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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 09/09/2025, n. 1497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1497 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1165/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente Dr.ssa Silvia Romagnoli Consigliere rel. Dr. Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 1165/2022 promossa da:
C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall' Avv. NOCE SILVIO con domicilio eletto presso il suo studio in BOLOGNA GALLERIA DEL TORO 3 PARTE APPELLANTE contro
C.F. CP_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall' Avv. CAMMELLI FILIPPO con domicilio eletto presso il suo studio in BOLOGNA PIAZZA ALDROVANDI 3
PARTE APPELLATA
OGGETTO: APPELLO AVVERSO ORDINANZA EX ART. 702 TER C.P.C. DEL 01/06/2022 R.G. 1922/2021
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte in sostituzione di udienza di p.c. del 11.03.2025 tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., come segue:
Per l'appellante “… precisa le conclusioni riportandosi a quelle ivi rassegnate [n.d.r. in atto introduttivo] da intendersi qui integralmente trascritte [“Voglia la Corte d'appello adita, ogni diversa istanza disattesa, in riforma dell'impugnata sentenza: IN VIA PRELIMINARE, A. sospendere l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione dell'ordinanza impugnata;
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE B. in riforma dell'ordinanza gravata, per i motivi esposti in narrativa, respingere tutte le domande ex adverso formulate, per i motivi esposti in narrativa;
NEL MERITO, IN VIA DI SUBORDINE C. previo accertamento dell'espletamento delle attività manutentive da parte di nel CP_1 periodo 01.01.2020-03.03.2020, determinare il corrispettivo per detti servizi di manutenzione resi in favore di Parte_1 IN OGNI CASO D. con espressa riserva di formulare domanda di ripetizione di quanto dovesse essere versato in forza della sentenza di primo grado;
E. con vittoria di compensi e spese di lite, anche tecniche, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e Cpa come per legge, di entrambi i gradi di giudizio”].
Per l'appellato: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, ogni contraria istanza disattesa: IN VIA PRINCIPALE
- rigettare l'appello proposto, nel presente giudizio, da , in persona del suo lrpt, Parte_1 avverso l'ordinanza n. 2287/2022 del Tribunale di Bologna dd. 01.06.2022, in pari data depositata, siccome inammissibile ed infondato, per i motivi tutti esposti nella narrativa della comparsa di costituzione dd. 14.10.2022, nonché in corso di causa;
IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE, accogliere l'appello proposto, in parte qua, da , in persona del suo lrpt e, per l'effetto, CP_1 accogliere integralmente le conclusioni rassegnate in primo grado. Con vittoria di spese ed onorari, oltre IVA e CNPA come per legge, per entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 01.06.2022 il Tribunale di Bologna in accoglimento parziale della domanda di ondata su fattura n. 429/F dell'importo di € 205.835,90 condannava CP_1 a pagare il minor importo di € 135.336,00 oltre interessi, a titolo di pagamento Parte_1 dell'ultima tranche di corrispettivo dovuto per la manutenzione della Rete privata delle P.A. regionali di cui a Convenzione di servizio originariamente stipulata da Delta WE e Regione Emilia Romagna nel 2005.
2.
Osservava il primo giudice che l'ultimo anno di manutenzione andava dal marzo 2019 al marzo 2020, che la scadenza del rapporto era al 3.3.2020, che però l'ultima fattura del 2019 (la n. 229) doveva imputarsi a prestazioni del primo semestre 2019 e quindi la fattura contestata (la n. 429/F del 17.9.2020) doveva imputarsi al secondo semestre 2019 ed all'appendice del 2020 di giorni 62, cosicchè ricalcolava il dovuto nel minor importo di cui a condanna oltre interessi commerciali dalla scadenza della fattura al saldo ed ex art. 1284/4° co. c.c. dalla proposizione della domanda;
statuiva sulle spese con compensazione per la metà e condanna di alla rifusione per l'altra metà. Pt_1
3.
