valorizzata dal Giudice di primo
[...] grado, appare significativa ed oggettivamente importante ai fini della decisione
(potendo da essa acquisirsi elementi di valutazione atti a rafforzare la motivazione della sentenza di primo grado ).
Difatti tale teste, all'udienza del giorno 28/10/2020, aveva dichiarato:
- “La signora prestava attività lavorativa come responsabile CP_9 del centro” (la dunque, era a tal punto inserita CP_9 nell'organizzazione del centro estetico da apparire addirittura alla clientela, in ragione della sua presenza costante all'interno della struttura, come responsabile del centro);
- “Confermo di aver visto lavorare la sig.ra dal mese di Giugno CP_9
2011 al mese di Gennaio 2012” (ciò conferma il lungo periodo temporale nel quale la denunciante era stata vista dalla cliente del centro estetico, rafforzandone la denuncia, secondo cui l'assunzione verbale era avvenuta in data 31/05/2011);
- “Confermo che la sig.ra era addetta a dare ospitalità ai clienti CP_9 del centro ed io stessa sono stata seguita dalla sig.ra durante il CP_9 percorso termale, mi rispondeva al telefono e mi fissava gli appuntamenti.
Ciò avveniva sia di mattina che nel pomeriggio .” (da ciò si evince la conferma degli orari diurni e pomeridiani sostenuti dalla nel CP_9
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predetto periodo lavorativo, nonché le tipiche mansioni impiegatizie svolte dalla stessa, quali rispondere al telefono, seguire il cliente, fissare appuntamenti);
- “Quando mi recavo presso il centro estetico la sig.ra era in
CP_9 reception, ovvero all'ingresso, e mi riceveva lei. La sig.ra non mi
CP_9 ha mai fatto vedere depliant di torte o di catering da lei curati.” (da ciò si evince che le mansioni di lavoratrice subordinata svolte dalla
CP_9 erano affini all'attività di segreteria e nulla avevano a che vedere con la sponsorizzazione dei dolci dalla stessa prodotti: circostanza, quest'ultima, che, pur essendo vera, non connotava di autonomia l'attività svolta dalla presso il centro estetico, dove invece lavorava a titolo di impiegata
CP_9 con precisi compiti legati alla clientela).
La deposizione della , come detto neppure rimarcata dal Giudice di primo Tes_4 grado, risulta indubbiamente idonea a corroborare le ragioni di rigetto dell'opposizione già enucleate.
II.B.
2.b.3. La conferma del rapporto di lavoro denunciato dalla si trae CP_9 anche dalle circostanziate dichiarazioni rese dalla teste all'udienza Tes_2 del giorno 06/10/2021, già correttamente vagliate dal Giudice di primo grado e poste a fondamento della decisione di rigetto dell'opposizione proposta dalla
. Parte_1
Difatti, tale teste, dopo avere precisato di essere stata una stagista del centro
Dreaming Day tra novembre 2012 e gennaio 2013 (arco temporale pienamente corrispondente al periodo finale del rapporto di lavoro denunciato dalla , CP_9 aveva affermato:
- che la aveva funzione di segretaria, gestiva i rapporti con la CP_9 clientela, gestiva il centro benessere, gestiva le pratiche legate ai finanziamenti ed alla vendita di prodotti del centro estetico (a piena conferma, dunque, di quanto evincibile anche dall a corrispondenza mail del centro estetico, dalla quale risultava il controllo della sulla CP_9 gestione di una parte dell'attività);
- che la compilava assegni firmati dalla titolare del centro estetico CP_9
(la teste aveva precisato di avere inizialmente ritenuto che la fosse CP_9 la titolare del centro estetico, al pari della teste Testimone_5
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di cui s'è detto precedentemente); Tes_4
- che la era anche la referente delle stagiste; CP_9
- che la era sempre presente durante gli orari dello stage, dalle CP_9
15.30 alle 18.30, dal lunedì al sabato.
Anche la testimonianza di dunque, conferma pienamente la Tes_2 contestazione elevata a carico dell'appellante, per avere la prestato CP_9 lavoro a pieno titolo impiegatizio presso il centro estetico di Parte_1
[...]
II.B.
2.b.4. Ulteriore conferma del su esposto quadro probatorio è data dalle dichiarazioni della teste , la quale, all'udienza del Testimone_3 giorno 16/11/2022, aveva riferito:
- di avere frequentato il centro estetico Dreaming Day per mezzo della
[...]
che ivi lavorava come segretaria; CP_9
- che la si occupava di fissare appuntamenti per i clienti, stabilendo CP_9 gli orari;
- che la nel caso della teste, si era occupata persino dell'incasso. CP_9
Dalle dichiarazioni della quindi, risulta delineata in modo chiaro Tes_3
l'attività lavorativa subordinata prestata da nel centro Controparte_9 estetico Dreaming Day di perfettamente in linea con le Parte_1 altre testimonianze e con gli accertamenti espletati dall'Ispettorato del Lavoro a carico della . Parte_1
II.B.
2.b.5. Nello stesso solco probatorio si pone anche la testimonianza di
[...]
(cliente del centro estetico), la quale, all'udienza del giorno 09/05/2018, CP_15 aveva dichiarato:
- di aver ricevuto risposta telefonica (nel gennaio 2012) da una voce familiare, presentatasi come (ossia ; CP_9 Controparte_9
- di aver ritrovato la stessa voce in una chiamata effettuata tre mesi dopo
(fine marzo 2013), per fissare l'appuntamento.
- di essere stata accolta, il giorno dell'appuntamento, dalla stessa ( CP_9 [...]
, che l'aveva fatta accomodare nello spogliatoio e l'aveva CP_9 affidata ad un'estetista.
È quindi innegabile, anche alla luce della testimonianza di , che la CP_15 figura della fosse di natura impiegatizia all'interno del centro estetico , CP_9
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in quanto dedita a rispondere al telefono, fissare gli appuntamenti , accogliere i clienti.
II.B.
2.b.6. Va ancora rilevato, ad abundantiam, che anche (figlia CP_16 della , escussa nel giudizio di primo grado all'udienza del giorno CP_9
18/09/2019 in qualità di teste (sotto il vincolo del giuramento ritualmente prestato), aveva confermato di aver visto personalmente la madre lavorare presso il centro estetico Dreaming Day dalla fine di maggio 2011 a gennaio 2013, negli orari lavorativi indicati dalla e aveva ricordato di essere stata spesso CP_9 presente, con la madre, all'interno del centro estetico, anche per più ore al giorno.
II.B.
2.b.7. Le predette deposizioni testimoniali, tutte convergenti ed univocamente confermative della veridicità della denuncia sporta da
[...]
e delle circostanze riferite dalla stessa, non vengono intaccate, nella CP_9 loro attendibilità intrinseca e credibilità soggettiva, dalle dichiarazioni rese dai residui testi indicati dall'appellante.
Ed invero:
(escussa come teste all'udienza del giorno 10/10/2018), dopo Persona_3 avere premesso di avere lavorato nel centro estetico della da Parte_1 metà ottobre del 2009 a metà dicembre del 2011 (periodo coincidente, per 6 mesi circa, con quello – giugno 2011/maggio 2013 – indicato da
[...]
, aveva riferito di non avere mai visto la svolgere la CP_9 CP_9 mansione di segretaria, precisando che la “ogni tanto rispondeva al CP_9 telefono e prendeva qualche appuntamento con i clienti” e che le funzioni di impiegata amministrativa nel centro estetico erano svolte da Testimone_1
L'attendibilità della deposizione della , tuttavia, appare
[...] Per_3 oggettivamente inficiata dalla circostanza, segnalata dall' Controparte_2
sin dalla comparsa di costituzione e risposta prodotta nel giudizio di
[...] primo grado, che in data 14/11/2013 la aveva dichiarato agli ispettori Per_3 circostanze ben diverse, riferendo di essere a conoscenza che la CP_9 aveva cominciato a lavorare nel centro estetico nel 2011 in qualità di segretaria e che la nelle fasce orarie 09:00/13:00 e 15:00/19:00 dei CP_9 giorni dal martedì al sabato, rispondeva al telefono, prendeva appuntamenti , si occupava di vendere prodotti di estetica ai clienti (la , dunque, nel Per_3 giudizio di primo grado aveva parzialmente ritrattato le precedenti
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dichiarazioni, senza però offrire alcuna giustificazione adeguata sul perché, in precedenza, avesse fornito dichiarazioni diverse);
ugualmente, (escussa come teste all'udienza del giorno Testimone_6
09/05/2018), pur riferendo di aver saputo, come cliente del centro estetico
(a suo dire frequentato un paio di volte a lla settimana), che CP_9 aveva avuto dalla la possibilità di effettuare promozione
[...] Parte_1 della sua nuova attività consistente nella preparazione di torte e catering per le feste private e che svolgeva le mansioni di Testimone_1 impiegata amministrativa nel centro estetico, aveva ammesso di avere visto la rispondere al telefono o aprire la porta : tali condotte della CP_9 [...]
oggettivamente, appaiono poco compatibili sia con la loro asserita CP_9
'occasionalità', sia con la riferita presenza di una persona che 'stabilmente' lavorava come impiegata nel centro estetico ( , sia Testimone_1 con la natura delle attività – promozione di torte e catering – asseritamente svolte in via esclusiva dalla nel centro estetico (con tutta evidenza, CP_9 trattavasi di attività di per sé insufficienti a giustificare plausibilmente la costante – o quantomeno la frequente – presenza della all'interno CP_9 della struttura);
per analoga ragione, di scarso rilievo appare anche la deposizione di Tes_7
(escusso all'udienza del giorno 10/10/2018), atteso che anche tale
[...] teste, pur riferendo circostanze non dissimili da quelle riferite dalla , Tes_6 aveva finito con l'ammettere che, allorquando egli si recava nel centro estetico come cliente, vi aveva incontrato aggiungendo Controparte_9 che 'poteva capitare' che la aprisse la porta ai clienti, come CP_9
'all'occorrenza' facevano egli stesso ed altri 'amici di Parte_1
);
[...]
non persuasiva risulta, poi, la testimonianza di Testimone_1
(escussa come teste all'udienza del giorno 18/09/2019), atteso che costei, oltre ad essere legata alla da un rapporto di lavoro all'epoca Parte_1 dei fatti (avendo la lavorato nel centro estetico della Tes_1
, come estetista, dal 2009 al 2015), aveva riferito circostanze Parte_1 illogiche ed inverosimili. Ad esempio, per giustificare il fatto che la CP_9 emettesse ricevute di pagamento nel centro estetico, la aveva Tes_1
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affermato che la lo faceva 'spontaneamente' e di 'sua volontà', CP_9
'senza ordini' della : ebbene, è alquanto arduo sostenere che Parte_1 una persona senza alcun rapporto lavorativo potesse, spontaneamente e per più di un anno e mezzo, emettere fatture o ricevute presso un'attività commerciale altrui, oltre ad esercitare, sempre nell'interesse altrui, anche altre mansioni (come rispondere al telefono, aprire la porta, rispondere alle mail, occuparsi della clientela, gestire i fornitori, pagare con assegni firmati dalla titolare e compilati di proprio pugno ). A ciò deve aggiungersi che la testimonianza di esaminata attentamente, risulta Testimone_1 persino confermativa di quanto denunciato dalla avendo detta teste CP_9 dichiarato, tra l'altro: di avere lavorato presso il centro estetico della come estetista, svolgendo tutte le relative mansioni, e non Parte_1 come segretaria (così smentendo quanto invece riferito dalle testi e Per_3
); che la si recava al centro estetico della per Tes_6 CP_9 Parte_1 accompagnare le stagiste, che erano di Bari-Santo Spirito, e si tratteneva nella struttura fino alla fine del turno delle stesse (tale impegno appare, francamente, poco compatibile con un semplice aiuto occasionalmente offerto dalla per mero spirito di cortesia e del tutto CP_9 spontaneamente);
parimenti non persuasiva, infine, appare anche la testimonianza di Tes_8
(madre di pure escussa all'udienza del
[...] Testimone_1 giorno 18/09/2019), la quale, pur confermando che era Controparte_9 all'interno del centro estetico e “stava vicino al computer” (ossia era posizionata davanti al computer), aveva aggiunto che la le CP_9
“mostrava al computer i suoi lavori che usava per il catering”. Invero, la circostanza che la producesse torte e/o si occupasse anche di CP_9 catering non è negata negli atti di causa e comunque non v'è motivo di dubitarne: tuttavia, dal corposo compendio probatorio, orale e documentale, delineato in precedenza (v. sopra, da II.B.
