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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 28/03/2025, n. 1155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1155 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3308/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Velleca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 3308/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. STREPPONE Parte_1 C.F._1
DONATELLA, elettivamente domiciliato in Lancusi (SA) alla via Villaggio Austria n. 13;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
LONGOBARDI ELVIRA, elettivamente domiciliata in Gragnano (NA) alla via San Sebastiano n. 62;
APPELLATA
CONCLUSIONI
All'udienza del 27.03.2025 le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successive difese, sicché la causa viene decisa ai sensi e per gli effetti dell'art. 352 ult. co. c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto da nei confronti Parte_1 dell' (d'ora in poi , con riferimento alla sentenza n. 287/2024 Controparte_1 CP_2
(r.g. n. 1244/2023) del Giudice di Pace di Mercato San Severino pubblicata il 04.09.2024.
Giusto ricorso depositato il 06.12.2023, in primo grado aveva proposto Parte_1
opposizione all'intimazione di pagamento n. 10020239016701730000 di euro 636,11 ad egli notificata il 24.11.2023, intimazione successiva alla cartella di pagamento n. 10020170008214481000, asseritamente notificata in data 11.12.2017 e relativa al mancato pagamento di sanzioni per violazione del codice della strada risalenti all'anno 2012 e spettanti al . Controparte_3
Il ricorrente aveva eccepito l'omessa notifica della cartella e la conseguente estinzione del credito
1 per prescrizione, essendo decorsi oltre cinque anni tra l'anno di insorgenza del credito (2012) e la notifica dell'intimazione (24.11.2023) e/o comunque tra la contestata notifica della cartella (11.12.2017) e la notifica dell'intimazione (24.11.2023).
Il Giudice di Pace ha accolto l'opposizione ed annullato la sanzione di cui all'intimazione, in ragione della mancata prova del perfezionamento della notifica della cartella, ciò nonostante disponendo la compensazione delle spese di lite.
Avverso la citata compensazione delle spese ha proposto appello insistendo Parte_1
per il riconoscimento delle spese di primo e secondo grado.
Con comparsa depositata il 28.10.2024, chiedendo il rigetto dell'impugnazione e proponendo appello incidentale, sul presupposto che il giudice a quo avrebbe erroneamente ritenuto invalida la notifica della cartella e che, sotto un diverso profilo, in primo grado il ricorrente aveva eccepito l'omessa notifica sia del verbale della cartella (quest'ultima invece ritualmente notificata), sicché il giudice di Pace avrebbe omesso di rilevare la tardività dell'opposizione, perché proposta oltre il termine di cui all'art. 7
d. lgs. n. 150/2011.
Tanto premesso, l'appello incidentale è infondato per le ragioni che seguono.
In primo luogo, dalla lettura introduttiva del giudizio di primo grado si evince che, diversamente da quanto eccepito dall' non ha contestato la legittimità della sanzione in CP_2 Parte_1
ragione dell'omessa notifica del verbale, bensì la prescrizione del credito in ragione dell'omessa notifica della cartella e del periodo decorso tra la sanzione e la notifica dell'intimazione.
Trattandosi non già di un'opposizione cd. recuperatoria, bensì di una opposizione cd. esecutiva proposta ai sensi dell'art. 615 co. 1 c.p.c., non trova applicazione l'art. 7 del d. lgs. n. 150/2011 invocato dalla parte appellata (tra le tante, cfr. Cass. civ. n. 22080/2017).
In secondo luogo, dalla lettura degli atti di causa si evince che il giudice di primo grado ha correttamente ritenuto non provata la notifica della cartella.
Difatti, posto che la cartella n. 10020170008214481000 è stata pacificamente notificata mediante agente notificatore e non a mezzo posta e che si è di fronte ad una ipotesi di cd. irreperibilità relativa del destinatario (ossia di assenza temporanea o incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo
139 c.p.c.) occorre fare riferimento all'articolo 26 del d.p.r. n. 602/1973, il quale al comma 4 stabilisce che “nei casi previsti dall'articolo 140 del codice di procedura civile la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall'articolo 60 del d.p.r. n. 600/1973 e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso di deposito è affisso nell'albo del comune”, mentre il comma 6 dispone che “per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del predetto decreto [d.p.r. 600/1973, n.d.r.]”.
