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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/12/2025, n. 5084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5084 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
All'udienza del 16.12.2025 viene aperto il verbale e il giudice accerta la regolare comunicazione alle parti del verbale di udienza del
16.04.2024, con cui è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza odierna, mediante il deposito e lo scambio in telematico di sintetiche note di trattazione scritta.
Prende atto dele note conclusive e delle note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c., queste ultime da valere come presenza all'udienza
Il G.O.T.
Provvede come di seguito alle h 15,33
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale di Palermo - Sezione III Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. AB La RA, ex art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S e n t e n z a nella causa civile iscritta al n° 14797 /2023 R.G. vertente
TRA
, elettivamente dom.to in Palermo, VIA EMILIA, 65 presso lo studio Parte_1
dell'avv. GIUSEPPE E GALIOTO dal quale è rappr.ta e difesa, giusta procura in atti
OPPONENTE
E
, e , entrambi elett.te dom.ti in Palermo, nella Controparte_1 Controparte_2
VIA AMMIRAGLIO GRAVINA, 2/F, presso lo studio dell'avv. ROBERTO SURDI dal quale sono rappr.ti e difesi giusta procura in atti
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione a precetto
Il Tribunale di Palermo - Sezione III Civile in persona del Giudice Monocratico AB La RA, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando così provvede : 1) rigetta l'opposizione a precetto proposta dalla sig.ra ; Pt_2
2) dichiara efficace l'atto di precetto opposto e condanna la sig.ra a rifondere alla Pt_1
opposta le spese di lite che si liquidano in complessivi € 4.411,00, oltre, cassa, Iva e spese generali di studio.
❖
Motivi della Decisione
Preliminarmente si osserva che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo, in ossequio al nuovo art. 132 c.p.c. come novellato ex lege 69/09, entrata in vigore il
4/7/09.
Oggetto del presente giudizio è l'opposizione della sig.ra avverso l'atto di Parte_1
precetto notificatole dai sigg. e , con il quale le è stato intimato il pagamento della CP_2 CP_1
complessiva somma di € 30.015,73 giusta sentenza n. 4911/2023 del 03.11.2023.
Sul punto delle opposizioni all'esecuzione va innanzitutto precisato che come è noto,
l'opposizione a precetto può configurare sia l'opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615
c.p.c., sia l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c.. Mentre l'opposizione all'esecuzione investe l'an dell'azione esecutiva - consistendo nella contestazione del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo -, l'opposizione agli atti esecutivi attiene al quomodo del procedimento, consistendo nella contestazione dello svolgimento dell'azione esecutiva attraverso il processo.
Ciò posto, premesso il generale potere-dovere da parte del decidente di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire il nomen iuris al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio (finanche in difformità rispetto alle deduzioni delle parti), non vi è dubbio che, avuto riguardo alla tipologia delle doglianze prospettate, il debitore esecutato abbia inteso proporre una opposizione all'esecuzione.
La circostanza che la parte istante indichi nel precetto una somma superiore a quella dovuta dal debitore non dà luogo a una irregolarità dell'atto, ma a un eccesso nell'esercizio del diritto a procedere a esecuzione forzata. Va pertanto, qualificata come opposizione all'esecuzione e non come opposizione agli atti esecutivi quella proposta contro l'atto di precetto con cui si contesti la debenza di alcune somme,
investendo essa una questione concernente il diritto sostanziale del creditore a conseguire coattivamente la prestazione che non è stata spontaneamente adempiuta, ponendo in discussione il diritto sostanziale di credito per come risulta indicato nell'atto di precetto ( Cass. 25 novembre
2002, n. 16569).
In puntuale applicazione della normativa vigente in subiecta materia e aderendo all'or rievocato orientamento della Suprema Corte, va qualificata come opposizione all'esecuzione quella ora allo scrutinio di questo giudice ( le doglianze proposte non costituiscono invero motivo di irregolarità della procedura esecutiva ma attengono all'esistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata, e non anche alle modalità del suo corretto esercizio).
La signora , nel proporre l'opposizione al precetto, ha, invero, dedotto la Pt_1
precettazione di un importo superiore a quella dovuto, evidenziando l'erronea indicazione dell'importo relativo agli interessi, che sarebbero stati determinati ai sensi dell'art. 1284 c.c. comma
IV e non anche in virtù del comma I medesima norma. Chiedeva, pertanto, sospendersi l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo azionato ed instava per l'inefficacia dell'atto di precetto.
Quanto alla chiesta sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo, questo giudice con provvedimento del gennaio del 2024, avuto riguardo alla somma oggetto di contestazione, ha revocato il provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza emesso in precedenza inaudita altera parte, ed ha sospeso l'efficacia del precetto limitatamente alla somma di
€ 2.134,31.