2.b.1. a II.B.
2.b.6.) emerge chiaramente che la era presente nel centro estetico non per svolgere CP_9 in via autonoma tale attività (la quale, ictu oculi, non avrebbe di per sé giustificato una così costante presenza nella struttura), bensì in virtù di un rapporto di lavoro subordinato , non regolarizzato, alle dipendenze di
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titolare del centro de quo. Senza omettere di Parte_1 considerare, peraltro, che , nel precisare che la propria Testimone_8 figlia aveva lavorato nel centro estetico della Testimone_1 Parte_1 per sei anni “in qualità di estetista”, aveva in parte qua ulteriormente smentito quanto dichiarato dalle testi e della (secondo le quali Per_3 Tes_6 le mansioni di segretaria erano svolte, all'interno della struttura della
, da , ad ulteriore conferma Parte_1 Testimone_1 dell'inattendibilità delle deposizioni di costoro (già evidenziata a proposito della testimonianza di ). Testimone_1
II.B.
3. In definitiva, dalle dichiarazioni rese dalla denunciante CP_9
dalle mail prodotte in giudizio e dalle testimonianze di
[...] Testimone_4
, e
[...] Tes_2 Testimone_3 CP_15 CP_16
(della cui credibilità soggettiva ed attendibilità oggettiva non v'è motivo
[...] di dubitare, non essendo emersi concreti elementi atti a denotarne l'inaffidabilità
o ragioni di astio delle testimoni nei confronti dell'appellante), emerge la piena prova (non inficiata dalle testimonianze , almeno in taluni passaggi apparse persino compiacenti, rese dagli 'amici' della ) del rapporto di Parte_1 lavoro subordinato 'in nero' stabilmente intercorso tra e Parte_1 da giugno 2011 a gennaio del 2013, per un ammontare di 487 Controparte_9 giornate lavorative (con conseguente sussistenza delle violazioni della normativa lavoristica contestate alla ), atteso che nel suddetto periodo di Parte_1 tempo la su indicazioni e nell'interesse della , si era CP_9 Parte_1 occupata continuativamente, nel centro estetico Dreaming Day del quale l'odierna appellante era titolare, della gestione delle mail, della clientela, del telefono, degli appuntamenti quotidiani, dei pagamenti con assegni firmati dalla titolare, dell'emissione di ricevute, il tutto secondo orari prestabiliti e verso il corrispettivo di una retribuzione predeterminata .
Le mansioni svolte dalla così come concretamente accertate, erano CP_9 senz'altro sussumibili nella nozione di rapporto di lavoro subordinato evincibile dall'art. 2094 c.c., a mente del quale «È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.»: difatti la Corte suprema (dal cui autorevole insegnamento,
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pienamente condivisibile, non v'è ragione alcuna di discostarsi ) ha chiarito che
“Ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato, quando l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni (e, in particolare, della loro natura intellettuale o professionale) e del relativo atteggiarsi del rapporto, occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari, come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale, elementi che, privi ciascuno di valore decisivo, possono essere valutati globalmente con indizi probatori della subordinazione.”10.
II.B.
4. A quanto sopra esposto consegue che correttamente il Tribunale di Bari in composizione monocratica, accertata la sussistenza delle violazioni della normativa lavoristica contestate a titolare del centro Parte_1 estetico Dreaming Day con sede in Bitonto alla via Borgo San Francesco n. 30, rigettò l'opposizione proposta dalla ai sensi degli artt. 22 e ss. Parte_1 della L. n. 689/1981, 2 e 6 del D.Lgs. n. 150/2011, confermando l'ordinanza- ingiunzione n. 450 in data 17/06/2016 emessa dalla Controparte_3
(ora
[...] Controparte_8 del Controparte_2
II.C. CONC LUS ION I.
In conclusione, l'appello va rigettato, con conseguente conferma , anche per le ragioni di fatto e di diritto esposte con la presente sentenza, della decisione impugnata.
II.D. IL REGOL AM EN T O D EL LE S PESE PROC ESSUAL I.
Le spese del presente grado di giudizio tra appellante ed appellato {liquidate, come da dispositivo, in misura pari ai valori minimi per fase di studio, fase introduttiva e fase decisionale [invero, non risultano svolte nel presente giudizio di appello attività concretamente sussumibili nell'alveo della fase istruttoria e/o di trattazione previste dall'art. 4 comma 5° lett. c) del D.M. Giustizia n. 55/201411
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e succ. modd.12, sicché nulla può essere riconosciuto a titolo di compenso per tale fase13], applicando le disposizioni dei citati D.M. Giustizia n. 55/2014 e successivi
DD.MM. modificativi [da interpretarsi alla luce dell'autorevole insegnamento della Corte Suprema14, formulato con riferimento al D.M. Giustizia n. 140/2012, ma da ritenersi pienamente valido anche dopo l'entrata in vigore del D.M.
Giustizia n. 55/2014 (nonché del D.M. Giustizia n. 37/2018 e del D.M. Giustizia
n. 147/2022), in ragione dell'identità dell'art. 28 del D.M. Giustizia n. 55/2014
(nonché dell'art. 6 del D.M. Giustizia n. 37/2018 e dell'art. 6 del D.M. Giustizia
n. 147/2022) all'art. 41 del D.M. Giustizia n. 140/2012], tenendo conto – sulla scorta del valore della controversia, ricompreso nello scaglione da €. 52.000,01 a
€. 260.000,00 – dei parametri di cui alla tabella “12. Giudizi innanzi alla Corte di Appello” allegata ai citati D.M. Giustizia n. 55/2014 e successivi DD.MM. modificativi ed escludendo, ex art. 92 comma 1° c.p.c., la ripetizion e delle spese eccessive o superflue sostenute dalla parte vittoriosa} vanno regolate in ossequio al principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
II.E. LA DIS POS IZ IONE DI CU I AL L'ART. 13 CO MMA 1° Q UA TER DEL D.P.R. N. 115/2002.
In considerazione del rigetto integrale del l'appello e dell'introduzione del presente giudizio di impugnazione dal 30° giorno successivo (v. art. 1 comma 18° della L. n. 228/2012) alla data di entrata in vigore della L. n. 228/2012 (avvenuta in data 01/01/2013, ex art. 1 comma 561° della L. n. 228/2012)15, ai sensi dell'art.
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13 comma 1° quater del D.P.R. n. 115/2002 (introdotto dall'art. 1 comma 17° della
L. n. 228/2012) deve darsi atto della sussistenza dei presupposti perché la parte appellante sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione16, precisando che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente sentenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel procedimento n. 639/2024 R.G.A.C.C., sull'appello proposto da con ricorso depositato in data Parte_1
24/05/2024, nei confronti di
[...] in Controparte_8 persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 4922/2023, pubblicata in data 29/11/2023, del Tribunale di Bari in composizione monocratica, così
titolo di contributo unificato nel caso in cui la sua impugnazione sia stata integralmente respinta o dichiarata inammissibile o improcedibile, previsto dall'art. 13 comma 1° quater del d.P.R. 30/05/2002, n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17° della legge 24/12/2012, n. 228, si applica ai procedimenti iniziati in data successiva al 30/01/2013 (art. 1 commi 18° e 561° della L. n. 228/2012), dovendosi aver riguardo, secondo i principi generali in tema di litispendenza, al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell'atto da parte del destinatario, e non a quello in cui la notifica è stata richiesta all'ufficiale giudiziario o l'atto è stato spedito a mezzo del servizio postale secondo la procedura di cui alla legge 21/01/1994, n. 53 (in termini Cass., sez. un., n. 3774/2014. In senso conforme Cass., n. 14515/2015, che dopo avere ribadito che, in materia di impugnazioni, l'obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13 comma 1°-quater del d.P.R. 30/05/2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1 comma 17° della l. 24/12/2012, n. 228, si applica ai procedimenti iniziati in data successiva al 30/01/2013, dovendosi aver riguardo al momento in cui la notifica del ricorso per cassazione si è perfezionata, con la ricezione dell'atto da parte del destinatario, ha precisato che, a tal fine, ove la notificazione sia indirizzata a due intimati, è sufficiente, ad escludere l'applicabilità del doppio contributo, che la ricezione dell'atto sia avvenuta anche per solo uno di essi, in data anteriore al 30 gennaio, posto che la notifica del ricorso ad una delle parti è condotta già sufficiente per l'instaurazione del procedimento dinanzi alla Corte). 16 v. Cass., sez. un., n. 4315/2020, che dopo avere precisato (tra l'altro) che “Il giudice dell'impugnazione deve rendere l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, quando la pronuncia adottata è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione), mentre non è tenuto a dare atto dell'insussistenza di tale presupposto quando la pronuncia non rientra in alcuna di suddette fattispecie” e che “La debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. doppio contributo) pari a quello dovuto per l'impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all'amministrazione giudiziaria”, ha statuito che “Il giudice dell'impugnazione che emetta una delle pronunce previste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, è tenuto a dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore del contributo unificato (c.d. doppio contributo) anche quando esso non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venire meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato), potendo invece esimersi dal rendere detta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”. In senso conforme Cass., ord. n. 27867/2019; Cass., n. 9660/2019; Cass., n. 26907/2018.
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provvede:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma, anche per le ragioni di fatto e di diritto esposte nella presente sentenza, la decisione impugnata;
2) condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in €. 4.995,50, tutti per compenso, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione, C.N.P.A.F. ed I.V.A. come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti perché l'appellante sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, precisando che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente sentenza, ex art. 13 comma 1° quater del D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1 comma 17° della L. n.
