Versione
28 agosto 1940
28 agosto 1940
Art. 2.
Gli enti di colonizzazione o i Consorzi di bonifica devono far risultare dalle note di trascrizione degli atti di assegnazione di unita' poderali l'esistenza, del vincolo di indivisibilita' dei fondi, ai sensi della presente legge.
In difetto, il vincolo di indivisibilita' non puo' essere opposto ai terzi.
Gli enti di colonizzazione o i Consorzi di bonifica devono far risultare dalle note di trascrizione degli atti di assegnazione di unita' poderali l'esistenza, del vincolo di indivisibilita' dei fondi, ai sensi della presente legge.
In difetto, il vincolo di indivisibilita' non puo' essere opposto ai terzi.
Giurisprudenza • 4
- 1. Trib. Salerno, sentenza 28/12/2023, n. 5954Provvedimento: […] 2.1. In primo luogo, va affermata l'inesistenza del vincolo di indivisibilità legale (art. 2 legge 3 giugno 1940, n. 1078), poiché «in tema di riforma fondiaria, secondo il principio enunciato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 233 del 1991 le disposizioni legislative successive alla legge n.Leggi di più...
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