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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 05/12/2025, n. 1877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1877 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA seconda sezione civile Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica nella persona del
Giudice Dionisio Pantano ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.) nella causa civile iscritta al n. 3082/2023 r.g.a.c. vertente tra
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Rocco CAMINITI e dall'avv. Mario Claudio MORABITO
-attrice-
contro
(c.f. ), (c.f. CP_1 C.F._2 Controparte_2
), (c.f. ), C.F._3 CP_3 C.F._4
(c.f. ), (c.f. CP_4 C.F._5 Controparte_5
), (c.f. ), C.F._6 CP_6 C.F._7 CP_7
(c.f. ), (c.f. ) e
[...] C.F._8 CP_8 C.F._9
(c.f. ) Controparte_9 C.F._10
- convenuti contumaci- oggetto: usucapione conclusioni: come da verbale di udienza del 4.12.2025
CONCISA ESPOSIZIONE DEL FATTO E DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con citazione ritualmente notificata, ha citato in giudizio Parte_1
CP_1 Controparte_2 CP_3 CP_4 Controparte_5
e affinché fosse dichiarata CP_6 CP_7 CP_8 Controparte_9 pag. 1 a 8 proprietaria, per maturata usucapione ed ai sensi dell'art. 1158 c.c., del terreno ubicato in CA AB (RC), località Mortille, riportato nel catasto terreni del Comune di
CA AB (RC) al foglio di mappa 9, particella 846, di 332 mq, confinante a sud con la strada provinciale n. 6 (Villa San NI (RC) – bivio Gambarie), ad ovest con proprietà ed a nord con canale di raccolta che lambisce altra stradella comunale. CP_2
Ha esposto che il terreno oggetto di causa non è stato oggetto di passaggi traslativi da oltre novant'anni, risultando formalmente e catastalmente intestato a:
- nata a [...] il [...]; CP_1
- nato a [...] il [...]; Controparte_2
- nato a [...] il [...]; CP_3
- nata a [...] il [...]; CP_4
- nata a [...] l'[...]; Controparte_5
- nata a [...] il [...]; CP_6
- nato a [...] il [...]; CP_7
- nata a [...] il [...]; CP_8
- nato a [...] il [...]. Controparte_9
Ha precisato di aver provveduto, al fine di individuare i legittimi contraddittori e di reperire il loro indirizzo, domicilio e/o residenza, pur potendosene presumere la morte e quindi al fine di individuare i loro eredi, ad effettuare le dovute ricerche presso l'ufficio anagrafe del Comune di CA AB (RC), il quale ha rilasciato apposita certificazione - datata 12.4.2023 - attestante che i sopra indicati nominativi “pur essendo nati in questo comune, agli atti anagrafici non è stata rinvenuta scheda anagrafica intestata agli stessi
e ad eventuali figli legittimi”.
Ha pertanto richiesto ed ottenuto l'autorizzazione ad effettuare la notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio mediante pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 c.p.c.
Nel merito, ha esposto di godere del possesso continuo, pacifico, pubblico ed ininterrotto del terreno oggetto di causa da oltre quarant'anni, senza opposizione da parte di alcuno, e, in concreto, di aver provveduto alla sua cura, manutenzione e coltivazione.
Ha specificato che il terreno de quo è costituito da un giardino alberato con orto coltivato, che sullo stesso risultano presenti diversi alberi da frutto (fichi, ulivi, agrumi, pag. 2 a 8 ecc.), che sono curati e mantenuti dall'odierna attrice, la quale provvede anche alla raccolta dei frutti. Ha precisato, inoltre, che il fondo oggetto di causa si sviluppa su due piccole strisce terrazzate, con un unico ingresso garantito da un cancelletto di ferro battuto con serratura, posizionato sulla strada provinciale al limite del confine ad ovest, che è stato apposto dall'attrice e dal di lei marito da oltre trent'anni e le Persona_1 cui chiavi sono sempre state nel loro esclusivo possesso e, dalla morte del marito, avvenuta il 21.12.2011, nel suo possesso esclusivo.
Ha infine precisato che nel corso di oltre quarant'anni, prima insieme al marito e poi in via esclusiva, ha provveduto ad effettuare tutte le opere di manutenzione e cura del terreno e delle coltivazioni presenti quali la potatura periodica degli alberi, la raccolta periodica delle olive e dei frutti degli alberi e dell'orto, l'irrigazione del terreno, la pulizia delle erbe e la piantumazione.
