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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 25/09/2025, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZ. CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, in persona del giudice monocratico dott.ssa Antonella Dragotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2378/23 del Ruolo Generale dell'anno 2023, posta in deliberazione all'udienza del 17.9.2025 e vertente tra
in atti gen.ta, res.te in Tortona, elett.te dom.ta in Voghera presso lo studio Parte_1
dell'Avv.to Wladimiro Mesina del Foro di Pavia, che la rappresenta e difende per mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione con nuovo difensore del 10 giugno 2025
Attrice
contro
corrente in Tortona, in NTroparte_1
persona del legale rappr.te , rappresentata e difesa dall'Avv.to Alfredo Pietrini NTroparte_2
Pallotta del Foro di Alessandria e presso lo stesso elettivamente domiciliata come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
1 con sede in Bologna, in persona del procuratore ad negotia NTroparte_3
, come da procura speciale in atti, rappresentata e difesa dall'Avv.to Vittorio NTroparte_4
Gatti del Foro di Alessandria.
terza chiamata
con sede in Roma, in persona del Presidente NTroparte_5
Avv.to , rappresentata e difesa dall'Avvocato Alessandro Benincampi del Foro di Parte_2
Roma, e presso lo stesso domiciliata
terza chiamata
rappresentanza per l'Italia, in persona del legale rappr.te NTroparte_6 CP_7
con sede in Milano, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Cristina Cavaliere e Roberto
[...]
Alberto del Foro di Torino, e presso i difensori elettivamente domiciliata
terza chiamata
OGGETTO: azione di risarcimento danni da sinistro cagionato da caduta da cavallo
CONCLUSIONI: per parte attrice e per vedi fogli di precisazione conclusioni depositati CP_8
sul PCT
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione depositato il 19 settembre 2023, ritualmente notificato a
[...]
, adiva questa A.G., deducendo di aver Parte_3 Parte_1
subito, il 3 febbraio 2022, un infortunio mentre si trovava in sella al cavallo Maggiolino presso il
Centro Ippico il Torrione ASD dove da qualche tempo, insieme alla figlia minore, prendeva lezioni di equitazione;
in particolare alla quinta lezione l'istruttrice, tale - che non la conosceva Per_1
in quanto prima era stata istruita da - senza alcuna preventiva spiegazione e verifica CP_9
delle capacità della SI.ra , la faceva andare in diagonale e al trotto in completa autonomia Pt_1
ma il cavallo reagiva in modo scomposto tentando di disarcionare la SI.ra , Per_2 Pt_1
saltando a destra e a sinistra per poi impennarsi facendola cadere a terra, dove batteva violentemente con la schiena e le gambe;
per l'occorso riportava gravi lesioni vertebrali e agli arti inferiori per le quali in data 11 aprile 2023 si sottoponeva a visita medico legale presso il dott.
il quale riconosceva un lungo periodo di invalidità temporanea e un'invalidità Per_3
2 permanente del 25% con disturbo post traumatico da stress e grado di sofferenza media, con danno totale liquidabile, in base alla tabelle del Tribunale d Milano, in € 128.271,79; che, oltre al danno biologico aveva riportato anche danni patrimoniali, sia sotto il profilo del danno emergente che del lucro cessante, correlati alla propria attività imprenditoriale di bar pasticceria sita in
Tortona, per minori introiti, anche futuri, e costi della forza lavoro sostitutiva che si era dovuta procurare, per un totale di € 342.384. Ciò premesso citava Centro Ippico Il Torrione A.S.D. al fine di ottenere nei suoi confronti condanna al risarcimento di tutti i danni allegati.
Si costituiva la convenuta evidenziando il suo difetto di legittimazione passiva in quanto le lezioni di equitazione non venivano organizzate dall'associazione sportiva, ma da altro soggetto, denominato Società Sportiva Dilettantistica Centro Ippico Il Torrione s.r.l. , che era dunque il vero legittimato passivo dell'azione avanzata dall'attrice.
