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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/05/2025, n. 2023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2023 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Chiara Cucinella in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 06/05/2025 sostituita dal deposito delle note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., ha depositato SENTENZA nella causa iscritta al n. 4054 /2023 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. SODANO STEFANO, come in atti
RICORRENTE E
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. DE BENEDICTIS ITALA, come in atti RESISTENTE OGGETTO: opposizione cartella esattoriale – gestione separata artigiani CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29/03/2023 parte ricorrente premetteva che in data 17.2.2023 veniva notificato da parte dell' l'avviso n. 32820220006944419000, CP_1 sulla cui base veniva richiesto il versamento di € 3.196,25, a titolo di contributi previdenziali accertati e dovuti a titolo di Gestione Artigiani, per il periodo 1/2021- 12/2021. Allegava parte ricorrente di essere amministratore della società a responsabilità limitata ma di non svolgere alcuna attività lavorativa. Si costituiva resistendo all'avversa domanda e concludendo per il rigetto. CP_1
****** L'opposizione è infondata e va rigettata.
Si osserva in via preliminare che il debitore può proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis cpc, quando contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata ovvero contestare il quomodo del procedimento, ovvero le modalità di svolgimento dell'azione esecutiva. In tale ultimo caso, l'opposizione dovrà essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 cpc. 1 Tanto premesso in via generale, nel caso di specie, l'opponente si duole di un vizio che attiene al merito della pretesa nonché vizi formali. Esse, dunque, configurano, in parte, azione ex 24 D.Lgs. 46799 e, in parte, azione di opposizione agli atti esecutivi. La domanda è dunque tempestiva, avendo la convenuta provato che le cartelle sono state notificate in data 21.12.2021 e non sono decorsi i termini per le proposte opposizioni (40 giorni per l'azione ex art. 24; 20 per l'opposizione agli atti), posto che il ricorso presso è stato depositato il 28.1.2022 ( ricorso a seguito del quale veniva dichiara l'incompetenza territoriale e ivi tempestivamente riassunto).
Ciò posto, passando al merito osserva il Tribunale che la giurisprudenza di legittimità in tema di "doppia iscrizione" ha ripetutamente affermato che, al fine dell'insorgenza dell'obbligo di iscrizione (anche) alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, la disciplina di riferimento richiede che l'esercizio di attività in forma d'impresa ad opera di commercianti, artigiani o coltivatori diretti debba essere contemporaneo all'esercizio di attività autonoma per la quale è obbligatoria l'iscrizione alla gestione separata della L. n. 335 del 1995, ex art. 2, comma 26, e che, ai sensi della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208, autenticamente interpretato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma 11, conv. in L. n. 122 del 2010, non opera la fictio iuris dell'unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell'attività prevalente, ma vale il principio della doppia iscrizione. Pertanto, il socio di una società a responsabilità limitata, che svolge per la società stessa attività di lavoro autonomo, quale collaboratore coordinato e continuativo, è soggetto a doppia contribuzione, presso la gestione separata per i compensi di lavoro autonomo e presso la gestione commercianti per il reddito d'impresa (Cass. ss.uu. n. 17076 del 2011, ord. n. 9803 del 2012 e n. 9153 del 2012). Ai fini dell'affermazione dell'obbligo della doppia iscrizione (nella gestione separata e nella gestione commercianti) è necessario che, nella situazione data, del socio amministratore di una società di capitali che partecipi personalmente al lavoro aziendale, la prestazione offerta abbia carattere di abitualità e preponderanza rispetto agli altri fattori produttivi, intendendosi per partecipazione al lavoro aziendale lo svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa (cfr., da ultimo Cass. 8474/2017 e Cass. 12560/2017 con riguardo ai criteri da utilizzare per tale ordine di valutazione); La verifica della sussistenza di requisiti di legge per tale "coesistenza" è compito del giudice di merito e deve essere effettuata in modo puntuale e rigoroso, indispensabile essendo che l'onere probatorio (il quale, secondo le ordinarie regole, grava sull'ente previdenziale, tenuto a provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo - cfr. ex multis Cass. 20 aprile 2002, n. 5763; Cass. 6 novembre 2009, n. 23600 -) venga compiutamente assolto, potendo assumere rilevanza, ai fini di tale valutazione e, quindi, della prova del personale apporto all'attività di impresa, con diretta ed abituale ingerenza dell'amministratore nel ciclo produttivo della
2 stessa, elementi quali la complessità o meno dell'impresa, l'esistenza o meno di dipendenti e/o collaboratori, la loro qualifica e le loro mansioni (Cass. n. 11685 del 2012).
