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Sentenza 9 febbraio 2025
Sentenza 9 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 09/02/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione civile, in composizione collegiale e composto dai Magistrati: dott.ssa Mariagrazia Galati - Presidente est. dott.ssa Valentina Andrizzi - Giudice dott.ssa Sarah Previti - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 566/2023 r.g. promossa da
(CF. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Reggio Calabria alla via fra Gesualdo Melacrinò n.24 presso lo studio dell'avv. Antonella Vizzari che la rappresenta e difende per procura allegata all'atto di costituzione di nuovo difensore
-ricorrente-
CONTRO
(CF. ), elettivamente domiciliato in Martone CP_1 C.F._2
Via Facciolà,4 presso lo studio dell'avv. CALVI LUCIA che lo rappresenta e difende per procura a allegata alla comparsa di costituzione
-resistente-
NONCHE'
Avv. LEA SPRIZZI nella qualità di curatore speciale dei minori Persona_1 nata a [...] l'[...] e nato a [...] il Persona_2
12.02.2014, giusto provvedimento di conferma di nomina con ordinanza n. cronol. 1655/2024 del 14.03.2024;
- intervenuto -
Con l'intervento obbligatorio del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Locri
OGGETTO: separazione giudiziale CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza dell'08.1.2025 svoltasi con modalità cartolari le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte d'udienza da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
I.- Con ricorso depositato in data 13.5.2023 – premettendo di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario in Grotteria il 23.07.2002 con Controparte_1 dalla cui unione erano nati tre figli: n. il 13.6.2003, nata l'[...] Per_3 Per_1
e , nato il [...] – ha chiesto all'adito Tribunale di pronunciare la Per_2 separazione con addebito al marito, ex art. 473 bis.40 c.p.c. con contestuale statuizione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A fondamento della domanda ha esposto che sin dall'inizio il matrimonio si connotava per continui litigi dovuti – a suo dire – alle ingerenze della suocera nella vita matrimoniale la quale dimorava accanto alla abitazione familiare e possedeva le chiavi della abitazione;
che, in particolare nel 2003, dopo un diverbio avuto con la suocera, era stata schiaffeggiata dal coniuge per aver mancato di rispetto alla di lui madre e minacciata con le seguenti parole: “bastarda, ti ammazzo se non rispetti mia madre!”; in seguito al detto episodio si determinava a tornare a casa dei genitori unitamente alla figlia e dopo un periodo trascorso lontano dal Per_3 marito i familiari la convincevano a riconciliarsi. Successivamente il matrimonio riprendeva con alti e bassi e per non disgregare la famiglia evitava di interloquire con la suocera e manteneva un atteggiamento remissivo;
che, nonostante il coniuge non gradisse i componenti della sua famiglia d'origine e le impediva le frequentazioni le aveva consentito nel 2015 di assistere la madre in ospedale in quanto gravemente malata fino al suo decesso allorquando non ricevendo il sostegno e la comprensione del marito si sottoponeva a delle sedute psicoterapiche dalle quali trovava benefico anche in relazione al rapporto con il coniuge;
che a far data dall'inizio della pandemia la situazione tornava a precipitare perché, a suo dire, il coniuge si era ingelosito e aveva iniziato ad accusarla di intrattenere un'altra relazione sentimentale e pertanto le controllava il telefono e usava le figlie per i suoi scopi suggestionandole ed era stata costretta alla presenza di un sacerdote a consegnare i codici di accesso al telefono;
che a causa di questo clima di prevaricazione veniva spesso aggredita fisicamente dal coniuge con percosse e strattonamenti anche per futili motivi (per esempio il 29.4.2022 veniva picchiata con pugni e calci dallo per aver postato sul CP_1 proprio profilo whatsapp la foto la propria defunta madre minacciandola di morte) a e per tali ragioni si era più volte determinata ad andare via da casa e il coniuge spesso la convinceva a fare un passo indietro;
che, pertanto, era costretta a
2 chiedere ospitalità presso alcuni familiari;
seguivano periodi in cui faceva rientro a casa per amore delle figlie ma la convivenza riprendeva con continui litigi;
che da ultimo nel gennaio 2023, dopo averle intimato di consegnargli il telefono nel corso di un litigio, mentre si voltava di spalle per dirigersi verso la cucina, lo la CP_1 bloccava mettendole le mani tra le gambe, la buttava sul divano e cominciava a palpare con insistenza, a leccarle il viso nonostante il suo dissenso e dopo aver tentato inutilmente di svincolarsi chiedeva l'aiuto della figlia che bloccava Per_3 il padre;
a febbraio 2023, lo innescava un diverbio con la figlia per il CP_1 Per_1 solo fatto che quest'ultima avesse chiesto un consiglio alla madre, e la picchiava, strattonandola e tirandola per i capelli e la faceva cadere giù per le scale e si fermava solo quando interveniva l'altra figlia, dicendogli: “vedi che la stai Per_3 ammazzando!”; in conseguenza dei predetti fatti, la secondogenita veniva visitata presso il locale nosocomio e le venivano refertato come segue: “postumi di contusioni. Contusione dorso lombare. Spalla dx/sx. anca dx con prescrizione di farmaci e prognosi di 5 giorni”; che in conseguenza di detti ultimi episodi si determinava a denunciare il coniuge per i maltrattamenti chiedendo l'aiuto di un Centro Antiviolenza dove veniva attivato un percorso socio/psicologico per il nucleo. Ha evidenziato che successivamente alla denuncia presentata in data 6.2.2023 si apriva il procedimento penale n.218/2023 RGNR e n. 169/2023 RGGIP, nell'ambito del quale veniva applicata allo la misura cautelare CP_1 dell'allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento alla persona offesa e veniva rinviato a giudizio per i reati p. e p. dall'art.572 comma 2 c.p. p nonché dall'art. 609 bis c.p..
Ha dedotto in ordine alla sussistenza delle condizioni per pronunciare la separazione con addebito al coniuge in conseguenza delle reiterate condotte concretatesi in violenze fisiche e psicologiche perpetrate in suo danno, oltre che dei figli, nonché stante la grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio sia sotto il profilo morale che materiale (in quanto gestiva interamente anche gli emolumenti che percepiva come bracciante agricola e l'assegno unico per i figli minori).
Ha concluso, quindi, chiedendo al Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni:
“Dichiarare la separazione personale dei coniugi e conseguentemente lo scioglimento del matrimonio con addebito al marito a seguito delle gravi violazioni inerenti gli obblighi nascenti dal matrimonio e trascritto nei Registri dello Stato Civile al n. 1 parte II Serie A Anno 2002. • Disporre l'affidamento esclusivo dei figli minori e alla madre con collocazione presso la stessa con la quale Per_1 Per_2 tuttora vivono presso la sede protetta e con continuazione del progetto attuato dal Centro Antiviolenza, nonché adottare i provvedimenti convenienti rispetto al padre ai sensi dell'art.333 c.c. • Disporre a carico del padre l'obbligo al mantenimento in
3 favore dei minori e nella misura di €.250,00 mensili Persona_1 Persona_2 cadauno, entro il giorno 5 di ogni mese rivalutabile secondo l'indice ISTAT. • Disporre un contributo per il mantenimento della figlia , maggiorenne non Per_3 economicamente autosufficiente, nella misura di €.200,00 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese rivalutabile secondo l'indice ISTAT. • Disporre che l'Assegno Unico per i figli minori sia di spettanza per l'intero importo della moglie collocataria. • Disporre l'assegno di mantenimento per la moglie non economicamente autonoma nella misura di €.200,00 rivalutabile secondo l'indice ISTAT entro e non oltre il 5 di ogni mese • Porre a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie concordate e documentate nell'interesse dei figli”.
I.
2- Instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio che, pur CP_1 non opponendosi alla separazione, contestava le allegazioni di fatto di cui al ricorso insistendo in particolare nella richiesta di incontrare i propri figli. Ha precisato che nell'unico episodio del 29 aprile 2022 in cui la aveva _1 dichiarato di essere stata picchiata, l'aveva in realtà solamente spinta sul divano dopo un diverbio determinato da un invito a un matrimonio di un lontano parente rispetto al quale aveva espresso il proprio rifiuto a prendervi parte in conseguenza di un lutto in famiglia;
ha negato ogni addebito in ordine alla presunta violenza sessuale. Ha concluso chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “La pronuncia della separazione dei coniugi senza addebito al marito;
L'assegnazione della casa familiare al marito stante la mancata richiesta di assegnazione alla moglie;
Affidamento condiviso dei figli minori dei quali si chiede l'ascolto ex art. 473bis.
4. c.p.c. perché possano esprimere le loro opinioni sulla volontà di vivere e di abitare anche presso il padre, in mancanza di stabilire le modalità di visita del padre;
Stabilire in capo al padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli nella misura di euro 200,00 mensili per ciascun figlio oltre il 50% delle spese straordinarie se abiteranno principalmente con la madre. Rigettare la richiesta di mantenimento in favore della moglie”.
I.
3- Rigettata la richiesta del resistente di adozione di provvedimenti urgenti ex art. 473 bis 15 c.p.c., all'esito dell'udienza di comparizione dei coniugi il Giudice delegato ha così statuito: “- autorizza i coniugi a vivere separati;
- affida i figli minori in via esclusiva alla madre con collocamento presso la stessa;
- demanda ai Servizi sociali del Comune di Gioiosa Ionica (o ai Servizi Sociali o Consultori familiari dagli stessi delegati) il compito di calendarizzare, previa preparazione dei minori, un percorso di riavvicinamento tra il padre ed i figli, organizzando incontri nei locali dei Servizi Sociali, ovvero presso un consultorio familiare indicato alle parti, alla presenza di personale qualificato, che modulerà durata e modalità degli incontri, adottando le cautele ritenute necessarie per evitare qualunque
4 pregiudizio ai minori;
-dispone che i Servizi Sociali relazionino, al termine del periodo di osservazione di tre mesi, in ordine all'attività svolta e all'andamento degli incontri;
- ordina al resistente di corrispondere alla moglie, entro il giorno 5 di ogni mese (presso il domicilio di quest'ultima o, in alternativa, con diversa modalità da concordare tra le parti), un assegno provvisorio mensile di € 600,00 (€ 200,00 per ogni figlio) per contributo al mantenimento dei figli, annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per i medesimi figli;
- ordina al resistente di corrispondere alla moglie, entro il giorno 5 di ogni mese (presso il domicilio di quest'ultima o, in alternativa, con diversa modalità da concordare tra le parti), un assegno provvisorio mensile di € 150,00 per contributo al mantenimento della stessa moglie;
- rigetta le richieste istruttorie formulate dalle parti;
- rinvia la causa all'udienza del 24.1.2024, ore 09.00, per l'esame della relazione dei Servizi Sociali;
- manda la cancelleria di acquisire gli atti del procedimento penale a carico di
(NRG 218/2023), nonché della comunicazione del presente CP_1 provvedimento alle parti ed ai Sevizi Sociali del Comune di Gioiosa Ionica”.
Sennonchè, i Servizi Sociali hanno notiziato il Tribunale dell'esistenza di un provvedimento di sospensione della potestà genitoriale del resistente adottato dal Tribunale per i Minorenni. È stata, pertanto, disposta l'acquisizione degli atti di siffatto procedimento, anche al fine di verificare la competenza del Giudice della separazione, invitando nelle more i Servizi Sociali a non provvedere alla calendarizzazione degli incontri protetti padre-figli.
All'udienza del 24.1.2024 il procuratore costituito nell'interesse di parte ricorrente ha chiesto la pronuncia sullo status mentre parte resistente non si è opposta a siffatta richiesta, rappresentando inoltre che, successivamente al provvedimento di sospensione della potestà genitoriale, il Tribunale per i Minorenni aveva adottato un provvedimento con cui erano stati autorizzati gli incontri padre-figli.
I.
4- Con sentenza non definitiva emessa il 25-26 gennaio 2024 il Tribunale in composizione collegiale, ha pronunciato la separazione dei coniugi a fronte della incontestata crisi coniugale in cui versano le parti ed emergendo dagli atti la grave conflittualità che aveva determinato l'intervento dell'Autorità Giudiziaria in sede penale nei confronti del resistente. Con ordinanza emessa in pari data ha disposto la prosecuzione del giudizio fissando l'udienza del 13.3.2024.
I.
5- Nelle more è stata acquisita la documentazione relativa al procedimento aperto dal Tribunale per i Minorenni di Reggio e con ordinanza del 14.3.2024 il Giudice delegato, in persona di altro Magistrato, ritenuta la propria competenza così ha disposto: “conferma i provvedimenti adottati in quella sede in data 27.10.2023 e, in particolare, la sospensione di dalla CP_1
5 responsabilità genitoriale sui figli minori e e il coaffidamento di Per_1 Per_2 questi ultimi alla madre, e all'USS competente per territorio per Parte_1 la dovuta attività di vigilanza, assistenza e sostegno (psicologico/neuropsichiatrico), da svolgersi di concerto con l' competente, da individuarsi a cura del Coordinatore dell'Asp di riferimento;
- conferma la nomina della curatrice speciale dei minori, avv. Lea Sprizzi;
- conferma il provvedimento del 14.9.2023 di Tribunale in ordine agli incontri protetti padre-figli, invitando i Servizi Sociali già delegati a proseguire nell'attività volta al ripristino dei rapporti tra il ed i minori;
- invita i Servizi Sociali a relazionare, al termine del CP_1 periodo di osservazione di tre mesi, in ordine all'attività svolta e all'andamento degli incontri”. In via istruttoria, ha ammesso la consulenza d'ufficio finalizzata ad accertare l'attuale situazione psicofisica di ciascun genitore e la sua capacità di comprendere e rispondere alle esigenze e ai bisogni emotivi ed evolutivi dei figli nonché l'attuale situazione psicofisica dei minori e la relazione empatica ed affettiva dei minori con ciascun genitore.