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 29.6.2022 nterponeva appello Parte_1 innanzi a questa Corte formulando n. 2 motivi.
Ritualmente costituita parte appellata con comparsa di costituzione depositata in data CP_1 14.10.2022 chiedeva il rigetto dell'appello in quanto inammissibile e infondato e a sua volta interponeva appello incidentale con un unico motivo.
Previo rigetto dell'istanza di sospensiva la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe riportate ad udienza dell'11.3.2025 sostituita da note scritte ex artt. 35 D. Lgs. 149/2022 e 127 ter c.p.c.
4.
Va opportunamente premessa, seppure per sommi capi, la descrizione del rapporto contrattuale inter partes e delle evidenze documentali e risultanze di causa.
Il rapporto contrattuale si fonda su convenzione del 2005 stipulata tra Regione Emilia Romagna in qualità di committente (con successivo subentro di dal 2010) e Delta WE in qualità di Pt_1 appaltatrice (poi fusa per incorporazione in per la locazione e la manutenzione di rete di CP_1 telecomunicazioni delle pubbliche amministrazioni della regione, della durata di 15 anni con scadenza al 3.3.2020, per il corrispettivo originariamente previsto per la manutenzione di € 2.529.224,20, oltre a successivo addendum del 2008 che, invariata la durata contrattuale, aumentava il corrispettivo della manutenzione di € 37.800,00 annui a partire da 1 gennaio 2010.
Non è contestata la regolarità dei pagamenti delle fatture emesse dalla ditta appaltatrice fino al 2019, bensì l'ultima fattura n. 429/F del 17.9.2020 di € 205.825,90 che si riferisce alla manutenzione della rete per il periodo da 1.1.2020 a 31.12.2020. A fondamento della pretesa produceva il piano finanziario riportato in Convenzione e tabella CP_1 delle fatture emesse per la manutenzione dal 2006 al 2019 (doc. 6) sostenendo che la fatturazione contestata era dovuta per completare il pagamento dell'importo contrattualizzato con la convenzione integrato dell'ulteriore importo convenuto con l'addendum, per complessivi € 205.824,40.
contestava la debenza avendo regolarmente pagato tutte le fatture emesse da a tutto Pt_1 CP_1 il 2019 ed eccependo che relativamente al periodo 1 gennaio/3 marzo 2020 "nessuna attività manutentiva era stata espletata".
E' pacifico che il rapporto contrattuale ha avuto durata di 15 anni dal 4.3.2005 e si è esaurito alla scadenza naturale del 3.3.2020, che l'addendum ha portato il canone annuale per la manutenzione a 205.825,90, che tutte le fatture emesse da nei cfr di sono state regolarmente pagate CP_1 Pt_1
Il doc. 6 prodotto da non è contestato da che anzi produce una propria tabella che CP_1 Pt_1 reca gli stessi importi (all. a risposta 26.5.2020, doc. 4).
5.
Con il primo motivo l'appellante deduce la violazione dell'art. 112 c.p.. e l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie.
Lamenta in particolare che il primo giudice avrebbe travalicato la domanda riconoscendo il corrispettivo del secondo semestre del 2019 laddove in prospettazione di le prestazioni del CP_2 2019 erano state interamente pagate e invece richieste somme per l'annualità 2020; lamenta altresì l'erronea valutazione del primo giudice secondo cui le fatturazioni avvenivano “dopo che le prestazioni di manutenzione erano state eseguite” da cui ha inferito che la fattura n. 229 del 2019 riguardasse il primo semestre e non il secondo e, a seguire, che la fattura contestata riguardasse l'ultimo semestre del 2019.
Il motivo è solo parzialmente fondato.
Non c'è violazione della regola della corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex. art. 112 c.p.c. perchè non vi è alterazione nè della causa petendi nè del petitum, nè attribuzione di un bene diverso da quello richiesto, semplicemente c'è una errata valutazione delle risultanze istruttorie che induce il primo giudice a ritenere che sia la fattura contestata sia da riferirsi a prestazioni dell'anno precedente non ancora pagate.