2 A sua volta il citato articolo 60 del d.p.r. n. 600/1973 dispone che “la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche”.
Ne deriva che ai sensi del combinato disposto delle norme appena richiamate, nel caso in cui non sia possibile eseguire la notifica per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo 139 c.p.c., l'agente notificatore, ai sensi dell'articolo 140 c.p.c.:
a) deposita la copia dell'atto da notificare nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi;
b) affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario;
c) gliene dà notizia tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
A tal proposito con la sentenza n. 258/2012 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 26 co. 4 del d.p.r. n. 602/1973 nella parte in cui prevedeva che, in caso di irreperibilità relativa del contribuente, la notifica della cartella poteva avvenire attraverso il semplice deposito dell'atto presso l'albo comunale, ai sensi dell'articolo 60, comma 1, lettera e), D.P.R. 600/1973.
Così operando la Consulta ha ristretto la sfera di applicazione del combinato disposto delle disposizioni citate alla sola ipotesi di notificazione di cartelle di pagamento a destinatario
“assolutamente” irreperibile, escludendone l'applicazione al caso di destinatario “relativamente” irreperibile, ipotesi per la quale è applicabile il disposto dell'articolo 26, comma 6, d.p.r. n. 602/1973, e quindi dell'articolo 140 c.p.c. (cui anche rinvia l'alinea del primo comma dell'articolo 60 D.P.R.
600/1973).
In applicazione di tali disposizioni la Corte di Cassazione ha più volte affermato che “nei casi di
“irreperibilità relativa” del destinatario va applicato l'articolo 140 c.p.c. in virtù del combinato disposto dell'articolo 26, ultimo comma, D.P.R. 602/1973 e dell'articolo 60, comma 1, lett. e), D.P.R. 600/1973, sicché è necessario, ai fini del perfezionamento della notifica della cartella, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione” (Cfr., Cass. sent. n. 25079/2014; Cass. ord. n. 9782/2018; Cass. ord. n. 27825/2018,
Cass. civ. n. 26938/2019).
Orbene, nel caso di specie pur avendo l'a.d.e.r. prodotto l'avviso di ricevimento relativo alla comunicazione di avvenuta notifica inviata al destinatario (avviso n. 57304197740-2), lo stesso non risulta compilato correttamente, non essendo su di esso precisate né la data di compiuta giacenza, né la ragione della mancata consegna della raccomandata al destinatario.
3 Da tanto consegue che, non risultando provata la notifica della cartella, il giudice di pace ha correttamente ritenuto il credito estinto per prescrizione.
Viceversa, il Giudice di Pace ha erroneamente ed immotivamente compensato le spese di lite in quanto, accolta l'opposizione, le stesse andavano poste a carico della parte soccombente in omaggio al principio di soccombenza.
Per l'effetto, le spese del doppio grado di giudizio vanno poste a carico dell' e si liquidano CP_2
come da dispositivo, facendo riferimento ai criteri di cui al d.m. n. 55/2014 (come modificati dal d.m. n.
3772018), con riferimento ai giudizi fino ad euro 1.100,00.