In punto di fatto deve inoltre evidenziarsi che è acclarato che nelle more del procedimento la ha lasciato il Centro Antiviolenza per trasferirsi nel _1 comune di San Damiano d'Asti presso la abitazione del nuovo compagno unitamente ai figli.
I.6– Con comparsa depositata in data 09.7.2024 si è costituita in giudizio l'avv. Lea Sprizzi n.q. di curatrice dei minori – ossia nella medesima veste in cui assisteva i minori davanti al Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria così concludendo:
“Voglia prendere le decisioni sul minore nel supremo interesse degli stessi ovvero, in caso di esito negativo, dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale per entrambi o per uno soltanto dei genitori”.
I.
7- Espletata la ctu alla udienza dell'11.7.2024 il Giudice, in persona di altro Magistrato, delegava i Servizi sociali territorialmente competenti di depositare una relazione di aggiornamento e contestualmente ha disposto il trattenimento della causa in decisione innanzi al Collegio con termine per comparse conclusionali e memorie di replica.
I.
8- Con ricorso depositato nelle more del giudizio in data 04.9.2024 in relazione al quale è stato aperto un sub- procedimento (566/2023-sub 1) la difesa dello CP_1 ha chiesto al Giudice di “disporre la limitazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre con affidamento esclusivo ai servizi sociali o al curatore affinchè in sua vece prendano l'iniziativa per attuare il trasferimento di residenza al fine di poter usufruire dei servizi sociali di Asti ovvero di qualsiasi provvedimento ritenuto utile nell'interesse esclusivo e superiore dei minori”. All'esito della udienza del 25.09.2024, il Tribunale - preso atto della mancata attuazione dei provvedimenti
6 emessi – ha confermato la necessità di assicurare la continuità degli interventi e la tutela dei minori ritenendo non utile disporre l'affidamento esclusivo ai Servizi sociali e riservando, in caso di perdurante inerzia, di trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica. In punto di fatto si osserva che il trasferimento di residenza è stato attuato dalla ad ottobre scorso con presa in carico dal _1
di Asti nella persona della Dott. come da relazione in Pt_2 Persona_4 atti del 16.10.2024.
I.
9- Con decreto presidenziale del 06.12.2024 il procedimento è stato assegnato allo scrivente che con successivo decreto del 10.12.2024 invitava i Servizi sociali a depositare la richiesta relazione di aggiornamento e ha fissato la nuova udienza cartolare dell'8.1.2025 per i medesimi incombenti.
Inoltre, al momento della decisione si deve dare atto che anche la figlia secondo genita, , ha raggiunto la maggiore età. Per_1
II.- Così ricostruite le vicende di causa e le posizioni delle parti si passa ad esaminare le questioni sollevate secondo l'ordine logico-giuridico delle stesse premettendo che l'intestazione del ricorso introduttivo reca la dicitura “ricorso per separazione giudiziale e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis 40 c.p.c.” (richiama la disposizione sulla violenza domestica) e in sede di conclusioni si chiede di “dichiarare personale dei coniugi e conseguentemente lo scioglimento del matrimonio con addebito al marito”. Tuttavia, ad avviso del Collegio, non può il presente procedimento essere qualificato e trattato ai sensi degli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c. atteso che il ricorso non contiene gli elementi essenziali per essere qualificato come tale nella misura in cui non si chiede, una volta pronunciata la sentenza di separazione, la fissazione della udienza di comparizione delle parti, in data successiva allo scadere del termine di sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi per la fase della separazione, né sono formulate le conclusioni relative alla cessazione degli effetti civili del matrimonio nel ricorso medesimo ovvero negli atti successivi. D'altronde, nel corso del giudizio e nelle conclusioni da ultimo precisate con le note scritte d'udienza depositate in data 07.1.2025 non si fa alcun riferimento alla prosecuzione del procedimento per la pronuncia di divorzio.
Pertanto si procede a trattare il presente giudizio come un procedimento contenente la sola domanda di separazione giudiziale e le conseguenti statuizioni.
II.
1- Sulla pronuncia di addebito della separazione.
La ricorrente ha formulato domanda di addebito della separazione, ponendo a fondamento dell'istanza condotte aggressive e vessatorie tenute dal marito sia nei confronti della stessa ricorrente sia nei confronti dei figli;
questi comportamenti,
7 sfociati in atti di violenza fisica, oltre che in aggressioni verbali, gravi minacce ed insulti, avrebbero indotto la ricorrente a vivere per anni in uno stato di soggezione psicologica e prostrazione, ad abbandonare più volte la casa coniugale per poi farvi rientro per amore dei figli fino a quando lo non ha iniziato a CP_1 manifestare lo stesso atteggiamento nervoso e violento anche nei confronti della secondogenita. A tal punto la ha denunciato i maltrattamenti subiti e a _1 fondamento della domanda ha richiamato le risultanze del procedimento penale all'esito del quale il coniuge, destinatario in un primo momento della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa e di allontanamento dalla casa coniugale, è stato condannato alla pena di anni 4 e 8 mesi di reclusione con sentenza resa in sede di abbreviato dal GUP presso il Tribunale di Locri n.165/2023 del 28.09.2023 confermata dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria con sentenza dell'01.10.2024.
Il resistente nelle sue difese ha ridimensionato gli episodi di violenza fisica riferiti dalla ricorrente sia nei confronti della medesima che della figlia . Per_1
Ebbene, ad avviso del Collegio, all'esito del procedimento sono risultate provate le condotte aggressive e violente del resistente.
Preme evidenziare che in via generale in tema di addebitabilità della separazione personale, è necessario che il comportamento in violazione degli obblighi matrimoniali sia cosciente e volontario, che la violazione sia antecedente alla proposizione della domanda di separazione e che sussista un rapporto di causa effetto tra la violazione stessa e la sopravvenuta intollerabilità della convivenza (cfr. ex multis Cass. civ. 7469/17, Cass. civ. 18074/14).
Nel caso di specie, gli elementi acquisiti nel corso del giudizio consentono di ricondurre il fallimento del matrimonio a volontarie e consapevoli condotte contrarie ai doveri coniugali previsti dall'art.143 c.c. da parte dello Orbene, CP_1 si ritiene che – ai fini che qui rilevano - debbano essere presi in considerazione gli episodi che si sono verificati nell'arco dell'ultimo anno che ha preceduto la proposizione del presente giudizio in quanto gli episodi precedenti - risalenti anche a dieci anni prima - in parte non sono provati e comunque anche a fronte di temporanei allontanamenti volontari da parte della quest'ultima ha _1 sempre fatto rientro presso la abitazione coniugale, così ricostituendosi l'unione coniugale. A diverse conclusioni deve giungersi con riferimento agli ultimi episodi rispetto ai quali sono stati acquisiti la denuncia, i verbali di sit poi confluiti nella sentenza di condanna in primo grado che può essere utilizzata in questa sede anche in assenza di prova circa il passaggio in giudicato della sentenza stessa.
8 Ad ulteriore conferma, si ritiene opportuno riportare uno stralcio delle dichiarazioni rese dalla figlia seconda genita, , ormai maggiorenne, e dal Per_1 figlio più piccolo, , nel corso della udienza istruttoria del 10.11.2023 Per_2 innanzi al Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria i quali hanno confermato il clima di sopraffazione che lo aveva posto in essere nel corso del CP_1 matrimonio in danno della moglie e, in un episodio specifico, della medesima figlia. Invero il figlio nel corso della predetta ha dichiarato: " ADR: « io ho nove anni e abitavo a Gioiosa Jonica con mio padre e mia madre e le mie due sorelle. Io penso di essere qui in Tribunale perché i miei genitori litigavano spesso e mio padre picchiava mia madre. ricordo che mia madre piangeva e io le dicevo che non era giusto e che essendo una donna non doveva essere picchiata. Alcune volte durante i litigi io rientravo nella mia stanza mentre le mie sorelle intervenivano per soccorrere mia madre. mia madre, quando noi abitavamo a Gioiosa, non lavorava mentre mio padre fa una specie di carpentiere. (...) PÀ qualche volta ha picchiato anche me e le mie sorelle in particolare . Una volta ricordo che ha Per_1 picchiato con le mani e con i piedi mia sorella e l'ha anche buttata giù dalle Per_1 scale e poi l'ho bloccato sul letto e ha continuato a picchiarla. In questo caso mio padre ha picchiato perché lei si era rifiutata di prendere la salsa di Per_1 pomodoro che lui aveva richiesto. Durante questo episodio ricordo che mia madre, che era sotto la doccia, quando è uscita è andata in aiuto a mia sorella ma anche lei è stata picchiata. Ricordo anche che mia madre e mia sorella erano Per_1 piene di lividi. Quando mio padre mi veniva a prendere all'uscita da scuola ero sereno con lui e non conosco le ragioni perché lui diventava aggressivo».". La figlia ha confermato l'aggressione subita dal padre a febbraio 2023 per futili Per_1 motivi ossia per essersi rifiutata di andare in cantina a prendere la salsa di pomodoro.
Orbene, le predette dichiarazioni comprovano il clima di vessazioni ed aggressività che il padre poneva in essere nella casa familiare durante il matrimonio, anche alla presenza dei figli minori.
Secondo giurisprudenza consolidata le reiterate violenze fisiche e morali che uno dei due coniugi infligge all'altro, costituiscono violazioni molto gravi dei doveri che nascono dal matrimonio, da fondare non esclusivamente la pronuncia di separazione personale come causa determinante dell'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore delle stesse. L'accertamento della violenza domestica esonera, inoltre, il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione della addebitabilità, con il comportamento tenuto dall'altro coniuge, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili esclusivamente con comportamenti omogenei (ex multis Cass. Civ. n. 31901/18).
9 Infatti, ove i fatti accertati a carico di un coniuge costituiscano violazione di norme di condotta imperative ed inderogabili, e si traducano nell'aggressione a diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità e l'integrità fisica, oltrepassando quella soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque necessaria e doverosa per la personalità del partner, si ravvisano elementi di per sé sufficienti per l'accoglimento della domanda.
Per quanto esposto la domanda di addebito formulata dalla ricorrente deve essere accolta.
II.
2- Sulla responsabilità genitoriale.
Preliminare, rispetto alla disciplina delle modalità di affidamento è la decisione sulle istanze sospensione (o decadenza) della responsabilità genitoriale dando atto che allo stato è stata confermata con ordinanza del 14.3.2024 la sospensione della responsabilità genitoriale dello CP_1
II.2.1- La competenza del Tribunale ordinario. Sul piano processuale si deve premettere che, con provvedimento del 20.02.2024, il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria, definendo il procedimento r.g.v.g. n. 654/2023, ha dichiarato non luogo ad ulteriormente provvedere in merito alla adozione di provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale a tutela dei minori, e , Per_1 Per_2 stante la competenza assorbente del tribunale ordinario avanti al quale era pendente il presente giudizio di separazione giudiziale. Invero, il presente procedimento è stato introdotto con ricorso depositato in data 13.5.2023 mentre il Tribunale per i Minorenni è stato chiamato a pronunciarsi a seguito dell'istanza inoltrata dal PMM del luglio 2023.
Pertanto, la competenza a pronunciarsi sulla limitazione/sospensione e/o decadenza dalla responsabilità genitoriale è da attribuirsi al Tribunale intestato.
Il Collegio ritiene infatti di aderire alla tesi che vuole competente il tribunale ordinario, anche sulle domande de potestate, in tutti i casi in cui sia pendente un giudizio (di separazione, di divorzio, o ex art. 337 e ss. c.c. per i figli nati da coppie non coniugali) nel quale si discuta dell'affidamento, della collocazione e del mantenimento della prole, e ciò in ossequio ai principi di concentrazione delle tutele, di economia delle attività processuali e, in definitiva, nell'interesse preminente dei minori. Pertanto, i provvedimenti ablativi e limitativi della responsabilità genitoriale costituiscono una "categoria di confine", sussistendo una interrelazione delle misure de potestate con i provvedimenti in tema di affidamento dei minori. Si è osservato, infatti, che la domanda di affidamento esclusivo per comportamento pregiudizievole dell'altro genitore e la richiesta di un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale svolta in pendenza di un
10 conflitto familiare sono "sostanzialmente indistinguibili" (in tal senso anche Cass., sez. 6-1, 12 febbraio 2015, n. 2833). L'applicazione del principio della "concentrazione delle tutele", come introdotto con la modifica dell'art. 38, comma 1, delle disposizioni di attuazione del codice civile, modificato dalla L. n. 219 del 10 dicembre 2012, art. 3, comma 1, (Cass., sez. 6-1, 14 gennaio 2016, n. 432, trattandosi di giudizi tra le stesse parti, tranne l'ipotesi in cui vi sia richiesta del pubblico ministero di dichiarazione dello stato di adottabilità), ha anche l'effetto di evitare la proposizioni di "azioni di disturbo", volte a paralizzare l'efficacia di statuizioni non gradite, puntando sulla mancata conoscenza completa della situazione di conflitto genitoriale o sull'allegazione di fatti diversi. Si è, dunque, in presenza di una vis attractiva predeterminata ex lege, dettata da una "connessione oggettiva e soggettiva e legata ad una esigenza di effettività ed uniformità della tutela giudiziale, realizzabile soltanto mediante la devoluzione delle controversie ad un unico giudice, quale che sia il grado della controversia, in modo che il quadro fattuale sul quale sono assunti provvedimenti in tema di affidamento di minori sia il medesimo per i provvedimenti ex art. 330 e 333 c.c. A tale soluzione non osta neppure il salto di un grado, peraltro privo di copertura costituzionale o la diversa natura dei giudizi di primo e secondo grado. Tra l'altro tali giudizi sono sottoposti al rito camerale, quindi ad un rito all'interno del quale non operano le preclusioni del rito ordinario, potendo essere allegati in ogni tempo nuovi fatti e dedotte nuove prove” (Cass., n. 14022 del 2000).
