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Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 13/12/2024, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 3643/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), entrambi con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'Avv. FRACCARO CINZIA ed elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa sito in
Milano, P.le Segrino, 6/B;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Assago, in data 02/12/2006, (atto n. 8, parte
II, Serie C, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006) in regime di separazione dei beni.
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 27.08.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2. I figli minori e continueranno ad abitare con la mamma presso Persona_1 Per_2
l'abitazione coniugale di , Via Marmolada,7, già di proprietà esclusiva della Parte_3
SI,ra prima del matrimonio, e saranno affidati in via condivisa ai genitori. Il Parte_1 padre avrà la facoltà di vedere e tenere con sé i figli minori in giorni e orari che andrà a concordare direttamente con gli stessi, attesa la loro età, e in ogni caso compatibilmente con le loro esigenze e con i loro impegni scolastici. 3. Il SI. si obbliga a corrispondere a far data dal deposito del presente Parte_2 ricorso e fino a quando non saranno economicamente autosufficienti, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori e la somma di € 200,00 ciascuno entro il 15 Persona_1 Per_2 di ogni mese a mezzo bonifico bancario o altro mezzo tracciabile, oltre ISTAT come per legge.
Previa presentazione di idonea documentazione, il sig. si impegna altresì a Parte_2 contribuire per il 50% alle spese sanitarie (mediche, farmaceutiche, chirurgiche etc) non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, alle spese scolastiche straordinarie (libri, vocabolari etc), alle spese per le attività sportive/ricreative e per le vacanze che si rendessero necessarie per i figli).
Per il dettagliato elenco delle spese straordinarie i coniugi, concordemente, si riportano alle linee guida del Tribunale di Pavia. L'assegno unico universale per i figli verrà percepito integralmente dalla SI.ra . Parte_1
4. Il SI. si obbliga a rilasciare l'abitazione coniugale di via Marmolada, 7, Parte_2
Zibido San Giacomo (MI), già di proprietà esclusiva della SI.ra , e ad asportare Parte_1
i propri effetti personali, entro e non oltre la data del 30 agosto 2024. In particolare, il sig. asporterà: la lavatrice e la asciugatrice, la caldaia, l'impianto di Parte_2 condizionamento, nr. 5 TV con il porta TV, il forno e la lavastoviglie, il divano e le apparecchiature elettroniche, le inferriate, le zanzariere, i lampadari, nr. 7 porte, nr. 2 freezer, tutti i beni presenti nel box e in cantina, ad eccezione degli scaffali.
5. I coniugi si rilasciano reciprocamente l'autorizzazione per il rilascio e il rinnovo del passaporto, anche in relazione ai figli minori.
6. I coniugi danno atto di aver regolato tra loro ogni altro rapporto e pendenza di carattere economico e di nulla più avere reciprocamente a pretendere;
essendo economicamente autosufficienti, si manterranno ciascuno con il proprio reddito”.
All'udienza, tenutasi in modalità cartolare, del 14.10.2024 le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art. 473 bis, 12 III comma c.p.c..
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
pag. 2 di 4 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3, n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi- trascorsi 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis. 19, II comma c.p.c. In tale ipotesi se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici di cui all'art 473-bis. 51, II comma c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
sposati in Assago il giorno 02/12/2006, con atto iscritto presso i Registri dello
[...]
Stato Civile del suddetto Comune (atto n. 8, parte II, serie C, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006);
pag. 3 di 4 2. omologa le condizioni di separazione da loro concordate che qui si intendono integralmente trascritte;
3. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4. Spese di lite al definitivo;
5. provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Relatore
Cosi deciso in Pavia, il 2/12/2024
Il Giudice estensore La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 3643/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), entrambi con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'Avv. FRACCARO CINZIA ed elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa sito in
Milano, P.le Segrino, 6/B;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Assago, in data 02/12/2006, (atto n. 8, parte
II, Serie C, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006) in regime di separazione dei beni.
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 27.08.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2. I figli minori e continueranno ad abitare con la mamma presso Persona_1 Per_2
l'abitazione coniugale di , Via Marmolada,7, già di proprietà esclusiva della Parte_3
SI,ra prima del matrimonio, e saranno affidati in via condivisa ai genitori. Il Parte_1 padre avrà la facoltà di vedere e tenere con sé i figli minori in giorni e orari che andrà a concordare direttamente con gli stessi, attesa la loro età, e in ogni caso compatibilmente con le loro esigenze e con i loro impegni scolastici. 3. Il SI. si obbliga a corrispondere a far data dal deposito del presente Parte_2 ricorso e fino a quando non saranno economicamente autosufficienti, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori e la somma di € 200,00 ciascuno entro il 15 Persona_1 Per_2 di ogni mese a mezzo bonifico bancario o altro mezzo tracciabile, oltre ISTAT come per legge.
Previa presentazione di idonea documentazione, il sig. si impegna altresì a Parte_2 contribuire per il 50% alle spese sanitarie (mediche, farmaceutiche, chirurgiche etc) non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, alle spese scolastiche straordinarie (libri, vocabolari etc), alle spese per le attività sportive/ricreative e per le vacanze che si rendessero necessarie per i figli).
Per il dettagliato elenco delle spese straordinarie i coniugi, concordemente, si riportano alle linee guida del Tribunale di Pavia. L'assegno unico universale per i figli verrà percepito integralmente dalla SI.ra . Parte_1
4. Il SI. si obbliga a rilasciare l'abitazione coniugale di via Marmolada, 7, Parte_2
Zibido San Giacomo (MI), già di proprietà esclusiva della SI.ra , e ad asportare Parte_1
i propri effetti personali, entro e non oltre la data del 30 agosto 2024. In particolare, il sig. asporterà: la lavatrice e la asciugatrice, la caldaia, l'impianto di Parte_2 condizionamento, nr. 5 TV con il porta TV, il forno e la lavastoviglie, il divano e le apparecchiature elettroniche, le inferriate, le zanzariere, i lampadari, nr. 7 porte, nr. 2 freezer, tutti i beni presenti nel box e in cantina, ad eccezione degli scaffali.
5. I coniugi si rilasciano reciprocamente l'autorizzazione per il rilascio e il rinnovo del passaporto, anche in relazione ai figli minori.
6. I coniugi danno atto di aver regolato tra loro ogni altro rapporto e pendenza di carattere economico e di nulla più avere reciprocamente a pretendere;
essendo economicamente autosufficienti, si manterranno ciascuno con il proprio reddito”.
All'udienza, tenutasi in modalità cartolare, del 14.10.2024 le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art. 473 bis, 12 III comma c.p.c..
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
pag. 2 di 4 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3, n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi- trascorsi 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis. 19, II comma c.p.c. In tale ipotesi se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici di cui all'art 473-bis. 51, II comma c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
sposati in Assago il giorno 02/12/2006, con atto iscritto presso i Registri dello
[...]
Stato Civile del suddetto Comune (atto n. 8, parte II, serie C, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006);
pag. 3 di 4 2. omologa le condizioni di separazione da loro concordate che qui si intendono integralmente trascritte;
3. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4. Spese di lite al definitivo;
5. provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Relatore
Cosi deciso in Pavia, il 2/12/2024
Il Giudice estensore La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 4 di 4