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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 25/09/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 550/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, (C.f. ), Parte_1 C.F._1
e
, (C.f. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. COLTELLACCI IOLANDA, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 16/03/2025, le parti hanno chiesto di separarsi alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
Il Presidente, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione.
Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Ritenuto che gli accordi intervenuti tra le parti, in ordine alle condizioni accessorie alla separazione, risultano conformi agli interessi delle stesse e della prole, se ne dispone l'omologazione nei seguenti termini:
“I coniugi vivranno separatamente, nel mutuo rispetto, ognuno nella abitazione di rispettiva proprietà. • Ciascuno provvederà autonomamente al pagamento delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei rispettivi immobili e delle relative utenze;
• Il figlio , Per_1
ancora non autosufficiente, continuerà ad abitare e convivere con la madre, nella abitazione di quest'ultima, che si occuperà del relativo mantenimento sino al raggiungimento della sua autosufficienza economica. • quale imprescindibile e irrinunciabile condizione per il perfezionamento del presente accordo e allo scopo della complessiva sistemazione solutorio- compensativa di tutti i rapporti patrimoniali maturati nel corso della convivenza matrimoniale, nonché a titolo di assolvimento, in unica soluzione, dell'obbligo di mantenimento, il IG. e la IG.ra si impegnano a Parte_1 Parte_2
trasferire, mediante successivo atto da stipularsi entro e non oltre 180 giorni dal perfezionamento della presente procedura, di fronte al Notaio che verrà scelto di comune accordo tra le parti, alle condizioni appresso meglio descritte, al figlio Persona_2 che sottoscrive il presente atto a titolo di accettazione senza riserve del predetto trasferimento, l'intera proprietà dell'immobile sito in Latina, Via dei Volsci 133, e precisamente: Appartamento sito al piano II int. 9, identificato catastalmente al NCEU del comune di Latina, al Foglio 148, part. 594 sub. 12 Z.C. 1, Cat. A2, classe 3, di 5 vani catastali.
Tale immobile è stato costruito ante 1967 con licenza edilizia del Comune di Latina n. 45606 del 25 settembre 1964. Successivamente, sul predetto cespite non sono state apportate ulteriori modifiche né risultano irrogati provvedimenti sanzionatori. Le parti dichiarano, ai sensi dell'art. 19 D.L. 78 del 31.5.2010, convertito in legge n. 122/2010, che i sopra indicati dati catastali, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto ed il riferimento alle planimetrie allegate al presente ricorso sono conformi allo stato di fatto dell'immobile.
Entrambi dichiarano altresì: di aver verificato tali dati e confermano detta conformità; che alla data del trasferimento saranno in possesso di APE aggiornato in base alla normativa vigente;
che l'immobile è libero ed esente da pesi, vincoli di qualsiasi natura (anche urbanistici, culturali, storici, monumentali e/o paesaggistici che possano influire sulla validità e/o sulle condizioni di trasferimento di cui al presente atto canoni, oneri, privilegi anche fiscali, litispendenze, da ipoteche e trascrizioni pregiudizievoli, nonché da diritti di terzi vantati a qualsiasi titolo, anche di prelazione o all'esito di rapporti di convivenza o unione civile); Il predetto trasferimento sarà eseguito a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto conosciuto ed accettato da parte cessionaria e comprende tutti i diritti accessori, servitù attive e passive, pertinenze e quota proporzionale degli enti e spazi comuni.
Ogni eventuale spesa connessa a detto trasferimento sarà posta a carico dei coniugi cedenti in parti uguali. Le parti si danno sin d'ora atto che il suddetto trasferimento avverrà senza versamento di corrispettivo alcuno, essendo funzionale ed indispensabile per la risoluzione della crisi coniugale e, conseguentemente, sarà esente da imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa ovvero tributo, ai sensi dell'art. 19 Legge n. 74/1987, come corretto dalla
Corte Costituzionale, con sentenza n. 154/1999; esecuzione operante anche per le imposte ipotecarie e catastali, come da sentenza della Corte di Cassazione, Sezione V, n. 7193/2002.
L'avv. Iolanda Coltellacci dichiara che l'accordo di cui al presente atto, non viola diritti indisponibili, non è contrario a norme imperative, all'ordine pubblico o alle leggi in generale
”
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso,
DICHIARA la separazione tra le parti coniugate in LATINA (LT) il 24/10/1998, (matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio di detto Comune, atto n. 81,
Parte i, dell'anno 2008), dando atto che le parti rinunziano all'impugnazione della sentenza;
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti;
ORDINA l'annotazione come per legge.
NULLA per le spese.