Invero, dalla documentazione versata in causa emerge che la fatturazione nei cfr di è Pt_1 avvenuta secondo il criterio enunciato dal primo giudice solo fino a tutto il 2012, poichè dal 2013 le fatture emesse seguono invece il criterio della competenza, la prima dell'anno riferita al primo semestre e la seconda al secondo semestre.
Quindi va affermato che le fatture del 2019 seguivano il criterio della competenza ed erano state emesse per prestazioni eseguite nell'anno.
L'ordinanza appellata va quindi riformata nelle conseguenze che trae dall'errata premessa e cioè nel riconoscimento di importi per prestazioni dell'anno 2019.
6.
Con il secondo motivo l'appellante deduce violazione dell'art. 2697 c.c. in punto a ripartizione dell'onere della prova, sostenendo che a fronte dell'eccezione di inadempimento sollevata, il primo giudice avrebbe fatto malgoverno dei principi in tema di onere della prova affermando che fornita dal creditore che chieda il pagamento la prova del titolo della pretesa e della sua esigibilità è onere del debitore dimostrare i fatti impeditivi, estintivi, modificativi e che nella fattispecie DF aveva adeguatamente dimostrato la sua pretesa. Il motivo è fondato.
Effettivamente aveva sollevato eccezione di inadempimento sostenendo che nessuna attività Pt_1 manutentiva era stata espletata nel periodo 1 gennaio/3 marzo 2020 (cfr. aff. 21 comparsa di costituzione e risposta in primo grado).
Il principio affermato dal primo giudice secondo cui "In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore deve provare l'esistenza dell'obbligazione e l'esigibilità del credito limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa o della mancanza della colpa (risalente a Cass. civ. Sez. Un. 30.10.2001 n. 13533 e ampiamente consolidato cfr. ex multis Cassazione civile , sez. III , 16/11/2020 , n. 25872, Cassazione civile , sez. II , 18/10/2024 , n. 27111) è corretto ma parimenti applicabile nel caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando in tal caso invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, e il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento.
Nella fattispecie, avendo eccepito l'inadempimento di per la mancata esecuzione Pt_1 CP_1 delle prestazioni manutentive, quest'ultima era onerata della prova dell'esecuzione, che non ha fornito.
L'ordinanza appellata va dunque riformata anche nella parte in cui riconosce somme per il limitato periodo di vigenza del contratto nel 2020.
7.
Con unico motivo di appello incidentale si duole dell'accoglimento solo parziale della sua CP_1 domanda e insiste sulla condanna per l'intero importo della fattura lamentando che il primo giudice non avrebbe adeguatamente valutato le risultanze documentali e inoltre svolgendo il rilievo che il corrispettivo contrattualizzato da convenzione e addendum è pari ad € 2.529.224,20 mentre l'importo complessivamente fatturato e pagato è pari ad € 2.361.198,30, residuando € 168.025,90 che con IVA ammonta ad € 205.825,40 pari all'importo fatturato.
Il motivo è assorbito dall'accoglimento dei motivi di in ragione dei quali nulla è dovuto per CP_1 pretese prestazioni manutentive del 2020 non provate.
Ad abundantiam, osserva la Corte che le fatturazioni emesse da dal subentro di nel CP_1 Pt_1 2010 sono conformi al dato contabile emergente dal piano finanziario allegato alla convenzione ed è pacifico che siano state interamente pagate, così come il corrispettivo convenuto in addendum a partire appunto dal 2010 allorchè è subentrata alla Regione Emilia Romagna e le parti Pt_1 convennero che “L'importo finale del canone annuo di manutenzione, a partire dal 1° gennaio 2010, è quindi fissato in euro 205.825,40 IVA compresa” (art. 8), ciò che è stato regolarmente adempiuto per le 10 annualità dal 2010 al 2019, residuando per il 2020 al più una quota del canone annuo di manutenzione che tuttavia nella fattispecie non spetta per quanto detto sopra.
