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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 12/03/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1992/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai signori:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1992/2018 R.G. vertente tra
(P.IVA ), in persona del RT P.IVA_1
titolare, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Schifino;
appellante
e
(C.F: ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 dell'Amministratore pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore
Altomare; appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1947/2018 del Tribunale di Cosenza, pubblicata il 24.09.2018, avente ad oggetto risoluzione appalto e risarcimento danni
Conclusioni delle parti: come in atti
FATTO e DIRITTO
§ 1.Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, il Condominio CP_1
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Cosenza la Controparte_2
1
[...] chiedendo che venisse dichiarata la risoluzione del contratto di appalto stipulato in data 30.09.2006 per inadempimento della ditta appaltatrice, con condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni.
A fondamento della domanda deduceva che in data 30.09.2006 stipulava contratto di appalto con la convenuta per l'esecuzione di lavori di manutenzione Pt_1
straordinaria da effettuarsi nel medesimo consistenti, in particolare, nel CP_1
rifacimento dell'intonaco esterno, nella saldatura e sistemazione delle ringhiere, nel rifacimento di soglie e sottogradini, nella tinteggiatura e rifacimento delle facciate esterne;
che il suddetto contratto prevedeva che i lavori avrebbero avuto inizio il
16.10.2006 e sarebbero terminati entro e non oltre il termine di 150 giorni lavorativi, con una penale di €50,00 per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo pari al 5% del complessivo importo dei lavori inizialmente fissato in €45.787,00; che successivamente in data 22/05/2007, su richiesta del Condominio, veniva predisposta perizia di variante sicchè l'importo dei lavori veniva rideterminato nella somma di circa €80.000,00; che durante l'esecuzione dei lavori, la ditta appaltatrice si rendeva responsabile di vari inadempimenti, tanto che il Direttore dei Lavori emetteva n. 5 ordini di servizio per contestare ritardi nella realizzazione delle opere, nonché il mancato rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
che nel mese di novembre 2008 comunicava di avere RT sospeso i lavori, avvalendosi della previsione di cui all'art. 12 del contratto di appalto, a causa dei ritardi nei pagamenti dei SAL;
che, sebbene il CP_1
avesse provveduto al pagamento di quanto dovuto, la ditta non riprendeva l'esecuzione dei lavori;
che, peraltro, le opere di ristrutturazione non erano state eseguite a regola d'arte e risultavano non completate con riferimento al rifacimento delle facciate esterne e della tinteggiatura.
Costituitasi in giudizio, la contestava la fondatezza RT
della domanda attorea, deducendo che il non aveva mai rispettato i CP_1
tempi contrattualmente previsti per i pagamenti, causando danno alla ditta appaltatrice, la quale, ai sensi dell'art. 12 del contratto, aveva di volta in volta sospeso i lavori in attesa dei pagamenti;
che, a fronte del persistente inadempimento del nel pagamento dei SAL, la inviava, in data CP_1 RT
27/11/2008, formale diffida riscontrata dal Condominio con lettera racc. in data
01/12/2008 con la quale riconosceva il debito, garantiva il pagamento del saldo e chiedeva la ripresa dei lavori;
che, tuttavia, protraendosi l'inadempimento del
2 Condominio, la con racc. del 12/12/2008, esercitava il diritto di RT
svincolo ex art. 12 del contratto, rinunciando ai restanti lavori e chiedendo il saldo dovuto;
che il con comunicazione del 17/12/2008, pur riconoscendo CP_1
l'esistenza dei ritardi nei pagamenti, chiedeva alla ditta di proseguire i lavori;
che la ditta appaltatrice, con ulteriore raccomandata del 19/12/2008, confermava la propria volontà di esercitare il diritto di svincolo ex art. 12 del contratto, la rinuncia ai restanti lavori e la richiesta delle somme ulteriori a titolo di saldo dei lavori eseguiti, di interessi per ritardati pagamenti e di risarcimento dei danni per fermo tecnico del cantiere e per mancato guadagno;
che, pertanto, la domanda di risoluzione contrattuale in danno della formulata dal era infondata, posto che Pt_1 CP_1 il contratto si era risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 di cui il aveva dichiarato di volersi avvalere, a fronte dell'inadempimento altrui. RT
Concludeva chiedendo il rigetto della domanda proposta dal e CP_1
l'accoglimento della domanda riconvenzionale di condanna del convenuto al pagamento della somma complessiva di € 27.379,00, di cui € 135,00, a titolo di interessi legali ex art. 12 del contratto per il ritardo nei pagamenti dei SAL, €
2.244,00 a titolo di risarcimento del danno da fermo tecnico del cantiere, € 3.000,00,
a titolo di saldo dei lavori eseguiti, € 2.000,00 pari all'importo dei restanti lavori ed
€ 20.000,00, a titolo di risarcimento dei danni per disagio dell'organizzazione aziendale e per aver impedito tramite le Forze dell'Ordine la rimozione del ponteggio.
Espletati gli incombenti di rito e concessi i termini di cui agli artt. 183, VI comma c.p.c., con sentenza parziale nr. 1427/2012 del 18/09/2012, il Giudice rigettava l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla ditta convenuta e, con separata ordinanza, disponeva c.t.u. e successivamente una integrazione della stessa.
