Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/06/2025, n. 3948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3948 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE così composta: ET HE de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5002 del ruolo gene- rale degli affari contenziosi dell'anno 2020, decisa ai sensi dell'art 281- sexies c.p.c. all'udienza del giorno 23.6.2025 tra (cod. fisc. ), in persona del legale rappre- Parte_1 P.IVA_1 sentante pro tempore, dott. , elettivamente domiciliata in Parte_2
Roma, Via Ovidio n. 32, presso lo studio dell'avv. Guido Crastolla, rappre- sentata e difesa dall'avv. Piero Mongelli per procura alle liti su foglio sepa- rato allegato all'atto di citazione in appello;
-appellante- e (cod. fisc. ), in persona del legale rappre- Controparte_1 P.IVA_2 sentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere Ar- naldo da Brescia n. 9, presso lo studio dell'avv. Andrea Fioretti, che la rap- presenta e difende per procura alle liti per atto del notaio di Bo- Per_1 logna del 29.10.2010 (rep. 115840; racc. 33105), in atti;
-appellata- OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per “Voglia l'Ill.ma Corte adita, in riforma totale della Sentenza Parte_1
n. 11721/2020 del Tribunale di Roma, respinta ogni contraria istanza, de- duzione ed eccezione così statuire
01. Accertare e dichiarare la nullità della clausola pattizia degli interessi per le violazioni gradatamente espresse nel presente atto introduttivo e con ri- ferimento al contratto di finanziamento dedotto in giudizio.
In via Subordinata,
03. Accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità del contratto di finan- ziamento per ave falsamente individuato il T.A.E.G. nel con- Controparte_1 tratto effettivamente indicato sotto la diversa denominazione di 'tasso effet- tivo' con ciò dolosamente inducendo in errore l Parte_1
04. Per l'effetto condannare la convenuta alla restituzione di tutti gli interessi percepiti in virtù del contratto ovvero nella diversa misura determinata dall'applicazione dell'Art. 117 T.U.B.
05. In via ulteriormente subordinata dichiarare la nullità del contratto de- dotto in giudizio per le violazioni gradatamente espresse nel presente atto introduttivo e con riferimento al contratto di finanziamento dedotto in giudi- zio.
06. Per l'effetto ed in ogni caso sia per la domanda principale che per le subordinate, condannare la convenuta banca alla refusione dell'importo di € 937.476,24 ovvero nella maggiore o minore somma che verrà a determi- narsi in corso di causa oltre interessi moratori dal dì del reclamo sino al soddisfo nonché rivalutazione monetaria se dovuta come per legge.
07. Sempre in via principale censurare il comportamento della convenuta banca non avendo la stessa partecipato ad alcuna procedura di media con- ciliazione e per tale motivo condannarla al pagamento in favore dell'istante ex Art. 96 c.p.c. dell'importo che codesto spettabile Giudice dovesse ritenere equo e di giustizia.
08. In via ulteriormente gradata e subordinata e solo nel caso in cui l'Ill.mo Giudicante dovesse ritenere che il contratto di finanziamento sia assistito da garanzia ipotecaria e/o ad esso assimilabile e/o parificabile accertare e di- chiarare la violazione della vigente normativa antiusura per superamento del relativo tasso soglia medio temporis applicabile alla data di stipula del rela- tivo contratto e per l'effetto disporre la gratuità del relativo finanziamento ex art. 1815 c.c. condannando banca convenuta alla refusione di tutti gli 2 interessi versati in attuazione e/o dipendenza del contratto dedotto in giu- dizio ed eccedenti l'importo di € 6.000.000,00 oggetto del contratto.
09. In ogni caso condannare la convenuta banca alla refusione delle spese legali e di accertamento contabile sostenute a causa del contratto dedotto in giudizio e per l'espletamento dello stesso sia di primo che di secondo grado oltre accessori di legge, spese generali di cui alla legge professionale forense, cassa forense e iva come per legge.
