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Sentenza 4 gennaio 2025
Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/01/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel.
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2542/2024 r.g., introdotta da
(ROMA 27/02/1968 ), con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. QUARTA ANTONIO;
(FIUGGI (FR), 27/08/1969 Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. QUARTA ANTONIO;
C.F._2
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto
e premesso di essersi Parte_1 Controparte_1
separati nell'anno 2016 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti, hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere accogliere le seguenti conclusioni congiunte:
La figlia andrà a vivere con il padre nell'abitazione in Roma, Via Balestrucci
16, il padre si farà carico di tutte le spese ordinarie e straordinarie necessarie al suo mantenimento.
La Sig.ra rinuncia alla assegnazione della casa coniugale Controparte_1
in Roma Via Balestrucci 16 essendone già allontanata. L'immobile in Roma
via Balestrucci n. 16 di proprietà del Sig. ritorna nella disponibilità Pt_1
dello stesso.
La Sig.ra rinuncia all'assegno del proprio mantenimento Controparte_1
e di quello corrisposto al mantenimento della figlia . Il padre Per_1
provvederà direttamente al mantenimento della figlia sino a quanto essa non raggiunga un'autonoma indipendenza economica.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 24/05/2003, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2542/2024 R.G., così decide: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Fiuggi in data 24/05/2003 tra (ROMA, 27/02/1968) e Parte_1
(FIUGGI (FR), 27/08/1969) trascritto nel Controparte_1
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Fiuggi al n. 9 Parte II, Serie
A, Anno 2003, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma,
Il Presidente estensore
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel.
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2542/2024 r.g., introdotta da
(ROMA 27/02/1968 ), con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. QUARTA ANTONIO;
(FIUGGI (FR), 27/08/1969 Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. QUARTA ANTONIO;
C.F._2
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto
e premesso di essersi Parte_1 Controparte_1
separati nell'anno 2016 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti, hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere accogliere le seguenti conclusioni congiunte:
La figlia andrà a vivere con il padre nell'abitazione in Roma, Via Balestrucci
16, il padre si farà carico di tutte le spese ordinarie e straordinarie necessarie al suo mantenimento.
La Sig.ra rinuncia alla assegnazione della casa coniugale Controparte_1
in Roma Via Balestrucci 16 essendone già allontanata. L'immobile in Roma
via Balestrucci n. 16 di proprietà del Sig. ritorna nella disponibilità Pt_1
dello stesso.
La Sig.ra rinuncia all'assegno del proprio mantenimento Controparte_1
e di quello corrisposto al mantenimento della figlia . Il padre Per_1
provvederà direttamente al mantenimento della figlia sino a quanto essa non raggiunga un'autonoma indipendenza economica.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 24/05/2003, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2542/2024 R.G., così decide: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Fiuggi in data 24/05/2003 tra (ROMA, 27/02/1968) e Parte_1
(FIUGGI (FR), 27/08/1969) trascritto nel Controparte_1
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Fiuggi al n. 9 Parte II, Serie
A, Anno 2003, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma,
Il Presidente estensore
Dott.ssa Marta Ienzi