Tale orientamento è stato confermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, particolarmente negli ultimi anni (cfr. Sentenze Cass. n. 1759 del 27.01.2021 n. 21540/2019, n. 23790/2019, n. 23792/2019, n. 24096/2019 e n. 24097/2019) la quale ha statuito che devono essere esclusi dalla base imponibile contributiva i redditi di capitale attribuiti agli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali derivanti dalla partecipazione a società di capitali nella quale i lavoratori autonomi non svolgono attività lavorativa. In particolare, la citata giurisprudenza ha evidenziato come, tenuto conto della differenziazione tra redditi di impresa (ex art. 55 del TUIR) e redditi di capitale (ex art. 44 del TUIR), le disposizioni di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge n. 384/1992 individuano la base imponibile dell'obbligazione contributiva per i soggetti iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali nei redditi di impresa denunciati ai fini IRPEF, a cui non è possibile ascrivere i redditi di capitale. Nel merito, la Corte di Cassazione (cfr. sentenza n. 23790/2019) ha evidenziato che, dal quadro giuridico di riferimento, appare che per i soci di società commerciali la condizione essenziale perché sorga l'obbligo contributivo nella Gestione degli artigiani e dei commercianti è quella della "partecipazione personale al lavoro aziendale", mentre “la sola percezione di utili derivanti da una mera partecipazione (senza lavoro) in società di capitali non può far scattare il rapporto giuridico previdenziale, atteso che il reddito di capitale non rientra tra quelli costituzionalmente protetti, per il quale la collettività deve farsi carico della libertà dai bisogni (tra i quali rientra il diritto alla pensione al termine dell'attività lavorativa)”. Ne consegue che gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, disciplinati dal TUIR tra i redditi di capitale, non sono ascrivibili alle disposizioni di cui all'articolo 3-bis del decreto- legge n. 384/1992.
Ritiene il Tribunale che nel caso di specie l'istituto non ha provato i presupposti dell'obbligo contributivo della ricorrente relativo alla Gestione esercenti attività commerciali. Alcun elemento, in fatto, ha offerto a riprova dello svolgimento da parte della ricorrente di compiti che esulavano da quelli propri dell'amministratore, limitandosi ad allegare l'assenza di altro impiego;
il ricorrente però allega di essere impegnato negli studi e di essersi poi iscritto dal maggio 2021 alla gestione separata , CP_1 essendo da quella data titolare di altra attività imprenditoriale e di aver lasciato la carica di amministratore della Rummo Group s.r.l.. In sostanza l non ha provato, come era suo onere, il giudizio di prevalenza e CP_1 abitualità dell'attività di lavoro della ricorrente.
3 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara non dovuti i contributi indicati nell'avviso di addebito n. 32820220006944419000, per l'importo di € 3.196,25, per il periodo 1/2021-12/2021. 2. Condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in CP_1 complessivi € 1.800,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Si comunichi
Aversa, 06/05/2025 Il giudice dott.ssa Chiara Cucinella
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SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Chiara Cucinella in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 06/05/2025 sostituita dal deposito delle note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., ha depositato SENTENZA nella causa iscritta al n. 4054 /2023 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. SODANO STEFANO, come in atti
RICORRENTE E
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. DE BENEDICTIS ITALA, come in atti RESISTENTE OGGETTO: opposizione cartella esattoriale – gestione separata artigiani CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29/03/2023 parte ricorrente premetteva che in data 17.2.2023 veniva notificato da parte dell' l'avviso n. 32820220006944419000, CP_1 sulla cui base veniva richiesto il versamento di € 3.196,25, a titolo di contributi previdenziali accertati e dovuti a titolo di Gestione Artigiani, per il periodo 1/2021- 12/2021. Allegava parte ricorrente di essere amministratore della società a responsabilità limitata ma di non svolgere alcuna attività lavorativa. Si costituiva resistendo all'avversa domanda e concludendo per il rigetto. CP_1
****** L'opposizione è infondata e va rigettata.
Si osserva in via preliminare che il debitore può proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis cpc, quando contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata ovvero contestare il quomodo del procedimento, ovvero le modalità di svolgimento dell'azione esecutiva. In tale ultimo caso, l'opposizione dovrà essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 cpc. 1 Tanto premesso in via generale, nel caso di specie, l'opponente si duole di un vizio che attiene al merito della pretesa nonché vizi formali. Esse, dunque, configurano, in parte, azione ex 24 D.Lgs. 46799 e, in parte, azione di opposizione agli atti esecutivi. La domanda è dunque tempestiva, avendo la convenuta provato che le cartelle sono state notificate in data 21.12.2021 e non sono decorsi i termini per le proposte opposizioni (40 giorni per l'azione ex art. 24; 20 per l'opposizione agli atti), posto che il ricorso presso è stato depositato il 28.1.2022 ( ricorso a seguito del quale veniva dichiara l'incompetenza territoriale e ivi tempestivamente riassunto).
