Articolo 10 della Legge 6 dicembre 1962, n. 1643
Articolo 9Articolo 11
Versione
12 dicembre 1962
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Versione
16 giugno 1973
Art. 10. ((Con decreto del Ministro per il tesoro puo' essere accordata, determinandone le condizioni e le modalita', la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi delle obbligazioni emesse dall'Ente nazionale per l'energia elettrica, o per conto del medesimo.)) Le obbligazioni sono soggette al bollo di lire 10 per ogni titolo e sono esenti da qualsiasi altra tassa, imposta e tributo presenti e futuri a favore dello Stato o degli enti locali.
Le obbligazioni sono parificate alle cartelle di credito comunale e provinciale della Cassa depositi e prestiti, sono ammesse di diritto alle quotazioni di borsa, sono comprese fra i titoli sui quali l'Istituto di emissione e' autorizzato a fare anticipazioni, e possono essere accettate quali depositi cauzionali presso le pubbliche Amministrazioni.
Gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, la assicurazione e l'assistenza, nonche' gli enti morali, sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamento o di statuti, ed investire le loro disponibilita' nelle obbligazioni predette.
Entrata in vigore il 16 giugno 1973
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