10. Nella denegata e non voluta ipotesi di non accoglimento del presente atto di appello disporre in ogni caso la compensazione integrale di tutte le spese del giudizio”; per “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiec- Controparte_1 tis, per i motivi esposti, rigettare l'appello avversario proposto dall Parte_1 con l'atto di citazione notificato il 29 settembre 2021, perché inammis-
[...] sibile ed infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integral- mente la sentenza impugnata. Con vittoria di spese e competenze di giudi- zio”.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato il 10.6.2016, la ha conve- Parte_1 nuto in giudizio innanzi al Tribunale di Roma la chiedendo Controparte_1 di “01. Accertare e dichiarare la nullità della clausola pattizia degli interessi per le violazioni gradatamente espresse nel presente atto introduttivo e con riferimento al contratto di finanziamento dedotto in giudizio.
02. Per l'effetto disporre la sostituzione automatica dell'indicata clausola pat- tizia degli interessi per il contratto dedotto in giudizio alternativamente o ex art. 117 TUB IV comma o ex Art. 1284 c.c. o ex art. 1815 c.c. con conse- guente condanna della banca convenuta alla restituzione degli interessi per- cepiti in più.
03. In via subordinata dichiarare la nullità del contratto dedotto in giudizio per le violazioni gradatamente espresse nel presente atto introduttivo e con riferimento al contratto di finanziamento dedotto in giudizio.
04. Per l'effetto ed in ogni caso sia per la domanda principale che per la subordinata, condannare la convenuta banca alla refusione dell'importo di € 937.476,24 ovvero nella maggiore o minore somma che verrà a
3 determinarsi in corso di causa oltre interessi moratori dal dì del reclamo sino al soddisfo nonché rivalutazione monetaria se dovuta come per legge.
05. Sempre in via principale censurare il comportamento della convenuta banca non avendo la stessa partecipato ad alcuna procedura di media con- ciliazione e per tale motivo condannarla al pagamento in favore dell'istante ex Art. 96 c.p.c. dell'importo che codesto spettabile Giudice dovesse ritenere equo di giustizia.
06. In via ulteriormente gradata e subordinata e solo nel caso in cui l'Ill.mo Giudicante dovesse ritenere che il contratto di finanziamento sia assistito da garanzia ipotecaria e/o ad esso assimilabile e/o parificabile accertare e di- chiarare la violazione della vigente normativa anti usura per superamento del relativo tasso soglia medio tempore applicabile alla data di stipula del relativo contratto e per l'effetto disporre la gratuità del relativo finanzia- mento ex art. 1815 c.c. condannando banca convenuta alla refusione di tutti gli interessi versati in attuazione e/o dipendenza del contratto dedotto in giudizio ed eccedenti l'importo di € 6.000.000,00 oggetto del contratto.
07. Condannare la convenuta banca alla refusione elle spese legali e di ac- certamento contabile sostenute a causa del contratto dedotto in giudizio e per l'espletamento dello stesso oltre accessori di legge, spese generali di cui alla legge professionale forense, cassa forense e iva come per legge”
In particolare, l'appellante ha allegato di avere sottoscritto con la con- CP_2 venuta, in data 27.12.2011, un contratto di finanziamento chirografario per
€ 6.000.000,00, con relativo atto di erogazione e quietanza del
29.12.2011, al tasso variabile dell'Euribor 6 mesi, maggiorato di uno spread di 7,50%; di avere prestato diverse garanzie, tra cui: i) una lettera di patro- nage della Provincia di Lecce;
ii) una costituzione di pegno per € 240.000,00; iii) una procura notarile di consenso all'iscrizione di ipoteca in favore della Banca mutuante;
e che il termine di scadenza dell'obbligazione di restituzione è stato più volte procrastinato con periodiche modifiche dei termini e delle condizioni contrattuali.
