Ordinanza cautelare 17 gennaio 2022
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 16/06/2025, n. 2270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2270 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 02270/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02289/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2289 del 2021, proposto dalla sig.ra VI OT, rappresentata e difesa dagli avvocati Nicola Del Negro e Antonio Melucci, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- del provvedimento P-LO/L/N2020/100552 MOD. EM-DOM 2020 prot. uscita n. 0042219 del 15.10.2021, a firma del Dirigente dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Lodi, di rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare per cittadini extracomunitari ex art. 103, comma 1 del DL 34/2020;
- ove occorra, della nota del 30.07.2021, della nota del 13.08.2021, del preavviso di rigetto del 30.09.2021 e dell'11.10.2021;
- di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Vista l’ordinanza cautelare n. 87 del 2022;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 giugno 2025 il dott. Federico Giuseppe Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con il ricorso in epigrafe, notificato il 14 dicembre 2021 e corredato da istanza cautelare, la sig.ra VI OT chiedeva a questo Tribunale Amministrativo Regionale di disporre l’annullamento del provvedimento di cui al prot. n. P-LO/L/N2020/100552 MOD. EM-DOM 2020 del 15 ottobre 2021, con cui la Prefettura di Lodi disponeva il rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare per cittadini extracomunitari ex art. 103, comma 1 del DL n. 34/2020;
- nello specifico, il rigetto si fondava su due ragioni, tra loro autonome, consistenti nelle carenze “ di idoneità alloggiativa dell’immobile ” presso il quale il richiedente veniva ospitato e dei “ contributi forfettari dovuti a titolo retributivi, contributivo e fiscale per totale di mesi 4 ”;
- la ricorrente, dal canto suo, per mezzo dell’impugnativa contestava la legittimità del provvedimento gravato essenzialmente in rapporto alla ragione dell’asserita inidoneità alloggiativa, proponendo i seguenti tre mezzi di gravame:
“ I - VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 103 DEL D.L. N. 34/20) – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO (ARTT. 1 E SS L. 241/90) - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DEL PRESUPPOSTO - DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE)
II - VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 103 DEL D.L. N. 34/20) – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO (ARTT. 1 E SS L. 241/90) - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DEL PRESUPPOSTO - DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE – INIQUITA’ – SPROPORZIONALITA’);
III - VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 103 DEL D.L. N. 34/20) – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO (ARTT. 1 E SS L. 241/90) - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DEL PRESUPPOSTO - DIFETTO DI ISTRUTTORIA – DI MOTIVAZIONE – INIQUITA’ E INGIUSTIZIA SOSTANZIALE ”;
- resisteva l’Amministrazione intimata in giudizio, seppur con atto di mera forma e con il deposito della documentazione a corredo del provvedimento gravato;
- questo Tribunale, all’esito della camera di consiglio del 14 gennaio 2022, respingeva l’istanza cautelare con l’ordinanza n. 87 del 2022;
- giunta, infine, l’udienza straordinaria di merito del 6 giugno 2025, entrambe le parti hanno richiesto il passaggio in decisione sugli scritti; il Presidente del Collegio ha rilevato, ai sensi dell’art. 73, comma 3 del cod.proc.amm., un possibile profilo d'inammissibilità per mancata confutazione di un capo autonomo di motivazione del provvedimento impugnato, con riferimento, in particolare, al profilo del mancato pagamento dei contributi forfettari;
la causa è, quindi, passata in decisione;
Ritenuto che, in adesione a quanto dedotto ex officio a verbale, il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b) del cod.proc.amm. per mancata confutazione del capo autonomo di motivazione in ordine al mancato pagamento dei contributi forfettari;
Osservato, invero, che è ius receptum in giustizia amministrativa il principio di diritto per cui “ qualora il provvedimento si basi su una pluralità di motivazioni autonome (c.d. provvedimento plurimotivato), il ricorso con il quale non si contestino tutte le motivazioni deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse, atteso che l'eventuale riconoscimento della fondatezza delle doglianze proposte non esclude l'esistenza e la validità della restante causa giustificatrice dell'atto. Pertanto, in presenza di un provvedimento plurimotivato, ricade su chi abbia interesse a rimuoverlo l'onere di contestarne integralmente l'intero apparato giustificativo, pena la definitiva inoppugnabilità dell'atto nelle parti non contestate, quando esse siano in grado di giustificare la determinazione in esso ” (in termini, Cons. Stato, Sez. IV, 26 luglio 2023, n. 7334);
Ritenuto che il mancato pagamento dei contributi forfettari dovuti a titolo retributivi, contributivo e fiscale è sufficiente a giustificare il rigetto dell'istanza di emersione dal lavoro irregolare ex art. 103, comma 1 del DL n. 34/2020, sicché il ricorso risulta inammissibile per definitiva inoppugnabilità del capo di motivazione non contestato;
in definitiva, il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b) del cod.proc.amm.;
l’esito processuale del ricorso giustifica la compensazione delle spese del giudizio tra le parti costituite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Dongiovanni, Presidente
Fabio Di Lorenzo, Primo Referendario
Federico Giuseppe Russo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Federico Giuseppe Russo | Daniele Dongiovanni |
IL SEGRETARIO