Con sentenza n. 1947/18 il Tribunale rigettava la domanda del di CP_1
risoluzione del contratto per inadempimento della ditta appaltatrice, accoglieva la domanda di quest'ultima di pagamento degli interessi per ritardato pagamento e del saldo dei lavori eseguiti determinando il relativo credito in €2.276,20, accertava la responsabilità della ditta rispetto ai vizi delle opere oggetto del RT contratto di appalto, ai sensi dell'art. 1669 c.c., quantificando in €27.144,94 il costo dei lavori necessari a porre rimedio ai vizi e pertanto condannava l'appaltatrice al pagamento in favore del della somma di €24.868,74, oltre che alla metà CP_1
3 delle spese processuali, compensando la restante metà e ponendo le spese di c.t.u. a carico di entrambe le parti sempre in ragione della metà.
Segnatamente il Tribunale riteneva che il contratto di appalto stipulato tra le parti si fosse sciolto per effetto dell'esercizio della facoltà di svincolo, ai sensi dell'art. 12, esercitata dalla ditta con comunicazione del 19.12.2008, a seguito RT
Parte dei ripetuti ritardi del Condominio nel pagamento dei Osservava, in proposito, che la disposizione contrattuale in oggetto rappresentava una clausola risolutiva espressa e che nella fattispecie in esame, con la citata lettera racc. a.r. del 12.12.2008, la ditta aveva comunicato la “dichiarazione di “svincolo” dal contratto RT
e rinuncia ai restanti lavori ex art. 12”, esercitando il diritto potestativo di ottenere la risoluzione di diritto del contratto di appalto, per il reiterato ritardo del
Condominio nel pagamento delle somme dovute per i lavori eseguiti, e che pertanto, essendosi già verificato lo scioglimento del vincolo contrattuale, ai sensi dell'art. 12, non poteva trovare accoglimento la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento della ditta appaltatrice, proposta dal CP_1
Passando all'esame delle domande proposte in riconvenzionale dalla
[...]
riteneva fondata la richiesta di pagamento degli interessi per ritardato RT
pagamento e del saldo dei lavori eseguiti quantificati dal c.t.u. rispettivamente in
€135,00 e in €2.141,20. Rigettava, invece, la domanda di pagamento delle somme dovute per i lavori residui non effettuati dalla ditta appaltatrice, rilevando che lo scioglimento del vincolo contrattuale era stato determinato dalla manifestazione della volontà, da parte della stessa ditta, di avvalersi della facoltà di svincolo prevista dall'art. 12 del contratto.
Riteneva infondata anche la domanda di risarcimento del danno per il fermo tecnico del cantiere nei periodi di sospensione dei lavori, atteso che, secondo quanto riconosciuto dal c.t.u. sulla scorta dell'esame della documentazione versata da entrambe le parti, non erano stati sottoscritti formali verbali di sospensione lavori oppure verbali di ripresa lavori o altri documenti equipollenti, atti a certificare la durata dei periodi di sospensione lavori, sicchè non potevano essere conteggiati effettivamente i giorni in cui i ponteggi erano rimasti montati senza essere utilizzati, al fine di quantificare il pregiudizio economico subito dalla ditta appaltatrice. Ed infine rigettava la domanda di risarcimento dei danni per “disagi dell'organizzazione aziendale”, ritenendo che la ditta appaltatrice non avesse fornito adeguata prova in ordine alle ragioni per le quali non aveva potuto procedere alla rimozione del
4 ponteggio, successivamente allo scioglimento del contratto di appalto ed alla conseguente impossibilità di utilizzare i relativi mezzi ed attrezzature in altri lavori.
Il Tribunale procedeva quindi all'esame della domanda di risarcimento dei danni avanzata dal attore e, richiamato il consolidato orientamento CP_1
giurisprudenziale secondo cui, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460, risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione, osservava che il Controparte_1 aveva eccepito l'inesatta esecuzione delle opere da parte della ditta appaltatrice, eccezione che aveva trovato riscontro nell'accertamento espletato dal c.t.u. e, ricondotti i vizi nell'ambito di previsione dell'art. 1669 c.c., quantificava in
€27.144,94 il costo delle opere necessarie a porvi rimedio.
Il Tribunale non riconosceva, invece, le ulteriori somme indicate nella c.t.u., in relazione ai costi per i lavori previsti in contratto e non eseguiti sulla facciata lato Est del fabbricato, atteso che lo scioglimento del rapporto contrattuale era avvenuto per effetto del legittimo esercizio della facoltà prevista dall'art. 12 del contratto da parte della ditta appaltatrice, in relazione ai ritardi nel pagamento dei SAL da parte del
CP_1
1.2.Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata l'08.11.2018, la lamentandone l'ingiustizia nella parte in RT
cui aveva accolto la domanda di risarcimento dei danni proposta dal Condominio.
Rilevava in proposito che il rigetto della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento della ditta appaltatrice precludeva l'esame della ulteriore domanda risarcitoria proposta dal in termini di mera accessorietà rispetto alla CP_1
principale e che comunque alcun vizio era stato denunciato, dedotto e provato dal
5 sia prima del giudizio che nel corso dello stesso. Osservava, in CP_1
particolare, che i danni domandati dal erano stati dallo stesso limitati a CP_1
quelli subiti per effetto della mancata ultimazione dei lavori nei termini contrattualmente previsti e che alla mancata esecuzione dei lavori a regola d'arte era stato dedicato un unico rigo del solo atto di citazione;
che del tutto erroneamente il
Tribunale aveva ritenuto integrata la contestazione della mancata esecuzione a regola d'arte atteso che, non solo con l'atto di citazione nessuna domanda era stata formulata al riguardo, ma neppure in esito alla riconvenzionale della ditta convenuta il aveva opposto alcunchè in via di eccezione, sicchè era evidente la CP_1
forzatura operata dal giudice di primo grado laddove aveva ritenuto di riconoscere una inesistente opposizione del in termini di eccezione di inesatta CP_1 esecuzione dell'opera ed un risarcimento in favore dello stesso attraverso l'applicazione di una disposizione normativa della quale erano carenti tutti i presupposti di fatto e di diritto e mediante il richiamo ad una c.t.u. illegittimamente ammessa in quanto estranea al thema decidendum e diretta a supplire alle deficienze delle allegazioni e delle offerte di prova del che il Tribunale aveva CP_1
dunque emesso un provvedimento diverso da quello richiesto, così pronunciando oltre i limiti della domanda in violazione dell'art. 112 c.p.c.; che in ogni caso il
Tribunale aveva aderito alle conclusioni della c.t.u. omettendo di considerare i puntuali rilievi critici mossi alla stessa.