Si aggiunge che se è vero che l'art. 333 c.c., in caso di sussistenza di pregiudizio per i minori, prevede che il tribunale per i minorenni possa emettere i provvedimenti convenienti, tuttavia l'art. 155 c.c., prima e dopo la novella del 2006, ma anche con l'introduzione dell'art. 337-ter c.c., prevede che il giudice della separazione possa decidere anche ultra petitum, assumendo i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse materiale e morale di essa.
Per completezza, si da' atto che in ossequio al disposto di cui all'art. 473.bis.8 c.p.c., vista la trasmissione degli atti relativi al procedimento instaurato innanzi al Tribunale per i minorenni per detta finalità si è proceduto alla conferma della nomina della curatrice speciale dei minori.
II.2.2- Le figure genitoriali
Giova premettere che la Suprema Corte ha ripetutamente chiarito come i provvedimenti de potestate “non costituiscono una sanzione a comportamenti inadempienti dei genitori, ma piuttosto sono fondati sull'accertamento – da parte del giudice – degli effetti lesivi che hanno prodotto o possono ulteriormente
11 produrre in danno dei figli, tali da giustificare una limitazione o ablazione della responsabilità genitoriale" (Così, per esempio, Cass. civ. sez. I. n. 14145 del 2017).
L'art. 333 c.c. avuto riguardo alla formula elastica usata dal legislatore, ritiene sufficiente, per l'adozione del provvedimento di sospensione della potestà genitoriale, una condotta del genitore che "appare comunque pregiudizievole al figlio", che non occorre, a tal fine, che un tale comportamento abbia già cagionato un danno al figlio minore, potendo il pregiudizio essere anche meramente eventuale per essersi verificata una situazione di mero pericolo di un danno per lo stesso minore. Il legislatore ha, in sostanza, introdotto una disciplina molto protettiva per il minore allo scopo di evitare, nei limiti del possibile, ogni obiettivo pregiudizio derivante dalla condotta di un genitore, che può essere anche non volontaria, rilevando la mera attitudine obiettiva ad arrecare danno al figlio (Cfr. Cass. 21 febbraio 2004, n. 3529 in motivazione). Come ulteriormente chiarito, poi, ai fini del giudizio, il giudice deve esprimere una "prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali” (Cass. Civ., Sez. 1, Ordinanza n. 12237 del 09/05/2023).
Il Tribunale ritiene che, in applicazione dei canoni ermeneutici sopra richiamati al caso di specie, non si ravvisano i presupposti per confermare la sospensione dalla responsabilità genitoriale dello né per adottare altri provvedimenti limitativi CP_1 della responsabilità genitoriale nei confronti delle odierne parti. Incidentalmente deve evidenziarsi che la richiesta di adozione di provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale era stata avanzata dalla curatrice speciale nei confronti di entrambe le parti e dalla difesa dello nei confronti della . CP_1 _1
Orbene, con riferimento alla posizione dello il Collegio è ben consapevole CP_1 che i maltrattamenti, rilevanti e continui, inflitti da un genitore all'altro, quand'anche non verso i minori, per le inevitabili ripercussioni negative sull'equilibrio fisico-psichico della prole e sulla serenità dell'ambiente familiare, possono, rectius devono, condurre alla dichiarazione di decadenza dalla responsabilità nei casi di mancata rivisitazione critica dell'autore della violenza. Tuttavia, le relazioni dei Servizi sociali a tal uopo incaricati e soprattutto la relazione peritale consentono di pervenire ad una soluzione di segno diverso. In primo luogo si evidenzia che su questo profilo il nominato CTU, dott. Per_5
ha concluso come segue: “non è dimostrata l'inidoneità di uno dei
[...] genitori e si ritiene che entrambi i genitori siano in grado di mantenere un rapporto
12 equilibrato e continuativo con i figli”. Deve inoltre evidenziarsi che non solo la difesa della ricorrente ma anche la curatrice speciale dei minori - che pure in sede di costituzione aveva chiesto, come anticipato, l'adozione di provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale in capo ad entrambi i coniugi – non ha più reiterato la medesima istanza chiedendo in via principale che fossero garantiti i rapporti padre-figli muovendo forti rimproveri alla figura materna poco collaborativa in ordine alla possibilità di ricostruire il predetto rapporto e, dunque, l'esercizio della bigenitorialità. E' ben vero che l'ausiliario nominato non ha potuto verificare la interazione della figura paterna con i figli – atteso che la non ha _1 consentito ai figli di prendere parte all'incontro stabilito in sede di operazioni peritali – ciononostante deve darsi atto che le relazioni redatte sulle capacità genitoriale dello sia nel corso del procedimento innanzi al Tribunale per i CP_1
Minorenni che all'esito del percorso di sostegno alla genitorialità intrapreso sono univoche nel ritenere che, oltre a vivere con sofferenza l'assenza dei figli, questi appare una persona critica nei confronti del suo operato come genitore, disponibile al dialogo e desideroso di ricevere il sostegno necessario per recuperare il rapporto con i figli. Invero, si legge nella relazione a firma della dott.ssa datata 18.1.2024 : Persona_6
(cfr. pag. 100 della documentazione acquisita dal Tribunale per i Minorenni in data 31.1.2024).
Ancora più pregnanti sono le relazioni che danno atto dello svolgimento e del completamento positivo del percorso di sostegno alla genitorialità – per come attestato dalla dott.ssa dell'ATS di Caulonia (Cfr. relazione Persona_7 depositata in data 12.3.2024 - dove si legge: “Il sig. ha accolto CP_1 positivamente il percorso di sostegno alla genitorialità. Ai quattro incontri avvenuti fino alla data odierna, a partire da febbraio e con cadenza settimanale, si è sempre presentato puntuale, disponibile al dialogo e al confronto. Si è, inoltre, detto
13 sollevato della possibilità di poter usufruire di un supporto professionale che lo sostenga sia nella fase preliminare di preparazione agli incontri, sia in itinere durante gli incontri stessi sebbene si auguri di rivedere i figli al più presto;
è infatti consapevole che il tempo trascorso lontani e i fatti accaduti avranno avuto inevitabili conseguenze sul rapporto padre- figli, per cui riconosce l'importanza di una mediazione. Il sig. dimostra senso critico circa il suo ruolo di genitore, CP_1 riconoscendosi sia punti di forza che di debolezza. Si definisce un importante punto di riferimento per i figli e, sebbene non nasconda difficoltà emotiva del momento e lo sconforto legato al tempo che passa e alla posizione presa dai figli che si dicono non pronti a rivederlo, si dimostra paziente e collaborativo nel portare avanti un percorso che gli consenta di acquisire maggiore consapevolezza della sua funzione genitoriale, riflettendo sulla possibilità di dover integrare la nuova figura di sé come padre che si occupa dei figli in autonomia svincolato dalla figura materna” - nonché nella successiva relazione del mese di giugno 2024 nella quale si da' atto della conclusione positiva del percorso con il raggiungimento degli obiettivi prefissati).
Ebbene, pur a fronte della gravità delle condotte poste in essere dallo in CP_1 danno sia del coniuge che dei figli, si ritiene di valorizzare la condotta successiva di quest'ultimo che ha portato a termine con successo il percorso di sostegno alla genitorialità, maturando un senso critico, comprensione e pazienza in relazione alla situazione venutasi a creare.
Rispetto alla posizione della , deve darsi parimenti atto che – per come _1 accertato dal CTU – “dall'osservazione delle dinamiche relazionali minori-madre si evince un clima emotivo generale positivo in cui la qualità dello scambio emotivo è stata caratterizzata da apertura;
la funzione di guida del genitore è stata presente;
l'accesso dei minori al genitore è stato caratterizzato da movimento verso il genitore;
il grado di partecipazione madre/figli è stato costruttivo”; ha ulteriormente precisato: “NON si esclude che nei minori sia presente un possibile pregiudizio e/o condizionamento diretto o indiretto contro la figura paterna” (cfr. pag. 27 della relazione peritale depositata in data 08.6.2024).
Per tali ragioni, non si ritiene di adottare provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale delle odierne parti e, dunque, deva procedersi alla revoca del provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale adottato dal Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria in data 27.10.2023 nei confronti di e confermato nel corso del presente giudizio con ordinanza del CP_1
14.3.2024.
II.2.3- L'attuale situazione è di ostacolo alla scelta dell'affido condiviso ma anche a quella di affido esclusivo alla madre posto che l'individuazione di detta modalità
14 di affido presuppone la individuazione del genitore affidatario che va condotta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo, giudizio che, ancorandosi ad elementi concreti, potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore." (Cass. civ., Sez. I, Ord., 30 giugno 2021, n. 18603 - Pres. Acierno, Cons. Rel. Ioffida, Cass. Civ., Sez. I, ord. 18 dicembre 2023 n. 35253)
Nella specie la denunciata conflittualità è in concreto di ostacolo non solo ad un equilibrato esercizio della responsabilità genitoriale ma ancor più alla concentrazione in capo ad un unico genitore della responsabilità genitoriale. E' pacifico che nell'interesse superiore del minore, va assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione (Cass., n. 28723/20; n. 9764/19; cfr ord Cass Sez I n. 286/2022 del 24/03/2022 Cass. Civ., Sez. I, Ord., 06 luglio 2022, n. 21312). Tuttavia, il diritto del singolo genitore a realizzare e consolidare relazioni rapporti continuativi e significativi con il figlio minore presuppone il suo perseguimento nel miglior interesse di quest'ultimo, e assume carattere recessivo se ciò non sia garantito nella fattispecie concreta. (Cass., n. 19323/20; n. 4790/22). Siffatta caratterizzazione del diritto del minore impone, dunque, nell'applicazione delle singole norme, un'interpretazione che valorizzi in ogni caso il miglior interesse del minore, con prevalenza su altri diritti la cui attuazione possa, seppur parzialmente e indirettamente, comprimerlo che vanno ritenuti recessivi. Nella specie è ben vero che la madre ha una sufficiente capacità di responsività rispetto ai bisogni dei figli e di relazionarsi a questi in modo positivo, tuttavia non può non rilevarsi che i minori fino alla data odierna e ) non hanno più avuto contatti con il Per_1 Per_2 padre e l'atteggiamento materno non favorisce la ripresa dei rapporti. Invero, la non ha consentito ai figli nemmeno di presenziare all'incontro con il padre _1 fissato dal ctu e non ha mai portato a termine il percorso di sostegno alla genitorialità abbandonando la località protetta e ritardando la presa in carico da parte dei Servizi sociali del comune di San Damiano d'Asti. Peraltro, rispetto alla riferita decisione dei minori di non voler vedere il padre – per come riferito nella comunicazione a mezzo mail inoltrata dalla al ctu, dott. – si _1 Per_5 ritiene di condividere quanto da quest'ultimo osservato nella relazione ossia che in relazione all'età non è ancora in grado di comprendere a pieno la Per_2
15 situazione in cui è coinvolto e non ha ancora acquisito una totalitaria capacità di discernimento” e che, pertanto, non può escludersi che proprio in considerazione della tenera età possa essere condizionato dall'atteggiamento materno soprattutto nella misura in cui solo a partire dal 05.02.2024 i minori hanno riferito al personale dell'ATS di Caulonia non voler incontrare il padre, mentre nei colloqui effettuati in precedenza la possibilità di effettuare tali incontri non era preclusa (cfr. pag. 29 della relazione peritale).
Alla luce di quanto emerso in corso di causa, tuttavia, il Collegio conclude nel senso che debba disporsi l'affido esclusivo dei minori alla CA con collocazione presso la madre sebbene conferendo però un mandato di “vigilanza e supporto” in capo ai Servizi sociali.
Occorre in particolare precisare tale ultima circostanza alla luce delle più recenti pronunce della Cassazione che hanno inteso fare chiarezza sul regime di assegnazione della prole minore ai servizi sociali individuando una linea di continuità tra quanto previsto dalla Riforma Cartabia dal 28 febbraio 2023 e quanto invece desumibile dal regime precedente ossia nel senso che anche prima dell'inserimento dell'art.
5-bis nella l. n. 184/1983, da parte del d.lgs. n. 149/2022, il “mandato di vigilanza e di supporto” va distinto dalla diversa ipotesi di affidamento ai servizi a seguito di un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale. Con maggiore impegno esplicativo, dovendo dare seguito ai principi da ultimo esplicitati dalla Sezione I della Suprema Corte con sentenza n. 3872 del 12.2.2024 servizi sociali – che in questa sede si condividono – è opportuno precisare che: “a) Qualora sia disposto l'affidamento del minore ai servizi sociali occorre distinguere, anche nel regime previgente alla entrata in vigore dell'art.