Si è costituita nel giudizio di primo grado la che ha conte- Controparte_1 stato la fondatezza di quanto dedotto dall'attrice e ha eccepito, in partico- lare, che, con atto del 29.12.2014, la ha espressamente rinun- Parte_1 ciato (art. 2) ad ogni azione e contestazione, anche giudiziale, del mutuo in
4 questione nei confronti della (v. doc. B.2 del fascicolo di parte appel- CP_2 lata – primo grado di giudizio;
doc. n. 22 del fascicolo di parte appellante - primo grado di giudizio).
Con la sentenza n. 11721 del 25.8.2020 il Tribunale di Roma, in composi- zione monocratica, ha rigettato le domande proposte dalla società attrice, condannandola a rimborsare le spese di lite alla convenuta. CP_2
Con atto notificato il 29.9.2021 la ha proposto appello av- Parte_1 verso la suddetta sentenza, affidandosi a cinque motivi e concludendo come in epigrafe.
Anche nel presente grado di giudizio si è costituita la che Controparte_1 ha contestato la fondatezza delle censure svolte dall'appellante e ha con- cluso per il rigetto dell'impugnazione.
2. Con il primo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che la ha rinunciato a sollevare ogni Parte_1 contestazione in relazione al contratto di mutuo con la sottoscrizione dell'ac- cordo in data 29.12.2014, e segnatamente in ragione di quanto previsto dall'art. 9 di tale contratto. In particolare, l'appellante deduce che il giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto “la domanda di nullità proposta da come basata unicamente su di una eccepita indetermina- Parte_1 tezza del tasso di interesse praticato nel contratto, il che non è”, laddove “la (…) ha censurato il contratto per cui è causa per violazione di Parte_1 una norma imperativa di Legge che prevede espressamente che 'I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.' (Art. 117 TUB) ovvero per omessa e/o erronea indicazione del TAEG che poco o nulla ha a che fare con l'indeterminatezza del tasso di interesse praticato”. E che tale errore di interpretazione della domanda proposta, da parte del giu- dice di primo grado, avrebbe viziato l'intero percorso motivazionale della sentenza appellata, avendo il Tribunale di Roma ritenuto operante la sud- detta clausola dell'art. 9 dell'accordo transattivo in data 29.12.2014, il quale
– secondo quanto dedotto da parte appellante – “limita le eccezioni e le domande che possono essere svolte dalle parti con evidente riferimento alle eccezioni in senso stretto poiché queste ultime sono le uniche eccezioni nella piena disponibilità delle parti” .
5 Il motivo non è fondato.
2.1. La deduce – in buona sostanza – l'erroneità della statui- Parte_1 zione operata dal Tribunale di Roma con la sentenza appellata, secondo cui la società attrice avrebbe rinunciato a far valere le illegittimità di alcune clau- sole del rapporto di mutuo stipulato con la con la sottoscri- Controparte_1 zione dell'accordo in data 29.12.2014, e segnatamente dell'art. 9 di tale accordo, in quanto “sia l'art. 117 T.U.B. sia la normativa in materia di usura e di indicazione del c.d. tasso soglia, sono norme imperative di Legge a presidio sia dell'Ordine pubblico sia della tutela dei mercati. La loro applica- zione o meno, pertanto, non è rimessa alla libera determinazione contrattuale tra le parti che, conseguentemente, non sono libere di disporne, inserendo una clausola limitativa dell'azione di nullità”.
La censura in esame si fonda, dunque, su due assunti, entrambi non condi- visibili. In primo luogo, che oggetto della rinuncia da parte della Parte_1
con la sottoscrizione dell'accordo in data 29.12.2014, e segnatamente
[...] dell'art. 9, sarebbero esclusivamente “le eccezioni e le domande che possono essere svolte dalle parti con evidente riferimento alle eccezioni in senso stretto poiché queste ultime sono le uniche eccezioni nella piena disponibi- lità delle parti”, ma non anche le azioni. In secondo luogo, che la diversa interpretazione, la quale ritenesse comprese nella rinuncia anche le azioni,
“vanificherebbe […] tutte le norme sostanziali che prevedono la nullità di un contratto e/o di clausole contrattuali perché contrarie a norme imperative di legge, minando, al contempo, la imperatività stessa della legge”.