Denunciava, poi, l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva rigettato le ulteriori voci di danno reclamate da essa appellante deducendo che non aveva mai chiesto il pagamento di lavori non effettuati, bensì solo di quelli ulteriori realizzati e non ancora conteggiati, che il giudice di primo grado aveva richiamato in tema di fermo tecnico una normativa riguardante gli appalti pubblici e non quelli privati, che sui dedotti disagi per l'impossibilità di procedere alla rimozione del ponteggio e delle attrezzature per opposizione manifestata dai era stata articolata prova CP_3
testimoniale rigettata dallo stesso Tribunale perché ritenuta ininfluente ai fini del decidere. Osservava che tutte le circostanze addotte a fondamento delle richieste risarcitorie non erano state minimamente oggetto di contestazione da parte del il quale si era limitato a dedurre testualmente “nel rilevare, infine, anche CP_1
l'infondatezza della spiegata domanda riconvenzionale”, con mera formula di stile.
6 Lamentava, infine, che in punto di regolamentazione delle spese di lite, nessuna rifusione era stata riconosciuta in suo favore, nonostante la reciproca soccombenza delle parti.
Sulla scorta di tali premesse, l'appellante chiedeva che, in riforma della impugnata sentenza, venisse rigettata la domanda risarcitoria proposta dal siccome inammissibile, illegittima e comunque infondata in fatto e in CP_1
diritto e condannato il al risarcimento del danno in favore della CP_1 [...] nella misura di €25.102,80; per l'ipotesi di conferma della sentenza RT
impugnata chiedeva la condanna del alla rifusione in suo favore della CP_1
metà delle spese di lite con compensazione della restante metà. In via istruttoria chiedeva ammettersi la prova testimoniale già articolata in primo grado e il rinnovo della c.t.u., ove ritenuto necessario ai fini della decisione.
Con comparsa depositata in data 15.04.2019 si costituiva il il quale CP_1 chiedeva il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto.
Con ordinanza del 04.06.2019, resa all'esito dello scioglimento della riserva assunta alla prima udienza del 14.05.2019, veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e fissata l'udienza del 23.11.2021 per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano alcuni rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 29.10.2024 il Consigliere Istruttore assegnava i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 14.01.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le valutazioni della Corte
2.1. Con il primo motivo di gravame parte appellante censura la sentenza impugnata per avere condannato la stessa al pagamento delle somme occorrenti per la eliminazione dei vizi delle opere eseguite, nonostante il rigetto della domanda del di risoluzione del contratto per inadempimento della ditta appaltatrice, CP_1 ciò che precludeva l'esame della domanda, meramente accessoria, di risarcimento
7 danni. In ogni caso il giudice di prime cure si sarebbe pronunciato in difetto di domanda da parte del e, quindi, in violazione del principio della CP_1
corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., che implica il divieto, per il giudice, di attribuire alla parte un bene non richiesto, avendo il richiesto i soli danni conseguenti al mancato completamento dei lavori CP_1
nei termini contrattualmente previsti e giammai quelli derivanti da vizi delle opere, vizi che peraltro non aveva indicato né denunciato, con la conseguenza che non poteva usufruire delle risultanze della c.t.u. illegittimamente disposta su questioni che esulavano dal thema decidendum. ll motivo è fondato relativamente al vizio di ultrapetizione.
E' pacifico che il giudice di merito ha il potere-dovere di inquadrare nella esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione;
tale potere incontra peraltro il limite del rispetto dell'ambito delle questioni proposte in modo che siano lasciati immutati il "petitum" e la "causa petendi", senza l'introduzione nel tema controverso di nuovi elementi di fatto;
pertanto, il vizio di ultrapetizione o extrapetizione ricorre quando il giudice del merito, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri gli elementi obiettivi dell'azione ("petitum" e
"causa petendi") e, sostituendo i fatti costitutivi della pretesa, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto ("petitum" immediato), ovvero attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso ("petitum" mediato). Ne consegue che il vizio in questione si verifica quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori, attribuendo alla parte un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato oppure introducendo nuovi elementi di fatto nell'ambito delle questioni sottoposte al proprio esame (ex multis, Cass. n. 17897/19; n. 18830/17; n. 296/16; n. 455/11).
Orbene, facendo applicazione dei suddetti principi, ritiene la Corte che il giudice di prime cure, nel condannare la al pagamento delle somme RT
occorrenti per la eliminazione dei vizi delle opere appaltate, sia incorso nel vizio di ultrapetizione emettendo una statuizione che non trova corrispondenza nella domanda proposta dal limitata, per quanto appresso si dirà, al CP_1
risarcimento del danno da mancata ultimazione dei lavori.