5- bis della L. 184/1983, l'affidamento con compiti di vigilanza, supporto e assistenza senza limitazione di responsabilità genitoriale (c.d. mandato di vigilanza e di supporto), dall'affidamento conseguente ad un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale. b) Nel primo caso, si tratta del conferimento da parte del giudice di un mandato con la individuazione di compiti specifici per assicurare la menzionata funzione di supporto e assistenza ai genitori ed ai figli e per vigilare sulla corretta attuazione dell'interesse del minore. Questa tipologia di "affidamento" ai servizi, che è più corretto definire mandato di vigilanza e supporto, non incidendo per sottrazione sulla responsabilità genitoriale, non richiede, nella fase processuale che precede la sua adozione, la nomina di un curatore speciale, salvo che il giudice non ravvisi comunque, in concreto, un conflitto di interessi, e non esclude che i servizi possano attuare anche altri interventi di sostegno rientranti nei loro compiti istituzionali;
richiede tuttavia che il provvedimento del giudice sia sufficientemente dettagliato sui compiti demandati
— con esclusione di poteri decisori — e che siano definiti i tempi della loro
16 attuazione, che devono essere il più rapidi possibili. c) Nel secondo caso, il provvedimento di affidamento consegue a un provvedimento limitativo (anche provvisorio) della responsabilità genitoriale. Esso costituisce una ingerenza nella vita privata e familiare (similmente all'affidamento familiare;
sul punto, v. Cass. n. 16569 del 11/06/2021) pertanto deve essere giustificato dalla necessità di non potersi provvedere diversamente all'attuazione degli interessi morali e materiali del minore, non avendo sortito effetto i programmi di supporto e sostegno già svolti in favore della genitorialità; l'adozione di questo provvedimento presuppone la sua discussione nel contraddittorio, esteso anche al minore, i cui interessi devono essere imparzialmente rappresentati da un curatore speciale;
i contenuti del provvedimento devono essere conformati al principio di proporzionalità tra la misura adottata e l'obiettivo perseguito e il giudice deve esercitare una adeguata vigilanza sull'operato dei servizi. Pertanto si richiede, anche nel regime previgente alla entrata in vigore dell'art.
5-bis della L. 184/1983, che i compiti dei servizi siano specificamente descritti nel provvedimento, in relazione a quelli che sono i doveri e i poteri sottratti dall'ambito della responsabilità genitoriale e distinti dai compiti che sono eventualmente demandati al soggetto collocatario se questi è persona diversa da i genitori;
i servizi non possono svolgere funzioni e compiti propri della responsabilità genitoriale se non specificamente individuati nel provvedimento limitativo;
deve essere necessariamente nominato, nella fase processuale che precede la sua adozione, un curatore speciale del minore, i cui compiti vanno pure precisati (Cass., n. 32290/23)”.
Detto ciò, nella specie, a fronte di una sufficiente adeguatezza dell'esercizio della responsabilità genitoriale da parte della madre, l'affidamento dei minori ai Servizi sociali si caratterizza per la funzione di supporto e assistenza ai genitori e ai figli e per vigilare sulla corretta attuazione dell'interesse del minore;
tipologia di "affidamento" ai Servizi che, come detto, s'inquadra nell'ambito di un mandato di vigilanza e supporto. Nella specie i Servizi sociali territorialmente competenti dovranno vigilare che la madre continui i percorsi di ausilio alla genitorialità già intrapresi e non portati a termine (in quanto volontariamente interrotti a marzo 2024 data precedente il suo trasferimento ad Asti) e che il figlio Per_2 intraprenda un percorso presso il servizio di neuropsichiatria infantile, con frequenza settimanale, per rielaborare i vissuti e il rapporto con la figura paterna. Anche sul punto la relazione peritale ha evidenziato che il minore non è in Per_2 grado di elaborare da solo la situazione familiare vissuta e che non è capace di discernimento. L'affido all'Ente si giustifica, nella fattispecie in esame, al fine di evitare che un conflitto ad elevata tensione che permane tra le parti anche a distanza di tempo dalla rottura dei rapporti in ambito familiare, possa compromettere le scelte di maggiore rilevanza per l'educazione del minore
17 creando uno stallo. La denunciata conflittualità è in concreto di ostacolo ad un equilibrato esercizio della responsabilità genitoriale. La coppia deve infatti essere sostenuta nell'avviare e nel sostenere la capacità di dialogo a vantaggio del minore anche in ragione del clima di preoccupante e aspra conflittualità tra le parti e della assenza di rapporti.
II.
3- In relazione all'esercizio del diritto di visita, il padre potrà vedere i figli mediante incontri vigilati ed organizzati dai servizi sociali con regolare frequenza mensile (tenuto conto della distanza geografica nonché della circostanza che la germana dell'odierno resistente risiede ad Asti), alla presenza di un educatore che possa favorire, mediare e supportare le modalità relazionali dell'odierno resistente con il figlio . Per_2
Vista la necessità di assicurare il rispetto delle presenti prescrizioni dispone la trasmissione degli atti al Giudice tutelare presso il Tribnale di Asti (luogo di attuale residenza del minore ) per l'apertura della vigilanza controllata. Persona_2
Nulla va disposto con riferimento alle figlie e divenute ormai Per_3 Per_1 maggiorenni.
II.
4- In relazione alla assegnazione della casa coniugale nulla va disposto stante la rinuncia da parte della . _1
II.
5- Per quanto concerne il mantenimento preme evidenziare che nessuna delle parti ha depositato le dichiarazioni reddituali aggiornate ed, inoltre, la _1 aveva evidenziato che tra le ragioni del suo trasferimento vi era anche l'opportunità di svolgere un'attività lavorativa maggiormente redditizia per come documentato mediante la produzione di una 'lettera di intento alla assunzione' (allegata alla nota dell'11.3.2024) per mesi tre con possibilità di trasformazione a tempo determinato per mesi dodici presso una società di trasporti. Ebbene, null'altro è stato documentato in ordine alla prosecuzione del predetto rapporto.
Come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, è ormai ius receptum il principio - condiviso anche da codesto Tribunale - secondo cui “per il sorgere del diritto all'assegno di mantenimento in favore del coniuge, cui non sia addebitabile la separazione, è necessario sia che questi risulti privo di adeguati redditi propri, vale a dire di redditi che gli consentano un tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio, sia che sussista una disparità di posizioni economiche tra gli stessi coniugi” (si veda ex pluribus, Cass. Civ. sent. n. 5443 del 27 febbraio 2008). Va, inoltre, precisato che “in tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo
18 tenere conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica. Peraltro, l'attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche” (Cass. civ., sez. I, 13/02/2013, n. 3502).
Alla luce di tali circostanze, ritiene il Collegio di dover confermare il contributo alla moglie sebbene ridotto alla misura di € 100,00, da adeguarsi annualmente secondo indice Istat, ravvisando la spettanza in capo alla ricorrente di un contributo al mantenimento, attesa la sperequazione reddituale tra i coniugi e, dall'altro lato, in considerazione della giovane età della ricorrente e della dimostrata capacità lavorativa.
Inoltre, si ritiene di confermare l'assegno di mantenimento in favore dei figli e nella misura di euro 400,00 (ossia euro 200,00 per ciascun figlio), Per_2 Per_1 oltre rivalutazione annuale ai fini ISTAT nonché contributo alle spese straordinarie nella misura del 50% non potendosi giustificare la richiesta di aumento del mantenimento ad euro 300,00 per come da ultimo richiesto in conseguenza del trasferimento al Nord dei minori deciso in via esclusiva dalla . _1
Quanto infine, alla debenza dell'assegno di mantenimento in favore della figlia maggiorenne occorre premettere che - per consolidato orientamento giurisprudenziale – “l'obbligo del genitore di provvedere al mantenimento del figlio non viene meno automaticamente con il raggiungimento della maggiore età di quest'ultimo, ma perdura finché il genitore onerato non provi che il figlio è divenuto economicamente indipendente, ovvero che lo stesso si rifiuti ingiustificatamente di cogliere le occasioni ordinarie per raggiungere la propria indipendenza (c.d. colpevole inerzia)” (cfr. Cass. Sez. VI, 20.12.2017, n. 30540). In particolare, la prova dell'indipendenza economica può fondarsi su presunzioni, quali esemplificativamente i mezzi economici di cui il figlio si avvale unitamente al suo tenore di vita, l'essere stato avviato ad attività lavorativa con concreta prospettiva di indipendenza economica o, comunque, posto nelle concrete condizioni per poter addivenire alla autosufficienza economica, di cui egli non abbia, poi, tratto profitto per sua colpa;
o ancora, il matrimonio e la convivenza in altro autonomo nucleo familiare. Va ovviamente tenuto presente anche l'avanzare dell'età del figlio.
In conclusione va richiamato il seguente principio di diritto: "La cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno
19 rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa ed, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta dal raggiungimento della maggiore età da parte dell'avente diritto" (cfr. Cass. 5088 del 05.03.2018).
Orbene, nel caso di specie non vi è prova del raggiungimento della indipendenza economica in favore della figlia poichè è stato addotto solo lo svolgimento Per_3 di saltuarie attività lavorative (come cameriera in pizzeria) mentre non vi è prova che abbia rifiutato le proposte del padre di prosecuzione del percorso di studi e non potendo nemmeno valorizzare quanto riportato nelle relazioni redatte dai Servizi sociali in ordine al rifiuto opposto dalla stessa a svolgere determinate attività in assenza di prova che fossero confacenti alle inclinazioni della figlia
. Per_3
Ad ogni buon conto, avendo la stessa difesa della ricorrente differenziato le posizioni dei figli e chiesto per quest'ultima un importo inferiore si ritiene congruo riconoscere il mantenimento nella misura ridotta di euro 150,00 da versarsi con le stesse modalità entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ISTAT e al 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse della medesima.
III.- Stante l'esito del giudizio, la reciproca soccombenza, la natura del procedimento e la condotta processuale delle parti sussistono i presupposti per la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Con riferimento alla liquidazione dell'onorario spettante al difensore della ricorrente, ammessa in via temporanea e provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, prevista con provvedimento contestuale dall'art. 83, co. 3 bis d.P.R. 115/2002, si dà atto che, non essendo allo stato completa la documentazione necessaria allo svolgimento della relativa istruttoria, e segnatamente occorrendo acquisire l'istanza di liquidazione corredata dalla relativa nota spese mediante utilizzo della piattaforma SIAMM – Spese di Giustizia nonché le informazioni da parte dell'Ufficio finanziario competente ai sensi del II comma dell'art. 127 d.P.R. n. 115/2002 delle informazioni concernenti, si provvederà non appena gli atti completi saranno fatti pervenire all'Ufficio.
Le spese di ctu sono poste in via definitiva a carico delle parti in solido.
PQM
Il Tribunale di Locri, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 566/2023 R.G. sulla domanda proposta da _1 con ricorso depositato il 13.5.2023 nei confronti di e con
[...] CP_1
20 l'intervento dell'avv. Lea Sprizzi, n.q . di curatore speciale del minore Per_2
disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
[...]
a) accoglie la domanda avanzata dalla di addebito della separazione a _1
; CP_1
b) revoca il provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale emesso in data 27.10.2023 dal Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria e confermato con ordinanza del 14.3.2024 nell'ambito del presente procedimento nei confronti di;
CP_1
c) affida in via esclusiva il minore alla madre con Persona_2 collocamento prevalente presso quest'ultima; d) dispone la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare da parte dei servizi già incaricati con sede centrale ad Asti, con Pt_2 funzioni di supporto, vigilanza e monitoraggio;
e) dispone che i servizi sociali vigilino sulla continuazione, da parte della madre, dei percorsi di ausilio alla genitorialità già intrapresi (gruppi di sostegno per la genitorialità, percorso di psicoterapia individuale); f) dispone che i servizi sociali vigilino sull'effettuazione da parte del minore di un percorso di neuropsichiatria infantile, con Persona_2 frequenza settimanale, per rielaborare i vissuti e il rapporto con la famiglia;
g) dispone che il padre veda il figlio minore mediante incontri vigilati ed organizzati dai servizi sociali con regolare frequenza almeno mensile, alla presenza di un educatore che possa favorire, mediare e supportare le modalità relazionali di con il figlio;
CP_1 Per_2
h) invita i Servizi sociali e le agenzie delegate a segnalare tempestivamente, anche alla Procura presso l'adito Tribunale e alla Procura presso il Tribunale per i minorenni ogni comportamento nocivo per la prole per gli interventi di competenza e di ogni circostanza che risulti rilevante;
i) dispone la trasmissione degli atti al Giudice tutelare presso il Tribunale di Asti per quanto di competenza ex art. 337 c.c.; j) nulla dispone in ordine alla assegnazione della casa coniugale;
k) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento CP_1 della prole versando a entro il giorno 5 di ogni mese, la Parte_1 complessiva somma di euro 550,00 (ossia euro 200,00 per , euro Per_2
200,00 per ed euro 150,00 per ), rivalutabile Per_1 Per_3 annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
21 l) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del CP_1 coniuge versando alla medesima entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 100,00, oltre rivalutazione annuale ISTAT;
m) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
n) pone in via definitiva le spese di ctu a carico delle parti in solido;
o) dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 3 Codice Privacy, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi riportati nella sentenza.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti, ai Servizi sociali territorialmente competenti con sede centrale ad Asti) nonché per la Pt_2 trasmissione degli atti al Giudice Tutelare presso il Tribunale di Asti per i provvedimenti di cui all'art 337 c.c.
Così deciso nella Camera di consiglio dell'08.2.2025 effettuata mediante Microsoft Teams.