All'udienza del 17 gennaio 2024 il difensore di parte attrice chiedeva dunque l'autorizzazione a chiamare in causa questo ultimo soggetto, che successivamente si costituiva contestando ogni sua responsabilità nell'accaduto, che era occorso durante un'ordinaria lezione di equitazione CP_ effettuata sotto la vigilanza di istruttrice , tenendo conto del livello di preparazione raggiunto dall'allieva e su un cavallo assolutamente mansueto, per cui la caduta si era probabilmente verificata solo in quanto la SI.ra si era inutilmente agitata impartendo comandi Pt_1
contraddittori al cavallo su cui si trovava. In ogni caso chiedeva la società convenuta di chiamare in causa sia la sua compagnia di assicurazioni per responsabilità civile verso terzi,
[...]
sia la dalla quale pretendeva di NTroparte_10 CP_5 NTroparte_5
essere manlevata, posto che la SI.ra presso il era stata tesserata Pt_1 NTroparte_1
CP_ CP_ con la ed era dunque beneficiaria della Polizza Infortuni che stipula per la protezione dei suoi tesserati, evidenziando anche come, nel caso l'attrice avesse ottenuto a tale diverso titolo un indennizzo, l'importo dello stesso si sarebbe dovuto sottrarre al risarcimento ottenuto dal
[...]
. NTroparte_1
Dopo la rinuncia di parte attrice alla domanda nei confronti dell' Parte_3
e l'autorizzazione alla chiamata in causa di entrambi i soggetti di cui sopra, si
[...]
CP_ costituiva in giudizio contestando decisamente la sua legittimazione passiva;
a tal proposito evidenziava di limitarsi a porre in essere le attività necessarie ( conclusione contratto, pagamento premio, gestione amministrativa delle coperture) per stipulare una polizza multirischi per conto
3 CP_ altrui da cui da un lato non derivava alcuna corresponsabilità di per nessun tipo di sinistro, dall'altro sorgeva a favore dell'assicurato, e cioè ogni singolo tesserato, un diritto, previsto dall'art. 1891 comma II c.c., che era possibile per il tesserato azionare direttamente nei confronti della compagnia di assicurazione, ed ottenere un indennizzo a fronte di infortuni occorsi nella CP svolgimento dell'attività sportiva. Derivava da tutto ciò che doveva essere immediatamente estromessa dal processo. In ogni caso, per la denegata ipotesi di sua condanna chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa in manleva con cui aveva stipulato il NTroparte_6
contratto di assicurazione per conto altrui.
Si costituiva in giudizio anche la quale, non contestando la copertura NTroparte_10
assicurativa per responsabilità civile verso terzi a favore di chiedeva NTroparte_1
in ogni caso il rigetto della domanda di garanzia da questi formulata, posto che non erano ravvisabili profili di responsabilità in capo alla propria assicurata.
CP_
Dopo l'autorizzazione alla chiamata in causa da parte di si costituiva in giudizio anche
[...]
NT
– d'ora in poi indicata anche solo come - la quale evidenziava come la NTroparte_6
CP_ SI,ra , in qualità di tesserato non avesse mai azionato i diritti a lei derivanti dal Pt_1
CP_ contratto di assicurazione per infortuni a favore di terzi stipulato da , e che tali diritti si erano comunque ormai prescritti ai sensi dell'art. 2952 c.c., essendo trascorsi oltre due anni dal sinistro.
Quanto poi alla Sezione della Polizza riguardante la Responsabilità Civile verso terzi, ammesso che CP_ NT a tale Sezione si riferisse nel momento in cui aveva chiamato in causa evidenziava come si trattasse di danni cagionati a terzi dai tesserati nello svolgimento di attività sportiva, con esclusione dei danni riportati dal tesserato stesso a causa di disarcionamento ( situazione questa come detto coperta dalla diversa Sezione Infortuni della polizza), con la conseguenza che nel caso di specie la Sezione R.C.T. della Polizza non poteva operare. Chiedeva dunque il totale rigetto delle CP_ domande contro di lei proposte da .
Dopo il deposito delle memorie integrative e la celebrazione della prima udienza, la causa veniva istruita a mezzo prova per testi, all'esito della quale la difesa di parte attrice insisteva per l'ammissione delle ulteriori istanze istruttorie, tra cui CTU medico legale, mentre le altre parti chiedevano di avviare la fase decisionale, come veniva poi disposto dal Giudice ad esito di riserva.
Ciò premesso la domanda attorea si è rivelata infondata.
4 Come noto per giurisprudenza ormai consolidata “Il gestore del maneggio risponde quale esercente di attività pericolosa, ai sensi dell'art. 2050 c.c., dei danni riportati dai soggetti partecipanti alle lezioni di equitazione, qualora gli allievi siano principianti, ed ai sensi dell'art.
2052 c.c., nel caso di allievi esperti, con la conseguenza che il danneggiante è onerato, nel primo caso, della prova liberatoria consistente nell'aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e, nel secondo caso, della prova del caso fortuito interruttivo del nesso causale, che può derivare anche da comportamento del terzo o dello stesso danneggiato “.
