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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 27/03/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE III
in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, pronuncia, all'esito della riserva assunta all'udienza del
27/03/2025, ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 3878/2024 RG del
Tribunale di Bergamo, trattenuta in decisione all'udienza del
27/03/2025, promossa da
C.F. in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti
CASTELLANO FABRIZIO e CLEMENTI GIORGIA, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. CASTELLANO FABRIZIO sito in
VIA GIOVANNI BETTOLO, 6 00195 ROMA, giusta procura in calce all'atto di citazione,
OPPONENTE, nei confronti di
C.F. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to
DELEUSE BONOMI ANTONIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Bergamo, via Verdi, n. 7, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
OPPOSTA,
1 avente ad oggetto: somministrazione.
Conclusioni come da verbale di udienza del 27/03/2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 17/06/2024,
[...] promuoveva il presente giudizio nei confronti di Parte_1
opponendosi al decreto ingiuntivo n. Controparte_1
1270/2024 del Tribunale civile di Bergamo, chiedendone la revoca anche in ragione dell'incompetenza eccepita, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva nel presente giudizio che, contestando quanto ex Controparte_1 adverso dedotto, chiedeva il rigetto dell'opposizione, nonché delle avverse domande ed eccezioni, con consequenziale conferma del decreto ingiuntivo opposto, in subordine domandando la condanna di controparte al pagamento dell'importo ritenuto dovuto anche ex art. 2041 c.c., infine concludendo come riportato in epigrafe.
Depositate le memorie ex art. 171ter c.p.c., falliti i tentativi di soluzione bonaria della controversia, la causa veniva istruita documentalmente ed il Giudice rinviava, per la precisazione delle conclusioni e la discussione, all'udienza del 27/03/2025, nella quale si riservava di decidere ex art. 281sexies, comma terzo,
c.p.c.
2. Preliminarmente, come già riconosciuto da questo Tribunale (ex multis, Trib. Bergamo, sent. n. 1924 del 2022), deve rilevarsi come non sia applicabile procedura di conciliazione, ai sensi del
Testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico – Testo Integrato
Conciliazione (TICO), approvato con delibera ARERA nr.
2 209/2016/E/com, del 05 maggio 2016 -. Invero, aderendo all'interpretazione di Trib. Roma, ord. del 25 maggio 2017, che limita tale incombente alla controversia instaurata dal cliente in considerazione della postulabilità del previo “reclamo di primo livello” solo da parte di tale soggetto, anche alla luce dell'art. 141, comma 8, lett. f), del D.lgs. n. 206 del 2005, deve osservarsi come, nel caso di specie ed al contrario, il giudizio sia stato instaurato dalla venditrice, osservato che
I) ha agito in via monitoria l'avente causa della società somministrante, essendo così quest'ultima attrice in senso sostanziale;
II) secondo la giurisprudenza, l'opposizione non è in senso stretto una impugnazione del decreto ingiuntivo, bensì la seconda fase “di un medesimo giudizio che si svolge nel medesimo ufficio”
(Sez. U, Sentenza n. 14475 del 10/07/2015, Rv. 635758 - 01), così da non sovvertire le conclusioni sub I) nel caso in esame;
III) i rilievi di cui ai due numeri romani che precedono si pongono in continuità con le conclusioni di Sez. U - , Sentenza n. 19596 del 18/09/2020, Rv. 658634 – 01 in tema di opposizione a decreto ingiuntivo e mediazione obbligatoria ex D.lgs. n. 28 del 2010;
IV) depongono in tal senso Tribunale Pavia, 19/10/2020, n.979 e
Tribunale Livorno sez. I, 24/04/2019, n.458, che – segnatamente ed al pari della fattispecie in esame – concernevano opposizioni al decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto dalla società venditrice per la ritenuta morosità del cliente;
V) non convince la diversa conclusione di Tribunale Torino sez.
VIII, 09/04/2019, n.1822, che non si raffronta né con l'indirizzo di Trib. Roma, ord. del 25 maggio 2017, né con l'art. 6 del TICO che testualmente disciplina “Il Cliente o Utente finale che intende attivare la procedura”, né con l'art. 141, comma 8, lett.
f), del D.lgs. n. 206 del 2005, né con quanto suesposto in tema di previo “reclamo di primo livello”.