Sussistono i presupposti per un parziale aumento delle spese del secondo grado ex art. 4 co. 1 bis d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie l'appello principale proposto da Parte_1
2) rigetta l'appello incidentale proposto dall' ; Controparte_1
3) condanna l' al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1
spese di lite relative al primo grado di giudizio, che si liquidano in euro 200,00 per compensi ed euro 43,00 per esborsi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Donatella Streppone dichiaratosi antistatario nell'atto di appello;
4) condanna l' al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1
spese di lite relative al presente giudizio, che si liquidano in euro 850,00 per compensi ed euro
91,50 per esborsi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Donatella Streppone, dichiaratosi antistatario nell'atto di appello;
Nocera Inferiore, 28.03.2025
Il Giudice
dott. Pasquale Velleca
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Velleca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 3308/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. STREPPONE Parte_1 C.F._1
DONATELLA, elettivamente domiciliato in Lancusi (SA) alla via Villaggio Austria n. 13;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
LONGOBARDI ELVIRA, elettivamente domiciliata in Gragnano (NA) alla via San Sebastiano n. 62;
APPELLATA
CONCLUSIONI
All'udienza del 27.03.2025 le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successive difese, sicché la causa viene decisa ai sensi e per gli effetti dell'art. 352 ult. co. c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto da nei confronti Parte_1 dell' (d'ora in poi , con riferimento alla sentenza n. 287/2024 Controparte_1 CP_2
(r.g. n. 1244/2023) del Giudice di Pace di Mercato San Severino pubblicata il 04.09.2024.
Giusto ricorso depositato il 06.12.2023, in primo grado aveva proposto Parte_1
opposizione all'intimazione di pagamento n. 10020239016701730000 di euro 636,11 ad egli notificata il 24.11.2023, intimazione successiva alla cartella di pagamento n. 10020170008214481000, asseritamente notificata in data 11.12.2017 e relativa al mancato pagamento di sanzioni per violazione del codice della strada risalenti all'anno 2012 e spettanti al . Controparte_3
Il ricorrente aveva eccepito l'omessa notifica della cartella e la conseguente estinzione del credito
1 per prescrizione, essendo decorsi oltre cinque anni tra l'anno di insorgenza del credito (2012) e la notifica dell'intimazione (24.11.2023) e/o comunque tra la contestata notifica della cartella (11.12.2017) e la notifica dell'intimazione (24.11.2023).
Il Giudice di Pace ha accolto l'opposizione ed annullato la sanzione di cui all'intimazione, in ragione della mancata prova del perfezionamento della notifica della cartella, ciò nonostante disponendo la compensazione delle spese di lite.
Avverso la citata compensazione delle spese ha proposto appello insistendo Parte_1
per il riconoscimento delle spese di primo e secondo grado.
Con comparsa depositata il 28.10.2024, chiedendo il rigetto dell'impugnazione e proponendo appello incidentale, sul presupposto che il giudice a quo avrebbe erroneamente ritenuto invalida la notifica della cartella e che, sotto un diverso profilo, in primo grado il ricorrente aveva eccepito l'omessa notifica sia del verbale della cartella (quest'ultima invece ritualmente notificata), sicché il giudice di Pace avrebbe omesso di rilevare la tardività dell'opposizione, perché proposta oltre il termine di cui all'art. 7
d. lgs. n. 150/2011.
Tanto premesso, l'appello incidentale è infondato per le ragioni che seguono.
In primo luogo, dalla lettura introduttiva del giudizio di primo grado si evince che, diversamente da quanto eccepito dall' non ha contestato la legittimità della sanzione in CP_2 Parte_1
ragione dell'omessa notifica del verbale, bensì la prescrizione del credito in ragione dell'omessa notifica della cartella e del periodo decorso tra la sanzione e la notifica dell'intimazione.
Trattandosi non già di un'opposizione cd. recuperatoria, bensì di una opposizione cd. esecutiva proposta ai sensi dell'art. 615 co. 1 c.p.c., non trova applicazione l'art. 7 del d. lgs. n. 150/2011 invocato dalla parte appellata (tra le tante, cfr. Cass. civ. n. 22080/2017).
In secondo luogo, dalla lettura degli atti di causa si evince che il giudice di primo grado ha correttamente ritenuto non provata la notifica della cartella.
Difatti, posto che la cartella n. 10020170008214481000 è stata pacificamente notificata mediante agente notificatore e non a mezzo posta e che si è di fronte ad una ipotesi di cd. irreperibilità relativa del destinatario (ossia di assenza temporanea o incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo
139 c.p.c.) occorre fare riferimento all'articolo 26 del d.p.r. n. 602/1973, il quale al comma 4 stabilisce che “nei casi previsti dall'articolo 140 del codice di procedura civile la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall'articolo 60 del d.p.r. n. 600/1973 e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso di deposito è affisso nell'albo del comune”, mentre il comma 6 dispone che “per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del predetto decreto [d.p.r. 600/1973, n.d.r.]”.
