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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/07/2025, n. 3188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3188 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Claudia Gentile, nella causa iscritta al n° 7255/ 2024 R.G.L. promossa
DA
- CF - rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti SCHIMMENTI BENEDETTO e LUCIANA DIMAGGIO ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Palermo, Corso Calatafimi n. 589, giusta procura in atti
- ricorrente -
CONTRO
- in persona del suo legale rappresentante pro-tempore - domiciliato legalmente CP_1
in Roma ed elettivamente in Palermo presso l'Ufficio Legale ET , sito in Via CP_1
Laurana n. 59 rappresentato e difeso dall'avv. MARIA GRAZIA SPARACINO e
ADRIANA GIOVANNA RIZZO, giusta procura generale indicata in atti.
- resistente -
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
A seguito del deposito delle note di trattazione scritta autorizzate ex art 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 16 maggio 2025 ha emesso
S E N T E N Z A avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, in accoglimento del ricorso:
1 ❖ Dichiara prescritto il credito contributivo portato nell'avviso di addebito n.
59620240000209113000 e, per l'effetto, lo annulla.
❖ Condanna l' a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che liquida in euro CP_1
850,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge disponendone la distrazione in favore degli avv.ti Benedetto Schimmenti e Luciana Dimaggio dichiaratisi antistatari.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13 maggio 2024 parte ricorrente, come in epigrafe indicata, conveniva in giudizio l'ente previdenziale opponendo l'avviso di addebito n.
59620240000209113000 notificato il 16.4.2024 con il quale le veniva intimato il pagamento della complessiva somma di euro 3.654,55 - avente ad oggetto omesso versamento dei DM
10/V - relativa al periodo 05/2005 al 11/2005, eccependone l'intervenuta prescrizione quinquennale.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva l'ente previdenziale contestando la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto e, in particolare, rilevando che il termine prescrizionale era stato interrotto dalla notifica per compiuta giacenza sia delle note di rettifica nel 2019 sia dall'invito a regolarizzare del 2018, dovendosi applicare, peraltro, la sospensione prevista dalla legislazione emergenziale.
La causa, istruita documentalmente, assunta in riserva all'udienza del 16 maggio 2025 tenuta in modalità cartolare, verificato il deposito di note autorizzate ex art 127 ter cpc, viene decisa come da dispositivo in epigrafe e sentenza contestuale mediante deposito nel fascicolo telematico.
Il thema decidendum riguarda la verifica dell'intervenuta (o meno) prescrizione del credito contributivo intimato per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali relativamente al periodo 05/2015 - 11/2015 (e non come erroneamente indicato in ricorso
05/2005 al 11/2005).
Com'è ben noto il termine di prescrizione per il versamento e il recupero dei contributi
è di cinque anni, a meno che il lavoratore, prima della decorrenza del termine prescrizionale non si sia tempestivamente attivato per l'adempimento nei confronti del datore di lavoro e abbia effettuato denuncia, nel qual caso il termine viene esteso a 10 anni (situazione quest'ultima, non ricorrente nella fattispecie in esame).
2 Il temine prescrizionale inizia a decorrere da quando le ritenute previdenziali dovevano essere versate e, pertanto dal giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento.
Orbene emerge per tabulas che l'avviso di addebito opposto si riferisce alle inadempienze da 3003 a 3009, relative a note di rettifica ex art. 1 Comma 1175 Legge 296 del 27.12.2006 per il periodo compreso tra il mese di maggio e il mese di novembre del
2015.
L'ente previdenziale rivendica la legittimità dell'atto impositivo avendo provveduto a inoltrare ben sette note di rettifica (una per ogni mese contestato) oltre all'invito a regolarizzare siffatte inadempienze.