Il Presidente est. – Mariagrazia Galati
22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione civile, in composizione collegiale e composto dai Magistrati: dott.ssa Mariagrazia Galati - Presidente est. dott.ssa Valentina Andrizzi - Giudice dott.ssa Sarah Previti - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 566/2023 r.g. promossa da
(CF. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Reggio Calabria alla via fra Gesualdo Melacrinò n.24 presso lo studio dell'avv. Antonella Vizzari che la rappresenta e difende per procura allegata all'atto di costituzione di nuovo difensore
-ricorrente-
CONTRO
(CF. ), elettivamente domiciliato in Martone CP_1 C.F._2
Via Facciolà,4 presso lo studio dell'avv. CALVI LUCIA che lo rappresenta e difende per procura a allegata alla comparsa di costituzione
-resistente-
NONCHE'
Avv. LEA SPRIZZI nella qualità di curatore speciale dei minori Persona_1 nata a [...] l'[...] e nato a [...] il Persona_2
12.02.2014, giusto provvedimento di conferma di nomina con ordinanza n. cronol. 1655/2024 del 14.03.2024;
- intervenuto -
Con l'intervento obbligatorio del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Locri
OGGETTO: separazione giudiziale CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza dell'08.1.2025 svoltasi con modalità cartolari le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte d'udienza da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
I.- Con ricorso depositato in data 13.5.2023 – premettendo di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario in Grotteria il 23.07.2002 con Controparte_1 dalla cui unione erano nati tre figli: n. il 13.6.2003, nata l'[...] Per_3 Per_1
e , nato il [...] – ha chiesto all'adito Tribunale di pronunciare la Per_2 separazione con addebito al marito, ex art. 473 bis.40 c.p.c. con contestuale statuizione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A fondamento della domanda ha esposto che sin dall'inizio il matrimonio si connotava per continui litigi dovuti – a suo dire – alle ingerenze della suocera nella vita matrimoniale la quale dimorava accanto alla abitazione familiare e possedeva le chiavi della abitazione;
che, in particolare nel 2003, dopo un diverbio avuto con la suocera, era stata schiaffeggiata dal coniuge per aver mancato di rispetto alla di lui madre e minacciata con le seguenti parole: “bastarda, ti ammazzo se non rispetti mia madre!”; in seguito al detto episodio si determinava a tornare a casa dei genitori unitamente alla figlia e dopo un periodo trascorso lontano dal Per_3 marito i familiari la convincevano a riconciliarsi. Successivamente il matrimonio riprendeva con alti e bassi e per non disgregare la famiglia evitava di interloquire con la suocera e manteneva un atteggiamento remissivo;
che, nonostante il coniuge non gradisse i componenti della sua famiglia d'origine e le impediva le frequentazioni le aveva consentito nel 2015 di assistere la madre in ospedale in quanto gravemente malata fino al suo decesso allorquando non ricevendo il sostegno e la comprensione del marito si sottoponeva a delle sedute psicoterapiche dalle quali trovava benefico anche in relazione al rapporto con il coniuge;
che a far data dall'inizio della pandemia la situazione tornava a precipitare perché, a suo dire, il coniuge si era ingelosito e aveva iniziato ad accusarla di intrattenere un'altra relazione sentimentale e pertanto le controllava il telefono e usava le figlie per i suoi scopi suggestionandole ed era stata costretta alla presenza di un sacerdote a consegnare i codici di accesso al telefono;
che a causa di questo clima di prevaricazione veniva spesso aggredita fisicamente dal coniuge con percosse e strattonamenti anche per futili motivi (per esempio il 29.4.2022 veniva picchiata con pugni e calci dallo per aver postato sul CP_1 proprio profilo whatsapp la foto la propria defunta madre minacciandola di morte) a e per tali ragioni si era più volte determinata ad andare via da casa e il coniuge spesso la convinceva a fare un passo indietro;
che, pertanto, era costretta a
2 chiedere ospitalità presso alcuni familiari;
seguivano periodi in cui faceva rientro a casa per amore delle figlie ma la convivenza riprendeva con continui litigi;
che da ultimo nel gennaio 2023, dopo averle intimato di consegnargli il telefono nel corso di un litigio, mentre si voltava di spalle per dirigersi verso la cucina, lo la CP_1 bloccava mettendole le mani tra le gambe, la buttava sul divano e cominciava a palpare con insistenza, a leccarle il viso nonostante il suo dissenso e dopo aver tentato inutilmente di svincolarsi chiedeva l'aiuto della figlia che bloccava Per_3 il padre;
a febbraio 2023, lo innescava un diverbio con la figlia per il CP_1 Per_1 solo fatto che quest'ultima avesse chiesto un consiglio alla madre, e la picchiava, strattonandola e tirandola per i capelli e la faceva cadere giù per le scale e si fermava solo quando interveniva l'altra figlia, dicendogli: “vedi che la stai Per_3 ammazzando!”; in conseguenza dei predetti fatti, la secondogenita veniva visitata presso il locale nosocomio e le venivano refertato come segue: “postumi di contusioni. Contusione dorso lombare. Spalla dx/sx. anca dx con prescrizione di farmaci e prognosi di 5 giorni”; che in conseguenza di detti ultimi episodi si determinava a denunciare il coniuge per i maltrattamenti chiedendo l'aiuto di un Centro Antiviolenza dove veniva attivato un percorso socio/psicologico per il nucleo. Ha evidenziato che successivamente alla denuncia presentata in data 6.2.2023 si apriva il procedimento penale n.218/2023 RGNR e n. 169/2023 RGGIP, nell'ambito del quale veniva applicata allo la misura cautelare CP_1 dell'allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento alla persona offesa e veniva rinviato a giudizio per i reati p. e p. dall'art.572 comma 2 c.p. p nonché dall'art. 609 bis c.p..
Ha dedotto in ordine alla sussistenza delle condizioni per pronunciare la separazione con addebito al coniuge in conseguenza delle reiterate condotte concretatesi in violenze fisiche e psicologiche perpetrate in suo danno, oltre che dei figli, nonché stante la grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio sia sotto il profilo morale che materiale (in quanto gestiva interamente anche gli emolumenti che percepiva come bracciante agricola e l'assegno unico per i figli minori).
Ha concluso, quindi, chiedendo al Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni:
“Dichiarare la separazione personale dei coniugi e conseguentemente lo scioglimento del matrimonio con addebito al marito a seguito delle gravi violazioni inerenti gli obblighi nascenti dal matrimonio e trascritto nei Registri dello Stato Civile al n. 1 parte II Serie A Anno 2002. • Disporre l'affidamento esclusivo dei figli minori e alla madre con collocazione presso la stessa con la quale Per_1 Per_2 tuttora vivono presso la sede protetta e con continuazione del progetto attuato dal Centro Antiviolenza, nonché adottare i provvedimenti convenienti rispetto al padre ai sensi dell'art.333 c.c. • Disporre a carico del padre l'obbligo al mantenimento in
3 favore dei minori e nella misura di €.250,00 mensili Persona_1 Persona_2 cadauno, entro il giorno 5 di ogni mese rivalutabile secondo l'indice ISTAT. • Disporre un contributo per il mantenimento della figlia , maggiorenne non Per_3 economicamente autosufficiente, nella misura di €.200,00 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese rivalutabile secondo l'indice ISTAT. • Disporre che l'Assegno Unico per i figli minori sia di spettanza per l'intero importo della moglie collocataria. • Disporre l'assegno di mantenimento per la moglie non economicamente autonoma nella misura di €.200,00 rivalutabile secondo l'indice ISTAT entro e non oltre il 5 di ogni mese • Porre a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie concordate e documentate nell'interesse dei figli”.
I.
2- Instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio che, pur CP_1 non opponendosi alla separazione, contestava le allegazioni di fatto di cui al ricorso insistendo in particolare nella richiesta di incontrare i propri figli. Ha precisato che nell'unico episodio del 29 aprile 2022 in cui la aveva _1 dichiarato di essere stata picchiata, l'aveva in realtà solamente spinta sul divano dopo un diverbio determinato da un invito a un matrimonio di un lontano parente rispetto al quale aveva espresso il proprio rifiuto a prendervi parte in conseguenza di un lutto in famiglia;
ha negato ogni addebito in ordine alla presunta violenza sessuale. Ha concluso chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “La pronuncia della separazione dei coniugi senza addebito al marito;
L'assegnazione della casa familiare al marito stante la mancata richiesta di assegnazione alla moglie;
Affidamento condiviso dei figli minori dei quali si chiede l'ascolto ex art. 473bis.
4. c.p.c. perché possano esprimere le loro opinioni sulla volontà di vivere e di abitare anche presso il padre, in mancanza di stabilire le modalità di visita del padre;
Stabilire in capo al padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli nella misura di euro 200,00 mensili per ciascun figlio oltre il 50% delle spese straordinarie se abiteranno principalmente con la madre. Rigettare la richiesta di mantenimento in favore della moglie”.
I.
3- Rigettata la richiesta del resistente di adozione di provvedimenti urgenti ex art. 473 bis 15 c.p.c., all'esito dell'udienza di comparizione dei coniugi il Giudice delegato ha così statuito: “- autorizza i coniugi a vivere separati;
- affida i figli minori in via esclusiva alla madre con collocamento presso la stessa;
- demanda ai Servizi sociali del Comune di Gioiosa Ionica (o ai Servizi Sociali o Consultori familiari dagli stessi delegati) il compito di calendarizzare, previa preparazione dei minori, un percorso di riavvicinamento tra il padre ed i figli, organizzando incontri nei locali dei Servizi Sociali, ovvero presso un consultorio familiare indicato alle parti, alla presenza di personale qualificato, che modulerà durata e modalità degli incontri, adottando le cautele ritenute necessarie per evitare qualunque
4 pregiudizio ai minori;
-dispone che i Servizi Sociali relazionino, al termine del periodo di osservazione di tre mesi, in ordine all'attività svolta e all'andamento degli incontri;
- ordina al resistente di corrispondere alla moglie, entro il giorno 5 di ogni mese (presso il domicilio di quest'ultima o, in alternativa, con diversa modalità da concordare tra le parti), un assegno provvisorio mensile di € 600,00 (€ 200,00 per ogni figlio) per contributo al mantenimento dei figli, annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per i medesimi figli;
- ordina al resistente di corrispondere alla moglie, entro il giorno 5 di ogni mese (presso il domicilio di quest'ultima o, in alternativa, con diversa modalità da concordare tra le parti), un assegno provvisorio mensile di € 150,00 per contributo al mantenimento della stessa moglie;
- rigetta le richieste istruttorie formulate dalle parti;
- rinvia la causa all'udienza del 24.1.2024, ore 09.00, per l'esame della relazione dei Servizi Sociali;
- manda la cancelleria di acquisire gli atti del procedimento penale a carico di
(NRG 218/2023), nonché della comunicazione del presente CP_1 provvedimento alle parti ed ai Sevizi Sociali del Comune di Gioiosa Ionica”.
Sennonchè, i Servizi Sociali hanno notiziato il Tribunale dell'esistenza di un provvedimento di sospensione della potestà genitoriale del resistente adottato dal Tribunale per i Minorenni. È stata, pertanto, disposta l'acquisizione degli atti di siffatto procedimento, anche al fine di verificare la competenza del Giudice della separazione, invitando nelle more i Servizi Sociali a non provvedere alla calendarizzazione degli incontri protetti padre-figli.
All'udienza del 24.1.2024 il procuratore costituito nell'interesse di parte ricorrente ha chiesto la pronuncia sullo status mentre parte resistente non si è opposta a siffatta richiesta, rappresentando inoltre che, successivamente al provvedimento di sospensione della potestà genitoriale, il Tribunale per i Minorenni aveva adottato un provvedimento con cui erano stati autorizzati gli incontri padre-figli.
I.
4- Con sentenza non definitiva emessa il 25-26 gennaio 2024 il Tribunale in composizione collegiale, ha pronunciato la separazione dei coniugi a fronte della incontestata crisi coniugale in cui versano le parti ed emergendo dagli atti la grave conflittualità che aveva determinato l'intervento dell'Autorità Giudiziaria in sede penale nei confronti del resistente. Con ordinanza emessa in pari data ha disposto la prosecuzione del giudizio fissando l'udienza del 13.3.2024.
I.
5- Nelle more è stata acquisita la documentazione relativa al procedimento aperto dal Tribunale per i Minorenni di Reggio e con ordinanza del 14.3.2024 il Giudice delegato, in persona di altro Magistrato, ritenuta la propria competenza così ha disposto: “conferma i provvedimenti adottati in quella sede in data 27.10.2023 e, in particolare, la sospensione di dalla CP_1
5 responsabilità genitoriale sui figli minori e e il coaffidamento di Per_1 Per_2 questi ultimi alla madre, e all'USS competente per territorio per Parte_1 la dovuta attività di vigilanza, assistenza e sostegno (psicologico/neuropsichiatrico), da svolgersi di concerto con l' competente, da individuarsi a cura del Coordinatore dell'Asp di riferimento;
- conferma la nomina della curatrice speciale dei minori, avv. Lea Sprizzi;
- conferma il provvedimento del 14.9.2023 di Tribunale in ordine agli incontri protetti padre-figli, invitando i Servizi Sociali già delegati a proseguire nell'attività volta al ripristino dei rapporti tra il ed i minori;
- invita i Servizi Sociali a relazionare, al termine del CP_1 periodo di osservazione di tre mesi, in ordine all'attività svolta e all'andamento degli incontri”. In via istruttoria, ha ammesso la consulenza d'ufficio finalizzata ad accertare l'attuale situazione psicofisica di ciascun genitore e la sua capacità di comprendere e rispondere alle esigenze e ai bisogni emotivi ed evolutivi dei figli nonché l'attuale situazione psicofisica dei minori e la relazione empatica ed affettiva dei minori con ciascun genitore.
