Sentenza 22 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 22/01/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati
dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
dr. Cristina Midulla Consigliere rel.
dr. Virginia Marletta Consigliere
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1243/2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. Antonino Ferrara
appellante
CONTRO
(C.F. ) con il pa- Controparte_1 P.IVA_1
trocinio dell'Avv. Di Miceli Salvatore
appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 25.10.2024 le parti concludevano come nelle note scritte depositate in via telematica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 5/6.2.2019, il Tribunale di Agrigento, definitivamente
Corte di Appello di Palermo
condannava alla refusione delle spese di lite in favore della Parte_2
, ponendo definitivamente a suo carico le spese della ctu con-
[...]
tabile.
Avverso detta sentenza proponeva appello la Pt_1
La resisteva al gravame. Controparte_1
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e precisate le conclusioni con note telematiche, all'udienza del 25.10.2024, la causa ve- niva posta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo grado, conveniva in giudizio il Parte_1 Controparte_1
chiedendo dichiararsi la nullità delle clausole del contratto di mu-
[...]
tuo fondiario stipulato in data 11.4.2007 relativamente all'applicazione di interessi corrispettivi e moratori usurari, rideterminando il saldo del rap-
porto e dichiarando il suo diritto a ripetere le somme indebitamente perce-
pite dalla banca, pari ad € 37.831,55, con condanna alla loro restituzione;
dichiarare illegittima la segnalazione alla Centrale Rischi della Banca
d'Italia disponendone la sospensione e condannando la banca al risarci-
mento dei danni subiti.
Il Tribunale, espletata c.t.u., riteneva che il tasso del 6,02% per gli interessi corrispettivi, come individuato dal c.t.u., non superava quello soglia
(8,58%) al tempo della pattuizione;
che neanche il tasso di mora pari all'8,58% era usurario.
L'appellante lamenta che le condizioni applicate al contratto di mutuo con-
templano costi aggiuntivi (spese di istruttoria, assicurazione ed oneri ulte-
- 2 - Corte di Appello di Palermo riori) che comportano il superamento della soglia di usura degli interessi di mora.
Assume che il c.t.u. di primo grado ha rideterminato il TEG includendo so-
lo le spese di istruttoria e gli interessi di preammortamento, senza conside-
rare gli oneri aggiuntivi contrattualmente previsti quali le spese di assicu-
razione dell'immobile e quelli collegati alle restrizioni e/o riduzioni di ipo-
teche.
Il motivo è infondato.
Ed invero il c.t.u. a seguito delle osservazioni formulate dal c.t.p. in ordine alla mancata inclusione degli oneri aggiuntivi ha evidenziato che: l'importo del deposito cauzionale di euro 1.500,00 è stata escluso dal calcolo del
TEG perché posto a garanzia della cancellazione di formalità iscritte sui beni immobili da ipotecare a garanzia del mutuo concesso dalla banca, con l'intesa che il predetto deposito cauzionale sarebbe stato restituito alla par- te mutuataria quando quest'ultima avesse prodotto nel termine di 90 giorni dalla conclusione del contratto gli annotamenti comprovanti l'avvenuta cancellazione delle formalità sopra descritte, che in difetto avrebbe prodot-
to la risoluzione del contratto di mutuo. Il deposito cauzionale in oggetto non rappresenta, pertanto, un onere a carico del mutuatario da includere nel calcolo del TEG;
2) le spese di assicurazione sono euro 1.718,00 su
120.000,00 non sono state incluse nel TEG perché, come già riportato nel superiore elaborato peritale a pag. 4, non c'era evidenza dell'importo even-
tualmente pagato dal mutuatario;
3) le spese mensili gestione pratica erano state incluse nel calcolo del TEG;
4) l'imposta sostitutiva non era stata in-
serita, come indicato nel quesito peritale;
5) le spese istruttoria pratica era-
- 3 - Corte di Appello di Palermo no state inserite nel calcolo del TEG;
6) le spese per restrizione di ipoteca,
per riduzione di ipoteca, per rinnovazione ipotecaria, per sub ingresso o va-
riazione di intestazione e per atto di consenso, non erano state incluse nel calcolo del TEG perché non direttamente connesse con l'erogazione del mutuo ma meramente eventuali.
Ed avverso dette puntuali risposte del c.t.u. non è stata formulata alcuna censura specifica, limitandosi l'appellante a riproporre le osservazioni già
esaminate.
In ogni caso, dall'esame della documentazione in atti non risulta che sia stata stipulata alcuna polizza.
Con il secondo motivo, l'appellante lamenta che la condotta della banca, e in particolare la segnalazione alla Centrale Rischi come debitore a soffe-
renza, ha provocato danni pari alla somma indebitamente percepita a titolo di interessi dalla banca.
L'infondatezza delle censure che riguardano la legittimità del tasso di inte-
resse applicato ne comporta il rigetto.
In virtù del principio della soccombenza, le spese del grado vanno poste a carico dell'appellante e si liquidano come in dispositivo (valore minimo, scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00).
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello pro-
posto da nei confronti di Parte_1 Controparte_2
avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento del 5/6 febbraio 2019.
[...]
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio liquidate in complessivi € 3.473,00 oltre spese generali, CPA e
- 4 - Corte di Appello di Palermo IVA come per legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 quater dell'art. 13
del D.P.R. 30.5.2002 n. 115.
Così deciso nella camera di consiglio della III sezione civile della Corte di
Appello di Palermo il 16.1.2025
La consigliere est. Il Presidente
(Cristina Midulla) (Antonino Liberto Porracciolo)
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Antonino Li- berto Porracciolo e dal consigliere relatore dr.ssa. Cristina Midulla , in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle re- gole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 5 - Corte di Appello di Palermo