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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 10/04/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 1841/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Elisa Iacone, all'udienza del 10.8.2025, all'esito della camera di consiglio (ore 10.05), ha pronunciato – dando lettura (in assenza del difensore della parte costituita, allontanatosi nelle more) del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 429, co. 1, c.p.c. (richiamato dall'art. 447-bis, co. 1, c.p.c.) – la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1841 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
, C.F , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppe Fazi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Corso del popolo 101, giusta delega in atti attrice
E
, C.F. Controparte_1 C.F._2
Convenuta contumace
Oggetto: locazione di immobile
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 10.4.2025 da intendersi integralmente riportato e trascritto in questa sede
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 03.09.2024 la sig.ra ha intimato sfratto per Parte_1 morosità con ingiunzione di pagamento alla sig.ra in relazione al Controparte_1 contratto di locazione autorimessa stipulato tra le parti in data 23.05.2022, regolarmente registrato, in relazione all'immobile sito a Terni via Villafranca n. 22, identificato al foglio 122, sub 35, p.lla 144, cat. C/6.
L'atto non è stato notificato alla residenza della conduttrice, sita in Santa Marinella (Roma) via
Cicerone n 7 (residenza risultante dal certificato di residenza versato in atti) ai sensi dell'art. 139 cpc, venendo notificato in seguito, ai sensi dell'art 143 cpc. Con ordinanza assunta all'udienza del 12.11.2024, il giudice rilevato che la notificazione ai sensi dell'art. 143 cpc è incompatibile con il procedimento sommario per convalida di sfratto, ha disposto il mutamento del rito, fissando l'udienza di cui all'art. 420 cpc per il giorno 25.03.2025, assegnando termine per la notifica dell'atto introduttivo e dell'ordinanza sino al 12.01.2025.
L'attrice ha dato atto di aver esperito, in data 23.01.2025, il tentativo di mediazione obbligatorio con esito negativo.
All'udienza del 25.3.2025, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato all'udienza del 10.4.2025 per la discussione orale della causa.
All'udienza del 10.4.2025 il giudice, fatte precisare le conclusioni alle parti costituite ed esaurita la discussione orale della causa, si è ritirato in camera di consiglio.
Preliminarmente, stante la regolarità delle notifiche e la mancata costituzione, deve procedersi alla dichiarazione di contumacia della convenuta.
Le domande proposte da meritano accoglimento per i motivi di seguito Parte_1 illustrati.
Va senz'altro accolta la domanda di risoluzione del contratto di locazione oggetto di causa per inadempimento della conduttrice.
Questi ultima, infatti, rimanendo contumace, non ha assolto l'onere di provare – a fronte della produzione del contratto di locazione da parte dell'attrice – l'avvenuto pagamento dei canoni mensili indicati come insoluti nell'atto di intimazione (sul riparto dell'onere della prova, v. per tutte Cass., SS.UU., 13533/01, nonché, con specifico riferimento alle obbligazioni del conduttore, Cass. 22899/2016), e tale morosità (peraltro aggravatasi in corso di causa con il mancato pagamento di tutti i canoni successivi) non può evidentemente considerarsi di scarsa importanza, alla luce del duplice parametro quantitativo e qualitativo predeterminato nell'art. 5 l.
392/78 (v. Cass. 8418/06, nonché, nella giurisprudenza di merito, ex multis, Trib. Roma, 11 giugno 2019, Trib. Termini Imerese, 10 giugno 2019, Trib. Nocera Inferiore, 28 marzo 2019, e
Trib. Torino, 21 marzo 2018, tutte in Leggi d'Italia).
Consegue che deve essere dichiarata – ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1453 c.c. – la risoluzione del contratto di locazione oggetto di causa per inadempimento della conduttrice, con condanna al pagamento in favore della locatrice della somma di € 1.200,00 (a titolo di canoni insoluti da dicembre 2023 a marzo 2025) oltre ai canoni a scadere fino all'effettivo rilascio dell'immobile e agli interessi legali dalla data delle singole scadenze sino al saldo, ordinando, altresì, alla convenuta l'immediato rilascio dell'immobile.
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M. 147/2022) per i giudizi ordinari di cognizione innanzi al Tribunale (tale essendo stato, a seguito del mutamento del rito, il giudizio in esame: v. ex multis App. Roma 16 luglio 2020), in base al valore (scaglione da fino € 1.100,00, in base alla domanda originariamente proposta), alla natura e alla complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti di , ogni altra Parte_1 Controparte_1 difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
- dichiara la risoluzione per inadempimento della conduttrice, ai sensi dell'art. 1453
c.c., del contratto di locazione oggetto di causa;
- ordina l'immediato rilascio dell'immobile sito a Terni via Villafranca n. 22, identificato al foglio 122, sub 35, p.lla 144, cat. C/6;
- condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 della somma di € 1.200 (a titolo di canoni insoluti dal dicembre 2023 al marzo 2025), oltre ai canoni a scadere fino all'effettivo rilascio dell'immobile e agli interessi legali dalla data delle singole scadenze sino al saldo;
- condanna alla rifusione in favore di Parte_2 Parte_1 delle spese processuali, che liquida complessivamente in € 1.000,00, oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta, nonché in € 340,57 per spese vive (C.U., marca da bollo, spese di notifica e spese del procedimento di mediazione);
Terni, 10.4.2025
Il giudice
(dott. ssa Elisa Iacone)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Elisa Iacone, all'udienza del 10.8.2025, all'esito della camera di consiglio (ore 10.05), ha pronunciato – dando lettura (in assenza del difensore della parte costituita, allontanatosi nelle more) del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 429, co. 1, c.p.c. (richiamato dall'art. 447-bis, co. 1, c.p.c.) – la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1841 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
, C.F , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppe Fazi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Corso del popolo 101, giusta delega in atti attrice
E
, C.F. Controparte_1 C.F._2
Convenuta contumace
Oggetto: locazione di immobile
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 10.4.2025 da intendersi integralmente riportato e trascritto in questa sede
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 03.09.2024 la sig.ra ha intimato sfratto per Parte_1 morosità con ingiunzione di pagamento alla sig.ra in relazione al Controparte_1 contratto di locazione autorimessa stipulato tra le parti in data 23.05.2022, regolarmente registrato, in relazione all'immobile sito a Terni via Villafranca n. 22, identificato al foglio 122, sub 35, p.lla 144, cat. C/6.