Ciò posto, passando al merito osserva il Tribunale che la giurisprudenza di legittimità in tema di "doppia iscrizione" ha ripetutamente affermato che, al fine dell'insorgenza dell'obbligo di iscrizione (anche) alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, la disciplina di riferimento richiede che l'esercizio di attività in forma d'impresa ad opera di commercianti, artigiani o coltivatori diretti debba essere contemporaneo all'esercizio di attività autonoma per la quale è obbligatoria l'iscrizione alla gestione separata della L. n. 335 del 1995, ex art. 2, comma 26, e che, ai sensi della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208, autenticamente interpretato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma 11, conv. in L. n. 122 del 2010, non opera la fictio iuris dell'unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell'attività prevalente, ma vale il principio della doppia iscrizione. Pertanto, il socio di una società a responsabilità limitata, che svolge per la società stessa attività di lavoro autonomo, quale collaboratore coordinato e continuativo, è soggetto a doppia contribuzione, presso la gestione separata per i compensi di lavoro autonomo e presso la gestione commercianti per il reddito d'impresa (Cass. ss.uu. n. 17076 del 2011, ord. n. 9803 del 2012 e n. 9153 del 2012). Ai fini dell'affermazione dell'obbligo della doppia iscrizione (nella gestione separata e nella gestione commercianti) è necessario che, nella situazione data, del socio amministratore di una società di capitali che partecipi personalmente al lavoro aziendale, la prestazione offerta abbia carattere di abitualità e preponderanza rispetto agli altri fattori produttivi, intendendosi per partecipazione al lavoro aziendale lo svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa (cfr., da ultimo Cass. 8474/2017 e Cass. 12560/2017 con riguardo ai criteri da utilizzare per tale ordine di valutazione); La verifica della sussistenza di requisiti di legge per tale "coesistenza" è compito del giudice di merito e deve essere effettuata in modo puntuale e rigoroso, indispensabile essendo che l'onere probatorio (il quale, secondo le ordinarie regole, grava sull'ente previdenziale, tenuto a provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo - cfr. ex multis Cass. 20 aprile 2002, n. 5763; Cass. 6 novembre 2009, n. 23600 -) venga compiutamente assolto, potendo assumere rilevanza, ai fini di tale valutazione e, quindi, della prova del personale apporto all'attività di impresa, con diretta ed abituale ingerenza dell'amministratore nel ciclo produttivo della
2 stessa, elementi quali la complessità o meno dell'impresa, l'esistenza o meno di dipendenti e/o collaboratori, la loro qualifica e le loro mansioni (Cass. n. 11685 del 2012).
Tale orientamento è stato confermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, particolarmente negli ultimi anni (cfr. Sentenze Cass. n. 1759 del 27.01.2021 n. 21540/2019, n. 23790/2019, n. 23792/2019, n. 24096/2019 e n. 24097/2019) la quale ha statuito che devono essere esclusi dalla base imponibile contributiva i redditi di capitale attribuiti agli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali derivanti dalla partecipazione a società di capitali nella quale i lavoratori autonomi non svolgono attività lavorativa. In particolare, la citata giurisprudenza ha evidenziato come, tenuto conto della differenziazione tra redditi di impresa (ex art. 55 del TUIR) e redditi di capitale (ex art. 44 del TUIR), le disposizioni di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge n. 384/1992 individuano la base imponibile dell'obbligazione contributiva per i soggetti iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali nei redditi di impresa denunciati ai fini IRPEF, a cui non è possibile ascrivere i redditi di capitale. Nel merito, la Corte di Cassazione (cfr. sentenza n. 23790/2019) ha evidenziato che, dal quadro giuridico di riferimento, appare che per i soci di società commerciali la condizione essenziale perché sorga l'obbligo contributivo nella Gestione degli artigiani e dei commercianti è quella della "partecipazione personale al lavoro aziendale", mentre “la sola percezione di utili derivanti da una mera partecipazione (senza lavoro) in società di capitali non può far scattare il rapporto giuridico previdenziale, atteso che il reddito di capitale non rientra tra quelli costituzionalmente protetti, per il quale la collettività deve farsi carico della libertà dai bisogni (tra i quali rientra il diritto alla pensione al termine dell'attività lavorativa)”. Ne consegue che gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, disciplinati dal TUIR tra i redditi di capitale, non sono ascrivibili alle disposizioni di cui all'articolo 3-bis del decreto- legge n. 384/1992.
Ritiene il Tribunale che nel caso di specie l'istituto non ha provato i presupposti dell'obbligo contributivo della ricorrente relativo alla Gestione esercenti attività commerciali. Alcun elemento, in fatto, ha offerto a riprova dello svolgimento da parte della ricorrente di compiti che esulavano da quelli propri dell'amministratore, limitandosi ad allegare l'assenza di altro impiego;
il ricorrente però allega di essere impegnato negli studi e di essersi poi iscritto dal maggio 2021 alla gestione separata , CP_1 essendo da quella data titolare di altra attività imprenditoriale e di aver lasciato la carica di amministratore della Rummo Group s.r.l.. In sostanza l non ha provato, come era suo onere, il giudizio di prevalenza e CP_1 abitualità dell'attività di lavoro della ricorrente.
3 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara non dovuti i contributi indicati nell'avviso di addebito n. 32820220006944419000, per l'importo di € 3.196,25, per il periodo 1/2021-12/2021. 2. Condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in CP_1 complessivi € 1.800,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Si comunichi
Aversa, 06/05/2025 Il giudice dott.ssa Chiara Cucinella
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