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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/02/2025, n. 1238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1238 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott.ssa Giulia Spadaro - Presidente dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere relatore dr. Luca Ponzillo - Consigliere
all'udienza del 25 febbraio 2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2585/2020 del registro generale degli affari contenziosi vertente tra
( ), elettivamente domiciliata in Parte_1 CodiceFiscale_1
Roma alla Via Augusto Vera n.32 presso lo studio dell'Avv. Giacomo MODESTI
( ), che la rappresenta e difende giusta delega in atti CodiceFiscale_2
- APPELLANTE –
E
C.F. e partita IVA n. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
suo procuratore speciale dott. elettivamente domiciliata in Roma alla Via CP_2
Filippo Corridoni n. 25, presso lo studio dell'Avv. Marco Ciaralli (C.F.
che la rappresenta e difende, giusta delega in atti C.F._3
-APPELLATA –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto regolarmente notificato ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 3519/2020, pubblicata il 17.02.2020 e resa nel giudizio intercorso tra le parti. I fatti di causa sono riportati nel provvedimento impugnato come segue: “Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio la Parte_1
compagnia (già esponendo: di essere Controparte_3 Controparte_4
proprietario dell'autovettura Opel Corsa tg.FH229PT; di avere stipulato con la
[...]
in relazione all'indicata autovettura, la polizza assicurativa Controparte_4
n.516305, di adesione alla Polizza Madre DL1960000001, pacchetto “Platinum”, con decorrenza 1.03.2017, avente ad oggetto la copertura di diversi rischi, tra i quali anche
i danni da eventi naturali quali “grandine, trombe d'aria, tempeste, uragani, alluvioni, inondazioni, allagamenti”, come all'art.
4.2 delle condizioni Generali;
che in data
10.09.2017, mentre l'autovettura si trovava ricoverata all'interno del garage di sua proprietà in Ardea, località Tor San Lorenzo, via Reno 47, subiva ingenti danni in conseguenza di una violenta alluvione, causata da un imponente nubifragio, che determinava l'allagamento del garage con conseguenti danni all'autovettura, preventivati nell'importo di euro 7.833,68; di aver provveduto a denunciare l'evento alla compagnia di assicurazione, trasmettendo tutta la documentazione prevista e il preventivo;
che con comunicazione in data 3.01.2018 la Compagnia denegava
l'indennizzo in quanto l'evento non sarebbe coperto dalla garanzia eventi naturali come prevista nell'art.
4.2 delle C.G. Poiché ogni tentativo di definire stragiudizialmente la controversia si era rivelato vano, si era vista costretta a ricorrere all'autorità giudiziaria.
Chiedevano, pertanto, l'accertamento della copertura assicurativa dell'evento naturale descritto con conseguente condanna della compagnia al pagamento dell'indennizzo nella misura residua di euro 7.833,68. Si costituiva in giudizio contestando Controparte_3
la domanda e chiedendone il rigetto in considerazione del fatto che sarebbero esclusi dalla garanzia assicurativa i danni da allagamento non determinati da alluvione o straripamento di corsi d'acqua. La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione indicata dalle parti e prova testimoniale. All'udienza odierna le parti precisavano le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi”.
Il Tribunale adito, con l'impugnata sentenza, ha così deciso: “1. - rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t.; 2. - compensa tra le parti le spese del giudizio”.
Avverso la sentenza ha proposto appello che ha svolto le Parte_1 seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma adita, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello e in riforma della sentenza del 17 febbraio
2020 n.3519, emessa dal Tribunale di Roma, sezione XII civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Luisella CORDA, N.R.G.: “Accertare e dichiarare che la Polizza
n.516305 del 01/03/2017 di adesione alla Polizza Madre DLI950000001 copre i danni derivanti dall'evento naturale decritto in narrativa e, per l'effetto, condannare
[...]
( già ), in persona del legale Controparte_1 Controparte_4
rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di euro 7.833,68
(settemilaottocentotrentatre/68), o quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre spese generali, CNA e IVA.”
Si è costituita che resistendo all'appello ha così Controparte_1 concluso: “Voglia l'ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare l'appello proposto dalla sig.ra per Parte_1
tutte le motivazioni esposte in narrativa. Con vittoria di spese e competenze di giustizia oltre agli oneri di legge”.
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti e discusso oralmente la causa.
L'appello proposto da è articolato in due motivi. Parte_1
Con il primo motivo rubricato “Omessa e/o erronea valutazione delle risultanze istruttorie da parte del Giudice di Prime cure”, l'appellante lamenta l'erronea valutazione delle risultanze processuali, nello specifico della prova testimoniale resa dal teste
. Infatti deduce che, alla luce dell'escussione avvenuta all'udienza del Testimone_1
02.07.2019, risulterebbe accertato che i danni riportati dall'autovettura dell'appellante siano conseguenza diretta degli eventi indicati all'art.
