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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 20/06/2025, n. 952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 952 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3904/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3904/2022 avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n.
1347/2022 del 11/10/2022, promossa da:
, C.F. con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. LEGGIO ADELE, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
P.I. , con il patrocinio dell'avv. VINCIGUERRA Controparte_2 P.IVA_2
FRANCESCO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 25/03/2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica sulle seguenti conclusioni delle parti:
OPPONENTE
Piaccia al Tribunale
- in via principale: accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria azionata e fatta valere dalla società opposta in sede monitoria per le ragioni su esposte e, per l'effetto in accoglimento della spiegata opposizione, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo opposto;
- condannare la società opposta al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio nonché al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., per aver intrapreso un procedimento monitorio manifestamente infondato, temerario e pretestuoso, da liquidarsi in via equitativa. OPPOSTA
Piaccia al Tribunale, nel merito, rigettare la svolta opposizione, poiché infondata, pretestuosa e dilatoria, per quanto esposto in parte narrativa e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo opposto.
Con il favore di spese e competenze professionali, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che ha anticipato i costi e non ha ricevuto alcun acconto sui compensi. pagina 1 di 4 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 1347/2022 del 11/10/2022 è stato ingiunto alla CP_1 CP_3
di corrispondere alla la somma di € 15.272,17
[...] Controparte_1 Controparte_2 oltre interessi e spese, quale prezzo delle forniture di merce di cui alle fatture n. 155 del 30/03/2019, n. 206 del 30/04/2019 e n. 233 del 15/05/2019. Con atto di citazione notificato il 16/11/2022 la proponeva opposizione avverso CP_1 il decreto ingiuntivo deducendo che non aveva mai commissionato la merce indicata nelle fatture, già disconosciute prima del giudizio con comunicazione inviata via PEC il 28/04/2020, e che mancava la prova del credito in quanto fondato unicamente su fatture commerciali, atti predisposti unilateralmente dal creditore che si contestavano integralmente. Chiedeva pertanto al Tribunale, in accoglimento dell'opposizione, di revocare o annullare il decreto ingiuntivo, con vittoria di spese e compensi. Si costituiva in giudizio la deducendo che la merce era stata ordinata da soci CP_2 della cooperativa opponente, autorizzati a commissionare e ricevere in consegna merce per conto della stessa e che l'opponente aveva versato un acconto di € 100 in contanti a parziale pagamento del prezzo. Chiedeva dunque al Tribunale, previa concessione della provvisoria esecuzione, di rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo, confermando il provvedimento monitorio, con vittoria di spese anche ex art. 96 c.p.c. Rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. ed espletata istruttoria orale, all'udienza del 25/03/2025 la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. sulle conclusioni delle parti precisate come da note scritte in atti. L'opposizione della è fondata e deve pertanto essere Controparte_4 accolta. In relazione al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la Suprema Corte ha ripetutamente precisato che le parti, pur risultando processualmente invertite e speculari l'una all'altra, conservano la loro posizione sostanziale in guisa da rimanere impregiudicata la disciplina generale sulla distribuzione dell'onere probatorio: resterà così a carico del creditore opposto (che assume formalmente la veste di attore agente per via monitorio-ingiunzionale) la prova dell'esistenza del credito, sì da gravarsi di contro il debitore opponente della prova dei fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione (cfr. Cass. Sez. I, n. 8718/2000; n. 2101/2015; Sez. III, n. 4800/17). Ne consegue che le agevolazioni probatorie caratterizzanti il procedimento per decreto ingiuntivo – riconosciute al creditore procedente per via monitoria ai sensi degli artt. 633 ss. c.p.c. in vista di una potenziale immediata soddisfazione delle ragioni prima facie fondate – non avranno più alcuna ragion d'essere allorquando il processo venga ricondotto nell'alveo ordinario del processo di cognizione, sì da doversi concludere che la documentazione comprovante il credito dovrà essere valutata e potrà poi rilevare alla luce delle regole ordinarie previste dalla relativa disciplina civilistica e processualcivilistica (giurisprudenza pacifica: ex multis: Cass., Sez. III, 17.11.2003 n. 17371; Cass. 18.7.1994 n. 11948; Cass. Sez. III n. 5071/2009: “La fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo, in favore di chi la ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto”). L'opponente ha contestato integralmente la sussistenza delle forniture indicate nelle fatture poste a base del decreto ingiuntivo. Costituisce pertanto oggetto dell'onere probatorio della pagina 2 di 4 che agisce per l'adempimento del contratto, dimostrarne l'esistenza, Parte_1 secondo i principi stabiliti dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione con la sentenza 30.10.2001 n. 13533: “deve affermarsi che il creditore sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”. Ritiene questo Giudice che la società opposta non abbia fornito la prova della sussistenza del contratto di compravendita intercorso con la in Controparte_1 relazione alla merce indicate nelle fatture a fondamento del ricorso monitorio. Giova evidenziare che i documenti di trasporto e i buoni di consegna sono stati sottoscritti da
(DDT nn. 163/2019, 343/19, 424/19, 542/19, 543/19) e (DDT n. Parte_2 Parte_3
519/2019).