2.2. Nel sottoscrivere l'atto del 29.12.2014 la ha dichiarato Parte_1 espressamente di rinunciare “all'esercizio di qualsiasi eccezione e/o conte- stazione, anche in sede giudiziale” a fronte della rideterminazione dei termini e delle condizioni del rapporto di mutuo del 29.12.2011 (v. doc. n. 2 del fascicolo di parte appellante - primo grado di giudizio). È peraltro pacifico che, a seguito del contratto originario del 29.12.2011, le parti successiva- mente abbiano concluso pattuizioni integrative ed accessorie.
È di tutta evidenza come la società odierna appellante abbia rinunciato, con la sottoscrizione di un accordo che prevede quanto sopra riportato, non solo a sollevare eccezioni, ma anche ad agire in giudizio nei confronti della
[...] per contestare “con particolare ma non esclusivo riferimento alle CP_3
6 metodologie di liquidazione e computo degli interessi applicati dalla Banca (…), ai tassi e commissioni di volta in volta applicati”. Del resto, la stessa parte appellante deduce come la diversa interpretazione della rinuncia ope- rata dalla limitata alle sole eccezioni, conseguirebbe piuttosto Parte_1
a un'interpretazione orientata ad evitare la nullità di una rinuncia estesa a far valere la nullità, e quindi come la previsione suddetta comprenda invero an- che la rinuncia alle azioni.
2.3. Neanche è possibile sostenere – come pure fa parte appellante – che “la clausola 9 del contratto del 29.12.2014, a tutto voler concedere, doveva e poteva riferirsi solo al futuro e non anche alle dinamiche contrattuali prece- denti all'indicata data”. Ciò la sostiene argomentando a partire Parte_1 dal dato letterale della clausola stessa, che – secondo l'appellante – riferi- rebbe la sua operatività al mutuo “come modificato dal presente atto” (ov- vero dal contratto del 29.12.2014), e quindi si riferirebbe esplicitamente soltanto all'ultima tranche del finanziamento di € 1.040.000,00 (cifra poi ulteriormente rettificata).
Non si può negare che il testo contrattuale possa risultare ambiguo laddove fa riferimento al “Mutuo come modificato con il presente atto”, potendo tale locuzione, di per sé considerata, portare a propendere per l'interpretazione fornita da parte appellante. È però sufficiente leggere per intero la previsione dell'art. 9 dell'accordo del 29.12.2014 per verificare come la rinuncia abbia ad oggetto contestazioni da parte della “con particolare ma Parte_1 non esclusivo riferimento alle metodologie di liquidazione e computo degli interessi applicati dalla Banca (…), ai tassi e commissioni di volta in volta applicati” espressamente “a far data dall'accensione del mutuo”.
La rinuncia non riguarda, dunque, esclusivamente la contestazione delle pat- tuizioni relative agli interessi oggetto di quell'accordo a modifica dell'origi- nario contratto del 29.12.2011, ma anche quelle previste dall'originario te- sto del contratto di mutuo.
3. Secondo parte appellante, l'esistenza della transazione in data 29.12.2014 non impedirebbe alla di proporre la domanda di Parte_1 nullità del contratto di mutuo (o, in via subordinata, di singole clausole dello stesso, e nella specie invero esclusivamente di quella che prevede la misura degli interessi) formulata con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
7 E ciò – anche se non viene mai invocata tale disposizione nell'atto di appello
– in ragione di quanto disposto di cui all'art. 1972 c.c., secondo cui “1. È nulla la transazione relativa a un contratto illecito, ancorché le parti abbiano trattato della nullità di questo.
2. Negli altri casi in cui la transazione è stata fatta relativamente a un titolo nullo, l'annullamento di essa può chiedersi solo dalla parte che ignorava la causa di nullità del titolo”.