4.2 delle Condizioni Generali della polizza assicurativa. Inoltre, il giudice avrebbe omesso di valutare la documentazione allegata, nello specifico l'articolo di giornale apparso su Il caffè di Pomezia-Ardea del
20.09.2017.
Con il secondo motivo di appello, rubricato “Motivazione insufficiente e contraddittoria in relazione ad alcuni punti decisivi della controversia”, deduce l'appellante che il giudice di primo grado avrebbe omesso ogni considerazione in ordine al significato delle varie voci riportate nell'art.
4.2. delle Condizioni Generali del contratto assicurativo, ovvero i termini “Alluvione-tempesta-allagamenti”. Asserisce che dalla motivazione del provvedimento non sarebbe possibile desumere l'iter logico seguito dal giudice per il rigetto della domanda.
La sentenza è così motivata: “Nel merito la domanda non è fondata e non può trovare accoglimento. Invero, alla stregua dell'istruttoria espletata, non è stata conseguita la prova in ordine al fatto costitutivo del diritto all'indennizzo; in particolare, non è stata conseguita la prova in ordine alla sussistenza dei presupposti per la indennizzabilità, secondo le condizioni di polizza, dei danni subiti dall'autovettura Opel
Corsa tg.FH229PT, di proprietà dell'attrice. Vale rilevare che nel contratto di assicurazione, l'avverarsi del rischio come descritto nella polizza è fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo, mentre la sussistenza di una circostanza di fatto idonea a sussumere il rischio tra quelli esclusi dalla polizza è fatto impeditivo di quel diritto. Ne consegue, secondo i principi generali in materia di onere della prova, che
l'assicurato che vuol far valere il proprio diritto all'indennizzo deve provare che, durante il periodo di operatività della polizza, si è realizzato il rischio coperto in garanzia e che esso ha causato il danno del quale chiede di essere indennizzato. Con specifico riferimento al caso di specie, deve rilevarsi che emerge dalla polizza in atti - e non è contestato - che le parti avessero convenuto il “Programma Platinum” che comprende gli “Eventi naturali” così come descritti nell'art.
4.2 delle Condizioni Generali in atti.
L'art. 4.2 (Atti vandalici ed eventi naturali) delle indicate C.G. prevede espressamente che: “l'impresa indennizza, entro il limite del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, provocati da: … grandine;
trombe d'aria, tempeste ed uragani;
alluvioni, inondazioni;
allagamenti purché determinati da alluvioni o straripamenti di corsi d'acqua; frane, smottamenti del terreno, valanghe, slavine, purché non derivanti da movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche”. Orbene, deve rilevarsi che parte attrice, di fronte alle contestazioni di parte convenuta - che ha specificamente allegato che l'allagamento verificatosi in data
10.09.2017 nel garage di proprietà dell'attrice sarebbe “conseguenza di una bomba
d'acqua che la grata di scarico posta all'ingresso della sala hobby non è riuscita a smaltire vista l'intensità del rovescio e presumibilmente la pendenza della rampa di accesso”, come emerge dalla perizia redatta dalla fiduciaria della compagnia
in atti (All.5 fascicolo convenuta) - ha articolato prova testimoniale;
Parte_2
tuttavia, la prova testimoniale espletata non ha consentito di accertare che i danni riportati dall'autovettura di proprietà dell'attrice sono conseguenza diretta degli eventi indicati nell'art.
4.2 delle C.G., e cioè di un allagamento determinato da “alluvione o straripamento di corsi d'acqua”. Invero, il teste indicato da parte attrice si è limitato a riferire di aver visto il garage di proprietà dell'attrice allagato, senza null'altro aggiungere circa le concrete modalità e circostanze dell'allagamento. Con riferimento al regolamento delle spese del giudizio, sussistono giusti motivi, dovuti alla difficoltà di interpretazione delle clausole contrattuali, per compensare tra le parti delle spese del giudizio”.
I motivi vano esaminati congiuntamente essendo entrambi afferenti alla questione della operatività della polizza assicurativa sottoscritta dall'appellante.
Sostiene l'appellante che i danni subiti alla propria autovettura in 10.09.2017, a causa di
“una violentissima alluvione causata da un imponente nubifragio, erano coperti dalla polizza di assicurazioni n. 516305 quale estensione della polizza madre n. DLI950000001 che invece ricomprendeva i soli “Eventi Naturali”, come specificamente indicato all'articolo 3.2. del Fascicolo Informativo ed all'art.
4.2 del Programma (cfr. CP_5
all.2 fascicolo di primo grado parte appellata).
Orbene, l'art.
4.2 intitolato “Atti vandalici ed eventi naturali” di cui alle indicate
C.G. prevede espressamente che: “l'impresa indennizza, entro il limite del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, provocati da: … grandine;
trombe d'aria, tempeste ed uragani;
alluvioni, inondazioni;
allagamenti purché determinati da alluvioni o straripamenti di corsi d'acqua; frane, smottamenti del terreno, valanghe, slavine, purché non derivanti da movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche”.