In punto di fatto deve inoltre evidenziarsi che è acclarato che nelle more del procedimento la ha lasciato il Centro Antiviolenza per trasferirsi nel _1 comune di San Damiano d'Asti presso la abitazione del nuovo compagno unitamente ai figli.
I.6– Con comparsa depositata in data 09.7.2024 si è costituita in giudizio l'avv. Lea Sprizzi n.q. di curatrice dei minori – ossia nella medesima veste in cui assisteva i minori davanti al Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria così concludendo:
“Voglia prendere le decisioni sul minore nel supremo interesse degli stessi ovvero, in caso di esito negativo, dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale per entrambi o per uno soltanto dei genitori”.
I.
7- Espletata la ctu alla udienza dell'11.7.2024 il Giudice, in persona di altro Magistrato, delegava i Servizi sociali territorialmente competenti di depositare una relazione di aggiornamento e contestualmente ha disposto il trattenimento della causa in decisione innanzi al Collegio con termine per comparse conclusionali e memorie di replica.
I.
8- Con ricorso depositato nelle more del giudizio in data 04.9.2024 in relazione al quale è stato aperto un sub- procedimento (566/2023-sub 1) la difesa dello CP_1 ha chiesto al Giudice di “disporre la limitazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre con affidamento esclusivo ai servizi sociali o al curatore affinchè in sua vece prendano l'iniziativa per attuare il trasferimento di residenza al fine di poter usufruire dei servizi sociali di Asti ovvero di qualsiasi provvedimento ritenuto utile nell'interesse esclusivo e superiore dei minori”. All'esito della udienza del 25.09.2024, il Tribunale - preso atto della mancata attuazione dei provvedimenti
6 emessi – ha confermato la necessità di assicurare la continuità degli interventi e la tutela dei minori ritenendo non utile disporre l'affidamento esclusivo ai Servizi sociali e riservando, in caso di perdurante inerzia, di trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica. In punto di fatto si osserva che il trasferimento di residenza è stato attuato dalla ad ottobre scorso con presa in carico dal _1
di Asti nella persona della Dott. come da relazione in Pt_2 Persona_4 atti del 16.10.2024.
I.
9- Con decreto presidenziale del 06.12.2024 il procedimento è stato assegnato allo scrivente che con successivo decreto del 10.12.2024 invitava i Servizi sociali a depositare la richiesta relazione di aggiornamento e ha fissato la nuova udienza cartolare dell'8.1.2025 per i medesimi incombenti.
Inoltre, al momento della decisione si deve dare atto che anche la figlia secondo genita, , ha raggiunto la maggiore età. Per_1
II.- Così ricostruite le vicende di causa e le posizioni delle parti si passa ad esaminare le questioni sollevate secondo l'ordine logico-giuridico delle stesse premettendo che l'intestazione del ricorso introduttivo reca la dicitura “ricorso per separazione giudiziale e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis 40 c.p.c.” (richiama la disposizione sulla violenza domestica) e in sede di conclusioni si chiede di “dichiarare personale dei coniugi e conseguentemente lo scioglimento del matrimonio con addebito al marito”. Tuttavia, ad avviso del Collegio, non può il presente procedimento essere qualificato e trattato ai sensi degli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c. atteso che il ricorso non contiene gli elementi essenziali per essere qualificato come tale nella misura in cui non si chiede, una volta pronunciata la sentenza di separazione, la fissazione della udienza di comparizione delle parti, in data successiva allo scadere del termine di sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi per la fase della separazione, né sono formulate le conclusioni relative alla cessazione degli effetti civili del matrimonio nel ricorso medesimo ovvero negli atti successivi. D'altronde, nel corso del giudizio e nelle conclusioni da ultimo precisate con le note scritte d'udienza depositate in data 07.1.2025 non si fa alcun riferimento alla prosecuzione del procedimento per la pronuncia di divorzio.
Pertanto si procede a trattare il presente giudizio come un procedimento contenente la sola domanda di separazione giudiziale e le conseguenti statuizioni.
II.
1- Sulla pronuncia di addebito della separazione.
La ricorrente ha formulato domanda di addebito della separazione, ponendo a fondamento dell'istanza condotte aggressive e vessatorie tenute dal marito sia nei confronti della stessa ricorrente sia nei confronti dei figli;
questi comportamenti,
7 sfociati in atti di violenza fisica, oltre che in aggressioni verbali, gravi minacce ed insulti, avrebbero indotto la ricorrente a vivere per anni in uno stato di soggezione psicologica e prostrazione, ad abbandonare più volte la casa coniugale per poi farvi rientro per amore dei figli fino a quando lo non ha iniziato a CP_1 manifestare lo stesso atteggiamento nervoso e violento anche nei confronti della secondogenita. A tal punto la ha denunciato i maltrattamenti subiti e a _1 fondamento della domanda ha richiamato le risultanze del procedimento penale all'esito del quale il coniuge, destinatario in un primo momento della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa e di allontanamento dalla casa coniugale, è stato condannato alla pena di anni 4 e 8 mesi di reclusione con sentenza resa in sede di abbreviato dal GUP presso il Tribunale di Locri n.165/2023 del 28.09.2023 confermata dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria con sentenza dell'01.10.2024.
Il resistente nelle sue difese ha ridimensionato gli episodi di violenza fisica riferiti dalla ricorrente sia nei confronti della medesima che della figlia . Per_1
Ebbene, ad avviso del Collegio, all'esito del procedimento sono risultate provate le condotte aggressive e violente del resistente.
Preme evidenziare che in via generale in tema di addebitabilità della separazione personale, è necessario che il comportamento in violazione degli obblighi matrimoniali sia cosciente e volontario, che la violazione sia antecedente alla proposizione della domanda di separazione e che sussista un rapporto di causa effetto tra la violazione stessa e la sopravvenuta intollerabilità della convivenza (cfr. ex multis Cass. civ. 7469/17, Cass. civ. 18074/14).
Nel caso di specie, gli elementi acquisiti nel corso del giudizio consentono di ricondurre il fallimento del matrimonio a volontarie e consapevoli condotte contrarie ai doveri coniugali previsti dall'art.143 c.c. da parte dello Orbene, CP_1 si ritiene che – ai fini che qui rilevano - debbano essere presi in considerazione gli episodi che si sono verificati nell'arco dell'ultimo anno che ha preceduto la proposizione del presente giudizio in quanto gli episodi precedenti - risalenti anche a dieci anni prima - in parte non sono provati e comunque anche a fronte di temporanei allontanamenti volontari da parte della quest'ultima ha _1 sempre fatto rientro presso la abitazione coniugale, così ricostituendosi l'unione coniugale. A diverse conclusioni deve giungersi con riferimento agli ultimi episodi rispetto ai quali sono stati acquisiti la denuncia, i verbali di sit poi confluiti nella sentenza di condanna in primo grado che può essere utilizzata in questa sede anche in assenza di prova circa il passaggio in giudicato della sentenza stessa.
8 Ad ulteriore conferma, si ritiene opportuno riportare uno stralcio delle dichiarazioni rese dalla figlia seconda genita, , ormai maggiorenne, e dal Per_1 figlio più piccolo, , nel corso della udienza istruttoria del 10.11.2023 Per_2 innanzi al Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria i quali hanno confermato il clima di sopraffazione che lo aveva posto in essere nel corso del CP_1 matrimonio in danno della moglie e, in un episodio specifico, della medesima figlia. Invero il figlio nel corso della predetta ha dichiarato: " ADR: « io ho nove anni e abitavo a Gioiosa Jonica con mio padre e mia madre e le mie due sorelle. Io penso di essere qui in Tribunale perché i miei genitori litigavano spesso e mio padre picchiava mia madre. ricordo che mia madre piangeva e io le dicevo che non era giusto e che essendo una donna non doveva essere picchiata. Alcune volte durante i litigi io rientravo nella mia stanza mentre le mie sorelle intervenivano per soccorrere mia madre. mia madre, quando noi abitavamo a Gioiosa, non lavorava mentre mio padre fa una specie di carpentiere. (...) PÀ qualche volta ha picchiato anche me e le mie sorelle in particolare . Una volta ricordo che ha Per_1 picchiato con le mani e con i piedi mia sorella e l'ha anche buttata giù dalle Per_1 scale e poi l'ho bloccato sul letto e ha continuato a picchiarla. In questo caso mio padre ha picchiato perché lei si era rifiutata di prendere la salsa di Per_1 pomodoro che lui aveva richiesto. Durante questo episodio ricordo che mia madre, che era sotto la doccia, quando è uscita è andata in aiuto a mia sorella ma anche lei è stata picchiata. Ricordo anche che mia madre e mia sorella erano Per_1 piene di lividi. Quando mio padre mi veniva a prendere all'uscita da scuola ero sereno con lui e non conosco le ragioni perché lui diventava aggressivo».". La figlia ha confermato l'aggressione subita dal padre a febbraio 2023 per futili Per_1 motivi ossia per essersi rifiutata di andare in cantina a prendere la salsa di pomodoro.
Orbene, le predette dichiarazioni comprovano il clima di vessazioni ed aggressività che il padre poneva in essere nella casa familiare durante il matrimonio, anche alla presenza dei figli minori.
Secondo giurisprudenza consolidata le reiterate violenze fisiche e morali che uno dei due coniugi infligge all'altro, costituiscono violazioni molto gravi dei doveri che nascono dal matrimonio, da fondare non esclusivamente la pronuncia di separazione personale come causa determinante dell'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore delle stesse. L'accertamento della violenza domestica esonera, inoltre, il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione della addebitabilità, con il comportamento tenuto dall'altro coniuge, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili esclusivamente con comportamenti omogenei (ex multis Cass. Civ. n. 31901/18).
9 Infatti, ove i fatti accertati a carico di un coniuge costituiscano violazione di norme di condotta imperative ed inderogabili, e si traducano nell'aggressione a diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità e l'integrità fisica, oltrepassando quella soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque necessaria e doverosa per la personalità del partner, si ravvisano elementi di per sé sufficienti per l'accoglimento della domanda.
Per quanto esposto la domanda di addebito formulata dalla ricorrente deve essere accolta.
II.
2- Sulla responsabilità genitoriale.
Preliminare, rispetto alla disciplina delle modalità di affidamento è la decisione sulle istanze sospensione (o decadenza) della responsabilità genitoriale dando atto che allo stato è stata confermata con ordinanza del 14.3.2024 la sospensione della responsabilità genitoriale dello CP_1
II.2.1- La competenza del Tribunale ordinario. Sul piano processuale si deve premettere che, con provvedimento del 20.02.2024, il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria, definendo il procedimento r.g.v.g. n. 654/2023, ha dichiarato non luogo ad ulteriormente provvedere in merito alla adozione di provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale a tutela dei minori, e , Per_1 Per_2 stante la competenza assorbente del tribunale ordinario avanti al quale era pendente il presente giudizio di separazione giudiziale. Invero, il presente procedimento è stato introdotto con ricorso depositato in data 13.5.2023 mentre il Tribunale per i Minorenni è stato chiamato a pronunciarsi a seguito dell'istanza inoltrata dal PMM del luglio 2023.
Pertanto, la competenza a pronunciarsi sulla limitazione/sospensione e/o decadenza dalla responsabilità genitoriale è da attribuirsi al Tribunale intestato.
Il Collegio ritiene infatti di aderire alla tesi che vuole competente il tribunale ordinario, anche sulle domande de potestate, in tutti i casi in cui sia pendente un giudizio (di separazione, di divorzio, o ex art. 337 e ss. c.c. per i figli nati da coppie non coniugali) nel quale si discuta dell'affidamento, della collocazione e del mantenimento della prole, e ciò in ossequio ai principi di concentrazione delle tutele, di economia delle attività processuali e, in definitiva, nell'interesse preminente dei minori. Pertanto, i provvedimenti ablativi e limitativi della responsabilità genitoriale costituiscono una "categoria di confine", sussistendo una interrelazione delle misure de potestate con i provvedimenti in tema di affidamento dei minori. Si è osservato, infatti, che la domanda di affidamento esclusivo per comportamento pregiudizievole dell'altro genitore e la richiesta di un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale svolta in pendenza di un
10 conflitto familiare sono "sostanzialmente indistinguibili" (in tal senso anche Cass., sez. 6-1, 12 febbraio 2015, n. 2833). L'applicazione del principio della "concentrazione delle tutele", come introdotto con la modifica dell'art. 38, comma 1, delle disposizioni di attuazione del codice civile, modificato dalla L. n. 219 del 10 dicembre 2012, art. 3, comma 1, (Cass., sez. 6-1, 14 gennaio 2016, n. 432, trattandosi di giudizi tra le stesse parti, tranne l'ipotesi in cui vi sia richiesta del pubblico ministero di dichiarazione dello stato di adottabilità), ha anche l'effetto di evitare la proposizioni di "azioni di disturbo", volte a paralizzare l'efficacia di statuizioni non gradite, puntando sulla mancata conoscenza completa della situazione di conflitto genitoriale o sull'allegazione di fatti diversi. Si è, dunque, in presenza di una vis attractiva predeterminata ex lege, dettata da una "connessione oggettiva e soggettiva e legata ad una esigenza di effettività ed uniformità della tutela giudiziale, realizzabile soltanto mediante la devoluzione delle controversie ad un unico giudice, quale che sia il grado della controversia, in modo che il quadro fattuale sul quale sono assunti provvedimenti in tema di affidamento di minori sia il medesimo per i provvedimenti ex art. 330 e 333 c.c. A tale soluzione non osta neppure il salto di un grado, peraltro privo di copertura costituzionale o la diversa natura dei giudizi di primo e secondo grado. Tra l'altro tali giudizi sono sottoposti al rito camerale, quindi ad un rito all'interno del quale non operano le preclusioni del rito ordinario, potendo essere allegati in ogni tempo nuovi fatti e dedotte nuove prove” (Cass., n. 14022 del 2000).
