Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 05/06/2025, n. 1085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1085 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 05/06/2025, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 3390/2024 R.G., promossa da:
Parte_1 nata il [...] a [...], c.f C.F. 1
, rappresentata e difesa dall'avv. DI FRANCESCO ANTONIO MARIO, giusta procura in atti, و
- ricorrente -
contro
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv./ dott. CAMMAROTO MARIA;
- resistente -
OGGETTO: ratei maturati e non riscossi erede.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 11/11/2024 Parte_1 nella qualità di erede testamentario della signora Persona_1 (nata il [...] a [...] ed ivi deceduta il 14 luglio 2023),
presentava in data 6 maggio 2024 richiesta per ottenere le quote dei RMN del dante causa sulla prestazione cat VO n. 10053395 allegando copia del testamento nonché il certificato di morte e la documentazione di rito, ma lamentava il diniego da parte dell'Istituto.
Chiedeva dunque che il Tribunale volesse condannare l' P_ al pagamento di tutti i ratei della detta prestazione, scaduti e non corrisposti, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del proprio procuratore antistatario.
L'P_ si costituiva in giudizio dando atto di aver pagato la prestazione richiesta
(relativamente alla quota parte della tredicesima mensilità, mentre i ratei mensili originariamente domandati dal ricorrente nella dedotta qualità, erano in realtà già stati corrisposti alla dante causa, come da documentazione in atti, e chiedeva che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza odierna la causa veniva discussa e decisa con la presente sentenza.
In realtà, appare corretta la ricostruzione dei fatti proposta dall' P_ perché rispondente alla documentazione in atti.
Segnatamente, la domanda originaria di ratei maturati e non riscossi recava una erronea data di morte della dante causa, il ché aveva indotto l'P_ a rigettare la domanda adducendo, correttamente, di aver erogato i ratei direttamente alla beneficiaria perché in vita.
L'unico rateo maturato e non riscosso consisteva, dunque, nella porzione di tredicesima mensilità maturata nel corso della vivenza della dante causa per l'anno 2023, e tale rateo è stato correttamente pagato all'erede al netto delle doverose ritenute fiscali (cfr. documentazione in atti).
Esaminati gli atti di causa, e ritenuto che non permanga alcun interesse alla prosecuzione del giudizio, ritiene questo decidente che non vi siano ragioni ostative alla pronunzia anzidetta, essendo palesemente venuto meno ogni interesse della ricorrente alla naturale prosecuzione del presente giudizio con una sentenza di accertamento/condanna ad un bene della vita, di fatto, già ottenuto in via amministrativa con la liquidazione dei ratei maturati e non riscossi e, per converso, non risultando alcun interesse da parte dell' P_ a diversa pronunzia, dal momento che la prestazione oggetto di lite risulta già corrisposta in via amministrativa.
Alla luce di quanto sopra, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Va precisato che, nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere, le spese giudiziarie debbono essere liquidate dal giudice secondo il criterio della “soccombenza virtuale” salvo espressa richiesta delle parti di procedere alla compensazione.
Nel caso che occupa, tuttavia, il ritardo dell'INPS non appare imputabile all' _2, il quale fu tratto in inganno dall'erronea indicazione della data del decesso della Pt 1 ben tre mesi prima della data reale, il ché determinò il necessario rigetto della domanda.
Appaiono dunque sussistere obiettive e fondate ragioni per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro l' P_ in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., con ricorso depositato il 11/11/2024, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere;
- Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Patti, 05/06/2025.
Il Giudice
Pietro Paolo Arena