E' dato pacifico che i danni all'autovettura ricoverata nel garage di proprietà dell'appellante siano stati provocati dall'allagamento dell'autorimessa certamente non dovuto ad alcuna alluvione o straripamento di un corso d'acqua.
Non vi è poi alcun dubbio come i termini di alluvione, inondazione e straripamento indicati nella clausola facciano tutti riferimento alla presenza dell'elemento geologico del corso d' acqua prevedendosi l'indennizzo sia dei danni direttamente causati dall'alluvione o dall'inondazione sia di quelli dovuti ad allagamento purché determinato da alluvione o straripamento di corsi d'acqua.
Non vi è dubbio, in definitiva, che nella specie i danni risarcibili fossero non già quelli determinati da un allagamento qualsiasi anche se dovuto a nubifragio ma soltanto da quello conseguente ad alluvione o a straripamento di un corso d'acqua.
In definitiva, non può dirsi che i danni come lamentati siano stati direttamente causati dal nubifragio o tempesta perché la clausola di polizza parla chiaramente di danni “diretti” subiti dal veicolo assicurato, provocati da grandine, trombe d'aria, tempeste ed uragani, alluvioni o inondazioni così intendendo risarcibili quelli causati immediatamente e direttamente da uno degli eventi atmosferici richiamati ed escludendo appunto quelli determinati da fenomeni derivati dai primi come appunto l'allagamento a meno che questo non sia causato non già da tutti i precedenti eventi meteorologici ma solo da fenomeni di alluvione o esondazione di fiumi o corsi d'acqua.
Così interpretate le clausole contrattuali che si mostrano indubbiamente chiare nel loro enunciato sia letterale che sistematico, neppure potrebbe sorreggere la tesi antitetica alla suddetta ricostruzione, nel senso di ritenere indennizzabili tutte le tipologie di danni determinati da eventi naturali, il richiamo al canone ermeneutico della comune volontà delle parti, ovvero di quello di cui all'art. 1370 c.c. pure invocato dall'appellante.
La Corte di Cassazione chiarisce con riferimento al canone “letterale” che l'art. 1362
c.c., allorché al 1 co. prescrive all'interprete di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole, non svaluta l'elemento letterale del contratto ma, al contrario, intende ribadire che, qualora la lettera della convenzione, per le espressioni usate, riveli con chiarezza ed univocità la volontà dei contraenti e non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, una diversa interpretazione non è ammissibile (cfr. Cass. Ord. 22.8.2019, n. 21576; Cass. 4.5.2005,
n. 9284). Ed ancora, più di recente: “L'interpretazione contro l'autore della clausola, ai sensi dell'art. 1370 c.c., rappresenta criterio interpretativo di natura sussidiaria, sicché il giudice del merito non è tenuto a ricorrervi ove, interpretata la clausola in conformità ai criteri legali di ermeneutica negoziale, nel modo più corrispondente al suo significato letterale, non ha dubbi o perplessità circa il suo significato (Cass Ordinanza n. 28939 del
11/11/2024 Rv. 672995 – 01).
Neppure soccorre a favore della tesi propugnata da parte appellante la deposizione testimoniale resa da , il quale ha soltanto riferito di avere visto Testimone_1
l'allagamento del garage dell'attrice e che si era abbattuto sulla zona un violento nubifragio;
inoltre, nel richiamato articolo di giornale apparso sulla testata “Il Caffè di
Pomezia-Ardea del 20/09/2017” in cui si descriveva e commentava l'evento atmosferico verificatosi in data 10/09/2017 non vi è cenno alcuno alla verificazione di alluvioni o inondazioni legate a corsi d'acqua.
La sentenza, sul punto, ha del resto esaminato la clausola contrattuale correttamente evidenziando le ragioni per le quali ritenere come non ricompreso nella polizza sottoscritta l'evento denunciato dall'assicurata; da qui l'infondatezza altresì del denunciato vizio di motivazione apparente.
Da quanto detto consegue il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza.
Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base della legge 27/2012 e degli articoli 1-11 DM 55/14 - così come modificato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022 - in relazione al valore della causa (scaglione fino ad €26.001) con applicazione dei valori minimi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisionale attesa la natura del giudizio che non ha mostrato particolari difficoltà fattuali e giuridiche.
La parte appellante resta altresì tenuta ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
115/12 al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza definitiva del Tribunale di Roma n. 3519/2020, pubblicata il 17.02.2020, così provvede:
-rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
-condanna al pagamento delle spese del presente grado, in Parte_1 favore di liquidate in complessivi € 2906 oltre a Controparte_1
spese generali (15%), iva e cpa come per legge;
- dà atto ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di di un ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1 unificato pari a quello per l'impugnazione se dovuto.
Così deciso in Roma il 25.2.2025
Il consigliere estensore Il presidente
-Domenica Capezzera- -Giulia Spadaro-