La massima, come espressione di consolidato orientamento espresso in tal senso, consente in primis di confermare come l'attività di maneggio, benché non compresa tra quelle disciplinate come tali dalla norme di pubblica sicurezza, sia invece dalla giurisprudenza di legittimità ritenuta pacificamente pericolosa. Secondariamente come la diversa qualificazione dell'ipotesi di responsabilità (ex art 2050 c.c. piuttosto che art 2052 c.c.) dipenda dalla qualifica del fantino
(soggetto principiante/inesperto, piuttosto che esperto).
Nel caso del principiante o inesperto, ovvero di colui che non è in grado di governare le imprevedibili reazioni dell'animale, opererà la presunzione prevista dall'art 2050 cc che prevede l'obbligo per il gestore dell'attività pericolosa di risarcire il danno a meno che non provi di aver adottato tutte le misure idonee a prevenirlo.
Nel secondo caso, di cavallerizzo esperto, opererà la previsione dell'art 2052 cc , ovvero della regolamentazione prevista per il risarcimento dei danni cagionati da animali pericolosi, dove al danneggiante è fatto obbligo di provare che l'evento dannoso sia ascrivibile al caso fortuito, ivi compresa la condotta imprudente dell'allievo stesso, dopo che sia stato dimostrato il nesso di casualità tra il comportamento dell'animale e il danno.
Nel caso che ci occupa ritiene il Tribunale che, a prescindere dall'individuazione dell'esatto numero di lezioni di equitazione cui aveva partecipato l'attrice prima che occorresse l'infortunio de quo, ella possa comunque qualificarsi principiante. Infatti, come è emerso dalle deposizioni testimoniali, tra ottobre e dicembre 2021 la SI.ra , unitamente alla figlia minore, aveva già Pt_1
preso numerose lezioni di equitazione ( circa una alla settimana per un massimo di dieci come da tesserino acquistato, anche se, forse, di breve durata, posto che il tempo a disposizione, un'ora, veniva probabilmente diviso fra madre e figlia) ma tutte con il cavallo tenuto alla corda
5 dall'istruttrice ( che quindi conosceva bene l'attrice), il che, come noto, impedisce che Per_1
l'animale possa assumere qualsiasi iniziativa.
Da gennaio però, finite le lezioni iniziali, la SI.ra aveva acquistato un nuovo tesserino e le Pt_1
istruttrici avevano ritenuto che potesse cominciare a condurre da sola il cavallo, anche se sempre nell'ambito di lezioni collettive, dove, come ben spiegato dalla teste , anche se non si è CP_9
perfettamente in grado di comandare il cavallo, ciò non costituisce un problema perché l'animale, che unitamente agli altri cavalli gira nel recinto, è uso a seguire gli altri e fare quello che gli altri fanno. Era quindi stato assegnato all'attrice il cavallo , uno dei più anziani e mansueti Per_2
come confermato dai testi di parte convenuta, ed erano state tenute a gennaio un altro paio di lezioni in cui, pur non essendo più il cavallo tenuto alla corda, la SI.ra si era dimostrata in Pt_1
grado di stare in sella e di eseguire gli esercizi disposti dalle istruttrici durante le lezioni. Quanto all'attività svolta è la stessa parte attrice ( vedi pag.2 atto di citazione) ad ammettere che nelle lezioni precedenti al sinistro – ivi comprese quelle del 2021 alla corda – la SI.ra avesse già Pt_1
appreso a “ battere la sella”, il che SInifica che certamente gli era già stato insegnato come andare al trotto;
ebbene nella lezione del febbraio 2022 nulla di nuovo le era stato chiesto, infatti
è pacifico che al momento del sinistro la SI.ra stesse andando al trotto così come le altre Pt_1
ragazze del gruppo in cui era. In particolare, durante un cambio di direzione, il cavallo che montava – per un motivo che è rimasto oscuro anche a seguito della svolta istruttoria in quanto nessun testimone è stato in grado di indicarlo - si è evidentemente innervosito, ha alzato la groppa e la SI.ra ha perso l'equilibrio ed è caduta dall'animale. Si può escludere che il cavallo si Pt_1
sia impennato alzandosi sulle zampe posteriori come allegato da parte attrice e come riferito dalla figlia undicenne della stessa, sia perché in contrasto con quanto riferito dagli altri testi e Tes_1
che hanno escluso che il cavallo si fosse imbizzarrito, sia perché, se davvero ciò fosse Tes_2
avvenuto, il disarcionamento della principiante sarebbe stato immediato (e non dopo la ricaduta del cavallo a terra e il fatto che egli scuotesse il collo a destra e a sinistra, come riferito dalla bambina).