Dalla prova testimoniale assunta all'udienza del 21/11/2023 è emerso che socio Testimone_1 della cooperativa opponente dal 12/03/2019 al 14/09/2020 (cfr. estratto del libro dei soci, doc. 6 dell'opponente), ha ordinato personalmente la merce quale socio conferitore della
[...]
, merce che è stata ritirata dai suoi figli e che CP_1 Parte_2 Parte_3 lavoravano insieme a lui (cfr. dichiarazioni dei testimoni e Testimone_1 Parte_2 [...]
). Parte_3
Ciò posto, va in primo luogo evidenziato che non risulta in alcun modo dagli atti di causa che i soci conferitori della avessero il potere di rappresentanza della società CP_1 medesima, per cui l'ordine effettuato da non può avere l'effetto di creare un Testimone_1 vincolo negoziale tra l'opponente e la CP_2
Va in secondo luogo rilevato che, in ogni caso, che una parte della merce fatturata è stata consegnata tra il dicembre del 2018 e il febbraio 2019, ancor prima che Testimone_1 divenisse socio dell'opponente. Infine, non vi è alcuna prova del versamento da parte dell'opponente della somma di € 100 quale acconto sul prezzo della merce, in quanto il documento n. 4 dell'opposta è un estratto conto interno privo di valenza probatoria. Difetta pertanto la prova della fonte negoziale del credito della nei confronti CP_2 della . CP_1
Alla luce di quanto esposto, in accoglimento dell'opposizione, deve essere revocato il decreto ingiuntivo n. 1347/2022 del 11/10/2022. Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo utilizzando le tabelle del D.M. n. 55/2014, come successivamente aggiornate, secondo il valore della controversia corrispondente alla somma oggetto della domanda monitoria. Non ricorrono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c., non avendo il creditore agito in monitorio con dolo o colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 3904/2022: REVOCA il decreto ingiuntivo n. 1347/2022 del 11/10/2022, in accoglimento dell'opposizione proposta da Controparte_4
pagina 3 di 4 CONDANNA a rimborsare alla società opponente le spese di lite, che si Controparte_2 liquidano in € 145,50 per esborsi ed in € 5.077,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa. Ragusa, 20/06/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3904/2022 avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n.
1347/2022 del 11/10/2022, promossa da:
, C.F. con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. LEGGIO ADELE, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
P.I. , con il patrocinio dell'avv. VINCIGUERRA Controparte_2 P.IVA_2
FRANCESCO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 25/03/2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica sulle seguenti conclusioni delle parti:
OPPONENTE
Piaccia al Tribunale
- in via principale: accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria azionata e fatta valere dalla società opposta in sede monitoria per le ragioni su esposte e, per l'effetto in accoglimento della spiegata opposizione, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo opposto;
- condannare la società opposta al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio nonché al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., per aver intrapreso un procedimento monitorio manifestamente infondato, temerario e pretestuoso, da liquidarsi in via equitativa. OPPOSTA
Piaccia al Tribunale, nel merito, rigettare la svolta opposizione, poiché infondata, pretestuosa e dilatoria, per quanto esposto in parte narrativa e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo opposto.
Con il favore di spese e competenze professionali, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che ha anticipato i costi e non ha ricevuto alcun acconto sui compensi. pagina 1 di 4 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 1347/2022 del 11/10/2022 è stato ingiunto alla CP_1 CP_3
di corrispondere alla la somma di € 15.272,17
[...] Controparte_1 Controparte_2 oltre interessi e spese, quale prezzo delle forniture di merce di cui alle fatture n. 155 del 30/03/2019, n. 206 del 30/04/2019 e n. 233 del 15/05/2019. Con atto di citazione notificato il 16/11/2022 la proponeva opposizione avverso CP_1 il decreto ingiuntivo deducendo che non aveva mai commissionato la merce indicata nelle fatture, già disconosciute prima del giudizio con comunicazione inviata via PEC il 28/04/2020, e che mancava la prova del credito in quanto fondato unicamente su fatture commerciali, atti predisposti unilateralmente dal creditore che si contestavano integralmente. Chiedeva pertanto al Tribunale, in accoglimento dell'opposizione, di revocare o annullare il decreto ingiuntivo, con vittoria di spese e compensi. Si costituiva in giudizio la deducendo che la merce era stata ordinata da soci CP_2 della cooperativa opponente, autorizzati a commissionare e ricevere in consegna merce per conto della stessa e che l'opponente aveva versato un acconto di € 100 in contanti a parziale pagamento del prezzo. Chiedeva dunque al Tribunale, previa concessione della provvisoria esecuzione, di rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo, confermando il provvedimento monitorio, con vittoria di