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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 12/04/2025, n. 723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 723 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Emanuela Lo Presti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1479 /2024 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. del giorno 13 marzo 2025, promossa da Giudiziale Parte_1 Parte_2
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Aurelio Maiorana,
[...] P.IVA_1 giusta procura in atti, attore contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Santi Pierpaolo Giacona, giusta procura in atti;
convenuto avente ad oggetto: Azione revocatoria fallimentare (artt. 67 e ss.) In fatto e in diritto
Con atto di citazione depositato il 10 aprile 2024, la Curatela della Liquidazione Giudiziale della " N. 5/23 R.L.G. Parte_2
Tribunale di Messina ha convenuto in giudizio Controparte_1 esponendo che: a) con sentenza n. 14/2023 del 24/05/2023 il
[...]
Tribunale di Messina ha dichiarato la liquidazione Giudiziale della " , b) nei sei mesi antecedenti il deposito della Parte_2 istanza di apertura della liquidazione giudiziale e sino alla conseguente sentenza, la Società fallita ha effettuato versamenti in favore della
[...]
aventi ad oggetto il pagamento di rate di Controparte_1 mutuo chirografario per un totale di € 35.407,87; c) la Banca era a conoscenza dello stato di insolvenza della avendo la stessa Parte_2 revocato un affidamento, ottenuto la sottoscrizione di un atto di ricognizione di debito e proposta di moratoria, con stipula di piano di rientro a mezzo mutuo chirografario garantito da fideiussione personale dei soci e dell'amministratore, avendo subito diversi protesti cambiari ed essendo andato impagato l' assegno n. 0948199329-12 emesso dalla società poi fallita per difetto di provvista. Ha chiesto, pertanto, che fosse dichiarata l'inefficacia, nei confronti della curatela attrice, dei pagamenti effettuati in favore del convenuto ammontanti ad € 35.407,87e che, per l'effetto, il convenuto fosse condannato alla restituzione della suddetta somma, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo. La costituendosi, ha contestato le domande Controparte_1 attrici e chiesto il rigetto dell'azione avversaria. Depositate le memorie ex art. 171ter c.p.c. in assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281sexies c.p.c. all'odierna udienza, all'esito della quale il Giudice ha pronunciato la seguente sentenza. La domanda della curatela fallimentare deve essere accolta parzialmente. Ai sensi dell'art. 166 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza “sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti
a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nei sei mesi anteriori”. Sotto il profilo degli oneri probatori, la norma prevede in capo al curatore l'onere di provare oltre alla prova dell'elemento oggettivo, ovvero dell'effettuazione di “pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti”, nel periodo c.d. sospetto, la conoscenza, da parte del convenuto, al tempo in cui è stato concluso l'atto, dello stato di insolvenza del debitore (c.d. scientia decoctionis). Assume perciò rilievo, agli effetti della revocatoria dell'atto, la concreta situazione psicologica della parte nel momento della stipula dell'atto e non la semplice conoscibilità astratta delle condizioni economiche della controparte. La conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo può essere validamente provata dal curatore tramite presunzioni gravi, precise e concordanti dal momento che la legge non pone limiti in ordine ai mezzi a cui può essere affidato l'adempimento dell'onere della prova che incombe sul curatore (cfr. in tal senso nella giurisprudenza di merito, tra le tante Tribunale
Novara, sez. I, 30/12/2020, n. 601, nella giurisprudenza di legittimità, Cass.
Civ. n.9903/2007; Cass. n.4762/2007; Cass. n.1719/2001). La Corte ha chiarito a tale ultimo riguardo che il presupposto soggettivo dell'azione revocatoria può basarsi anche su elementi di fatto che attengano alla conoscibilità dello stato di insolvenza, purché idonei a fornire la prova per presunzioni della conoscenza effettiva;
la dimostrazione, quindi, ben può essere indiretta, ossia sul piano della logica concatenazione di eventi e condotte del soggetto che, in base al criterio di normalità assunto a parametro
2 di valutazione, consente la prova presuntiva della scientia decoctionis (cfr. Cass. n.19894/2005).