L'atto non è stato notificato alla residenza della conduttrice, sita in Santa Marinella (Roma) via
Cicerone n 7 (residenza risultante dal certificato di residenza versato in atti) ai sensi dell'art. 139 cpc, venendo notificato in seguito, ai sensi dell'art 143 cpc. Con ordinanza assunta all'udienza del 12.11.2024, il giudice rilevato che la notificazione ai sensi dell'art. 143 cpc è incompatibile con il procedimento sommario per convalida di sfratto, ha disposto il mutamento del rito, fissando l'udienza di cui all'art. 420 cpc per il giorno 25.03.2025, assegnando termine per la notifica dell'atto introduttivo e dell'ordinanza sino al 12.01.2025.
L'attrice ha dato atto di aver esperito, in data 23.01.2025, il tentativo di mediazione obbligatorio con esito negativo.
All'udienza del 25.3.2025, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato all'udienza del 10.4.2025 per la discussione orale della causa.
All'udienza del 10.4.2025 il giudice, fatte precisare le conclusioni alle parti costituite ed esaurita la discussione orale della causa, si è ritirato in camera di consiglio.
Preliminarmente, stante la regolarità delle notifiche e la mancata costituzione, deve procedersi alla dichiarazione di contumacia della convenuta.
Le domande proposte da meritano accoglimento per i motivi di seguito Parte_1 illustrati.
Va senz'altro accolta la domanda di risoluzione del contratto di locazione oggetto di causa per inadempimento della conduttrice.
Questi ultima, infatti, rimanendo contumace, non ha assolto l'onere di provare – a fronte della produzione del contratto di locazione da parte dell'attrice – l'avvenuto pagamento dei canoni mensili indicati come insoluti nell'atto di intimazione (sul riparto dell'onere della prova, v. per tutte Cass., SS.UU., 13533/01, nonché, con specifico riferimento alle obbligazioni del conduttore, Cass. 22899/2016), e tale morosità (peraltro aggravatasi in corso di causa con il mancato pagamento di tutti i canoni successivi) non può evidentemente considerarsi di scarsa importanza, alla luce del duplice parametro quantitativo e qualitativo predeterminato nell'art. 5 l.
392/78 (v. Cass. 8418/06, nonché, nella giurisprudenza di merito, ex multis, Trib. Roma, 11 giugno 2019, Trib. Termini Imerese, 10 giugno 2019, Trib. Nocera Inferiore, 28 marzo 2019, e
Trib. Torino, 21 marzo 2018, tutte in Leggi d'Italia).
Consegue che deve essere dichiarata – ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1453 c.c. – la risoluzione del contratto di locazione oggetto di causa per inadempimento della conduttrice, con condanna al pagamento in favore della locatrice della somma di € 1.200,00 (a titolo di canoni insoluti da dicembre 2023 a marzo 2025) oltre ai canoni a scadere fino all'effettivo rilascio dell'immobile e agli interessi legali dalla data delle singole scadenze sino al saldo, ordinando, altresì, alla convenuta l'immediato rilascio dell'immobile.
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M. 147/2022) per i giudizi ordinari di cognizione innanzi al Tribunale (tale essendo stato, a seguito del mutamento del rito, il giudizio in esame: v. ex multis App. Roma 16 luglio 2020), in base al valore (scaglione da fino € 1.100,00, in base alla domanda originariamente proposta), alla natura e alla complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti di , ogni altra Parte_1 Controparte_1 difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
- dichiara la risoluzione per inadempimento della conduttrice, ai sensi dell'art. 1453
c.c., del contratto di locazione oggetto di causa;
- ordina l'immediato rilascio dell'immobile sito a Terni via Villafranca n. 22, identificato al foglio 122, sub 35, p.lla 144, cat. C/6;
- condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 della somma di € 1.200 (a titolo di canoni insoluti dal dicembre 2023 al marzo 2025), oltre ai canoni a scadere fino all'effettivo rilascio dell'immobile e agli interessi legali dalla data delle singole scadenze sino al saldo;
- condanna alla rifusione in favore di Parte_2 Parte_1 delle spese processuali, che liquida complessivamente in € 1.000,00, oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta, nonché in € 340,57 per spese vive (C.U., marca da bollo, spese di notifica e spese del procedimento di mediazione);
Terni, 10.4.2025
Il giudice
(dott. ssa Elisa Iacone)