Ordinanza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, ordinanza 03/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. 7953/2020 R.G.
TRIBUNALE DI LECCE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice dr.ssa Eleonora Guido, decidendo il procedimento N. 7953/2020 R.G., proposto da nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Parte_1
Di Lauro, procuratore domiciliatario;
- ricorrente -
CONTRO
, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce.
- resistente -
* * * * * * * * * * *
Con ricorso iscritto a ruolo il 29/10/2020, ha proposto gravame avverso Parte_1 il provvedimento di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare con la figlia n. Cat.A 12./2020/291 Imm. r.m., emesso dal Questore Persona_1 della Provincia di Taranto in data 21.07. 2020 e notificato in data 22.09.2020, rassegnando le seguenti conclusioni: “nel merito annullare il decreto di diniego del permesso di soggiorno emesso dal
Questore di Taranto in data 21.7.2020 n. 12/2020/291/imm. r.m. notificato al ricorrente in data
22.9.2020 ed il conseguente ordine di allontanamento rivolto all'istante; 3) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi familiari;
4) e per l'effetto ordinare allo stesso
Questore della Provincia di di rilascio del permesso di soggiorno per coesione familiare in favore del CP_1 signor 5) condannare i medesimi convenuti al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente Parte_1 giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 1.07.2021 si costituiva il di , al fine di chiedere l'integrale rigetto del ricorso, Controparte_1 CP_1 sul presupposto della legittimità del provvedimento impugnato.
1
è stato rimesso, dal Gop delegato, al Giudice assegnatario del procedimento.
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L'odierno ricorrente, con istanza del 16.10.2019, chiedeva il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di ricongiungimento familiare, deducendo di essere giunto in Italia nel
1991, di avere figli nati in Italia, e di convivere effettivamente con una di esse, Per_1
cittadina italiana, in c.da Campo dei Fiori, a Manduria (TA).
[...]
Con decreto n. cat A1272020/291 Imm.r.m. del 21.07.2020, emesso dal Questore della Provincia di Taranto, l'istanza veniva respinta, atteso che, a seguito degli accertamenti espletati da personale del Commissariato di P.S. di Manduria in data 24 a 28 gennaio 2020, al fine di verificare l'effettiva presenza e la convivenza del richiedente con il familiare italiano presso l'abitazione indicata in sede di istanza, non avevano sortito esito positivo;
invero, dalle dichiarazioni rese in quell'occasione dalla figlia del ricorrente, emergeva che CP_2
l'istante non era domiciliato presso di lei, ove si recava invece saltuariamente solo per visita di cortesia e la stessa dichiarava di non essere a conoscenza del vero domicilio del Per_1 padre.
Nel provvedimento di diniego, inoltre, si dava atto che non era stato possibile notificare al richiedente il provvedimento esplicativo dei motivi ostativi al rinnovo richiesto, in quanto l'indirizzo indicato nell'istanza era risultato incompleto.
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Il ricorso deve essere esaminato nel merito, essendo la cognizione di questo Tribunale non limitata alla mera verifica di legittimità formale del provvedimento impugnato, ma dovendo la stessa estendersi all'accertamento della sussistenza, alla luce della normativa vigente al momento dell'emissione del provvedimento impugnato (in base al principio tempus regit actum), dei presupposti di legge in capo alla ricorrente al fine del rilascio del titolo richiesto.
L'istituto della coesione familiare, come è noto, è definibile come “un ricongiungimento familiare effettuato direttamente in Italia”. Tale ipotesi è disciplinata dall'art.30, comma 1, lett. c), Decreto legislativo n.286/98 e succ. mod., Testo Unico sull'Immigrazione, in cui viene stabilito che il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato al familiare straniero già regolarmente soggiornante in Italia, con titolo al soggiorno per motivo diverso da quello per famiglia, in possesso però di tutti i requisiti previsti per il
2 ricongiungimento con altro cittadino straniero regolarmente soggiornante sul territorio
(artt.28 e 29 T.U. Immigrazione), articoli questi ultimi che disciplinano il diritto all'unità familiare e il diritto al ricongiungimento familiare. Da tanto già si evince come l'istituto disciplinato dall'art. 30 (nel caso di specie comma 1 lett. c) del Testo Unico appena citato, sia direttamente collegato e quindi “dipendente” dall'istituto disciplinato dall'art. 29 T.U.
Tali disposizioni chiariscono le dinamiche del procedimento amministrativo diretto alla verifica sia dell'esistenza di “un'idoneità ad accogliere” di colui che chiede il ricongiungimento;
sia dell'esistenza e dell'autenticità dei rapporti e delle relazioni familiari per il ricongiungimento, nonché l'assenza di motivi ostativi.
È d'uopo rilevare che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 202 del 2013 ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 286 del 1998 nella parte in cui prevede che la valutazione discrezionale in merito ai requisiti richiesti e/o al bilanciamento degli interessi prioritari si applichi solo allo straniero che “ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare” o al “familiare ricongiunto”, e non anche allo straniero “che abbia legami familiari nel territorio dello Stato”, cioè per lo straniero che soggiorna in Italia con la propria famiglia, indipendentemente dal tipo di soggiorno di cui dispone, è escluso qualunque automatismo ostativo al rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno. Norma che trova applicazione come principio generale per analogia anche al caso di specie dove l'istituito della coesione familiare è stato adoperato in vista della presenza sul territorio nazionale del fratello della ricorrente già titolare di permesso di soggiorno in fase di rinnovo.