Si aggiunge che se è vero che l'art. 333 c.c., in caso di sussistenza di pregiudizio per i minori, prevede che il tribunale per i minorenni possa emettere i provvedimenti convenienti, tuttavia l'art. 155 c.c., prima e dopo la novella del 2006, ma anche con l'introduzione dell'art. 337-ter c.c., prevede che il giudice della separazione possa decidere anche ultra petitum, assumendo i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse materiale e morale di essa.
Per completezza, si da' atto che in ossequio al disposto di cui all'art. 473.bis.8 c.p.c., vista la trasmissione degli atti relativi al procedimento instaurato innanzi al Tribunale per i minorenni per detta finalità si è proceduto alla conferma della nomina della curatrice speciale dei minori.
II.2.2- Le figure genitoriali
Giova premettere che la Suprema Corte ha ripetutamente chiarito come i provvedimenti de potestate “non costituiscono una sanzione a comportamenti inadempienti dei genitori, ma piuttosto sono fondati sull'accertamento – da parte del giudice – degli effetti lesivi che hanno prodotto o possono ulteriormente
11 produrre in danno dei figli, tali da giustificare una limitazione o ablazione della responsabilità genitoriale" (Così, per esempio, Cass. civ. sez. I. n. 14145 del 2017).
L'art. 333 c.c. avuto riguardo alla formula elastica usata dal legislatore, ritiene sufficiente, per l'adozione del provvedimento di sospensione della potestà genitoriale, una condotta del genitore che "appare comunque pregiudizievole al figlio", che non occorre, a tal fine, che un tale comportamento abbia già cagionato un danno al figlio minore, potendo il pregiudizio essere anche meramente eventuale per essersi verificata una situazione di mero pericolo di un danno per lo stesso minore. Il legislatore ha, in sostanza, introdotto una disciplina molto protettiva per il minore allo scopo di evitare, nei limiti del possibile, ogni obiettivo pregiudizio derivante dalla condotta di un genitore, che può essere anche non volontaria, rilevando la mera attitudine obiettiva ad arrecare danno al figlio (Cfr. Cass. 21 febbraio 2004, n. 3529 in motivazione). Come ulteriormente chiarito, poi, ai fini del giudizio, il giudice deve esprimere una "prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali” (Cass. Civ., Sez. 1, Ordinanza n. 12237 del 09/05/2023).
Il Tribunale ritiene che, in applicazione dei canoni ermeneutici sopra richiamati al caso di specie, non si ravvisano i presupposti per confermare la sospensione dalla responsabilità genitoriale dello né per adottare altri provvedimenti limitativi CP_1 della responsabilità genitoriale nei confronti delle odierne parti. Incidentalmente deve evidenziarsi che la richiesta di adozione di provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale era stata avanzata dalla curatrice speciale nei confronti di entrambe le parti e dalla difesa dello nei confronti della . CP_1 _1
Orbene, con riferimento alla posizione dello il Collegio è ben consapevole CP_1 che i maltrattamenti, rilevanti e continui, inflitti da un genitore all'altro, quand'anche non verso i minori, per le inevitabili ripercussioni negative sull'equilibrio fisico-psichico della prole e sulla serenità dell'ambiente familiare, possono, rectius devono, condurre alla dichiarazione di decadenza dalla responsabilità nei casi di mancata rivisitazione critica dell'autore della violenza. Tuttavia, le relazioni dei Servizi sociali a tal uopo incaricati e soprattutto la relazione peritale consentono di pervenire ad una soluzione di segno diverso. In primo luogo si evidenzia che su questo profilo il nominato CTU, dott. Per_5
ha concluso come segue: “non è dimostrata l'inidoneità di uno dei
[...] genitori e si ritiene che entrambi i genitori siano in grado di mantenere un rapporto
12 equilibrato e continuativo con i figli”. Deve inoltre evidenziarsi che non solo la difesa della ricorrente ma anche la curatrice speciale dei minori - che pure in sede di costituzione aveva chiesto, come anticipato, l'adozione di provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale in capo ad entrambi i coniugi – non ha più reiterato la medesima istanza chiedendo in via principale che fossero garantiti i rapporti padre-figli muovendo forti rimproveri alla figura materna poco collaborativa in ordine alla possibilità di ricostruire il predetto rapporto e, dunque, l'esercizio della bigenitorialità. E' ben vero che l'ausiliario nominato non ha potuto verificare la interazione della figura paterna con i figli – atteso che la non ha _1 consentito ai figli di prendere parte all'incontro stabilito in sede di operazioni peritali – ciononostante deve darsi atto che le relazioni redatte sulle capacità genitoriale dello sia nel corso del procedimento innanzi al Tribunale per i CP_1
Minorenni che all'esito del percorso di sostegno alla genitorialità intrapreso sono univoche nel ritenere che, oltre a vivere con sofferenza l'assenza dei figli, questi appare una persona critica nei confronti del suo operato come genitore, disponibile al dialogo e desideroso di ricevere il sostegno necessario per recuperare il rapporto con i figli. Invero, si legge nella relazione a firma della dott.ssa datata 18.1.2024 : Persona_6
(cfr. pag. 100 della documentazione acquisita dal Tribunale per i Minorenni in data 31.1.2024).
Ancora più pregnanti sono le relazioni che danno atto dello svolgimento e del completamento positivo del percorso di sostegno alla genitorialità – per come attestato dalla dott.ssa dell'ATS di Caulonia (Cfr. relazione Persona_7 depositata in data 12.3.2024 - dove si legge: “Il sig. ha accolto CP_1 positivamente il percorso di sostegno alla genitorialità. Ai quattro incontri avvenuti fino alla data odierna, a partire da febbraio e con cadenza settimanale, si è sempre presentato puntuale, disponibile al dialogo e al confronto. Si è, inoltre, detto
13 sollevato della possibilità di poter usufruire di un supporto professionale che lo sostenga sia nella fase preliminare di preparazione agli incontri, sia in itinere durante gli incontri stessi sebbene si auguri di rivedere i figli al più presto;
è infatti consapevole che il tempo trascorso lontani e i fatti accaduti avranno avuto inevitabili conseguenze sul rapporto padre- figli, per cui riconosce l'importanza di una mediazione. Il sig. dimostra senso critico circa il suo ruolo di genitore, CP_1 riconoscendosi sia punti di forza che di debolezza. Si definisce un importante punto di riferimento per i figli e, sebbene non nasconda difficoltà emotiva del momento e lo sconforto legato al tempo che passa e alla posizione presa dai figli che si dicono non pronti a rivederlo, si dimostra paziente e collaborativo nel portare avanti un percorso che gli consenta di acquisire maggiore consapevolezza della sua funzione genitoriale, riflettendo sulla possibilità di dover integrare la nuova figura di sé come padre che si occupa dei figli in autonomia svincolato dalla figura materna” - nonché nella successiva relazione del mese di giugno 2024 nella quale si da' atto della conclusione positiva del percorso con il raggiungimento degli obiettivi prefissati).
Ebbene, pur a fronte della gravità delle condotte poste in essere dallo in CP_1 danno sia del coniuge che dei figli, si ritiene di valorizzare la condotta successiva di quest'ultimo che ha portato a termine con successo il percorso di sostegno alla genitorialità, maturando un senso critico, comprensione e pazienza in relazione alla situazione venutasi a creare.
Rispetto alla posizione della , deve darsi parimenti atto che – per come _1 accertato dal CTU – “dall'osservazione delle dinamiche relazionali minori-madre si evince un clima emotivo generale positivo in cui la qualità dello scambio emotivo è stata caratterizzata da apertura;
la funzione di guida del genitore è stata presente;
l'accesso dei minori al genitore è stato caratterizzato da movimento verso il genitore;
il grado di partecipazione madre/figli è stato costruttivo”; ha ulteriormente precisato: “NON si esclude che nei minori sia presente un possibile pregiudizio e/o condizionamento diretto o indiretto contro la figura paterna” (cfr. pag. 27 della relazione peritale depositata in data 08.6.2024).
Per tali ragioni, non si ritiene di adottare provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale delle odierne parti e, dunque, deva procedersi alla revoca del provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale adottato dal Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria in data 27.10.2023 nei confronti di e confermato nel corso del presente giudizio con ordinanza del CP_1
14.3.2024.
II.2.3- L'attuale situazione è di ostacolo alla scelta dell'affido condiviso ma anche a quella di affido esclusivo alla madre posto che l'individuazione di detta modalità
14 di affido presuppone la individuazione del genitore affidatario che va condotta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo, giudizio che, ancorandosi ad elementi concreti, potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore." (Cass. civ., Sez. I, Ord., 30 giugno 2021, n. 18603 - Pres. Acierno, Cons. Rel. Ioffida, Cass. Civ., Sez. I, ord. 18 dicembre 2023 n. 35253)
Nella specie la denunciata conflittualità è in concreto di ostacolo non solo ad un equilibrato esercizio della responsabilità genitoriale ma ancor più alla concentrazione in capo ad un unico genitore della responsabilità genitoriale. E' pacifico che nell'interesse superiore del minore, va assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione (Cass., n. 28723/20; n. 9764/19; cfr ord Cass Sez I n. 286/2022 del 24/03/2022 Cass. Civ., Sez. I, Ord., 06 luglio 2022, n. 21312). Tuttavia, il diritto del singolo genitore a realizzare e consolidare relazioni rapporti continuativi e significativi con il figlio minore presuppone il suo perseguimento nel miglior interesse di quest'ultimo, e assume carattere recessivo se ciò non sia garantito nella fattispecie concreta. (Cass., n. 19323/20; n. 4790/22). Siffatta caratterizzazione del diritto del minore impone, dunque, nell'applicazione delle singole norme, un'interpretazione che valorizzi in ogni caso il miglior interesse del minore, con prevalenza su altri diritti la cui attuazione possa, seppur parzialmente e indirettamente, comprimerlo che vanno ritenuti recessivi. Nella specie è ben vero che la madre ha una sufficiente capacità di responsività rispetto ai bisogni dei figli e di relazionarsi a questi in modo positivo, tuttavia non può non rilevarsi che i minori fino alla data odierna e ) non hanno più avuto contatti con il Per_1 Per_2 padre e l'atteggiamento materno non favorisce la ripresa dei rapporti. Invero, la non ha consentito ai figli nemmeno di presenziare all'incontro con il padre _1 fissato dal ctu e non ha mai portato a termine il percorso di sostegno alla genitorialità abbandonando la località protetta e ritardando la presa in carico da parte dei Servizi sociali del comune di San Damiano d'Asti. Peraltro, rispetto alla riferita decisione dei minori di non voler vedere il padre – per come riferito nella comunicazione a mezzo mail inoltrata dalla al ctu, dott. – si _1 Per_5 ritiene di condividere quanto da quest'ultimo osservato nella relazione ossia che in relazione all'età non è ancora in grado di comprendere a pieno la Per_2
15 situazione in cui è coinvolto e non ha ancora acquisito una totalitaria capacità di discernimento” e che, pertanto, non può escludersi che proprio in considerazione della tenera età possa essere condizionato dall'atteggiamento materno soprattutto nella misura in cui solo a partire dal 05.02.2024 i minori hanno riferito al personale dell'ATS di Caulonia non voler incontrare il padre, mentre nei colloqui effettuati in precedenza la possibilità di effettuare tali incontri non era preclusa (cfr. pag. 29 della relazione peritale).
Alla luce di quanto emerso in corso di causa, tuttavia, il Collegio conclude nel senso che debba disporsi l'affido esclusivo dei minori alla CA con collocazione presso la madre sebbene conferendo però un mandato di “vigilanza e supporto” in capo ai Servizi sociali.
Occorre in particolare precisare tale ultima circostanza alla luce delle più recenti pronunce della Cassazione che hanno inteso fare chiarezza sul regime di assegnazione della prole minore ai servizi sociali individuando una linea di continuità tra quanto previsto dalla Riforma Cartabia dal 28 febbraio 2023 e quanto invece desumibile dal regime precedente ossia nel senso che anche prima dell'inserimento dell'art.
5-bis nella l. n. 184/1983, da parte del d.lgs. n. 149/2022, il “mandato di vigilanza e di supporto” va distinto dalla diversa ipotesi di affidamento ai servizi a seguito di un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale. Con maggiore impegno esplicativo, dovendo dare seguito ai principi da ultimo esplicitati dalla Sezione I della Suprema Corte con sentenza n. 3872 del 12.2.2024 servizi sociali – che in questa sede si condividono – è opportuno precisare che: “a) Qualora sia disposto l'affidamento del minore ai servizi sociali occorre distinguere, anche nel regime previgente alla entrata in vigore dell'art.
