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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/03/2025, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16995/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 16995/2024 promosso da:
, con il patrocinio dell'avv. Martin Patrizia che lo rappresenta e difende Parte_1 in virtù di procura speciale in atti e
, con il patrocinio dell'avv. Di Ciccio Anna Lisa che lo rappresenta e difende Controparte_1 in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo ai minori: , nata a [...] il [...] e , nato a [...] il Persona_1 Persona_2
5.7.2013.
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: esprime parere favorevole
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I minori sono nati dalla relazione tra e , Parte_1 Controparte_1 non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza more uxorio.
Con ricorso congiuntamente depositato il 09/07/2024 e Parte_1
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 Controparte_1
- 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento dei figli minori, alla loro collocazione, alla determinazione del regime di visita padre- figli ed alla previsione di un contributo per il loro mantenimento. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli dei figli, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Si precisa che non sussistono i presupposti per l'assegnazione della casa familiare al sig.
atteso che egli non è genitore collocatario della prole minorenne. Ci si limita, pertanto, a CP_1 prendere atto dell'intesa delle parti nel senso che l'abitazione familiare resta nella esclusiva disponibilità del . CP_1
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che li riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con residenza e domicilio presso la casa materna;
DISPONE che il padre possa tenerli con sé a fine settimana alternati dal venerdì alle ore 19 sino alla domenica sera alle 20,30 sul presupposto che egli si presenti a prendere i ragazzi presso la casa materna in stato di sobrietà e più in generale in condizioni adeguate a prendersi cura dei minori. La madre è sin da ora autorizzata, in caso contrario, a trattenere i figli presso di sé. Alle stesse condizioni il padre potrà tenere seco i figli, ad anni alterni, il 24.12 o il 25.12 ed il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
DÀ ATTO che la casa familiare, di proprietà del sig. , resta nella sua disponibilità; CP_1
DÀ ATTO che le parti dichiarano che la sig.ra ha provveduto a lasciar Parte_2 l'abitazione familiare unitamente ai figli e ha trasferito la sua residenza in Torino in via San Marino 108
DISPONE che il padre versi alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento dei figli la Parte_1 somma di € 700,00 ( € 350,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata, a mezzo bonifico bancario, anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di settembre 2024, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese scolastiche, sanitarie, sportive -ricreative richiamando in merito il protocollo sottoscritto in data 15.3.2016 tra Magistrati e Avvocati e che le parti dichiarano di conoscere .
DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno unico verrà percepito integralmente dalla madre;
DÀ ATTO che il sig. dichiara di riconoscere di essere in debito nei confronti della sig. CP_1 [...] della somma di € 40.000 (quarantamila) (denaro utilizzato per la ristrutturazione Pt_1 dell'appartamento di proprietà del sig. e per l'acquisto degli arredi) che si impegna a CP_1 corrispondere con le seguenti modalità:
- euro 5.000 (cinquemila) al deposito del ricorso - euro 5.000 (cinquemila) a settembre 2024
- euro 5.000 (cinquemila) a novembre 2024
- euro 5.000 (cinquemila) a gennaio 2025
- euro 5.000 (cinquemila) a marzo 2025
- euro 5.000 (cinquemila) a maggio 2025
- saldo di euro 10.000 (diecimila) entro luglio 2025;
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 14.3.2025
Il Giudice Re./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 16995/2024 promosso da:
, con il patrocinio dell'avv. Martin Patrizia che lo rappresenta e difende Parte_1 in virtù di procura speciale in atti e
, con il patrocinio dell'avv. Di Ciccio Anna Lisa che lo rappresenta e difende Controparte_1 in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo ai minori: , nata a [...] il [...] e , nato a [...] il Persona_1 Persona_2
5.7.2013.
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: esprime parere favorevole
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I minori sono nati dalla relazione tra e , Parte_1 Controparte_1 non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza more uxorio.
Con ricorso congiuntamente depositato il 09/07/2024 e Parte_1
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 Controparte_1
- 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento dei figli minori, alla loro collocazione, alla determinazione del regime di visita padre- figli ed alla previsione di un contributo per il loro mantenimento. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli dei figli, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Si precisa che non sussistono i presupposti per l'assegnazione della casa familiare al sig.
atteso che egli non è genitore collocatario della prole minorenne. Ci si limita, pertanto, a CP_1 prendere atto dell'intesa delle parti nel senso che l'abitazione familiare resta nella esclusiva disponibilità del . CP_1
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che li riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con residenza e domicilio presso la casa materna;
DISPONE che il padre possa tenerli con sé a fine settimana alternati dal venerdì alle ore 19 sino alla domenica sera alle 20,30 sul presupposto che egli si presenti a prendere i ragazzi presso la casa materna in stato di sobrietà e più in generale in condizioni adeguate a prendersi cura dei minori. La madre è sin da ora autorizzata, in caso contrario, a trattenere i figli presso di sé. Alle stesse condizioni il padre potrà tenere seco i figli, ad anni alterni, il 24.12 o il 25.12 ed il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
DÀ ATTO che la casa familiare, di proprietà del sig. , resta nella sua disponibilità; CP_1
DÀ ATTO che le parti dichiarano che la sig.ra ha provveduto a lasciar Parte_2 l'abitazione familiare unitamente ai figli e ha trasferito la sua residenza in Torino in via San Marino 108
DISPONE che il padre versi alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento dei figli la Parte_1 somma di € 700,00 ( € 350,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata, a mezzo bonifico bancario, anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di settembre 2024, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese scolastiche, sanitarie, sportive -ricreative richiamando in merito il protocollo sottoscritto in data 15.3.2016 tra Magistrati e Avvocati e che le parti dichiarano di conoscere .
DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno unico verrà percepito integralmente dalla madre;
DÀ ATTO che il sig. dichiara di riconoscere di essere in debito nei confronti della sig. CP_1 [...] della somma di € 40.000 (quarantamila) (denaro utilizzato per la ristrutturazione Pt_1 dell'appartamento di proprietà del sig. e per l'acquisto degli arredi) che si impegna a CP_1 corrispondere con le seguenti modalità:
- euro 5.000 (cinquemila) al deposito del ricorso - euro 5.000 (cinquemila) a settembre 2024
- euro 5.000 (cinquemila) a novembre 2024
- euro 5.000 (cinquemila) a gennaio 2025
- euro 5.000 (cinquemila) a marzo 2025
- euro 5.000 (cinquemila) a maggio 2025
- saldo di euro 10.000 (diecimila) entro luglio 2025;
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 14.3.2025
Il Giudice Re./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.