Quanto alla chiesta inefficacia del precetto va detto che l'eccessività della somma portata nel precetto, non travolge l'atto per l'intero, ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito dei poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito (Cassazione Civile, sez. III,
11 marzo 1992, n. 2938; Cassazione Civile, 27 febbraio 2008, n. 5515).
Circa il merito della vicenda va detto che a seguito della costituzione in giudizio di parte opposta, la sig.ra non ha contestato alcunchè, né ha rideterminato l'importo degli interessi Pt_1
che comunque vanno riconosciuti alla opposta alla luce del titolo esecutivo azionato.
Conseguentemente, benchè si condivida la pronuncia della cassazione, secondo cui qualora una sentenza condanni al pagamento di "interessi legali" senza specificare il tasso, occorre applicare il saggio previsto dall'articolo 1284, comma 1 del Codice Civile, ovvero il tasso legale ordinario,
in quanto il giudice dell'esecuzione non può integrare il titolo esecutivo con i maggiori interessi, a meno che la motivazione del giudice della cognizione non lo abbia specificamente previsto,
(Sentenza n. 12449/2024) l'opposizione a precetto della sig.ra non merita accoglimento, Pt_1
essendosi rivelata generica, e non circostanziata, anche successivamente alla costituzione in giudizio della parte opposta.
Né nell'atto introduttivo del giudizio parte opponente ha determinato l'importo degli interessi dalla stessa ritenuto dovuto, né ha fatto prontezza di pagare la minor somma di interessi,
che comunque avrebbe dovuto pagare.
Avuto riguardo al titolo esecutivo posto a fondamento della odierna intimazione di pagamento oggetto di opposizione, ed avuto riguardo alle difese della opposta che non hanno trovato ulteriore e specifica contestazione da parte della sig.ra , la quale non ha versato in atti Pt_1
alcuna memoria ex art. 171 ter c.p.c.., l'opposizione va rigettata, dichiarato efficace l'atto di precetto opposto e la sig.ra va condannata a rifondere alla opposta le spese di lite che si Pt_1
liquidano in complessivi € 4.411,00.
❖
Così deciso in Palermo all'udienza odierna del 16/12/2025
Il G.O.T
AB La RA Il presente provvedimento, depositato all'orario risultante dalla consolle, viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice AB La RA in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21.02.2011, n. 44
16.04.2024, con cui è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza odierna, mediante il deposito e lo scambio in telematico di sintetiche note di trattazione scritta.
Prende atto dele note conclusive e delle note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c., queste ultime da valere come presenza all'udienza
Il G.O.T.
Provvede come di seguito alle h 15,33
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale di Palermo - Sezione III Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. AB La RA, ex art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S e n t e n z a nella causa civile iscritta al n° 14797 /2023 R.G. vertente
TRA
, elettivamente dom.to in Palermo, VIA EMILIA, 65 presso lo studio Parte_1
dell'avv. GIUSEPPE E GALIOTO dal quale è rappr.ta e difesa, giusta procura in atti
OPPONENTE
E
, e , entrambi elett.te dom.ti in Palermo, nella Controparte_1 Controparte_2
VIA AMMIRAGLIO GRAVINA, 2/F, presso lo studio dell'avv. ROBERTO SURDI dal quale sono rappr.ti e difesi giusta procura in atti
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione a precetto
Il Tribunale di Palermo - Sezione III Civile in persona del Giudice Monocratico AB La RA, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando così provvede : 1) rigetta l'opposizione a precetto proposta dalla sig.ra ; Pt_2
2) dichiara efficace l'atto di precetto opposto e condanna la sig.ra a rifondere alla Pt_1
opposta le spese di lite che si liquidano in complessivi € 4.411,00, oltre, cassa, Iva e spese generali di studio.
❖
Motivi della Decisione
Preliminarmente si osserva che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo, in ossequio al nuovo art. 132 c.p.c. come novellato ex lege 69/09, entrata in vigore il
4/7/09.
Oggetto del presente giudizio è l'opposizione della sig.ra avverso l'atto di Parte_1
precetto notificatole dai sigg. e , con il quale le è stato intimato il pagamento della CP_2 CP_1
complessiva somma di € 30.015,73 giusta sentenza n. 4911/2023 del 03.11.2023.
Sul punto delle opposizioni all'esecuzione va innanzitutto precisato che come è noto,
l'opposizione a precetto può configurare sia l'opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615
c.p.c., sia l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c.. Mentre l'opposizione all'esecuzione investe l'an dell'azione esecutiva - consistendo nella contestazione del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo -, l'opposizione agli atti esecutivi attiene al quomodo del procedimento, consistendo nella contestazione dello svolgimento dell'azione esecutiva attraverso il processo.