2.1. Sempre preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di improcedibilità per mancato impulso della mediazione obbligatoria, essendosi, al contrario, osservato il relativo incombente. È stato
3 documentato dall'opposta (doc. 12) che questi, anteriormente alla prima udienza, ha instaurato siffatta procedura mediante deposito della relativa istanza di avvio in data 8/10/2024; da quest'ultima
è quindi decorso il termine massimo trimestrale dell'art. 6 del
D.lgs. n. 28 del 2010, ratione temporis applicabile, risultando irrilevante l'avvio di altro procedimento di medesima natura.
2.1.1. Non smentiscono ciò i rilievi in merito alla mancata fissazione del primo incontro da parte dell'organismo adito, oppure alla carenza di ulteriore impulso da parte dell'opposta: né
l'uno, né l'altro derogano testualmente alla predetta disposizione normativa, di talché l'incombente de quo deve ritenersi espletato sia alla stregua del primato dell'esegesi letterale ex art. 12 delle preleggi (solo esemplificativamente in tema Sez. Un., sent. del 25/07/2022, n. 23051, Rv. 665453 - 01), sia alla luce della eccezionalità – e consequenziale inestensibilità analogica – delle ipotesi di improcedibilità della domanda, specie considerato come esse siano un temperamento del (generale) diritto di azione ex art. 24 Cost. (in tal senso, ex multis, Trib. Napoli nord, ord. dell'11/7/2016 e pag. 18 di Sez. Un., Sentenza n. 3452 del
07/02/2024, Rv. 670006 – 01).
2.2. Sempre preliminarmente ed infine, deve essere rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale, sollevata dall'opponente. Il Tribunale adito è indicato come foro convenzionale nel contratto di cui al doc. 2 del fascicolo monitorio e per la corrispondente clausola è stato osservato l'onere della ulteriore specifica sottoscrizione ex art. 1341
c.c.; inoltre, in siffatto negozio è succeduta l'odierna opposta in ragione di quanto sottoindicato.
3. Nel merito, l'opposizione, nonché le restanti eccezioni e domande dell'opponente sono infondate e devono essere rigettate, con consequenziali conferma e declaratoria di esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
3.1. Parte opposta ha provato i propri crediti azionati anzitutto mediante il deposito del contratto di somministrazione (di cui al doc. 2 del fascicolo monitorio). Inoltre, il combinato disposto
4 dell'art. 8 del doc. 2 del fascicolo monitorio e del doc. 13 di parte opposta comprovano il perfezionamento della cessione di tale negozio all'odierna opposta, comunicata all'opponente al più tardi in occasione della notifica di ricorso e decreto ingiuntivo (di per sé sufficiente per pubblicizzare vicende successorie, in applicazione analogica dei principi di Cass., Sez. 3, Sentenza n.
1770 del 28/01/2014, Rv. 629429 – 01 al caso di specie).
3.2. Per quanto attiene alla quantificazione dei crediti, proprio la presunzione di veridicità di quanto così computato in base al contatore (in tal senso, inter alia, Cass. Sez. 3, ord. del
09/01/2025, n. 512, Rv. 673373 - 02), nonché la mancanza di contestazioni sufficientemente specifiche da parte dell'opponente
- segnatamente da prospettarsi entro il termine di maturazione delle preclusioni assertive coincidente con la scadenza per il deposito della prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. (sul punto, ex multis, Trib. Milano 23-5-2013, e così anche Corte
d'Appello di Milano 13-1-2016, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22055 del 22/09/2017, Rv. 646016 – 01, Corte d'appello di Brescia, sent.
n. 730 del 2019, Tribunale Monza, sez. IV, 09/04/2019, n. 818,
Trib. Lanciano, sent. n. 165 del 2020 e, circa l'estensione di tali principi all'art. 171ter, n. 1), c.p.c., Trib. Bergamo, sent.
n. 957 del 2024, Trib. Bergamo, sent. n. 1286 del 2024 e pag. 17 di Cass., ord. n. 4410 del 2025) - escludono un fondato sindacato circa i relativi importi.