228/2012.
Bari, 18/11/2025.
IL CO NS IGLIER E ES TENSO RE
DO TT. MICH ELE PE
IL PRESID EN TE
DO TT. MA TO
Provved imen to redatto con la co llaborazione d el dott. , magistr ato o rdinar io Parte_2 in tirocinio.
Proc. n. 693/2024 R.G.A.C.C. M.P.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 5 in termini Cass., n. 18932/2016 (relativa al testo dell'art. 342 c.p.c. anteriore alla novella del 2012). In senso conforme Cass., n. 9244/2007; Cass., n. 10314/2004; Cass., n. 967/2004; Cass., n. 12218/2003; Cass., n. 10401/2001; Cass., n. 7849/2001; Cass., n. 3539/2000; Cass., n. 6335/1998; Cass., n. 4737/1986. 6 infatti, l'art. 35 del D.Lgs. n. 149/2022 [come sostituito dall'art. 1 comma 380° lett. a) della L. n. 197/2022], 8 in termini Cass., sez. un., n. 27199/2017. In senso conforme Cass., sez. un., ord. n. 36481/2022; Cass., ord. n. 13535/2018; Cass., n. 10916/2017; Cass., n. 18932/2016, cit.; Cass., n. 20124/2015; Cass., n. 2143/2015. In senso conforme, altresì, Cass., ord. n. 40560/2021; Cass., ord. n. 21401/2021. 9 così Cass., n. 10916/2017, cit.; Cass., ord. n. 13535/2018, cit. Nel medesimo senso, altresì, Cass., ord. n. 40560/2021, cit., secondo cui “Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, senza necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza, sicché l'appellante il quale lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare ex novo le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado”. 10 così Cass., n. 9252/2010. 11 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 02/04/2014, n. 77, ed entrato in vigore in data 03/04/2014. 12 v. D.M. Giustizia n. 37/2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26/04/2018, n. 96, ed entrato in vigore in data 27/04/2018, nonché D.M. Giustizia n. 147/2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 08/10/2022, n. 236, ed entrato in vigore in data 23/10/2022. 13 v. Cass., ord. n. 10206/2021, secondo cui “In tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione che, per quanto riguarda il giudizio di appello, può dare luogo al riconoscimento della relativa voce di tariffa unicamente qualora sia effettivamente posta in essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c. ovvero sia fissata un'udienza a tal fine o, comunque, allo scopo di svolgere altre attività istruttorie e/o di trattazione, ma non nel caso in cui alla prima udienza di trattazione sia esclusivamente e direttamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, senza il compimento di nessuna ulteriore attività, e questo anche ove siano prodotti nuovi documenti in allegato all'atto di appello ovvero, successivamente, con gli scritti conclusionali.”. Il predetto principio di diritto è stato ribadito da Cass., ord. n. 29077/2024 e, ancor più di recente, da Cass., ord. n. 7343/2025, che ha motivatamente disatteso e superato (v. § 3, pagg. 10-12, della motivazione) il diverso orientamento espresso in alcune pronunce precedenti (Cass., ord. n. 8870/2022, che aveva richiamato Cass., ord. n. 20993/2020 e Cass., ord. n. 21743/2019; Cass., ord. n. 28325/2022, che aveva richiamato Cass., n. 15182/2022) di cui questa Corte (che anteriormente applicava il principio di diritto affermato da Cass., ord. n. 10206/2021, cit.) aveva doverosamente tenuto conto. 14 v. Cass., sez. un., nn. 17405/2012 e 17406/2012. V. altresì, più di recente: Cass., ord. n. 31884/2018; Cass., n. 27233/2018 (in motivazione, §§ 12. e ss.). 15 come è noto, in tema di impugnazione, l'obbligo di versamento, per il ricorrente, di un'ulteriore importo a
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari / sezione 1a civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1. dott. Maria Mitola - Presidente
2. dott. Michele Prencipe - Consigliere relatore
3. dott. Emma Manzionna - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto nel Registro Generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024 sotto il numero d'ordine 693, avente per oggetto appello avverso la sentenza n. 4922/2023, pubblicata in data 29/11/2023, del
Tribunale di Bari in composizione monocratica , reiettiva di opposizione ad ordinanza-ingiunzione di pagamento proposta ai sensi degli artt. 22 della L. n.
689/1981, 1 comma 1° lett. b), 2 e 6 del D. Lgs. n. 150/2011,
TRA
titolare dell'omonima impresa individuale Dreaming Parte_1
Day corrente in Bitonto alla via Borgo San Francesco Controparte_1
n. 30, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente , dagli avv.t i Mauro
IC FU (p.e.c. e LA Email_1
RT (p.e.c. fortunato. in virtù di Email_2 mandato rilasciato con atto separato da considerarsi, come per legge, apposto in calce al ricorso in appello ed allo stesso congiunto, elettivamente domiciliata – ex art. 16 sexies del D.L. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, nella L. n.
221/2012, e successive modifiche ed integrazioni – presso il domicilio digitale costituito dai suddetti indirizzi di posta elettronica certificata,
– appellante –
E
Controparte_2
(già
[...] Controparte_3
, in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso
[...]
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dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di presso i cui uffici , siti in CP_3 CP_3 alla via Melo n. 97, è domiciliato ex lege,
– appellato –
All'udienza collegiale del giorno 18/11/2025, sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la
Corte di appello di Bari pronunciava e pubblicava sentenza mediante deposito del dispositivo.
I. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I.A. Con sentenza n. 4922/2023, pubblicata in data 29/11/2023 e rettificata con ordinanza n. cronol. 2886/2024 in data 14/02/20241, il Tribunale di Bari in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione ex artt. 22 della L. n. 689/1981, 1 comma 1° lett. b), 2 e 6 del D. Lgs. n. 150/2011 , proposta da avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 450 in Parte_1 data 17/06/2016 del Controparte_4
[con tale sentenza, la
[...] [...]
(ora Controparte_5 Controparte_2
del aveva
[...] Controparte_2 ingiunto a titolare dell'omonima impresa individuale Parte_1 rrente in Bitonto alla via Borgo San Controparte_6
Francesco n. 30, il pagamento della somma di €. 79.717,002, oltre ad €. 15,95 per spese, 1 con detta ordinanza, il G.U. del Tribunale di Bari dispose la correzione della propria sentenza n. 4922/2023, nel senso che laddove si leggeva “L'opposizione è fondata e va accolta per quanto di seguito” (pag. 4, rigo 15) doveva invece leggersi “L'opposizione non è fondata e va rigettata per quanto di seguito” e laddove si leggeva
“ Sede Controparte_7 Territoriale già in persona del proprio Direttore pro CP_3 Controparte_3 tempore” (pag. 8) doveva invece leggersi “ Controparte_8
, già in persona del
[...] Controparte_3 proprio Direttore pro tempore”. 2 la sanzione irrogata era così ripartita: €. 76.050,00 ex art. 3 comma 3° della L. n. 73/2002, come sostituito dall'art. 4 comma 1° della L. n. 183/2010, per avere la impiegato la lavoratrice subordinata Parte_1 [...] dal giorno 06/06/2011 al giorno 10/01/2013, per complessive 487 giornate lavorative, svolte CP_9 senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (sanzione stabilita dall'art. 3 comma 3° della L. n. 73/2002, come sostituito dall'art. 4 comma 1° della L. n. 183/2010); €. 500,00 ex art. 4-bis comma 2° periodo primo del D.Lgs. n. 181/2000 [articolo inserito dall'art. 6 del D.Lgs. n. 297/2002; comma modificato prima dall'art. 19 comma 2° del D.Lgs. n. 276/2003, poi dall'art. 40 comma 2° del D.L. n. 112/2008 (convertito, con modificazioni, in L. n. 133/2008), infine dall'art. 5 comma 3° lett. a) e b) della L. n. 183/2010], per non avere la consegnato alla lavoratrice, all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro Parte_1 (06/06/2011), prima dell'inizio dell'attività lavorativa, copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'art. 9-bis comma 2° del D.L. n. 510/1996, convertito con modificazioni dalla L. n. 608/1996, oppure, al fine dell'assolvimento dell'obbligo, per non avere consegnato copia del contratto individuale di lavoro contenente anche tutte le informazioni previste dal D.Lgs. n. 152/1997 (sanzione stabilita dall'art. 19 comma 2°
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per violazioni della normativa lavoristica correlate ad un rapporto di lavoro subordinato non regolarizzato (c.d. “lavoro nero”) intercorso con dal giorno Controparte_9
06/06/2011 al giorno 10/01/2013 per un totale di 487 giornate lavorative , giusta rapporto degli ispettori del lavoro pervenuto in data 14/07/2014, registrato al n. 22800, basato sugli accertamenti cominciati con il primo accesso ispettivo effettuato in data
11/07/2013 e conclusi in data 05/05/2014], ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvedeva: 1) rigettava l'opposizione e, per l'effetto, confermava integralmente l'ordinanza-ingiunzione impugnata;
2) nulla per le spese.
A sostegno della decisione il G.U., dopo avere ricostruito la vicenda3, osservava del D.Lgs. n. 276/2003); €. 167,00 ex art. 21 comma 1° della L. n. 264/1949, come modificato dall'art. 6 del D.Lgs. n. 297/2002, per non avere la comunicato la cessazione del rapporto di lavoro della Parte_1 predetta dipendente, licenziata il 10/01/2013, entro i 5 giorni successivi, al competente Centro per l'Impiego (sanzione stabilita dall'art. 19 comma 3° del D.Lgs. n. 276/2003); €. 3.000,00 ex art. 39 commi 1° e 2° del D.L. n. 112/2008, convertito in L. n. 133/2008, per avere la omesso di registrare i dati relativi alla Parte_1 predetta lavoratrice e alla prestazione lavorativa nel libro unico del lavoro per il periodo giugno 2011/gennaio 2013, per un totale di 20 mensilità (sanzione prevista dall'art. 39 comma 7° del D.L. n. 112/2008, convertito in L. n. 133/2008). 3 pagg.