Ed invero, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado il ha CP_1 chiesto di “dichiarare risolto per inadempimento della ditta Geom. RT
il contratto di appalto del 30/09/06 con conseguente condanna del
[...]
8 convenuto al risarcimento di tutti i danni descritti in narrativa, causati al
Condominio attore per effetto della mancata ultimazione dei lavori nei termini contrattualmente previsti da liquidarsi nella misura che sarà accertata in corso di causa o che l'adito Giudicante riterrà di giustizia, oltre alla restituzione di quanto in eccedenza pagato rispetto ai lavori effettivamente eseguiti ed a quelli ancora da eseguire” (cfr. conclusioni atto di citazione in I grado).
Nella narrativa del predetto atto il richiama i ritardi nella esecuzione CP_1
dei lavori più volte contestati ante causam alla ditta appaltatrice e si sofferma sulla sospensione dei lavori da parte della stessa, sospensione ritenuta illegittima, dedicando alla mancata esecuzione a regola d'arte delle opere solo il seguente testuale inciso “le opere di ristrutturazione previste non risultano eseguite a regola
d'arte” proseguendo “e comunque non risultano ancora completate con particolare riferimento al rifacimento delle facciate esterne e della tinteggiatura, ed inoltre
l'appaltatore ha dichiarato che non è sua intenzione provvedere alla loro ultimazione..” (cfr. pag. 3 e 4 dell'atto di citazione).
Ancora deve rilevarsi che le circostanze che il con l'atto introduttivo CP_1
ha chiesto di provare attengono unicamente alla impossibilità di utilizzo dei garage a causa della mancata ultimazione dei lavori ed alla situazione di pericolo determinata dalla presenza delle impalcature. Nessun cenno è dato rinvenire alla presenza di vizi e difformità.
In tale contesto deve escludersi che il abbia formulato una domanda CP_1
di risarcimento dei danni conseguenti a pretesi vizi delle opere appaltate, peraltro mai prima contestati come rilevato dallo stesso giudice di primo grado (a pag. 4 della sentenza: “Dallo scambio di corrispondenza allegato ai fascicoli delle parti, peraltro, non risulta che il appaltante abbia mai contestato alla ditta CP_1
difformità o vizi dei lavori eseguiti, atteso che anche i 5 ordini di servizio emessi dal
Direttore dei Lavori (cfr. doc. allegati n. 4 del fascicolo di parte attrice”) contengono riferimenti solo alle sospensioni dei lavori attuate dall'impresa e solleciti ad una maggiore celerità nella realizzazione degli stessi”).
Ed invero, avuto riguardo all'intero contesto dell'atto, alla esposizione in fatto, alle richieste istruttorie ed al tenore letterale delle conclusioni, ritiene la Corte che il abbia inteso chiedere unicamente i danni derivanti dalla mancata CP_1
ultimazione dei lavori.
9 Occorre, inoltre, osservare che a fronte della domanda riconvenzionale avanzata dalla il si è limitato, nelle memorie ex art. 183 comma RT CP_1
6 c.p.c., a “rilevare, infine, anche l'infondatezza della domanda riconvenzionale”, senza formulare una eccezione di adempimento inesatto volta a paralizzare la domanda avversaria.
Il motivo deve, dunque, essere accolto con conseguente revoca della statuizione di condanna della al pagamento delle spese occorrenti per la RT
eliminazione dei vizi.
A ciò consegue la reviviscenza del credito dell'appellante accertato in primo grado, sicchè va disposta la condanna del al pagamento della somma di CP_1
€2.276,20 a titolo di interessi da ritardo e saldo dei lavori eseguiti.
2.2. Con il secondo motivo l'appellante censura la decisione impugnata nella parte in cui non ha riconosciuto le voci di danno rappresentate dal fermo tecnico del cantiere e dai disagi dell'organizzazione aziendale.
Il motivo non ha pregio, essendo mancata la prova che la ditta abbia dovuto reperire aliunde le attrezzature (ponteggi, betoniera, materiale da cantiere) al fine di eseguire altri lavori.
L'appello deve, dunque, essere accolto limitatamente al primo motivo di gravame con la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha condannato la al pagamento in favore del revocandone la relativa RT CP_1
statuizione e dovendo di contro disporsi la condanna del al pagamento CP_1 in favore dell'appellante della somma di €2.276,20.
§ 3. Le spese processuali
3.1. Le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in favore della sulla base dei parametri RT
minimi (stante la semplicità delle questioni trattate), nella misura di due terzi e compensate per il restante terzo, in ragione del limitato accoglimento della domanda riconvenzionale.
Le spese della c.t.u. espletata in primo grado si pongono per intero a carico del
CP_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da RT
, con citazione notificata l'08.11.2018, nei confronti di
[...] [...]
[...]
[...] avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 1947/2018, CP_4
pubblicata il 24.09.2018, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, revoca la statuizione di condanna della in favore del RT
; Controparte_1
b) condanna il al pagamento, in favore della CP_1 RT
, della somma di €2.276,20 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
[...]
c) conferma, nel resto, la sentenza impugnata;
d) condanna l'appellato alla rifusione dei due terzi delle spese processuali sostenute dall'appellante nei due gradi del giudizio, liquidandole per il primo grado in €1.825,33 per compensi, e per il secondo grado in €269,58 per spese ed in €685,33 per compensi, il tutto oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, cpa ed iva come per legge, compensando il restante terzo;
e) pone le spese di c.t.u. interamente a carico del CP_1
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 10.03.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai signori:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1992/2018 R.G. vertente tra
(P.IVA ), in persona del RT P.IVA_1
titolare, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Schifino;
appellante
e
(C.F: ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 dell'Amministratore pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore
Altomare; appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1947/2018 del Tribunale di Cosenza, pubblicata il 24.09.2018, avente ad oggetto risoluzione appalto e risarcimento danni
Conclusioni delle parti: come in atti
FATTO e DIRITTO
§ 1.Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, il Condominio CP_1
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Cosenza la Controparte_2
1
[...] chiedendo che venisse dichiarata la risoluzione del contratto di appalto stipulato in data 30.09.2006 per inadempimento della ditta appaltatrice, con condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni.