In altre parole, il divario tra quanto fatturato e quanto previsto dalla documentazione contrattuale non può essere imputato a che ha sempre pagato quanto richiesto da ad esclusione Pt_1 CP_1 dell'ultima fattura emessa per importo non dovuto.
8.
La decisione nel merito, con riforma totale della sentenza di primo grado, comporta che le spese processuali siano da ricalcolarsi in base all'esito complessivo della lite, che nella fattispecie vede la integrale soccombenza di la liquidazione segue i criteri e parametri di cui di cui a D.M. CP_1 10.3.2014 n. 55 come modificato da ultimo ex D.M. 13.8.2022 n. 147, tenuto conto dei valori medi dello scaglione di valore della causa (fino ad € 260.000,00) secondo le relative tabelle del primo e del secondo grado di giudizio, oltre 15% per spese generali ex art. 2 D.M. cit.
Il rigetto dell'appello incidentale proposto da comporta l'applicazione dell'art. 13, co. CP_1 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese di giustizia) sull'obbligo di versamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di con atto di appello notificato in data 29.6.2022, nonché sull'appello CP_1 incidentale proposto da on comparsa di costituzione deposita in data 14.10.2022, così CP_1 provvede:
ACCOGLIE l'appello principale e RIGETTA l'appello incidentale e per l'effetto in TOTALE RIFORMA della ordinanza gravata
RIGETTA ogni domanda proposta da ei confronti di CP_1 Parte_1
CONDANNA al rimborso in favore di in persona dei rispettivi CP_1 Parte_1
l.r.p.t., delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che liquida per compenso di avvocato in € 14.103,00 per il primo grado di giudizio ed in € 14.317,00 per il presente grado, oltre 15% per spese generali ed oltre accessori di legge.
DICHIARA la ricorrenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater DPR 115/2002 nei confronti dell'appellante incidentale CP_1
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bologna in data 24.7.2025.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente
Dr. Giovanni Salina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente Dr.ssa Silvia Romagnoli Consigliere rel. Dr. Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 1165/2022 promossa da:
C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall' Avv. NOCE SILVIO con domicilio eletto presso il suo studio in BOLOGNA GALLERIA DEL TORO 3 PARTE APPELLANTE contro
C.F. CP_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall' Avv. CAMMELLI FILIPPO con domicilio eletto presso il suo studio in BOLOGNA PIAZZA ALDROVANDI 3
PARTE APPELLATA
OGGETTO: APPELLO AVVERSO ORDINANZA EX ART. 702 TER C.P.C. DEL 01/06/2022 R.G. 1922/2021
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte in sostituzione di udienza di p.c. del 11.03.2025 tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., come segue:
Per l'appellante “… precisa le conclusioni riportandosi a quelle ivi rassegnate [n.d.r. in atto introduttivo] da intendersi qui integralmente trascritte [“Voglia la Corte d'appello adita, ogni diversa istanza disattesa, in riforma dell'impugnata sentenza: IN VIA PRELIMINARE, A. sospendere l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione dell'ordinanza impugnata;
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE B. in riforma dell'ordinanza gravata, per i motivi esposti in narrativa, respingere tutte le domande ex adverso formulate, per i motivi esposti in narrativa;
NEL MERITO, IN VIA DI SUBORDINE C. previo accertamento dell'espletamento delle attività manutentive da parte di nel CP_1 periodo 01.01.2020-03.03.2020, determinare il corrispettivo per detti servizi di manutenzione resi in favore di Parte_1 IN OGNI CASO D. con espressa riserva di formulare domanda di ripetizione di quanto dovesse essere versato in forza della sentenza di primo grado;
E. con vittoria di compensi e spese di lite, anche tecniche, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e Cpa come per legge, di entrambi i gradi di giudizio”].