spese anche ex art. 96 c.p.c. Rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. ed espletata istruttoria orale, all'udienza del 25/03/2025 la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. sulle conclusioni delle parti precisate come da note scritte in atti. L'opposizione della è fondata e deve pertanto essere Controparte_4 accolta. In relazione al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la Suprema Corte ha ripetutamente precisato che le parti, pur risultando processualmente invertite e speculari l'una all'altra, conservano la loro posizione sostanziale in guisa da rimanere impregiudicata la disciplina generale sulla distribuzione dell'onere probatorio: resterà così a carico del creditore opposto (che assume formalmente la veste di attore agente per via monitorio-ingiunzionale) la prova dell'esistenza del credito, sì da gravarsi di contro il debitore opponente della prova dei fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione (cfr. Cass. Sez. I, n. 8718/2000; n. 2101/2015; Sez. III, n. 4800/17). Ne consegue che le agevolazioni probatorie caratterizzanti il procedimento per decreto ingiuntivo – riconosciute al creditore procedente per via monitoria ai sensi degli artt. 633 ss. c.p.c. in vista di una potenziale immediata soddisfazione delle ragioni prima facie fondate – non avranno più alcuna ragion d'essere allorquando il processo venga ricondotto nell'alveo ordinario del processo di cognizione, sì da doversi concludere che la documentazione comprovante il credito dovrà essere valutata e potrà poi rilevare alla luce delle regole ordinarie previste dalla relativa disciplina civilistica e processualcivilistica (giurisprudenza pacifica: ex multis: Cass., Sez. III, 17.11.2003 n. 17371; Cass. 18.7.1994 n. 11948; Cass. Sez. III n. 5071/2009: “La fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo, in favore di chi la ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto”). L'opponente ha contestato integralmente la sussistenza delle forniture indicate nelle fatture poste a base del decreto ingiuntivo. Costituisce pertanto oggetto dell'onere probatorio della pagina 2 di 4 che agisce per l'adempimento del contratto, dimostrarne l'esistenza, Parte_1 secondo i principi stabiliti dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione con la sentenza 30.10.2001 n. 13533: “deve affermarsi che il creditore sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”. Ritiene questo Giudice che la società opposta non abbia fornito la prova della sussistenza del contratto di compravendita intercorso con la in Controparte_1 relazione alla merce indicate nelle fatture a fondamento del ricorso monitorio. Giova evidenziare che i documenti di trasporto e i buoni di consegna sono stati sottoscritti da
(DDT nn. 163/2019, 343/19, 424/19, 542/19, 543/19) e (DDT n. Parte_2 Parte_3
519/2019).
Dalla prova testimoniale assunta all'udienza del 21/11/2023 è emerso che socio Testimone_1 della cooperativa opponente dal 12/03/2019 al 14/09/2020 (cfr. estratto del libro dei soci, doc. 6 dell'opponente), ha ordinato personalmente la merce quale socio conferitore della
[...]
, merce che è stata ritirata dai suoi figli e che CP_1 Parte_2 Parte_3 lavoravano insieme a lui (cfr. dichiarazioni dei testimoni e Testimone_1 Parte_2 [...]
). Parte_3
Ciò posto, va in primo luogo evidenziato che non risulta in alcun modo dagli atti di causa che i soci conferitori della avessero il potere di rappresentanza della società CP_1 medesima, per cui l'ordine effettuato da non può avere l'effetto di creare un Testimone_1 vincolo negoziale tra l'opponente e la CP_2
Va in secondo luogo rilevato che, in ogni caso, che una parte della merce fatturata è stata consegnata tra il dicembre del 2018 e il febbraio 2019, ancor prima che Testimone_1 divenisse socio dell'opponente. Infine, non vi è alcuna prova del versamento da parte dell'opponente della somma di € 100 quale acconto sul prezzo della merce, in quanto il documento n. 4 dell'opposta è un estratto conto interno privo di valenza probatoria. Difetta pertanto la prova della fonte negoziale del credito della nei confronti CP_2 della . CP_1
Alla luce di quanto esposto, in accoglimento dell'opposizione, deve essere revocato il decreto ingiuntivo n. 1347/2022 del 11/10/2022. Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo utilizzando le tabelle del D.M. n. 55/2014, come successivamente aggiornate, secondo il valore della controversia corrispondente alla somma oggetto della domanda monitoria. Non ricorrono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c., non avendo il creditore agito in monitorio con dolo o colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 3904/2022: REVOCA il decreto ingiuntivo n. 1347/2022 del 11/10/2022, in accoglimento dell'opposizione proposta da Controparte_4
pagina 3 di 4 CONDANNA a rimborsare alla società opponente le spese di lite, che si Controparte_2 liquidano in € 145,50 per esborsi ed in € 5.077,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa. Ragusa, 20/06/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
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