Il Giudice, quindi, è tenuto, in linea con la nozione di diritto all'unità familiare delineata dalla giurisprudenza della Corte EDU con riferimento all'art. 8 CEDU e fatta propria dalla sentenza n. 202 del 2013 della Corte cost (trattandosi di estrinsecazioni del medesimo diritto fondamentale tutelato dall'art. 8 cit.) ad escludere ogni automatismo ostativo al rilascio/rinnovo permesso di soggiorno ed, al di là di ogni considerazione di natura umanitaria, a riconoscere il diritto all'unità familiare ex art. 28 TUI (286/98), ma alle condizioni previste dallo stesso testo unico e dalle altre leggi complementari che regolano tale materia.
Lo straniero, infatti, che chiede il ricongiungimento familiare deve dimostrare la disponibilità di (art. 29, comma 3 del t.u.):
● un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa accertati dai competenti uffici comunali. Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni
3 quattordici al seguito di uno dei genitori, l'idoneità abitativa può essere sostituita dal consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà;
● un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici ovvero per il ricongiungimento di due o più familiari dei titolari dello status di protezione sussidiaria è richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.
Si tratta di elementi che rappresentano il presupposto necessario all'espletamento del diritto all'unità familiare e, quindi, ad esso prodromico.
Tale prova non è stata fornita dall'odierno ricorrente, sebbene la relativa documentazione gli sia stata espressamente richiesta con provvedimento del
7.06.2024.
Invero, il in questa sede, si è limitato a produrre solo una “Comunicazione di Pt_1
Ospitalità”, da parte di tale , nato in [...] in data [...], non fornendo Persona_2 alcun altro documento utile a provare la conformità e l'idoneità dell'immobile, nonché la propria situazione reddituale;
così lasciando presumere che il ricostituendo nucleo familiare non goda di un sufficiente ad un autonomo mantenimento reddituale richiesto ex lege.
In tal senso statuisce “La normativa sull'immigrazione, ai fini del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno non impone che lo straniero possegga un reddito annuo minimo prefissato, limitandosi
a richiedere il possesso di un reddito annuo minimo corrispondente all'importo dell'assegno sociale, stabilito dal Ministero del Lavoro di anno in anno, soltanto in alcune specifiche situazioni, come nel caso di richiesta del permesso di soggiorno CE oppure di ricongiungimento familiare” Cons. Stato Sez. III, 22/03/2021, n. 2441.
Del resto, è la stessa Amministrazione che al fine di agevolare la regolarizzazione del ricorrente, unitamente al nucleo familiare della di lui figlia, sul T.N., ha più volte richiesto, nel corso della fase istruttoria del procedimento amministrativo, di integrare la documentazione mancante al fine del rinnovo del permesso di soggiorno richiesto. Tale documentazione non è stata mai integrata e quella ad oggi allegata agli atti di causa non risulta essere adeguata al fine richiesto.
4 Peraltro, dalla documentazione prodotta in atti a cura dell'Amministrazione resistente, in particolare dal Certificato del Casellario Giudiziale, emerge che l'odierno ricorrente, nell'arco temporale compreso tra il 1995 ed il 2013, si sia reso responsabile di diversi reati commessi nel corso della sua permanenza in Italia, per i quali è stato condannato con sentenze passate in giudicato per reati anche di non lieve entità (cfr. doc. in atti); comportamento indice di mancanza di rispetto delle regole di civile convivenza imposte dallo Stato Italiano che fanno venir meno il divieto di inespellibilità sancito dall'art. 19 TUI n. 286/1998, degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana atteso la sussistenza del caso previsto all'art. 13, comma
1, TUI secondo il quale, per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro dell'interno può disporre l'espulsione dello straniero.
Alla luce di tanto, quindi, in ottemperanza al dovere del Giudice di porre in essere il necessario bilanciamento ragionevole e proporzionato del diritto all'unità familiare con eventuali interessi ad esso sottesi, si può senz'altro affermare che, nel caso di specie, la presenza di una figlia sul T.N. non possa assumere di per sé valore dirimente ai fini del riconoscimento dell'invocato permesso di soggiorno e che non risultano soddisfatti i requisiti richiesti dal testo unico n. 286/98 (come un reddito sufficiente per autonomo mantenimento) e dalle altre leggi complementari che regolano tale materia al fine della regolamentazione dei flussi migratori, anche avuto riguardo alle considerazioni sopra esposte in ordine alla situazione personale del ricorrente ed alla sua condotta sul territorio italiano che non risulta rispettosa delle civili regole di comune convivenza.
Per tali ragioni il ricorso deve essere rigettato, compensando tuttavia tra le parti le spese di lite, attesa la peculiarità della fattispecie e la complessità della disciplina.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Sezione Specializzata per le controversie in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini nell'Unione Europea, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza respinta, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese. Lecce, 2.04.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Eleonora Guido
5 Il presente provvedimento è stato redatto su predisposizione della minuta da parte del GOP dott.ssa Elena Di Noi, ai sensi della delibera del CSM dell'1.06.2017.
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