Per l'appellato: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, ogni contraria istanza disattesa: IN VIA PRINCIPALE
- rigettare l'appello proposto, nel presente giudizio, da , in persona del suo lrpt, Parte_1 avverso l'ordinanza n. 2287/2022 del Tribunale di Bologna dd. 01.06.2022, in pari data depositata, siccome inammissibile ed infondato, per i motivi tutti esposti nella narrativa della comparsa di costituzione dd. 14.10.2022, nonché in corso di causa;
IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE, accogliere l'appello proposto, in parte qua, da , in persona del suo lrpt e, per l'effetto, CP_1 accogliere integralmente le conclusioni rassegnate in primo grado. Con vittoria di spese ed onorari, oltre IVA e CNPA come per legge, per entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 01.06.2022 il Tribunale di Bologna in accoglimento parziale della domanda di ondata su fattura n. 429/F dell'importo di € 205.835,90 condannava CP_1 a pagare il minor importo di € 135.336,00 oltre interessi, a titolo di pagamento Parte_1 dell'ultima tranche di corrispettivo dovuto per la manutenzione della Rete privata delle P.A. regionali di cui a Convenzione di servizio originariamente stipulata da Delta WE e Regione Emilia Romagna nel 2005.
2.
Osservava il primo giudice che l'ultimo anno di manutenzione andava dal marzo 2019 al marzo 2020, che la scadenza del rapporto era al 3.3.2020, che però l'ultima fattura del 2019 (la n. 229) doveva imputarsi a prestazioni del primo semestre 2019 e quindi la fattura contestata (la n. 429/F del 17.9.2020) doveva imputarsi al secondo semestre 2019 ed all'appendice del 2020 di giorni 62, cosicchè ricalcolava il dovuto nel minor importo di cui a condanna oltre interessi commerciali dalla scadenza della fattura al saldo ed ex art. 1284/4° co. c.c. dalla proposizione della domanda;
statuiva sulle spese con compensazione per la metà e condanna di alla rifusione per l'altra metà. Pt_1
3.
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 29.6.2022 nterponeva appello Parte_1 innanzi a questa Corte formulando n. 2 motivi.
Ritualmente costituita parte appellata con comparsa di costituzione depositata in data CP_1 14.10.2022 chiedeva il rigetto dell'appello in quanto inammissibile e infondato e a sua volta interponeva appello incidentale con un unico motivo.
Previo rigetto dell'istanza di sospensiva la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe riportate ad udienza dell'11.3.2025 sostituita da note scritte ex artt. 35 D. Lgs. 149/2022 e 127 ter c.p.c.
4.
Va opportunamente premessa, seppure per sommi capi, la descrizione del rapporto contrattuale inter partes e delle evidenze documentali e risultanze di causa.
Il rapporto contrattuale si fonda su convenzione del 2005 stipulata tra Regione Emilia Romagna in qualità di committente (con successivo subentro di dal 2010) e Delta WE in qualità di Pt_1 appaltatrice (poi fusa per incorporazione in per la locazione e la manutenzione di rete di CP_1 telecomunicazioni delle pubbliche amministrazioni della regione, della durata di 15 anni con scadenza al 3.3.2020, per il corrispettivo originariamente previsto per la manutenzione di € 2.529.224,20, oltre a successivo addendum del 2008 che, invariata la durata contrattuale, aumentava il corrispettivo della manutenzione di € 37.800,00 annui a partire da 1 gennaio 2010.
Non è contestata la regolarità dei pagamenti delle fatture emesse dalla ditta appaltatrice fino al 2019, bensì l'ultima fattura n. 429/F del 17.9.2020 di € 205.825,90 che si riferisce alla manutenzione della rete per il periodo da 1.1.2020 a 31.12.2020. A fondamento della pretesa produceva il piano finanziario riportato in Convenzione e tabella CP_1 delle fatture emesse per la manutenzione dal 2006 al 2019 (doc. 6) sostenendo che la fatturazione contestata era dovuta per completare il pagamento dell'importo contrattualizzato con la convenzione integrato dell'ulteriore importo convenuto con l'addendum, per complessivi € 205.824,40.
contestava la debenza avendo regolarmente pagato tutte le fatture emesse da a tutto Pt_1 CP_1 il 2019 ed eccependo che relativamente al periodo 1 gennaio/3 marzo 2020 "nessuna attività manutentiva era stata espletata".