A fondamento della domanda deduceva che in data 30.09.2006 stipulava contratto di appalto con la convenuta per l'esecuzione di lavori di manutenzione Pt_1
straordinaria da effettuarsi nel medesimo consistenti, in particolare, nel CP_1
rifacimento dell'intonaco esterno, nella saldatura e sistemazione delle ringhiere, nel rifacimento di soglie e sottogradini, nella tinteggiatura e rifacimento delle facciate esterne;
che il suddetto contratto prevedeva che i lavori avrebbero avuto inizio il
16.10.2006 e sarebbero terminati entro e non oltre il termine di 150 giorni lavorativi, con una penale di €50,00 per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo pari al 5% del complessivo importo dei lavori inizialmente fissato in €45.787,00; che successivamente in data 22/05/2007, su richiesta del Condominio, veniva predisposta perizia di variante sicchè l'importo dei lavori veniva rideterminato nella somma di circa €80.000,00; che durante l'esecuzione dei lavori, la ditta appaltatrice si rendeva responsabile di vari inadempimenti, tanto che il Direttore dei Lavori emetteva n. 5 ordini di servizio per contestare ritardi nella realizzazione delle opere, nonché il mancato rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
che nel mese di novembre 2008 comunicava di avere RT sospeso i lavori, avvalendosi della previsione di cui all'art. 12 del contratto di appalto, a causa dei ritardi nei pagamenti dei SAL;
che, sebbene il CP_1
avesse provveduto al pagamento di quanto dovuto, la ditta non riprendeva l'esecuzione dei lavori;
che, peraltro, le opere di ristrutturazione non erano state eseguite a regola d'arte e risultavano non completate con riferimento al rifacimento delle facciate esterne e della tinteggiatura.
Costituitasi in giudizio, la contestava la fondatezza RT
della domanda attorea, deducendo che il non aveva mai rispettato i CP_1
tempi contrattualmente previsti per i pagamenti, causando danno alla ditta appaltatrice, la quale, ai sensi dell'art. 12 del contratto, aveva di volta in volta sospeso i lavori in attesa dei pagamenti;
che, a fronte del persistente inadempimento del nel pagamento dei SAL, la inviava, in data CP_1 RT
27/11/2008, formale diffida riscontrata dal Condominio con lettera racc. in data
01/12/2008 con la quale riconosceva il debito, garantiva il pagamento del saldo e chiedeva la ripresa dei lavori;
che, tuttavia, protraendosi l'inadempimento del
2 Condominio, la con racc. del 12/12/2008, esercitava il diritto di RT
svincolo ex art. 12 del contratto, rinunciando ai restanti lavori e chiedendo il saldo dovuto;
che il con comunicazione del 17/12/2008, pur riconoscendo CP_1
l'esistenza dei ritardi nei pagamenti, chiedeva alla ditta di proseguire i lavori;
che la ditta appaltatrice, con ulteriore raccomandata del 19/12/2008, confermava la propria volontà di esercitare il diritto di svincolo ex art. 12 del contratto, la rinuncia ai restanti lavori e la richiesta delle somme ulteriori a titolo di saldo dei lavori eseguiti, di interessi per ritardati pagamenti e di risarcimento dei danni per fermo tecnico del cantiere e per mancato guadagno;
che, pertanto, la domanda di risoluzione contrattuale in danno della formulata dal era infondata, posto che Pt_1 CP_1 il contratto si era risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 di cui il aveva dichiarato di volersi avvalere, a fronte dell'inadempimento altrui. RT
Concludeva chiedendo il rigetto della domanda proposta dal e CP_1
l'accoglimento della domanda riconvenzionale di condanna del convenuto al pagamento della somma complessiva di € 27.379,00, di cui € 135,00, a titolo di interessi legali ex art. 12 del contratto per il ritardo nei pagamenti dei SAL, €
2.244,00 a titolo di risarcimento del danno da fermo tecnico del cantiere, € 3.000,00,
a titolo di saldo dei lavori eseguiti, € 2.000,00 pari all'importo dei restanti lavori ed
€ 20.000,00, a titolo di risarcimento dei danni per disagio dell'organizzazione aziendale e per aver impedito tramite le Forze dell'Ordine la rimozione del ponteggio.
Espletati gli incombenti di rito e concessi i termini di cui agli artt. 183, VI comma c.p.c., con sentenza parziale nr. 1427/2012 del 18/09/2012, il Giudice rigettava l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla ditta convenuta e, con separata ordinanza, disponeva c.t.u. e successivamente una integrazione della stessa.