In merito, la giurisprudenza ha individuato dei concreti elementi indiziari da cui può desumersi lo stato di insolvenza: a) l'esistenza di numerosi protesti a carico del soggetto poi fallito (cfr. Cassazione civ., Sez. Unite, 28 marzo 2006, n. 7028); b) l'esistenza di esecuzioni forzate immobiliari, soprattutto se promosse dallo stesso accipiens (cfr. Cassazione civ., sez. I, 18 maggio 2005, n. 10432; Cassazione civ., sez. I, 21 gennaio 2000, n. 656); c) la sussistenza di ingiunzioni, precetti ed istanze di fallimento (cfr. Cassazione civ., sez. I, 28 febbraio 2007, n. 4762); d) un fortissimo squilibro tra l'ammontare delle perdite ed il capitale sociale emergente dai bilanci (cfr. Cassazione civ., Sez. I, 26 maggio 2005, n. 11213); e) la presenza di notizie di stampa (Cassazione civ., sez. I, 7 febbraio 2001, n. 1719). Nel caso di specie ricorrono sia i presupposti oggettivi che i predetti indici di presunzione. E' documentato in atti il pagamento della somme oggetto di domanda revocatoria, pagamenti da qualificarsi di debiti esigibili considerato l'adempimento di rate di mutuo ed emerge altresì la circostanza che siano stati effettuati nel periodo “sospetto” ovvero decorrente dai di sei mesi antecedenti la domanda di apertura della liquidazione giudiziale del agosto 2020 alla dichiarazione stessa del 24 maggio 2023, essendo stati eseguiti gli stessi tra l'11.2.22 ed il 26 aprile 2023. A fondamento dell'azione, la curatela ha allegato altresì la revoca, nel novembre del 2019, da parte della Banca convenuta, dell'affidamento con conseguenziale sottoscrizione di un atto di ricognizione del debito e stipula di un piano di rientro a mezzo mutuo chirografario garantito da fideiussione, un assegno andato impagato per difetto di provvista e che nei confronti della società poi fallita erano stati elevati numerosi protesti per il mancato pagamento di cospicue somme.
In merito la giurisprudenza ha più volte osservato che nel caso in cui creditore sia un istituto di credito, particolare valore epifanico della conoscenza dello stato di decozione deveattribuirsi alla revoca dell'affidamento che, per come è notorio, è provvedimento cui la banca si determina generalmente a seguito di andamento insoddisfacente del conto, protrattosi per un prolungato periodo, che non può non costituire un segnale tipico di una situazione di difficoltà o, come è stato detto, della condizione di fallibilità del correntista. ( Tribunale Treviso, ordinanza, 15 dicembre 2016).
