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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 27/12/2025, n. 1711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1711 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania
Prima sezione civile
composta dai Consiglieri: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. Enrico Rao Consigliere riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n.1289/2023 R.G. avente ad oggetto opposizione alla stima
promosso da
(C.F. ) quale erede di Parte_1 C.F._1 Persona_1 nata a [...] il [...] elettivamente domiciliata in Catania, piazza Cavour, 14 presso lo studio dell'avv. Bonaventura Lo Duca che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Francesco Aurelio Noto come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Catania, Controparte_1 P.IVA_1 via Vincenzo Giuffrida, 108 presso lo studio dell'avv. Letterio Luca Buceti che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
RESISTENTE
All'udienza del 5.12.2025 fissata per la discussione orale della causa, previa assegnazione dei termini previsti dall'art.275 bis c.p.c. per il deposito di note per la precisazione delle conclusioni e di note conclusionali, la Corte poneva la causa in decisione.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art.281 undecies c.p.c., depositato il 12.10.2023, nella Parte_1 qualità di procuratrice generale di , premesse le procedure espropriative avviate Persona_1 dal su terreni di proprietà della mandante, concluse con decreto di acquisizione Controparte_1 sanante, considerato l'errato valore venale attribuito con la stima eseguita dall'ente espropriante, chiedeva rideterminarsi l'indennità dovuta oltre quelle ulteriori previste dall'art.42 bis del D.P.R.
n.327/2001, previa nomina di consulente tecnico d'ufficio, oltre le spese del giudizio.
Si costituiva il contestando la fondatezza del ricorso e ne Controparte_1 chiedeva l'integrale rigetto con conseguente statuizione sulle spese di causa.
Alla prima udienza del 23.2.2024, il difensore della parte ricorrente dichiarava il decesso di e, con ordinanza emessa alla predetta udienza, il collegio dichiarava il giudizio Persona_1 interrotto.
Con ricorso depositato il 12.6.2024, nella qualità di erede di Parte_1 Persona_1
, riassumeva il giudizio interrotto insistendo nelle domande già spiegate per conto dell'allora
[...] mandante.
Fissata con decreto l'udienza per la prosecuzione del giudizio, si costituiva il
[...]
il quale eccepiva l'avvenuta estinzione del pendente giudizio stante la tardiva Controparte_1 riassunzione avvenuta oltre il termine di tre mesi dalla interruzione, insistendo in subordine nelle già spiegate difese.
Va accolta l'eccezione di tardività della riassunzione del giudizio da parte di Parte_1
quale erede di , tardività che comporta l'estinzione del giudizio.
[...] Persona_1
Infatti, il giudizio è stato dichiarato interrotto all'udienza del 23.2.2024, a seguito della dichiarazione, resa dal procuratore della ricorrente, dell'avvenuto decesso di , Persona_1 mentre il ricorso in riassunzione è stato depositato dall'erede della ricorrente il 12.6.2024, ovvero decorso il termine di tre mesi fissato dall'art. 305 c.p.c.
Ora, una volta che il difensore della parte dichiara la morte del proprio assistito il giudizio va interrotto ai sensi dell'art.300 c.p.c.
Ai sensi dell'art. 305 c.p.c., siccome modificato dalla legge 18.6.2009, n.69 -norma che trova applicazione ratione temporis, posto che il procedimento è stato incardinato nel 2023- la riassunzione sarebbe dovuta avvenire entro 3 mesi dalla dichiarazione di interruzione e dunque il ricorso in riassunzione andava depositato entro il 23 maggio 2024, a fronte invece del deposito avvenuto il 12 giugno successivo.
2 L'eccezione di estinzione non solo è stata eccepita dalla resistente ma comunque, con la legge n.69 del 2009, che ha modificato il testo del quarto comma dell'art. 307 c.p.c., è stato previsto che l'eccezione di estinzione del giudizio per inattività delle parti sia rilevabile d'ufficio, sicchè, per i procedimenti instaurati dopo il 4.7.2009, il giudice pronuncia d'ufficio l'estinzione del giudizio.
A tale proposito la Cassazione (sez. II 09/05/2018, n.11144) ha statuito che la conseguenza processuale della tardiva riassunzione di una causa non è l'inammissibilità del giudizio, bensì
l'estinzione dello stesso, che opera di diritto ed è rilevabile anche di ufficio e, se non rilevata nella prima udienza successiva alla riassunzione, può (e deve) essere rilevata successivamente, anche in fase di impugnazione ed impedisce la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda.
Ne consegue che va dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 307, commi 3° e 4°, c.p.c. per tardività della riassunzione, avvenuta oltre il termine fissato dall'art.305 c.p.c. di tre mesi dalla dichiarazione della interruzione del processo.
Resta assorbita la rinuncia agli atti - peraltro anche irrituale, essendo stata depositata fuori udienza in data 17.11.2025, senza la notifica alla controparte ai fini della accettazione ai sensi dell'art.306 c.p.c. – in quando intervenuta dopo che il giudizio si era già estinto.
Le spese vanno poste a carico della ricorrente e liquidate in favore del resistente nella CP_1 misura indicata in dispositivo, applicando le tabelle vigenti secondo lo scaglione di valore indeterminato a complessità bassa stante la pronuncia in rito.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n.
1289/2023 R.G., dichiara estinto il giudizio ai sensi dell'art. 307, commi 3° e 4° c.p.c.; condanna nella qualità di erede di al pagamento in Parte_1 Persona_1 favore delle spese del giudizio che si liquidano per compensi in Controparte_1
€.9.500,00 oltre IVA, CPA e spese generali.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 22/12/2025.