1-4 della sentenza n. 4922/2023: «Con ricorso in opposizione ad ordinanza-ingiunzione della
[...] n. 450 del 17.6.2016, , in qualità di titolare del Centro Controparte_3 Parte_1 Estetico Dreaming Day, ha adito il Tribunale di Bari per ottenere l'annullamento e la revoca della succitata ordinanza ingiunzione ovvero, in via meramente subordinata, la riduzione dell'importo in relazione alle giornate accertate giudizialmente di effettivo lavoro, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della stessa, per essere le contestazioni sollevate infondate e la sanzione irrogata illegittima;
con condanna alle spese di causa da distrarsi in favore del difensore anticipatario. L'odierna opponente ha esposto che: - in data 11.07.2013 era stato effettuato un accesso ispettivo da parte di funzionario della D.T.L. all'interno del suo Centro Estetico Dreaming Day a seguito di una segnalazione pervenuta al Servizio Ispezione Lavoro della da parte di Controparte_3 CP_9
la quale aveva denunciato la mancata regolarizzazione del rapporto di lavoro intrattenuto con la
[...] ricorrente dal 31 maggio 2011 sino al 15 gennaio 2013; - a seguito di detto accesso era stato redatto verbale d'ispezione n. 102, in cui si dava atto degli accertamenti effettuati e delle dichiarazioni rese dalla responsabile;
- veniva successivamente redatto verbale unico di accertamento del 6 maggio 2014, Parte_1 trasmesso con nota prot. n. 34890 del 9 maggio 2014, contenente le contestazioni relative alle violazioni riscontrate per la mancata regolarizzazione della posizione lavorativa della sig.ra . CP_9 Più precisamente, veniva contestato all'odierna opponente: a) la violazione dell'art. 3 co. 3 L. n. 73/2002 (cd. maxi-sanzione per lavoro nero) per aver impiegato la sig.ra dal 6.6.2011 al 10.1.2013 per Controparte_9 un totale di 487 giornate lavorative, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro;
b) la violazione dell'art. 4 bis co. 2 d.lgs. n. 181/2000 per non aver consegnato copia del contratto al momento dell'assunzione; c) la violazione dell'art. 21 co. 1 L. n. 264/1979 per non aver comunicato entro cinque giorni al centro per l'impiego competente la cessazione del rapporto di lavoro il 10.1.2013; d) l'omessa registrazione dei dati obbligatori sul libro unico del lavoro per la sig.ra , dal lunedì al sabato, dal giugno 2011 al CP_9 gennaio 2013. In particolare la ricorrente ha rappresentato di aver contestato, con scritti difensivi del 12.6.2014, il verbale di accertamento notificatole il 06.05.2014, rilevandone in via preliminare la tardività, e deducendo nel merito l'infondatezza della contestazione, posto che non era intercorso alcun rapporto di lavoro tra il suo centro estetico e la che esercitava un'attività imprenditoriale autonoma di pasticciera e organizzatrice di CP_9 catering (come dimostrato dalle dichiarazioni testimoniali depositate), e si recava al centro estetico soltanto per pubblicizzare le sue creazioni, offrendo occasionalmente a titolo di cortesia, di prestare qualche piccolo servigio.
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testualmente quanto segue (pagg. 4-7)4: «Il primo motivo di opposizione con cui si è lamentata l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per violazione dell'art.
14 l. n. 689/1981 ed invero per tardività della notifica del verbale di accertamento è infondato e va respinto per quanto di seguito.
Occorre rilevare che gli accertamenti ispettivi che hanno determinato l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione opposta hanno avuto inizio in data 11.07.2013 e sono terminati dopo le opportune verifiche in data 17.02.2014 (vedasi i documenti da
3 a 20 del fasc. di parte resistente).
CP_ Con l'ordinanza n. 450/2016 impugnata, la DTL di aveva tuttavia confermato l'accertamento relativo al presunto rapporto di lavoro nero della sig.ra per 487 giornate lavorative, irrogando la CP_9 CP_9 sanzione totale di € 79.717,00, di cui € 79.050,00 per il punto a) (maxi-sanzione), € 500,00 per il punto b) (mancata consegna del contratto), € 167,00 per il punto c) (mancata comunicazione al centro per l'impiego), € 3.000,00 per il punto d) (omessa registrazione sul l.u.l.). Ebbene l'opponente ha eccepito con il primo motivo l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione elevata per violazione dell'art. 14 l. n. 689/1981, per essere stato il verbale di accertamento notificato oltre il termine ragionevole di novanta giorni previsto dalla norma;
con il secondo la parzialità e incompletezza dell'accertamento del presunto lavoro nero per 487 giornate, non essendosi tenuto conto né delle dichiarazioni degli informatori depositate dall'opponente stessa né essendosi proceduto all'ascolto dell'unica dipendente del centro estetico;
ed in ultimo l'infondatezza della contestazione per non aver mai prestato la sig.ra CP_9 attività di lavoro subordinato. Instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio il contestando la ricostruzione Controparte_2 offerta dall'opponente ed in particolare rappresentando le attività svolte nel corso dell'accertamento, nonché la sequenza temporale che aveva portato all'emissione dell'ordinanza-ingiunzione opposta. Più nello specifico, l'amministrazione convenuta ha esposto che: - il procedimento amministrativo era stato avviato a seguito della denuncia presentata dalla sig.ra il 23.04.2013, giorno in cui la stessa denunciava di aver Controparte_9 lavorato come impiegata e senza formale assunzione dal 31 maggio 2011 sino al 15 gennaio 2013 presso il centro benessere di estetica Dreaming Day di;
- nel corso del procedimento erano state Parte_1 esaminate le dichiarazioni di sei testi, ascoltati dal 1.10.2013 sino al 17.2.2014, le quali unitamente alle prove documentali prodotte dalla denunciante avevano fatto ragionevolmente ritenere sussistenti a carico dell'odierna opponente le violazioni contestate con il verbale unico degli accertamenti;
- il dies a quo per il computo del termine ex art. 14 L. n. 689/1981 non andava individuato nella data del primo accesso ispettivo, bensì nell'ultimo atto della procedura di accertamento, vale a dire l'atto con il quale l'organo di vigilanza aveva acquisito la piena conoscenza dell'illecito, nel caso di specie il 17 febbraio 2014; - quanto, poi, al lamentato mancato ascolto dell'unica dipendente del centro estetico, signora , la dichiarazione della stessa Persona_1 sarebbe stata davvero poco attendibile trattandosi di soggetto legato da un rapporto di lavoro in corso con la ricorrente;
- era stato redatto verbale unico di accertamento notificato in data 06.05.2014, trasmesso con nota prot. n. 34890 del 9 maggio 2014, con ammissione del trasgressore al pagamento della sanzione in misura minima;
- decorso inutilmente detto termine, ritenuti fondati gli addebiti indirizzati alla , era stata Parte_1 emessa l'ordinanza ingiunzione prot. n. 450 del 17.06.2016. Ha quindi concluso in conformità per il rigetto del ricorso. Con ordinanza del 04.12.2016, il Tribunale ha sospeso l'esecuzione dell'ordinanza-ingiunzione, ritenendo necessario un approfondimento istruttorio alla luce delle contrastanti dichiarazioni rese dai testimoni indicati dalla denunciante agli ispettori con quelle di altri informatori della ricorrente ed invero con di quelle di altri clienti che, pur confermando la presenza all'interno del centro di avevano escluso di Controparte_9 averla vista prestare attività lavorativa in qualità di segretaria, eccezion fatta per quella promozionale della sua attività di produzione di torte e di catering. La causa, istruita con prova orale e documentale, è stata decisa all'odierna udienza.». 4 come già evidenziato, la sentenza n. 4922/2023, originariamente affetta da due errori materiali, fu corretta con ordinanza n. cronol. 2886/2024 (v. nota 1).
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La notifica del verbale unico di accertamento è avvenuta in data 6 maggio 2014 nel termine di novanta giorni dalla conclusione delle verifiche di tutti gli elementi dell'illecito contestato.
Ebbene, va data continuità al costante orientamento della giurisprudenza secondo cui il termine di cui all'art. 14 L. 689/81 decorre dall'accertamento, momento che non coincide con quello in cui viene acquisito il “fatto” nella sua materialità da parte dell'autorità, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione
(Cass. 27405/2019).
Avuto riguardo a tali principi e venendo al caso in esame, l'accertamento si è concluso il 17.02.2014, mentre il verbale è stato notificato in data 06.05.2014, CP_1 l abbia rispettato il termine di Controparte_11
90 giorni dalla conclusione dell'accertamento per la notifica della contestazione ossia del verbale unico di accertamento. Nel caso di specie l'accertamento si è fondato prevalentemente su dichiarazioni testimoniali, le quali, solo al termine dell'ultima deposizione, hanno permesso all'organo di vigilanza di vagliare e acquisire la piena conoscenza dell'illecito.
Sicché va esclusa alcuna violazione dell'art. 14 L. 689/1981.
Venendo all'esame del secondo motivo di opposizione, all'esito dell'istruttoria non sono emersi elementi sufficienti per ritenere non veritiere le dichiarazioni rese dagli informatori agli ispettori in sede di accertamento e conseguentemente errate le conclusioni da essi tratte quanto alla natura del rapporto di lavoro che legava all'odierna ricorrente. Sul punto va certamente ribadito CP_9 che i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, qua li i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (Cass.
9251/2010).
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Senonché, muovendo da tale assunto, preme rimarcare in primo luogo come
l'opponente non abbia contestato la documentazione esibita dalla denunciante agli ispettori (doc. 12 del fascicolo di parte convenuta) relativa alla corrispondenza intercorsa tra la stessa ed i fornitori del centro estetico, CP_9 da cui si desume lo svolgimento di mansioni proprie di una segretaria (come meglio specificato nella denuncia presentata ) né ancor meno chiarito la ragione per la quale fossero demandate alla la pred isposizione e l'inoltro di CP_9 ordini di materiale necessario per l'attività del ridetto centro (si veda in particolare mail del 11.04.2012).
Va peraltro dato atto che i testi escussi su richiesta dell'opponente (ad eccezione della teste ) non hanno mai lavorato presso il centro Testimone_1 estetico né sono mai stati presenti sul luogo di lavoro quotidianamente e in maniera continuativa nel corso della giornata, tanto che le loro dichiarazioni non hanno offerto elementi circostanziati da cui desumere che fossero effettivamente a conoscenza del rapporto intercorrente tra Parte_1
e la né ancor meno del numero di ore di lavoro prestate da quest'ultima. CP_9
Ad ogni buon conto essi hanno riferito di aver visto più volte la sig.ra CP_9 all'interno del centro e di aver constatato che non si limitasse a promuovere
l'attività di preparazione di torte e catering per eventi privati, avendo risposto talvolta al telefono ed accompagnato le clienti nelle cabine.
Appare ad ogni buon conto paradossale e scarsamente credibile che la promozione di altra attività imprenditoriale cui la sarebbe stata dedita CP_9
(pasticceria e catering per feste) l'avesse impegnata al punto da essere presente nel centro estetico in diversi giorni ed orari della settimana e “figura” conosciuta a diversi clienti per un arco temporale di quasi due anni.
D'altro canto le dichiarazioni rese dagli altri testimoni in uno alla documentazione sopra menzionata (mail di pagamenti di forniture e di promozione del centro estetico inviate attraverso l'indirizzo della opponente) inducono a ritenere che la fosse una lavoratrice dipendente CP_9 dell'opponente ed invero che il convenuto abbia assolto all'onere della prova della sussistenza di un rapporto di prestazione di lavoro subordinato tra il Centro
Estetico Dreaming Day e la quindi del suo stato di “assoggettamento CP_9 gerarchico”, rinvenibile dapprima nel dettato normativo fornito dall'art. 2094
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c.c. e dagli indici indicati dalla costante giurisprudenza di merito e di legittimità quali l'inserzione del lavoratore nell'organizzazione predisposta dal datore di lavoro;
la sottoposizione alle direttive tecniche, al controllo ed al potere disciplinare dell'imprenditore; l'esclusiva della dipendenza da un solo datore;
le forme e periodicità della retribuzione, generalmente a tempo e indipendente dal risultato.