Quanto agli ulteriori elementi, granitica giurisprudenza ha osservato che
“in tema di azione revocatoria fallimentare, la conoscenza, da parte del creditore, dello stato di insolvenza del debitore (la cui dimostrazione è onere della curatela), pur dovendo risultare effettiva e non meramente potenziale, può legittimamente risultare fondata su elementi indiziari (quali i protesti e le
3 procedura esecutive, quando i titoli protestati siano stati rilasciati allo stesso convenuto in revocatoria e quando le procedura esecutive siano state, ancora, dal medesimo promosse) caratterizzati dai requisiti della gravità, precisione e concordanza. In contrasto con dette presunzioni, sarà, poi, il convenuto in revocatoria a dover provare, attraverso circostanze concrete e specifiche, la sua mancata conoscenza della condizione patrimoniale del debitore all'epoca dei pagamenti, nonostante l'uso della normale ed ordinaria diligenza (principio affermato con riferimento ad una vicenda in cui il creditore convenuto in revocatoria aveva addotto, a riprova della propria "inscientia decotionis", la circostanza secondo cui una richiesta di fallimento da lui avanzata in precedenza nei confronti del debitore poi fallito era stata inizialmente respinta per mancata prova dello stato di insolvenza” (Cass. Civ. n. 4318/98). Con particolare riferimento alla circostanza che siano stati levati taluni protesti, ha poi sostenuto che “in tema di accertamento della conoscenza dello stato d'insolvenza i protesti cambiari, in forza del loro carattere di anomalia rispetto al normale adempimento dei debiti d'impresa, si inseriscono nel novero degli elementi indiziari rilevanti, con la precisazione che trattasi non già di una presunzione legale "iuris tantum", ma di una presunzione semplice che, in quanto tale, deve formare oggetto di valutazione concreta da parte del giudice del merito, da compiersi in applicazione del disposto degli art. 2727 e
2729 c.c., con attenta valutazione di tutti gli elementi della fattispecie. Consegue, sul piano della distribuzione dell'onere della prova, che l'avvenuta pubblicazione di una pluralità di protesti può assumere rilevanza presuntiva tale da esonerare il curatore dalla prova che gli stessi fossero noti al convenuto in revocatoria, su quest'ultimo risultando traslato in tal caso l'onere di dimostrare il contrario” (Cass. Civ. n. 14787/12 idem Cass. Civ. n. 526/16); nel medesimo senso cfr. nella giurisprudenza di merito tra le tante, Tribunale Trani, 07/07/2000 “In tema di azione revocatoria fallimentare, l'esistenza di protesti cambiari e delle relative procedure esecutive, possono rientrare nel novero degli elementi indiziari rilevanti, ai fini della prova presuntiva della scientia decotionis da parte del terzo, attesane la natura di precoce manifestazione di quello stato di insolvenza riconosciuto "ex post" dalla sentenza dichiarativa di fallimento”.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di osservare che la norma stabilisce una presunzione iuris tantum della conoscenza in capo al terzo contraente dello stato di insolvenza, con la conseguenza che è onere di quest'ultimo “fornire la prova della inscientia decoctionis, dimostrando la insussistenza, al momento dell'atto, di elementi rivelatori dello stato di insolvenza, ovvero la prova della ricorrenza di circostanze tali da indurre una persona di normale prudenza e avvedutezza a ritenere che l'impresa si trovasse in situazione di normale esercizio”, con la precisazione che “la effettiva mancanza di conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo
4 contraente può essere provata anche con indizi e fondata su elementi di fatto, purché idonei a fornire la prova per presunzioni di tale condizione soggettiva” (Cassazione civile sez. I, 13/03/2018, n. 6094; Cassazione civile sez. I, 22/11/2017, n. 27830; Cassazione civile sez. I, 19/02/2015, n. 3336;
Cassazione civile sez. I, 10/11/2006, n. 24051). Traslando i superiori principi al caso di specie, può affermarsi che l'attrice abbia dato prova della sussistenza dell'elemento soggettivo, tramite i predetti indizi gravi, precisi e concordanti, senza che il convenuto sia riuscito né ad allegare, né a provare il contrario. Dall'analisi della documentazione allegata, emerge un primo indizio consistente nella revoca dell'affidamento avvenuto in data 25 novembre 2019,nonché, nell' atto di ricognizione di debito, ovvero in data antecedente rispetto ai pagamenti ed un secondo rappresentato dalla levata di numerosi protesti. Tenuto conto dell'emersa conoscenza dello stato di insolvenza a decorrere dal 25 novembre 2019, in accoglimento della domanda revocatoria, vanno ritenuti inefficaci i pagamenti effettuati in favore di Controparte_1
oggetto di causa.
[...]