Ha concluso, pertanto, presentando le seguenti conclusioni:
“1) accertare e dichiarare che (c.f. ), nata a [...] C.F._1
Villa S. NI (RC) il 10.03.1951 e residente a [...], è
l'unica ed esclusiva proprietaria ex artt. 1158 c.c. e 1146 c.c. del terreno sito in CA AB
(RC) località Mortille della superficie di 322mq., riportato in catasto terreni del Comune di CA
AB (RC), al foglio di mappa n. 9, particella 846, avendolo posseduto (prima insieme al proprio marito, e, dalla morte di quest'ultimo nel 2011, in via esclusiva) pacificamente, pubblicamente, ininterrottamente, continuativamente e senza opposizione animo domini per oltre 20 anni;
2) disporre la trascrizione dell'emananda sentenza e le conseguenziali volture catastali;
3) condannare i convenuti, in caso di opposizione, al pagamento delle spese e competenze difensive del giudizio comprese i.v.a. e c.p.a. e spese generali;
4) emettere ogni altro conseguenziale provvedimento di legge”.
2. All'udienza del 16.10.2024 è stata dichiarata la contumacia dei convenuti;
all'udienza del 9.4.2025 sono stati esaminati i testimoni ammessi ed all'udienza del
4.12.2025, precisate le conclusioni e sentita la discussione orale, la decisione è stata riservata ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
3. La domanda è fondata e va accolta.
3.1. Come noto, l'usucapione costituisce un modo di acquisto a titolo originario della proprietà e degli altri diritti reali, che si perfeziona mediante il possesso pacifico, esclusivo ed ininterrotto sul bene per un periodo ultraventennale (art. 1158 c.c.). pag. 3 a 8 Il fondamento dell'istituto de quo si ravvisa in una situazione di fatto caratterizzata, per un verso, dall'inerzia del proprietario, dall'altro, per la prolungata signoria sul bene da parte di chi si sostituisce al proprietario nell'utilizzazione del bene medesimo.
Presupposti indefettibili della fattispecie acquisitiva, quindi, sono:
i) l'inerzia del titolare del bene;
ii) il possesso uti dominus (c.d. corpus) per il tempo prescritto dalla legge e iii) l'animus possidendi.
3.2. Il primo requisito si sostanzia nel mancato esercizio delle prerogative dominicali da parte del proprietario del bene ovvero la sua mancata reazione contro il potere di fatto esercitato sull'immobile del possessore.
3.3. Quanto, invece, al possesso uti dominus (corpus) quest'ultimo ricorre ove l'interessato dimostri di aver avviato una particolare situazione di fatto con il bene, ovvero di averlo posseduto in modo esclusivo, pubblico, pacifico e ininterrotto per il tempo stabilito dalla legge, dovendosi osservare che proprio attraverso tale prolungata signoria egli si sostituisce, in concreto, al titolare effettivo del diritto.
In altri termini, il possesso uti dominus si deve esteriorizzare in un comportamento continuo e non interrotto, che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena e, quindi, una signoria sulla cosa che permanga per tutto il tempo indispensabile per usucapire, estendere tale possesso in termini di esclusività, godendo del bene con modalità incompatibili con il godimento altrui senza interruzione (cfr., ex multis, Cass. n. 19568/2021).
Di recente (Cass. n. 1796/2022) si è rilevato che, in relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non è sufficiente, ai fini della prova del possesso “uti dominus” del bene, la sua mera coltivazione o il pascolo di bestiame, poiché tali attività sono pienamente compatibili con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprimono, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene, che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà.
A tal fine, pur essendo possibile in astratto per colui che invochi l'accertamento pag. 4 a 8 dell'intervenuta usucapione del fondo agricolo conseguire senza limiti la prova dell'esercizio del possesso “uti dominus” del bene, la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di “ius excludendi alios” e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto.
3.4. Infine, altro elemento indefettibile è il c.d. animus possidendi.
Tale requisito soggettivo non consiste nella convinzione del possessore di essere titolare del diritto reale, né nell'intenzione di pervenire all'acquisto del diritto (c.d. animus usucapendi), bensì nell'intenzione di comportarsi e fare in modo che i terzi lo considerino come effettivo titolare del diritto esercitando le facoltà corrispondenti (cfr.
Cass. n. 9671/2014; Cass. n. 6989/1988).