E' pacifico che il rapporto contrattuale ha avuto durata di 15 anni dal 4.3.2005 e si è esaurito alla scadenza naturale del 3.3.2020, che l'addendum ha portato il canone annuale per la manutenzione a 205.825,90, che tutte le fatture emesse da nei cfr di sono state regolarmente pagate CP_1 Pt_1
Il doc. 6 prodotto da non è contestato da che anzi produce una propria tabella che CP_1 Pt_1 reca gli stessi importi (all. a risposta 26.5.2020, doc. 4).
5.
Con il primo motivo l'appellante deduce la violazione dell'art. 112 c.p.. e l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie.
Lamenta in particolare che il primo giudice avrebbe travalicato la domanda riconoscendo il corrispettivo del secondo semestre del 2019 laddove in prospettazione di le prestazioni del CP_2 2019 erano state interamente pagate e invece richieste somme per l'annualità 2020; lamenta altresì l'erronea valutazione del primo giudice secondo cui le fatturazioni avvenivano “dopo che le prestazioni di manutenzione erano state eseguite” da cui ha inferito che la fattura n. 229 del 2019 riguardasse il primo semestre e non il secondo e, a seguire, che la fattura contestata riguardasse l'ultimo semestre del 2019.
Il motivo è solo parzialmente fondato.
Non c'è violazione della regola della corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex. art. 112 c.p.c. perchè non vi è alterazione nè della causa petendi nè del petitum, nè attribuzione di un bene diverso da quello richiesto, semplicemente c'è una errata valutazione delle risultanze istruttorie che induce il primo giudice a ritenere che sia la fattura contestata sia da riferirsi a prestazioni dell'anno precedente non ancora pagate.
Invero, dalla documentazione versata in causa emerge che la fatturazione nei cfr di è Pt_1 avvenuta secondo il criterio enunciato dal primo giudice solo fino a tutto il 2012, poichè dal 2013 le fatture emesse seguono invece il criterio della competenza, la prima dell'anno riferita al primo semestre e la seconda al secondo semestre.
Quindi va affermato che le fatture del 2019 seguivano il criterio della competenza ed erano state emesse per prestazioni eseguite nell'anno.
L'ordinanza appellata va quindi riformata nelle conseguenze che trae dall'errata premessa e cioè nel riconoscimento di importi per prestazioni dell'anno 2019.
6.
Con il secondo motivo l'appellante deduce violazione dell'art. 2697 c.c. in punto a ripartizione dell'onere della prova, sostenendo che a fronte dell'eccezione di inadempimento sollevata, il primo giudice avrebbe fatto malgoverno dei principi in tema di onere della prova affermando che fornita dal creditore che chieda il pagamento la prova del titolo della pretesa e della sua esigibilità è onere del debitore dimostrare i fatti impeditivi, estintivi, modificativi e che nella fattispecie DF aveva adeguatamente dimostrato la sua pretesa. Il motivo è fondato.
Effettivamente aveva sollevato eccezione di inadempimento sostenendo che nessuna attività Pt_1 manutentiva era stata espletata nel periodo 1 gennaio/3 marzo 2020 (cfr. aff. 21 comparsa di costituzione e risposta in primo grado).
Il principio affermato dal primo giudice secondo cui "In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore deve provare l'esistenza dell'obbligazione e l'esigibilità del credito limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa o della mancanza della colpa (risalente a Cass. civ. Sez. Un. 30.10.2001 n. 13533 e ampiamente consolidato cfr. ex multis Cassazione civile , sez. III , 16/11/2020 , n. 25872, Cassazione civile , sez. II , 18/10/2024 , n. 27111) è corretto ma parimenti applicabile nel caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando in tal caso invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, e il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento.