2 A sua volta il citato articolo 60 del d.p.r. n. 600/1973 dispone che “la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche”.
Ne deriva che ai sensi del combinato disposto delle norme appena richiamate, nel caso in cui non sia possibile eseguire la notifica per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo 139 c.p.c., l'agente notificatore, ai sensi dell'articolo 140 c.p.c.:
a) deposita la copia dell'atto da notificare nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi;
b) affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario;
c) gliene dà notizia tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
A tal proposito con la sentenza n. 258/2012 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 26 co. 4 del d.p.r. n. 602/1973 nella parte in cui prevedeva che, in caso di irreperibilità relativa del contribuente, la notifica della cartella poteva avvenire attraverso il semplice deposito dell'atto presso l'albo comunale, ai sensi dell'articolo 60, comma 1, lettera e), D.P.R. 600/1973.
Così operando la Consulta ha ristretto la sfera di applicazione del combinato disposto delle disposizioni citate alla sola ipotesi di notificazione di cartelle di pagamento a destinatario
“assolutamente” irreperibile, escludendone l'applicazione al caso di destinatario “relativamente” irreperibile, ipotesi per la quale è applicabile il disposto dell'articolo 26, comma 6, d.p.r. n. 602/1973, e quindi dell'articolo 140 c.p.c. (cui anche rinvia l'alinea del primo comma dell'articolo 60 D.P.R.
600/1973).
In applicazione di tali disposizioni la Corte di Cassazione ha più volte affermato che “nei casi di
“irreperibilità relativa” del destinatario va applicato l'articolo 140 c.p.c. in virtù del combinato disposto dell'articolo 26, ultimo comma, D.P.R. 602/1973 e dell'articolo 60, comma 1, lett. e), D.P.R. 600/1973, sicché è necessario, ai fini del perfezionamento della notifica della cartella, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione” (Cfr., Cass. sent. n. 25079/2014; Cass. ord. n. 9782/2018; Cass. ord. n. 27825/2018,
Cass. civ. n. 26938/2019).
Orbene, nel caso di specie pur avendo l'a.d.e.r. prodotto l'avviso di ricevimento relativo alla comunicazione di avvenuta notifica inviata al destinatario (avviso n. 57304197740-2), lo stesso non risulta compilato correttamente, non essendo su di esso precisate né la data di compiuta giacenza, né la ragione della mancata consegna della raccomandata al destinatario.
3 Da tanto consegue che, non risultando provata la notifica della cartella, il giudice di pace ha correttamente ritenuto il credito estinto per prescrizione.
Viceversa, il Giudice di Pace ha erroneamente ed immotivamente compensato le spese di lite in quanto, accolta l'opposizione, le stesse andavano poste a carico della parte soccombente in omaggio al principio di soccombenza.
Per l'effetto, le spese del doppio grado di giudizio vanno poste a carico dell' e si liquidano CP_2
come da dispositivo, facendo riferimento ai criteri di cui al d.m. n. 55/2014 (come modificati dal d.m. n.
3772018), con riferimento ai giudizi fino ad euro 1.100,00.
Sussistono i presupposti per un parziale aumento delle spese del secondo grado ex art. 4 co. 1 bis d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie l'appello principale proposto da Parte_1
2) rigetta l'appello incidentale proposto dall' ; Controparte_1
3) condanna l' al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1
spese di lite relative al primo grado di giudizio, che si liquidano in euro 200,00 per compensi ed euro 43,00 per esborsi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Donatella Streppone dichiaratosi antistatario nell'atto di appello;
4) condanna l' al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1
spese di lite relative al presente giudizio, che si liquidano in euro 850,00 per compensi ed euro
91,50 per esborsi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Donatella Streppone, dichiaratosi antistatario nell'atto di appello;
Nocera Inferiore, 28.03.2025
Il Giudice
dott. Pasquale Velleca
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