Più nello specifico dalle dichiarazioni della stessa e della Controparte_9 teste si evince come la abbia prestato attività lavorativa Tes_2 CP_9 in favore del centro estetico Dreaming Day con mansioni di segretaria, gestendo
i rapporti con i clienti, coordinando il centro benessere, curando le pratiche finanziarie e la vendita dei prodotti per i trattamenti a domicilio nonché
l'acquisto di materiale;
sia stata assunta da ed abbia Parte_1 lavorato, almeno, cinque giorni la settiman a, osservando orario lavorativo giornaliero che si estendeva in diverse fasce orarie comprese tra le ore 09.00 sino alle ore 20.00 concordando una retribuzione mensile compresa tra € 500,00
e € 1000,00.
In particolare la teste sulla cui attendibilità e credibilità non v'è Tes_2 motivo di dubitare, ha affermato: “Di conoscere la sig.ra in quanto dal CP_9 novembre 2012 sino a gennaio 2013 aveva frequentato uno stage presso il centro
Dreaming Day. Che la sig.ra presso il suddetto centro svolgeva le
CP_9 mansioni di segretaria;
si occupava de rapporti con i clie nti, gestiva il centro benessere, si occupava delle pratiche legate finanziamenti, della vendita dei prodotti per i trattamenti a casa ed altro;
si occupava, altresì, di realizzare le composizioni di frutta da servire al centro benessere e che lei stessa parecchie volte aveva accompagnato la a comperare la frutta per il centro estetico;
CP_9 ricordava di aver visto pagare con assegni la lavanderia Manelli, che ritirava la biancheria da lavare e che detti assegni venivano compilati dalla sebbene
CP_9 fossero firmati dalla titolare. Di aver inizialmente ritenuto che la titolare del centro fosse la sig.ra in quanto la vera titola re non era presente e la
CP_9 referente delle stagiste era proprio la Che l'orario dello stage era dalle
CP_9
15.30 alle 18.30 dal lunedì al sabato, che in detti orari la sig.ra era CP_9 sempre presente”.
Tale testimonianza in uno a quella della teste Testimone_3
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dimostrano non solo l'intervenuta irregolare assunzione della lavoratrice in oggetto ma, anche, la natura del rapporto di lavoro instaurato - a tutti gli effetti di natura subordinata - oltre che la sua durata.
Non si appalesa di contro persuasiva e credibile la testimonianza resa da
[...]
, dipendente della ricorrente alla data di contestazione dei Testimone_1 fatti, proprio in ragione del rapporto di lavoro che la legava alla stessa
e della inverosimiglianza delle affermazioni rese quanto al motivo Parte_1 della costante presenza della presso il centro. CP_9
Sulla scorta di tale compendio probatorio, può dirsi accertato che CP_9 era effettivamente sottoposta al controllo e alle istruzioni dirette della
, poiché la natura e il modo in cui svolgeva il proprio lavoro evidenzia Parte_1 in maniera inequivoca il suo inserimento nell'organizzazione del centro estetico ossia che la lavoratrice metteva le proprie energie lavorative a disposizione del centro, sotto il controllo e le istruzioni del datore di lavoro (Cass. 12926/1999;
5464/1997; 2690/1994; e, più recentemente, Cass. 4770/2003; 5645/2009,
21738/2020).
Ne discende in ragione di quanto innanzi che l'opposizione va rigettata dovendosi condividere le conclusioni rassegnate dalla nell'ordinanza Controparte_3 impugnata.
Parimenti va rigettata la richiesta di rideterminazione della sanzione in relazione al numero di giornate effettivamente “lavorate”, essendo emerso un rapporto di lavoro subordinato continuativo per l'intero arco temporale oggetto di contestazione.
Nulla per spese, tenuto conto che l'amministrazione si è difesa con proprio funzionario.».
I.B. Con ricorso depositato in data 24/05/2024, Parte_1 proponeva appello, nei confronti del
[...]
Controparte_8
(già avverso la sentenza n.
[...] Controparte_5
4922/2023 del Tribunale di Bari in composizione monocratica , chiedendo alla
Corte di appello di Bari di voler, in accoglimento dell'impugnazione, così provvedere: “1. riformare la sentenza n. 4922/2023 resa inter partes dal Giudice monocratico del Tribunale di Bari – 3^ sezione civile, in data 29/11/2023 e
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pubblicata in pari data, non notificata e, per l'effetto, 2. in accoglimento dell'opposizione spiegata dalla SI.ra , in via preliminare Parte_1 annullare l'ordinanza-ingiunzione n. 450 del 17/6/2016, notificata il 5/7/2016, emessa dal Controparte_13 già in
[...] Controparte_3 persona del Direttore pro tempore, con ogni derivanda conseguenza;
3. in via subordinata, ridurre l'importo portato dalla richiamata ordinanza-ingiunzione, parametrandolo ai giorni e orari di effettivo lavoro ritenuti provati.”.
I.C. Con memoria di costituzione in appello depositata in data 19/09/2024,
l' Controparte_14
(già
[...] Controparte_3
, in persona del Direttore pro tempore, si costituiva in giudizio, in via
[...] preliminare eccependo l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 434
c.p.c. e nel merito deducendone l'infondatezza. Pertanto, chiedeva alla Corte di appello di Bari di voler così provvedere: 1) rigettare l'impugnazione; 2) condannare l'appellante alla rifusione delle spese del grado.
I.D. All'udienza collegiale del giorno 18/11/2025, sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la
Corte di appello di Bari pronunciava e pubblicava sentenza mediante deposito del dispositivo.
II. MOTIVI DELLA DECISIONE
II.A. L'ECC EZ IONE D I IN AMM ISSIBIL IT À DELL'PE O EX ART. 434 C.P.C.
II.A.
1. L'appellato, con la memoria di costituzione in appello, ha eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione per genericità, ai sensi dell'art. 434 c.p.c.
II.A.
2. La questione dell'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 434 c.p.c., peraltro rilevabile anche ex officio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva (o con la costituzione) della controparte5, non è fondata.
II.A.
3. L'art. 434 c.p.c. [nel testo novellato dall'art. 3 comma 31° lett. a) del
D.Lgs. n. 149/2022, applicabile alle impugnazioni proposte successivamente al
28/02/20236], relativo alle controversie disciplinate dal rito del lavoro nonché a
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quelle previste dall'art. 447 bis comma 1° c.p.c. (in materia di locazione, di comodato e di affitto), recita: «Il ricorso deve contenere le indicazioni prescritte dall'articolo 414. L'appello deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico: 1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compi uta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.» {del tutto analogamente, l'art. 342 comma 1° c.p.c. [nel testo novellato dall'art. 3 comma 26° lett. a) del D.Lg. n. 149/2022, anch'esso applicabile alle impugnazioni proposte – come nel caso in esame – successivamente al 28/02/20237] recita:
«L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte nell'articolo 163. L'appello deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico: 1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compi uta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata .»}.
II.A.
4. La Corte suprema (dal cui autorevole insegnamento, pienamente condivisibile, non vi è ragione alcuna di discostarsi) ha chiarito che “Gli artt.
342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla
l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una pa rte argomentativa che confuti e contrasti le
dopo avere previsto che «Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.» (così il comma 1°, che, in mancanza di ulteriori specificazioni, non può che riferirsi ai procedimenti 'di primo grado'), stabilisce che «Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo [artt. 323-359 c.p.c. (N.d.E.)] e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023.» (così il comma 4°, che invece fa specifico riferimento ai procedimenti di appello). Orbene, poiché l'impugnazione oggetto del presente giudizio è stata proposta successivamente al 28/02/2023, trova applicazione l'art. 342 c.p.c. nel testo novellato dal D.Lgs. n. 149/2022 [è opportuno precisare che è vero che l'art. 342 c.p.c. è stato da ultimo novellato anche dall'art. 3 comma 5° lett. h) n. 1) del D.Lgs. 31/10/2024, n. 164, ma è altrettanto vero che, essendo l'impugnazione anteriore alla data di efficacia di detto D.Lgs., l'atto di appello, tenuto conto del principio di irretroattività della legge e di quello secondo cui tempus regit actum, non può che essere regolato dalle norme vigenti anteriormente al D.Lgs. n. 164/2024]. 7 v. nota precedente.
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ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”8.
II.A.
5. I novellati art. 342 comma 1° e 434 comma 1° c.p.c., dunque, impongono alla parte appellante di individuare in modo chiaro ed inequivoco il quantum appellatum, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo Giudice, pertinenti ragioni di dissenso (consistenti, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti a questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabi le o dell'interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati errores in procedendo, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere), ma non esigono affatto lo svolgimento di un progetto alternativo di sentenza, né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenz a appellata9.
II.A.
6. Ciò posto, la Corte osserva che nell'atto di Parte_1 appello, ha esposto con sufficiente grado di chiarezza le questioni ed i punti contestati della sentenza impugnata e le doglianze ad essi relative (come meglio emergerà, del resto, da quanto sarà evidenziato nel prosieguo), sicché l'asserita violazione dell'art. 434 c.p.c. non è ravvisabile (fermo restando, ovviamente, che profilo del tutto diverso dall'ammissibilità dell'appello è quello concernente il merito, ossia la verifica della fondatezza o infondatezza delle argomentazioni formulate con l'impugnazione).
II.A.
7. L'eccezione in esame, pertanto, va disattesa.
II.B. L'PE O.
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II.B.