Nella fattispecie, avendo eccepito l'inadempimento di per la mancata esecuzione Pt_1 CP_1 delle prestazioni manutentive, quest'ultima era onerata della prova dell'esecuzione, che non ha fornito.
L'ordinanza appellata va dunque riformata anche nella parte in cui riconosce somme per il limitato periodo di vigenza del contratto nel 2020.
7.
Con unico motivo di appello incidentale si duole dell'accoglimento solo parziale della sua CP_1 domanda e insiste sulla condanna per l'intero importo della fattura lamentando che il primo giudice non avrebbe adeguatamente valutato le risultanze documentali e inoltre svolgendo il rilievo che il corrispettivo contrattualizzato da convenzione e addendum è pari ad € 2.529.224,20 mentre l'importo complessivamente fatturato e pagato è pari ad € 2.361.198,30, residuando € 168.025,90 che con IVA ammonta ad € 205.825,40 pari all'importo fatturato.
Il motivo è assorbito dall'accoglimento dei motivi di in ragione dei quali nulla è dovuto per CP_1 pretese prestazioni manutentive del 2020 non provate.
Ad abundantiam, osserva la Corte che le fatturazioni emesse da dal subentro di nel CP_1 Pt_1 2010 sono conformi al dato contabile emergente dal piano finanziario allegato alla convenzione ed è pacifico che siano state interamente pagate, così come il corrispettivo convenuto in addendum a partire appunto dal 2010 allorchè è subentrata alla Regione Emilia Romagna e le parti Pt_1 convennero che “L'importo finale del canone annuo di manutenzione, a partire dal 1° gennaio 2010, è quindi fissato in euro 205.825,40 IVA compresa” (art. 8), ciò che è stato regolarmente adempiuto per le 10 annualità dal 2010 al 2019, residuando per il 2020 al più una quota del canone annuo di manutenzione che tuttavia nella fattispecie non spetta per quanto detto sopra.
In altre parole, il divario tra quanto fatturato e quanto previsto dalla documentazione contrattuale non può essere imputato a che ha sempre pagato quanto richiesto da ad esclusione Pt_1 CP_1 dell'ultima fattura emessa per importo non dovuto.
8.
La decisione nel merito, con riforma totale della sentenza di primo grado, comporta che le spese processuali siano da ricalcolarsi in base all'esito complessivo della lite, che nella fattispecie vede la integrale soccombenza di la liquidazione segue i criteri e parametri di cui di cui a D.M. CP_1 10.3.2014 n. 55 come modificato da ultimo ex D.M. 13.8.2022 n. 147, tenuto conto dei valori medi dello scaglione di valore della causa (fino ad € 260.000,00) secondo le relative tabelle del primo e del secondo grado di giudizio, oltre 15% per spese generali ex art. 2 D.M. cit.
Il rigetto dell'appello incidentale proposto da comporta l'applicazione dell'art. 13, co. CP_1 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese di giustizia) sull'obbligo di versamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di con atto di appello notificato in data 29.6.2022, nonché sull'appello CP_1 incidentale proposto da on comparsa di costituzione deposita in data 14.10.2022, così CP_1 provvede:
ACCOGLIE l'appello principale e RIGETTA l'appello incidentale e per l'effetto in TOTALE RIFORMA della ordinanza gravata
RIGETTA ogni domanda proposta da ei confronti di CP_1 Parte_1
CONDANNA al rimborso in favore di in persona dei rispettivi CP_1 Parte_1
l.r.p.t., delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che liquida per compenso di avvocato in € 14.103,00 per il primo grado di giudizio ed in € 14.317,00 per il presente grado, oltre 15% per spese generali ed oltre accessori di legge.
DICHIARA la ricorrenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater DPR 115/2002 nei confronti dell'appellante incidentale CP_1
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bologna in data 24.7.2025.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente
Dr. Giovanni Salina