Con sentenza n. 1947/18 il Tribunale rigettava la domanda del di CP_1
risoluzione del contratto per inadempimento della ditta appaltatrice, accoglieva la domanda di quest'ultima di pagamento degli interessi per ritardato pagamento e del saldo dei lavori eseguiti determinando il relativo credito in €2.276,20, accertava la responsabilità della ditta rispetto ai vizi delle opere oggetto del RT contratto di appalto, ai sensi dell'art. 1669 c.c., quantificando in €27.144,94 il costo dei lavori necessari a porre rimedio ai vizi e pertanto condannava l'appaltatrice al pagamento in favore del della somma di €24.868,74, oltre che alla metà CP_1
3 delle spese processuali, compensando la restante metà e ponendo le spese di c.t.u. a carico di entrambe le parti sempre in ragione della metà.
Segnatamente il Tribunale riteneva che il contratto di appalto stipulato tra le parti si fosse sciolto per effetto dell'esercizio della facoltà di svincolo, ai sensi dell'art. 12, esercitata dalla ditta con comunicazione del 19.12.2008, a seguito RT
Parte dei ripetuti ritardi del Condominio nel pagamento dei Osservava, in proposito, che la disposizione contrattuale in oggetto rappresentava una clausola risolutiva espressa e che nella fattispecie in esame, con la citata lettera racc. a.r. del 12.12.2008, la ditta aveva comunicato la “dichiarazione di “svincolo” dal contratto RT
e rinuncia ai restanti lavori ex art. 12”, esercitando il diritto potestativo di ottenere la risoluzione di diritto del contratto di appalto, per il reiterato ritardo del
Condominio nel pagamento delle somme dovute per i lavori eseguiti, e che pertanto, essendosi già verificato lo scioglimento del vincolo contrattuale, ai sensi dell'art. 12, non poteva trovare accoglimento la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento della ditta appaltatrice, proposta dal CP_1
Passando all'esame delle domande proposte in riconvenzionale dalla
[...]
riteneva fondata la richiesta di pagamento degli interessi per ritardato RT
pagamento e del saldo dei lavori eseguiti quantificati dal c.t.u. rispettivamente in
€135,00 e in €2.141,20. Rigettava, invece, la domanda di pagamento delle somme dovute per i lavori residui non effettuati dalla ditta appaltatrice, rilevando che lo scioglimento del vincolo contrattuale era stato determinato dalla manifestazione della volontà, da parte della stessa ditta, di avvalersi della facoltà di svincolo prevista dall'art. 12 del contratto.
Riteneva infondata anche la domanda di risarcimento del danno per il fermo tecnico del cantiere nei periodi di sospensione dei lavori, atteso che, secondo quanto riconosciuto dal c.t.u. sulla scorta dell'esame della documentazione versata da entrambe le parti, non erano stati sottoscritti formali verbali di sospensione lavori oppure verbali di ripresa lavori o altri documenti equipollenti, atti a certificare la durata dei periodi di sospensione lavori, sicchè non potevano essere conteggiati effettivamente i giorni in cui i ponteggi erano rimasti montati senza essere utilizzati, al fine di quantificare il pregiudizio economico subito dalla ditta appaltatrice. Ed infine rigettava la domanda di risarcimento dei danni per “disagi dell'organizzazione aziendale”, ritenendo che la ditta appaltatrice non avesse fornito adeguata prova in ordine alle ragioni per le quali non aveva potuto procedere alla rimozione del
4 ponteggio, successivamente allo scioglimento del contratto di appalto ed alla conseguente impossibilità di utilizzare i relativi mezzi ed attrezzature in altri lavori.
Il Tribunale procedeva quindi all'esame della domanda di risarcimento dei danni avanzata dal attore e, richiamato il consolidato orientamento CP_1
giurisprudenziale secondo cui, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460, risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione, osservava che il Controparte_1 aveva eccepito l'inesatta esecuzione delle opere da parte della ditta appaltatrice, eccezione che aveva trovato riscontro nell'accertamento espletato dal c.t.u. e, ricondotti i vizi nell'ambito di previsione dell'art. 1669 c.c., quantificava in
€27.144,94 il costo delle opere necessarie a porvi rimedio.
Il Tribunale non riconosceva, invece, le ulteriori somme indicate nella c.t.u., in relazione ai costi per i lavori previsti in contratto e non eseguiti sulla facciata lato Est del fabbricato, atteso che lo scioglimento del rapporto contrattuale era avvenuto per effetto del legittimo esercizio della facoltà prevista dall'art. 12 del contratto da parte della ditta appaltatrice, in relazione ai ritardi nel pagamento dei SAL da parte del
CP_1
1.2.Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata l'08.11.2018, la lamentandone l'ingiustizia nella parte in RT
cui aveva accolto la domanda di risarcimento dei danni proposta dal Condominio.
Rilevava in proposito che il rigetto della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento della ditta appaltatrice precludeva l'esame della ulteriore domanda risarcitoria proposta dal in termini di mera accessorietà rispetto alla CP_1
principale e che comunque alcun vizio era stato denunciato, dedotto e provato dal
5 sia prima del giudizio che nel corso dello stesso. Osservava, in CP_1
particolare, che i danni domandati dal erano stati dallo stesso limitati a CP_1
quelli subiti per effetto della mancata ultimazione dei lavori nei termini contrattualmente previsti e che alla mancata esecuzione dei lavori a regola d'arte era stato dedicato un unico rigo del solo atto di citazione;
che del tutto erroneamente il
Tribunale aveva ritenuto integrata la contestazione della mancata esecuzione a regola d'arte atteso che, non solo con l'atto di citazione nessuna domanda era stata formulata al riguardo, ma neppure in esito alla riconvenzionale della ditta convenuta il aveva opposto alcunchè in via di eccezione, sicchè era evidente la CP_1
forzatura operata dal giudice di primo grado laddove aveva ritenuto di riconoscere una inesistente opposizione del in termini di eccezione di inesatta CP_1 esecuzione dell'opera ed un risarcimento in favore dello stesso attraverso l'applicazione di una disposizione normativa della quale erano carenti tutti i presupposti di fatto e di diritto e mediante il richiamo ad una c.t.u. illegittimamente ammessa in quanto estranea al thema decidendum e diretta a supplire alle deficienze delle allegazioni e delle offerte di prova del che il Tribunale aveva CP_1
dunque emesso un provvedimento diverso da quello richiesto, così pronunciando oltre i limiti della domanda in violazione dell'art. 112 c.p.c.; che in ogni caso il
Tribunale aveva aderito alle conclusioni della c.t.u. omettendo di considerare i puntuali rilievi critici mossi alla stessa.