4. L'accertamento circa la sussistenza dei requisiti appena descritti non può essere operato in astratto, ma in relazione alla specifica situazione oggetto di giudizio con la conseguenza che tanto la continuità (per la quale il possesso deve essere esercitato senza soluzione di continuità, cioè conservato per il tempo stabilito dalla legge attraverso l'uso costante dei poteri sulla cosa), tanto il carattere pacifico e pubblico del potere di fatto posto in essere sul bene (per cui il possesso deve essere esercitato in modo visibile e non occulto, in modo tale da rivelare esteriormente l'animus possidendi), quanto la non equivocità (per la quale il possesso non deve essere esercitato in modo dubbio o incerto) devono sussistere in concreto ai fini dell'acquisto a titolo originario della proprietà e di ciascuno di essi deve essere fornita compiuta prova ai sensi dell'art 2697 c.c.
Infatti, in ossequio alle tradizionali regole di riparto dell'onere probatorio di cui
2697 c.c., chi agisce in giudizio affermando di avere usucapito il bene deve fornire prova puntuale di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva. (Cfr., ex multis, Cass. n. 31238/2021: “È onere di chi chiede accertarsi l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà. Lo stesso deve, infatti, provare non solo il corpus – dimostrando di essere nella disponibilità del bene - ma anche l'animus possidendi per il tempo necessario ad usucapire (Cass. n. 23849/2018)”.
4.1. Facendo applicazione nel caso di specie dei suesposti e condivisi canoni pag. 5 a 8 interpretativi, deve evidenziarsi che parte attrice ha assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente.
Dalla deposizione dei testi - sulla cui attendibilità non vi è dubbio di dubitare avendo reso gli stessi dichiarazioni prive di contraddizioni, supportate dalle produzioni documentali attoree e denotanti la necessaria conoscenza dei luoghi di causa - è emerso, infatti, che l'attrice ha esercitato sull'immobile oggetto di causa un possesso uti dominus pacifico, ininterrotto e ultraventennale.
In particolare, ha dichiarato: “conosco i fatti di causa in quanto Testimone_1 sono cresciuta nella casa di famiglia che è confinante con il terreno per cui è causa. Posso affermare che la sig. possiede da oltre 40 anni il terreno adiacente alla propria abitazione sita in Parte_1
CA AB, località. di ciò ne ho contezza in quanto dalla finestra di casa mia vedevo Per_2 la sig.ra sempre occuparsi del fondo e delle rispettive attività manutentive: potatura degli alberi, irrigazione e pulizia. Il fondo è coltivato, e ben curato e insistono diversi alberi da frutto (fichi, ulivi, agrumi e un albero di nespole) e ortaggi vari. L'attrice, da oltre trent'anni, ha altresì realizzato, unitamente al marito sig. un cancello in ferro, munito di chiusura, di cui solo lei è in Persona_1 possesso delle chiavi. Riconosco le foto che mi vengono mostrate che rappresentano lo stato dei luoghi: in particolare la foto n. 2 rappresenta sia la mia abitazione che il muro che delimita la strada con il confine della proprietà dell'attrice. (l'ufficio dà atto che viene esibita al teste la relazione a firma dell'architetto allegata all'atto di citazione); le foto n.6 e 7 rappresentano il Testimone_2 cancello apposto dalla sig.ra insieme al marito. Ribadisco che il fondo in oggetto si sviluppa Pt_1 su due piccole strisce terrazzate, come da foto n. 1, 2 e 3 con un unico ingresso garantito da un cancelletto in ferro, posizionato sulla strada provinciale, come da foto n.
6. Il fondo confina da un lato con la mia proprietà, dall'altro con la strada provinciale e dal restante lato con altri proprietari, avendo il fondo una forma trapezoidale. Mi consta che in tutti quest' anni nessuno ha mai contestato il possesso del fondo. A tutt'oggi la sig.ra si occupa del fondo, e non si può accedere senza il Pt_1 suo permesso”.