Secondo la più recente giurisprudenza che si condivide,
l'azione revocatoria fallimentare, ex art. 67, commi 1 e 2, l. fall., ha natura costitutiva e l'obbligazione restitutoria cui sia condannato l"accipiens integra un debito di valuta e non di valore, con la conseguenza che colui che agisce ha un autonomo diritto di ottenere, in relazione alla somma da restituirsi, anche la corresponsione degli interessi, che retroagiscono alla data della relativa domanda giudiziale o dalla messa in mora se proposta, ovvero, in caso contrario, decorrono dalla data della sentenza di accoglimento ( Cass. Civ. n. 31652/24; Cass. Civ. 5495/2; 14896/09) .
Il convenuto va, dunque, condannato al pagamento in favore della Curatela della Liquidazione Giudiziale della " della somma Parte_2 di € 33.043,66 oltre interessi legali dal 17.7.23 ( data di messa in mora) al soddisfo.
Ogni altra questione si ritiene assorbita. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta in favore dell'attrice e liquidate, come dispositivo, secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, relativi alle controversie di valore compreso tra € 26.000,00 ed € 52.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, in composizione monocratica, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria, istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G 1479/2024 così provvede:
1. In accoglimento della domanda revocatoria azionata e dichiara l'inefficacia, nei confronti della attrice, dei pagamenti disposti Pt_1 in favore di dell' 11 .2.22, del Controparte_1
5 9.03.2022, del 29.04.2022, del 24.05.2022, del 21.06.2022, del 26.07.2022, del 30.08.2022, del 21.09.2022, del 25.10.2022, del 9.11.2022, del 30.11.2022, dell'11.01.2023, del 15.02.2023, dell'8.03.2023 e del 24.04.2023 e per l'effetto condanna il convenuto al pagamento in favore della Curatela della Liquidazione Giudiziale della " della somma di € 33.043,66 oltre interessi Parte_2 legali dal 17.7.23 al soddisfo.
2. condanna al pagamento, in Controparte_1 favore della attrice, delle spese di lite liquidate in € 3809,00 Pt_1 oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Si comunichi. Così deciso in Messina, il 12 aprile 2024.
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Lo Presti
6
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Emanuela Lo Presti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1479 /2024 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. del giorno 13 marzo 2025, promossa da Giudiziale Parte_1 Parte_2
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Aurelio Maiorana,
[...] P.IVA_1 giusta procura in atti, attore contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Santi Pierpaolo Giacona, giusta procura in atti;
convenuto avente ad oggetto: Azione revocatoria fallimentare (artt. 67 e ss.) In fatto e in diritto
Con atto di citazione depositato il 10 aprile 2024, la Curatela della Liquidazione Giudiziale della " N. 5/23 R.L.G. Parte_2
Tribunale di Messina ha convenuto in giudizio Controparte_1 esponendo che: a) con sentenza n. 14/2023 del 24/05/2023 il
[...]
Tribunale di Messina ha dichiarato la liquidazione Giudiziale della " , b) nei sei mesi antecedenti il deposito della Parte_2 istanza di apertura della liquidazione giudiziale e sino alla conseguente sentenza, la Società fallita ha effettuato versamenti in favore della
[...]
