Art. 2.
Gli enti di colonizzazione o i Consorzi di bonifica devono far risultare dalle note di trascrizione degli atti di assegnazione di unita' poderali l'esistenza, del vincolo di indivisibilita' dei fondi, ai sensi della presente legge.
In difetto, il vincolo di indivisibilita' non puo' essere opposto ai terzi.
Gli enti di colonizzazione o i Consorzi di bonifica devono far risultare dalle note di trascrizione degli atti di assegnazione di unita' poderali l'esistenza, del vincolo di indivisibilita' dei fondi, ai sensi della presente legge.
In difetto, il vincolo di indivisibilita' non puo' essere opposto ai terzi.