La causa del sinistro è riferita da parte attrice alla mancanza di alcuna “ preventiva spiegazione e verifica delle capacità della SI.ra ”, e al fatto - non chiaramente enunciato ma adombrato Pt_1
negli atti - che il cavallo Maggiolino assegnatole non fosse idoneo a fare lezione con una principiante in quanto nervoso e già uso a disarcionare il cavaliere.
6 Entrambi tali spiegazioni del fatto non hanno tuttavia trovato conferma nella svolta istruttoria in quanto come già detto appare del tutto normale che, dopo una decina di lezioni alla corda, in cui l'allievo è già andato al trotto, si passi alle lezioni in cui il cavallo può muoversi più liberamente sotto il comando del cavaliere;
mentre, per quanto riguarda la scelta, asseritamente erronea ed azzardata, del cavallo, come detto i testi di parte convenuta hanno confermato che fosse il più vecchio e tranquillo, e parte attrice non è riuscita a provare che, prima della lezione in questione avesse dato segno di irrequietezza, o avesse mai disarcionato chicchessia, avendo la piccola sul quest'ultimo punto riferito una circostanza solo de relato, peraltro in termini assai Per_4
generici e senza essere in grado di indicare chi le avesse detto che, in precedenza, Per_2
aveva disarcionato un cavaliere.
Nessun'altra negligenza addebitabile a parte convenuta essendo stata allegata e/o emersa, a giudizio del Tribunale si può ritenere che la società sportiva convenuta abbia provato di aver fatto tutto quanto possibile per evitare il sinistro: un moto di nervosismo del cavallo è infatti sempre possibile, e rientra fra i fatti prevedibili ma non sempre prevenibili, facendo parte del rischio che si assume, soprattutto quando è ancora inesperto e non sa manovrare il cavallo in caso di movimenti anomali di questo, chi intraprende un'attività sportiva pericolosa come l'equitazione.
Ed invero - avendo il Centro Sportivo provato 1) di aver affidato la SI.ra a istruttrici Pt_1
qualificate e autorizzate, 2) che le stesse avevano atteso almeno una decina di lezioni prima di permettere alla SI.ra di comandare da sola il cavallo, 3) che in ogni caso le ultime lezioni, Pt_1
compresa quella in cui si è svolto il sinistro, erano lezioni collettive in recinto svolte alla presenza dell'istruttore, 4) che il cavallo assegnato alla era adatto alle capacità di questa, e non Pt_1
aveva dimostrato né prima né durante la lezione in oggetto segni di nervosismo e insofferenza, 5) che, regolarmente all'interno di un recinto, si stavano svolgendo attività semplici come il trotto già svolte in precedenza dall'allieva; 6) che nessun altro elemento rientrante nella sfera di controllo della scuola di equitazione si era verificato sì da far agitare l'animale – non si vede quale ulteriore cautela avrebbe potuto chiedersi al Centro Ippico convenuto;
sicché non resta che concludere che esso abbia adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, così fornendo la prova liberatoria richiesta dall'art. 2050 c.c.
7 Conferma la bontà di tale conclusione l'esame delle sentenze che hanno deciso casi simili in cui, soffermandosi sull'esame del fatto, si rileva sempre una chiara responsabilità dell'esercente del maneggio.
Si veda ad es. Cass. 16637/2008 in cui è riportato che la Corte di Appello aveva accertato che gli istruttori avevano consentito il proseguimento della lezione nonostante il fatto che gli allievi si fossero invece accorti che uno dei cavalli utilizzati per gli esercizi, (quello che poi aveva sferrato il calcio che aveva ferito uno di essi) aveva da tempo manifestato segni di nervosismo e insofferenza;
si veda Cass. 6737/2019 in cui la Corte di appello era giunta a una condanna, confermata, in quanto si era scoperto che, nel recinto, oltre all' istruttore, c'era un terzo non autorizzato che aveva dato al cavallo il comando di andare al galoppo;
Cass. 10268/15 in cui la condanna era seguita all'accertamento che il maneggio aveva acconsentito a portare in passeggiata un fantino di cui, essendo un frequentare occasionale, non era conosciuto il livello di preparazione e le guide avevano dato il comando di procedere al galoppo;
ed infine Cass.