aventi ad oggetto il pagamento di rate di Controparte_1 mutuo chirografario per un totale di € 35.407,87; c) la Banca era a conoscenza dello stato di insolvenza della avendo la stessa Parte_2 revocato un affidamento, ottenuto la sottoscrizione di un atto di ricognizione di debito e proposta di moratoria, con stipula di piano di rientro a mezzo mutuo chirografario garantito da fideiussione personale dei soci e dell'amministratore, avendo subito diversi protesti cambiari ed essendo andato impagato l' assegno n. 0948199329-12 emesso dalla società poi fallita per difetto di provvista. Ha chiesto, pertanto, che fosse dichiarata l'inefficacia, nei confronti della curatela attrice, dei pagamenti effettuati in favore del convenuto ammontanti ad € 35.407,87e che, per l'effetto, il convenuto fosse condannato alla restituzione della suddetta somma, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo. La costituendosi, ha contestato le domande Controparte_1 attrici e chiesto il rigetto dell'azione avversaria. Depositate le memorie ex art. 171ter c.p.c. in assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281sexies c.p.c. all'odierna udienza, all'esito della quale il Giudice ha pronunciato la seguente sentenza. La domanda della curatela fallimentare deve essere accolta parzialmente. Ai sensi dell'art. 166 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza “sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti
a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nei sei mesi anteriori”. Sotto il profilo degli oneri probatori, la norma prevede in capo al curatore l'onere di provare oltre alla prova dell'elemento oggettivo, ovvero dell'effettuazione di “pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti”, nel periodo c.d. sospetto, la conoscenza, da parte del convenuto, al tempo in cui è stato concluso l'atto, dello stato di insolvenza del debitore (c.d. scientia decoctionis). Assume perciò rilievo, agli effetti della revocatoria dell'atto, la concreta situazione psicologica della parte nel momento della stipula dell'atto e non la semplice conoscibilità astratta delle condizioni economiche della controparte. La conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo può essere validamente provata dal curatore tramite presunzioni gravi, precise e concordanti dal momento che la legge non pone limiti in ordine ai mezzi a cui può essere affidato l'adempimento dell'onere della prova che incombe sul curatore (cfr. in tal senso nella giurisprudenza di merito, tra le tante Tribunale
Novara, sez. I, 30/12/2020, n. 601, nella giurisprudenza di legittimità, Cass.
Civ. n.9903/2007; Cass. n.4762/2007; Cass. n.1719/2001). La Corte ha chiarito a tale ultimo riguardo che il presupposto soggettivo dell'azione revocatoria può basarsi anche su elementi di fatto che attengano alla conoscibilità dello stato di insolvenza, purché idonei a fornire la prova per presunzioni della conoscenza effettiva;
la dimostrazione, quindi, ben può essere indiretta, ossia sul piano della logica concatenazione di eventi e condotte del soggetto che, in base al criterio di normalità assunto a parametro
2 di valutazione, consente la prova presuntiva della scientia decoctionis (cfr. Cass. n.19894/2005).
In merito, la giurisprudenza ha individuato dei concreti elementi indiziari da cui può desumersi lo stato di insolvenza: a) l'esistenza di numerosi protesti a carico del soggetto poi fallito (cfr. Cassazione civ., Sez. Unite, 28 marzo 2006, n. 7028); b) l'esistenza di esecuzioni forzate immobiliari, soprattutto se promosse dallo stesso accipiens (cfr. Cassazione civ., sez. I, 18 maggio 2005, n. 10432; Cassazione civ., sez. I, 21 gennaio 2000, n. 656); c) la sussistenza di ingiunzioni, precetti ed istanze di fallimento (cfr. Cassazione civ., sez. I, 28 febbraio 2007, n. 4762); d) un fortissimo squilibro tra l'ammontare delle perdite ed il capitale sociale emergente dai bilanci (cfr. Cassazione civ., Sez. I, 26 maggio 2005, n. 11213); e) la presenza di notizie di stampa (Cassazione civ., sez. I, 7 febbraio 2001, n. 1719). Nel caso di specie ricorrono sia i presupposti oggettivi che i predetti indici di presunzione. E' documentato in atti il pagamento della somme oggetto di domanda revocatoria, pagamenti da qualificarsi di debiti esigibili considerato l'adempimento di rate di mutuo ed emerge altresì la circostanza che siano stati effettuati nel periodo “sospetto” ovvero decorrente dai di sei mesi antecedenti la domanda di apertura della liquidazione giudiziale del agosto 2020 alla dichiarazione stessa del 24 maggio 2023, essendo stati eseguiti gli stessi tra l'11.2.22 ed il 26 aprile 2023. A fondamento dell'azione, la curatela ha allegato altresì la revoca, nel novembre del 2019, da parte della Banca convenuta, dell'affidamento con conseguenziale sottoscrizione di un atto di ricognizione del debito e stipula di un piano di rientro a mezzo mutuo chirografario garantito da fideiussione, un assegno andato impagato per difetto di provvista e che nei confronti della società poi fallita erano stati elevati numerosi protesti per il mancato pagamento di cospicue somme.