Ciò posto, premesso il generale potere-dovere da parte del decidente di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire il nomen iuris al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio (finanche in difformità rispetto alle deduzioni delle parti), non vi è dubbio che, avuto riguardo alla tipologia delle doglianze prospettate, il debitore esecutato abbia inteso proporre una opposizione all'esecuzione.
La circostanza che la parte istante indichi nel precetto una somma superiore a quella dovuta dal debitore non dà luogo a una irregolarità dell'atto, ma a un eccesso nell'esercizio del diritto a procedere a esecuzione forzata. Va pertanto, qualificata come opposizione all'esecuzione e non come opposizione agli atti esecutivi quella proposta contro l'atto di precetto con cui si contesti la debenza di alcune somme,
investendo essa una questione concernente il diritto sostanziale del creditore a conseguire coattivamente la prestazione che non è stata spontaneamente adempiuta, ponendo in discussione il diritto sostanziale di credito per come risulta indicato nell'atto di precetto ( Cass. 25 novembre
2002, n. 16569).
In puntuale applicazione della normativa vigente in subiecta materia e aderendo all'or rievocato orientamento della Suprema Corte, va qualificata come opposizione all'esecuzione quella ora allo scrutinio di questo giudice ( le doglianze proposte non costituiscono invero motivo di irregolarità della procedura esecutiva ma attengono all'esistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata, e non anche alle modalità del suo corretto esercizio).
La signora , nel proporre l'opposizione al precetto, ha, invero, dedotto la Pt_1
precettazione di un importo superiore a quella dovuto, evidenziando l'erronea indicazione dell'importo relativo agli interessi, che sarebbero stati determinati ai sensi dell'art. 1284 c.c. comma
IV e non anche in virtù del comma I medesima norma. Chiedeva, pertanto, sospendersi l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo azionato ed instava per l'inefficacia dell'atto di precetto.
Quanto alla chiesta sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo, questo giudice con provvedimento del gennaio del 2024, avuto riguardo alla somma oggetto di contestazione, ha revocato il provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza emesso in precedenza inaudita altera parte, ed ha sospeso l'efficacia del precetto limitatamente alla somma di
€ 2.134,31.
Quanto alla chiesta inefficacia del precetto va detto che l'eccessività della somma portata nel precetto, non travolge l'atto per l'intero, ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito dei poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito (Cassazione Civile, sez. III,
11 marzo 1992, n. 2938; Cassazione Civile, 27 febbraio 2008, n. 5515).
Circa il merito della vicenda va detto che a seguito della costituzione in giudizio di parte opposta, la sig.ra non ha contestato alcunchè, né ha rideterminato l'importo degli interessi Pt_1
che comunque vanno riconosciuti alla opposta alla luce del titolo esecutivo azionato.
Conseguentemente, benchè si condivida la pronuncia della cassazione, secondo cui qualora una sentenza condanni al pagamento di "interessi legali" senza specificare il tasso, occorre applicare il saggio previsto dall'articolo 1284, comma 1 del Codice Civile, ovvero il tasso legale ordinario,
in quanto il giudice dell'esecuzione non può integrare il titolo esecutivo con i maggiori interessi, a meno che la motivazione del giudice della cognizione non lo abbia specificamente previsto,
(Sentenza n. 12449/2024) l'opposizione a precetto della sig.ra non merita accoglimento, Pt_1
essendosi rivelata generica, e non circostanziata, anche successivamente alla costituzione in giudizio della parte opposta.
Né nell'atto introduttivo del giudizio parte opponente ha determinato l'importo degli interessi dalla stessa ritenuto dovuto, né ha fatto prontezza di pagare la minor somma di interessi,
che comunque avrebbe dovuto pagare.
Avuto riguardo al titolo esecutivo posto a fondamento della odierna intimazione di pagamento oggetto di opposizione, ed avuto riguardo alle difese della opposta che non hanno trovato ulteriore e specifica contestazione da parte della sig.ra , la quale non ha versato in atti Pt_1
alcuna memoria ex art. 171 ter c.p.c.., l'opposizione va rigettata, dichiarato efficace l'atto di precetto opposto e la sig.ra va condannata a rifondere alla opposta le spese di lite che si Pt_1
liquidano in complessivi € 4.411,00.
❖
Così deciso in Palermo all'udienza odierna del 16/12/2025
Il G.O.T
AB La RA Il presente provvedimento, depositato all'orario risultante dalla consolle, viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice AB La RA in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21.02.2011, n. 44