In buona sostanza, parte appellante deduce che la transazione stipulata tra la società odierna appellante e la in data 29.12.2014 sa- Controparte_1 rebbe nulla in quanto avrebbe ad oggetto la clausola che prevede l'applica- zione di interessi superiori al tasso soglia di usura, e quindi la transazione stessa non potrebbe ritenersi preclusiva delle domande proposte.
3.1. Non ignora questo giudicante che, perché "l'efficacia vincolante della transazione viene meno nelle ipotesi di invalidità del rapporto fondamentale che ha originato l'obbligazione oggetto della transazione stessa" (così, tra molte, Cass. civ., Sez. III, 15.5.2009, n. 11332). Al contempo, però, l'art. 1972 c.c. distingue tra transazione relativa a contratto illecito e transa- zione relativa a contratto nullo, sancendo la nullità della prima, anche se le parti abbiano trattato di tale nullità (co. 1), e l'annullabilità, ad istanza della parte che abbia ignorato la causa di nullità, della seconda (co. 2).
Ai sensi dell'art. 1418, co. 2, c.c. (la disposizione richiamata da parte appel- lante unitamente all'art. 1421 c.c.), secondo cui l'illiceità del contratto con- segue solo all'illiceità della causa o del motivo comune ad entrambi i con- traenti, la dichiarazione di nullità della transazione presuppone un'indagine volta a stabilire se l'assetto di interessi complessivamente programmato dalle parti si ponga in contrasto con norme imperative: soltanto in tale caso, infatti, opera il divieto di transigere anche se la nullità abbia rappresentato la que- stione controversa, con il conseguente ripristino della situazione anteriore alla stipulazione del negozio transattivo. L'invalidità di singole clausole con- trattuali - a meno che esse non siano idonee ad evidenziare l'illiceità della causa o del motivo comune - è, invece, destinata a tradursi nella nul- lità dell'intero contratto soltanto ove se ne accerti l'essenzialità rispetto all'assetto di interessi programmato dalle parti e comporta unicamente l'an- nullabilità della transazione (cfr. Cass. civ., Sez. I, 11.11.2016, n. 23064).
8 Nel caso in esame, pertanto, è necessario verificare se le previsioni contrat- tuali, e segnatamente quella di cui all'art. 4 che prevede la misura degli in- teressi di mora (v. doc. n. 2 del fascicolo di parte appellante – primo grado di giudizio), in relazione a cui la società attrice deduce la nullità, rivestano il carattere dell'essenzialità rispetto all'assetto di interessi previsto dalle parti con i contratti in questione.
3.2. La tuttavia, non ha dedotto che l'assetto di interessi com- Parte_1 plessivamente programmato dalle parti con il contratto di mutuo del 29.11.2011 si ponga in contrasto con norme imperative.
Piuttosto, la società attrice ha dedotto – appunto – esclusivamente la nullità di singole clausole contrattuali, e segnatamente “il superamento del tasso soglia antiusura (e quindi la nullità della clausola determinativa del tasso di interesse)”, oltre che “l'omessa (e quindi l'erronea) indicazione del TAEG in contratto (in linea con molta ed autorevole giurisprudenza di merito)”. E, quindi, la deduce che “riconoscere alle parti la possibilità di Parte_1 impedire (o rinunziare al) l'azione di nullità del contratto o di singole clau- sole, significa riconoscere alla parte contrattualmente forte il potere di im- porre, a proprio esclusivo vantaggio ed all'interno di un coacervo contrat- tuale, clausole palesemente contrarie a norme imperative di Legge e, conte- stualmente, di tutelarsi in merito alla loro nullità limitando e/o escludendo la possibilità di azione giudiziale alla propria controparte”.
4. Il rigetto del primo motivo di appello assorbe l'esame del secondo, con cui si censura la sentenza di primo grado per avere, con ordinanza del 7.3.2018, rigettato le richieste istruttorie svolte dall'allora parte attrice
“senza alcuna concreta motivazione se non un laconico riferimento alla irri- levanza delle stesse, decidendo così per la fissazione dell'udienza di preci- sazione delle conclusioni”.