Tuttavia, esaminando la documentazione allegata al fascicolo telematico dell' CP_1 emerge che:
a) con riferimento all'invito a regolarizzare emesso in data 13.2.2018 ( a prescindere dalla considerazione che contiene solo l'indicazione dell'inadempienza relativa a novembre
2015 e non anche le altre intimate), non è stata depositata alcuna documentazione attestante l'intervenuta comunicazione e, pur essendo lo stesso facilmente consultabile con gli ordinari canali di comunicazione bidirezionale, in ogni caso per valere come atto interruttivo della prescrizione doveva essere necessariamente notificato giacché la costituzione in mora del debitore è atto ricettizio e deve essere provato che sia stato consegnato al destinatario;
b) con riferimento alle sette note di rettifica (che l' sostiene aver notificato per CP_2
compiuta giacenza il 29.7.2019), non si ritiene di poter attribuire alle stesse validità ai fini interruttivi della prescrizione in quanto non risultano regolarmente notificate: non recano alcun timbro postale che consenta di dedurne data certa, non contengono neppure la dicitura “al mittente per compiuta giacenza”, sono senza data e firma, né
l'ente previdenziale, a fronte di tale documentazione carente, si è premurato di ottenere dall'ente postale una certificazione idonea a verificare esattamente quando e se si sia perfezionata la compiuta giacenza.
E' di palmare evidenza, pertanto, che in assenza di atti interruttivi validamente notificati alla ricorrente il credito portato nell'avviso di addebito opposto risulta prescritto afferendo a omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali (DM 10/V) dal mese di maggio 2015 al mese di novembre 2015.
3 E ciò anche computando il termine di sospensione disposto dalla legislazione emergenziale per cui, conteggiando i 311 giorni previsti, alla data di notifica (16.4.2024) dell'avviso di addebito n. 59620240000209113000 il credito era già prescritto
(rispettivamente il 23.4.2022, 23.5.2022, 23.6.2022, 24.7.2022, 23.8.2022, 23.9.2022,
23.10.2022)
In termini conclusivi, dunque, assorbita ogni altra questione, il ricorso va accolto e, conseguentemente, l'avviso di addebito impugnato va annullato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo
(tenuto conto dell'attività effettivamente espletata) secondo i minimi tariffari, disponendone la distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente che hanno reso la dichiarazione ex art 93 cpc.
PQM
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc del 16 maggio
2025
IL GIUDICE
Claudia Gentile
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Claudia Gentile, nella causa iscritta al n° 7255/ 2024 R.G.L. promossa
DA
- CF - rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti SCHIMMENTI BENEDETTO e LUCIANA DIMAGGIO ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Palermo, Corso Calatafimi n. 589, giusta procura in atti
- ricorrente -
CONTRO
- in persona del suo legale rappresentante pro-tempore - domiciliato legalmente CP_1
in Roma ed elettivamente in Palermo presso l'Ufficio Legale ET , sito in Via CP_1
Laurana n. 59 rappresentato e difeso dall'avv. MARIA GRAZIA SPARACINO e
ADRIANA GIOVANNA RIZZO, giusta procura generale indicata in atti.
- resistente -
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
A seguito del deposito delle note di trattazione scritta autorizzate ex art 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 16 maggio 2025 ha emesso
S E N T E N Z A avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, in accoglimento del ricorso:
1 ❖ Dichiara prescritto il credito contributivo portato nell'avviso di addebito n.
59620240000209113000 e, per l'effetto, lo annulla.
❖ Condanna l' a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che liquida in euro CP_1
850,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge disponendone la distrazione in favore degli avv.ti Benedetto Schimmenti e Luciana Dimaggio dichiaratisi antistatari.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13 maggio 2024 parte ricorrente, come in epigrafe indicata, conveniva in giudizio l'ente previdenziale opponendo l'avviso di addebito n.
59620240000209113000 notificato il 16.4.2024 con il quale le veniva intimato il pagamento della complessiva somma di euro 3.654,55 - avente ad oggetto omesso versamento dei DM
10/V - relativa al periodo 05/2005 al 11/2005, eccependone l'intervenuta prescrizione quinquennale.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva l'ente previdenziale contestando la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto e, in particolare, rilevando che il termine prescrizionale era stato interrotto dalla notifica per compiuta giacenza sia delle note di rettifica nel 2019 sia dall'invito a regolarizzare del 2018, dovendosi applicare, peraltro, la sospensione prevista dalla legislazione emergenziale.
