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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 13/02/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Virgilio Notari Presidente rel.
Michela Grillo giudice
Lorenzo Sandulli giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2697/2024 del R.G.V.G., rimessa al Collegio per la decisione il 13/2/2025, promossa dai signori , nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, e nata ad [...] il [...], c.f.: C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dagli avv.ti Glenda Gandolfi e Raffaele Busani, con C.F._2
l'intervento del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5/12/2024 i signori e , premesso di aver Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio concordatario il 2/9/1995 in Villa Latina (FR) e di aver avuto, durante la convivenza, il figlio (nato il [...]), hanno riferito che i coniugi si sono separati Per_1 consensualmente con convenzione di negoziazione assistita ex artt. 2 e 6 della Legge n. 162/2014 e accordo sottoscritto in data 24/3/2017. Hanno evidenziato, inoltre, che si è ormai esaurita ogni comunione materiale e spirituale tra i consorti. In forza di quanto precede hanno chiesto che il Collegio dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio e disciplini le altre questioni pendenti alle condizioni riportate nell'atto introduttivo.
***
Nel corso della trattazione le parti hanno insistito per la pronuncia del divorzio congiunto.
***
Ricostruiti in tal modo i termini della causa, il Collegio reputa che le richieste dei signori e Pt_1
meritino di essere accolte. Dalla documentazione acquisita emerge che il matrimonio per cui è Pt_2 causa è stato trascritto nel registro degli atti dello stato civile del Comune di Villa Latina (FR) dell'anno
1995 al numero 6, parte II, serie A, e che i coniugi si sono separati consensualmente con convenzione di negoziazione assistita ai sensi degli artt. 2 e 6 Legge n.162/2014 ed accordo sottoscritto in data
24/3/2017. Il provvedimento non risulta impugnato. Nessun elemento induce ad affermare che in seguito le parti si siano riconciliate. A fronte di un simile quadro si deve ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i signori e sia venuta meno in maniera definitiva. Sussistono Pt_1 Pt_2 le condizioni contemplate dall'art. 3, c. 1 n. 2, lett. b) della L. n. 898/1970. Nulla osta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
*** Le intese dei signori e sulle questioni connesse al divorzio sono conformi alla legge. Pt_1 Pt_2
Anche in questo caso non vi è motivo di non riconoscere gli accordi degli interessati.
***
L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa n. 2697/2024 R.G.V.G., respinta ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
⮚ dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Villa Latina (FR) il 2/9/1995 tra e , trascritto nel registro degli atti dello stato civile del Comune di Parte_1 Parte_2
Villa Latina (FR) dell'anno 1995 al numero 6, parte II, serie A;
⮚ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Villa Latina (FR) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
⮚ riconosce le ulteriori intese raggiunte dalle parti in corso di causa;
⮚ compensa le spese di lite.
Cassino, 13/2/2025
il Presidente est
Notari Virgilio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Virgilio Notari Presidente rel.
Michela Grillo giudice
Lorenzo Sandulli giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2697/2024 del R.G.V.G., rimessa al Collegio per la decisione il 13/2/2025, promossa dai signori , nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, e nata ad [...] il [...], c.f.: C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dagli avv.ti Glenda Gandolfi e Raffaele Busani, con C.F._2
l'intervento del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5/12/2024 i signori e , premesso di aver Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio concordatario il 2/9/1995 in Villa Latina (FR) e di aver avuto, durante la convivenza, il figlio (nato il [...]), hanno riferito che i coniugi si sono separati Per_1 consensualmente con convenzione di negoziazione assistita ex artt. 2 e 6 della Legge n. 162/2014 e accordo sottoscritto in data 24/3/2017. Hanno evidenziato, inoltre, che si è ormai esaurita ogni comunione materiale e spirituale tra i consorti. In forza di quanto precede hanno chiesto che il Collegio dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio e disciplini le altre questioni pendenti alle condizioni riportate nell'atto introduttivo.
***
Nel corso della trattazione le parti hanno insistito per la pronuncia del divorzio congiunto.
***
Ricostruiti in tal modo i termini della causa, il Collegio reputa che le richieste dei signori e Pt_1
meritino di essere accolte. Dalla documentazione acquisita emerge che il matrimonio per cui è Pt_2 causa è stato trascritto nel registro degli atti dello stato civile del Comune di Villa Latina (FR) dell'anno
1995 al numero 6, parte II, serie A, e che i coniugi si sono separati consensualmente con convenzione di negoziazione assistita ai sensi degli artt. 2 e 6 Legge n.162/2014 ed accordo sottoscritto in data
24/3/2017. Il provvedimento non risulta impugnato. Nessun elemento induce ad affermare che in seguito le parti si siano riconciliate. A fronte di un simile quadro si deve ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i signori e sia venuta meno in maniera definitiva. Sussistono Pt_1 Pt_2 le condizioni contemplate dall'art. 3, c. 1 n. 2, lett. b) della L. n. 898/1970. Nulla osta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
*** Le intese dei signori e sulle questioni connesse al divorzio sono conformi alla legge. Pt_1 Pt_2
Anche in questo caso non vi è motivo di non riconoscere gli accordi degli interessati.
***
L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa n. 2697/2024 R.G.V.G., respinta ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
⮚ dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Villa Latina (FR) il 2/9/1995 tra e , trascritto nel registro degli atti dello stato civile del Comune di Parte_1 Parte_2
Villa Latina (FR) dell'anno 1995 al numero 6, parte II, serie A;
⮚ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Villa Latina (FR) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
⮚ riconosce le ulteriori intese raggiunte dalle parti in corso di causa;
⮚ compensa le spese di lite.
Cassino, 13/2/2025
il Presidente est
Notari Virgilio