3.2.1. Inoltre, anche a voler opinare diversamente da quanto indicato nel periodo che precede, smentisce ogni doglianza sul punto la clausola solve et repete di cui all'art. 10.9 di tale negozio di somministrazione, tanto più non emergendo allegazioni di “gravi motivi” ex art. 1462, comma 2, c.c., da parte dell'opponente.
4. La natura prettamente giuridica, altresì interessata dalle suesposte valutazioni giurisprudenziali, dei rilievi in tema di mediazione e di cessione del contratto esclude che le difese dell'opponente, pur infondate, siano temerarie e suscettibili di condanna ex art. 96 c.p.c.
5 5. Nondimeno, le spese processuali della fase di opposizione seguono la soccombenza di parte opponente e vanno poste a carico della stessa;
esse si liquidano in favore di parte opposta, considerati le tariffe forensi del D.M. n. 55/2014, l'importo della domanda monitoria, il necessario riconoscimento del compenso anche per la istruttoria/trattazione documentale (così, inter alia, Cass., ord. n. 30405 del 2023 e Cass., ord. n. 29857 del
2023) nonché per la mediazione se avviata (in tal senso, Corte di appello di Brescia, sent. n. 1168 del 2024), in € 3.828,00 per compensi (fase di mediazione € 441,00, fase di studio € 919,00, fase introduttiva € 777,00, fase istruttoria/di trattazione €
840,00, fase decisoria € 851,00, calcolati in misura media, ad eccezione del minor importo per le ultime due fasi, e ciò in ragione della natura documentale dell'istruttoria e della decisione del giudizio in una breve discussione ex art. 281sexies
c.p.c.), oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, sezione III, in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, definitivamente pronunciando sull'opposizione e sulle domande avanzate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione, le domande e le eccezioni di
[...]
e, per l'effetto, conferma e dichiara Parte_1 esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1270/2024 del Tribunale civile di Bergamo;
2. Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c., avanzata da
[...]
; CP_1
3. Condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
delle spese processuali della fase di Parte_1 opposizione, liquidate in € 3.828,00 per compensi, oltre IVA,
CPA e rimborso spese generali del 15%.
Bergamo, 27/03/2025
6 Il Giudice unico dott. Tommaso Del Giudice
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE III
in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, pronuncia, all'esito della riserva assunta all'udienza del
27/03/2025, ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 3878/2024 RG del
Tribunale di Bergamo, trattenuta in decisione all'udienza del
27/03/2025, promossa da
C.F. in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti
CASTELLANO FABRIZIO e CLEMENTI GIORGIA, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. CASTELLANO FABRIZIO sito in
VIA GIOVANNI BETTOLO, 6 00195 ROMA, giusta procura in calce all'atto di citazione,
OPPONENTE, nei confronti di
C.F. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to
DELEUSE BONOMI ANTONIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Bergamo, via Verdi, n. 7, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
OPPOSTA,
1 avente ad oggetto: somministrazione.
Conclusioni come da verbale di udienza del 27/03/2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 17/06/2024,
[...] promuoveva il presente giudizio nei confronti di Parte_1
opponendosi al decreto ingiuntivo n. Controparte_1
1270/2024 del Tribunale civile di Bergamo, chiedendone la revoca anche in ragione dell'incompetenza eccepita, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva nel presente giudizio che, contestando quanto ex Controparte_1 adverso dedotto, chiedeva il rigetto dell'opposizione, nonché delle avverse domande ed eccezioni, con consequenziale conferma del decreto ingiuntivo opposto, in subordine domandando la condanna di controparte al pagamento dell'importo ritenuto dovuto anche ex art. 2041 c.c., infine concludendo come riportato in epigrafe.
Depositate le memorie ex art. 171ter c.p.c., falliti i tentativi di soluzione bonaria della controversia, la causa veniva istruita documentalmente ed il Giudice rinviava, per la precisazione delle conclusioni e la discussione, all'udienza del 27/03/2025, nella quale si riservava di decidere ex art. 281sexies, comma terzo,
c.p.c.
2. Preliminarmente, come già riconosciuto da questo Tribunale (ex multis, Trib. Bergamo, sent. n. 1924 del 2022), deve rilevarsi come non sia applicabile procedura di conciliazione, ai sensi del
Testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico – Testo Integrato
Conciliazione (TICO), approvato con delibera ARERA nr.