In merito la giurisprudenza ha più volte osservato che nel caso in cui creditore sia un istituto di credito, particolare valore epifanico della conoscenza dello stato di decozione deveattribuirsi alla revoca dell'affidamento che, per come è notorio, è provvedimento cui la banca si determina generalmente a seguito di andamento insoddisfacente del conto, protrattosi per un prolungato periodo, che non può non costituire un segnale tipico di una situazione di difficoltà o, come è stato detto, della condizione di fallibilità del correntista. ( Tribunale Treviso, ordinanza, 15 dicembre 2016).
Quanto agli ulteriori elementi, granitica giurisprudenza ha osservato che
“in tema di azione revocatoria fallimentare, la conoscenza, da parte del creditore, dello stato di insolvenza del debitore (la cui dimostrazione è onere della curatela), pur dovendo risultare effettiva e non meramente potenziale, può legittimamente risultare fondata su elementi indiziari (quali i protesti e le
3 procedura esecutive, quando i titoli protestati siano stati rilasciati allo stesso convenuto in revocatoria e quando le procedura esecutive siano state, ancora, dal medesimo promosse) caratterizzati dai requisiti della gravità, precisione e concordanza. In contrasto con dette presunzioni, sarà, poi, il convenuto in revocatoria a dover provare, attraverso circostanze concrete e specifiche, la sua mancata conoscenza della condizione patrimoniale del debitore all'epoca dei pagamenti, nonostante l'uso della normale ed ordinaria diligenza (principio affermato con riferimento ad una vicenda in cui il creditore convenuto in revocatoria aveva addotto, a riprova della propria "inscientia decotionis", la circostanza secondo cui una richiesta di fallimento da lui avanzata in precedenza nei confronti del debitore poi fallito era stata inizialmente respinta per mancata prova dello stato di insolvenza” (Cass. Civ. n. 4318/98). Con particolare riferimento alla circostanza che siano stati levati taluni protesti, ha poi sostenuto che “in tema di accertamento della conoscenza dello stato d'insolvenza i protesti cambiari, in forza del loro carattere di anomalia rispetto al normale adempimento dei debiti d'impresa, si inseriscono nel novero degli elementi indiziari rilevanti, con la precisazione che trattasi non già di una presunzione legale "iuris tantum", ma di una presunzione semplice che, in quanto tale, deve formare oggetto di valutazione concreta da parte del giudice del merito, da compiersi in applicazione del disposto degli art. 2727 e
2729 c.c., con attenta valutazione di tutti gli elementi della fattispecie. Consegue, sul piano della distribuzione dell'onere della prova, che l'avvenuta pubblicazione di una pluralità di protesti può assumere rilevanza presuntiva tale da esonerare il curatore dalla prova che gli stessi fossero noti al convenuto in revocatoria, su quest'ultimo risultando traslato in tal caso l'onere di dimostrare il contrario” (Cass. Civ. n. 14787/12 idem Cass. Civ. n. 526/16); nel medesimo senso cfr. nella giurisprudenza di merito tra le tante, Tribunale Trani, 07/07/2000 “In tema di azione revocatoria fallimentare, l'esistenza di protesti cambiari e delle relative procedure esecutive, possono rientrare nel novero degli elementi indiziari rilevanti, ai fini della prova presuntiva della scientia decotionis da parte del terzo, attesane la natura di precoce manifestazione di quello stato di insolvenza riconosciuto "ex post" dalla sentenza dichiarativa di fallimento”.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di osservare che la norma stabilisce una presunzione iuris tantum della conoscenza in capo al terzo contraente dello stato di insolvenza, con la conseguenza che è onere di quest'ultimo “fornire la prova della inscientia decoctionis, dimostrando la insussistenza, al momento dell'atto, di elementi rivelatori dello stato di insolvenza, ovvero la prova della ricorrenza di circostanze tali da indurre una persona di normale prudenza e avvedutezza a ritenere che l'impresa si trovasse in situazione di normale esercizio”, con la precisazione che “la effettiva mancanza di conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo
