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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 25/03/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1846/2022 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 25 marzo 2025. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ENNA
in composizione monocratica, nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Daniela Francesca
Balsamo ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1846/2022 R.G. promossa da
nato a [...], il [...] ivi residente a[...], Parte_1
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Santo Lopes del foro di Enna (cod. fisc. C.F._1
), elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo avvocato, in C.F._2
Leonforte via Catenanuova, n. 92;
ricorrente
CONTRO
C
– in persona del Commissario, come Controparte_2
tale suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ciro Il Grande n. 21, c.f.
, elettivamente domiciliato in Enna, Viale Diaz n. 23, presso l Avvocatura provinciale P.IVA_1
dell' (n. fax Avvocatura INPS 0935.49306), rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Dolce e CP_2
F. Gramuglia;
resistente
Avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione.
All'udienza odierna, i procuratori delle parti concludevano come da note sostitutive d'udienza.
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 15.12.2022, il ricorrente si rivolgeva al Giudice del Lavoro del
Tribunale di Enna, proponendo opposizione avverso ordinanza ingiunzione.
Esponeva che in data 01/12/2022 veniva notificata l'ordinanza ingiunzione n. oi-001026338, con la quale gli veniva richiesto nella qualità di presunto e non reale legale rappr. ed amministratore della
ICOGER s.r.l. e coobbligato in solido, di pagare la somma di euro 10.000,00 per mancato pagamento contributi previdenziali ed assistenziali anno 2016, in relazione all'avviso di accertamento prot. N.
2800/07/05/2018 0049848 del 22/05/2018 ed avviso di accertamento n. 2800.07/05/2018.0049846
del 23/05/2018.
Deduceva l'opponente, l' infondatezza ed illegittimità della sanzione amministrativa per difetto di legittimazione passiva.
Chiedeva, pertanto, nel merito, la revoca de tali ordinanza ingiunzione in quanto infondata,
ingiusta ed illegittima e, conseguentemente, dichiararla nulla e priva di effetti giuridici.
Si costituiva l'INPS rassegnando che “Il competente Ufficio amministrativo della Sede di Enna ha
provveduto ad annullare l'Ordinanza in argomento, come da relazione istruttoria a firma del
Responsabile dell'Ufficio Gestione del credito che si allega”
Il Giudice, all'udienza odierna, trattata ex art 127 ter cpc, all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza, decideva la causa come da sentenza.
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Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Ed invero, è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti sulla domanda principale avendo l'INPS provveduto ad annullare l'ordinanza opposta. Trattasi di atto volontario idoneo a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di conflitto tra le parti le quali, peraltro, hanno manifestato la mancanza di interesse rispetto ad un accertamento giudiziale del diritto azionato.
Tuttavia, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere non esime questo decidente dalla pronuncia sulle spese rimanendo, sul punto, contrasto tra le parti.
L'INPS non ha replicato all'unico motivo di ricorso facente leva sulla mancanza di soggettività
passiva in capo all'opponente per l'addebito contestato e per la relativa sanzione comminata.
Si argomenta infatti in ricorso che “il sig. non ha commesso alcuna violazione Parte_1
dell'art. 2 bis del D.L. 463/463 conv. in L. 638/83 (omesso versamento delle ritenute previdenziali ed
assistenziali), in quanto, così come più volte ripetuto, al momento dei fatti, ovvero nell'anno 2016
non rivestiva più la carica di amministratore della società “I.CO.GE.R. RESTAURI ENGINEERING
& General Contractor S.R.L. Unipersonale siccome cessato dalla medesima carica di amministratore
in data 03/06/2013, così come agevolmente desumibile sia dal verbale di assemblea e sostituzione di
amministratore del 03/06/2013 iscritto presso la Camera di Commercio I.A.A. di Enna il 14/06/2013,
come da visura”.
Il ricorrente espone e soprattutto documenta che, in effetti, nel periodo di riferimento (anno 2016),
non era amministratore della società in questione, essendo cessato dalla carica ben tre anni prima.
L'INPS deve ritenersi pertanto soccombente virtuale.
Tuttavia, alla luce del comportamento processuale tenuto dall'istituto previdenziale, si ritiene che ricorrano giusti motivi per compensarle in ragione della metà.
Invece, riguardo alla residua metà, deve farsi applicazione del principio della cosiddetta soccombenza virtuale condannando quindi l'INPS alla loro rifusione nella misura indicata in parte dispositiva.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede: - dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese in ragione di 1/2 e condanna l'Inps al pagamento delle spese residue che si liquidano in complessivi € 843,0 oltre a spese generali IVA e Cpa come per legge, con distrazione.
Enna, 25.03.2025.