2 209/2016/E/com, del 05 maggio 2016 -. Invero, aderendo all'interpretazione di Trib. Roma, ord. del 25 maggio 2017, che limita tale incombente alla controversia instaurata dal cliente in considerazione della postulabilità del previo “reclamo di primo livello” solo da parte di tale soggetto, anche alla luce dell'art. 141, comma 8, lett. f), del D.lgs. n. 206 del 2005, deve osservarsi come, nel caso di specie ed al contrario, il giudizio sia stato instaurato dalla venditrice, osservato che
I) ha agito in via monitoria l'avente causa della società somministrante, essendo così quest'ultima attrice in senso sostanziale;
II) secondo la giurisprudenza, l'opposizione non è in senso stretto una impugnazione del decreto ingiuntivo, bensì la seconda fase “di un medesimo giudizio che si svolge nel medesimo ufficio”
(Sez. U, Sentenza n. 14475 del 10/07/2015, Rv. 635758 - 01), così da non sovvertire le conclusioni sub I) nel caso in esame;
III) i rilievi di cui ai due numeri romani che precedono si pongono in continuità con le conclusioni di Sez. U - , Sentenza n. 19596 del 18/09/2020, Rv. 658634 – 01 in tema di opposizione a decreto ingiuntivo e mediazione obbligatoria ex D.lgs. n. 28 del 2010;
IV) depongono in tal senso Tribunale Pavia, 19/10/2020, n.979 e
Tribunale Livorno sez. I, 24/04/2019, n.458, che – segnatamente ed al pari della fattispecie in esame – concernevano opposizioni al decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto dalla società venditrice per la ritenuta morosità del cliente;
V) non convince la diversa conclusione di Tribunale Torino sez.
VIII, 09/04/2019, n.1822, che non si raffronta né con l'indirizzo di Trib. Roma, ord. del 25 maggio 2017, né con l'art. 6 del TICO che testualmente disciplina “Il Cliente o Utente finale che intende attivare la procedura”, né con l'art. 141, comma 8, lett.
f), del D.lgs. n. 206 del 2005, né con quanto suesposto in tema di previo “reclamo di primo livello”.
2.1. Sempre preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di improcedibilità per mancato impulso della mediazione obbligatoria, essendosi, al contrario, osservato il relativo incombente. È stato
3 documentato dall'opposta (doc. 12) che questi, anteriormente alla prima udienza, ha instaurato siffatta procedura mediante deposito della relativa istanza di avvio in data 8/10/2024; da quest'ultima
è quindi decorso il termine massimo trimestrale dell'art. 6 del
D.lgs. n. 28 del 2010, ratione temporis applicabile, risultando irrilevante l'avvio di altro procedimento di medesima natura.
2.1.1. Non smentiscono ciò i rilievi in merito alla mancata fissazione del primo incontro da parte dell'organismo adito, oppure alla carenza di ulteriore impulso da parte dell'opposta: né
l'uno, né l'altro derogano testualmente alla predetta disposizione normativa, di talché l'incombente de quo deve ritenersi espletato sia alla stregua del primato dell'esegesi letterale ex art. 12 delle preleggi (solo esemplificativamente in tema Sez. Un., sent. del 25/07/2022, n. 23051, Rv. 665453 - 01), sia alla luce della eccezionalità – e consequenziale inestensibilità analogica – delle ipotesi di improcedibilità della domanda, specie considerato come esse siano un temperamento del (generale) diritto di azione ex art. 24 Cost. (in tal senso, ex multis, Trib. Napoli nord, ord. dell'11/7/2016 e pag. 18 di Sez. Un., Sentenza n. 3452 del
07/02/2024, Rv. 670006 – 01).
2.2. Sempre preliminarmente ed infine, deve essere rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale, sollevata dall'opponente. Il Tribunale adito è indicato come foro convenzionale nel contratto di cui al doc. 2 del fascicolo monitorio e per la corrispondente clausola è stato osservato l'onere della ulteriore specifica sottoscrizione ex art. 1341
c.c.; inoltre, in siffatto negozio è succeduta l'odierna opposta in ragione di quanto sottoindicato.