1. A sostegno dell'impugnazione – intesa ad ottenere, in riforma della sentenza di primo grado, l'accoglimento dell'opposizione o quantomeno una riduzione della sanzione – l'appellante ha enunciato un unico motivo (“Erroneo
e lacunoso iter argomentativo della sentenza . Malgoverno delle risultanze istruttorie.”), deducendo (in buona sintesi): che nessuna delle testimonianze aveva confermato il rapporto lavorativo esistente tra lei appellante, titolare del centro estetico Dreaming Day, e che il giudizio di primo Controparte_9 grado non aveva in alcun modo lasciato emergere le mansioni concretamente svolte dalla la quale era presente spontaneamente all'interno del centro CP_9 estetico di lei appellante al solo fine di sponsorizzare la propria attività di catering e preparazione di dolci, dunque per un proprio interesse e senza essere dipendente di lei appellante;
che il compendio probatorio raccolto, complessivamente valutato, conferma va la prospettazione dei fatti, per come storicamente accaduti, rappresentata ab origine da lei appellante, cioè che la
[...] era approdata al Centro estetico per intercessione della dott.s s a CP_9 Per_2
, che aveva chiesto a lei appellante (amica della di aiutare
[...] Persona_2 una sua conoscente (la per l'appunto), che si trovava in difficoltà e CP_9 aveva appena intrapreso un'attività di catering e preparazione di dolci vari, dandole la possibilità di 'appoggiarsi' al Centro estetico sia per usufruire della location gratuitamente sia per reperire clienti, attingendo al 'pacchetto clienti' del Centro estetico;
che la sia per gratitudine nei confronti di lei CP_9 appellante (che aveva accordato alla la possibilità di usufruire CP_9 gratuitamente dei locali del Centro , in uno ai 'servizi' connessi, quali, a titolo esemplificativo, luce, acqua e collegamento internet) sia per 'attrarre' i clienti del Centro (al fine di incrementare, sponsorizzandola, la propria attività ), profondesse atti di cortesia – quali aprire talvolta la porta, intrattenere i clienti, accompagnarli nei luoghi di trattamento estetico – era circostanza emersa dalle dichiarazioni testimoniali, per altro assolutamente credibili e verosimili, stante l'atteggiarsi della complessiva condotta tenuta dalla anche per come CP_9 riferita dai testi (tale spirito di 'cortesia' era asservito al reperimento di clienti cui proporre i servizi della propria attività ); che il Giudice di primo grado si limitò a valorizzare le dichiarazioni rese da e dalla denunciante Tes_2 [...]
mentre sarebbe stato indispensabile approfondire analiticamente CP_9
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le altre testimonianze, dalle quali emergeva l'assenza del rapporto di lavoro subordinato posto a fondamento dell'ordinanza-ingiunzione; che un'analisi più approfondita delle prove assunte, soprattutto di quelle testimoniali, avrebbe dovuto condurre all'accoglimento dell'opposizione all'ordinanza-ingiunzione emessa a seguito della denuncia per lavoro non regolarizzato o, quantomeno, alla riduzione della sanzione, da parametrarsi solo ai giorni concretamente oggetto di prova testimoniale e non all'intero periodo lavorativo oggetto di denuncia.
II.B.
2. Il motivo è destituito di fondamento , poiché, anche alla luce di una più completa e dettagliata analisi del compendio probatorio (ed in particolare delle testimonianze assunte nel corso dell'istruttoria), risulta pienamente raggiunta la prova del rapporto di lavoro subordinato (non regolarizzato) tra CP_9
e l'odierna appellante.
[...]
II.B.
2.a. Giova rammentare, per ricostruire la vicenda ed i relativi riscontri probatori, che l'ordinanza-ingiunzione n. 450 in data 17/06/2016 della
[...]
(articolazione territoriale del Controparte_3 [...]
traeva origine dall'esposto presentato Controparte_2 all' da la quale, a seguito di Controparte_2 Controparte_9 licenziamento dal centro estetico Dreaming Day, avvenuto verbalmente il
15/01/2013, aveva denunciato di aver lavorato senza formale assunzione dal
31/05/2011 al 15/01/2013 con mansioni impiegatizie , fornendo precise indicazioni sia sulle modalità di lavoro (prestato in giorni ed orari prestabiliti: nel periodo 31/05/2011-06/11/2012, dal martedì al sabato, dalle ore 9.00 alle ore
13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.30; nel periodo 07/11/2012-15/01/2013 dalle ore 15.00 alle ore 20.30) sia sulla retribuzione percepita 'in nero' (€. 1.000,00 da giugno 2011 ad ottobre 2012, salvo il mese di agosto, per il quale aveva ricevuto
€. 500,00; €. 600,00 da novembre 2012 a gennaio 2013, a seguito di un ridimensionamento della propria attività lavorativa). Le dichiarazioni della
[...]
sin da subito apparse precise e circostanziate, non erano mai state ritrattate CP_9 dalla nel corso della successiva istruttoria. CP_9
Gli ispettori del lavoro, ricevuta la denuncia (chiaramente configurante un caso di c.d. 'lavoro nero'), avevano svolto indagini per verificare se quanto dichiarato dalla corrispondesse al vero, mediante audizione di persone legate, a CP_9 qualunque titolo (quali clienti o lavoratori), all'attività del centro estetico
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Dreaming Day: erano state infatti ascoltate, tra le tante, CP_15 Per_3
, , e
[...] Testimone_4 CP_16 Tes_2 Tes_3
. Testimone_3
All'esito dell'attività ispettiva, la Direzione Territoriale del Lavoro di CP_3 rilevato che le risultanze delle indagini (compendiate nel rapporto pervenuto il
14/07/2014, registrato al n. 22800 ) dimostravano adeguatamente la sussistenza di diverse violazioni della normativa lavoristica [e segnatamente: a) violazione dell'art. 3 comma 3° della L. n. 73/2002 (cd. maxi-sanzione per lavoro nero), per aver impiegato dal giorno 06/06/2011 al giorno 10/01/2013, Controparte_9 per un totale di 487 giornate lavorative, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro;
b) violazione dell'art. 4 bis comma 2° del
D.Lgs. n. 181/2000, per non aver consegnato copia del contratto al momento dell'assunzione; c) violazione dell'art. 21 comma 1° della L. n. 264/1979, per non aver comunicato entro cinque giorni al centro per l'impiego competente la cessazione del rapporto di lavoro in data 10/01/2013; d) omessa registrazione dei dati obbligatori sul libro unico del lav oro per la da giugno 2011 a gennaio CP_9
2013], aveva emesso l'ordinanza-ingiunzione n. 450/2016, ingiungendo a il pagamento della sanzione di €. 79.717,00. Parte_1
Il Tribunale di Bari in composizione monocratica, adìto ai sensi degli artt. 22 della L.689/1981, 1 comma 1° lett. b), 2 e 6 del D.Lgs. n. 150/2011, rigettò
l'opposizione proposta dalla avverso la predetta ordinanza- Parte_1 ingiunzione (v. sopra, sub I.A.).
II.B.
2.b. Ciò premesso, la Corte ritiene che ineccepibilmente il G.U. del Tribunale di Bari rigettò l'opposizione proposta dall'odierna appellante avverso l'ordinanza-ingiunzione de qua, atteso che la sussistenza delle violazioni contestate e la giustezza della sanzione irrogata avevano trovato piena conferma nelle risultanze processuali, come può agevolmente desumersi non solo da gli elementi probatori evidenziati dal Giudice di prime cure, ma anche dal vaglio di ulteriori risultanze probatorie, le quali, quantunque non valorizzate dal Giudice di primo grado, appaiono invero univocamente confermativ e, al pari di quelle già menzionate nella decisione appellata, della correttezza di quest'ultima.
II.B.
2.b.1. Innanzitutto, appare innegabile la rilevanza probatoria delle mail prodotte, comprovanti:
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- che era nel pieno possesso dell'indirizzo mail del Controparte_9 centro estetico, dal quale scriveva liberamente;
- che la ordinava materiali per il centro estetico e ne organizzava le CP_9 attività;
- che la si relazionava con i clienti a nome del centro estetico e CP_9 firmava le mail come “ (intrattenendo, dunque, un rapporto anche CP_9 confidenziale sia con la clientela sia con i fornitori);
- che coloro i quali scrivevano all'indirizzo mail del centro estetico si rivolgevano a “ (evidentemente certi del fatto che la loro mail sarebbe CP_9 stata letta da . Controparte_9
II.B.
2.b.2. Ulteriore riscontro dell'attività impiegatizia (e non di una presenza occasionale presso il centro estetico finalizzata semplicemente alla spontanea pubblicità dei propri dolci) deriva dalle dichiarazioni di Testimone_4
, la cui testimonianza, quantunque non valorizzata dal Giudice di primo
[...] grado, appare significativa ed oggettivamente importante ai fini della decisione
(potendo da essa acquisirsi elementi di valutazione atti a rafforzare la motivazione della sentenza di primo grado ).
Difatti tale teste, all'udienza del giorno 28/10/2020, aveva dichiarato:
- “La signora prestava attività lavorativa come responsabile CP_9 del centro” (la dunque, era a tal punto inserita CP_9 nell'organizzazione del centro estetico da apparire addirittura alla clientela, in ragione della sua presenza costante all'interno della struttura, come responsabile del centro);
- “Confermo di aver visto lavorare la sig.ra dal mese di Giugno CP_9
2011 al mese di Gennaio 2012” (ciò conferma il lungo periodo temporale nel quale la denunciante era stata vista dalla cliente del centro estetico, rafforzandone la denuncia, secondo cui l'assunzione verbale era avvenuta in data 31/05/2011);
- “Confermo che la sig.ra era addetta a dare ospitalità ai clienti CP_9 del centro ed io stessa sono stata seguita dalla sig.ra durante il CP_9 percorso termale, mi rispondeva al telefono e mi fissava gli appuntamenti.
Ciò avveniva sia di mattina che nel pomeriggio .” (da ciò si evince la conferma degli orari diurni e pomeridiani sostenuti dalla nel CP_9
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predetto periodo lavorativo, nonché le tipiche mansioni impiegatizie svolte dalla stessa, quali rispondere al telefono, seguire il cliente, fissare appuntamenti);
- “Quando mi recavo presso il centro estetico la sig.ra era in
CP_9 reception, ovvero all'ingresso, e mi riceveva lei. La sig.ra non mi
CP_9 ha mai fatto vedere depliant di torte o di catering da lei curati.” (da ciò si evince che le mansioni di lavoratrice subordinata svolte dalla
CP_9 erano affini all'attività di segreteria e nulla avevano a che vedere con la sponsorizzazione dei dolci dalla stessa prodotti: circostanza, quest'ultima, che, pur essendo vera, non connotava di autonomia l'attività svolta dalla presso il centro estetico, dove invece lavorava a titolo di impiegata
CP_9 con precisi compiti legati alla clientela).
La deposizione della , come detto neppure rimarcata dal Giudice di primo Tes_4 grado, risulta indubbiamente idonea a corroborare le ragioni di rigetto dell'opposizione già enucleate.
II.B.
2.b.3. La conferma del rapporto di lavoro denunciato dalla si trae CP_9 anche dalle circostanziate dichiarazioni rese dalla teste all'udienza Tes_2 del giorno 06/10/2021, già correttamente vagliate dal Giudice di primo grado e poste a fondamento della decisione di rigetto dell'opposizione proposta dalla
. Parte_1
Difatti, tale teste, dopo avere precisato di essere stata una stagista del centro
Dreaming Day tra novembre 2012 e gennaio 2013 (arco temporale pienamente corrispondente al periodo finale del rapporto di lavoro denunciato dalla , CP_9 aveva affermato:
- che la aveva funzione di segretaria, gestiva i rapporti con la CP_9 clientela, gestiva il centro benessere, gestiva le pratiche legate ai finanziamenti ed alla vendita di prodotti del centro estetico (a piena conferma, dunque, di quanto evincibile anche dall a corrispondenza mail del centro estetico, dalla quale risultava il controllo della sulla CP_9 gestione di una parte dell'attività);
- che la compilava assegni firmati dalla titolare del centro estetico CP_9
(la teste aveva precisato di avere inizialmente ritenuto che la fosse CP_9 la titolare del centro estetico, al pari della teste Testimone_5
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di cui s'è detto precedentemente); Tes_4
- che la era anche la referente delle stagiste; CP_9
- che la era sempre presente durante gli orari dello stage, dalle CP_9
15.30 alle 18.30, dal lunedì al sabato.