5. Con il terzo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui, nel liquidare le spese di lite, il giudice di prime cure ha condan- nato la al pagamento dell'importo di € 24.800,00, oltre I.V.A. Parte_1
e C.P.A. come per legge. Parte appellante deduce, in particolare, che “L'indi- cato importo appare decisamente eccessivo alla luce del valore della causa”.
Nello specifico, la deduce che “il valore della domanda svolta Parte_1 da appare indeterminabile nella sua quantificazione poiché Parte_1
9 rimesso alla valutazione dell'Ufficio adito con riferimento alle nullità eccepite posto che l'eventuale accoglimento dell'una o dell'altra modifica anche sen- sibilmente la potenziale condanna della controparte. l'applicazione delle me- todologie di calcolo fissate dal D.M. 37/2018 valide per le causa dal valore indeterminato (come quella oggetto del presente giudizio) portano nella complessità media ad un valore complessivo di potenziale condanna a € 10.343,00 a fronte delle oltre ventiquattromila della condanna contenuta nella Sentenza odiernamente impugnata”.
Il motivo è privo di pregio.
5.1. Il valore di causa è stato correttamente determinato dal giudice di primo grado, avendo rapportato il valore della domanda di accertamento a quello della domanda di ripetizione proposta con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, con cui – come si è detto sopra – la ha chiesto Parte_1 condannarsi la alla restituzione di € 937.476,24 (v. atto di citazione CP_2 avversario - pag. 15, punto 4, ultima riga). Ne consegue che, applicando i medi della Tariffa di cui alla Tabella 2. del d.m. 10.3.2014, n. 55, come modificato dal d.m. 8.3.2018, n. 37, vale a dire della disciplina applicabile ratione temporis, il giudice avrebbe potuto liquidare in favore della CP_1 fino a € 27.803,10 a titolo di compensi, quindi un importo anche
[...] maggiore di quello riconosciuto con la sentenza appellata.
Quanto alla dichiarazione del valore indeterminabile della causa effettuata con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado dalla società attrice, questa va posta in relazione con la sua obbligazione di versamento del contributo unificato, che è stato appunto – erroneamente, peraltro – cor- risposto sulla base di tale dichiarazione, ma non in modo corrispondente al petitum. Come ha chiarito la Suprema Corte, la dichiarazione del difensore, attinente alla determinazione del contributo unificato, è ininfluente sul valore della domanda in quanto è indirizzata al funzionario di Cancelleria, cui com- pete il relativo controllo (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 17.5.2025, n. 14145).
Non merita censura, dunque, la liquidazione delle spese di lite operata dal giudice di primo grado, che non può dirsi eccessiva, ed anzi risulta inferiore rispetto a quanto lo stesso avrebbe potuto liquidare applicando i medi della Tariffa in vigore.
10 5.2. La chiede, in subordine, che venga disposta l'integrale Parte_1 compensazione delle spese di lite del giudizio di primo grado, senza tuttavia svolgere alcuna argomentazione in ordine alla sussistenza dei presupposti perché possa essere assunta tale statuizione, e che – ad ogni buon conto – questo giudice non reputa sussistenti.
6. In conclusione, l'appello proposto dalla avverso la sentenza Parte_1
n. 11721/2020 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione monocra- tica, il 25.8.2020 deve essere rigettato.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo all'attività di- fensiva svolta nel presente grado di giudizio.
La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, intro- dotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: rigetta l'appello proposto dalla avverso la sentenza n. Parte_1
11721/2020 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, il 25.8.2020; condanna la a rimborsare alla le spese del Parte_1 Controparte_1 presente grado di giudizio, che liquida in € 18.500,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presuppo- sti di cui al primo periodo dell'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Roma, 23.6.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario Montanaro ET Thellung de Courtelary
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