3. Nel merito, l'opposizione, nonché le restanti eccezioni e domande dell'opponente sono infondate e devono essere rigettate, con consequenziali conferma e declaratoria di esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
3.1. Parte opposta ha provato i propri crediti azionati anzitutto mediante il deposito del contratto di somministrazione (di cui al doc. 2 del fascicolo monitorio). Inoltre, il combinato disposto
4 dell'art. 8 del doc. 2 del fascicolo monitorio e del doc. 13 di parte opposta comprovano il perfezionamento della cessione di tale negozio all'odierna opposta, comunicata all'opponente al più tardi in occasione della notifica di ricorso e decreto ingiuntivo (di per sé sufficiente per pubblicizzare vicende successorie, in applicazione analogica dei principi di Cass., Sez. 3, Sentenza n.
1770 del 28/01/2014, Rv. 629429 – 01 al caso di specie).
3.2. Per quanto attiene alla quantificazione dei crediti, proprio la presunzione di veridicità di quanto così computato in base al contatore (in tal senso, inter alia, Cass. Sez. 3, ord. del
09/01/2025, n. 512, Rv. 673373 - 02), nonché la mancanza di contestazioni sufficientemente specifiche da parte dell'opponente
- segnatamente da prospettarsi entro il termine di maturazione delle preclusioni assertive coincidente con la scadenza per il deposito della prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. (sul punto, ex multis, Trib. Milano 23-5-2013, e così anche Corte
d'Appello di Milano 13-1-2016, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22055 del 22/09/2017, Rv. 646016 – 01, Corte d'appello di Brescia, sent.
n. 730 del 2019, Tribunale Monza, sez. IV, 09/04/2019, n. 818,
Trib. Lanciano, sent. n. 165 del 2020 e, circa l'estensione di tali principi all'art. 171ter, n. 1), c.p.c., Trib. Bergamo, sent.
n. 957 del 2024, Trib. Bergamo, sent. n. 1286 del 2024 e pag. 17 di Cass., ord. n. 4410 del 2025) - escludono un fondato sindacato circa i relativi importi.
3.2.1. Inoltre, anche a voler opinare diversamente da quanto indicato nel periodo che precede, smentisce ogni doglianza sul punto la clausola solve et repete di cui all'art. 10.9 di tale negozio di somministrazione, tanto più non emergendo allegazioni di “gravi motivi” ex art. 1462, comma 2, c.c., da parte dell'opponente.
4. La natura prettamente giuridica, altresì interessata dalle suesposte valutazioni giurisprudenziali, dei rilievi in tema di mediazione e di cessione del contratto esclude che le difese dell'opponente, pur infondate, siano temerarie e suscettibili di condanna ex art. 96 c.p.c.
5 5. Nondimeno, le spese processuali della fase di opposizione seguono la soccombenza di parte opponente e vanno poste a carico della stessa;
esse si liquidano in favore di parte opposta, considerati le tariffe forensi del D.M. n. 55/2014, l'importo della domanda monitoria, il necessario riconoscimento del compenso anche per la istruttoria/trattazione documentale (così, inter alia, Cass., ord. n. 30405 del 2023 e Cass., ord. n. 29857 del
2023) nonché per la mediazione se avviata (in tal senso, Corte di appello di Brescia, sent. n. 1168 del 2024), in € 3.828,00 per compensi (fase di mediazione € 441,00, fase di studio € 919,00, fase introduttiva € 777,00, fase istruttoria/di trattazione €
840,00, fase decisoria € 851,00, calcolati in misura media, ad eccezione del minor importo per le ultime due fasi, e ciò in ragione della natura documentale dell'istruttoria e della decisione del giudizio in una breve discussione ex art. 281sexies
c.p.c.), oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, sezione III, in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, definitivamente pronunciando sull'opposizione e sulle domande avanzate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione, le domande e le eccezioni di
[...]
e, per l'effetto, conferma e dichiara Parte_1 esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1270/2024 del Tribunale civile di Bergamo;
2. Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c., avanzata da
[...]
; CP_1
3. Condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
delle spese processuali della fase di Parte_1 opposizione, liquidate in € 3.828,00 per compensi, oltre IVA,
CPA e rimborso spese generali del 15%.
Bergamo, 27/03/2025
6 Il Giudice unico dott. Tommaso Del Giudice
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