Anche la testimonianza di dunque, conferma pienamente la Tes_2 contestazione elevata a carico dell'appellante, per avere la prestato CP_9 lavoro a pieno titolo impiegatizio presso il centro estetico di Parte_1
[...]
II.B.
2.b.4. Ulteriore conferma del su esposto quadro probatorio è data dalle dichiarazioni della teste , la quale, all'udienza del Testimone_3 giorno 16/11/2022, aveva riferito:
- di avere frequentato il centro estetico Dreaming Day per mezzo della
[...]
che ivi lavorava come segretaria; CP_9
- che la si occupava di fissare appuntamenti per i clienti, stabilendo CP_9 gli orari;
- che la nel caso della teste, si era occupata persino dell'incasso. CP_9
Dalle dichiarazioni della quindi, risulta delineata in modo chiaro Tes_3
l'attività lavorativa subordinata prestata da nel centro Controparte_9 estetico Dreaming Day di perfettamente in linea con le Parte_1 altre testimonianze e con gli accertamenti espletati dall'Ispettorato del Lavoro a carico della . Parte_1
II.B.
2.b.5. Nello stesso solco probatorio si pone anche la testimonianza di
[...]
(cliente del centro estetico), la quale, all'udienza del giorno 09/05/2018, CP_15 aveva dichiarato:
- di aver ricevuto risposta telefonica (nel gennaio 2012) da una voce familiare, presentatasi come (ossia ; CP_9 Controparte_9
- di aver ritrovato la stessa voce in una chiamata effettuata tre mesi dopo
(fine marzo 2013), per fissare l'appuntamento.
- di essere stata accolta, il giorno dell'appuntamento, dalla stessa ( CP_9 [...]
, che l'aveva fatta accomodare nello spogliatoio e l'aveva CP_9 affidata ad un'estetista.
È quindi innegabile, anche alla luce della testimonianza di , che la CP_15 figura della fosse di natura impiegatizia all'interno del centro estetico , CP_9
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in quanto dedita a rispondere al telefono, fissare gli appuntamenti , accogliere i clienti.
II.B.
2.b.6. Va ancora rilevato, ad abundantiam, che anche (figlia CP_16 della , escussa nel giudizio di primo grado all'udienza del giorno CP_9
18/09/2019 in qualità di teste (sotto il vincolo del giuramento ritualmente prestato), aveva confermato di aver visto personalmente la madre lavorare presso il centro estetico Dreaming Day dalla fine di maggio 2011 a gennaio 2013, negli orari lavorativi indicati dalla e aveva ricordato di essere stata spesso CP_9 presente, con la madre, all'interno del centro estetico, anche per più ore al giorno.
II.B.
2.b.7. Le predette deposizioni testimoniali, tutte convergenti ed univocamente confermative della veridicità della denuncia sporta da
[...]
e delle circostanze riferite dalla stessa, non vengono intaccate, nella CP_9 loro attendibilità intrinseca e credibilità soggettiva, dalle dichiarazioni rese dai residui testi indicati dall'appellante.
Ed invero:
(escussa come teste all'udienza del giorno 10/10/2018), dopo Persona_3 avere premesso di avere lavorato nel centro estetico della da Parte_1 metà ottobre del 2009 a metà dicembre del 2011 (periodo coincidente, per 6 mesi circa, con quello – giugno 2011/maggio 2013 – indicato da
[...]
, aveva riferito di non avere mai visto la svolgere la CP_9 CP_9 mansione di segretaria, precisando che la “ogni tanto rispondeva al CP_9 telefono e prendeva qualche appuntamento con i clienti” e che le funzioni di impiegata amministrativa nel centro estetico erano svolte da Testimone_1
L'attendibilità della deposizione della , tuttavia, appare
[...] Per_3 oggettivamente inficiata dalla circostanza, segnalata dall' Controparte_2
sin dalla comparsa di costituzione e risposta prodotta nel giudizio di
[...] primo grado, che in data 14/11/2013 la aveva dichiarato agli ispettori Per_3 circostanze ben diverse, riferendo di essere a conoscenza che la CP_9 aveva cominciato a lavorare nel centro estetico nel 2011 in qualità di segretaria e che la nelle fasce orarie 09:00/13:00 e 15:00/19:00 dei CP_9 giorni dal martedì al sabato, rispondeva al telefono, prendeva appuntamenti , si occupava di vendere prodotti di estetica ai clienti (la , dunque, nel Per_3 giudizio di primo grado aveva parzialmente ritrattato le precedenti
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dichiarazioni, senza però offrire alcuna giustificazione adeguata sul perché, in precedenza, avesse fornito dichiarazioni diverse);
ugualmente, (escussa come teste all'udienza del giorno Testimone_6
09/05/2018), pur riferendo di aver saputo, come cliente del centro estetico
(a suo dire frequentato un paio di volte a lla settimana), che CP_9 aveva avuto dalla la possibilità di effettuare promozione
[...] Parte_1 della sua nuova attività consistente nella preparazione di torte e catering per le feste private e che svolgeva le mansioni di Testimone_1 impiegata amministrativa nel centro estetico, aveva ammesso di avere visto la rispondere al telefono o aprire la porta : tali condotte della CP_9 [...]
oggettivamente, appaiono poco compatibili sia con la loro asserita CP_9
'occasionalità', sia con la riferita presenza di una persona che 'stabilmente' lavorava come impiegata nel centro estetico ( , sia Testimone_1 con la natura delle attività – promozione di torte e catering – asseritamente svolte in via esclusiva dalla nel centro estetico (con tutta evidenza, CP_9 trattavasi di attività di per sé insufficienti a giustificare plausibilmente la costante – o quantomeno la frequente – presenza della all'interno CP_9 della struttura);
per analoga ragione, di scarso rilievo appare anche la deposizione di Tes_7
(escusso all'udienza del giorno 10/10/2018), atteso che anche tale
[...] teste, pur riferendo circostanze non dissimili da quelle riferite dalla , Tes_6 aveva finito con l'ammettere che, allorquando egli si recava nel centro estetico come cliente, vi aveva incontrato aggiungendo Controparte_9 che 'poteva capitare' che la aprisse la porta ai clienti, come CP_9
'all'occorrenza' facevano egli stesso ed altri 'amici di Parte_1
);
[...]
non persuasiva risulta, poi, la testimonianza di Testimone_1
(escussa come teste all'udienza del giorno 18/09/2019), atteso che costei, oltre ad essere legata alla da un rapporto di lavoro all'epoca Parte_1 dei fatti (avendo la lavorato nel centro estetico della Tes_1
, come estetista, dal 2009 al 2015), aveva riferito circostanze Parte_1 illogiche ed inverosimili. Ad esempio, per giustificare il fatto che la CP_9 emettesse ricevute di pagamento nel centro estetico, la aveva Tes_1
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affermato che la lo faceva 'spontaneamente' e di 'sua volontà', CP_9
'senza ordini' della : ebbene, è alquanto arduo sostenere che Parte_1 una persona senza alcun rapporto lavorativo potesse, spontaneamente e per più di un anno e mezzo, emettere fatture o ricevute presso un'attività commerciale altrui, oltre ad esercitare, sempre nell'interesse altrui, anche altre mansioni (come rispondere al telefono, aprire la porta, rispondere alle mail, occuparsi della clientela, gestire i fornitori, pagare con assegni firmati dalla titolare e compilati di proprio pugno ). A ciò deve aggiungersi che la testimonianza di esaminata attentamente, risulta Testimone_1 persino confermativa di quanto denunciato dalla avendo detta teste CP_9 dichiarato, tra l'altro: di avere lavorato presso il centro estetico della come estetista, svolgendo tutte le relative mansioni, e non Parte_1 come segretaria (così smentendo quanto invece riferito dalle testi e Per_3
); che la si recava al centro estetico della per Tes_6 CP_9 Parte_1 accompagnare le stagiste, che erano di Bari-Santo Spirito, e si tratteneva nella struttura fino alla fine del turno delle stesse (tale impegno appare, francamente, poco compatibile con un semplice aiuto occasionalmente offerto dalla per mero spirito di cortesia e del tutto CP_9 spontaneamente);
parimenti non persuasiva, infine, appare anche la testimonianza di Tes_8
(madre di pure escussa all'udienza del
[...] Testimone_1 giorno 18/09/2019), la quale, pur confermando che era Controparte_9 all'interno del centro estetico e “stava vicino al computer” (ossia era posizionata davanti al computer), aveva aggiunto che la le CP_9
“mostrava al computer i suoi lavori che usava per il catering”. Invero, la circostanza che la producesse torte e/o si occupasse anche di CP_9 catering non è negata negli atti di causa e comunque non v'è motivo di dubitarne: tuttavia, dal corposo compendio probatorio, orale e documentale, delineato in precedenza (v. sopra, da II.B.
2.b.1. a II.B.
2.b.6.) emerge chiaramente che la era presente nel centro estetico non per svolgere CP_9 in via autonoma tale attività (la quale, ictu oculi, non avrebbe di per sé giustificato una così costante presenza nella struttura), bensì in virtù di un rapporto di lavoro subordinato , non regolarizzato, alle dipendenze di
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titolare del centro de quo. Senza omettere di Parte_1 considerare, peraltro, che , nel precisare che la propria Testimone_8 figlia aveva lavorato nel centro estetico della Testimone_1 Parte_1 per sei anni “in qualità di estetista”, aveva in parte qua ulteriormente smentito quanto dichiarato dalle testi e della (secondo le quali Per_3 Tes_6 le mansioni di segretaria erano svolte, all'interno della struttura della
, da , ad ulteriore conferma Parte_1 Testimone_1 dell'inattendibilità delle deposizioni di costoro (già evidenziata a proposito della testimonianza di ). Testimone_1
II.B.
3. In definitiva, dalle dichiarazioni rese dalla denunciante CP_9
dalle mail prodotte in giudizio e dalle testimonianze di
[...] Testimone_4
, e
[...] Tes_2 Testimone_3 CP_15 CP_16
(della cui credibilità soggettiva ed attendibilità oggettiva non v'è motivo
[...] di dubitare, non essendo emersi concreti elementi atti a denotarne l'inaffidabilità
o ragioni di astio delle testimoni nei confronti dell'appellante), emerge la piena prova (non inficiata dalle testimonianze , almeno in taluni passaggi apparse persino compiacenti, rese dagli 'amici' della ) del rapporto di Parte_1 lavoro subordinato 'in nero' stabilmente intercorso tra e Parte_1 da giugno 2011 a gennaio del 2013, per un ammontare di 487 Controparte_9 giornate lavorative (con conseguente sussistenza delle violazioni della normativa lavoristica contestate alla ), atteso che nel suddetto periodo di Parte_1 tempo la su indicazioni e nell'interesse della , si era CP_9 Parte_1 occupata continuativamente, nel centro estetico Dreaming Day del quale l'odierna appellante era titolare, della gestione delle mail, della clientela, del telefono, degli appuntamenti quotidiani, dei pagamenti con assegni firmati dalla titolare, dell'emissione di ricevute, il tutto secondo orari prestabiliti e verso il corrispettivo di una retribuzione predeterminata .