La causa, istruita documentalmente, assunta in riserva all'udienza del 16 maggio 2025 tenuta in modalità cartolare, verificato il deposito di note autorizzate ex art 127 ter cpc, viene decisa come da dispositivo in epigrafe e sentenza contestuale mediante deposito nel fascicolo telematico.
Il thema decidendum riguarda la verifica dell'intervenuta (o meno) prescrizione del credito contributivo intimato per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali relativamente al periodo 05/2015 - 11/2015 (e non come erroneamente indicato in ricorso
05/2005 al 11/2005).
Com'è ben noto il termine di prescrizione per il versamento e il recupero dei contributi
è di cinque anni, a meno che il lavoratore, prima della decorrenza del termine prescrizionale non si sia tempestivamente attivato per l'adempimento nei confronti del datore di lavoro e abbia effettuato denuncia, nel qual caso il termine viene esteso a 10 anni (situazione quest'ultima, non ricorrente nella fattispecie in esame).
2 Il temine prescrizionale inizia a decorrere da quando le ritenute previdenziali dovevano essere versate e, pertanto dal giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento.
Orbene emerge per tabulas che l'avviso di addebito opposto si riferisce alle inadempienze da 3003 a 3009, relative a note di rettifica ex art. 1 Comma 1175 Legge 296 del 27.12.2006 per il periodo compreso tra il mese di maggio e il mese di novembre del
2015.
L'ente previdenziale rivendica la legittimità dell'atto impositivo avendo provveduto a inoltrare ben sette note di rettifica (una per ogni mese contestato) oltre all'invito a regolarizzare siffatte inadempienze.
Tuttavia, esaminando la documentazione allegata al fascicolo telematico dell' CP_1 emerge che:
a) con riferimento all'invito a regolarizzare emesso in data 13.2.2018 ( a prescindere dalla considerazione che contiene solo l'indicazione dell'inadempienza relativa a novembre
2015 e non anche le altre intimate), non è stata depositata alcuna documentazione attestante l'intervenuta comunicazione e, pur essendo lo stesso facilmente consultabile con gli ordinari canali di comunicazione bidirezionale, in ogni caso per valere come atto interruttivo della prescrizione doveva essere necessariamente notificato giacché la costituzione in mora del debitore è atto ricettizio e deve essere provato che sia stato consegnato al destinatario;
b) con riferimento alle sette note di rettifica (che l' sostiene aver notificato per CP_2
compiuta giacenza il 29.7.2019), non si ritiene di poter attribuire alle stesse validità ai fini interruttivi della prescrizione in quanto non risultano regolarmente notificate: non recano alcun timbro postale che consenta di dedurne data certa, non contengono neppure la dicitura “al mittente per compiuta giacenza”, sono senza data e firma, né
l'ente previdenziale, a fronte di tale documentazione carente, si è premurato di ottenere dall'ente postale una certificazione idonea a verificare esattamente quando e se si sia perfezionata la compiuta giacenza.
E' di palmare evidenza, pertanto, che in assenza di atti interruttivi validamente notificati alla ricorrente il credito portato nell'avviso di addebito opposto risulta prescritto afferendo a omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali (DM 10/V) dal mese di maggio 2015 al mese di novembre 2015.
3 E ciò anche computando il termine di sospensione disposto dalla legislazione emergenziale per cui, conteggiando i 311 giorni previsti, alla data di notifica (16.4.2024) dell'avviso di addebito n. 59620240000209113000 il credito era già prescritto
(rispettivamente il 23.4.2022, 23.5.2022, 23.6.2022, 24.7.2022, 23.8.2022, 23.9.2022,
23.10.2022)
In termini conclusivi, dunque, assorbita ogni altra questione, il ricorso va accolto e, conseguentemente, l'avviso di addebito impugnato va annullato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo
(tenuto conto dell'attività effettivamente espletata) secondo i minimi tariffari, disponendone la distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente che hanno reso la dichiarazione ex art 93 cpc.
PQM
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc del 16 maggio
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