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Sentenza 2 aprile 2024
Sentenza 2 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 02/04/2024, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1337/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Pierfrancesco De Angelis Presidente dott. Gianluca Morabito Giudice dott. ssa Barbara Vicario Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1337/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CHIUCCHIUINI RITA Parte_1 C.F._1 ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIZZOLI Controparte_1 C.F._2
LUCA resistente
Conclusioni: come da verbale del 7.3.2024
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 15.102.2023 ha adito il Tribunale di Rieti per Parte_1 ottenere la regolamentazione inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore ato il 4 ottobre 2017 dalla relazione more uxorio con per le ragioni Persona_1 Controparte_1 indicate dettagliatamente in ricorso.
La resistente, nel costituirsi in giudizio, ha contestato tutto quanto dedotto dal ricorrente chiedendo l'accoglimento delle diverse conclusioni di cui alla comparsa di costituzione.
Alla udienza del 18.1.2024 il ricorrente ha dichiarato di vivere in una abitazione condotta in locazione al canone mensile di euro 500 e di essere un imprenditore nel campo della ristorazione;
ha contestato di avere problemi con l'alcool e ha riferito di avere avuto alcuni problemi con la resistente per via di problematiche familiare difficili che tuttavia sono migliorate nel corso del tempo;
in merito ai rapporti con il figlio ha dichiarato “Attualmente la situazione è migliorata tra di noi, io vedo figlio regolarmente: lunedì dalle 16.20 lo
pagina 1 di 2 prendo a scuola e poi lo riporto prima di cena (19,30/20); mercoledì stesso orario, il venerdì stesso orario e dorme con me fino al sabato alle ore 19,00. Io ho un ottimo rapporto con mio figlio, lui mi manifesta che vorrebbe stare più tempo con me, siamo stati sempre insieme, insegnava e lui è sempre stato molto con me, sono sempre stato un padre presente”. CP_1
La resistente ha dichiarato di essere laureata e di vivere presso una abitazione insieme al figlio e al di lei padre nonché di essere una insegnante e ha confermato ili buon rapporto del ricorrente con il bambino.
A seguito di un rinvio di udienza per consentire alle parti di valutare una soluzione conciliativa, alla udienza del 7 marzo 2024 le parti hanno dichiarato di essersi riconciliate e di essere tornate a vivere insieme essendo totalmente mutate le condizioni che avevano dato luogo al dissidio.
Gli avvocati hanno chiesto che venisse dichiarata la cessata materia del contendere e il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
***
Il Collegio prende atto delle dichiarazioni delle parti e per l'effetto dichiara la cessazione della materia del contendere.
Le concordi conclusioni delle parti giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rieti, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti di Controparte_1
- dichiara cessata la materia del contendere;
- spese di giudizio interamente compensate.
Così deciso in Rieti, nella camera di consiglio del 18.3.2024
Il giudice rel.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Pierfrancesco de Angelis
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Pierfrancesco De Angelis Presidente dott. Gianluca Morabito Giudice dott. ssa Barbara Vicario Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1337/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CHIUCCHIUINI RITA Parte_1 C.F._1 ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIZZOLI Controparte_1 C.F._2
LUCA resistente
Conclusioni: come da verbale del 7.3.2024
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 15.102.2023 ha adito il Tribunale di Rieti per Parte_1 ottenere la regolamentazione inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore ato il 4 ottobre 2017 dalla relazione more uxorio con per le ragioni Persona_1 Controparte_1 indicate dettagliatamente in ricorso.
La resistente, nel costituirsi in giudizio, ha contestato tutto quanto dedotto dal ricorrente chiedendo l'accoglimento delle diverse conclusioni di cui alla comparsa di costituzione.
Alla udienza del 18.1.2024 il ricorrente ha dichiarato di vivere in una abitazione condotta in locazione al canone mensile di euro 500 e di essere un imprenditore nel campo della ristorazione;
ha contestato di avere problemi con l'alcool e ha riferito di avere avuto alcuni problemi con la resistente per via di problematiche familiare difficili che tuttavia sono migliorate nel corso del tempo;
in merito ai rapporti con il figlio ha dichiarato “Attualmente la situazione è migliorata tra di noi, io vedo figlio regolarmente: lunedì dalle 16.20 lo
pagina 1 di 2 prendo a scuola e poi lo riporto prima di cena (19,30/20); mercoledì stesso orario, il venerdì stesso orario e dorme con me fino al sabato alle ore 19,00. Io ho un ottimo rapporto con mio figlio, lui mi manifesta che vorrebbe stare più tempo con me, siamo stati sempre insieme, insegnava e lui è sempre stato molto con me, sono sempre stato un padre presente”. CP_1
La resistente ha dichiarato di essere laureata e di vivere presso una abitazione insieme al figlio e al di lei padre nonché di essere una insegnante e ha confermato ili buon rapporto del ricorrente con il bambino.
A seguito di un rinvio di udienza per consentire alle parti di valutare una soluzione conciliativa, alla udienza del 7 marzo 2024 le parti hanno dichiarato di essersi riconciliate e di essere tornate a vivere insieme essendo totalmente mutate le condizioni che avevano dato luogo al dissidio.
Gli avvocati hanno chiesto che venisse dichiarata la cessata materia del contendere e il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
***
Il Collegio prende atto delle dichiarazioni delle parti e per l'effetto dichiara la cessazione della materia del contendere.
Le concordi conclusioni delle parti giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rieti, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti di Controparte_1
- dichiara cessata la materia del contendere;
- spese di giudizio interamente compensate.
Così deciso in Rieti, nella camera di consiglio del 18.3.2024
Il giudice rel.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Pierfrancesco de Angelis
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