Le mansioni svolte dalla così come concretamente accertate, erano CP_9 senz'altro sussumibili nella nozione di rapporto di lavoro subordinato evincibile dall'art. 2094 c.c., a mente del quale «È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.»: difatti la Corte suprema (dal cui autorevole insegnamento,
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pienamente condivisibile, non v'è ragione alcuna di discostarsi ) ha chiarito che
“Ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato, quando l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni (e, in particolare, della loro natura intellettuale o professionale) e del relativo atteggiarsi del rapporto, occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari, come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale, elementi che, privi ciascuno di valore decisivo, possono essere valutati globalmente con indizi probatori della subordinazione.”10.
II.B.
4. A quanto sopra esposto consegue che correttamente il Tribunale di Bari in composizione monocratica, accertata la sussistenza delle violazioni della normativa lavoristica contestate a titolare del centro Parte_1 estetico Dreaming Day con sede in Bitonto alla via Borgo San Francesco n. 30, rigettò l'opposizione proposta dalla ai sensi degli artt. 22 e ss. Parte_1 della L. n. 689/1981, 2 e 6 del D.Lgs. n. 150/2011, confermando l'ordinanza- ingiunzione n. 450 in data 17/06/2016 emessa dalla Controparte_3
(ora
[...] Controparte_8 del Controparte_2
II.C. CONC LUS ION I.
In conclusione, l'appello va rigettato, con conseguente conferma , anche per le ragioni di fatto e di diritto esposte con la presente sentenza, della decisione impugnata.
II.D. IL REGOL AM EN T O D EL LE S PESE PROC ESSUAL I.
Le spese del presente grado di giudizio tra appellante ed appellato {liquidate, come da dispositivo, in misura pari ai valori minimi per fase di studio, fase introduttiva e fase decisionale [invero, non risultano svolte nel presente giudizio di appello attività concretamente sussumibili nell'alveo della fase istruttoria e/o di trattazione previste dall'art. 4 comma 5° lett. c) del D.M. Giustizia n. 55/201411
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e succ. modd.12, sicché nulla può essere riconosciuto a titolo di compenso per tale fase13], applicando le disposizioni dei citati D.M. Giustizia n. 55/2014 e successivi
DD.MM. modificativi [da interpretarsi alla luce dell'autorevole insegnamento della Corte Suprema14, formulato con riferimento al D.M. Giustizia n. 140/2012, ma da ritenersi pienamente valido anche dopo l'entrata in vigore del D.M.
Giustizia n. 55/2014 (nonché del D.M. Giustizia n. 37/2018 e del D.M. Giustizia
n. 147/2022), in ragione dell'identità dell'art. 28 del D.M. Giustizia n. 55/2014
(nonché dell'art. 6 del D.M. Giustizia n. 37/2018 e dell'art. 6 del D.M. Giustizia
n. 147/2022) all'art. 41 del D.M. Giustizia n. 140/2012], tenendo conto – sulla scorta del valore della controversia, ricompreso nello scaglione da €. 52.000,01 a
€. 260.000,00 – dei parametri di cui alla tabella “12. Giudizi innanzi alla Corte di Appello” allegata ai citati D.M. Giustizia n. 55/2014 e successivi DD.MM. modificativi ed escludendo, ex art. 92 comma 1° c.p.c., la ripetizion e delle spese eccessive o superflue sostenute dalla parte vittoriosa} vanno regolate in ossequio al principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
II.E. LA DIS POS IZ IONE DI CU I AL L'ART. 13 CO MMA 1° Q UA TER DEL D.P.R. N. 115/2002.
In considerazione del rigetto integrale del l'appello e dell'introduzione del presente giudizio di impugnazione dal 30° giorno successivo (v. art. 1 comma 18° della L. n. 228/2012) alla data di entrata in vigore della L. n. 228/2012 (avvenuta in data 01/01/2013, ex art. 1 comma 561° della L. n. 228/2012)15, ai sensi dell'art.
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13 comma 1° quater del D.P.R. n. 115/2002 (introdotto dall'art. 1 comma 17° della
L. n. 228/2012) deve darsi atto della sussistenza dei presupposti perché la parte appellante sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione16, precisando che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente sentenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel procedimento n. 639/2024 R.G.A.C.C., sull'appello proposto da con ricorso depositato in data Parte_1
24/05/2024, nei confronti di
[...] in Controparte_8 persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 4922/2023, pubblicata in data 29/11/2023, del Tribunale di Bari in composizione monocratica, così
titolo di contributo unificato nel caso in cui la sua impugnazione sia stata integralmente respinta o dichiarata inammissibile o improcedibile, previsto dall'art. 13 comma 1° quater del d.P.R. 30/05/2002, n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17° della legge 24/12/2012, n. 228, si applica ai procedimenti iniziati in data successiva al 30/01/2013 (art. 1 commi 18° e 561° della L. n. 228/2012), dovendosi aver riguardo, secondo i principi generali in tema di litispendenza, al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell'atto da parte del destinatario, e non a quello in cui la notifica è stata richiesta all'ufficiale giudiziario o l'atto è stato spedito a mezzo del servizio postale secondo la procedura di cui alla legge 21/01/1994, n. 53 (in termini Cass., sez. un., n. 3774/2014. In senso conforme Cass., n. 14515/2015, che dopo avere ribadito che, in materia di impugnazioni, l'obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13 comma 1°-quater del d.P.R. 30/05/2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1 comma 17° della l. 24/12/2012, n. 228, si applica ai procedimenti iniziati in data successiva al 30/01/2013, dovendosi aver riguardo al momento in cui la notifica del ricorso per cassazione si è perfezionata, con la ricezione dell'atto da parte del destinatario, ha precisato che, a tal fine, ove la notificazione sia indirizzata a due intimati, è sufficiente, ad escludere l'applicabilità del doppio contributo, che la ricezione dell'atto sia avvenuta anche per solo uno di essi, in data anteriore al 30 gennaio, posto che la notifica del ricorso ad una delle parti è condotta già sufficiente per l'instaurazione del procedimento dinanzi alla Corte). 16 v. Cass., sez. un., n. 4315/2020, che dopo avere precisato (tra l'altro) che “Il giudice dell'impugnazione deve rendere l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, quando la pronuncia adottata è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione), mentre non è tenuto a dare atto dell'insussistenza di tale presupposto quando la pronuncia non rientra in alcuna di suddette fattispecie” e che “La debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. doppio contributo) pari a quello dovuto per l'impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all'amministrazione giudiziaria”, ha statuito che “Il giudice dell'impugnazione che emetta una delle pronunce previste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, è tenuto a dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore del contributo unificato (c.d. doppio contributo) anche quando esso non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venire meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato), potendo invece esimersi dal rendere detta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”. In senso conforme Cass., ord. n. 27867/2019; Cass., n. 9660/2019; Cass., n. 26907/2018.
Proc. n. 693/2024 R.G.A.C.C. M.P. CORTE D I A PP ELLO D I BARI / SE Z I O N E 1A C I V I L E
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provvede:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma, anche per le ragioni di fatto e di diritto esposte nella presente sentenza, la decisione impugnata;
2) condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in €. 4.995,50, tutti per compenso, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione, C.N.P.A.F. ed I.V.A. come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti perché l'appellante sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, precisando che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente sentenza, ex art. 13 comma 1° quater del D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1 comma 17° della L. n.
228/2012.
Bari, 18/11/2025.
IL CO NS IGLIER E ES TENSO RE
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Provved imen to redatto con la co llaborazione d el dott. , magistr ato o rdinar io Parte_2 in tirocinio.
Proc. n. 693/2024 R.G.A.C.C. M.P.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 5 in termini Cass., n. 18932/2016 (relativa al testo dell'art. 342 c.p.c. anteriore alla novella del 2012). In senso conforme Cass., n. 9244/2007; Cass., n. 10314/2004; Cass., n. 967/2004; Cass., n. 12218/2003; Cass., n. 10401/2001; Cass., n. 7849/2001; Cass., n. 3539/2000; Cass., n. 6335/1998; Cass., n. 4737/1986. 6 infatti, l'art. 35 del D.Lgs. n. 149/2022 [come sostituito dall'art. 1 comma 380° lett. a) della L. n. 197/2022], 8 in termini Cass., sez. un., n. 27199/2017. In senso conforme Cass., sez. un., ord. n. 36481/2022; Cass., ord. n. 13535/2018; Cass., n. 10916/2017; Cass., n. 18932/2016, cit.; Cass., n. 20124/2015; Cass., n. 2143/2015. In senso conforme, altresì, Cass., ord. n. 40560/2021; Cass., ord. n. 21401/2021. 9 così Cass., n. 10916/2017, cit.; Cass., ord. n. 13535/2018, cit. Nel medesimo senso, altresì, Cass., ord. n. 40560/2021, cit., secondo cui “Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, senza necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza, sicché l'appellante il quale lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare ex novo le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado”. 10 così Cass., n. 9252/2010. 11 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 02/04/2014, n. 77, ed entrato in vigore in data 03/04/2014. 12 v. D.M. Giustizia n. 37/2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26/04/2018, n. 96, ed entrato in vigore in data 27/04/2018, nonché D.M. Giustizia n. 147/2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 08/10/2022, n. 236, ed entrato in vigore in data 23/10/2022. 13 v. Cass., ord. n. 10206/2021, secondo cui “In tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione che, per quanto riguarda il giudizio di appello, può dare luogo al riconoscimento della relativa voce di tariffa unicamente qualora sia effettivamente posta in essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c. ovvero sia fissata un'udienza a tal fine o, comunque, allo scopo di svolgere altre attività istruttorie e/o di trattazione, ma non nel caso in cui alla prima udienza di trattazione sia esclusivamente e direttamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, senza il compimento di nessuna ulteriore attività, e questo anche ove siano prodotti nuovi documenti in allegato all'atto di appello ovvero, successivamente, con gli scritti conclusionali.”. Il predetto principio di diritto è stato ribadito da Cass., ord. n. 29077/2024 e, ancor più di recente, da Cass., ord. n. 7343/2025, che ha motivatamente disatteso e superato (v. § 3, pagg. 10-12, della motivazione) il diverso orientamento espresso in alcune pronunce precedenti (Cass., ord. n. 8870/2022, che aveva richiamato Cass., ord. n. 20993/2020 e Cass., ord. n. 21743/2019; Cass., ord. n. 28325/2022, che aveva richiamato Cass., n. 15182/2022) di cui questa Corte (che anteriormente applicava il principio di diritto affermato da Cass., ord. n. 10206/2021, cit.) aveva doverosamente tenuto conto. 14 v. Cass., sez. un., nn. 17405/2012 e 17406/2012. V. altresì, più di recente: Cass., ord. n. 31884/2018; Cass., n. 27233/2018 (in motivazione, §§ 12. e ss.). 15 come è noto, in tema di impugnazione, l'obbligo di versamento, per il ricorrente, di un'ulteriore importo a