Denunciava, poi, l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva rigettato le ulteriori voci di danno reclamate da essa appellante deducendo che non aveva mai chiesto il pagamento di lavori non effettuati, bensì solo di quelli ulteriori realizzati e non ancora conteggiati, che il giudice di primo grado aveva richiamato in tema di fermo tecnico una normativa riguardante gli appalti pubblici e non quelli privati, che sui dedotti disagi per l'impossibilità di procedere alla rimozione del ponteggio e delle attrezzature per opposizione manifestata dai era stata articolata prova CP_3
testimoniale rigettata dallo stesso Tribunale perché ritenuta ininfluente ai fini del decidere. Osservava che tutte le circostanze addotte a fondamento delle richieste risarcitorie non erano state minimamente oggetto di contestazione da parte del il quale si era limitato a dedurre testualmente “nel rilevare, infine, anche CP_1
l'infondatezza della spiegata domanda riconvenzionale”, con mera formula di stile.
6 Lamentava, infine, che in punto di regolamentazione delle spese di lite, nessuna rifusione era stata riconosciuta in suo favore, nonostante la reciproca soccombenza delle parti.
Sulla scorta di tali premesse, l'appellante chiedeva che, in riforma della impugnata sentenza, venisse rigettata la domanda risarcitoria proposta dal siccome inammissibile, illegittima e comunque infondata in fatto e in CP_1
diritto e condannato il al risarcimento del danno in favore della CP_1 [...] nella misura di €25.102,80; per l'ipotesi di conferma della sentenza RT
impugnata chiedeva la condanna del alla rifusione in suo favore della CP_1
metà delle spese di lite con compensazione della restante metà. In via istruttoria chiedeva ammettersi la prova testimoniale già articolata in primo grado e il rinnovo della c.t.u., ove ritenuto necessario ai fini della decisione.
Con comparsa depositata in data 15.04.2019 si costituiva il il quale CP_1 chiedeva il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto.
Con ordinanza del 04.06.2019, resa all'esito dello scioglimento della riserva assunta alla prima udienza del 14.05.2019, veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e fissata l'udienza del 23.11.2021 per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano alcuni rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 29.10.2024 il Consigliere Istruttore assegnava i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 14.01.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le valutazioni della Corte
2.1. Con il primo motivo di gravame parte appellante censura la sentenza impugnata per avere condannato la stessa al pagamento delle somme occorrenti per la eliminazione dei vizi delle opere eseguite, nonostante il rigetto della domanda del di risoluzione del contratto per inadempimento della ditta appaltatrice, CP_1 ciò che precludeva l'esame della domanda, meramente accessoria, di risarcimento
7 danni. In ogni caso il giudice di prime cure si sarebbe pronunciato in difetto di domanda da parte del e, quindi, in violazione del principio della CP_1
corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., che implica il divieto, per il giudice, di attribuire alla parte un bene non richiesto, avendo il richiesto i soli danni conseguenti al mancato completamento dei lavori CP_1
nei termini contrattualmente previsti e giammai quelli derivanti da vizi delle opere, vizi che peraltro non aveva indicato né denunciato, con la conseguenza che non poteva usufruire delle risultanze della c.t.u. illegittimamente disposta su questioni che esulavano dal thema decidendum. ll motivo è fondato relativamente al vizio di ultrapetizione.
E' pacifico che il giudice di merito ha il potere-dovere di inquadrare nella esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione;
tale potere incontra peraltro il limite del rispetto dell'ambito delle questioni proposte in modo che siano lasciati immutati il "petitum" e la "causa petendi", senza l'introduzione nel tema controverso di nuovi elementi di fatto;
pertanto, il vizio di ultrapetizione o extrapetizione ricorre quando il giudice del merito, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri gli elementi obiettivi dell'azione ("petitum" e
"causa petendi") e, sostituendo i fatti costitutivi della pretesa, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto ("petitum" immediato), ovvero attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso ("petitum" mediato). Ne consegue che il vizio in questione si verifica quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori, attribuendo alla parte un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato oppure introducendo nuovi elementi di fatto nell'ambito delle questioni sottoposte al proprio esame (ex multis, Cass. n. 17897/19; n. 18830/17; n. 296/16; n. 455/11).
Orbene, facendo applicazione dei suddetti principi, ritiene la Corte che il giudice di prime cure, nel condannare la al pagamento delle somme RT
occorrenti per la eliminazione dei vizi delle opere appaltate, sia incorso nel vizio di ultrapetizione emettendo una statuizione che non trova corrispondenza nella domanda proposta dal limitata, per quanto appresso si dirà, al CP_1
risarcimento del danno da mancata ultimazione dei lavori.
