Articolo 2 della Legge 3 giugno 1940, n. 1078
Articolo 1Articolo 3
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28 agosto 1940
Art. 2.

Gli enti di colonizzazione o i Consorzi di bonifica devono far risultare dalle note di trascrizione degli atti di assegnazione di unita' poderali l'esistenza, del vincolo di indivisibilita' dei fondi, ai sensi della presente legge.

In difetto, il vincolo di indivisibilita' non puo' essere opposto ai terzi.


Entrata in vigore il 28 agosto 1940
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