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Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 19/04/2025, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) dott. Michele De Maria Consigliere
3) dott. Caterina Greco Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 436 R.G.A. 2023, promossa in grado di appello D A
, rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avvocato Adriano Rocco
- Appellante - C O N T R O
rappresentato e difeso dall'Avv. Antonino Rizzo CP_1
- Appellato - E
Controparte_2
- Appellato contumace - All'udienza del 10/04/2025 i procuratori delle parti costituite concludevano come dai rispettivi atti difensivi. FATTO Con la sentenza n. 72/2023 dell'8.02.2023 il Tribunale di Marsala accoglieva l'opposizione proposta da avverso l'intimazione di pagamento n. Controparte_2
29920229000414267000, notificatagli il 31.05.2022, relativa a contributi Ivs (somme aggiuntive per omesso versamento ed interessi di mora) per un importo di €. 15.794,68, dichiarando estinto per intervenuta prescrizione il diritto dell'agente della riscossione di procedere al recupero coattivo dei crediti previdenziali ivi indicati e condannava l' , al pagamento Controparte_3 delle spese di lite;
rilevava, in dettaglio, l'inammissibilità della documentazione prodotta tardivamente dall'agente della riscossione e dunque l'assenza di prova di atti interruttivi della prescrizione successivi alle notifiche dei presupposti avvisi di addebito, tutti notificati in un periodo tra il 21.02.2013 e il 14.03.2015.
1 Quanto alla regolazione delle spese di lite, il Tribunale ne onerava del pagamento l' “in considerazione della condotta dalla Parte_1 stessa posta in essere sia al di fuori del processo (mancato invio all'ente previdenziale della documentazione richiesta) che nel processo medesimo (tardiva costituzione con maturazione delle decadenze di cui all'art 416 cpc).” Avverso tale sentenza ha proposto appello l' Parte_1
con ricorso depositato in data 11.05.2023: censura, in particolare, la
[...] mancata ammissione della produzione documentale che il Tribunale, esercitando i poteri officiosi di cui all'art. 421 c.p.c., diretti all'accertamento della “verità materiale”, avrebbe dovuto acquisire;
reitera, in questa sede, l'ammissione ex art. 437 c.p.c. di siffatta documentazione, in quanto indispensabile ad accertare l'intervenuta interruzione della prescrizione;
lamenta, infine, l'erroneità della condanna alle spese processuali, che avrebbe dovuto seguire la soccombenza dell'opponente. L' costituitosi con memoria depositata il 1°.04.2025, si è riportato alle CP_1 difese già spiegate in primo grado.
, pur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito. Controparte_2
All'udienza del 10/04/2025, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da dispositivo. MOTIVI Va preliminarmente dichiarata la contumacia di , il quale, Controparte_2 sebbene ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito. Appare dirimente ai fini della decisione rilevare preliminarmente il difetto di legittimazione dell'appellante (Cass. SU n. 7514/2022). Come già affermato da questa Corte in casi analoghi (cfr. sent. n.774/2023), infatti, in materia di riscossione dei crediti previdenziali, la Cassazione ha chiarito che la disciplina del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, per come modificato dal D.L. n. 209 del 2002, art. 4, comma 2-quater (conv. con L. n. 265 del 2002), prevede che la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva competa al solo ente impositore (Cass. S.U. n. 7514 del 2022) ed è stato escluso che tale legittimazione esclusiva dell'ente previdenziale possa soffrire deroghe in relazione al D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39, e alle conseguenze che da esso ha tratto la giurisprudenza in materia tributaria circa la legittimazione passiva concorrente e disgiunta tra ente impositore ed agente per la riscossione. In particolare, è stato sottolineato che, mentre "deve ritenersi (...) sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva,
2 rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo", deve al contempo escludersi che ricorra "un'ipotesi di litisconsorzio necessario", atteso che "nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario [e] la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la partecipazione di quest'ultimo al processo, mentre l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente […], soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa")”. L'orientamento è stato ribadito proprio per escludere l'ammissibilità dell'impugnazione di (v. Cass. n.16752/23 e Parte_1
n.14052/23) in casi, come il presente, in cui la statuizione di primo grado viene impugnata nel capo concernente il merito della pretesa contributiva, non potendosi esperire un'impugnazione per far valere un diritto altrui (cfr. in tal senso Cass. n. 8829 del 2007), e non essendovi dubbio che le questioni inerenti la supposta regolarità di notifica degli atti prodromici, siano funzionali al rigetto dell'eccezione di prescrizione. Dall'inammissibilità del motivo concernente il merito della controversia discende l'inammissibilità del motivo riguardante la regolazione delle spese di lite, la cui erroneità è stata dedotta dall'appellante unicamente con riferimento alla supposta infondatezza dell'opposizione e, dunque, quale mera conseguenza della riforma della sentenza impugnata in punto di prescrizione delle pretese contributive poste in riscossione. Stante la mancata costituzione di e la posizione di terzietà Controparte_2 dell' le spese di questo grado restano a carico dell'appellante. CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite e nella contumacia di , qui dichiarata, dichiara inammissibile l'appello Controparte_2 proposto dall' avverso la sentenza n. 72/2023 Parte_1 resa in data 8.02.2023 dal Tribunale di Marsala. Nulla sulle spese. Palermo, 10/04/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Caterina Greco Maria G. Di Marco
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