Articolo 8 della Legge 12 dicembre 1907, n. 754
Articolo 7Articolo 9
Versione
1 luglio 1912
Art. 8.

Il fondo pensioni provvede al pagamento delle pensioni vitalizie liquidate, ed ai capitali riservati a favore degli eredi o legatari degli impiegati stessi gia' pensionati di cui all'art. 10.

Il fondo di riserva provvede alle spese d'amministrazione, ed a quelle eccezionali alle quali non provvedono direttamente i fondi individuali e quello delle pensioni, e serve anche di garanzia per la sicurezza finanziaria della Cassa.

Entrata in vigore il 1 luglio 1912