5- bis della L. 184/1983, l'affidamento con compiti di vigilanza, supporto e assistenza senza limitazione di responsabilità genitoriale (c.d. mandato di vigilanza e di supporto), dall'affidamento conseguente ad un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale. b) Nel primo caso, si tratta del conferimento da parte del giudice di un mandato con la individuazione di compiti specifici per assicurare la menzionata funzione di supporto e assistenza ai genitori ed ai figli e per vigilare sulla corretta attuazione dell'interesse del minore. Questa tipologia di "affidamento" ai servizi, che è più corretto definire mandato di vigilanza e supporto, non incidendo per sottrazione sulla responsabilità genitoriale, non richiede, nella fase processuale che precede la sua adozione, la nomina di un curatore speciale, salvo che il giudice non ravvisi comunque, in concreto, un conflitto di interessi, e non esclude che i servizi possano attuare anche altri interventi di sostegno rientranti nei loro compiti istituzionali;
richiede tuttavia che il provvedimento del giudice sia sufficientemente dettagliato sui compiti demandati
— con esclusione di poteri decisori — e che siano definiti i tempi della loro
16 attuazione, che devono essere il più rapidi possibili. c) Nel secondo caso, il provvedimento di affidamento consegue a un provvedimento limitativo (anche provvisorio) della responsabilità genitoriale. Esso costituisce una ingerenza nella vita privata e familiare (similmente all'affidamento familiare;
sul punto, v. Cass. n. 16569 del 11/06/2021) pertanto deve essere giustificato dalla necessità di non potersi provvedere diversamente all'attuazione degli interessi morali e materiali del minore, non avendo sortito effetto i programmi di supporto e sostegno già svolti in favore della genitorialità; l'adozione di questo provvedimento presuppone la sua discussione nel contraddittorio, esteso anche al minore, i cui interessi devono essere imparzialmente rappresentati da un curatore speciale;
i contenuti del provvedimento devono essere conformati al principio di proporzionalità tra la misura adottata e l'obiettivo perseguito e il giudice deve esercitare una adeguata vigilanza sull'operato dei servizi. Pertanto si richiede, anche nel regime previgente alla entrata in vigore dell'art.
5-bis della L. 184/1983, che i compiti dei servizi siano specificamente descritti nel provvedimento, in relazione a quelli che sono i doveri e i poteri sottratti dall'ambito della responsabilità genitoriale e distinti dai compiti che sono eventualmente demandati al soggetto collocatario se questi è persona diversa da i genitori;
i servizi non possono svolgere funzioni e compiti propri della responsabilità genitoriale se non specificamente individuati nel provvedimento limitativo;
deve essere necessariamente nominato, nella fase processuale che precede la sua adozione, un curatore speciale del minore, i cui compiti vanno pure precisati (Cass., n. 32290/23)”.
Detto ciò, nella specie, a fronte di una sufficiente adeguatezza dell'esercizio della responsabilità genitoriale da parte della madre, l'affidamento dei minori ai Servizi sociali si caratterizza per la funzione di supporto e assistenza ai genitori e ai figli e per vigilare sulla corretta attuazione dell'interesse del minore;
tipologia di "affidamento" ai Servizi che, come detto, s'inquadra nell'ambito di un mandato di vigilanza e supporto. Nella specie i Servizi sociali territorialmente competenti dovranno vigilare che la madre continui i percorsi di ausilio alla genitorialità già intrapresi e non portati a termine (in quanto volontariamente interrotti a marzo 2024 data precedente il suo trasferimento ad Asti) e che il figlio Per_2 intraprenda un percorso presso il servizio di neuropsichiatria infantile, con frequenza settimanale, per rielaborare i vissuti e il rapporto con la figura paterna. Anche sul punto la relazione peritale ha evidenziato che il minore non è in Per_2 grado di elaborare da solo la situazione familiare vissuta e che non è capace di discernimento. L'affido all'Ente si giustifica, nella fattispecie in esame, al fine di evitare che un conflitto ad elevata tensione che permane tra le parti anche a distanza di tempo dalla rottura dei rapporti in ambito familiare, possa compromettere le scelte di maggiore rilevanza per l'educazione del minore
17 creando uno stallo. La denunciata conflittualità è in concreto di ostacolo ad un equilibrato esercizio della responsabilità genitoriale. La coppia deve infatti essere sostenuta nell'avviare e nel sostenere la capacità di dialogo a vantaggio del minore anche in ragione del clima di preoccupante e aspra conflittualità tra le parti e della assenza di rapporti.
II.
3- In relazione all'esercizio del diritto di visita, il padre potrà vedere i figli mediante incontri vigilati ed organizzati dai servizi sociali con regolare frequenza mensile (tenuto conto della distanza geografica nonché della circostanza che la germana dell'odierno resistente risiede ad Asti), alla presenza di un educatore che possa favorire, mediare e supportare le modalità relazionali dell'odierno resistente con il figlio . Per_2
Vista la necessità di assicurare il rispetto delle presenti prescrizioni dispone la trasmissione degli atti al Giudice tutelare presso il Tribnale di Asti (luogo di attuale residenza del minore ) per l'apertura della vigilanza controllata. Persona_2
Nulla va disposto con riferimento alle figlie e divenute ormai Per_3 Per_1 maggiorenni.
II.
4- In relazione alla assegnazione della casa coniugale nulla va disposto stante la rinuncia da parte della . _1
II.
5- Per quanto concerne il mantenimento preme evidenziare che nessuna delle parti ha depositato le dichiarazioni reddituali aggiornate ed, inoltre, la _1 aveva evidenziato che tra le ragioni del suo trasferimento vi era anche l'opportunità di svolgere un'attività lavorativa maggiormente redditizia per come documentato mediante la produzione di una 'lettera di intento alla assunzione' (allegata alla nota dell'11.3.2024) per mesi tre con possibilità di trasformazione a tempo determinato per mesi dodici presso una società di trasporti. Ebbene, null'altro è stato documentato in ordine alla prosecuzione del predetto rapporto.
Come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, è ormai ius receptum il principio - condiviso anche da codesto Tribunale - secondo cui “per il sorgere del diritto all'assegno di mantenimento in favore del coniuge, cui non sia addebitabile la separazione, è necessario sia che questi risulti privo di adeguati redditi propri, vale a dire di redditi che gli consentano un tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio, sia che sussista una disparità di posizioni economiche tra gli stessi coniugi” (si veda ex pluribus, Cass. Civ. sent. n. 5443 del 27 febbraio 2008). Va, inoltre, precisato che “in tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo
18 tenere conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica. Peraltro, l'attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche” (Cass. civ., sez. I, 13/02/2013, n. 3502).
Alla luce di tali circostanze, ritiene il Collegio di dover confermare il contributo alla moglie sebbene ridotto alla misura di € 100,00, da adeguarsi annualmente secondo indice Istat, ravvisando la spettanza in capo alla ricorrente di un contributo al mantenimento, attesa la sperequazione reddituale tra i coniugi e, dall'altro lato, in considerazione della giovane età della ricorrente e della dimostrata capacità lavorativa.
Inoltre, si ritiene di confermare l'assegno di mantenimento in favore dei figli e nella misura di euro 400,00 (ossia euro 200,00 per ciascun figlio), Per_2 Per_1 oltre rivalutazione annuale ai fini ISTAT nonché contributo alle spese straordinarie nella misura del 50% non potendosi giustificare la richiesta di aumento del mantenimento ad euro 300,00 per come da ultimo richiesto in conseguenza del trasferimento al Nord dei minori deciso in via esclusiva dalla . _1
Quanto infine, alla debenza dell'assegno di mantenimento in favore della figlia maggiorenne occorre premettere che - per consolidato orientamento giurisprudenziale – “l'obbligo del genitore di provvedere al mantenimento del figlio non viene meno automaticamente con il raggiungimento della maggiore età di quest'ultimo, ma perdura finché il genitore onerato non provi che il figlio è divenuto economicamente indipendente, ovvero che lo stesso si rifiuti ingiustificatamente di cogliere le occasioni ordinarie per raggiungere la propria indipendenza (c.d. colpevole inerzia)” (cfr. Cass. Sez. VI, 20.12.2017, n. 30540). In particolare, la prova dell'indipendenza economica può fondarsi su presunzioni, quali esemplificativamente i mezzi economici di cui il figlio si avvale unitamente al suo tenore di vita, l'essere stato avviato ad attività lavorativa con concreta prospettiva di indipendenza economica o, comunque, posto nelle concrete condizioni per poter addivenire alla autosufficienza economica, di cui egli non abbia, poi, tratto profitto per sua colpa;
o ancora, il matrimonio e la convivenza in altro autonomo nucleo familiare. Va ovviamente tenuto presente anche l'avanzare dell'età del figlio.
In conclusione va richiamato il seguente principio di diritto: "La cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno
19 rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa ed, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta dal raggiungimento della maggiore età da parte dell'avente diritto" (cfr. Cass. 5088 del 05.03.2018).
Orbene, nel caso di specie non vi è prova del raggiungimento della indipendenza economica in favore della figlia poichè è stato addotto solo lo svolgimento Per_3 di saltuarie attività lavorative (come cameriera in pizzeria) mentre non vi è prova che abbia rifiutato le proposte del padre di prosecuzione del percorso di studi e non potendo nemmeno valorizzare quanto riportato nelle relazioni redatte dai Servizi sociali in ordine al rifiuto opposto dalla stessa a svolgere determinate attività in assenza di prova che fossero confacenti alle inclinazioni della figlia
. Per_3
Ad ogni buon conto, avendo la stessa difesa della ricorrente differenziato le posizioni dei figli e chiesto per quest'ultima un importo inferiore si ritiene congruo riconoscere il mantenimento nella misura ridotta di euro 150,00 da versarsi con le stesse modalità entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ISTAT e al 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse della medesima.
III.- Stante l'esito del giudizio, la reciproca soccombenza, la natura del procedimento e la condotta processuale delle parti sussistono i presupposti per la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Con riferimento alla liquidazione dell'onorario spettante al difensore della ricorrente, ammessa in via temporanea e provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, prevista con provvedimento contestuale dall'art. 83, co. 3 bis d.P.R. 115/2002, si dà atto che, non essendo allo stato completa la documentazione necessaria allo svolgimento della relativa istruttoria, e segnatamente occorrendo acquisire l'istanza di liquidazione corredata dalla relativa nota spese mediante utilizzo della piattaforma SIAMM – Spese di Giustizia nonché le informazioni da parte dell'Ufficio finanziario competente ai sensi del II comma dell'art. 127 d.P.R. n. 115/2002 delle informazioni concernenti, si provvederà non appena gli atti completi saranno fatti pervenire all'Ufficio.
Le spese di ctu sono poste in via definitiva a carico delle parti in solido.
PQM
Il Tribunale di Locri, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 566/2023 R.G. sulla domanda proposta da _1 con ricorso depositato il 13.5.2023 nei confronti di e con
[...] CP_1
20 l'intervento dell'avv. Lea Sprizzi, n.q . di curatore speciale del minore Per_2
disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
[...]
a) accoglie la domanda avanzata dalla di addebito della separazione a _1
; CP_1
b) revoca il provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale emesso in data 27.10.2023 dal Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria e confermato con ordinanza del 14.3.2024 nell'ambito del presente procedimento nei confronti di;
CP_1
c) affida in via esclusiva il minore alla madre con Persona_2 collocamento prevalente presso quest'ultima; d) dispone la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare da parte dei servizi già incaricati con sede centrale ad Asti, con Pt_2 funzioni di supporto, vigilanza e monitoraggio;
e) dispone che i servizi sociali vigilino sulla continuazione, da parte della madre, dei percorsi di ausilio alla genitorialità già intrapresi (gruppi di sostegno per la genitorialità, percorso di psicoterapia individuale); f) dispone che i servizi sociali vigilino sull'effettuazione da parte del minore di un percorso di neuropsichiatria infantile, con Persona_2 frequenza settimanale, per rielaborare i vissuti e il rapporto con la famiglia;
g) dispone che il padre veda il figlio minore mediante incontri vigilati ed organizzati dai servizi sociali con regolare frequenza almeno mensile, alla presenza di un educatore che possa favorire, mediare e supportare le modalità relazionali di con il figlio;
CP_1 Per_2
h) invita i Servizi sociali e le agenzie delegate a segnalare tempestivamente, anche alla Procura presso l'adito Tribunale e alla Procura presso il Tribunale per i minorenni ogni comportamento nocivo per la prole per gli interventi di competenza e di ogni circostanza che risulti rilevante;
i) dispone la trasmissione degli atti al Giudice tutelare presso il Tribunale di Asti per quanto di competenza ex art. 337 c.c.; j) nulla dispone in ordine alla assegnazione della casa coniugale;
k) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento CP_1 della prole versando a entro il giorno 5 di ogni mese, la Parte_1 complessiva somma di euro 550,00 (ossia euro 200,00 per , euro Per_2
200,00 per ed euro 150,00 per ), rivalutabile Per_1 Per_3 annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
21 l) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del CP_1 coniuge versando alla medesima entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 100,00, oltre rivalutazione annuale ISTAT;
m) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
n) pone in via definitiva le spese di ctu a carico delle parti in solido;
o) dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 3 Codice Privacy, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi riportati nella sentenza.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti, ai Servizi sociali territorialmente competenti con sede centrale ad Asti) nonché per la Pt_2 trasmissione degli atti al Giudice Tutelare presso il Tribunale di Asti per i provvedimenti di cui all'art 337 c.c.
Così deciso nella Camera di consiglio dell'08.2.2025 effettuata mediante Microsoft Teams.
Il Presidente est. – Mariagrazia Galati
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