24211/15 secondo cui il maneggio poteva essere ritenuto responsabile di non aver evitato che, vicino al cavallo e al cavaliere poi disarcionato, passassero altri cavalli lanciati al galoppo, il che aveva fatto imbizzarrire il primo.
La domanda attorea deve quindi essere rigettata con assorbimento di tutte le ulteriori domande di manleva e garanzia avanzate dalle altre parti che rileveranno solo in sede di condanna al pagamento delle spese legali.
Spese legali
In ossequio al principio di soccombenza le spese di parte convenuta NTroparte_1
devono essere poste a carico di parte attrice.
Sempre a carico di parte attrice, che ha provocato e reso giustificata la chiamata, devono essere poste le spese legali di correttamente chiamata in garanzia impropria NTroparte_3
dalla convenuta per il caso di sua condanna.
Le spese di SE invece devono essere poste a carico di parte convenuta NTroparte_1
in quanto FI deve essere dichiarata virtualmente vincitrice nei confronti della sua chiamante
[...]
CP_ in causa;
ed invero sono assolutamente condivisibili le difese di circa il suo difetto di legittimazione passiva in relazione a qualsiasi domanda di garanzia e manleva avanzata nei suoi
8 CP_ confronti dal , come ben argomentato dalla difesa nella sua comparsa di CP_1
costituzione e risposta cui si rimanda. In estrema sintesi non era il Centro Ippico a dover CP_ NT coinvolgere in questo contenzioso e ma – eventualmente - parte attrice, qualora avesse CP_ voluto azionare la polizza infortuni stipulata da per i suoi tesserati;
ma questa specifica azione non è mai stata proposta da parte attrice ( forse perché davvero prescritta come evidenziato da NT
né si può ritenere che la sua domanda si sia estesa a soggetti diversi dal NTroparte_1
posto che è basata su titolo del tutto diverso da quello fatto valere dal nei confronti CP_1
CP_ di ( contratto di assicurazione per conto altrui). Sul punto si veda Cass. 516/2020 secondo cui
: “Diversamente dall'ipotesi in cui il convenuto in giudizio chiami in causa un terzo, indicandolo come il soggetto tenuto a rispondere della pretesa dell'attore (caso, questo, nel quale la domanda attorea si estende automaticamente al terzo pur in mancanza di apposita istanza, dovendosi individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario), nell'eventualità della chiamata del terzo in garanzia la predetta estensione automatica non si verifica, in ragione dell'autonomia sostanziale dei due rapporti, ancorché confluiti in un unico processo.
La chiamata in causa non era neppure giustificata dalla necessità, asserita da parte convenuta, di sapere se l'attrice avesse ricevuto un qualche indennizzo a titolo polizza infortuni, al fine di detrarlo dal risarcimento del danno: è evidente infatti che simili eSIenze informative avrebbero potuto soddisfarsi in altro, più semplice, modo.
CP_ Infine le spese di vengono poste a carico di che, pur avendo NTroparte_6
chiaramente esposto la propria posizione del tutto estranea alle domande avanzate da parte attrice e da parte convenuta, tuttavia ha voluto estendere inutilmente e ingiustamente il contraddittorio ad un ennesimo soggetto. Sul punto vedi da ultimo Cass. 6144/2024 secondo cui
“In caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in causa, anche al di fuori dei casi di chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, purché non vi sia stata estensione della domanda principale dell'attore nei confronti del terzo chiamato”.
Le spese tutte si liquidano in base al D.M. 55/14 come aggiornato dal D.M. 147/22, tabella 2, causa di valore fino a € 520.000, valori minimi, in considerazione del fatto che si è proceduto ad
9 istruire solo l'an della domanda attorea e non il quantum, sicché il processo si è esaurito con attività limitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza, deduzione ed eccezione,
1) Rigetta la domanda dell'attrice.
2) Condanna a rifondere le spese di e di Parte_1 NTroparte_1 [...]
che liquida, per ciascuna di tali due parti, in € 11.228,50 per compensi, NTroparte_3
oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi, Iva e CPA come per legge;
3) Condanna il a rifondere le spese di NTroparte_1 NTroparte_5
che liquida in € 11.228,50 per compensi, oltre spese generali nella misura
[...]
del 15% dei compensi, Iva e CPA come per legge;
4) Condanna a rifondere le spese di NTroparte_5 [...]
che liquida in € 11.228,50 per compensi, oltre spese generali nella misura del CP_6
15% dei compensi, Iva e CPA come per legge.
Alessandria, 25 settembre 2025
Il Giudice
(dott.ssa Antonella Dragotto)
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