Ed invero, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado il ha CP_1 chiesto di “dichiarare risolto per inadempimento della ditta Geom. RT
il contratto di appalto del 30/09/06 con conseguente condanna del
[...]
8 convenuto al risarcimento di tutti i danni descritti in narrativa, causati al
Condominio attore per effetto della mancata ultimazione dei lavori nei termini contrattualmente previsti da liquidarsi nella misura che sarà accertata in corso di causa o che l'adito Giudicante riterrà di giustizia, oltre alla restituzione di quanto in eccedenza pagato rispetto ai lavori effettivamente eseguiti ed a quelli ancora da eseguire” (cfr. conclusioni atto di citazione in I grado).
Nella narrativa del predetto atto il richiama i ritardi nella esecuzione CP_1
dei lavori più volte contestati ante causam alla ditta appaltatrice e si sofferma sulla sospensione dei lavori da parte della stessa, sospensione ritenuta illegittima, dedicando alla mancata esecuzione a regola d'arte delle opere solo il seguente testuale inciso “le opere di ristrutturazione previste non risultano eseguite a regola
d'arte” proseguendo “e comunque non risultano ancora completate con particolare riferimento al rifacimento delle facciate esterne e della tinteggiatura, ed inoltre
l'appaltatore ha dichiarato che non è sua intenzione provvedere alla loro ultimazione..” (cfr. pag. 3 e 4 dell'atto di citazione).
Ancora deve rilevarsi che le circostanze che il con l'atto introduttivo CP_1
ha chiesto di provare attengono unicamente alla impossibilità di utilizzo dei garage a causa della mancata ultimazione dei lavori ed alla situazione di pericolo determinata dalla presenza delle impalcature. Nessun cenno è dato rinvenire alla presenza di vizi e difformità.
In tale contesto deve escludersi che il abbia formulato una domanda CP_1
di risarcimento dei danni conseguenti a pretesi vizi delle opere appaltate, peraltro mai prima contestati come rilevato dallo stesso giudice di primo grado (a pag. 4 della sentenza: “Dallo scambio di corrispondenza allegato ai fascicoli delle parti, peraltro, non risulta che il appaltante abbia mai contestato alla ditta CP_1
difformità o vizi dei lavori eseguiti, atteso che anche i 5 ordini di servizio emessi dal
Direttore dei Lavori (cfr. doc. allegati n. 4 del fascicolo di parte attrice”) contengono riferimenti solo alle sospensioni dei lavori attuate dall'impresa e solleciti ad una maggiore celerità nella realizzazione degli stessi”).
Ed invero, avuto riguardo all'intero contesto dell'atto, alla esposizione in fatto, alle richieste istruttorie ed al tenore letterale delle conclusioni, ritiene la Corte che il abbia inteso chiedere unicamente i danni derivanti dalla mancata CP_1
ultimazione dei lavori.
9 Occorre, inoltre, osservare che a fronte della domanda riconvenzionale avanzata dalla il si è limitato, nelle memorie ex art. 183 comma RT CP_1
6 c.p.c., a “rilevare, infine, anche l'infondatezza della domanda riconvenzionale”, senza formulare una eccezione di adempimento inesatto volta a paralizzare la domanda avversaria.
Il motivo deve, dunque, essere accolto con conseguente revoca della statuizione di condanna della al pagamento delle spese occorrenti per la RT
eliminazione dei vizi.
A ciò consegue la reviviscenza del credito dell'appellante accertato in primo grado, sicchè va disposta la condanna del al pagamento della somma di CP_1
€2.276,20 a titolo di interessi da ritardo e saldo dei lavori eseguiti.
2.2. Con il secondo motivo l'appellante censura la decisione impugnata nella parte in cui non ha riconosciuto le voci di danno rappresentate dal fermo tecnico del cantiere e dai disagi dell'organizzazione aziendale.
Il motivo non ha pregio, essendo mancata la prova che la ditta abbia dovuto reperire aliunde le attrezzature (ponteggi, betoniera, materiale da cantiere) al fine di eseguire altri lavori.
L'appello deve, dunque, essere accolto limitatamente al primo motivo di gravame con la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha condannato la al pagamento in favore del revocandone la relativa RT CP_1
statuizione e dovendo di contro disporsi la condanna del al pagamento CP_1 in favore dell'appellante della somma di €2.276,20.
§ 3. Le spese processuali
3.1. Le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in favore della sulla base dei parametri RT
minimi (stante la semplicità delle questioni trattate), nella misura di due terzi e compensate per il restante terzo, in ragione del limitato accoglimento della domanda riconvenzionale.
Le spese della c.t.u. espletata in primo grado si pongono per intero a carico del
CP_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da RT
, con citazione notificata l'08.11.2018, nei confronti di
[...] [...]
[...]
[...] avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 1947/2018, CP_4
pubblicata il 24.09.2018, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, revoca la statuizione di condanna della in favore del RT
; Controparte_1
b) condanna il al pagamento, in favore della CP_1 RT
, della somma di €2.276,20 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
[...]
c) conferma, nel resto, la sentenza impugnata;
d) condanna l'appellato alla rifusione dei due terzi delle spese processuali sostenute dall'appellante nei due gradi del giudizio, liquidandole per il primo grado in €1.825,33 per compensi, e per il secondo grado in €269,58 per spese ed in €685,33 per compensi, il tutto oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, cpa ed iva come per legge, compensando il restante terzo;
e) pone le spese di c.t.u. interamente a carico del CP_1
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 10.03.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
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