La testimone ha dichiarato: “Conosco i fatti di causa in quanto abito Testimone_3 difronte la proprietà della sig.ra da sempre, da quando sono nata. In tutti questi anni del Pt_1 terreno si sono occupati sempre i sig.ri – , e dopo la morte del marito ha continuato la CP_2 Pt_1 sig.ra . Il terreno è coltivato;
dimorano degli alberi di ulivo, arance, mandarini, limoni, fichi e Pt_1 qualche ortaggio. Mi consta che i sig.ri hanno realizzato una recinzione in metallo Parte_2 per delimitare la propria proprietà, è stato apposto un cancello in ferro munito di lucchetto, le cui pag. 6 a 8 chiavi sono in possesso solo della sig.ra . Posso affermare che da sempre la sig.ra si è Pt_1 Pt_1 sempre occupata della manutenzione del fondo, della pulizia e bonifica, e potatura. A tutt'oggi continua in tale attività manutentiva. Riconosco le foto che mi vengono mostrate che rappresentano lo stato dei luoghi (l'ufficio dà atto che vengono esibite al teste le foto allegate alla perizia a firma dell'arch. . Riconosco i confini che vengono rappresentati nella foto n. 4, dove tra l'altro si Per_3 vede la mia abitazione che è di fronte il terreno per cui è causa. In tutti questi anni non ho visto altre persone occuparsi del fondo né contestare il loro possesso”.
Il teste ha dichiarato: “conosco i fatti di causa in quanto la mia Testimone_4 abitazione è posta di fronte al terreno della sig.ra . Conoscevo il marito della sig.ra Pt_1 Pt_1 da otre trent'anni. Ho sempre visto in tutti questi anni il sig. occuparsi del fondo e dopo la CP_2 sua malattia solo la moglie. Nel fondo che è una striscia di terreno insistono delle piante di ulivo, arance, prugne ed una pianta di fichi che sporge sul limite della strada. Il terreno è delimitato da un muretto di competenza dell'ANAS e vi è un cancello in ferro, munito di lucchetto che consente
l'accesso al fondo. Io vedo sia le figlie della sig.ra che lei che per accedere al fondo hanno le Pt_1 chiavi del cancello. Periodicamente la sig.ra o qualche incaricato puliscono il fondo, viene zappato e vengono svolti lavori di potatura. Riconosco le foto che mi vengono mostrate che rappresentano lo stato dei luoghi (l'ufficio dà atto che vengono esibite al teste le foto allegate alla perizia a firma dell'arch.
. In tutti questi anni non ho mai visto altre persone al di fuori della sig.ra e dei Per_3 Pt_1 suoi familiari;
né alcuno contestare il possesso del fondo”.
Quanto dichiarato dai testimoni esaminati, intrinsecamente coerente e vicendevolmente riscontrantesi, è ritenuto dal giudicante sufficiente ai fini del raggiungimento della prova dell'intervenuta usucapione a favore dell'attrice del diritto di proprietà sul bene immobile per cui è causa.
Le predette dichiarazioni, del resto, risultano precise e circostanziate quanto all'individuazione delle modalità di estrinsecazione del possesso nonché quanto alla specificazione del dies a quo dello stesso. Deve sottolinearsi, poi, che dalle stesse si evince la presenza sul fondo per cui è causa di un cancello in ferro munito di lucchetto che consente l'accesso al fondo, le cui chiavi sono in possesso solo dell'attrice e, prima della sua morte, del marito della stessa. Tale circostanza costituisce prova ulteriore della manifestazione esteriore del dominio esclusivo sulla res da parte dell'attrice, atta a rivelare un'indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia dei titolari del diritto. pag. 7 a 8 4.2. La prospettazione attorea trova, altresì, supporto nella produzione fotografica allegata alla perizia tecnica di parte, dalla quale emerge che il terreno oggetto di causa è delimitato da una recinzione in muratura e che l'accesso allo stesso è consentito da un cancello in ferro chiuso. Il terreno risulta, inoltre, essere in buono stato di conservazione e sullo stesso sono presenti vari alberi da frutto, così come descritti dai testimoni.
La domanda pertanto deve essere accolta.
5.La contumacia dei convenuti, i quali appaiono meri intestatari catastali del bene, impone – stante la natura della controversia - la compensazione integrale delle spese di lite.
P.q.m.
Il Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1 Controparte_2 CP_3
e
[...] CP_4 Controparte_5 CP_6 CP_7 CP_8
ogni differente istanza ed eccezione disattesa, così provvede: Controparte_9
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara proprietaria, per Parte_1 intervenuta usucapione, del terreno ubicato in CA AB (RC), località Mortille, riportato nel catasto terreni del Comune di CA AB (RC) al foglio di mappa 9, particella 846, di 332 mq;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Reggio Calabria il 5.12.2025
Il Giudice dott. Dionisio Pantano
pag. 8 a 8