Latina, 24/09/2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Concetta Serino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, (C.f. ), Parte_1 C.F._1
e
, (C.f. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. COLTELLACCI IOLANDA, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 16/03/2025, le parti hanno chiesto di separarsi alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
Il Presidente, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione.
Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Ritenuto che gli accordi intervenuti tra le parti, in ordine alle condizioni accessorie alla separazione, risultano conformi agli interessi delle stesse e della prole, se ne dispone l'omologazione nei seguenti termini:
“I coniugi vivranno separatamente, nel mutuo rispetto, ognuno nella abitazione di rispettiva proprietà. • Ciascuno provvederà autonomamente al pagamento delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei rispettivi immobili e delle relative utenze;
• Il figlio , Per_1
ancora non autosufficiente, continuerà ad abitare e convivere con la madre, nella abitazione di quest'ultima, che si occuperà del relativo mantenimento sino al raggiungimento della sua autosufficienza economica. • quale imprescindibile e irrinunciabile condizione per il perfezionamento del presente accordo e allo scopo della complessiva sistemazione solutorio- compensativa di tutti i rapporti patrimoniali maturati nel corso della convivenza matrimoniale, nonché a titolo di assolvimento, in unica soluzione, dell'obbligo di mantenimento, il IG. e la IG.ra si impegnano a Parte_1 Parte_2
trasferire, mediante successivo atto da stipularsi entro e non oltre 180 giorni dal perfezionamento della presente procedura, di fronte al Notaio che verrà scelto di comune accordo tra le parti, alle condizioni appresso meglio descritte, al figlio Persona_2 che sottoscrive il presente atto a titolo di accettazione senza riserve del predetto trasferimento, l'intera proprietà dell'immobile sito in Latina, Via dei Volsci 133, e precisamente: Appartamento sito al piano II int. 9, identificato catastalmente al NCEU del comune di Latina, al Foglio 148, part. 594 sub. 12 Z.C. 1, Cat. A2, classe 3, di 5 vani catastali.
Tale immobile è stato costruito ante 1967 con licenza edilizia del Comune di Latina n. 45606 del 25 settembre 1964. Successivamente, sul predetto cespite non sono state apportate ulteriori modifiche né risultano irrogati provvedimenti sanzionatori. Le parti dichiarano, ai sensi dell'art. 19 D.L. 78 del 31.5.2010, convertito in legge n. 122/2010, che i sopra indicati dati catastali, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto ed il riferimento alle planimetrie allegate al presente ricorso sono conformi allo stato di fatto dell'immobile.
Entrambi dichiarano altresì: di aver verificato tali dati e confermano detta conformità; che alla data del trasferimento saranno in possesso di APE aggiornato in base alla normativa vigente;
che l'immobile è libero ed esente da pesi, vincoli di qualsiasi natura (anche urbanistici, culturali, storici, monumentali e/o paesaggistici che possano influire sulla validità e/o sulle condizioni di trasferimento di cui al presente atto canoni, oneri, privilegi anche fiscali, litispendenze, da ipoteche e trascrizioni pregiudizievoli, nonché da diritti di terzi vantati a qualsiasi titolo, anche di prelazione o all'esito di rapporti di convivenza o unione civile); Il predetto trasferimento sarà eseguito a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto conosciuto ed accettato da parte cessionaria e comprende tutti i diritti accessori, servitù attive e passive, pertinenze e quota proporzionale degli enti e spazi comuni.
Ogni eventuale spesa connessa a detto trasferimento sarà posta a carico dei coniugi cedenti in parti uguali. Le parti si danno sin d'ora atto che il suddetto trasferimento avverrà senza versamento di corrispettivo alcuno, essendo funzionale ed indispensabile per la risoluzione della crisi coniugale e, conseguentemente, sarà esente da imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa ovvero tributo, ai sensi dell'art. 19 Legge n. 74/1987, come corretto dalla
Corte Costituzionale, con sentenza n. 154/1999; esecuzione operante anche per le imposte ipotecarie e catastali, come da sentenza della Corte di Cassazione, Sezione V, n. 7193/2002.
L'avv. Iolanda Coltellacci dichiara che l'accordo di cui al presente atto, non viola diritti indisponibili, non è contrario a norme imperative, all'ordine pubblico o alle leggi in generale
”
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso,
DICHIARA la separazione tra le parti coniugate in LATINA (LT) il 24/10/1998, (matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio di detto Comune, atto n. 81,
Parte i, dell'anno 2008), dando atto che le parti rinunziano all'impugnazione della sentenza;
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti;
ORDINA l'annotazione come per legge.
NULLA per le spese.
Latina, 24/09/2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Concetta Serino