4 contraente può essere provata anche con indizi e fondata su elementi di fatto, purché idonei a fornire la prova per presunzioni di tale condizione soggettiva” (Cassazione civile sez. I, 13/03/2018, n. 6094; Cassazione civile sez. I, 22/11/2017, n. 27830; Cassazione civile sez. I, 19/02/2015, n. 3336;
Cassazione civile sez. I, 10/11/2006, n. 24051). Traslando i superiori principi al caso di specie, può affermarsi che l'attrice abbia dato prova della sussistenza dell'elemento soggettivo, tramite i predetti indizi gravi, precisi e concordanti, senza che il convenuto sia riuscito né ad allegare, né a provare il contrario. Dall'analisi della documentazione allegata, emerge un primo indizio consistente nella revoca dell'affidamento avvenuto in data 25 novembre 2019,nonché, nell' atto di ricognizione di debito, ovvero in data antecedente rispetto ai pagamenti ed un secondo rappresentato dalla levata di numerosi protesti. Tenuto conto dell'emersa conoscenza dello stato di insolvenza a decorrere dal 25 novembre 2019, in accoglimento della domanda revocatoria, vanno ritenuti inefficaci i pagamenti effettuati in favore di Controparte_1
oggetto di causa.
[...]
Secondo la più recente giurisprudenza che si condivide,
l'azione revocatoria fallimentare, ex art. 67, commi 1 e 2, l. fall., ha natura costitutiva e l'obbligazione restitutoria cui sia condannato l"accipiens integra un debito di valuta e non di valore, con la conseguenza che colui che agisce ha un autonomo diritto di ottenere, in relazione alla somma da restituirsi, anche la corresponsione degli interessi, che retroagiscono alla data della relativa domanda giudiziale o dalla messa in mora se proposta, ovvero, in caso contrario, decorrono dalla data della sentenza di accoglimento ( Cass. Civ. n. 31652/24; Cass. Civ. 5495/2; 14896/09) .
Il convenuto va, dunque, condannato al pagamento in favore della Curatela della Liquidazione Giudiziale della " della somma Parte_2 di € 33.043,66 oltre interessi legali dal 17.7.23 ( data di messa in mora) al soddisfo.
Ogni altra questione si ritiene assorbita. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta in favore dell'attrice e liquidate, come dispositivo, secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, relativi alle controversie di valore compreso tra € 26.000,00 ed € 52.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, in composizione monocratica, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria, istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G 1479/2024 così provvede:
1. In accoglimento della domanda revocatoria azionata e dichiara l'inefficacia, nei confronti della attrice, dei pagamenti disposti Pt_1 in favore di dell' 11 .2.22, del Controparte_1
5 9.03.2022, del 29.04.2022, del 24.05.2022, del 21.06.2022, del 26.07.2022, del 30.08.2022, del 21.09.2022, del 25.10.2022, del 9.11.2022, del 30.11.2022, dell'11.01.2023, del 15.02.2023, dell'8.03.2023 e del 24.04.2023 e per l'effetto condanna il convenuto al pagamento in favore della Curatela della Liquidazione Giudiziale della " della somma di € 33.043,66 oltre interessi Parte_2 legali dal 17.7.23 al soddisfo.
2. condanna al pagamento, in Controparte_1 favore della attrice, delle spese di lite liquidate in € 3809,00 Pt_1 oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Si comunichi. Così deciso in Messina, il 12 aprile 2024.
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Lo Presti
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