Il Presidente estensore
dott. Antonella Vittoria Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania
Prima sezione civile
composta dai Consiglieri: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. Enrico Rao Consigliere riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n.1289/2023 R.G. avente ad oggetto opposizione alla stima
promosso da
(C.F. ) quale erede di Parte_1 C.F._1 Persona_1 nata a [...] il [...] elettivamente domiciliata in Catania, piazza Cavour, 14 presso lo studio dell'avv. Bonaventura Lo Duca che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Francesco Aurelio Noto come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Catania, Controparte_1 P.IVA_1 via Vincenzo Giuffrida, 108 presso lo studio dell'avv. Letterio Luca Buceti che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
RESISTENTE
All'udienza del 5.12.2025 fissata per la discussione orale della causa, previa assegnazione dei termini previsti dall'art.275 bis c.p.c. per il deposito di note per la precisazione delle conclusioni e di note conclusionali, la Corte poneva la causa in decisione.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art.281 undecies c.p.c., depositato il 12.10.2023, nella Parte_1 qualità di procuratrice generale di , premesse le procedure espropriative avviate Persona_1 dal su terreni di proprietà della mandante, concluse con decreto di acquisizione Controparte_1 sanante, considerato l'errato valore venale attribuito con la stima eseguita dall'ente espropriante, chiedeva rideterminarsi l'indennità dovuta oltre quelle ulteriori previste dall'art.42 bis del D.P.R.
n.327/2001, previa nomina di consulente tecnico d'ufficio, oltre le spese del giudizio.
Si costituiva il contestando la fondatezza del ricorso e ne Controparte_1 chiedeva l'integrale rigetto con conseguente statuizione sulle spese di causa.
Alla prima udienza del 23.2.2024, il difensore della parte ricorrente dichiarava il decesso di e, con ordinanza emessa alla predetta udienza, il collegio dichiarava il giudizio Persona_1 interrotto.
Con ricorso depositato il 12.6.2024, nella qualità di erede di Parte_1 Persona_1
, riassumeva il giudizio interrotto insistendo nelle domande già spiegate per conto dell'allora
[...] mandante.
Fissata con decreto l'udienza per la prosecuzione del giudizio, si costituiva il
[...]
il quale eccepiva l'avvenuta estinzione del pendente giudizio stante la tardiva Controparte_1 riassunzione avvenuta oltre il termine di tre mesi dalla interruzione, insistendo in subordine nelle già spiegate difese.
Va accolta l'eccezione di tardività della riassunzione del giudizio da parte di Parte_1
quale erede di , tardività che comporta l'estinzione del giudizio.
[...] Persona_1
Infatti, il giudizio è stato dichiarato interrotto all'udienza del 23.2.2024, a seguito della dichiarazione, resa dal procuratore della ricorrente, dell'avvenuto decesso di , Persona_1 mentre il ricorso in riassunzione è stato depositato dall'erede della ricorrente il 12.6.2024, ovvero decorso il termine di tre mesi fissato dall'art. 305 c.p.c.
Ora, una volta che il difensore della parte dichiara la morte del proprio assistito il giudizio va interrotto ai sensi dell'art.300 c.p.c.
Ai sensi dell'art. 305 c.p.c., siccome modificato dalla legge 18.6.2009, n.69 -norma che trova applicazione ratione temporis, posto che il procedimento è stato incardinato nel 2023- la riassunzione sarebbe dovuta avvenire entro 3 mesi dalla dichiarazione di interruzione e dunque il ricorso in riassunzione andava depositato entro il 23 maggio 2024, a fronte invece del deposito avvenuto il 12 giugno successivo.
2 L'eccezione di estinzione non solo è stata eccepita dalla resistente ma comunque, con la legge n.69 del 2009, che ha modificato il testo del quarto comma dell'art. 307 c.p.c., è stato previsto che l'eccezione di estinzione del giudizio per inattività delle parti sia rilevabile d'ufficio, sicchè, per i procedimenti instaurati dopo il 4.7.2009, il giudice pronuncia d'ufficio l'estinzione del giudizio.
A tale proposito la Cassazione (sez. II 09/05/2018, n.11144) ha statuito che la conseguenza processuale della tardiva riassunzione di una causa non è l'inammissibilità del giudizio, bensì
l'estinzione dello stesso, che opera di diritto ed è rilevabile anche di ufficio e, se non rilevata nella prima udienza successiva alla riassunzione, può (e deve) essere rilevata successivamente, anche in fase di impugnazione ed impedisce la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda.
Ne consegue che va dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 307, commi 3° e 4°, c.p.c. per tardività della riassunzione, avvenuta oltre il termine fissato dall'art.305 c.p.c. di tre mesi dalla dichiarazione della interruzione del processo.
Resta assorbita la rinuncia agli atti - peraltro anche irrituale, essendo stata depositata fuori udienza in data 17.11.2025, senza la notifica alla controparte ai fini della accettazione ai sensi dell'art.306 c.p.c. – in quando intervenuta dopo che il giudizio si era già estinto.
Le spese vanno poste a carico della ricorrente e liquidate in favore del resistente nella CP_1 misura indicata in dispositivo, applicando le tabelle vigenti secondo lo scaglione di valore indeterminato a complessità bassa stante la pronuncia in rito.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n.
1289/2023 R.G., dichiara estinto il giudizio ai sensi dell'art. 307, commi 3° e 4° c.p.c.; condanna nella qualità di erede di al pagamento in Parte_1 Persona_1 favore delle spese del giudizio che si liquidano per compensi in Controparte_1
€.9.500,00 oltre IVA, CPA e spese generali.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 22/12/2025.
Il Presidente estensore
dott. Antonella Vittoria Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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